Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/03/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 20.03.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3,
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6682 del ruolo gen. dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Orazio De Parte_1
Angelis, presso la quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Orlando Santaniello e Claudio Nappo, presso i quali è elettivamente domiciliata
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2021 la ricorrente indicata in epigrafe, premetteva: - di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., dal 2011 al 2020, per un totale di giornate lavorative di 804 così distribuite: anno 2011 gg 20; anno 2012 gg. 76; anno 2013 gg 117; anno 2014 gg 79; anno 2015 gg
1
- di non aver mai ricevuto dal datore di lavoro copie delle busta paga, CUD, tranne che per l'anno 2020; - di aver prestato la propria attività lavorativa nei campi di Cicciano, Cimitile, Camposano, Marigliano, San
Vitaliano, Villa Literno, Casal di Principe, Cancello, osservando il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore dalle 07:00 alle 17:30 con ½ ora di riposo, per 9,5 ore al gg;
- di aver ricevuto, a titolo di retribuzione, gli importi indicati in ricorso, calcolati su 6 ore di lavoro al giorno, anziché sulle effettive 9,5 ore giornaliere;
- di non aver percepito alcunché a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, nonché a titolo di terzo elemento;
- di non aver percepito alcunché a titolo di trattamento di fine rapporto, fatta eccezione per l'anno 2020.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola la Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la sig.ra ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 dal 2011 al 2020, per le Controparte_1 giornate indicate in ricorso e riportate nell'allegato estratto contributivo;
2) condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma di euro 60.195,65 (Terzo elemento 30,44 OTD € 21.926,21; € Parte_2
31.513,53; TFR € 6.755,91), come dedotto nell'allegato prospetto;
ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che il Giudicante vorrà ravvisare all'esito di eventuali risultanze peritali, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) ordinare al convenuto di procedere alla regolamentazione dei contributi previdenziali a partire dal 2011 secondo gli orari di lavoro effettivamente accertati;
4) dichiarare la nullità di ogni e qualsivoglia dichiarazione scrittura o quietanza, che importi rinunzia o transazione;
5) condannare il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente la convenuta
[...] in persona del legale rapp.te p.t., eccependo, in via Controparte_2 preliminare, la nullità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi di cui all'art. 414 c.p.c. e, nel merito, diffusamente argomentando, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda. In particolare, rappresentava la ricorrente aveva reso prestazioni lavorative, in forza di diversi contratti di lavoro a tempo determinato, solo a far data dal
14.03.2012 evidenziando, altresì, che alla lavoratrice era stato corrisposto tutto quanto alla stessa spettante, in conformità alle previsioni del CCNL applicato in ragione del livello di inquadramento e dell'orario di lavoro concordato. Eccepiva, inoltre, la prescrizione dei rivendicati
2 crediti ed impugnava, infine, i conteggi evidenziandone l'erroneità e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 27.06.2024, il procuratore di parte resistente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo intervenuta nelle more del giudizio una conciliazione stragiudiziale in sede sindacale, mentre parte ricorrente non depositava note di trattazione scritta.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025, il solo difensore della parte resistente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico, chiedendo dichiararsi cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione stragiudiziale.
All'esito della trattazione scritta, verificata la regolarità della comunicazione alle parti del provvedimento ex art 127ter c.p.c., visti gli atti, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, in ragione della sopravvenuta conciliazione della lite in via stragiudiziale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 4034/2007, Cass. 14194/2004).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3 - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza. Ed invero “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale" (in tal senso si veda Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto della documentazione depositata da parte resistente, ossia del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale in data 14.03.2024 (v.si doc. allegato alle note di trattazione scritta depositate da parte resistente), relativo all'oggetto del presente giudizio, ed alle dichiarazioni ivi contenute, deve ritenersi che l'intervenuta conciliazione stragiudiziale, con carattere transattivo, generale e novativo, abbia definito ogni controversia pendente tra le parti riconducibile al rapporto di lavoro in lite dedotto, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Ed invero le parti hanno conciliato la lite in via stragiudiziale(v. verbale di conciliazione in atti), e non risultano questioni irrisolte (atteso che in detto verbale di conciliazione si legge "…le parti hanno deciso di risolvere la lite giudiziaria recante RG n.6682/2021 pendente innanzi al Tribunale di Nola... la signora , per tutto quanto sopra stabilito, dichiara, ora per allora, di null'altro avere a pretendere Parte_1 dalla società espressamente ad ogni altra ulteriore pretesa, Parte_3 ragione o azione in derivazione di ogni diritto ed azione scaturente dal rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta e a tutto quanto indicato con ricorso che ha avviato il giudizio innanzi al Tribunale di Nola, sezione
Lavoro avente rg n.6682/2021.<…> le parti si danno reciprocamente atto che la presente transazione, all'esatto pagamento delle somme di cui al punto b, ha natura novativa e carattere generale, avendo le stesse inteso sostituire integralmente ogni precedente rapporto intercorso tra loro il regolamento di interessi contenuto nella transazione medesima<…>.”).
4 Quanto alla questione delle spese di lite, nell'atto di transazione richiamato le parti concordavano anche per la compensazione delle spese di lite. Le spese di lite posso dunque essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Nola, 22.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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