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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/05/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 139/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 139 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Carta Parte_1 C.F._1
e Alessandra Ferrara ed elettivamente domiciliato in RI nello studio del primo, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in RI presso lo studio CP_1 C.F._2
degli avv.ti Carlo Puddu e Silvia Barbara Diana, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
1 conclusioni
nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, in via
pregiudiziale, dichiarare l'improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire per
esistenza di una transazione;
in via subordinata pregiudiziale, la nullità della sentenza per
nullità dell'atto introduttivo, ex art. 164, co. 4 c.p.c., nel merito, anche per connessione con la
revoca e modifica dell'Ordinanza istruttoria con la quale non sono state ammesse le prove di
parte convenuta ed i mezzi istruttori dedotti per i quali si è insistito all'udienza di precisazione
delle conclusioni, rigettare la domanda attorea, in via subordinata, rideterminata in misura
inferiore, dichiararla compensata con quanto già versato, con vittoria di spese e competenze del
giudizio.”;
nell'interesse dell'appellata: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO 1) Dichiarare
inammissibile e comunque rigettare, in quanto privo di qualsiasi fondamento giuridico e
fattuale, l'Appello proposto dal , per i motivi di cui alla narrativa che precede, Parte_2
confermando per l'effetto la Sentenza n. 404/2021 pronunciata dal Giudice Unico del Tribunale
Civile di RI pubblicata in data 10 febbraio 2021; IN VIA SUBORDINATA E
SUSSIDIARIA: 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'avverse istanze
e in primis di riapertura della istruttoria, che sembrerebbe essere stata richiesta dalla
controparte nelle conclusioni, si chiede di converso vengano ammesse le prove capitolate e
dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 cpc di questo patrocinio già depositate
nel primo giudizio. IN OGNI CASO: 3) Con vittoria delle spese e competenze del procedimento
di primo grado e di quelle del presente procedimento, delle quali si chiede la distrazione in
favore dei sottoscritti avvocati”.
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 29 marzo 2013 convenne in giudizio davanti al CP_1
2 Tribunale di RI , all'epoca dei fatti compagno della sorella della madre, al Parte_2
fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in giudizio, subiti in conseguenza di una pluralità di fatti di violenza sessuale da essa subiti tra l'anno 2004 e l'anno 2007 allorquando essa attrice era ancora minorenne – fatti consistiti in ripetute palpazioni del seno e delle parti intime, con violenza e minaccia consistite nell'afferrarle e stringerle i polsi e nell'intimarle il silenzio su quanto accadeva - e per i quali essa aveva riportato un “disturbo post traumatico da stress di grado grave ed andamento
cronico” e quindi un danno biologico permanente quantificabile nella percentuale del 35% o in quell'altra ritenuta di giustizia. Per tali fatti, peraltro, il aveva patteggiato la pena di anni Pt_2
due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, come da sentenza n. 285 del 25.3.210 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI.
Si costituì tempestivamente in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente la nullità
dell'atto di citazione per “l'omessa indicazione della causa petendi” e per la assoluta genericità
dell'esposizione dei fatti. Il eccepì anche l'infondatezza della domanda risarcitoria per Pt_2
aver egli già integralmente risarcito il danno a seguito del contratto di transazione da esso
CP_ stipulato in data 19.3.2010 con i genitori della , esercenti la responsabilità genitoriale, in forza del quale egli aveva corrisposto, nulla dato per ammesso in ordine all'imputazione formulata in sede penale, la complessiva somma di euro 20.000,00. Nel merito contestò la sussistenza dei fatti ed invocò l'integrale rigetto della domanda risarcitoria, con vittoria di spese.
La causa, istruita esclusivamente con produzioni documentali e CTU medico legale sulla persona dell'attrice, fu decisa dal Tribunale di RI con sentenza n. 404/2021 depositata il 10.02.2021,
che così dispose: “1) accertata la responsabilità del convenuto per i danni cagionati all'attrice,
condanna al pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_2 CP_1
64.831,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di
risarcimento del danno per i fatti in premessa;
2) condanna a rifondere le spese Parte_2
3 del presente giudizio a nella misura di euro 7.173,00 (di cui euro 6.715,00 per CP_1
competenze ed euro 458,00 per spese documentate) oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA
come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese per la CTU Parte_2
separatamente liquidate”.
Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo appello il sulla base di nove motivi. Pt_2
ha resistito all'impugnazione e ne ha invocato l'integrale rigetto, con conferma della CP_1
sentenza di primo grado. In caso di accoglimento delle istanze istruttorie formulate dall'appellante, già rigettate dal giudice di primo grado, l'appellata ha espressamente domandato l'ammissione delle proprie istanze istruttorie formulate in primo grado nelle memorie ex art. 183,
comma 6 n. 2) e n. 3), non ammesse dal Tribunale in quanto ritenute superflue ai fini della decisione.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Scaduti i relativi termini, utilizzati da entrambe le parti per il deposito degli scritti difensivi finali, la causa è stata rimessa sul ruolo per la necessità di mutare il collegio giudicante ed è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con rinuncia delle parti alla concessione di ulteriori termini.
Ragioni della decisione
Deve essere valutato prioritariamente, per ragioni di ordine logico giuridico, il secondo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per non aver ritenuto nullo l'atto di citazione di primo grado, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.,
in relazione all'esposizione dei fatti su cui la domanda si fondava, come richiesto dall'art. 163,
comma 3, n. 4 c.p.c., con conseguente asserita violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24
Cost.
Il motivo è infondato.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'attrice propose la propria
4 domanda risarcitoria fondandola espressamente sui seguenti fatti, già oggetto del procedimento penale con il quale il era stato imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis e 609 ter Pt_2
c.p.: per aver costretto in tempi diversi, collocati tra l'anno scolastico 2004/2005 e l'anno 2007,
, all'epoca minorenne infra quattordicenne, mediante violenza e minaccia consistite CP_1
nell'afferrarle i polsi e stingerglieli con intimazione di non parlare ad alcuno di ciò che avveniva,
a subire atti sessuali consistenti, in sostanza, in palpeggiamenti e toccamenti delle parti intime
(più dettagliatamente descritti proprio nell'imputazione riportata nella sentenza di patteggiamento in atti e che in questa sede non è necessario riportare). In citazione, inoltre, fu ulteriormente specificato che detti fatti erano avvenuti in assenza della madre della bambina e quando quest'ultima per svariate ragioni non andava a scuola e fu effettuato uno specifico richiamo nel corpo dell'atto alla sentenza di patteggiamento n. 285/2010 con il quale il Pt_2
si era visto applicare la pena concordata con il Pubblico Ministero, pure prodotta come doc. 1 e che riporta chiaramente anche i fatti di cui all'imputazione, che sono i medesimi in forza dei quali è stata promossa l'azione di risarcimento del danno (cfr. atto di citazione in primo grado pagg. da 1 a 3).
A fronte di tali specifiche e puntuali allegazioni in fatto compiute in citazione, con espresso richiamo anche ai documenti rilevanti, è evidente l'insussistenza del lamentato vizio di nullità
della citazione per l'asserita, ma del tutto insussistente, mancata esposizione dei fatti, sicché non pare a questa Corte di doversi ulteriormente soffermare su tale motivo, se non per richiamare i principi, costantemente affermati dalla Suprema Corte, per cui: a) “la nullità della citazione
comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione
dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc.
civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per
caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va
operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
5 documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle
ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre
immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cfr.
Cass. civ. n. 11751/2013); b) “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della “causa
petendi” va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e
dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di
chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati
nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (Cfr. Cass. civ. ord. n.
3363/2019). D'altronde il con la propria comparsa di costituzione e risposta, nella quale Pt_2
ha svolto compiute difese sotto ogni profilo rilevante, ha dimostrato di aver ben compreso le
CP_ circostanze fattuali poste a base della richiesta risarcitoria della , sicché in ogni caso non si
è verificata alcuna lesione del proprio diritto di difesa.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per
“omesso esame dell'eccezione tempestivamente introdotta dal convenuto di improponibilità
dell'azione per esistenza di una transazione. Carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. Carenza di
motivazione sul punto circa il valore della transazione in rapporto all'atto compiuto”.
Con tale doglianza il ha evidenziato, in sintesi: - di aver tempestivamente eccepito nella Pt_2
comparsa di costituzione e risposta in primo grado che per i fatti di causa, da lui mai ammessi e
CP_ comunque contestati, egli aveva già risarcito il danno subito dalla in forza dell'atto di
CP_ transazione e quietanza in data 19.3.2010, da esso stipulato con i genitori della , CP_2
e , i quali avevano espressamente agito in proprio e in qualità di esercenti la Controparte_3
potestà genitoriale sulla figlia minore, con versamento della somma omnicomprensiva di euro
20.000,00; - che il Tribunale, oltre a non aver dato atto in sentenza della formulazione di tale eccezione, non si era pronunciato sul punto;
- che tale transazione, anche qualora se volesse assumere l'invalidità in quanto non autorizzata dal giudice tutelare, doveva ritenersi in ogni caso
6 vincolante per le parti, non essendo essa mai stata annullata dal Tribunale con sentenza
CP_ costitutiva all'esito della proposizione della relativa azione da parte della , che non aveva formulato alcuna domanda in tal senso nemmeno nel corso del giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che a norma dell'art. 320 c.c. i genitori non possono compiere atti eccedenti la ordinaria amministrazione dei beni e dei diritti disponibili del figlio, né transigere controversie relative a tali atti, se non previa autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale ne valuterà la necessità e l'utilità per il figlio. Ove i genitori agiscano comunque senza la prescritta autorizzazione giudiziale l'atto, ai sensi dell'art. 322 c.c., potrà essere annullato su istanza dei genitori stessi o del figlio, in tal caso con termine di prescrizione dell'azione di annullamento decorrente dal raggiungimento della maggiore età, secondo le regole generali di cui all'art. 1442
c.c.
Quanto alla qualificazione della transazione stipulata dai genitori in materia di risarcimento del danno spettante al minore come atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione, al fine appunto di valutare se sia o meno necessaria per la validità della transazione l'autorizzazione del
Giudice Tutelare, la Suprema Corte ha precisato che: “la transazione avente ad oggetto la
controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell'interesse del figlio
minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno
che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura
del minore danneggiato. In questo caso è necessaria, per la validità della transazione,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex. art. 320 cod. civ.” (cfr. Cass. civ. n. 4562/1997; Cass.
civ. n. 8720/2010).
Nel caso di specie ritiene questa Corte, conformemente a quanto ritenuto anche dal Tribunale,
che la transazione del 19.3.2010, proprio in quanto avente ad oggetto il diritto della minore al risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza di condotte capaci di alterare
7 profondamente la sua vita presente e futura, in quanto incidenti sulla sfera sessuale e psichica di un individuo che si trovava in una età per la quale egli era necessariamente immaturo sia
CP_ fisicamente e che psicologicamente (al momento dei fatti la aveva tra i 10 e i 13 anni) e destinate a riverberare i loro effetti e a condizionare la persona tendenzialmente per tutto il resto della vita, debba essere qualificata come atto di straordinaria amministrazione e che, pertanto,
per la valida stipulazione di essa sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare,
mai richiesta e mai ottenuta dalle parti contraenti.
Tutto ciò premesso, si devono svolgere le seguenti ulteriori considerazioni.
La transazione avente ad oggetto lo stesso rapporto giuridico dedotto in causa certamente rileva come fatto modificativo o estintivo del diritto fatto valere in giudizio e la proposizione di una eccezione di transazione da parte del convenuto non è soggetta alla preclusione temporale di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. ed anzi la sussistenza di una transazione può essere oggetto anche del rilievo d'ufficio del giudice purché l'esistenza della transazione risulti dagli atti di causa,
conformemente al principio per cui: “l'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto
di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge
richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o
modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non
essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché
i fatti risultino documentati "ex actis"” (cfr. Cass. civ. n. 26118/2021).
CP_ Nel caso di specie si è verificato che, per resistere alla domanda risarcitoria proposta dalla ,
il abbia eccepito, peraltro fin dalla comparsa tempestivamente depositata, l'esistenza Pt_2
CP_ della transazione sul diritto al risarcimento del danno stipulata con i genitori della in assenza
CP_ della necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare. A fronte di tale specifica eccezione la ,
già nell'atto di citazione - e quindi anticipando di fatto la prevedibile difesa sul punto del convenuto – aveva sua volta eccepito espressamente l'invalidità di tale transazione proprio per
8 l'assenza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare e, come tale, ne aveva evidenziato
“l'inopponibilità” nei propri confronti (cfr. atto di citazione pagg. 3,4 e 5).
CP_ A prescindere dall'improprio riferimento all'inopponibilità, la difesa svolta dalla in citazione si sostanzia nella proposizione di una eccezione di annullabilità della transazione stipulata tra i propri genitori e il proprio perché conclusa senza l'autorizzazione del Pt_2
Giudice Tutelare.
Invero, questa Corte ritiene che l'assenza della prescritta autorizzazione giudiziale comportante l'annullamento della transazione ai sensi dell'art. 322 c.c. certamente potesse essere invocata dalla parte attrice (peraltro in concreto tempestivamente, in quanto il rilievo di invalidità era stato effettuato direttamente in citazione, ancor prima che la parte convenuta eccepisse l'intervenuta transazione e producesse il relativo documento) al fine di paralizzare gli effetti impeditivi dell'eccezione di transazione sollevata dal convenuto (cfr. in arg. Cass. civ. n. 14294/2017, in fattispecie – del tutto assimilabile alla presente – in cui richiesta dall'attore la rescissione di un contratto di vendita per lesione, costui si era visto eccepire dal convenuto l'esistenza di una transazione preclusiva all'accoglimento della domanda di rescissione ed aveva richiesto,
pertanto, in via di eccezione rispetto alla difesa del convenuto, di valutare l'annullabilità di detta transazione nella specie per sussistenza dell'ipotesi di invalidità della transazione su pretesa temeraria ai sensi dell'art. 1971 c.c.. La Suprema Corte ha anche specificato come la Corte
d'Appello avrebbe dovuto valutare appunto nel merito la sussistenza dei presupposti per l'annullabilità della transazione per temerarietà della pretesa).
Il Tribunale, pertanto, del tutto correttamente ha accertato e valutato in sostanza l'invalidità della transazione sul rilievo sia della sua natura di atto di straordinaria amministrazione, per le ragioni sopra esposte, sia dell'assenza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare (cfr. sentenza impugnata pagg. 5 e 6) e ha poi pronunciato sul merito della domanda della attrice. Né era necessaria, stante appunto l'introduzione in via di sola eccezione della questione sull'annullabilità della
9 transazione, la proposizione dell'azione di annullamento del contratto transattivo da parte dell'attrice e, quindi, la necessità di una specifica pronuncia sul punto in dispositivo,
conformemente al principio per cui: “poiché l'annullamento del contratto può essere fatto
valere, oltre che in via di azione, anche in via di eccezione, ove tra le parti sia incorsa
transazione, ma una di queste abbia dedotto che tale transazione sia viziata da errore, non è
necessario che tale deduzione, per una sua positiva considerazione, si concreti nell'esperimento
dell'azione di annullamento, essendo sufficiente che configuri proposizione dell'eccezione di
annullabilità del medesimo” (cfr. Cass. civ. n. 54/1980).
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto ed eccepito la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto – a suo dire – la condanna sarebbe stata pronunciata per fatti diversi da quelli posti a fondamento della domanda in quanto non vi sarebbe prova in atti che gli episodi di violenza sessuale
CP_ sarebbero avvenuti “nelle giornate in cui [la ] non andava a scuola per malattia o altro",
elemento descrittivo dei fatti inserito dall'attore in citazione.
Con il quarto motivo si è impugnata la sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere provato che il patteggiamento in sede penale era avvenuto senza alcuna ammissione di responsabilità e soltanto per opportunità processuale, laddove il giudice di primo grado aveva fondato la decisione su una inesistente ammissione di responsabilità del ricavabile proprio dalla scelta del rito alternativo. Pt_2
Con il quinto motivo si è impugnata la sentenza per violazione dell'art. 246 c.p.c. in quanto la fondatezza della domanda attorea era stata ritenuta dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni
CP_ testimoniali rese dalla stessa in sede di procedimento penale (incidente probatorio e altre dichiarazioni rese in sede di s.i.t.).
Con il sesto motivo l'appellante ha censurato la sentenza di nuovo per violazione dell'art. 115
c.p.c., nonché per violazione dell'art. 116 c.p.c., errata ricostruzione dei fatti e violazione dell'art. 10 2729 c.c., in quanto la responsabilità del era stata fondata sugli atti del procedimento Pt_2
penale, senza effettuare alcun vaglio sulla più volte ricordata circostanza che, a dire dell'attore stesso, i fatti si sarebbero verificati quando la bambina non andava a scuola per malattia o altre ragioni, circostanze queste che non risulterebbero dagli atti del giudizio penale e che non sarebbero sufficienti a fondare alcuna prova di tipo presuntivo;
né si sarebbero debitamente vagliati gli atti del processo penale, quali prove atipiche.
Con il nono motivo – logicamente preordinato a quelli formulati per settimo e ottavo, attinenti alla consulenza tecnica d'ufficio – l'appellante ha impugnato la sentenza per non aver ammesso le prove orali da esso dedotte in primo grado, con violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, laddove l'espletamento delle prove avrebbe consentito di confutare integralmente la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice e condivisa dal giudice.
I motivi terzo, quarto, quinto, sesto e nono, in quanto strettamente connessi ed in parte anche in quanto tra loro ripetitivi di identiche doglianze, possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono nel loro complesso infondati.
Occorre premettere che in ordine all'utilizzabilità, ai fini di fondare il libero convincimento del giudice nel processo civile, della sentenza di patteggiamento resa in sede penale la Suprema
Corte è ormai costante nell'affermazione del principio di diritto per cui: “la sentenza penale di
patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né
di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura
di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso
autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia
probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di
patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione
dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle
parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. civ. ord. n.
11 31010/2023; principio ancor più di recente ribadito e specificato da Cass. civ. ord. n. 2897/2024,
che ha affermato: “in tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice
può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma
1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come
elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità
della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti
accertati in sede penale”.
Con particolare riferimento, poi, all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'attore in sede civile nell'ambito del giudizio penale, ove esso assume la qualità di persona offesa ed anche di testimone, mentre si è specificato in via generale che: “nell'ambito del giudizio civile di rinvio a
seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al
quale si applicano le regole processuali e probatorie proprie del processo civile), le
dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere
il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia
di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere
poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della
propria decisione” (cfr. Cass. civ. n. 27016/2022) e che le dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, “potendo costituire fonte di convincimento
ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi
di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie” (così Cass. civ. ord.
27558/2024); si è anche meglio evidenziato come: “l'interrogatorio della parte lesa assunto in
sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure
atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere
autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum
12 probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze
indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto
conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su
circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti”. (Nel caso ivi affrontato, la
Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che, nell'accogliere la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia, aveva fondato la decisione di condanna sulle dichiarazioni rese dalla vittima nel procedimento penale e tale ipotesi
è del tutto assimilabile alla presente, in cui gli atti di violenza sono avvenuti alla presenza della
CP_ sola , all'epoca minorenne e del ). Pt_2
Infine, quanto al tema dell'utilizzabilità ai fini probatori degli atti di indagine raccolti in sede di procedimento penale, segnatamente in tema di verbali di sommarie informazioni testimoniali rese al PM o alla polizia giudiziaria, la Suprema Corte ha precisato che: “nell'ordinamento
processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il
giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato
ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale,
così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie
informazioni testimoniali” (cfr. Cass. civ. n. 1593/2017; con principio nella sostanza ribadito ed ulteriormente precisato da Cass. civ. ord. n. 5947/2023, che ha affermato: “la prova formata nel
procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del
contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è
assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel
giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine
al fatto da provare”).
Così richiamati i principi di diritto rilevanti nella fattispecie concreta qui in esame, questa Corte
intende evidenziare come di essi, ancorché non esplicitamente citati, abbia fatto corretta
13 applicazione la sentenza di primo grado, la quale non ha in alcun modo – come invece dedotto dall'appellante – riconosciuto alla sentenza di patteggiamento in sede penale alcuna efficacia di cosa giudicata o alcuna efficacia di prova legale;
né ha ignorato fatti specifici che si sarebbero,
invece, dovuti ritenere provati.
Ed infatti il Tribunale ha fondato la responsabilità civile del su una serie plurima, univoca Pt_2
e concordante di elementi, taluni dei quali anche autonomamente apprezzabili per fondare il
CP_ convincimento del giudice (come le dichiarazioni rese dalla , all'epoca minorenne in sede di incidente probatorio) e questa Corte ne condivide il ragionamento probatorio, che in questa sede si intende riassumere, ed eventualmente integrare, come in appresso:
- il ha inteso concordare l'applicazione di una pena per i fatti contestati, di per sé stessi Pt_2
non solo gravi e costituenti delitto, ma anche particolarmente odiosi ed infamanti (la violenza sessuale, ripetuta, su una bambina tra i 10 e i 13 anni di età) ed in relazione ad essi il Giudice
dell'udienza preliminare, avuto riguardo agli atti di indagine espletati, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per procedere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., da valutarsi d'ufficio (d'altronde sul punto la giurisprudenza penale ha affermato il principio per cui: “in
tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei
presupposti per l'applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente
enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come
ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora
dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il
legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena” (cfr.
Cass. pen. n. 41785/2015);
- , all'epoca minorenne, aveva dettagliatamente descritto gli atti di violenza sessuale CP_1
subiti ad opera del in sede di incidente probatorio del 18.4.2008, svoltosi con modalità Pt_2
protetta, con dichiarazioni rese in modo preciso e circostanziato e facendo riferimento a diversi
14 episodi analiticamente collocati nel tempo e nello spazio (in particolare, la minore, che frequentava spesso le zie materne e anche soggiornava sovente presso le zie, ha collocato gli
CP_ episodi sia presso l'abitazione di , sua zia e compagna del , quando la Parte_3 Pt_2
usciva di casa di mattina presto, sia presso l'abitazione di altra zia, , casa che anche il Parte_4
CP_
frequentava sovente e ove si era recato in talune occasioni in cui la era sola in casa Pt_2
e ha precisato come gli episodi si siano sempre concretizzati nell'immobilizzarla e nel toccarle il seno e le parti intime e, talvolta, nel farsi anche toccare con la mano dalla bambina);
- la stessa minore, in precedenza, aveva reso dichiarazioni conformi e coerenti con le risultanze dell'incidente probatorio, allorquando era stata sentita in sede di sommarie informazioni dal
Pubblico Ministero personalmente (cfr. verbale del 16.1.2008), sicché essa ha riferito sia di circostanze fattuali alle quali nessuno poteva ragionevolmente assistere (in quanto svoltesi
CP_ quanto erano da soli il con la ), sia specifiche, precise e concordanti;
Pt_2
- l'attendibilità del racconto della minore doveva ritenersi riscontrato dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al Pubblico Ministero dagli altri soggetti escussi in indagine: nella sentenza impugnata si fa riferimento espresso alle deposizioni di , che ha anche Controparte_3
evidenziato come ad un certo punto il , solitamente gioviale, fosse freddo e distaccato con Pt_2
CP_ la e come quest'ultima non lo considerasse nelle occasioni di incontro famigliare;
Parte_3
, che ha confermato che quando lavorava come addetta alle pulizie presso il Banco di
[...]
Sardegna di Castiadas usciva di casa alle 6:30 di mattina e che fosse capitato che in quelle
CP_ circostanze vi fosse la ospite a casa, che continuava a dormire e che in casa in quelle ore vi
CP_ fosse anche il , il quale pure si alzava più tardi (ciò è coerente con i racconti della , Pt_2
CP_ che ha affermato come il si fosse infilato nel letto della la mattina presto quando Pt_2
usciva per lavorare); , la prima a ricevere le confidenze della Parte_3 Testimone_1
CP_ bambina, peraltro conformi e coerenti con le dichiarazioni poi rilasciate dalla in sede di incidente probatorio;
nella sentenza di patteggiamento si fa riferimento anche alla deposizione
15 di , pure presente in atti, la quale ha confermato sia che fosse sua ospite per Parte_4 CP_1
qualche giorno in occasione della realizzazione di un murale presso la chiesa di Persona_1
CP_ (in quei giorni la colloca uno degli episodi di violenza del ), sia che il fosse Pt_2 Pt_2
solito frequentare la casa ed entrare anche dalla porta a vetro della cucina che dà sul cortine (la
CP_
ha riferito che in quelle circostanze in cui si era trovata in mattinata sola a casa della zia il era entrato proprio da quella porta per incontrarla); Pt_4 Pt_2
- a tali elementi, espressamente considerati dal Tribunale, si possono ulteriormente aggiungere sia l'atto di transazione, seppur invalido come sopra visto, stipulato dal , il quale ha anche Pt_2
ritenuto di dover corrispondere del denaro (seppur manifestamente insufficiente) a titolo di risarcimento per i fatti ad esso addebitati;
sia le risultanze della CTU svoltasi in sede civile sulla
CP_ persona della , la quale, come poi si dirà, ha concluso per la piena compatibilità del disturbo psichiatrico riconosciuto sulla attrice con gli episodi di violenza dalla stessa riferiti e subiti in età
minore.
A fronte di un tale complessivo quadro probatorio, il Tribunale, pertanto, con ragionamento logico e coerente, ha correttamente ritenuto la sussistenza dei fatti e la responsabilità del Pt_2
senza incorrere in alcuna delle violazioni di legge lamentate dall'appellante, da ritenersi del tutto insussistenti.
Sul punto è appena il caso di ulteriormente specificare quanto segue.
a) L'enfasi che l'appellante pone sull'inciso contenuto in citazione che i fatti sarebbero avvenuti
CP_ quando la era in casa “perché non andava a scuola per malattia o altro” è del tutto ingiustificata avuto riguardo proprio al complesso degli elementi di prova raccolti, che consentono di ritenere provati gli atti di violenza sessuale, dettagliatamente descritti dalla minore con coerenza logica, tutti compiuti dal in momenti in cui poteva approfittare di restare Pt_2
solo con la bambina in casa di (la mattina presto quanto quest'ultima andava a Parte_3
fare le pulizie) o in momenti in cui egli la aveva trovata da sola in casa di , che egli Parte_4
16 CP_ era solito frequentare anche senza previo appuntamento (ad esempio nelle giornate in cui la era ospite della zia per partecipare alla realizzazione del Murale).
b) Quanto alle questioni poste dall'appellante in ordine alla mancata considerazione di taluni elementi documentali che minerebbero l'accertamento dei fatti avvenuto in sentenza si devono svolgere le seguenti considerazioni:
CP_
- Il ha rilevato, quanto agli episodi avvenuti quando la si trovava a casa della zia Pt_2
per la realizzazione del murale, che il dato temporale da essa fornito, cioè che il laboratorio Pt_4
si svolgesse dalle 13:00 alle 17:00, sarebbe stato confutato dal documento fornito dal Servizio
Socioassistenziale del Comune di Castiadas secondo il quale il laboratorio dei murales, durato dal 18.06.2007 al 22.06.2007, si svolgeva in orario antimeridiano. Invero, anche tale deduzione non è confermata dalla certificazione rilasciata dal Comune di Castiadas prot. N. 9879/VII/12
(doc. 7 convenuto) in cui risulta che diverse attività del Servizio Educativo Territoriale si tenevano nelle fasce pomeridiane. Dal doc. 6 versato in atti dal si evince che il laboratorio Pt_2
dei murales era stato realizzato in orario antimeridiano “con articolazione dell'attività
giornaliera autonomamente determinata dal docente”. Tale locuzione è sintomatica dell'ampia discrezionalità rimessa al docente e ciò non esclude che, per ragioni organizzative, il gruppo
CP_ della iniziasse all'orario riferito dalla stessa, alle 13:00;
- al fine di evidenziare l'insussistenza delle condotte addebitategli e tenuto conto del fatto che
CP_ l'attore in citazione aveva anche indicato lo scarsissimo rendimento scolastico della in quel periodo come un possibile elemento sintomatico delle violenze che essa subiva, il ha Pt_2
contestato la sussistenza di tali conseguenze e la correlazione con il trauma asseritamente subito,
CP_ sostenendo che dalle pagelle scolastiche della si evinceva come il rendimento scolastico non era sufficiente nel periodo in cui essa viveva a Solanas con la madre ed il di lei compagno, mentre
CP_ nell'anno 2004-2005, quando la si trasferì a Castiadas e asseriva di aver subito gli abusi, il suo rendimento sarebbe migliorato notevolmente, come sarebbe documentato dalla scheda
17 CP_ personale della dell'anno scolastico 2004-2005 (doc. 15 attrice). Ciò non trova conferma nei documenti scolastici prodotti dalla attrice riferiti agli anni degli abusi e a quelli immediatamente successivi: né nella valutazione intermedia dell'anno 2006-2007 in cui “la
preparazione globale risulta nel complesso insufficiente”, né nella valutazione finale in cui
“l'alunna nel corso dell'anno ha mantenuto un comportamento poco corretto. Ha partecipato
alle attività proposte in maniera incostante e superficiale, dimostrando interesse e impegno non
sempre adeguati. …. La sua preparazione globale risulta mediocre”; né nella scheda di valutazione intermedia dell'anno 2007-2008 immediatamente successiva agli ultimi episodi di abusi, la quale riporta che “l'alunna ha tenuto un comportamento non sempre corretto e una
partecipazione discontinua, un interesse modesto e un impegno superficiale, conseguendo un
giudizio complessivo insufficiente”, nel secondo quadrimestre, invece, si dà atto di “un
comportamento più corretto e controllato, ma la preparazione globale era risultata non del tutto
sufficiente”.
c) Quanto al motivo attinente alla mancata ammissione delle prove costituende dedotte dal convenuto in primo grado, esso è da ritenersi del tutto generico in quanto incentrato sull'asserita violazione del diritto di difesa e del giusto processo correlata alla mancata ammissione delle prove dedotte dal convenuto nel suo complesso, laddove a fronte delle prove proposte dall'attore
(tutte di natura documentale quelle ritenute rilevanti dal Tribunale) e di una valutazione del giudice istruttore, in primo grado, di superfluità dei mezzi di prova dedotti dal convenuto ai fini della decisione, nel motivo si sarebbe dovuto compiutamente dare conto delle specifiche circostanze di fatto oggetto di prova, illustrando perché, se positivamente espletate, esse avrebbero potuto comportare il rigetto della domanda attorea, in quanto introducenti fatti incompatibili con quelli posti a fondamento della domanda, ossia specifiche circostanze di fatto idonee a smentire il compimento degli atti di violenza sessuale che costituiscono la fonte, per fatto illecito, dell'obbligazione risarcitoria. Detta valutazione è del tutto mancante nel motivo.
18 In ogni caso anche a voler compiere un esame nel merito delle prove non ammesse, limitatamente a quelle citate nell'atto di appello, se ne deve, in effetti, confermare la superfluità ed anzi l'assoluta irrilevanza ai fini della decisione:
- i capi elencati ai nn. 16, 16 bis, 25,26 e 27 e sotto la lett. b) della memoria istruttoria sono superflui ed irrilevanti in quanto volti, in generale, a descrivere un disagio della bambina che si manifestava nel non voler soggiornare spesso presso la madre, nel comportamento e nel rendimento scolastico e in suo certo disagio manifestato alla notizia che la zia Parte_3
attendesse un figlio dal , oltre a voler accertare una certa prima “cotta”: nessuna Pt_2
circostanza è incompatibile con il verificarsi degli episodi descritti e nelle circostanze di tempo
CP_ e di luogo indicate dalla con riscontri degli altri soggetti sentiti in fase di indagine ed anzi il disagio manifestato alla notizia della gravidanza della zia ben può essere ricondotto proprio al
CP_ ribrezzo maturato dalla verso il;
Pt_2
- i capi elencati ai nn. da 31 a 37 della memoria istruttoria, pure sono del tutto superflui ed irrilevanti in quanto non si comprende per quale ragione un asserito innamoramento di una ragazzina tredicenne, avvenuto peraltro, per espressa indicazione dell'odierno appellante, nel settembre 2007 (ossia quando già si erano verificati gli episodi contestati, l'ultimo dei quali è
CP_ avvenuto appunto nell'estate 2007), potrebbe minare l'intrinseca credibilità della e i riscontri esterni esistenti in ordine al suo racconto;
- i capi da 1 a 15 e da 17 a 30 bis della memoria istruttoria sono pure del tutto superflui e
CP_ irrilevanti perché attinenti all'organizzazione di massima della vita della in quegli anni e non sono incompatibili né con il soggiorno che talvolta avveniva presso la zia (e Parte_3
quindi presso il , il quale aveva bisogno di pochissimi minuti, peraltro, per compiere gli Pt_2
atti di violenza per cui è causa), né con il soggiorno presso la zia , in casa frequentata Parte_4
abitudinariamente anche dal e con la circostanza, ammessa dallo stesso odierno Pt_2
CP_ appellante, che la sia rimasta senza la sorella in casa della zia per tutta la settimana in Pt_4
19 cui era impegnata nella realizzazione del murale in parrocchia (e uno degli incontri con il , Pt_2
CP_ che era stato anche minacciato dalla , è avvenuto proprio in tale contesto);
- i capi sotto la lett. c) sono del tutto inconferenti con le questioni oggetto di causa (irrilevante
CP_ che la facesse anche ripetizioni e che venisse accompagnata dalla mamma e dalla zia e che l'insegnante avesse ricevuto dal padre della ragazza il racconto di essersi in sostanza depresso dopo la separazione dalla moglie);
- i capi sotto le lett. a) ed e) ed f) sono pure superflui ai fini della decisione in quanto la circostanza che il uscisse la mattina presto (si dice verso le 7:30 – 8:00 a seconda dei casi) per andare Pt_2
a svolgere lavori vari per committenti vari non esclude che egli, prima di andare a lavoro ed approfittando dell'assenza della compagna , che usciva verso le 6.30 per andare a Parte_3
CP_ fare le pulizie in banca, si introducesse nel letto della per compiere gli atti di violenza
CP_ sessuale per cui è causa (peraltro, la ha evidenziato come durassero un tempo per lei
CP_ indefinito ma non troppo lungo e la stessa ha confermato che al suo rientro dopo circa un'ora, un'ora e mezzo, spesso il era ancora a casa e talvolta ancora a letto). Pt_2
In sostanza, le prove proposte dal , anche se positivamente espletate non impedirebbero Pt_2
in alcun modo di ritenere provati i fatti per cui è causa, la cui sussistenza e consistenza emerge adeguatamente dalle prove raccolte nel presente giudizio e di cui si è prima dato atto.
Con il settimo motivo l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per aver ritenuto
CP_ validamente effettuata la ctu neurologico – psichiatrica sulla , ancorché le operazioni peritali si siano svolte con la presenza del ctu e dei consulenti di entrambe le parti e con registrazione delle operazioni ma senza la presenza dei difensori (giusta ordinanza del giudice istruttore in data 17.8.2015), in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della parte convenuta in primo grado e ciò era stato eccepito fin dall'udienza immediatamente successiva all'espletamento della ctu.
Il motivo è infondato.
20 La Suprema Corte ha affermato in ripetute occasioni il seguente principio di diritto: “in tema di
consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la
partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio
del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove
una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi
nulla, non potendo la lesione del diritto di difesa determinatasi durante le operazioni compiute
dal consulente essere colmata con il successivo ascolto di una mera registrazione audio delle
stesse” (cfr. Cass. civ. ord. n. 27773/2022). Nel caso di specie ivi affrontato, però, la Suprema
Corte ha cassato la decisione di merito che, in relazione ad una consulenza tecnica disposta per l'audizione del minore in un procedimento per la dichiarazione di adottabilità, svoltasi con la radicale esclusione della partecipazione alle operazioni del consulente e del legale di una delle parti, aveva ritenuto sufficiente la mera possibilità di ascolto successivo della registrazione audio del colloquio, pur potendosi adottare altre idonee misure atte a contemperare la riservatezza della coppia affidataria e la serenità del minore con il diritto di difesa spettante ai genitori biologici di quest'ultimo. In altre vicende in cui pure è stato affermato il principio sopra riportato, sempre si
è verificata una lesione del contraddittorio in quanto una delle parti o non era avvisata dell'inizio delle operazioni peritali, o non era stata resa edotta degli esiti prima del deposito della relazione finale.
Nel caso qui in esame, invece, la partecipazione alle operazioni dei consulenti di parte è stata sempre garantita e si è anche sviluppato un proficuo contraddittorio peritale, tanto che sono state formulate puntuali osservazioni all'operato del ctu e questi ha preso specifica posizione sui rilievi formulati, sicché in concreto vi è stato un pieno rispetto del contraddittorio fra le parti sia durante le operazioni peritali (tra il ctu e i ctp) e successivamente tra le parti e i loro difensori che hanno poi partecipato attivamente a tutta la successiva attività processuale.
Inoltre, è particolarmente importante evidenziare come in concreto, pur trattandosi di consulenza
21 medica neuro-psichiatrica sulla persona dell'attrice ormai maggiorenne, si dovesse indagare se i
CP_ fatti di violenza sessuale per i quali era causa, avvenuti quando la era minorenne, avessero inciso sulla sua integrità psico-fisica, se sussistesse un nesso di causalità tra detti fatti e gli eventuali esiti invalidanti permanenti riscontrati (cfr. quesiti al ctu resi con ordinanza in data
CP_ 23.7.2014), sicché, anche per il disagio dato dalla presenza degli avvocati manifestato dalla in occasione del primo incontro peritale (cfr. ctu in atti), si era reso necessario adottare misure che salvaguardassero, da un lato, il principio del contraddittorio e, dall'altro lato, il necessario rispetto per la dignità della persona allorquando l'indagine si debba necessariamente estendere alla sua sfera più intima, come nel caso di specie, nonché la genuinità delle risultanze della consulenza.
Ebbene, avuto riguardo a tali complessive esigenze, del tutto ragionevole è stata la decisione del
Tribunale di salvaguardare il contraddittorio durante le operazioni attraverso i tecnici incaricati dalle parti e, allo stesso tempo, di salvaguardare la genuinità delle risultanze istruttorie e la dignità della persona. D'altronde l'art. 194, comma 2, c.p.c. nel garantire e salvaguardare il diritto al contraddittorio anche durante le operazioni peritali, dando alle parti la facoltà di intervenire personalmente, a mezzo dei propri consulenti tecnici, a mezzo dei propri difensori,
consente anche di evincere che il contraddittorio durante le operazioni si debba intendere rispettato se è consentito di partecipare almeno ad alcuno di detti soggetti;
sicché, in concreto,
una limitazione alla partecipazione del difensore, razionalmente giustificata a salvaguardia di interessi di primario livello come la salvaguardia della dignità della persona e della genuinità
della prova, non può ritenersi violativa del contraddittorio. La Suprema Corte ha anche affermato il principio di diritto per cui: “la comunicazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio
è validamente eseguita mediante la sua trasmissione al consulente tecnico di parte, anziché al
procuratore costituito, perché l'art. 195 c.p.c. ne prescrive la trasmissione alle parti costituite -
e non specificamente al loro difensore - e tale modalità è coerente con la ratio della norma, volta
22 a instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale”. Tale
principio corrobora quanto testé affermato giacché l'essenza del contraddittorio nella fase delle operazioni peritali è rispettata proprio allorquando partecipano alle operazioni proprio i consulenti di parte, come nel caso di specie.
Con l'ottavo motivo l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione delle risultanze della ctu e
CP_ la conseguente erronea valutazione del danno in capo alla , attribuito integralmente alla condotta del convenuto, laddove si era accertato che i fatti per cui era processo fossero una concausa del disturbo psicopatologico diagnosticato, nell'ambito di una patogenesi multifattoriale, sicché si sarebbe dovuta operare una riduzione del risarcimento in considerazione della specifica incidenza causale dei fatti per cui è causa.
Anche questo motivo è infondato perché non ha colto il ragionamento del consulente tecnico.
Il consulente tecnico d'ufficio, al fine di determinare la percentuale di danno biologico conseguente agli atti violenza sessuale perpetrati dal , ha accertato ed affermato che: Pt_2
- “il fatto subito è da ritenersi indubbiamente dotato di elevata valenza psicotraumatizzante, con
capacità ed efficienza lesiva in senso psicopatogenetico (criterio quantitativo e dell'efficienza
lesiva), sia per la sua natura, che per la sua durata, nonché perché la vittima lo ha subito in età
CP_ infantile. Sulla base dei dati anamnestici raccolti risulta che la , nel periodo in cui subì la
violenza, sviluppò un'alterazione emotiva e del comportamento, caratterizzata, tra l'altro, da
aggressività nei confronti delle persone di sesso maschile, con rabbia, ostilità ed atteggiamenti
di sfida, da mancato rispetto delle regole, da riduzione del rendimento scolastico. Sulla base di
tali dati si può, quindi, affermare che la perizianda, nel periodo nel quale ha subito la violenza,
ha presentato una sintomatologia di tipo psicopatologico (criterio cronologico), comportante,
peraltro, rilevante disagio soggettivo e riduzione dell'efficienza”;
- “lo stato di rilevante disagio psichico risulta inoltre essere persistito in seguito, motivo per il
quale fu proposto per la minore un intervento di tipo psicologico. Il perdurare della
23 sintomatologia psichica in età adulta ha quindi portato alla diagnosi di un Disturbo Post-
Traumatico da Stress”;
- “relativamente allo stato attuale, sulla base della osservazione obiettiva, si può affermare, anzi
CP_ tutto, che la presenta un disturbo con sintomatologia di tipo ansioso. Sono presenti, infatti,
tensione emotiva, irritabilità, ricordi spiacevoli ricorrenti relativi alla violenza subita, disagio
psicologico intenso e reattività all'esposizione a fattori che ricordano l'evento traumatico, sforzi
per evitare pensieri, luoghi, persone e attività che evocano il trauma subito, sentimenti di
distacco verso altri, sintomi di aumentato arousal con ipervigilanza, irritabilità, esagerate
risposte di allarme. È presente, inoltre, instabilità emotiva con disforia. È evidente, inoltre, che
il disturbo presente causa disagio clinicamente significativo e menomazione nel funzionamento.
Si può pertanto confermare la diagnosi di Distrubo Post-Traumatico da Stress, già formulata
nel 2013 e le cui caratteristiche sono quelle di un disturbo che tipicamente può svilupparsi dopo
eventi psicotraumatizzanti (criterio qualitativo)”;
- ciò detto, va aggiunto che a determinare l'attuale stato psicopatologico della ricorrente ha
verosimilmente inciso anche un altro fattore, concretamente individuabile nella problematica
condizione familiare nella quale la perizianda si è trovata a vivere e che, sulla base di quanto
riferito dalla stessa ricorrente, doveva avere raggiunto una fase particolarmente critica proprio
nel periodo nel quale si verificò il fatto per cui è causa (conflitto e separazione coniugale, ecc.).
In sintesi, è quindi da ritenersi che l'evento per cui è processo sia concausa del disturbo
diagnosticato, verosimilmente nell'ambito di una patogenesi multifattoriale ad andamento
circolare, tipica dei disturbi psicopatologici, dove fattori endogeni ed esogeni interagiscono tra
loro aggravandosi a vicenda”;
- “In sintesi, sulla base di quanto rilevato obiettivamente e dei dati disponibili, la gravità del
Disturbo Post-Traumatico da Stress dell'attrice è da ritenersi di grado medio o moderato. Ciò
detto si ritiene utile riportare le percentuali proposte va alcuni autorevoli Autori circa il danno
24 biologico determinato dal Disturbo Post-Traumatico da Stress di gravità moderata. Secondo
[...]
e (La valutazione medico-legale del danno biologico di natura psichica, CP_4 CP_5
SEU, 2009) il Disturbo Post-traumatico da Stress moderato comporta un danno biologico del
20% circa. Secondo e (Guida alla valutazione psichiatrica e medico-legale CP_6 CP_7
del danno biologico di natura psichica, Giuffrè editore, 2006) il Disturbo Post-traumatico da
Stress moderato determina un danno biologico del 21-25% … et al. (Guida Persona_2
orientativa per la valutazione del danno biologico, Giuffrè editore, 2001), inoltre, propongono
per il Disturbo post-traumatico da stress una percentuale indicativa del 5-10% per le forme di
lieve gravità ed una percentuale fino al 30% per le forme gravi. Secondo la tabella di cui al DM
26-5-04, infine, il Disturbo post-traumatico da stress cronico comporta un danno biologico del
21-25% nelle forme da lieve a moderata o lieve complicata e del 26-30% nelle forme da
moderata o lieve complicata a grave o moderata complicata. Considerate le percentuali
indicative di danno biologico riportate sopra, valutate le caratteristiche del disturbo
psicopatologico presente nel caso in esame ed il suo grado di gravità sulla base degli indicatori
obiettivi disponibili e sopra specificati, data la rilevanza dell'evento per cui è causa, considerata
la verosimile contemporanea presenza di altre concause nel determinismo del disturbo
psicopatologico diagnosticato, si ritiene ragionevole affermare che il danno biologico di natura
CP_ psichica subito dalla signora quale conseguenza del fatto per cui è causa sia del 20%
(percento) circa”.
CP_ La valutazione del ctu, pertanto, che ha quantificato il danno biologico subito dalla in una percentuale del 20%, come ben si evince da quanto sopra riportato, ha già espressamente tenuto conto sia del fattore concausale, sia della assoluta predominanza dell'elemento causale costituito dalla violenza sessuale subita, sicché il motivo non ha colto il ragionamento complessivo svolto dall'Ausiliario (si noti anche che per la maggioranza degli autori citati la percentuale minima
CP_ riconoscibile per una patologia come quella della è superiore al 20%, mentre nel caso di
25 specie il ctu ha, appunto, riconosciuto solo la percentuale del 20% proprio considerando il grado di efficienza causale del fattore legato alle violenze subite). D'altronde è anche intuitivo che una cosa sia il disagio psichico che può sorgere in un minore in presenza di una grave crisi famigliare,
altra cosa, ben più preponderante, sia il disagio psichico che sorge invece nel minore che sia vittima di abusi sessuali, per di più di persone appartenenti alla propria cerchia famigliare.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014, scaglione delle cause di valore da euro 52.000,00 ad euro
260.000,00, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo. Avendo i due difensori della parte appellata richiesto la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e non sussistendo tra essi alcuna solidarietà attiva (cfr. Cass. civ. n. 5705/1994), la liquidazione avverrà per il 50% in favore di ciascuno dei difensori, dovendosi presumere, in mancanza di indicazioni differenti da parte dei difensori stessi, che entrambi abbiano prestato in concreto il medesimo apporto nello svolgimento dell'attività difensiva.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di RI n. Parte_2
404/2021 del 10.02.2021;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dei procuratori costituiti di , dichiaratisi antistatari, che si liquidano in complessivi euro 7.440,00 oltre spese CP_1
generali e accessori di legge, così da suddividersi: a) euro 3.720,00 per compensi, oltre spese
26 generali e accessori in favore dell'avv. Carlo Puddu;
b) euro 3.720,00 per compensi, oltre spese generali e accessori in favore dell'avv. Silvia Barbara Diana;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in RI, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 139 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Carta Parte_1 C.F._1
e Alessandra Ferrara ed elettivamente domiciliato in RI nello studio del primo, giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in RI presso lo studio CP_1 C.F._2
degli avv.ti Carlo Puddu e Silvia Barbara Diana, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti
1 conclusioni
nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, in via
pregiudiziale, dichiarare l'improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire per
esistenza di una transazione;
in via subordinata pregiudiziale, la nullità della sentenza per
nullità dell'atto introduttivo, ex art. 164, co. 4 c.p.c., nel merito, anche per connessione con la
revoca e modifica dell'Ordinanza istruttoria con la quale non sono state ammesse le prove di
parte convenuta ed i mezzi istruttori dedotti per i quali si è insistito all'udienza di precisazione
delle conclusioni, rigettare la domanda attorea, in via subordinata, rideterminata in misura
inferiore, dichiararla compensata con quanto già versato, con vittoria di spese e competenze del
giudizio.”;
nell'interesse dell'appellata: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO 1) Dichiarare
inammissibile e comunque rigettare, in quanto privo di qualsiasi fondamento giuridico e
fattuale, l'Appello proposto dal , per i motivi di cui alla narrativa che precede, Parte_2
confermando per l'effetto la Sentenza n. 404/2021 pronunciata dal Giudice Unico del Tribunale
Civile di RI pubblicata in data 10 febbraio 2021; IN VIA SUBORDINATA E
SUSSIDIARIA: 2) Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'avverse istanze
e in primis di riapertura della istruttoria, che sembrerebbe essere stata richiesta dalla
controparte nelle conclusioni, si chiede di converso vengano ammesse le prove capitolate e
dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 e n. 3 cpc di questo patrocinio già depositate
nel primo giudizio. IN OGNI CASO: 3) Con vittoria delle spese e competenze del procedimento
di primo grado e di quelle del presente procedimento, delle quali si chiede la distrazione in
favore dei sottoscritti avvocati”.
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato il 29 marzo 2013 convenne in giudizio davanti al CP_1
2 Tribunale di RI , all'epoca dei fatti compagno della sorella della madre, al Parte_2
fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in giudizio, subiti in conseguenza di una pluralità di fatti di violenza sessuale da essa subiti tra l'anno 2004 e l'anno 2007 allorquando essa attrice era ancora minorenne – fatti consistiti in ripetute palpazioni del seno e delle parti intime, con violenza e minaccia consistite nell'afferrarle e stringerle i polsi e nell'intimarle il silenzio su quanto accadeva - e per i quali essa aveva riportato un “disturbo post traumatico da stress di grado grave ed andamento
cronico” e quindi un danno biologico permanente quantificabile nella percentuale del 35% o in quell'altra ritenuta di giustizia. Per tali fatti, peraltro, il aveva patteggiato la pena di anni Pt_2
due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, come da sentenza n. 285 del 25.3.210 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di RI.
Si costituì tempestivamente in giudizio il convenuto, eccependo preliminarmente la nullità
dell'atto di citazione per “l'omessa indicazione della causa petendi” e per la assoluta genericità
dell'esposizione dei fatti. Il eccepì anche l'infondatezza della domanda risarcitoria per Pt_2
aver egli già integralmente risarcito il danno a seguito del contratto di transazione da esso
CP_ stipulato in data 19.3.2010 con i genitori della , esercenti la responsabilità genitoriale, in forza del quale egli aveva corrisposto, nulla dato per ammesso in ordine all'imputazione formulata in sede penale, la complessiva somma di euro 20.000,00. Nel merito contestò la sussistenza dei fatti ed invocò l'integrale rigetto della domanda risarcitoria, con vittoria di spese.
La causa, istruita esclusivamente con produzioni documentali e CTU medico legale sulla persona dell'attrice, fu decisa dal Tribunale di RI con sentenza n. 404/2021 depositata il 10.02.2021,
che così dispose: “1) accertata la responsabilità del convenuto per i danni cagionati all'attrice,
condanna al pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_2 CP_1
64.831,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di
risarcimento del danno per i fatti in premessa;
2) condanna a rifondere le spese Parte_2
3 del presente giudizio a nella misura di euro 7.173,00 (di cui euro 6.715,00 per CP_1
competenze ed euro 458,00 per spese documentate) oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA
come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese per la CTU Parte_2
separatamente liquidate”.
Avverso tale sentenza ha interposto tempestivo appello il sulla base di nove motivi. Pt_2
ha resistito all'impugnazione e ne ha invocato l'integrale rigetto, con conferma della CP_1
sentenza di primo grado. In caso di accoglimento delle istanze istruttorie formulate dall'appellante, già rigettate dal giudice di primo grado, l'appellata ha espressamente domandato l'ammissione delle proprie istanze istruttorie formulate in primo grado nelle memorie ex art. 183,
comma 6 n. 2) e n. 3), non ammesse dal Tribunale in quanto ritenute superflue ai fini della decisione.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Scaduti i relativi termini, utilizzati da entrambe le parti per il deposito degli scritti difensivi finali, la causa è stata rimessa sul ruolo per la necessità di mutare il collegio giudicante ed è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con rinuncia delle parti alla concessione di ulteriori termini.
Ragioni della decisione
Deve essere valutato prioritariamente, per ragioni di ordine logico giuridico, il secondo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per non aver ritenuto nullo l'atto di citazione di primo grado, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c.,
in relazione all'esposizione dei fatti su cui la domanda si fondava, come richiesto dall'art. 163,
comma 3, n. 4 c.p.c., con conseguente asserita violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24
Cost.
Il motivo è infondato.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'attrice propose la propria
4 domanda risarcitoria fondandola espressamente sui seguenti fatti, già oggetto del procedimento penale con il quale il era stato imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 609 bis e 609 ter Pt_2
c.p.: per aver costretto in tempi diversi, collocati tra l'anno scolastico 2004/2005 e l'anno 2007,
, all'epoca minorenne infra quattordicenne, mediante violenza e minaccia consistite CP_1
nell'afferrarle i polsi e stingerglieli con intimazione di non parlare ad alcuno di ciò che avveniva,
a subire atti sessuali consistenti, in sostanza, in palpeggiamenti e toccamenti delle parti intime
(più dettagliatamente descritti proprio nell'imputazione riportata nella sentenza di patteggiamento in atti e che in questa sede non è necessario riportare). In citazione, inoltre, fu ulteriormente specificato che detti fatti erano avvenuti in assenza della madre della bambina e quando quest'ultima per svariate ragioni non andava a scuola e fu effettuato uno specifico richiamo nel corpo dell'atto alla sentenza di patteggiamento n. 285/2010 con il quale il Pt_2
si era visto applicare la pena concordata con il Pubblico Ministero, pure prodotta come doc. 1 e che riporta chiaramente anche i fatti di cui all'imputazione, che sono i medesimi in forza dei quali è stata promossa l'azione di risarcimento del danno (cfr. atto di citazione in primo grado pagg. da 1 a 3).
A fronte di tali specifiche e puntuali allegazioni in fatto compiute in citazione, con espresso richiamo anche ai documenti rilevanti, è evidente l'insussistenza del lamentato vizio di nullità
della citazione per l'asserita, ma del tutto insussistente, mancata esposizione dei fatti, sicché non pare a questa Corte di doversi ulteriormente soffermare su tale motivo, se non per richiamare i principi, costantemente affermati dalla Suprema Corte, per cui: a) “la nullità della citazione
comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione
dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc.
civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per
caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va
operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
5 documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle
ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre
immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cfr.
Cass. civ. n. 11751/2013); b) “In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della “causa
petendi” va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e
dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di
chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati
nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.” (Cfr. Cass. civ. ord. n.
3363/2019). D'altronde il con la propria comparsa di costituzione e risposta, nella quale Pt_2
ha svolto compiute difese sotto ogni profilo rilevante, ha dimostrato di aver ben compreso le
CP_ circostanze fattuali poste a base della richiesta risarcitoria della , sicché in ogni caso non si
è verificata alcuna lesione del proprio diritto di difesa.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per
“omesso esame dell'eccezione tempestivamente introdotta dal convenuto di improponibilità
dell'azione per esistenza di una transazione. Carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. Carenza di
motivazione sul punto circa il valore della transazione in rapporto all'atto compiuto”.
Con tale doglianza il ha evidenziato, in sintesi: - di aver tempestivamente eccepito nella Pt_2
comparsa di costituzione e risposta in primo grado che per i fatti di causa, da lui mai ammessi e
CP_ comunque contestati, egli aveva già risarcito il danno subito dalla in forza dell'atto di
CP_ transazione e quietanza in data 19.3.2010, da esso stipulato con i genitori della , CP_2
e , i quali avevano espressamente agito in proprio e in qualità di esercenti la Controparte_3
potestà genitoriale sulla figlia minore, con versamento della somma omnicomprensiva di euro
20.000,00; - che il Tribunale, oltre a non aver dato atto in sentenza della formulazione di tale eccezione, non si era pronunciato sul punto;
- che tale transazione, anche qualora se volesse assumere l'invalidità in quanto non autorizzata dal giudice tutelare, doveva ritenersi in ogni caso
6 vincolante per le parti, non essendo essa mai stata annullata dal Tribunale con sentenza
CP_ costitutiva all'esito della proposizione della relativa azione da parte della , che non aveva formulato alcuna domanda in tal senso nemmeno nel corso del giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che a norma dell'art. 320 c.c. i genitori non possono compiere atti eccedenti la ordinaria amministrazione dei beni e dei diritti disponibili del figlio, né transigere controversie relative a tali atti, se non previa autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale ne valuterà la necessità e l'utilità per il figlio. Ove i genitori agiscano comunque senza la prescritta autorizzazione giudiziale l'atto, ai sensi dell'art. 322 c.c., potrà essere annullato su istanza dei genitori stessi o del figlio, in tal caso con termine di prescrizione dell'azione di annullamento decorrente dal raggiungimento della maggiore età, secondo le regole generali di cui all'art. 1442
c.c.
Quanto alla qualificazione della transazione stipulata dai genitori in materia di risarcimento del danno spettante al minore come atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione, al fine appunto di valutare se sia o meno necessaria per la validità della transazione l'autorizzazione del
Giudice Tutelare, la Suprema Corte ha precisato che: “la transazione avente ad oggetto la
controversia relativa al risarcimento del danno, stipulata dal genitore nell'interesse del figlio
minore, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un danno
che, per la sua natura e la sua entità, possa incidere profondamente sulla vita presente e futura
del minore danneggiato. In questo caso è necessaria, per la validità della transazione,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex. art. 320 cod. civ.” (cfr. Cass. civ. n. 4562/1997; Cass.
civ. n. 8720/2010).
Nel caso di specie ritiene questa Corte, conformemente a quanto ritenuto anche dal Tribunale,
che la transazione del 19.3.2010, proprio in quanto avente ad oggetto il diritto della minore al risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza di condotte capaci di alterare
7 profondamente la sua vita presente e futura, in quanto incidenti sulla sfera sessuale e psichica di un individuo che si trovava in una età per la quale egli era necessariamente immaturo sia
CP_ fisicamente e che psicologicamente (al momento dei fatti la aveva tra i 10 e i 13 anni) e destinate a riverberare i loro effetti e a condizionare la persona tendenzialmente per tutto il resto della vita, debba essere qualificata come atto di straordinaria amministrazione e che, pertanto,
per la valida stipulazione di essa sarebbe stata necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare,
mai richiesta e mai ottenuta dalle parti contraenti.
Tutto ciò premesso, si devono svolgere le seguenti ulteriori considerazioni.
La transazione avente ad oggetto lo stesso rapporto giuridico dedotto in causa certamente rileva come fatto modificativo o estintivo del diritto fatto valere in giudizio e la proposizione di una eccezione di transazione da parte del convenuto non è soggetta alla preclusione temporale di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. ed anzi la sussistenza di una transazione può essere oggetto anche del rilievo d'ufficio del giudice purché l'esistenza della transazione risulti dagli atti di causa,
conformemente al principio per cui: “l'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto
di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge
richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o
modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non
essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché
i fatti risultino documentati "ex actis"” (cfr. Cass. civ. n. 26118/2021).
CP_ Nel caso di specie si è verificato che, per resistere alla domanda risarcitoria proposta dalla ,
il abbia eccepito, peraltro fin dalla comparsa tempestivamente depositata, l'esistenza Pt_2
CP_ della transazione sul diritto al risarcimento del danno stipulata con i genitori della in assenza
CP_ della necessaria autorizzazione del Giudice Tutelare. A fronte di tale specifica eccezione la ,
già nell'atto di citazione - e quindi anticipando di fatto la prevedibile difesa sul punto del convenuto – aveva sua volta eccepito espressamente l'invalidità di tale transazione proprio per
8 l'assenza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare e, come tale, ne aveva evidenziato
“l'inopponibilità” nei propri confronti (cfr. atto di citazione pagg. 3,4 e 5).
CP_ A prescindere dall'improprio riferimento all'inopponibilità, la difesa svolta dalla in citazione si sostanzia nella proposizione di una eccezione di annullabilità della transazione stipulata tra i propri genitori e il proprio perché conclusa senza l'autorizzazione del Pt_2
Giudice Tutelare.
Invero, questa Corte ritiene che l'assenza della prescritta autorizzazione giudiziale comportante l'annullamento della transazione ai sensi dell'art. 322 c.c. certamente potesse essere invocata dalla parte attrice (peraltro in concreto tempestivamente, in quanto il rilievo di invalidità era stato effettuato direttamente in citazione, ancor prima che la parte convenuta eccepisse l'intervenuta transazione e producesse il relativo documento) al fine di paralizzare gli effetti impeditivi dell'eccezione di transazione sollevata dal convenuto (cfr. in arg. Cass. civ. n. 14294/2017, in fattispecie – del tutto assimilabile alla presente – in cui richiesta dall'attore la rescissione di un contratto di vendita per lesione, costui si era visto eccepire dal convenuto l'esistenza di una transazione preclusiva all'accoglimento della domanda di rescissione ed aveva richiesto,
pertanto, in via di eccezione rispetto alla difesa del convenuto, di valutare l'annullabilità di detta transazione nella specie per sussistenza dell'ipotesi di invalidità della transazione su pretesa temeraria ai sensi dell'art. 1971 c.c.. La Suprema Corte ha anche specificato come la Corte
d'Appello avrebbe dovuto valutare appunto nel merito la sussistenza dei presupposti per l'annullabilità della transazione per temerarietà della pretesa).
Il Tribunale, pertanto, del tutto correttamente ha accertato e valutato in sostanza l'invalidità della transazione sul rilievo sia della sua natura di atto di straordinaria amministrazione, per le ragioni sopra esposte, sia dell'assenza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare (cfr. sentenza impugnata pagg. 5 e 6) e ha poi pronunciato sul merito della domanda della attrice. Né era necessaria, stante appunto l'introduzione in via di sola eccezione della questione sull'annullabilità della
9 transazione, la proposizione dell'azione di annullamento del contratto transattivo da parte dell'attrice e, quindi, la necessità di una specifica pronuncia sul punto in dispositivo,
conformemente al principio per cui: “poiché l'annullamento del contratto può essere fatto
valere, oltre che in via di azione, anche in via di eccezione, ove tra le parti sia incorsa
transazione, ma una di queste abbia dedotto che tale transazione sia viziata da errore, non è
necessario che tale deduzione, per una sua positiva considerazione, si concreti nell'esperimento
dell'azione di annullamento, essendo sufficiente che configuri proposizione dell'eccezione di
annullabilità del medesimo” (cfr. Cass. civ. n. 54/1980).
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto ed eccepito la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto – a suo dire – la condanna sarebbe stata pronunciata per fatti diversi da quelli posti a fondamento della domanda in quanto non vi sarebbe prova in atti che gli episodi di violenza sessuale
CP_ sarebbero avvenuti “nelle giornate in cui [la ] non andava a scuola per malattia o altro",
elemento descrittivo dei fatti inserito dall'attore in citazione.
Con il quarto motivo si è impugnata la sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere provato che il patteggiamento in sede penale era avvenuto senza alcuna ammissione di responsabilità e soltanto per opportunità processuale, laddove il giudice di primo grado aveva fondato la decisione su una inesistente ammissione di responsabilità del ricavabile proprio dalla scelta del rito alternativo. Pt_2
Con il quinto motivo si è impugnata la sentenza per violazione dell'art. 246 c.p.c. in quanto la fondatezza della domanda attorea era stata ritenuta dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni
CP_ testimoniali rese dalla stessa in sede di procedimento penale (incidente probatorio e altre dichiarazioni rese in sede di s.i.t.).
Con il sesto motivo l'appellante ha censurato la sentenza di nuovo per violazione dell'art. 115
c.p.c., nonché per violazione dell'art. 116 c.p.c., errata ricostruzione dei fatti e violazione dell'art. 10 2729 c.c., in quanto la responsabilità del era stata fondata sugli atti del procedimento Pt_2
penale, senza effettuare alcun vaglio sulla più volte ricordata circostanza che, a dire dell'attore stesso, i fatti si sarebbero verificati quando la bambina non andava a scuola per malattia o altre ragioni, circostanze queste che non risulterebbero dagli atti del giudizio penale e che non sarebbero sufficienti a fondare alcuna prova di tipo presuntivo;
né si sarebbero debitamente vagliati gli atti del processo penale, quali prove atipiche.
Con il nono motivo – logicamente preordinato a quelli formulati per settimo e ottavo, attinenti alla consulenza tecnica d'ufficio – l'appellante ha impugnato la sentenza per non aver ammesso le prove orali da esso dedotte in primo grado, con violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, laddove l'espletamento delle prove avrebbe consentito di confutare integralmente la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice e condivisa dal giudice.
I motivi terzo, quarto, quinto, sesto e nono, in quanto strettamente connessi ed in parte anche in quanto tra loro ripetitivi di identiche doglianze, possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono nel loro complesso infondati.
Occorre premettere che in ordine all'utilizzabilità, ai fini di fondare il libero convincimento del giudice nel processo civile, della sentenza di patteggiamento resa in sede penale la Suprema
Corte è ormai costante nell'affermazione del principio di diritto per cui: “la sentenza penale di
patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né
di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura
di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso
autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia
probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di
patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione
dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle
parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. civ. ord. n.
11 31010/2023; principio ancor più di recente ribadito e specificato da Cass. civ. ord. n. 2897/2024,
che ha affermato: “in tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice
può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma
1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come
elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità
della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti
accertati in sede penale”.
Con particolare riferimento, poi, all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'attore in sede civile nell'ambito del giudizio penale, ove esso assume la qualità di persona offesa ed anche di testimone, mentre si è specificato in via generale che: “nell'ambito del giudizio civile di rinvio a
seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al
quale si applicano le regole processuali e probatorie proprie del processo civile), le
dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere
il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia
di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere
poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della
propria decisione” (cfr. Cass. civ. n. 27016/2022) e che le dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, “potendo costituire fonte di convincimento
ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi
di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie” (così Cass. civ. ord.
27558/2024); si è anche meglio evidenziato come: “l'interrogatorio della parte lesa assunto in
sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure
atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere
autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum
12 probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze
indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto
conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su
circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti”. (Nel caso ivi affrontato, la
Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che, nell'accogliere la domanda risarcitoria spiegata dalla parte lesa di un reato di maltrattamenti in famiglia, aveva fondato la decisione di condanna sulle dichiarazioni rese dalla vittima nel procedimento penale e tale ipotesi
è del tutto assimilabile alla presente, in cui gli atti di violenza sono avvenuti alla presenza della
CP_ sola , all'epoca minorenne e del ). Pt_2
Infine, quanto al tema dell'utilizzabilità ai fini probatori degli atti di indagine raccolti in sede di procedimento penale, segnatamente in tema di verbali di sommarie informazioni testimoniali rese al PM o alla polizia giudiziaria, la Suprema Corte ha precisato che: “nell'ordinamento
processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il
giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato
ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale,
così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie
informazioni testimoniali” (cfr. Cass. civ. n. 1593/2017; con principio nella sostanza ribadito ed ulteriormente precisato da Cass. civ. ord. n. 5947/2023, che ha affermato: “la prova formata nel
procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del
contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è
assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel
giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine
al fatto da provare”).
Così richiamati i principi di diritto rilevanti nella fattispecie concreta qui in esame, questa Corte
intende evidenziare come di essi, ancorché non esplicitamente citati, abbia fatto corretta
13 applicazione la sentenza di primo grado, la quale non ha in alcun modo – come invece dedotto dall'appellante – riconosciuto alla sentenza di patteggiamento in sede penale alcuna efficacia di cosa giudicata o alcuna efficacia di prova legale;
né ha ignorato fatti specifici che si sarebbero,
invece, dovuti ritenere provati.
Ed infatti il Tribunale ha fondato la responsabilità civile del su una serie plurima, univoca Pt_2
e concordante di elementi, taluni dei quali anche autonomamente apprezzabili per fondare il
CP_ convincimento del giudice (come le dichiarazioni rese dalla , all'epoca minorenne in sede di incidente probatorio) e questa Corte ne condivide il ragionamento probatorio, che in questa sede si intende riassumere, ed eventualmente integrare, come in appresso:
- il ha inteso concordare l'applicazione di una pena per i fatti contestati, di per sé stessi Pt_2
non solo gravi e costituenti delitto, ma anche particolarmente odiosi ed infamanti (la violenza sessuale, ripetuta, su una bambina tra i 10 e i 13 anni di età) ed in relazione ad essi il Giudice
dell'udienza preliminare, avuto riguardo agli atti di indagine espletati, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per procedere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., da valutarsi d'ufficio (d'altronde sul punto la giurisprudenza penale ha affermato il principio per cui: “in
tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei
presupposti per l'applicazione dell'art 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente
enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come
ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora
dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il
legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena” (cfr.
Cass. pen. n. 41785/2015);
- , all'epoca minorenne, aveva dettagliatamente descritto gli atti di violenza sessuale CP_1
subiti ad opera del in sede di incidente probatorio del 18.4.2008, svoltosi con modalità Pt_2
protetta, con dichiarazioni rese in modo preciso e circostanziato e facendo riferimento a diversi
14 episodi analiticamente collocati nel tempo e nello spazio (in particolare, la minore, che frequentava spesso le zie materne e anche soggiornava sovente presso le zie, ha collocato gli
CP_ episodi sia presso l'abitazione di , sua zia e compagna del , quando la Parte_3 Pt_2
usciva di casa di mattina presto, sia presso l'abitazione di altra zia, , casa che anche il Parte_4
CP_
frequentava sovente e ove si era recato in talune occasioni in cui la era sola in casa Pt_2
e ha precisato come gli episodi si siano sempre concretizzati nell'immobilizzarla e nel toccarle il seno e le parti intime e, talvolta, nel farsi anche toccare con la mano dalla bambina);
- la stessa minore, in precedenza, aveva reso dichiarazioni conformi e coerenti con le risultanze dell'incidente probatorio, allorquando era stata sentita in sede di sommarie informazioni dal
Pubblico Ministero personalmente (cfr. verbale del 16.1.2008), sicché essa ha riferito sia di circostanze fattuali alle quali nessuno poteva ragionevolmente assistere (in quanto svoltesi
CP_ quanto erano da soli il con la ), sia specifiche, precise e concordanti;
Pt_2
- l'attendibilità del racconto della minore doveva ritenersi riscontrato dalle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al Pubblico Ministero dagli altri soggetti escussi in indagine: nella sentenza impugnata si fa riferimento espresso alle deposizioni di , che ha anche Controparte_3
evidenziato come ad un certo punto il , solitamente gioviale, fosse freddo e distaccato con Pt_2
CP_ la e come quest'ultima non lo considerasse nelle occasioni di incontro famigliare;
Parte_3
, che ha confermato che quando lavorava come addetta alle pulizie presso il Banco di
[...]
Sardegna di Castiadas usciva di casa alle 6:30 di mattina e che fosse capitato che in quelle
CP_ circostanze vi fosse la ospite a casa, che continuava a dormire e che in casa in quelle ore vi
CP_ fosse anche il , il quale pure si alzava più tardi (ciò è coerente con i racconti della , Pt_2
CP_ che ha affermato come il si fosse infilato nel letto della la mattina presto quando Pt_2
usciva per lavorare); , la prima a ricevere le confidenze della Parte_3 Testimone_1
CP_ bambina, peraltro conformi e coerenti con le dichiarazioni poi rilasciate dalla in sede di incidente probatorio;
nella sentenza di patteggiamento si fa riferimento anche alla deposizione
15 di , pure presente in atti, la quale ha confermato sia che fosse sua ospite per Parte_4 CP_1
qualche giorno in occasione della realizzazione di un murale presso la chiesa di Persona_1
CP_ (in quei giorni la colloca uno degli episodi di violenza del ), sia che il fosse Pt_2 Pt_2
solito frequentare la casa ed entrare anche dalla porta a vetro della cucina che dà sul cortine (la
CP_
ha riferito che in quelle circostanze in cui si era trovata in mattinata sola a casa della zia il era entrato proprio da quella porta per incontrarla); Pt_4 Pt_2
- a tali elementi, espressamente considerati dal Tribunale, si possono ulteriormente aggiungere sia l'atto di transazione, seppur invalido come sopra visto, stipulato dal , il quale ha anche Pt_2
ritenuto di dover corrispondere del denaro (seppur manifestamente insufficiente) a titolo di risarcimento per i fatti ad esso addebitati;
sia le risultanze della CTU svoltasi in sede civile sulla
CP_ persona della , la quale, come poi si dirà, ha concluso per la piena compatibilità del disturbo psichiatrico riconosciuto sulla attrice con gli episodi di violenza dalla stessa riferiti e subiti in età
minore.
A fronte di un tale complessivo quadro probatorio, il Tribunale, pertanto, con ragionamento logico e coerente, ha correttamente ritenuto la sussistenza dei fatti e la responsabilità del Pt_2
senza incorrere in alcuna delle violazioni di legge lamentate dall'appellante, da ritenersi del tutto insussistenti.
Sul punto è appena il caso di ulteriormente specificare quanto segue.
a) L'enfasi che l'appellante pone sull'inciso contenuto in citazione che i fatti sarebbero avvenuti
CP_ quando la era in casa “perché non andava a scuola per malattia o altro” è del tutto ingiustificata avuto riguardo proprio al complesso degli elementi di prova raccolti, che consentono di ritenere provati gli atti di violenza sessuale, dettagliatamente descritti dalla minore con coerenza logica, tutti compiuti dal in momenti in cui poteva approfittare di restare Pt_2
solo con la bambina in casa di (la mattina presto quanto quest'ultima andava a Parte_3
fare le pulizie) o in momenti in cui egli la aveva trovata da sola in casa di , che egli Parte_4
16 CP_ era solito frequentare anche senza previo appuntamento (ad esempio nelle giornate in cui la era ospite della zia per partecipare alla realizzazione del Murale).
b) Quanto alle questioni poste dall'appellante in ordine alla mancata considerazione di taluni elementi documentali che minerebbero l'accertamento dei fatti avvenuto in sentenza si devono svolgere le seguenti considerazioni:
CP_
- Il ha rilevato, quanto agli episodi avvenuti quando la si trovava a casa della zia Pt_2
per la realizzazione del murale, che il dato temporale da essa fornito, cioè che il laboratorio Pt_4
si svolgesse dalle 13:00 alle 17:00, sarebbe stato confutato dal documento fornito dal Servizio
Socioassistenziale del Comune di Castiadas secondo il quale il laboratorio dei murales, durato dal 18.06.2007 al 22.06.2007, si svolgeva in orario antimeridiano. Invero, anche tale deduzione non è confermata dalla certificazione rilasciata dal Comune di Castiadas prot. N. 9879/VII/12
(doc. 7 convenuto) in cui risulta che diverse attività del Servizio Educativo Territoriale si tenevano nelle fasce pomeridiane. Dal doc. 6 versato in atti dal si evince che il laboratorio Pt_2
dei murales era stato realizzato in orario antimeridiano “con articolazione dell'attività
giornaliera autonomamente determinata dal docente”. Tale locuzione è sintomatica dell'ampia discrezionalità rimessa al docente e ciò non esclude che, per ragioni organizzative, il gruppo
CP_ della iniziasse all'orario riferito dalla stessa, alle 13:00;
- al fine di evidenziare l'insussistenza delle condotte addebitategli e tenuto conto del fatto che
CP_ l'attore in citazione aveva anche indicato lo scarsissimo rendimento scolastico della in quel periodo come un possibile elemento sintomatico delle violenze che essa subiva, il ha Pt_2
contestato la sussistenza di tali conseguenze e la correlazione con il trauma asseritamente subito,
CP_ sostenendo che dalle pagelle scolastiche della si evinceva come il rendimento scolastico non era sufficiente nel periodo in cui essa viveva a Solanas con la madre ed il di lei compagno, mentre
CP_ nell'anno 2004-2005, quando la si trasferì a Castiadas e asseriva di aver subito gli abusi, il suo rendimento sarebbe migliorato notevolmente, come sarebbe documentato dalla scheda
17 CP_ personale della dell'anno scolastico 2004-2005 (doc. 15 attrice). Ciò non trova conferma nei documenti scolastici prodotti dalla attrice riferiti agli anni degli abusi e a quelli immediatamente successivi: né nella valutazione intermedia dell'anno 2006-2007 in cui “la
preparazione globale risulta nel complesso insufficiente”, né nella valutazione finale in cui
“l'alunna nel corso dell'anno ha mantenuto un comportamento poco corretto. Ha partecipato
alle attività proposte in maniera incostante e superficiale, dimostrando interesse e impegno non
sempre adeguati. …. La sua preparazione globale risulta mediocre”; né nella scheda di valutazione intermedia dell'anno 2007-2008 immediatamente successiva agli ultimi episodi di abusi, la quale riporta che “l'alunna ha tenuto un comportamento non sempre corretto e una
partecipazione discontinua, un interesse modesto e un impegno superficiale, conseguendo un
giudizio complessivo insufficiente”, nel secondo quadrimestre, invece, si dà atto di “un
comportamento più corretto e controllato, ma la preparazione globale era risultata non del tutto
sufficiente”.
c) Quanto al motivo attinente alla mancata ammissione delle prove costituende dedotte dal convenuto in primo grado, esso è da ritenersi del tutto generico in quanto incentrato sull'asserita violazione del diritto di difesa e del giusto processo correlata alla mancata ammissione delle prove dedotte dal convenuto nel suo complesso, laddove a fronte delle prove proposte dall'attore
(tutte di natura documentale quelle ritenute rilevanti dal Tribunale) e di una valutazione del giudice istruttore, in primo grado, di superfluità dei mezzi di prova dedotti dal convenuto ai fini della decisione, nel motivo si sarebbe dovuto compiutamente dare conto delle specifiche circostanze di fatto oggetto di prova, illustrando perché, se positivamente espletate, esse avrebbero potuto comportare il rigetto della domanda attorea, in quanto introducenti fatti incompatibili con quelli posti a fondamento della domanda, ossia specifiche circostanze di fatto idonee a smentire il compimento degli atti di violenza sessuale che costituiscono la fonte, per fatto illecito, dell'obbligazione risarcitoria. Detta valutazione è del tutto mancante nel motivo.
18 In ogni caso anche a voler compiere un esame nel merito delle prove non ammesse, limitatamente a quelle citate nell'atto di appello, se ne deve, in effetti, confermare la superfluità ed anzi l'assoluta irrilevanza ai fini della decisione:
- i capi elencati ai nn. 16, 16 bis, 25,26 e 27 e sotto la lett. b) della memoria istruttoria sono superflui ed irrilevanti in quanto volti, in generale, a descrivere un disagio della bambina che si manifestava nel non voler soggiornare spesso presso la madre, nel comportamento e nel rendimento scolastico e in suo certo disagio manifestato alla notizia che la zia Parte_3
attendesse un figlio dal , oltre a voler accertare una certa prima “cotta”: nessuna Pt_2
circostanza è incompatibile con il verificarsi degli episodi descritti e nelle circostanze di tempo
CP_ e di luogo indicate dalla con riscontri degli altri soggetti sentiti in fase di indagine ed anzi il disagio manifestato alla notizia della gravidanza della zia ben può essere ricondotto proprio al
CP_ ribrezzo maturato dalla verso il;
Pt_2
- i capi elencati ai nn. da 31 a 37 della memoria istruttoria, pure sono del tutto superflui ed irrilevanti in quanto non si comprende per quale ragione un asserito innamoramento di una ragazzina tredicenne, avvenuto peraltro, per espressa indicazione dell'odierno appellante, nel settembre 2007 (ossia quando già si erano verificati gli episodi contestati, l'ultimo dei quali è
CP_ avvenuto appunto nell'estate 2007), potrebbe minare l'intrinseca credibilità della e i riscontri esterni esistenti in ordine al suo racconto;
- i capi da 1 a 15 e da 17 a 30 bis della memoria istruttoria sono pure del tutto superflui e
CP_ irrilevanti perché attinenti all'organizzazione di massima della vita della in quegli anni e non sono incompatibili né con il soggiorno che talvolta avveniva presso la zia (e Parte_3
quindi presso il , il quale aveva bisogno di pochissimi minuti, peraltro, per compiere gli Pt_2
atti di violenza per cui è causa), né con il soggiorno presso la zia , in casa frequentata Parte_4
abitudinariamente anche dal e con la circostanza, ammessa dallo stesso odierno Pt_2
CP_ appellante, che la sia rimasta senza la sorella in casa della zia per tutta la settimana in Pt_4
19 cui era impegnata nella realizzazione del murale in parrocchia (e uno degli incontri con il , Pt_2
CP_ che era stato anche minacciato dalla , è avvenuto proprio in tale contesto);
- i capi sotto la lett. c) sono del tutto inconferenti con le questioni oggetto di causa (irrilevante
CP_ che la facesse anche ripetizioni e che venisse accompagnata dalla mamma e dalla zia e che l'insegnante avesse ricevuto dal padre della ragazza il racconto di essersi in sostanza depresso dopo la separazione dalla moglie);
- i capi sotto le lett. a) ed e) ed f) sono pure superflui ai fini della decisione in quanto la circostanza che il uscisse la mattina presto (si dice verso le 7:30 – 8:00 a seconda dei casi) per andare Pt_2
a svolgere lavori vari per committenti vari non esclude che egli, prima di andare a lavoro ed approfittando dell'assenza della compagna , che usciva verso le 6.30 per andare a Parte_3
CP_ fare le pulizie in banca, si introducesse nel letto della per compiere gli atti di violenza
CP_ sessuale per cui è causa (peraltro, la ha evidenziato come durassero un tempo per lei
CP_ indefinito ma non troppo lungo e la stessa ha confermato che al suo rientro dopo circa un'ora, un'ora e mezzo, spesso il era ancora a casa e talvolta ancora a letto). Pt_2
In sostanza, le prove proposte dal , anche se positivamente espletate non impedirebbero Pt_2
in alcun modo di ritenere provati i fatti per cui è causa, la cui sussistenza e consistenza emerge adeguatamente dalle prove raccolte nel presente giudizio e di cui si è prima dato atto.
Con il settimo motivo l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per aver ritenuto
CP_ validamente effettuata la ctu neurologico – psichiatrica sulla , ancorché le operazioni peritali si siano svolte con la presenza del ctu e dei consulenti di entrambe le parti e con registrazione delle operazioni ma senza la presenza dei difensori (giusta ordinanza del giudice istruttore in data 17.8.2015), in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della parte convenuta in primo grado e ciò era stato eccepito fin dall'udienza immediatamente successiva all'espletamento della ctu.
Il motivo è infondato.
20 La Suprema Corte ha affermato in ripetute occasioni il seguente principio di diritto: “in tema di
consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la
partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio
del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove
una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi
nulla, non potendo la lesione del diritto di difesa determinatasi durante le operazioni compiute
dal consulente essere colmata con il successivo ascolto di una mera registrazione audio delle
stesse” (cfr. Cass. civ. ord. n. 27773/2022). Nel caso di specie ivi affrontato, però, la Suprema
Corte ha cassato la decisione di merito che, in relazione ad una consulenza tecnica disposta per l'audizione del minore in un procedimento per la dichiarazione di adottabilità, svoltasi con la radicale esclusione della partecipazione alle operazioni del consulente e del legale di una delle parti, aveva ritenuto sufficiente la mera possibilità di ascolto successivo della registrazione audio del colloquio, pur potendosi adottare altre idonee misure atte a contemperare la riservatezza della coppia affidataria e la serenità del minore con il diritto di difesa spettante ai genitori biologici di quest'ultimo. In altre vicende in cui pure è stato affermato il principio sopra riportato, sempre si
è verificata una lesione del contraddittorio in quanto una delle parti o non era avvisata dell'inizio delle operazioni peritali, o non era stata resa edotta degli esiti prima del deposito della relazione finale.
Nel caso qui in esame, invece, la partecipazione alle operazioni dei consulenti di parte è stata sempre garantita e si è anche sviluppato un proficuo contraddittorio peritale, tanto che sono state formulate puntuali osservazioni all'operato del ctu e questi ha preso specifica posizione sui rilievi formulati, sicché in concreto vi è stato un pieno rispetto del contraddittorio fra le parti sia durante le operazioni peritali (tra il ctu e i ctp) e successivamente tra le parti e i loro difensori che hanno poi partecipato attivamente a tutta la successiva attività processuale.
Inoltre, è particolarmente importante evidenziare come in concreto, pur trattandosi di consulenza
21 medica neuro-psichiatrica sulla persona dell'attrice ormai maggiorenne, si dovesse indagare se i
CP_ fatti di violenza sessuale per i quali era causa, avvenuti quando la era minorenne, avessero inciso sulla sua integrità psico-fisica, se sussistesse un nesso di causalità tra detti fatti e gli eventuali esiti invalidanti permanenti riscontrati (cfr. quesiti al ctu resi con ordinanza in data
CP_ 23.7.2014), sicché, anche per il disagio dato dalla presenza degli avvocati manifestato dalla in occasione del primo incontro peritale (cfr. ctu in atti), si era reso necessario adottare misure che salvaguardassero, da un lato, il principio del contraddittorio e, dall'altro lato, il necessario rispetto per la dignità della persona allorquando l'indagine si debba necessariamente estendere alla sua sfera più intima, come nel caso di specie, nonché la genuinità delle risultanze della consulenza.
Ebbene, avuto riguardo a tali complessive esigenze, del tutto ragionevole è stata la decisione del
Tribunale di salvaguardare il contraddittorio durante le operazioni attraverso i tecnici incaricati dalle parti e, allo stesso tempo, di salvaguardare la genuinità delle risultanze istruttorie e la dignità della persona. D'altronde l'art. 194, comma 2, c.p.c. nel garantire e salvaguardare il diritto al contraddittorio anche durante le operazioni peritali, dando alle parti la facoltà di intervenire personalmente, a mezzo dei propri consulenti tecnici, a mezzo dei propri difensori,
consente anche di evincere che il contraddittorio durante le operazioni si debba intendere rispettato se è consentito di partecipare almeno ad alcuno di detti soggetti;
sicché, in concreto,
una limitazione alla partecipazione del difensore, razionalmente giustificata a salvaguardia di interessi di primario livello come la salvaguardia della dignità della persona e della genuinità
della prova, non può ritenersi violativa del contraddittorio. La Suprema Corte ha anche affermato il principio di diritto per cui: “la comunicazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio
è validamente eseguita mediante la sua trasmissione al consulente tecnico di parte, anziché al
procuratore costituito, perché l'art. 195 c.p.c. ne prescrive la trasmissione alle parti costituite -
e non specificamente al loro difensore - e tale modalità è coerente con la ratio della norma, volta
22 a instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale”. Tale
principio corrobora quanto testé affermato giacché l'essenza del contraddittorio nella fase delle operazioni peritali è rispettata proprio allorquando partecipano alle operazioni proprio i consulenti di parte, come nel caso di specie.
Con l'ottavo motivo l'appellante ha lamentato l'errata interpretazione delle risultanze della ctu e
CP_ la conseguente erronea valutazione del danno in capo alla , attribuito integralmente alla condotta del convenuto, laddove si era accertato che i fatti per cui era processo fossero una concausa del disturbo psicopatologico diagnosticato, nell'ambito di una patogenesi multifattoriale, sicché si sarebbe dovuta operare una riduzione del risarcimento in considerazione della specifica incidenza causale dei fatti per cui è causa.
Anche questo motivo è infondato perché non ha colto il ragionamento del consulente tecnico.
Il consulente tecnico d'ufficio, al fine di determinare la percentuale di danno biologico conseguente agli atti violenza sessuale perpetrati dal , ha accertato ed affermato che: Pt_2
- “il fatto subito è da ritenersi indubbiamente dotato di elevata valenza psicotraumatizzante, con
capacità ed efficienza lesiva in senso psicopatogenetico (criterio quantitativo e dell'efficienza
lesiva), sia per la sua natura, che per la sua durata, nonché perché la vittima lo ha subito in età
CP_ infantile. Sulla base dei dati anamnestici raccolti risulta che la , nel periodo in cui subì la
violenza, sviluppò un'alterazione emotiva e del comportamento, caratterizzata, tra l'altro, da
aggressività nei confronti delle persone di sesso maschile, con rabbia, ostilità ed atteggiamenti
di sfida, da mancato rispetto delle regole, da riduzione del rendimento scolastico. Sulla base di
tali dati si può, quindi, affermare che la perizianda, nel periodo nel quale ha subito la violenza,
ha presentato una sintomatologia di tipo psicopatologico (criterio cronologico), comportante,
peraltro, rilevante disagio soggettivo e riduzione dell'efficienza”;
- “lo stato di rilevante disagio psichico risulta inoltre essere persistito in seguito, motivo per il
quale fu proposto per la minore un intervento di tipo psicologico. Il perdurare della
23 sintomatologia psichica in età adulta ha quindi portato alla diagnosi di un Disturbo Post-
Traumatico da Stress”;
- “relativamente allo stato attuale, sulla base della osservazione obiettiva, si può affermare, anzi
CP_ tutto, che la presenta un disturbo con sintomatologia di tipo ansioso. Sono presenti, infatti,
tensione emotiva, irritabilità, ricordi spiacevoli ricorrenti relativi alla violenza subita, disagio
psicologico intenso e reattività all'esposizione a fattori che ricordano l'evento traumatico, sforzi
per evitare pensieri, luoghi, persone e attività che evocano il trauma subito, sentimenti di
distacco verso altri, sintomi di aumentato arousal con ipervigilanza, irritabilità, esagerate
risposte di allarme. È presente, inoltre, instabilità emotiva con disforia. È evidente, inoltre, che
il disturbo presente causa disagio clinicamente significativo e menomazione nel funzionamento.
Si può pertanto confermare la diagnosi di Distrubo Post-Traumatico da Stress, già formulata
nel 2013 e le cui caratteristiche sono quelle di un disturbo che tipicamente può svilupparsi dopo
eventi psicotraumatizzanti (criterio qualitativo)”;
- ciò detto, va aggiunto che a determinare l'attuale stato psicopatologico della ricorrente ha
verosimilmente inciso anche un altro fattore, concretamente individuabile nella problematica
condizione familiare nella quale la perizianda si è trovata a vivere e che, sulla base di quanto
riferito dalla stessa ricorrente, doveva avere raggiunto una fase particolarmente critica proprio
nel periodo nel quale si verificò il fatto per cui è causa (conflitto e separazione coniugale, ecc.).
In sintesi, è quindi da ritenersi che l'evento per cui è processo sia concausa del disturbo
diagnosticato, verosimilmente nell'ambito di una patogenesi multifattoriale ad andamento
circolare, tipica dei disturbi psicopatologici, dove fattori endogeni ed esogeni interagiscono tra
loro aggravandosi a vicenda”;
- “In sintesi, sulla base di quanto rilevato obiettivamente e dei dati disponibili, la gravità del
Disturbo Post-Traumatico da Stress dell'attrice è da ritenersi di grado medio o moderato. Ciò
detto si ritiene utile riportare le percentuali proposte va alcuni autorevoli Autori circa il danno
24 biologico determinato dal Disturbo Post-Traumatico da Stress di gravità moderata. Secondo
[...]
e (La valutazione medico-legale del danno biologico di natura psichica, CP_4 CP_5
SEU, 2009) il Disturbo Post-traumatico da Stress moderato comporta un danno biologico del
20% circa. Secondo e (Guida alla valutazione psichiatrica e medico-legale CP_6 CP_7
del danno biologico di natura psichica, Giuffrè editore, 2006) il Disturbo Post-traumatico da
Stress moderato determina un danno biologico del 21-25% … et al. (Guida Persona_2
orientativa per la valutazione del danno biologico, Giuffrè editore, 2001), inoltre, propongono
per il Disturbo post-traumatico da stress una percentuale indicativa del 5-10% per le forme di
lieve gravità ed una percentuale fino al 30% per le forme gravi. Secondo la tabella di cui al DM
26-5-04, infine, il Disturbo post-traumatico da stress cronico comporta un danno biologico del
21-25% nelle forme da lieve a moderata o lieve complicata e del 26-30% nelle forme da
moderata o lieve complicata a grave o moderata complicata. Considerate le percentuali
indicative di danno biologico riportate sopra, valutate le caratteristiche del disturbo
psicopatologico presente nel caso in esame ed il suo grado di gravità sulla base degli indicatori
obiettivi disponibili e sopra specificati, data la rilevanza dell'evento per cui è causa, considerata
la verosimile contemporanea presenza di altre concause nel determinismo del disturbo
psicopatologico diagnosticato, si ritiene ragionevole affermare che il danno biologico di natura
CP_ psichica subito dalla signora quale conseguenza del fatto per cui è causa sia del 20%
(percento) circa”.
CP_ La valutazione del ctu, pertanto, che ha quantificato il danno biologico subito dalla in una percentuale del 20%, come ben si evince da quanto sopra riportato, ha già espressamente tenuto conto sia del fattore concausale, sia della assoluta predominanza dell'elemento causale costituito dalla violenza sessuale subita, sicché il motivo non ha colto il ragionamento complessivo svolto dall'Ausiliario (si noti anche che per la maggioranza degli autori citati la percentuale minima
CP_ riconoscibile per una patologia come quella della è superiore al 20%, mentre nel caso di
25 specie il ctu ha, appunto, riconosciuto solo la percentuale del 20% proprio considerando il grado di efficienza causale del fattore legato alle violenze subite). D'altronde è anche intuitivo che una cosa sia il disagio psichico che può sorgere in un minore in presenza di una grave crisi famigliare,
altra cosa, ben più preponderante, sia il disagio psichico che sorge invece nel minore che sia vittima di abusi sessuali, per di più di persone appartenenti alla propria cerchia famigliare.
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014, scaglione delle cause di valore da euro 52.000,00 ad euro
260.000,00, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo. Avendo i due difensori della parte appellata richiesto la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e non sussistendo tra essi alcuna solidarietà attiva (cfr. Cass. civ. n. 5705/1994), la liquidazione avverrà per il 50% in favore di ciascuno dei difensori, dovendosi presumere, in mancanza di indicazioni differenti da parte dei difensori stessi, che entrambi abbiano prestato in concreto il medesimo apporto nello svolgimento dell'attività difensiva.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di RI n. Parte_2
404/2021 del 10.02.2021;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dei procuratori costituiti di , dichiaratisi antistatari, che si liquidano in complessivi euro 7.440,00 oltre spese CP_1
generali e accessori di legge, così da suddividersi: a) euro 3.720,00 per compensi, oltre spese
26 generali e accessori in favore dell'avv. Carlo Puddu;
b) euro 3.720,00 per compensi, oltre spese generali e accessori in favore dell'avv. Silvia Barbara Diana;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in RI, nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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