Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/01/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da
SARACINO dott. Nicola Presidente
MAURO PELLEGRINI dott. Gianluca Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
24854/2016, posta in deliberazione all'udienza del 16.12.2024
TRA
(CF ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ope legis dall'avvocatura generale dello Stato
Vitrociset spa - rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro
Masciocchi
Oggetto: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 12517 /2020, pubblicata il 16.09.2020 resa nell'ambito del procedimento n. R.G. 24854/2016, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024 il Collegio, a seguito di trattazione scritta, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine per il deposito delle note difensive conclusionali.
1
Il quale opponente-appellante, ha proposto gravame Parte_2
avverso la pronuncia in oggetto, che aveva dichiarato il diritto della società Vitrociset spa ad ottenere dal MIT la somma di € 86.394,00 a titolo di corrispettivo oltre interessi con condanna del soccombente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite liquidate in complessivi euro
6400,00 oltre accessori per legge.
Nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 86.394,00 quale corrispettivo del servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma telematica del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Si era costituita la società Vitrociset spa che contestava l'impianto attoreo concludendo per il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto ed in subordine per la condanna al pagamento del medesimo importo a titolo di indennizzo.
Il Tribunale ha rigettato la domanda perché ha ritenuto conforme la stipulazione dell'acquisizione in economia del servizio al modello ex art.125 del d.lgs 163/2006 e perché la sottoscrizione della comunicazione di aggiudicazione è stata considerata per previsione espressa dall'art.10 comma 2 dell'invito ad offrire equivalente al contratto perché immediatamente vincolante per l'aggiudicatario
Parte appellante ha censurato la sentenza per il seguente motivo:
Erroneità della configurazione del silenzio assenso ai sensi dell'art.12 comma 1 del codice dei contratti
Ha concluso, per l'annullamento della impugnata sentenza, per l'accoglimento dell' appello con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita la società appellata instando per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto dell'appello proposto, poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma delle statuizioni di primo grado. Con vittoria di spese di lite ed oneri accessori.
*******************
L'appello è infondato e non merita accoglimento
Con un unico motivo parte appellante lamenta un'erronea interpretazione del quadro normativo del codice dei contratti;
in particolare l'art.12 al comma 1 stabilirebbe che l'aggiudica provvisoria è soggetta ad approvazione nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti;
in mancanza il termine è di trenta giorni decorso il quale l'aggiudicazione sarebbe approvata.
A dire dell'appellante “il silenzio assenso” sarebbe applicabile solo per l'aggiudica provvisoria e non anche per quella definitiva e che invece soltanto l'esito (positivo) della verifica del decreto di
2 approvazione del contratto operata dagli organi di controllo contabile della stazione appaltante può attribuire efficacia all'atto negoziale stipulato tra la PA e l'operatore economico ed inoltre la registrazione del contratto sarebbe un presupposto legittimante l'azione amministrativa e non un mero motivo formale.
Il motivo è infondato.
Ai fini della decisione è necessario rilevare che nell'anno 2012 è stata implementata la piattaforma telematica per il sistema del controllo delle merci pericolose su strade e la realizzazione di tale piattaforma era stata commissionata alla società Vitrociset a seguito della procedura di gara in economia ai sensi del d.LGS 163/2016 mediante la presentazione di un'offerta tecnica ed economica con il sistema delle lettere di invito.
A seguito della valutazione delle offerte il Comitato centrale aggiudicava l'affidamento del servizio alla società Vitrociset per il periodo gennaio-giugno 2013 per il prezzo di € 119.000,00 e provvedeva alla relativa comunicazione dell'esito di gara.
Nella fattispecie il Giudice di primo grado ha condannato il MIT al pagamento senza fare alcun riferimento all'art.12 comma 1, bensì esclusivamente ai commi 2 e 3 ai sensi dei quali “ il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza il termine è pari a trenta giorni….L'approvazione del contratto è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici , nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo…Decorsi i termini prevosti dai singoli ordinamenti o in mancanza quello di trenta giorni il contratto diventa efficace”.
Il MIT ha riconosciuto l'avvenuta approvazione del contratto con atto del 06.11.2013 nonostante dal testo del predetto atto emerga che avesse acquisito la documentazione trasmessa dalla società aggiudicatrice (polizza fideiussoria) quantomeno in data 04.03.2023, per cui il termine di 30 giorni stabilito dal comma 2 dell'art.12 ( in mancanza di allegazione e documentazione circa l'applicabilità di un termine diverso) era in scadenza alla data del 02.04.2013.
Quanto alla mancata registrazione contabile del contratto approvato da parte dell'ufficio centrale del bilancio presso il MIT si condivide il percorso motivazionale seguito dal Tribunale: l'organo di controllo ne ha avuto diponibilità quantomeno alla data in cui ha elaborato il diniego di registrazione, ossia in data 12.12.2013, comunicandolo invece solo in data 23.01.2014, ovvero oltre il termine di
30 giorni previsto dal comma 3 dell'art.12, termine previsto ai fini dell'acquisizione dell'efficacia del contratto.
3 Conseguentemente avendo il contratto acquistato efficacia in data 11.01.2014 decorsi i trenta giorni,
l'importo derivante dall'aggiudica è stato correttamente ritenuto dovuto e fondato su redito certo,liquido ed esigibile.
L'appello è quindi infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Condanna il alla refusione delle spese del grado che Parte_2 liquida in € 5.350,00 oltre accessori come per legge, in favore della società Vitrociset spa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all' art 13 comma 1 quater T.U.115/2002 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
4