Decreto presidenziale 6 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Decreto presidenziale 20 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 4 febbraio 2022
Sentenza 17 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 06/12/2021, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2021
N. 00706/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01381/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2021, proposto da
Byd Europe B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Alessandra Quattrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Alfredo Biagini in Venezia, Santa Croce 466/G;
contro
Azienda Trasporti Verona s.r.l. e La Linea s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
nei confronti
Ecobus s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Nive Lorenzato e Ilaria Crestani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della nota prot. n. 10154 dell’8 ottobre 2021 con la quale l'Azienda Trasporti Verona s.r.l. ha comunicato a BYD EUROPE B.V. che il Consiglio di Amministrazione di ATV, nella seduta dell'8 ottobre 2021, ha aggiudicato “ la procedura ristretta ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di n. 26 autobus in un unico lotto (oltre possibili opzioni) ” al concorrente Ecobus s.r.l., avvisando altresì, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto sarebbe scaduto il 12 novembre 2021;
2) della nota prot. n. 10153 dell’8 ottobre 2021, conosciuta dalla Ricorrente solo in data 26 ottobre 2021, con la quale ATV ha comunicato l'aggiudicazione ad Ecobus s.r.l., invitandola alla trasmissione della documentazione per la verifica del possesso dei requisiti;
3) del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di ATV dell’8 ottobre 2021, con cui la Stazione Appaltante ha approvato l'aggiudicazione della Gara ad Ecobus s.r.l.;
4) del verbale della seduta riservata del 10 settembre 2021 della commissione giudicatrice, avente ad oggetto inter alia la verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, limitatamente alla parte inerente alla valutazione della documentazione amministrativa presentata da Ecobus s.r.l.;
5) della nota prot. 10317 del 13 ottobre 2021 con cui ATV ha comunicato a BYD EUROPE B.V. la graduatoria finale e la scheda punteggi;
6) del verbale della seduta riservata del 20 settembre 2021 della Commissione avente ad oggetto inter alia la valutazione dell'offerta tecnica, limitatamente alla valutazione dell'offerta tecnica presentata da BYD EUROPE B.V. ed Ecobus s.r.l.;
7) del verbale della seduta riservata del 23 settembre 2021 della Commissione avente ad oggetto inter alia la valutazione dell'offerta tecnica, limitatamente alla valutazione dell'offerta tecnica presentata da BYD EUROPE B.V. ed Ecobus s.r.l.;
8) del verbale della seduta riservata del 28 settembre 2021 della Commissione avente ad oggetto inter alia la valutazione dell'offerta tecnica, limitatamente alla valutazione dell'offerta tecnica presentata da BYD EUROPE B.V. ed Ecobus s.r.l.;
9) del verbale della seduta riservata del 29 settembre 2021 della Commissione avente ad oggetto inter alia la valutazione dell'offerta tecnica e dell'allegata tabella di attribuzione dei punteggi, limitatamente all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica presentata da BYD EUROPE B.V. ed Ecobus s.r.l.;
10) del verbale della seduta conclusiva dell’1 ottobre 2021 della Commissione avente ad oggetto inter alia la valutazione dell'offerta economica presentata da BYD EUROPE B.V. ed Ecobus s.r.l. e la conseguente formazione della graduatoria finale;
nonché ove occorrer possa e comunque in via subordinata:
11) della lettera di invito di ATV del 13 luglio 2021, prot. 7148, in parte qua , limitatamente al punto in cui consente la dichiarazione e la successiva comprova dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria per la partecipazione alla Gara ricorrendo ai requisiti dell' “Impresa costruttrice”, ossia attraverso una modalità non disciplinata dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e comunque dalla normativa comunitaria;
12) dell'Avviso di istituzione di un sistema di qualificazione “ per la fornitura di autobus di classe I, II, II A e B con alimentazione a metano liquido, a metano gassoso, gasolio, elettrico, ibrido ”, pubblicato sulla GU/S S184 del 24 settembre 2019, limitatamente al punto III.1.9 nella parte in cui, interpretato alla luce dei “criteri e norme di qualificazione” consente la dichiarazione e la successiva comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale ricorrendo ai requisiti dell' “Impresa costruttrice”, ossia attraverso una modalità non disciplinata dal Codice e dalla normativa comunitaria;
13) dell'Avviso di istituzione del Sistema di Qualificazione nella versione rettificata pubblicata sulla GU/S S50 del 12 marzo 2021, limitatamente al punto III.1.9 che, così come rettificato, consente la dichiarazione e la successiva comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria ricorrendo ai requisiti dell'“Impresa costruttrice”, ossia attraverso una modalità non disciplinata dal Codice e dalla normativa comunitaria;
14) dei “ Criteri e Norme di qualificazione ” relative al Sistema di Qualificazione limitatamente al punto 5, lett. b2), nella parte in cui consente la dichiarazione e la successiva comprova dei requisiti di idoneità professionale ricorrendo ai requisiti dell'“Impresa costruttrice”, ossia attraverso una modalità non disciplinata dal Codice e dalla normativa comunitaria;
15) delle Norme di Qualificazione nella versione rettificata pubblicata sul sito di ATV, limitatamente al punto 5, lett. b2) e lett. b3) nella parte in cui consentono la dichiarazione e la successiva comprova dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria ricorrendo ai requisiti dell'“Impresa costruttrice”, ossia attraverso una modalità non disciplinata dal Codice e dalla normativa comunitaria;
16) del capitolato speciale e dei relativi allegati, limitatamente alla parte in cui rimanda all'Allegato A per la disciplina degli elementi di valutazione ed attribuzione dei punteggi;
17) dell'art. 13.3 dell'Allegato A, limitatamente alla parte disciplinante l'“ Assegnazione del punteggio ”, come dettagliata nella tabella contenente le “ Caratteristiche oggetto di valutazione ”, “ Punteggio Massimo Attribuibile ” e il “ Criterio di Attribuzione ”;
NONCHE’, con riferimento all'istanza ex art. 116 cod. proc. amm.:
18) della nota prot. 12080 del 16 novembre 2021 con cui ATV ha riscontrato in parte l'istanza di accesso di BYD EUROPE B.V. dell’1 novembre 2021, trasmettendo inter alia il provvedimento di aggiudicazione in versione non integrale;
19) della nota prot. 11121 del 26 ottobre 2021, con cui ATV ha differito l'ostensione dell'offerta tecnica di Ecobus s.r.l.;
20) della nota prot. 11416 del 29 ottobre 2021 con cui ATV ha osteso solo parte dell'offerta tecnica di Ecobus s.r.l.;
21) di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente e/o richiamato nei suindicati provvedimenti impugnati anche se non comunicato, né altrimenti, conosciuto dalla Ricorrente, tra cui inter alia :
- il provvedimento – di estremi e contenuto sconosciuto - di ammissione di Ecobus s.r.l. al Sistema di Qualificazione;
- gli ulteriori provvedimenti - di estremi e contenuto sconosciuti - di approvazione dell'operato della Commissione (se esistenti);
- l'eventuale provvedimento - di estremi e contenuto sconosciuto – di disposizione dell'esecuzione d'urgenza della fornitura ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice;
- il contratto se nelle more stipulato;
in ogni caso per la CONDANNA
di Azienda Trasporti Verona s..r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , al risarcimento del danno in favore di BYD EUROPE B.V., mediante reintegrazione in forma specifica, con conseguente aggiudicazione dell'appalto, declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato e, per l'effetto, declaratoria del subentro ai sensi dell'art. 122 cod. proc. amm. e dell'art. 124, comma 2, cod. proc. amm. di BYD EUROPE B.V. nell'affidamento; o, in subordine, per equivalente, con ristoro dei danni patiti e patiendi conseguenti alla illegittimità dei provvedimenti gravati;
NONCHÉ ex art. 116 cod. proc. amm.
per l'accertamento del diritto di accesso di BYD EUROPE B.V. agli atti del Sistema di Qualificazione e della Gara richiesti con l'istanza di accesso del 19 ottobre 2021 e il relativo sollecito dell’1 novembre 2021, con riferimento alla documentazione il cui accesso non è stato consentito o è stato consentito solo nella forma della presa visione, con conseguente condanna dell'Azienda Trasporti Verona s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore all'integrale ostensione ed estrazione di copia di tutti documenti richiesti con le suddette istanze e con il ricorso.
Visti il ricorso, depositato in data 26 novembre 2021 e i relativi allegati;
Vista la domanda, depositata l’1 dicembre 2021, con cui la società ricorrente – rilevato che il giudizio “ verte su numerose questioni giuridiche particolarmente complesse che coinvolgono sia il diritto nazionale che quello comunitario ” – chiede, ove occorra e con riguardo al ricorso introduttivo, l’autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali;
Visto l’art. 13-ter All. II c.p.a.;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 e n. 127 del 16 ottobre 2017;
Ritenuto che la questione di che trattasi rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 5, comma 1, del richiamato decreto n. 167;
Rilevato che le motivazioni addotte a sostegno della domanda - avuto riguardo agli aspetti tecnico-giuridici della controversia - appaiono, in relazione alla peculiarità della fattispecie, idonee a giustificare il superamento dei limiti dimensionali con riguardo al ricorso già depositato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del richiamato decreto n. 167;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di autorizzazione successiva alla deroga dei limiti dimensionali con riguardo al ricorso depositato in data 26 novembre 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 6 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO