Articolo 322 del Codice civile
Articolo 321Articolo 323
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 322.

Inosservanza delle disposizioni precedenti.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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