Art. 322.
Inosservanza delle disposizioni precedenti.
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Inosservanza delle disposizioni precedenti.
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.