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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17239/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa;
lette le note di trattazione scritta delle parti, in cui le parti hanno discusso insistendo nelle rispettive richieste e domande;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 17239/2019 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. DI MAURO GAETANA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. PENNISI RENATO giusta procura in atti.
CONVENUTO
(C.F. Controparte_3 C.F._2
pagina 1 di 4
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore esponeva che il giorno
11.5.2015, mentre era alla guida del suo motorino in via F. Cairoli in Catania,
giunto nei pressi del civico n. 41 veniva urtato dalla vettura di proprietà di CP_3
che ripartiva da una sosta repentinamente e senza azionare l'indicatore di
[...]
direzione, facendolo cadere al suolo.
Agiva in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti, nei confronti del in quanto la vettura investitrice era priva di copertura CP_2
assicurativa.
Si costituiva la quale chiedendo il rigetto della domanda. CP_4 CP_2
Restava contumace . Controparte_3
La domanda è infondata e va rigettata.
La prova del verificarsi del sinistro con le modalità narrate è affidata esclusivamente alla prova testimoniale, in quanto non c'è stato intervento di nessuna autorità, nonostante la gravità delle lesioni riportate dall'attore, per cui non è possibile verificare la reale dinamica degli eventi, così come avrebbe potuto consentire un rapporto stradale ed una planimetria con foto dei veicoli, delle posizioni di quiete dei mezzi e dei danni riportati da entrambi, dei luoghi.
pagina 2 di 4 In tale carenza probatoria non sono affatto sufficienti le deposizioni dei testi escussi, che hanno certamente confermato la dinamica narrata dall'attore, ma non sono verificabili tramite riscontri cosiddetti esterni.
Inoltre, i testi, che hanno riportato con precisione eventi accaduti a dieci anni di distanza, non sono dotati di attendibilità intrinseca, avendo avuto contatti diretti con l'attore ed il fratello dell'attore, rimasti fuori dalla stanza di udienza durante l'esame di ciascuno di loro.
A questo si aggiunga che la stessa allegazione attorea è scarna, in quanto l'attore non ha neppure indicato i punti d'urto tra i mezzi ed inoltre che, mentre l'attore ha riferito che l'auto è ripartita da una sosta, i testi hanno detto che l'auto ha svoltato in via Caracciolo e mentre l'attore ha detto di essere caduto a terra insieme al motorino, i testi hanno detto che l'attore è stato sbalzato in avanti.
Infine, nel certificato del 118 si parla di incidente stradale con unico paziente coinvolto.
Dall'esame delle prove fornite, quindi, non risulta affatto raggiunta la prova dell'assunto attoreo.
La domanda attorea va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda attorea;
pagina 3 di 4 condanna altresì l'attore a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.905,00 per compensi. oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, il 8 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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