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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 2281/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a d.i. nr. 145/20 reso il 16.01.2020 dal giudice designato del Tribunale di Salerno
TRA
e, per essa, del , in Parte_1 Controparte_1
persona del p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di (C.F. — P.E.C. Pt_1 P.IVA_1
FAX: 089 2586940 ), elettivamente Email_1
domiciliata in al Corso Vittorio Emanuele, 58 Pt_1
Parte opponente
E
, con sede legale ed amministrativa in Milano al Largo Controparte_3
Augusto, 1/A, Angolo Via Verziere, 13, iscritta al Registro delle Imprese di
Milano con il numero ( corrispondente al proprio numero di P.IVA_2
codice fiscale e Partita Iva), numero R.E.A. MI- 1619654 iscritta all'Albo
Bancari al n3158.3, capogruppo del gruppo – Albo Controparte_4
Gruppi Bancari n. 3158, capitale sociale interamente versato di Euro
8.450.526,24, in persona del Procuratore Speciale Dott. Controparte_5
domiciliato per la carica nella sede legale in Milano Largo Augusto, 1/A,
Angolo Via Verziere, 13 ed elettivamente domiciliata in Milano alla via Santa
Sofia 22 presso e nello studio dell'avv. Nino Nigro ( ), C.F._1 componente e legale rappresentante dell' Controparte_6
(P.Iva dal quale la è
[...] P.IVA_3 CP_3 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo n.
17338/2019 dall'avv. Nino Nigro (C.F.: ), e tutti C.F._1
elettivamente domiciliati presso lo studio corrente in Milano alla via Santa
Sofia n. 22;
Opposta
NONCHE' con sede legale in Roma alla Via Savoia nn. 43/47, cod. fisc. e CP_7
P.IVA n. , REA n° RM-993254, PEC in P.IVA_4 Email_2
persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. , Controparte_8 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Perrotta (cod. fisc.
– fax 06.88816971) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio in Roma, Via di Santa Costanza n. 39, giusta procura rilasciata con separato atto allegato al presente;
Terza chiamata in causa
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.11.2024.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la e, Parte_1 per essa, il , in persona del conveniva in Controparte_1 Parte_2
giudizio in persona del l.r.p.t., per spiegare opposizione Controparte_3 avverso il decreto ingiuntivo di cui all'epigrafe, reso dal giudice designato del
Tribunale di Salerno, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 138.072,66 per sorta capitale, oltre 73,20 per spese esenti di autentica notarile, oltre interessi sulla sorta capitale maturati e maturandi per ritardato pagamento ex d.lgs. 231/01 come integrato e modificato dal 192/12, dalla data di scadenza delle singole fatture e sino all'integrale soddisfo, fatta salva separata azione per il maggior danno da inadempimento pecuniario, oltre le spese, diritti e onorari per il procedimentyo, comprese le spese generali ex art. 14 della tariffa professionale (15% su diritti e opnorari) cassa ed iva come per legge.
La somma era ingiunta a titolo di pagamento alla cessionaria CP_3
del credito ceduto da e trovava origine nelle forniture di
[...] CP_7 energia elettrica rese dalla appaltatrice in favore della CP_7 Parte_1
, giusta convenzione consip in atti.
[...]
Con la spiegata opposizione la e per essa il Parte_1 Controparte_1
eccepiva l'assoluta infondatezza dell'avversa richiesta, evidenziando, in primo luogo, che, sotto il profilo formale, non risultavano osservate le norme che presidiano la corretta notificazione telematica in quanto non risulta la sottoscrizione digitale dell'atto notificando, negando, in ogni caso di avere mai ricevuto la notifica del preteso atto di cessione.
Ad ogni buon conto, l'opponente evidenziava che l'unica comunicazione che l'opposta asseriva essere stata inviata alla avrebbe quale mittente Parte_1 tale pertanto essa non sarebbe idonea a far sorgere l'onere di Persona_1
rifiuto da parte del debitore-Ente pubblico, il quale, anche in ragione del dato testuale del contratto di cessione, potrebbe e dovrebbe rifiutare la cessione solo se ed allorquando la stessa gli sia notificata dal cessionario.
L'opposta, ancora, eccepiva di avere, comunque, ben pagato alla cedente, che, invero, aveva sinanche confermato la regolarità die pagamenti ricevuti.
In via cautelativa, l'opponente, per l'ipotesi di sua condanna a pagare alla qualsivoglia somma in virtù del titolo da questa azionata nel presente CP_3
giudizio, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la CP_7
(p. IVA/ C.F. in persona del leale rappresentante p.t. affinché P.IVA_4 quest'ultima fosse condannata a restituire al opponente quanto CP_1
risultasse indebitamente percepito (in virtù dei pagamenti quali corrispettivo dei servizi resi e richiesti a mezzo fatture nonostante l'intervenuta cessione dei predetti crediti) ovvero, in ogni caso, fosse condannata a rivalere e/o tenere indenne il predetto di quanto fosse condannato a pagare con CP_1
ingiusta duplicazione alla intimante. CP_3
Tanto eccepito e dedotto, l'opponente articolava le seguenti conclusioni: “si chiede che il Tribunale, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, accolga l'opposizione de qua e revochi\annulli in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 145/2020 reso dal Tribunale di Salerno, e dichiari, in ogni caso,
l'inesigibilità delle somme richieste per l'inefficacia e inopponibilità della intervenuta cessione del credito e/o comunque la mancanza dei presupposti di fatto e diritto per l'azionabilità del credito in questione. Si chiede, in subordine, che la vocanda in giudizio sia condannata, allorché CP_7 sarà parte in causa, a restituire all'Amministrazione opponente quanto risultasse da essa indebitamente percepito (in virtù dei pagamenti quali corrispettivo dei servizi resi e richiesti a mezzo fatture nonostante l'intervenuta cessione dei predetti crediti) ovvero, in ogni caso, sia condannata a rivalere e/o tenere indenne il in epigrafe di quanto fosse CP_1
condannato a pagare con ingiusta duplicazione alla Banca intimante. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta CP_3
con comparsa di costituzione e risposta, con cui eccepiva, quanto alla
[...]
pretesa mancanza di notificazione della cessione, che la notifica telematica doivesse considerarsi perfezionata in quanto la ricevuta di accettazione che la ricevuta di avvenuta consegna rappresentano prove “piene” di avvenuta notificazione;
inoltre, secondo l'opposta, l'atto di cessione del credito, rep.
37986/8614 stipulato in Roma, a ministero del Notaio d.ssa in Persona_1
data 15/12/2015, registrato in Roma il 18/12/2015 n.34208 serie 1T, era stato notificato al debitore ceduto in data 16/12/2015, e mai opposta nei 45 giorni successivi alla notifica, godendo, pertanto, di piena ed assoluta efficacia nei confronti dell'Amministrazione opponente.
3Eccepiva l'opponente che alcuna efficacia liberatoria potesse ascriversi ai CP_ pagamenti effettuati nei confronti di dopo la cessione da parte del
, stante la esclusiva titolarità del credito in capo alla cessionaria CP_1
opposta.
In ordine alla identità del mittente della notificazione dell'atto di cessione,
l'opposta rimarcava la qualità di Pubblico Ufficiale del Notaio
[...]
Notaio l'atto di cessione, iscritta presso il Collegio Per_1 Per_2
Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, la quale, dopo aver firmato digitalmente l'atto, in quanto munita delle specifiche certificazione, ha provveduto alla notifica dello stesso, dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata del debitore, come ampiamente dimostrato, e ciò proprio ai fin di una maggiore certezza.
L'opposta, tanto dedotto ed eccepito, articolava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N.
145/20 emesso dal Tribunale di Salerno sussistendone i presupposti limitatamente all'importo di € 138.072,66, oltre interessi così come liquidati;
2) Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dall'Amministrazione opponente in quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare in via definitiva il decreto ingiuntivo N. 145/20 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 15.01.20 e, in ogni caso, condannare l'opponente in persona del Ministro p.t. al pagamento della Controparte_9 somma di € 138.072,66, oltre interessi di mora ex Dlgs 192/12, calcolati sul ritardato pagamento delle fatture azionate dall'inadempimento e fino all'effettivo soddisfo.
3) Condannare, in ogni caso, controparte alla refusione di spese e competenze di lite sia relativamente alla fase di ingiunzione ante causam che del presente giudizio di opposizione”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, provvedeva alla costituzione
[...]
con comparsa di costituzione e risposta, con cui premetteva di essere CP_7
stata aggiudicataria per svariate annualità della procedura aperta indetta da
Consip S.p.A., ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che ha per oggetto la stipula di una Convenzione tra Consip S.p.A. e l'aggiudicataria per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in favore delle pubbliche
Amministrazioni; precisava che, in adesione alla suddetta Convenzione
nel tempo stipulato migliaia di singoli contratti di fornitura di energia CP_7
elettrica in favore delle Pubbliche Amministrazioni;
evidenziava che anche il contratto di fornitura stipulato con la odierna opponente rientra Parte_1 nell'ambito di attuazione della predetta Convenzione e, come per tante altre posizioni contrattuali, è stato successivamente oggetto di cessione di credito pro soluto, da parte di a nell'ambito del rapporto di CP_7 CP_3
factoring fra queste ultime costituito.
Sottolineava la terza chiamata che tale contratto di cessione del credito si era perfezionato nel pieno rispetto del regolamento contrattuale (convenzione
CONSIP) e della normativa in materia di cessione di crediti verso la P.A., costituita dagli articoli 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, 69 e 70 del
R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e 117 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (che ha sostituito l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994 n. 109).
Ad ogni buon conto, in relazione al credito controverso, confermava che CP_7
il credito portato dalle fatture poste a base del ricorso monitorio era stato effettivamente ceduto a e, cionondimeno, con riferimento a tali CP_3 fatture, aveva ricevuto incassi dalla opponente per l'intero CP_7 Parte_1 importo di € 138.072,66.
Rappresentava, quindi, che, rispetto a tali incassi, aveva avviato una complessa attività di analisi, verifica e riconciliazione contabile, tanto con riferimento alla posizione del Cliente quanto con riferimento alla posizione del factor;
evidenziava, quindi, di avere sempre tenuto una condotta trasparente e di avere sempre manifestato disponibilità a riconciliare le reciproche partite creditorie e a restituire le somme ricevute in forza di erronei pagamenti. evidenziava, ancora, che, in via interna, essa e avevano CP_7 CP_3
sempre regolato i rapporti economici tra cedente e cessionario, ma che tali meccanismi si erano arrestati al momento dell'avvio della procedura concordataria cui è stata soggetta , che non ha consentito più di CP_7
adempiere al pagamento di (tutti i) debiti pregressi.
La terza chiamata, in ogni caso, invocava a propria discolpa la complessità dei rapporti sopra elencati e l'esclusiva imputabilità al opponente degli CP_1
errori occorsi nei pagamenti in favore di . CP_7
poi, precisava di non essere più sottoposta alla suddetta procedura CP_7
concorsuale, per effetto del successivo decreto Trib. Fall. Roma, 3 agosto
2018, versato in atti.
In ragione della invocata buona fede, chiedeva escludersi il computo CP_7
degli interessi sulle somme eventualmente da restituire.
Tutto ciò controdedotto ed eccepito, articolava le seguenti CP_7
conclusioni: “a) accertare e dichiarare che l'importo ricevuto da CP_7 quale errato pagamento della “Prefettura UTG Salerno – Ministero dell'Interno” è pari all'importo di € 138.072,66; importo che CP_7
con il presente atto, intende formalmente offrire in pagamento ad estinzione di ogni pretesa. b) Accertare e dichiarare la buona fede di in CP_7 ordine all'avvenuto pagamento ex latere accipientis e, per l'effetto, riconoscere gli interessi nella misura legale e non di mora sulla somma capitale ut sopra a far data della domanda;
c) Rigettare ogni ulteriore avversa pretesa”.
Concessa la provvisoria esecuzione, in data 28.1.2022 depositava CP_7
contabile attestante il pagamento della somma portata dal d.i. in favore del opponente, il quale, a seguito dell'offerta di pagamento CP_1
formalizzata in sede di costituzione in giudizio e ribadita con le successive note di udienza, comunicava a l'IBAN ove effettuare il versamento. CP_7
Comprovava, in particolare, il pagamento pari ad € 138.072,66 oltre interessi legali dalla data della domanda, così per complessivi € 138.208,65 in favore del . CP_1
Assegnati su richiesta i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa perveniva, infine, alla udienza del 25.11.2024 per precisazione delle conclusioni, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale prende, in primo luogo, atto del deposito, da parte della difesa di di contabile comprovante l'esecuzione di un versamento in data CP_7
28.1.2022 pari alla somma portata dal d.i. in favore del CP_7 CP_1 opponente;
va evidenziato che, a fronte del deposito, l'Avvocatura nulla deduceva nelle successive difese, non contestando espressamente la circostanza dell'avvenuto versamento, ma, al contempo, non abbandonando formalmente le domande spiegate nei confronti di quale terza CP_7
chiamata in causa dallo stesso evocata nel presente giudizio. CP_1
Deve osservarsi che la contabile relativa al preteso versamento in favore del ministero era prodotta dalla difesa di in copia, contenente anche i CP_7 riferimenti all'iban asseritamente indicati dallo stesso , in sede di CP_1
offerta di pagamento: tale contabile non era attinta da disconoscimento in ordine alla conformità rispetto all'originale; neppure era contestata espressamente la ricezione dell'importo, avendo la difesa dell'amministrazione omesso di prendere posizione rispetto a tale circostanza.
Come noto, la semplice disposizione di bonifico impartita dal solvens e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del solvens in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme.
Tal ché, in difetto di prova del buon esito del bonifico – buon esito che avrebbe dovuto comprovare la stessa non può ritenersi CP_7
comprovato il riferito pagamento in corso di causa.
Va rimarcato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'apertura di un formale giudizio di cognizione, il quale è deputato non solo alla verifica della legittimità del decreto monitorio, ma anche e soprattutto alla verifica della fondatezza della pretesa creditoria azionata dal ricorrente.
Il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto,
è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c..
Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. lav. ,
19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n.
13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533). ha dato evidenza della cessione del credito, versando in uno al CP_3
ricorso monitorio il contratto di cessione intercorso tra e CP_7 [...]
(cfr. all. 1 al ricorso monitorio) registrato il 16 dicembre 2015; CP_3 in proposito, va evidenziato che l'opponente, limitandosi a negare di avere ricevuto la notifica della cessione, non contestava la riconducibilità, di fatto, dei crediti di cui all'elenco allegato alla cessione, al rapporto sottostante tra e la , tanto vero che – riconoscendo CP_7 Parte_1
implicitamente la esistenza del rapporto con e la debenza degli importi CP_7 portati dalle fatture da quest'ultima emessa a titolo di erogazione di energia elettrica – eccepiva di avere ben pagato al cedente, in quanto ignara della cessione.
Da tanto discende l'infondatezza della eccepita inesistenza del contratto di cessione, pur agitata dalla opponente, risultando lo stesso (contratto) documentalmente comprovato. All'atto di cessione, allegato al ricorso monitorio, è, altresì, allegato file del giorno 16/12/2015 alle ore 14:39:08 (+0100) afferente a messaggio "Invio file
'ATTO.27.PDF.p7m' del 16-12-2015 14.28.21" proveniente da
" ed indirizzato a: Email_3
" , che risulta “consegnato nella casella di Email_4
destinazione, con identificativo messaggio: E61100D3-03E1-CB55-9F80-
30DF49B7E33F@postacertificata.notariato.it
L'opponente, sul punto, eccepiva che il messaggio provenisse dal notaio e non dal cedente, e, pertanto, non potesse costituire valida notifica della cessione a sé opponibile.
Va ricordato, sul punto, che la notifica al debitore ceduto della cessione è atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito (Cassazione civile , sez. II , 10/01/2025 , n. 654).
Non rileva, dunque, in senso assoluto, il soggetto che provveda a comunicare al debitore ceduto l'avvenuta cessione, se la cessione comunicata sia idonea a rendere il debitore edotto della mutata titolarità del credito: d'altro canto, nel caso di specie, la comunicazione proveniva dallo stesso notaio rogante l'atto e nell'art.
6.4 del rogito si legge: “Gli onorari notarili, spese, bolli, tasse e imposte legate alla stipula, al perfezionamento (inclusi i costi di notifica) ed all'esecuzione del presente Atto ed al suo eventuale scioglimento, e di ogni altro atto o documento accessorio o connesso che sia necessario e/o utile al perfezionamento della cessione ai sensi del presente Atto sono interamente a carico del Cedente”, sicché il riferimento ai costi di notifica lascia supporre che il notaio rogante fosse incaricato dell'incombenza della notifica.
Che il messaggio p.e.c. proveniente dal notaio all'indirizzo Per_1
debba ritenersi effettivamente pervenuto Email_4
presso la casella di posta della prefettura, è circostanza ricavabile dall'insegnamento della giurisprudenza, secondo cui la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, seppure non assurga a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, “costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario” (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 21/10/2019
, n. 26705). Nel caso in esame, la prova contraria idonea a sconfessare la rac non può essere la attestazione proveniente dalla stessa amministrazione di mancata ricezione del messaggio, perché proveniente dalla stessa parte in causa e di formazione unilaterale.
Va osservato, comunque, che l'amministrazione opponente non ha negato che quello indicato nella r.a.c. sia indirizzo riferibile effettivamente alla amministrazione, ciò che a maggior ragione avrebbe richiesto una prova contraria idonea;
peraltro, il messaggio comprovante l'invio della cessione dalla pec del notaio alla amministrazione è stato prodotto con file Per_1
con estensione pdf.p7m, idoneo a comprovare la congruenza telematica del deposito rispetto a quanto inviato al destinatario della notifica.
Non può sottacersi che, in ogni caso, il generale principio di lealtà e buona fede nei rapporti tra le parti avrebbero ben dovuto indurre l'amministrazione a richiedere informazioni al proprio creditore cedente, ad onta della provenienza della notizia della cessione da parte del notaio rogante la stessa.
Il tribunale, dunque, ritiene comprovata la cessione e la sua rituale notifica all'amministrazione opponente, la quale ha eccepito il pagamento al cedente, così riconoscendo la debenza delle somme portate dalle fatture nei propri confronti emesse da CP_7
Ne consegue che, alla luce della ritualità della cessione e della sua opponibilità all'amministrazione, deve ritenersi l'opposizione infondata, con conseguente conferma del decreto monitorio.
Venendo all'esame della domanda spiegata dall'opponente nei confronti della terza chiamata, essa va accolta, dovendo quest'ultima essere CP_7
condannata (in difetto di evidenza del buon fine del bonifico effettuato in corso di giudizio), al pagamento in favore dell'opponente di quanto quest'ultima dovrà versare a in forza della presente Controparte_3
decisione.
invero, ha riconosciuto di avere percepito i pagamenti delle fatture CP_7
afferenti ai crediti ceduti portati dal d.i. opposto, pur successivamente al perfezionamento della cessione ed alla sua notifica, avendo, dunque, percepito pagamenti non dovuti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l' art. 1147, comma 2, c.c. , relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (cfr. Cassazione civile , sez. I , 26/10/2020 , n. 23448).
Nel caso in esame, la mala fede dell'accipiens deve ritenersi ricavabile ex actis dalla posteriorità della ricezione dei pagamenti da parte di rispetto CP_7
alla data della cessione dei crediti, non avendo trovato riscontro oggettivo la tesi di secondo cui la ricezione dei pagamenti anche dopo la CP_7
cessione era parte di un accordo interno con tale per cui Controparte_3
la prima era tenuta a rimettere quanto ricevuto alla cessionaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza del nel rapporto con CP_1
l'opposta; nel rapporto processuale tra l'opponente e esse vanno CP_7 compensate, in quanto all'indebita percezione di dei pagamenti si CP_7 accompagna la circostanza della conoscenza, da parte dell'amministrazione, dell'intercorsa cessione.
Esse spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e ss.mm, tenendo conto dei valori medi per tutte le voci, fuorché per la istruttoria, da liquidare ai minimi in considerazione della esiguità dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, nr. 145/20 reso il 16.01.2020 dal giudice designato del Tribunale di Salerno, decreto che dichiara esecutivo;
2) Condanna a tenere indenne l'opponente da quanto la stessa sarà CP_7
tenuta ad esborsare in favore di in forza della presente Controparte_3
decisione; 3) Condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4) Compensa le spese di lite tra l'opponente e la terza chiamata in causa.
Salerno, 09.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 2281/2020 R.G., avente ad oggetto: opposizione a d.i. nr. 145/20 reso il 16.01.2020 dal giudice designato del Tribunale di Salerno
TRA
e, per essa, del , in Parte_1 Controparte_1
persona del p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di (C.F. — P.E.C. Pt_1 P.IVA_1
FAX: 089 2586940 ), elettivamente Email_1
domiciliata in al Corso Vittorio Emanuele, 58 Pt_1
Parte opponente
E
, con sede legale ed amministrativa in Milano al Largo Controparte_3
Augusto, 1/A, Angolo Via Verziere, 13, iscritta al Registro delle Imprese di
Milano con il numero ( corrispondente al proprio numero di P.IVA_2
codice fiscale e Partita Iva), numero R.E.A. MI- 1619654 iscritta all'Albo
Bancari al n3158.3, capogruppo del gruppo – Albo Controparte_4
Gruppi Bancari n. 3158, capitale sociale interamente versato di Euro
8.450.526,24, in persona del Procuratore Speciale Dott. Controparte_5
domiciliato per la carica nella sede legale in Milano Largo Augusto, 1/A,
Angolo Via Verziere, 13 ed elettivamente domiciliata in Milano alla via Santa
Sofia 22 presso e nello studio dell'avv. Nino Nigro ( ), C.F._1 componente e legale rappresentante dell' Controparte_6
(P.Iva dal quale la è
[...] P.IVA_3 CP_3 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo n.
17338/2019 dall'avv. Nino Nigro (C.F.: ), e tutti C.F._1
elettivamente domiciliati presso lo studio corrente in Milano alla via Santa
Sofia n. 22;
Opposta
NONCHE' con sede legale in Roma alla Via Savoia nn. 43/47, cod. fisc. e CP_7
P.IVA n. , REA n° RM-993254, PEC in P.IVA_4 Email_2
persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. , Controparte_8 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Perrotta (cod. fisc.
– fax 06.88816971) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio in Roma, Via di Santa Costanza n. 39, giusta procura rilasciata con separato atto allegato al presente;
Terza chiamata in causa
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.11.2024.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la e, Parte_1 per essa, il , in persona del conveniva in Controparte_1 Parte_2
giudizio in persona del l.r.p.t., per spiegare opposizione Controparte_3 avverso il decreto ingiuntivo di cui all'epigrafe, reso dal giudice designato del
Tribunale di Salerno, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 138.072,66 per sorta capitale, oltre 73,20 per spese esenti di autentica notarile, oltre interessi sulla sorta capitale maturati e maturandi per ritardato pagamento ex d.lgs. 231/01 come integrato e modificato dal 192/12, dalla data di scadenza delle singole fatture e sino all'integrale soddisfo, fatta salva separata azione per il maggior danno da inadempimento pecuniario, oltre le spese, diritti e onorari per il procedimentyo, comprese le spese generali ex art. 14 della tariffa professionale (15% su diritti e opnorari) cassa ed iva come per legge.
La somma era ingiunta a titolo di pagamento alla cessionaria CP_3
del credito ceduto da e trovava origine nelle forniture di
[...] CP_7 energia elettrica rese dalla appaltatrice in favore della CP_7 Parte_1
, giusta convenzione consip in atti.
[...]
Con la spiegata opposizione la e per essa il Parte_1 Controparte_1
eccepiva l'assoluta infondatezza dell'avversa richiesta, evidenziando, in primo luogo, che, sotto il profilo formale, non risultavano osservate le norme che presidiano la corretta notificazione telematica in quanto non risulta la sottoscrizione digitale dell'atto notificando, negando, in ogni caso di avere mai ricevuto la notifica del preteso atto di cessione.
Ad ogni buon conto, l'opponente evidenziava che l'unica comunicazione che l'opposta asseriva essere stata inviata alla avrebbe quale mittente Parte_1 tale pertanto essa non sarebbe idonea a far sorgere l'onere di Persona_1
rifiuto da parte del debitore-Ente pubblico, il quale, anche in ragione del dato testuale del contratto di cessione, potrebbe e dovrebbe rifiutare la cessione solo se ed allorquando la stessa gli sia notificata dal cessionario.
L'opposta, ancora, eccepiva di avere, comunque, ben pagato alla cedente, che, invero, aveva sinanche confermato la regolarità die pagamenti ricevuti.
In via cautelativa, l'opponente, per l'ipotesi di sua condanna a pagare alla qualsivoglia somma in virtù del titolo da questa azionata nel presente CP_3
giudizio, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la CP_7
(p. IVA/ C.F. in persona del leale rappresentante p.t. affinché P.IVA_4 quest'ultima fosse condannata a restituire al opponente quanto CP_1
risultasse indebitamente percepito (in virtù dei pagamenti quali corrispettivo dei servizi resi e richiesti a mezzo fatture nonostante l'intervenuta cessione dei predetti crediti) ovvero, in ogni caso, fosse condannata a rivalere e/o tenere indenne il predetto di quanto fosse condannato a pagare con CP_1
ingiusta duplicazione alla intimante. CP_3
Tanto eccepito e dedotto, l'opponente articolava le seguenti conclusioni: “si chiede che il Tribunale, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, accolga l'opposizione de qua e revochi\annulli in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 145/2020 reso dal Tribunale di Salerno, e dichiari, in ogni caso,
l'inesigibilità delle somme richieste per l'inefficacia e inopponibilità della intervenuta cessione del credito e/o comunque la mancanza dei presupposti di fatto e diritto per l'azionabilità del credito in questione. Si chiede, in subordine, che la vocanda in giudizio sia condannata, allorché CP_7 sarà parte in causa, a restituire all'Amministrazione opponente quanto risultasse da essa indebitamente percepito (in virtù dei pagamenti quali corrispettivo dei servizi resi e richiesti a mezzo fatture nonostante l'intervenuta cessione dei predetti crediti) ovvero, in ogni caso, sia condannata a rivalere e/o tenere indenne il in epigrafe di quanto fosse CP_1
condannato a pagare con ingiusta duplicazione alla Banca intimante. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta CP_3
con comparsa di costituzione e risposta, con cui eccepiva, quanto alla
[...]
pretesa mancanza di notificazione della cessione, che la notifica telematica doivesse considerarsi perfezionata in quanto la ricevuta di accettazione che la ricevuta di avvenuta consegna rappresentano prove “piene” di avvenuta notificazione;
inoltre, secondo l'opposta, l'atto di cessione del credito, rep.
37986/8614 stipulato in Roma, a ministero del Notaio d.ssa in Persona_1
data 15/12/2015, registrato in Roma il 18/12/2015 n.34208 serie 1T, era stato notificato al debitore ceduto in data 16/12/2015, e mai opposta nei 45 giorni successivi alla notifica, godendo, pertanto, di piena ed assoluta efficacia nei confronti dell'Amministrazione opponente.
3Eccepiva l'opponente che alcuna efficacia liberatoria potesse ascriversi ai CP_ pagamenti effettuati nei confronti di dopo la cessione da parte del
, stante la esclusiva titolarità del credito in capo alla cessionaria CP_1
opposta.
In ordine alla identità del mittente della notificazione dell'atto di cessione,
l'opposta rimarcava la qualità di Pubblico Ufficiale del Notaio
[...]
Notaio l'atto di cessione, iscritta presso il Collegio Per_1 Per_2
Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, la quale, dopo aver firmato digitalmente l'atto, in quanto munita delle specifiche certificazione, ha provveduto alla notifica dello stesso, dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata del debitore, come ampiamente dimostrato, e ciò proprio ai fin di una maggiore certezza.
L'opposta, tanto dedotto ed eccepito, articolava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo N.
145/20 emesso dal Tribunale di Salerno sussistendone i presupposti limitatamente all'importo di € 138.072,66, oltre interessi così come liquidati;
2) Nel merito, rigettare l'opposizione proposta dall'Amministrazione opponente in quanto infondata in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare in via definitiva il decreto ingiuntivo N. 145/20 emesso dal Tribunale di
Salerno in data 15.01.20 e, in ogni caso, condannare l'opponente in persona del Ministro p.t. al pagamento della Controparte_9 somma di € 138.072,66, oltre interessi di mora ex Dlgs 192/12, calcolati sul ritardato pagamento delle fatture azionate dall'inadempimento e fino all'effettivo soddisfo.
3) Condannare, in ogni caso, controparte alla refusione di spese e competenze di lite sia relativamente alla fase di ingiunzione ante causam che del presente giudizio di opposizione”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, provvedeva alla costituzione
[...]
con comparsa di costituzione e risposta, con cui premetteva di essere CP_7
stata aggiudicataria per svariate annualità della procedura aperta indetta da
Consip S.p.A., ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che ha per oggetto la stipula di una Convenzione tra Consip S.p.A. e l'aggiudicataria per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in favore delle pubbliche
Amministrazioni; precisava che, in adesione alla suddetta Convenzione
nel tempo stipulato migliaia di singoli contratti di fornitura di energia CP_7
elettrica in favore delle Pubbliche Amministrazioni;
evidenziava che anche il contratto di fornitura stipulato con la odierna opponente rientra Parte_1 nell'ambito di attuazione della predetta Convenzione e, come per tante altre posizioni contrattuali, è stato successivamente oggetto di cessione di credito pro soluto, da parte di a nell'ambito del rapporto di CP_7 CP_3
factoring fra queste ultime costituito.
Sottolineava la terza chiamata che tale contratto di cessione del credito si era perfezionato nel pieno rispetto del regolamento contrattuale (convenzione
CONSIP) e della normativa in materia di cessione di crediti verso la P.A., costituita dagli articoli 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, 69 e 70 del
R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e 117 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (che ha sostituito l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994 n. 109).
Ad ogni buon conto, in relazione al credito controverso, confermava che CP_7
il credito portato dalle fatture poste a base del ricorso monitorio era stato effettivamente ceduto a e, cionondimeno, con riferimento a tali CP_3 fatture, aveva ricevuto incassi dalla opponente per l'intero CP_7 Parte_1 importo di € 138.072,66.
Rappresentava, quindi, che, rispetto a tali incassi, aveva avviato una complessa attività di analisi, verifica e riconciliazione contabile, tanto con riferimento alla posizione del Cliente quanto con riferimento alla posizione del factor;
evidenziava, quindi, di avere sempre tenuto una condotta trasparente e di avere sempre manifestato disponibilità a riconciliare le reciproche partite creditorie e a restituire le somme ricevute in forza di erronei pagamenti. evidenziava, ancora, che, in via interna, essa e avevano CP_7 CP_3
sempre regolato i rapporti economici tra cedente e cessionario, ma che tali meccanismi si erano arrestati al momento dell'avvio della procedura concordataria cui è stata soggetta , che non ha consentito più di CP_7
adempiere al pagamento di (tutti i) debiti pregressi.
La terza chiamata, in ogni caso, invocava a propria discolpa la complessità dei rapporti sopra elencati e l'esclusiva imputabilità al opponente degli CP_1
errori occorsi nei pagamenti in favore di . CP_7
poi, precisava di non essere più sottoposta alla suddetta procedura CP_7
concorsuale, per effetto del successivo decreto Trib. Fall. Roma, 3 agosto
2018, versato in atti.
In ragione della invocata buona fede, chiedeva escludersi il computo CP_7
degli interessi sulle somme eventualmente da restituire.
Tutto ciò controdedotto ed eccepito, articolava le seguenti CP_7
conclusioni: “a) accertare e dichiarare che l'importo ricevuto da CP_7 quale errato pagamento della “Prefettura UTG Salerno – Ministero dell'Interno” è pari all'importo di € 138.072,66; importo che CP_7
con il presente atto, intende formalmente offrire in pagamento ad estinzione di ogni pretesa. b) Accertare e dichiarare la buona fede di in CP_7 ordine all'avvenuto pagamento ex latere accipientis e, per l'effetto, riconoscere gli interessi nella misura legale e non di mora sulla somma capitale ut sopra a far data della domanda;
c) Rigettare ogni ulteriore avversa pretesa”.
Concessa la provvisoria esecuzione, in data 28.1.2022 depositava CP_7
contabile attestante il pagamento della somma portata dal d.i. in favore del opponente, il quale, a seguito dell'offerta di pagamento CP_1
formalizzata in sede di costituzione in giudizio e ribadita con le successive note di udienza, comunicava a l'IBAN ove effettuare il versamento. CP_7
Comprovava, in particolare, il pagamento pari ad € 138.072,66 oltre interessi legali dalla data della domanda, così per complessivi € 138.208,65 in favore del . CP_1
Assegnati su richiesta i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa perveniva, infine, alla udienza del 25.11.2024 per precisazione delle conclusioni, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale prende, in primo luogo, atto del deposito, da parte della difesa di di contabile comprovante l'esecuzione di un versamento in data CP_7
28.1.2022 pari alla somma portata dal d.i. in favore del CP_7 CP_1 opponente;
va evidenziato che, a fronte del deposito, l'Avvocatura nulla deduceva nelle successive difese, non contestando espressamente la circostanza dell'avvenuto versamento, ma, al contempo, non abbandonando formalmente le domande spiegate nei confronti di quale terza CP_7
chiamata in causa dallo stesso evocata nel presente giudizio. CP_1
Deve osservarsi che la contabile relativa al preteso versamento in favore del ministero era prodotta dalla difesa di in copia, contenente anche i CP_7 riferimenti all'iban asseritamente indicati dallo stesso , in sede di CP_1
offerta di pagamento: tale contabile non era attinta da disconoscimento in ordine alla conformità rispetto all'originale; neppure era contestata espressamente la ricezione dell'importo, avendo la difesa dell'amministrazione omesso di prendere posizione rispetto a tale circostanza.
Come noto, la semplice disposizione di bonifico impartita dal solvens e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento, né è possibile invocare, onde conseguire un ribaltamento sulla controparte dell'onere di provare di non aver ricevuto la somma, il principio di vicinanza della prova, giacché l'incasso delle somme costituisce circostanza ricadente nella sfera di conoscibilità del solvens in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla modalità solutoria prescelta non può farsi discendere alcuna inversione dell'onere probatorio con riguardo all'effettiva ricezione delle somme.
Tal ché, in difetto di prova del buon esito del bonifico – buon esito che avrebbe dovuto comprovare la stessa non può ritenersi CP_7
comprovato il riferito pagamento in corso di causa.
Va rimarcato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'apertura di un formale giudizio di cognizione, il quale è deputato non solo alla verifica della legittimità del decreto monitorio, ma anche e soprattutto alla verifica della fondatezza della pretesa creditoria azionata dal ricorrente.
Il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto,
è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
In linea generale, la fattura costituisce sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c..
Tuttavia, il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione. (cfr. Tribunale , Bari , sez. lav. ,
19/09/2018 , n. 2819). Peraltro, nel giudizio di opposizione l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n.
13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto, per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460: in tal caso, risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. , cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533). ha dato evidenza della cessione del credito, versando in uno al CP_3
ricorso monitorio il contratto di cessione intercorso tra e CP_7 [...]
(cfr. all. 1 al ricorso monitorio) registrato il 16 dicembre 2015; CP_3 in proposito, va evidenziato che l'opponente, limitandosi a negare di avere ricevuto la notifica della cessione, non contestava la riconducibilità, di fatto, dei crediti di cui all'elenco allegato alla cessione, al rapporto sottostante tra e la , tanto vero che – riconoscendo CP_7 Parte_1
implicitamente la esistenza del rapporto con e la debenza degli importi CP_7 portati dalle fatture da quest'ultima emessa a titolo di erogazione di energia elettrica – eccepiva di avere ben pagato al cedente, in quanto ignara della cessione.
Da tanto discende l'infondatezza della eccepita inesistenza del contratto di cessione, pur agitata dalla opponente, risultando lo stesso (contratto) documentalmente comprovato. All'atto di cessione, allegato al ricorso monitorio, è, altresì, allegato file del giorno 16/12/2015 alle ore 14:39:08 (+0100) afferente a messaggio "Invio file
'ATTO.27.PDF.p7m' del 16-12-2015 14.28.21" proveniente da
" ed indirizzato a: Email_3
" , che risulta “consegnato nella casella di Email_4
destinazione, con identificativo messaggio: E61100D3-03E1-CB55-9F80-
30DF49B7E33F@postacertificata.notariato.it
L'opponente, sul punto, eccepiva che il messaggio provenisse dal notaio e non dal cedente, e, pertanto, non potesse costituire valida notifica della cessione a sé opponibile.
Va ricordato, sul punto, che la notifica al debitore ceduto della cessione è atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito (Cassazione civile , sez. II , 10/01/2025 , n. 654).
Non rileva, dunque, in senso assoluto, il soggetto che provveda a comunicare al debitore ceduto l'avvenuta cessione, se la cessione comunicata sia idonea a rendere il debitore edotto della mutata titolarità del credito: d'altro canto, nel caso di specie, la comunicazione proveniva dallo stesso notaio rogante l'atto e nell'art.
6.4 del rogito si legge: “Gli onorari notarili, spese, bolli, tasse e imposte legate alla stipula, al perfezionamento (inclusi i costi di notifica) ed all'esecuzione del presente Atto ed al suo eventuale scioglimento, e di ogni altro atto o documento accessorio o connesso che sia necessario e/o utile al perfezionamento della cessione ai sensi del presente Atto sono interamente a carico del Cedente”, sicché il riferimento ai costi di notifica lascia supporre che il notaio rogante fosse incaricato dell'incombenza della notifica.
Che il messaggio p.e.c. proveniente dal notaio all'indirizzo Per_1
debba ritenersi effettivamente pervenuto Email_4
presso la casella di posta della prefettura, è circostanza ricavabile dall'insegnamento della giurisprudenza, secondo cui la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, seppure non assurga a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso, “costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario” (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 21/10/2019
, n. 26705). Nel caso in esame, la prova contraria idonea a sconfessare la rac non può essere la attestazione proveniente dalla stessa amministrazione di mancata ricezione del messaggio, perché proveniente dalla stessa parte in causa e di formazione unilaterale.
Va osservato, comunque, che l'amministrazione opponente non ha negato che quello indicato nella r.a.c. sia indirizzo riferibile effettivamente alla amministrazione, ciò che a maggior ragione avrebbe richiesto una prova contraria idonea;
peraltro, il messaggio comprovante l'invio della cessione dalla pec del notaio alla amministrazione è stato prodotto con file Per_1
con estensione pdf.p7m, idoneo a comprovare la congruenza telematica del deposito rispetto a quanto inviato al destinatario della notifica.
Non può sottacersi che, in ogni caso, il generale principio di lealtà e buona fede nei rapporti tra le parti avrebbero ben dovuto indurre l'amministrazione a richiedere informazioni al proprio creditore cedente, ad onta della provenienza della notizia della cessione da parte del notaio rogante la stessa.
Il tribunale, dunque, ritiene comprovata la cessione e la sua rituale notifica all'amministrazione opponente, la quale ha eccepito il pagamento al cedente, così riconoscendo la debenza delle somme portate dalle fatture nei propri confronti emesse da CP_7
Ne consegue che, alla luce della ritualità della cessione e della sua opponibilità all'amministrazione, deve ritenersi l'opposizione infondata, con conseguente conferma del decreto monitorio.
Venendo all'esame della domanda spiegata dall'opponente nei confronti della terza chiamata, essa va accolta, dovendo quest'ultima essere CP_7
condannata (in difetto di evidenza del buon fine del bonifico effettuato in corso di giudizio), al pagamento in favore dell'opponente di quanto quest'ultima dovrà versare a in forza della presente Controparte_3
decisione.
invero, ha riconosciuto di avere percepito i pagamenti delle fatture CP_7
afferenti ai crediti ceduti portati dal d.i. opposto, pur successivamente al perfezionamento della cessione ed alla sua notifica, avendo, dunque, percepito pagamenti non dovuti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l' art. 1147, comma 2, c.c. , relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul solvens, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'accipiens all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla (cfr. Cassazione civile , sez. I , 26/10/2020 , n. 23448).
Nel caso in esame, la mala fede dell'accipiens deve ritenersi ricavabile ex actis dalla posteriorità della ricezione dei pagamenti da parte di rispetto CP_7
alla data della cessione dei crediti, non avendo trovato riscontro oggettivo la tesi di secondo cui la ricezione dei pagamenti anche dopo la CP_7
cessione era parte di un accordo interno con tale per cui Controparte_3
la prima era tenuta a rimettere quanto ricevuto alla cessionaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza del nel rapporto con CP_1
l'opposta; nel rapporto processuale tra l'opponente e esse vanno CP_7 compensate, in quanto all'indebita percezione di dei pagamenti si CP_7 accompagna la circostanza della conoscenza, da parte dell'amministrazione, dell'intercorsa cessione.
Esse spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e ss.mm, tenendo conto dei valori medi per tutte le voci, fuorché per la istruttoria, da liquidare ai minimi in considerazione della esiguità dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, nr. 145/20 reso il 16.01.2020 dal giudice designato del Tribunale di Salerno, decreto che dichiara esecutivo;
2) Condanna a tenere indenne l'opponente da quanto la stessa sarà CP_7
tenuta ad esborsare in favore di in forza della presente Controparte_3
decisione; 3) Condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4) Compensa le spese di lite tra l'opponente e la terza chiamata in causa.
Salerno, 09.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante