Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5222 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
05 2 22 /0 2 NOME DEL POPOLO TALIANO LA CORTE-SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Аррасто IMPROCEDIBILIDA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FAT(speces Presidente R.G.N. 20965/99 Dott. Mario SPADONE Consigliere Cron. 16052 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rep. 1176 - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Ud. 05/02/02 Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio. SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 1.55 sul ricorso proposto da: $2 APR 200212 IL CANCELLIERE MULINI FILIPPO MAIONE SPA, in persona dell'Amm.re Unico e legale rappresentante Dott.MAIONE VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, CANCELLERIA I D presso lo studio de 1 avvocato GIOVANNI MAGNANO, dall'avvocato GIOVANNI ARMUZZA, giusta delega difeso in atti;
ricorrente
contro
POIATTI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore il Presidente Sig. POIATTI DOMENICO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliato in ROMA VIA MERULANA 234,2002 elettivamente Rilasciata copia legale al Sig. 1AG NO DI SAM 164 presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BOLOGNA, £10per diritti 1.6 .2013... 2.0 LUG. 2002 -1- IL CANCELLIERE difeso dagli avvocati GAETANO D'ANTONI, FRANCESCO MUSCOLINO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 711/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 22/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del 4° motivo del ricorso, assorbito il 6°, rigetto nel resto. CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA -2- Svolgimento del processo La società UL ON Filippo spa con sede in Catania, con citazione notificata il 7.10.87, conveniva in giudizio la società IA per sentir dichiarare risolto il contratto di compravendita del 10.7.87 e sentir condannare la società convenuta al risarcimento dei danni, oltre rivalutazione, interessi e spese. Premetteva che per mezzo della società Chiriaco Vincenzo s.a.s. con sede in Palermo, aveva stipulato in data 10.7.87 un contratto di vendita di 4.500 quintali di semola di grano duro a lire 60.000 al quintale da consegnarsi dal 177 al 5.8 dello stesso anno;
che la IA a mezzo telex, prima aveva chiesto un differimento della data di consegna e successivamente aveva negato la esistenza del contratto di compravendita;
che la merce era stata лу messa a disposizione della società IA e non consegnata per il rifiuto della stessa Instauratosi il contraddittorio si costituiva la società IA con comparsa del 25.1988 e chiedeva il rigetto delle domande, sostenendo che non era stato concluso con la società attrice alcun contratto di compravendita e che, invece, si era rivolta alla società Chiarico solo perché effettuasse una ricerca di mercato per un eventuale futuro approvvigionamento. Infatti nessuna trattativa era stata effettuata per un eventuale contratto di compravendita né era stata fatta da essa alcuna proposta alla società UL ON, tanto vero che ci si era affrettati a smentire tramite telex la esistenza di un accordo per la fornitura della semola. Il Tribunale di Catania con sentenza n. 1714/94 del 13.7.93/30.6.94 in accoglimento della domanda attrice dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita del 10.7.87 per grave inadempimento della società IA e condannava detta Società al risarcimento del danno patito dalla attrice liquidandolo in complessive L.61.250.000 (importo rivalutato), oltre interessi legali. Condannava inoltre la convenuta al pagamento delle spese di I grado. Avverso la predetta sentenza notificata il 31.10.94 interponeva appello con atto del 30 11 1994 la società IA chiedendone la riforma. Costituitasi. la Società mulini ON spa instava per il rigetto dell'appello principale e proponeva appello, in via incidentale. Con sentenza in data 2.4/22.9.1998, la Corte di appello di Catania accoglieva l'appello principale, rigettando quello incidentale e compensava le spese. Osservava la Corte territoriale che la società appellata non aveva in alcun modo comprovato né di aver consegnato (in tutto, ed in parte) la merce pattuita, né di aver lavorato la merce e di averla rivenduta a terzi a prezzo inferiore a quello pattuito nel contratto, né, tantomeno, di aver acquistato il grano duro per produrre la semola e di non averlo potuto né lavorare, né ry collocare altrove per la inadempienza della IA spa. Il comportamento omissivo sul piano probatorio consentiva in mancanza di prova sullo (asserito) patito danno, di opinare la inesecuzione "in toto" del contratto. o, quantomeno, ✓ la mancata attivazione della società per la messa in opera della organizzazione finalizzata alla fornitura alla IA spa, in esecuzione del contratto.
Considerato che
in detta ultima ipotesi (suffragata dal brevissimo intervallo. intercorso tra la data di stipulazione del contratto - 10.7.87 e la data - - 14.787 della asserita messa in mora, quest'ultima preceduta dalla nota della Chiriaco s.a.s. di asserita sospensione del contratto, equivalente ad una sorta di inesecuzione dello stesso), non spettava alla ON spa 2 risarcimento alcuno di danno da inadempimento, posto che soltanto "vigilantibus iura succurrunt". Avverso tale sentenza la spa UL Filippo ON ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, sulla base di sei motivi;
resiste con controricorso la IA spa. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso (violazione degli artt. 176, 292 e 348 cpc e 82 disp. att.cpc; dell'art. 307 cpc;
nullità della sentenza e del procedimento;
omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia) investe una questione di carattere processuale: la sentenza impugnata avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'appello della IA perché nella prima udienza 9.3.1995 davanti al G.I., non essendo la stessa costituita né comparsa, era stato disposto il rinvio al 22.6.95, dandosene alla stessa comunicazione. Tale udienza non si era tenuta per l'astensione degli avvocati e la IA, nonostante l'avvenuta comunicazione, non era comparsa e il G.L., anziché dichiarare l'improcedibilità dell'appello, come richiesto, aveva disposto che venisse comunicata l'ordinanza di differimento ulteriore, la IA che, dal canto suo aveva riassunto ex art.307 cpc il giudizio di appello, si costituiva e chiedeva la riunione dei procedimenti. La questione investe la natura dell'udienza non tenutasi per l'astensione degli avvocati dalle udienze;
le decisioni di questa Corte al riguardo hanno investito i diversi profili che il mancato svolgimento dell'udienza per tale motivo comporta. Peraltro, argomentando dalla sentenza 16.11.1993, n.11293, può agevolmente ritenersi che nella specie si ha un impedimento allo svolgimento dell'udienza, che non può ritenersi regolarmente tenuta;
ció posto, può argomentarsi nel senso che la successiva attività del G.I., 3 seppure non obbligatoria, pure era discrezionalmente consentita in ragione del rinvio di ufficio, atteso che l'udienza di cui era stata data comunicazione non si era in effetti tenuta, cosa questa che facultizzava il G.I. ad assicurarsi che, attese ir conseguenze di una diversa decisione, ben poteva disporre. Su tale base, non può operare l'automaticità della dichiarazione di improcedibilità, in ragione della anomalia verificatasi nell'iter procedurale, cui il G.
1. ha ritenuto, nel discrezionale esercizio dei suoi poteri, di ovviare avvalendosi della facoltà che la legge gli riserva nella direzione del procedimento. Se puo convenirsi con il ricorrente circa il fatto che la Corte di appello non ha esaminato tale questione, donde prospettato difetto di motivazione, tanto non comporta l'accoglimento del ricorso, atteso che, in ragione سر dell'implicita reiezione dell'eccezione, ben può questa Corte supplire al vizio di motivazione in base alle argomentazioni che precedono. Tale motivo non può essere pertanto accolto. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 112 cpc e quindi extrapetizione per avere la sentenza impugnata accolto i motivi di appello concernenti la mancanza di prova sul presunto patito danno subito dalla ON nonostante la IA con il motivo sub e) dell'appello avesse sul punto lamentato unicamente che il Tribunale aveva incluso nel risarcimento il danno derivante dalla conservazione e dal deterioramento della merce. Nell'esaminare tale doglianza occorre premettere che, ferma la specificità dei motivi, l'appello costituisce un atto che va valutato nel suo complesso, traendo da tanto la compiutezza delle censure ivi contenute. Su tale premessa, è agevole replicare che la IA ha anche lamentato sub e) tale specifico profilo, ma che emerge chiaramente dall'impugnazione che la censura conteneva la intera somma (di L.49.800.000, elevata a L.61 250.000 per rivalutazione) liquidata dal Tribunale e non soltanto l'importo relativo a danni per spese di conservazione e deterioramento della merce Tanto emerge dalla lettura dell'atto di appello in modo inequivoco e vale a privare di pregio anche tale doglianza. Il terzo motivo (violazione dell'art. 392 cpc;
omessa motivazione su un punto decisivo della controversia) lamenta che la sentenza impugnata avrebbe sostanzialmente emessa una pronunzia d'ufficio sulla questione della mancata prova del danno, non specificamente dedotta con l'atto di appello, malgrado al riguardo si fosse formato il giudicato interno. È motivo connesso al precedente e che, in base alle considerazioni già svolte risulta superato del fatto che la IA, con la sua impugnazione, aveva in effetti contestato l'esistenza di qualsiasi danno. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 1453, 1218, 1219 2° سر c.. 1223, 1460, 1227 2° c., 1460 e 2697 c.c., 112, 115 e 116 cpc e 97 disp. att cpc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ci si duole in particolare del fatto che, con argomentazione definita contraddittoria ed incoerente, la Corte territoriale abbia ritenuto che la UL ON pur avendo lamentando il danno non lo aveva provato. La giurisprudenza di questa Corte risulta al riguardo costantemente orientata nel senso che tale argomento sarebbe idoneo a sorreggere una pronuncia negatoria di danno emergente, ma non relativamente ad una domanda di lucro cessante derivato dall'inadempimento dei compratori nei confronti di una impresa la cui attività di produzione e vendita è esercitata a fine di lucro. Si è ritenuto (v. Cass.22.2.1979, n.1149; Cass.4.12.1981, n.6427; Cass 6 3.1982, n. 1429 ed altre) che il danno da inadempimento nei contratti di fornitura dei materiali genericamente determinati consiste nel mancato 5 guadagno dell'impresa fornitrice ed è presente e va risarcito in base alla ricostruzione ideale degli utili che il venditore avrebbe potuto ragionevolmente conseguire dalla regolare esecuzione del contratto, indipendentemente dalla prova che i materiali stessi siano rimasti invenduti o si siano, per una qualunque ragione, deprezzati e ciò in ragione del fatto che la ditta venditrice tanto se commerciante quanto se produttore dei materiali ha la possibilità, entro certi limiti, di aumentare la produzione o i rifornimenti e tale aumento è impedito dalla mancata esecuzione del contratto Ora, gli accertamenti eseguiti nella specie, e segnatamente con la CTU, erano proprio volti ad evidenziare il teorico e presuntivo utile che la ditta му produttrice avrebbe potuto ricavare dall'esecuzione del contratto: tale concetto viene chiaramente espresso nella sentenza 19.1.1982. n.6427, laddove si evidenzia che è nel numero degli affari condotti a termine che l'imprenditore avrebbe realizzato se il compratore avesse tenuto fede al suo impegno che si sostanzia la perdita di guadagno risarcibile. Tanto risponde in maniera precisa alle osservazione contenute nella sentenza impugnata, laddove si evidenziano le lacune probatorie che hanno condotto alla reiezione della domanda pur in presenza di un riscontrato inadempimento della controparte. Premesso dunque che alla luce del ricordato orientamento giurisprudenziale le riserve contenute nella sentenza impugnata in relazione al profilo probatorio sono ininfluenti, deve concludersi che il motivo in esame deve essere accolto in relazione alle argomentazioni svolte. Risultano assorbiti dall'accoglimento di tale doglianze i successivi motivi quinto e sesto e le ulteriori doglianze contenute nel quarto. 9 : Conseguentemente, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso;
accoglie per quanto di ragione il quarto motivo;
assorbiti gli altri. Cassa e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Cosi deciso in Roma, il 5.2.2002 Il Presidente трафаи Il Consigliere estensore نیا ملسلم الا به سر IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarice 200 1097 129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 APR. 2002 455T 30.99 IL CANCELLIEREC Roma Lakezco TOT. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato In dota LUG. 200 4. 19785 160,10 al n. . . versate €.. CENTOSESSANTA/10 (euro. p. 11 Dirigente frem Servizi 0 0 (Dott.ssa Maria aie DI FILIPPO) 7 Responsabile Servizo Atti Giudiziari (Dr. M. HACCICHINI) 7