CASS
Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2024, n. 12364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12364 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza denunciato dal: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO tra la CORTE D'APPELLO DI PALERMO e il GIP DI AGRIGENTO nel procedimento penale a carico di GI PE;
visti i provvedimenti dei giudici in conflitto;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SIMONE PERELLI, ha concluso per la competenza della Corte di appello di Palermo;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12364 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. In data 6 luglio 2023 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo presentava, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., denuncia di conflitto di competenza tra la suddetta Corte e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, conflitto vertente sulla individuazione del giudice funzionalmente competente a decidere in merito alle istanze presentate dalla dott.ssa Maria Amato, nominata amministratore giudiziario sia dal giudice penale sia dal Tribunale della prevenzione, in relazione a beni sequestrati e confiscati (definitivamente in sede penale) a US GI, condannato per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta con sentenza emessa, ai sensi dell'art. 599-bis, dalla Corte distrettuale palermitana, in data 5 maggio 2021 (irrevocabile il 20 settembre 2021). 2. Per un migliore inquadramento della vicenda è utile ricordare la cronologia degli eventi riportata nell'ordinanza, definita "interlocutoria", resa dal G.i.p. di Agrigento in data 16 giugno 2023, in cui si dà atto: - che il Tribunale di prevenzione di Agrigento, con decreto del 18 luglio 2022, aveva dichiarato che la confisca delle quote societarie di pertinenza di GI della Ha PA.F. s.r.I., nonché degli immobili ad essa società intestati, era stata definitivamente eseguita in sede penale, essendo divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di appello di Palermo già in data 20 settembre 2021, mentre la confisca di prevenzione non era ancora divenuta definitiva alla data del 28 gennaio 2022 (il Tribunale di prevenzione, nel citato provvedimento, non dava alcuna indicazione circa la gestione dei beni confiscati); - che l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d'ora in avanti, ANBSC), non ritenendosi più riguardata dalla gestione dei beni, aveva annullato la nomina quale coadiutore della dott.ssa Maria AMATO;
- che la Corte di appello di Palermo, giudice del procedimento penale di cognizione, sulla richiesta di chiarire, inoltrata dalla dott.ssa AMATO il 26 maggio 2023, se il Tribunale di prevenzione avesse inteso o meno assegnare prevalenza alla confisca penale definitiva, aveva provveduto, in calce alla richiesta medesima, con atto dell'8 giugno 2023, recante la seguente dicitura: "Visti gli atti, stante la definitività della prevalente confisca penale dei beni e la competenza per il rendiconto e le questioni gestorie dei beni della ANBSC"; - che l'ANBSC, con nota del 31 maggio 2023 inviata al Tribunale di Agrigento - Misure di Prevenzione (e, per conoscenza, al G.I.P. di Agrigento, alla Corte di appello di Palermo e ad altri), aveva segnalato, tra l'altro, in base all'art. 110 comma 2, lett. e), d.lgs. n. 159 del 2011, di non avere competenza nella 2 gestione dei beni attinti dalla confisca penale, in quanto la misura ablatoria era stata disposta in relazione ad ipotesi di reato (bancarotta) non rientrante tra i "delitti di cui agli artt. 51, comma 3-bis, e 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto n. 356 e successive modificazioni"; - che l'Agenzia del Demanio, chiamata in causa con riferimento ai beni immobili, aveva fatto pervenire una nota con la quale rappresentava di non avere competenza, sostenendo che dovesse ritenersi sempre e comunque prevalente la confisca di prevenzione su quella penale;
- che l'Amministratore giudiziario dott.ssa AMATO (lo stesso - come detto - in sede penale e di prevenzione) aveva inviato plurime note a tutti gli Enti e alle Autorità giudiziarie d'interesse, dando atto delle oggettive difficoltà in cui si trovava ad operare, atteso che aveva ancora la materiale disponibilità di immobili, quote societarie e conti correnti senza avere più titolo per amministrarli e senza che alcuna Autorità giudiziaria o la stessa ANBSC le avesse indicato a chi dovesse consegnarli;
veniva, peraltro, segnalata l'urgenza, dal momento che alcuni immobili minacciavano imminente rovina e costituivano un pericolo per la pubblica incolumità. 3. Tanto premesso in punto di fatto, si rileva che, dai provvedimenti in conflitto, emergono le seguenti contrapposte tesi. 3.1. Ad avviso del G.i.p. di Agrigento, i beni oggetto di confisca penale divenuta definitiva non potrebbero che formalmente transitare nella sfera di gestione dello Stato e degli enti pubblici competenti, che dovrebbero, conseguentemente, amministrarli in accordo con le ordinarie modalità di amministrazione dei beni pubblici, eventualmente per il tramite delle agenzie a ciò istituzionalmente preposte (con riguardo agli immobili, l'Agenzia del Demanio). A voler ritenere che non fosse stata ancora formalmente chiusa l'amministrazione giudiziaria, instaurata ab origine nel processo penale, avrebbe dovuto indicarsi come Autorità giudiziaria competente la Corte di appello di Palermo, "nella qualità di ultimo giudice che ha curato l'amministrazione dei beni per il tramite dell'amministratore giudiziario nominato". Argomenta, per escludere ogni competenza in capo all'ANBSC, richiamando gli artt. 30 e 110 d.lgs. n. 159/2011. Per escludere la sua competenza a provvedere, cita la seguente massima: «In tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione ad un reato non rientrante tra quelli previsti dall'art. 12-sexies del dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza a decidere 3 sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede, e non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 279 e 590 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 50975 del 29/10/2019, Rv. 277828). 3.2. La Corte di appello di Palermo, dal canto suo, esclude la sua competenza quale giudice dell'esecuzione, osservando che le questioni afferenti al rendiconto di gestione giudiziale ed all'amministrazione dei beni confiscati non rientrano neanche tra le altre competenze disciplinate dall'art. 676 cod. proc. pen. Nega la Corte di merito l'applicabilità, nella specie, del comma 1-quater dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., laddove estende l'applicazione delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal Codice Antimafia, prevedendo, inoltre, espressamente, che in tali casi l'ANBSC "coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"; rileva, inoltre, che quest'ultima disposizione opera espressamente nei casi, diversi da quello di specie, di sequestro e confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis cod. pen. o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché negli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; che, però, il comma 1-bis dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. stabilisce, in genere, che per l'amministrazione di tutti i beni sottoposti a sequestro e confisca si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, Codice Antimafia e successive modificazioni "nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso", nonché, per quel che più qui rileva, "della gestione dei beni"; e l'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 prevede, fra l'altro, che con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. In sostanza, per la Corte di appello di Palermo (ordinanza del 10 luglio 2023), la competenza a provvedere in merito alle istanze dell'amministratore giudiziario spetterebbe all'ANBSC. 4. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per la competenza della Corte di appello di Palermo. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, il conflitto va dichiarato sussistente, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., che appare insuperabile senza l'intervento regolatore di questa Corte previsto dall'art. 32 successivo. 2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione di competenza della Corte di appello di Palermo. È indubbio che i sequestri penali, nel giudizio di merito, sono stati disposti in data antecedente alla modifica dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. operata dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161. Tuttavia, non si ritiene appropriato il richiamo, operato dal G.I.P. di Agrigento, al principio enunciato da questa Corte, secondo cui «In tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione ad un reato non rientrante tra quelli previsti dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede, e non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 279 e 590 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 50975 del 29/10/2019, Confl. comp. in proc. Esposito, Rv. 277828). Si tratta, infatti, di principio applicabile per la fase della cognizione e non per quella della esecuzione, in cui pacificamente ci si trova nella vicenda in esame a seguito della irrevocabilità della sentenza penale emessa nei confronti di US GI (v. i riferimenti in premessa). Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la definitività del provvedimento ablatorio, con il conseguente trasferimento del bene confiscato al patrimonio dello Stato, determina, naturalmente, il venir meno della giurisdizione del giudice penale che ha curato la gestione dei beni (Sez. 1, n. 30422 del 13/10/2020, Synergo Consorzio Nazionale, Rv. 279736). Le competenze gestionali dell'Autorità giudiziaria - penale o di prevenzione - si giustificano, infatti, se ed in quanto la «controversia» correlata alla potenziale abiezione patrimoniale sia ancora in atto, dovendosi in tal caso realizzare una forma sui generis di gestione dei beni «per conto di chi spetta» e sono espressamente regolamentate - in più disposizioni - dalla legge processuale in 5 rapporto alla finalità di garantire la conservazione dei beni e, in casi particolari, la gestione dinamica in vista di un incremento della redditività dei medesimi. La definitività del provvedimento di confisca determina, perciò, l'attribuzione di poteri gestori su detti beni in capo a soggetti pubblici diversi dall'Autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione: si tratta, nella maggior parte dei casi, dell'ANBSC o dell'Agenzia del Demanio, soggetti le cui competenze sono previste espressamente dalla legge con carattere tassativo. Sul punto e per quel che qui rileva, va richiamato il principio enunciato da Sez. 3 n. 40394 del 4/6/2019, ANBSC in proc. Angotti, Rv. 277160, secondo cui «In tema di amministrazione dei beni confiscati, il rinvio contenuto nell'art. 104- bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. cod. proc. pen., al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, va interpretato come riferito alle sole disposizioni del codice antimafia relative alla procedura e non anche a quelle sulla competenza dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che è regolata dall'art. 110, comma 2, del medesimo decreto e che è circoscritta ai beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all'art. 240-bis cod. pen.», con esclusione, quindi, del delitto di bancarotta fraudolenta oggetto del giudizio di merito di cui si discute. Ciò detto, deve osservarsi, quanto alla fase esecutiva d'interesse, che resta, comunque, ferma l'esistenza di disposizioni che prevedono l'attribuzione di poteri tipici al giudice della esecuzione (penale o di prevenzione che sia), giudice cui spetta - nei limiti di legge - la interpretazione del giudicato, o la tutela di posizioni giuridiche soggettive in qualche modo 'incise' dalla intervenuta confisca (si veda ad es. la disciplina dettata dal d.lgs. n.159 del 2011 in tema di tutela dei terzi creditori). In questo spazio residuale attribuito al giudice dell'esecuzione penale non può che trovare la sua ragionevole soluzione anche la rilevante problematica gestoria sollevata dall'Amministratore giudiziario dei beni (prima) sequestrati e (poi) confiscati all'imputato, con ripetute note scritte tese a rappresentare l'urgenza della situazione afferente a beni ormai appartenenti allo Stato (alcuni dei quali minacciavano rovina ed erano pericolosi per la pubblica incolumità) e a individuare il suo interlocutore istituzionale, sostanzialmente eluse. Quanto alla individuazione, nel caso di specie, del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., deve rilevarsi che la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha condannato il GI è di riforma sostanziale della sentenza di primo grado (sia con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche all'imputato che con riferimento alla estensione della confisca, su appello del P.M., agli immobili intestati alla HO.PAF. s.r.I.), sicché il giudice dell'esecuzione funzionalmente competente non può che identificarsi nella 6 Il Presidente Corte di appello di Palermo: ad essa, quindi, l'Amministratore giudiziario potrà rivolgersi per eventuali provvedimenti che ancora si rendessero necessari in materia di gestione dei beni confiscati e/o per la finale destinazione degli stessi alle Agenzie statali competenti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore
visti i provvedimenti dei giudici in conflitto;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SIMONE PERELLI, ha concluso per la competenza della Corte di appello di Palermo;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12364 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. In data 6 luglio 2023 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo presentava, ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., denuncia di conflitto di competenza tra la suddetta Corte e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, conflitto vertente sulla individuazione del giudice funzionalmente competente a decidere in merito alle istanze presentate dalla dott.ssa Maria Amato, nominata amministratore giudiziario sia dal giudice penale sia dal Tribunale della prevenzione, in relazione a beni sequestrati e confiscati (definitivamente in sede penale) a US GI, condannato per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta con sentenza emessa, ai sensi dell'art. 599-bis, dalla Corte distrettuale palermitana, in data 5 maggio 2021 (irrevocabile il 20 settembre 2021). 2. Per un migliore inquadramento della vicenda è utile ricordare la cronologia degli eventi riportata nell'ordinanza, definita "interlocutoria", resa dal G.i.p. di Agrigento in data 16 giugno 2023, in cui si dà atto: - che il Tribunale di prevenzione di Agrigento, con decreto del 18 luglio 2022, aveva dichiarato che la confisca delle quote societarie di pertinenza di GI della Ha PA.F. s.r.I., nonché degli immobili ad essa società intestati, era stata definitivamente eseguita in sede penale, essendo divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di appello di Palermo già in data 20 settembre 2021, mentre la confisca di prevenzione non era ancora divenuta definitiva alla data del 28 gennaio 2022 (il Tribunale di prevenzione, nel citato provvedimento, non dava alcuna indicazione circa la gestione dei beni confiscati); - che l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (d'ora in avanti, ANBSC), non ritenendosi più riguardata dalla gestione dei beni, aveva annullato la nomina quale coadiutore della dott.ssa Maria AMATO;
- che la Corte di appello di Palermo, giudice del procedimento penale di cognizione, sulla richiesta di chiarire, inoltrata dalla dott.ssa AMATO il 26 maggio 2023, se il Tribunale di prevenzione avesse inteso o meno assegnare prevalenza alla confisca penale definitiva, aveva provveduto, in calce alla richiesta medesima, con atto dell'8 giugno 2023, recante la seguente dicitura: "Visti gli atti, stante la definitività della prevalente confisca penale dei beni e la competenza per il rendiconto e le questioni gestorie dei beni della ANBSC"; - che l'ANBSC, con nota del 31 maggio 2023 inviata al Tribunale di Agrigento - Misure di Prevenzione (e, per conoscenza, al G.I.P. di Agrigento, alla Corte di appello di Palermo e ad altri), aveva segnalato, tra l'altro, in base all'art. 110 comma 2, lett. e), d.lgs. n. 159 del 2011, di non avere competenza nella 2 gestione dei beni attinti dalla confisca penale, in quanto la misura ablatoria era stata disposta in relazione ad ipotesi di reato (bancarotta) non rientrante tra i "delitti di cui agli artt. 51, comma 3-bis, e 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto n. 356 e successive modificazioni"; - che l'Agenzia del Demanio, chiamata in causa con riferimento ai beni immobili, aveva fatto pervenire una nota con la quale rappresentava di non avere competenza, sostenendo che dovesse ritenersi sempre e comunque prevalente la confisca di prevenzione su quella penale;
- che l'Amministratore giudiziario dott.ssa AMATO (lo stesso - come detto - in sede penale e di prevenzione) aveva inviato plurime note a tutti gli Enti e alle Autorità giudiziarie d'interesse, dando atto delle oggettive difficoltà in cui si trovava ad operare, atteso che aveva ancora la materiale disponibilità di immobili, quote societarie e conti correnti senza avere più titolo per amministrarli e senza che alcuna Autorità giudiziaria o la stessa ANBSC le avesse indicato a chi dovesse consegnarli;
veniva, peraltro, segnalata l'urgenza, dal momento che alcuni immobili minacciavano imminente rovina e costituivano un pericolo per la pubblica incolumità. 3. Tanto premesso in punto di fatto, si rileva che, dai provvedimenti in conflitto, emergono le seguenti contrapposte tesi. 3.1. Ad avviso del G.i.p. di Agrigento, i beni oggetto di confisca penale divenuta definitiva non potrebbero che formalmente transitare nella sfera di gestione dello Stato e degli enti pubblici competenti, che dovrebbero, conseguentemente, amministrarli in accordo con le ordinarie modalità di amministrazione dei beni pubblici, eventualmente per il tramite delle agenzie a ciò istituzionalmente preposte (con riguardo agli immobili, l'Agenzia del Demanio). A voler ritenere che non fosse stata ancora formalmente chiusa l'amministrazione giudiziaria, instaurata ab origine nel processo penale, avrebbe dovuto indicarsi come Autorità giudiziaria competente la Corte di appello di Palermo, "nella qualità di ultimo giudice che ha curato l'amministrazione dei beni per il tramite dell'amministratore giudiziario nominato". Argomenta, per escludere ogni competenza in capo all'ANBSC, richiamando gli artt. 30 e 110 d.lgs. n. 159/2011. Per escludere la sua competenza a provvedere, cita la seguente massima: «In tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione ad un reato non rientrante tra quelli previsti dall'art. 12-sexies del dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza a decidere 3 sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede, e non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 279 e 590 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 50975 del 29/10/2019, Rv. 277828). 3.2. La Corte di appello di Palermo, dal canto suo, esclude la sua competenza quale giudice dell'esecuzione, osservando che le questioni afferenti al rendiconto di gestione giudiziale ed all'amministrazione dei beni confiscati non rientrano neanche tra le altre competenze disciplinate dall'art. 676 cod. proc. pen. Nega la Corte di merito l'applicabilità, nella specie, del comma 1-quater dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., laddove estende l'applicazione delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal Codice Antimafia, prevedendo, inoltre, espressamente, che in tali casi l'ANBSC "coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"; rileva, inoltre, che quest'ultima disposizione opera espressamente nei casi, diversi da quello di specie, di sequestro e confisca in casi particolari di cui all'art. 240-bis cod. pen. o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché negli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; che, però, il comma 1-bis dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. stabilisce, in genere, che per l'amministrazione di tutti i beni sottoposti a sequestro e confisca si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, Codice Antimafia e successive modificazioni "nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso", nonché, per quel che più qui rileva, "della gestione dei beni"; e l'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 prevede, fra l'altro, che con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. In sostanza, per la Corte di appello di Palermo (ordinanza del 10 luglio 2023), la competenza a provvedere in merito alle istanze dell'amministratore giudiziario spetterebbe all'ANBSC. 4. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per la competenza della Corte di appello di Palermo. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, il conflitto va dichiarato sussistente, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., che appare insuperabile senza l'intervento regolatore di questa Corte previsto dall'art. 32 successivo. 2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione di competenza della Corte di appello di Palermo. È indubbio che i sequestri penali, nel giudizio di merito, sono stati disposti in data antecedente alla modifica dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. operata dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161. Tuttavia, non si ritiene appropriato il richiamo, operato dal G.I.P. di Agrigento, al principio enunciato da questa Corte, secondo cui «In tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione ad un reato non rientrante tra quelli previsti dall'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede, e non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 279 e 590 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 50975 del 29/10/2019, Confl. comp. in proc. Esposito, Rv. 277828). Si tratta, infatti, di principio applicabile per la fase della cognizione e non per quella della esecuzione, in cui pacificamente ci si trova nella vicenda in esame a seguito della irrevocabilità della sentenza penale emessa nei confronti di US GI (v. i riferimenti in premessa). Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la definitività del provvedimento ablatorio, con il conseguente trasferimento del bene confiscato al patrimonio dello Stato, determina, naturalmente, il venir meno della giurisdizione del giudice penale che ha curato la gestione dei beni (Sez. 1, n. 30422 del 13/10/2020, Synergo Consorzio Nazionale, Rv. 279736). Le competenze gestionali dell'Autorità giudiziaria - penale o di prevenzione - si giustificano, infatti, se ed in quanto la «controversia» correlata alla potenziale abiezione patrimoniale sia ancora in atto, dovendosi in tal caso realizzare una forma sui generis di gestione dei beni «per conto di chi spetta» e sono espressamente regolamentate - in più disposizioni - dalla legge processuale in 5 rapporto alla finalità di garantire la conservazione dei beni e, in casi particolari, la gestione dinamica in vista di un incremento della redditività dei medesimi. La definitività del provvedimento di confisca determina, perciò, l'attribuzione di poteri gestori su detti beni in capo a soggetti pubblici diversi dall'Autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione: si tratta, nella maggior parte dei casi, dell'ANBSC o dell'Agenzia del Demanio, soggetti le cui competenze sono previste espressamente dalla legge con carattere tassativo. Sul punto e per quel che qui rileva, va richiamato il principio enunciato da Sez. 3 n. 40394 del 4/6/2019, ANBSC in proc. Angotti, Rv. 277160, secondo cui «In tema di amministrazione dei beni confiscati, il rinvio contenuto nell'art. 104- bis, comma 1-bis, secondo periodo, disp. att. cod. proc. pen., al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, va interpretato come riferito alle sole disposizioni del codice antimafia relative alla procedura e non anche a quelle sulla competenza dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che è regolata dall'art. 110, comma 2, del medesimo decreto e che è circoscritta ai beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all'art. 240-bis cod. pen.», con esclusione, quindi, del delitto di bancarotta fraudolenta oggetto del giudizio di merito di cui si discute. Ciò detto, deve osservarsi, quanto alla fase esecutiva d'interesse, che resta, comunque, ferma l'esistenza di disposizioni che prevedono l'attribuzione di poteri tipici al giudice della esecuzione (penale o di prevenzione che sia), giudice cui spetta - nei limiti di legge - la interpretazione del giudicato, o la tutela di posizioni giuridiche soggettive in qualche modo 'incise' dalla intervenuta confisca (si veda ad es. la disciplina dettata dal d.lgs. n.159 del 2011 in tema di tutela dei terzi creditori). In questo spazio residuale attribuito al giudice dell'esecuzione penale non può che trovare la sua ragionevole soluzione anche la rilevante problematica gestoria sollevata dall'Amministratore giudiziario dei beni (prima) sequestrati e (poi) confiscati all'imputato, con ripetute note scritte tese a rappresentare l'urgenza della situazione afferente a beni ormai appartenenti allo Stato (alcuni dei quali minacciavano rovina ed erano pericolosi per la pubblica incolumità) e a individuare il suo interlocutore istituzionale, sostanzialmente eluse. Quanto alla individuazione, nel caso di specie, del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen., deve rilevarsi che la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha condannato il GI è di riforma sostanziale della sentenza di primo grado (sia con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche all'imputato che con riferimento alla estensione della confisca, su appello del P.M., agli immobili intestati alla HO.PAF. s.r.I.), sicché il giudice dell'esecuzione funzionalmente competente non può che identificarsi nella 6 Il Presidente Corte di appello di Palermo: ad essa, quindi, l'Amministratore giudiziario potrà rivolgersi per eventuali provvedimenti che ancora si rendessero necessari in materia di gestione dei beni confiscati e/o per la finale destinazione degli stessi alle Agenzie statali competenti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore