Art. 44. Frequenza di uffici giudiziari 1. L'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari e' disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.
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2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
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- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 4 novembre 2024
[…] Tirocinio “alternativo”: tipologie A quello ordinario si affiancano le seguenti tipologie di tirocinio alternativo: tirocinio presso gli uffici giudiziari (art. 73, comma 13, decreto legge n. 69/2013); frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali (art. 16 del decreto legislativo n. 398/1997); frequenza di uffici giudiziari (art. 44 legge n. 247/2012). […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 29/10/2015, n. 2954Provvedimento: […] 1. Come già esposto nel parere interlocutorio in epigrafe, il Ministero della giustizia, con la nota del 22 maggio 2015, prot. n. 5211.U, ha trasmesso per il prescritto parere uno schema di decreto volto ad introdurre la disciplina regolamentare dell'attività di tirocinio dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 247 del 2012 (“ Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ”).Leggi di più...