Articolo 44 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Articolo 41Articolo 43
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2 febbraio 2013
Art. 44. Frequenza di uffici giudiziari 1. L'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari e' disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2013
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