Sentenza 5 gennaio 1980
Massime • 2
Poiche l'annullamento del contratto puo essere fatto valere, oltre che in via di Azione, anche in via di eccezione (e, in tal caso, a norma del quarto comma dell'art 1442 cod civ, anche se l'Azione sia prescritta), allorche nel corso del giudizio sia stata stipulata dai procuratori delle parti una transazione, ma una di queste abbia successivamente dedotto che tale transazione e viziata dallo errore, in cui sarebbe incorso il suo procuratore, non e necessario che tale deduzione, per una sua positiva considerazione, si concreti nell'esperimento della Azione di annullamento del negozio, essendo sufficiente che configuri proposizione dell'eccezione di annullabilita del medesimo.*
L'istanza con cui si chiede darsi atto della transazione intervenuta, ad opera dei procuratori delle parti, nel corso del giudizio costituisce soltanto sollecitazione di un potere-dovere del giudice - tenuto a rilevare d'ufficio, traendone le conseguenze sul merito della causa, la circostanza anzidetta - ed e, pertanto, proponibile anche in Sede di precisazione delle conclusioni.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/01/1980, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 1980 |
Testo completo
L'istanza con cui si chiede darsi atto della transazione intervenuta, ad opera dei procuratori delle parti, nel corso del giudizio costituisce soltanto sollecitazione di un potere-dovere del giudice - tenuto a rilevare d'ufficio, traendone le conseguenze sul merito della causa, la circostanza anzidetta - ed e, pertanto, proponibile anche in Sede di precisazione delle conclusioni.*