Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 852/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_1 C.F._1
UMBERTO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI Parte_2 C.F._2
UMBERTO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario di Modena
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
03/03/2025 dai coniugi predetti;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 25.11.2014, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 7508/14 – omologata con decreto del
11.12.2014;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
26 giugno 1977; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pavullo
nel frignano al n.37 Parte II Serie A Ufficio 1
• ordinare al Comune di Pavullo nel Frignano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
”
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P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PAVULLO NEL
FRIGNANO (MO) il 25/06/1977 fra nato a [...] Parte_1
FRIGNANO (MO) il 07/08/1953 e nata a [...] Parte_2
FRIGNANO (MO) il 23/04/1950 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PAVULLO NEL FRIGNANO
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1977 - Atto n. 37 - Parte II - Serie A);
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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