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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.983/2021 del R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata, n. 3368/2020 depositata il 24.07.2020 pendente
TRA in persona dei legali rappresentanti p.t., C.F.: Parte_1
, con sede legale in Trieste alla via Machiavelli n. 4, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Crescenzo giusta mandato in calce all'atto di appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
DI , nato il [...] a [...] e residente CP_1 in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Navigatori n. 1, c.f.
rappresentato e difeso, giusta procura a margine C.F._1 della comparsa di costituzione presente atto, dall'Avv. Stefano Vercellone, c.f. , presso il cui studio in Pompei C.F._2
(NA) alla Via Aldo Moro I Trav. n. 18/B è elettivamente domiciliato.;
-APPELLATO-
NONCHÉ
, c.f. residente in Controparte_2 C.F._3
Scafati (SA) alla Via M. D'Ungheria Trav. Falanga n. 15;
-APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 impugnava la sentenza n° 3368/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata il 24.07.2020, con la quale veniva accolta la domanda risarcitoria proposta da nei Parte_3 confronti della in persona del l.r.p.t., e di Parte_1 Controparte_2
[...]
Nel dettaglio, spiegava domanda risarcitoria per i Parte_3 danni subiti dal motociclo Aprilia Scarabeo con targa di prova tg. DVG2013 di sua proprietà, in conseguenza di riferito sinistro presuntamente occorso il 13.07.2015 in POMPEI (NA) alla via RIPUARIA alle ore 13,00 circa.
L'attore illustrava che, nelle predette circostanze, nel mentre il veicolo attoreo percorreva la via, sarebbe stato tamponato dal veicolo PE DA tg. NDJ134MN di a sua volta tamponato dal Controparte_3 veicolo Fiat Panda tg. CL972HM di proprietà di e Controparte_2 nell'occasione condotto da che sbandava provocando in CP_4 tal modo il tamponamento.
A seguito dell'urto il veicolo attoreo riportava danni per € 5.200,00.
Di conseguenza, l'attore chiedeva la condanna dell'impresa assicuratrice, in solido con il conducente dell'ultimo autoveicolo della colonna ritenuto esclusivo responsabile del sinistro, al risarcimento dei danni patrimoniali riportati dal motoveicolo di sua proprietà, oltre interessi dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, nella misura ritenuta opportuna dal Tribunale.
Nel giudizio di primo grado, pur ritualmente citata, Controparte_2 rimaneva contumace, nel mentre, si costituiva la Controparte_5 in persona del l.r.p.t., eccependo l'imporcedibilità della domanda per rifiuto a sottoporre il veicolo a perizia, l'inoperatività della polizza e della conseguente azione di rivalsa, per non aver la installato il CP_2 contatore satellitare concesso in comodato, nonché l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto, anche alla luce dell'elevata sinistrosità delle parti coinvolte.
Il giudice di Pace, sentito il teste attoreo ed espletata CTU tecnica, accoglieva la domanda e condannava la e la compagnia CP_2 assicurativa al risarcimento e alla refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello, la impugnava la suddetta Parte_1 sentenza deducendo il vizio di motivazione sotto il profilo della improcedibilità per il rifiuto della perizia, dell'omessa pronuncia sull'operatività della polizza, oltre che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
pag. 2/6 Pertanto, chiedeva, in riforma integrale della gravata decisione, il rigetto della richiesta risarcitoria e, conseguentemente, la condanna alla restituzione di tutte le somme pagate dalla convenuta compagnia a seguito del primo grado di giudizio, oltre la condanna del alla T_ refusione delle spese del doppio grado.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Parte_3 della domanda ai sensi dell' art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto, insistendo per la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Non si costituiva, benché regolarmente citato, il responsabile civile che veniva, pertanto, dichiarata contumace. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
In via preliminare, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione, pertanto, l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla compagnia assicuratrice va disattesa.
Nel merito, la ha censurato l'impugnata sentenza per Parte_1 avere il Giudice di Pace motivato in modo insufficiente la propria decisione sulle sollevate eccezioni di imporcedibilità della domanda ed inoperativià della polizza ed erroneamente valutato il materiale probatorio allegato in atti, in violazione dell'art. 116 c.p.c.
Al riguardo, ritiene questo Giudice che l'appello sia fondato e, dunque, che esso debba essere accolto per quanto di ragione, con totale riforma della sentenza impugnata.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, ritiene la scrivente che nel caso in esame non risulti assolto l'onere probatorio gravante sul . T_
Invero, non può ritenersi fondata la domanda di risarcimento avanzata dal dal momento che non è stata fornita la prova della T_ riconducibilità eziologica dei danni subiti dal motociclo CP_6 dell'odierno appellato al comportamento tenuto dal conducente della Fiat Panda di proprietà della CP_2
pag. 3/6 Invero, le deposizioni testimoniali rese in primo grado dal teste attoreo,
, confermano che i danni cagionati al motociclo Testimone_1 CP_7
di proprietà del , sono derivati dall'impatto tra questo
[...] T_
e la PE DA di proprietà di , a sua volta attinta dalla Controparte_3
Fiat Panda dell'odierna appellata.
Tuttavia, la dinamica del sinistro, così dettagliatamente riferita dalla teste escusso in data 27-6-2018, induce a ritenere che non si è in presenza di un “tamponamento a catena”, come ritenuto dalla difesa della , bensì il veicolo del ha subito danni riflessi Parte_1 T_ dal sinistro intercorso tra il veicolo Fiat Panda e il veicolo PE DA, ma solo quest'ultimo lo ha attinto direttamente, producendo i danni lamentati.
Né può ritenersi applicabile, nel caso di specie, l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di cd. tamponamento a catena, posto che esso presuppone un sinistro che coinvolge diverse autovetture, ma poste l'una dietro l'altra.
Solo in tali ipotesi è necessario effettuare l'ulteriore distinzione tra il sinistro avvenuto tra veicoli fermi in colonna e quello avvenuto tra veicoli in movimento, dal momento che differente è il criterio di individuazione del soggetto responsabile.
Infatti, nell'ipotesi di colonna di veicoli ferma (ad esempio perché in coda dinanzi a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.) la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità vada addebitata al conducente dell'ultimo veicolo, ossia a colui che, con la sua condotta, genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti.
Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna (cfr. Cass., n. 8646/2003; Cass., n. 18234/2008).
Diverso è il caso in cui il tamponamento a catena coinvolga autoveicoli in movimento.
In simile ipotesi, per giurisprudenza costante (si veda, da ultimo, Cass. 27 aprile 2015 n. 8481) occorre fare riferimento all'art. 2054 c.c., comma 2 il quale sancisce che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
pag. 4/6 Di conseguenza, opera la presunzione iuris tantum di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (Cass., n. 4021/2013).
In pratica, la presunzione fa scattare in capo ad ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che gli sta davanti, per i danni che questa abbia subito nella sua parte posteriore.
Tali principi, però, non possono trovare applicazione nel caso di specie, non integrando il sinistro per cui è causa un'ipotesi di tamponamento a catena, per come ricostruita la dinamica sia in citazione, sia nelle dichiarazioni testimoniali.
Invero, ha ribadito che è stata la PE DA a urtare il Testimone_1 motociclo con la sua parte antero laterale destra contro la parte CP_6 antero laterale sinistra dell' , che pertanto cadeva sul lato destro, CP_6 così escludendo che via sia stato un impatto da tergo tra auto incolonnate, necessario per poter qualificare il sinistro quale tamponamento a catena ed applicare i criteri in precedenza individuati, a seconda della circostanza che la “colonna” fosse ferma o in movimento.
Pertanto, ha errato il Giudice di Pace nel ritenere fondata la domanda, accogliendo la richiesta risarcitoria avanzata dal , posto che T_ dall'istruttoria espletata non è risultata provata la responsabilità della in ordine al sinistro ed ai conseguenti danni. CP_2
Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata vada totalmente riformata, con accoglimento della spiegata impugnazione e conseguente rigetto della pretesa risarcitoria.
Pertanto, il sarà tenuto alla restituzione in favore della T_
, in persona del l.r.p.t., di tutte le somme dalla stessa Parte_1 corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della impresa assicuratrice che, in assenza di nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., si liquidano d'ufficio sulla base dei valori medi dello scaglione fino ad euro 5.200,00 di cui al D.M. 55/2015 per i giudizio innanzi al Giudice di Pace e per la fase di appello, in base ai parametri medi di cui al DM 147/2022, (con esclusione della fase istruttoria), come in dispositivo.
pag. 5/6 Nulla per le spese in favore di , rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico dott.ssa Giovanna Di Meo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 983/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3368/2020, depositata il 24.07.2020, pendente tra in persona del l.r.p.t., e e Parte_1 Parte_3 [...]
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_2
1. accoglie l'appello, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
2. rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_3
3. condanna al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite del doppio grado di
[...] giudizio che si liquidano: per il giudizio di primo grado in complessivi euro 1.205,00, oltre rimborso di spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
per il giudizio di appello in complessivi euro 1.875,00, di cui euro 174,00 per spese ed euro 1.701,00 per compenso, oltre rimborso di spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
4. condanna alla restituzione in favore di Parte_3
in persona del l.r.p.t., di quanto pagato dalla compagnia Parte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado;
5. nulla per le spese in favore di rimasta Controparte_2 contumace.
Così deciso in Torre Annunziata, il 28.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.983/2021 del R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata, n. 3368/2020 depositata il 24.07.2020 pendente
TRA in persona dei legali rappresentanti p.t., C.F.: Parte_1
, con sede legale in Trieste alla via Machiavelli n. 4, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Crescenzo giusta mandato in calce all'atto di appello;
-APPELLANTE-
CONTRO
DI , nato il [...] a [...] e residente CP_1 in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Navigatori n. 1, c.f.
rappresentato e difeso, giusta procura a margine C.F._1 della comparsa di costituzione presente atto, dall'Avv. Stefano Vercellone, c.f. , presso il cui studio in Pompei C.F._2
(NA) alla Via Aldo Moro I Trav. n. 18/B è elettivamente domiciliato.;
-APPELLATO-
NONCHÉ
, c.f. residente in Controparte_2 C.F._3
Scafati (SA) alla Via M. D'Ungheria Trav. Falanga n. 15;
-APPELLATA CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 impugnava la sentenza n° 3368/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata il 24.07.2020, con la quale veniva accolta la domanda risarcitoria proposta da nei Parte_3 confronti della in persona del l.r.p.t., e di Parte_1 Controparte_2
[...]
Nel dettaglio, spiegava domanda risarcitoria per i Parte_3 danni subiti dal motociclo Aprilia Scarabeo con targa di prova tg. DVG2013 di sua proprietà, in conseguenza di riferito sinistro presuntamente occorso il 13.07.2015 in POMPEI (NA) alla via RIPUARIA alle ore 13,00 circa.
L'attore illustrava che, nelle predette circostanze, nel mentre il veicolo attoreo percorreva la via, sarebbe stato tamponato dal veicolo PE DA tg. NDJ134MN di a sua volta tamponato dal Controparte_3 veicolo Fiat Panda tg. CL972HM di proprietà di e Controparte_2 nell'occasione condotto da che sbandava provocando in CP_4 tal modo il tamponamento.
A seguito dell'urto il veicolo attoreo riportava danni per € 5.200,00.
Di conseguenza, l'attore chiedeva la condanna dell'impresa assicuratrice, in solido con il conducente dell'ultimo autoveicolo della colonna ritenuto esclusivo responsabile del sinistro, al risarcimento dei danni patrimoniali riportati dal motoveicolo di sua proprietà, oltre interessi dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, nella misura ritenuta opportuna dal Tribunale.
Nel giudizio di primo grado, pur ritualmente citata, Controparte_2 rimaneva contumace, nel mentre, si costituiva la Controparte_5 in persona del l.r.p.t., eccependo l'imporcedibilità della domanda per rifiuto a sottoporre il veicolo a perizia, l'inoperatività della polizza e della conseguente azione di rivalsa, per non aver la installato il CP_2 contatore satellitare concesso in comodato, nonché l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto, anche alla luce dell'elevata sinistrosità delle parti coinvolte.
Il giudice di Pace, sentito il teste attoreo ed espletata CTU tecnica, accoglieva la domanda e condannava la e la compagnia CP_2 assicurativa al risarcimento e alla refusione delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello, la impugnava la suddetta Parte_1 sentenza deducendo il vizio di motivazione sotto il profilo della improcedibilità per il rifiuto della perizia, dell'omessa pronuncia sull'operatività della polizza, oltre che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
pag. 2/6 Pertanto, chiedeva, in riforma integrale della gravata decisione, il rigetto della richiesta risarcitoria e, conseguentemente, la condanna alla restituzione di tutte le somme pagate dalla convenuta compagnia a seguito del primo grado di giudizio, oltre la condanna del alla T_ refusione delle spese del doppio grado.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Parte_3 della domanda ai sensi dell' art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto, insistendo per la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Non si costituiva, benché regolarmente citato, il responsabile civile che veniva, pertanto, dichiarata contumace. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
In via preliminare, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione, pertanto, l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla compagnia assicuratrice va disattesa.
Nel merito, la ha censurato l'impugnata sentenza per Parte_1 avere il Giudice di Pace motivato in modo insufficiente la propria decisione sulle sollevate eccezioni di imporcedibilità della domanda ed inoperativià della polizza ed erroneamente valutato il materiale probatorio allegato in atti, in violazione dell'art. 116 c.p.c.
Al riguardo, ritiene questo Giudice che l'appello sia fondato e, dunque, che esso debba essere accolto per quanto di ragione, con totale riforma della sentenza impugnata.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, ritiene la scrivente che nel caso in esame non risulti assolto l'onere probatorio gravante sul . T_
Invero, non può ritenersi fondata la domanda di risarcimento avanzata dal dal momento che non è stata fornita la prova della T_ riconducibilità eziologica dei danni subiti dal motociclo CP_6 dell'odierno appellato al comportamento tenuto dal conducente della Fiat Panda di proprietà della CP_2
pag. 3/6 Invero, le deposizioni testimoniali rese in primo grado dal teste attoreo,
, confermano che i danni cagionati al motociclo Testimone_1 CP_7
di proprietà del , sono derivati dall'impatto tra questo
[...] T_
e la PE DA di proprietà di , a sua volta attinta dalla Controparte_3
Fiat Panda dell'odierna appellata.
Tuttavia, la dinamica del sinistro, così dettagliatamente riferita dalla teste escusso in data 27-6-2018, induce a ritenere che non si è in presenza di un “tamponamento a catena”, come ritenuto dalla difesa della , bensì il veicolo del ha subito danni riflessi Parte_1 T_ dal sinistro intercorso tra il veicolo Fiat Panda e il veicolo PE DA, ma solo quest'ultimo lo ha attinto direttamente, producendo i danni lamentati.
Né può ritenersi applicabile, nel caso di specie, l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di cd. tamponamento a catena, posto che esso presuppone un sinistro che coinvolge diverse autovetture, ma poste l'una dietro l'altra.
Solo in tali ipotesi è necessario effettuare l'ulteriore distinzione tra il sinistro avvenuto tra veicoli fermi in colonna e quello avvenuto tra veicoli in movimento, dal momento che differente è il criterio di individuazione del soggetto responsabile.
Infatti, nell'ipotesi di colonna di veicoli ferma (ad esempio perché in coda dinanzi a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.) la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità vada addebitata al conducente dell'ultimo veicolo, ossia a colui che, con la sua condotta, genera la prima collisione dalla quale promanano i successivi tamponamenti.
Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna (cfr. Cass., n. 8646/2003; Cass., n. 18234/2008).
Diverso è il caso in cui il tamponamento a catena coinvolga autoveicoli in movimento.
In simile ipotesi, per giurisprudenza costante (si veda, da ultimo, Cass. 27 aprile 2015 n. 8481) occorre fare riferimento all'art. 2054 c.c., comma 2 il quale sancisce che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".
pag. 4/6 Di conseguenza, opera la presunzione iuris tantum di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante (Cass., n. 4021/2013).
In pratica, la presunzione fa scattare in capo ad ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che gli sta davanti, per i danni che questa abbia subito nella sua parte posteriore.
Tali principi, però, non possono trovare applicazione nel caso di specie, non integrando il sinistro per cui è causa un'ipotesi di tamponamento a catena, per come ricostruita la dinamica sia in citazione, sia nelle dichiarazioni testimoniali.
Invero, ha ribadito che è stata la PE DA a urtare il Testimone_1 motociclo con la sua parte antero laterale destra contro la parte CP_6 antero laterale sinistra dell' , che pertanto cadeva sul lato destro, CP_6 così escludendo che via sia stato un impatto da tergo tra auto incolonnate, necessario per poter qualificare il sinistro quale tamponamento a catena ed applicare i criteri in precedenza individuati, a seconda della circostanza che la “colonna” fosse ferma o in movimento.
Pertanto, ha errato il Giudice di Pace nel ritenere fondata la domanda, accogliendo la richiesta risarcitoria avanzata dal , posto che T_ dall'istruttoria espletata non è risultata provata la responsabilità della in ordine al sinistro ed ai conseguenti danni. CP_2
Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata vada totalmente riformata, con accoglimento della spiegata impugnazione e conseguente rigetto della pretesa risarcitoria.
Pertanto, il sarà tenuto alla restituzione in favore della T_
, in persona del l.r.p.t., di tutte le somme dalla stessa Parte_1 corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della impresa assicuratrice che, in assenza di nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., si liquidano d'ufficio sulla base dei valori medi dello scaglione fino ad euro 5.200,00 di cui al D.M. 55/2015 per i giudizio innanzi al Giudice di Pace e per la fase di appello, in base ai parametri medi di cui al DM 147/2022, (con esclusione della fase istruttoria), come in dispositivo.
pag. 5/6 Nulla per le spese in favore di , rimasta contumace. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico dott.ssa Giovanna Di Meo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 983/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3368/2020, depositata il 24.07.2020, pendente tra in persona del l.r.p.t., e e Parte_1 Parte_3 [...]
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: CP_2
1. accoglie l'appello, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata:
2. rigetta la domanda risarcitoria proposta da;
Parte_3
3. condanna al pagamento in favore di Parte_3 Parte_1
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite del doppio grado di
[...] giudizio che si liquidano: per il giudizio di primo grado in complessivi euro 1.205,00, oltre rimborso di spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
per il giudizio di appello in complessivi euro 1.875,00, di cui euro 174,00 per spese ed euro 1.701,00 per compenso, oltre rimborso di spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
4. condanna alla restituzione in favore di Parte_3
in persona del l.r.p.t., di quanto pagato dalla compagnia Parte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado;
5. nulla per le spese in favore di rimasta Controparte_2 contumace.
Così deciso in Torre Annunziata, il 28.5.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
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