Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8130/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 8130/2025 R.G. promosso da c.f. (avv. ENRICO MARIOTTO) Parte_1 C.F._1
e
CA IN (c.f. ) (avv. EZIO DI LORETO) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito trascritte: «1) Affidare la figlia minore in via congiunta ad entrambi i genitori, i quali assumeranno Per_1 ogni tipo di decisione in modo concordato e condiviso e nell'esclusivo interesse della figlia, con collocamento prevalente presso la madre sig.ra affinché la stessa risieda stabilmente con la madre Parte_1 nell'immobile sito in Via Molino 43 Gavardo (BS).
2) Il sig. UC RI potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e secondo le modalità di seguito Per_1 indicate:
- Weekend alternati, oltre ad un giorno durante la settimana, da fissarsi entro il lunedì di ciascuna settimana, quando i nonni paterni andranno a prendere all'uscita da scuola (indicativamente verso le ore Per_1
15) e si fermerà a casa loro fino a cena (indicativamente verso le ore 20:30-21.00), quando il sig. RI ovvero i nonni paterni la riporteranno alla madre.
3) Vacanze estive: una settimana ciascuno nel mese di Agosto, con impegno di comunicare all'altro genitore il luogo ove cui ciascun genitore trascorrerà le vacanze con la figlia.
1
Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì);
5) Mantenimento:
Il sig. RI corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento per la figlia, l'importo mensile di € Parte_1
250,00€ entro il giorno 15 di ciascun mese, somma rivalutabile Istat.
6) Per le spese straordinarie, escluse dal mantenimento, saranno intese quelle ricomprese ed indicate nel
Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Brescia che qui si dà per integralmente richiamato ed approvato dai ricorrenti.
Le parti concordano di dividere al 50% le spese straordinarie sino ad euro 999,00. Le spese superiori a tale importo, sempre riferite a quelle ricomprese ed indicate nel Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di
Brescia, saranno suddivise, per l'intero, nella misura del 60% a carico del sig. RI e del 40% a carico della sig.ra Parte_1
7) L'assegno unico sarà richiesto al 50% da ciascun genitore.
8) Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio, garantendo infine almeno un contatto telefonico giornaliero tra la figlia e l'altro genitore.
Considerata l'intesa raggiunta come sopra, le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza che accoglierà dette condizioni.
Spese legali compensate tra le parti».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno chiesto congiuntamente di dettare, in relazione alla figlia minore , nata a [...]_1
(BS) il 7 aprile 2019, la regolamentazione sopra trascritta.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso. Tali condizioni appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, a recepirle, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-ter e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/05/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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