Cass. civ., sez. I, sentenza 24/06/2011, n. 13968
CASS
Sentenza 24 giugno 2011

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La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.

Il contratto di associazione in partecipazione, che si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa e di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto da quest'ultimo conferito, non determina la formazione di un soggetto nuovo e la costituzione di un patrimonio autonomo, nè la comunanza dell'affare o dell'impresa, i quali restano di esclusiva pertinenza dell'associante. Ne deriva che soltanto l'associante fa propri gli utili e subisce le perdite, senza alcuna partecipazione diretta ed immediata dell'associato, il quale può pretendere unicamente che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettante degli utili e all'apporto, ma non che gli sia attribuita una quota degli eventuali incrementi patrimoniali, compreso l'avviamento, neppure se ciò le parti abbiano previsto nel contratto, in quanto una clausola di tal fatta costituisce previsione tipica dello schema societario, come tale incompatibile con la figura disciplinata dagli art. 2549 e segg. cod. civ., con la conseguenza che al contratto complesso, in tal modo configurabile, deve applicarsi soltanto la disciplina propria del contratto di associazione in partecipazione, ove sia accertato che la funzione del medesimo sia quella in concreto prevalente.

Qualora il compromesso affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equità, la pronuncia del lodo secondo diritto integra un errore "in procedendo", come tale denunciabile con l'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., senza che sia onere del denunciante dedurre e dimostrare che la statuizione sia difforme da quella che sarebbe stata adottata in applicazione del parametro equitativo.

Commentario1

  • 1Impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto e regime temporale della clausola compromissoria
    https://www.dirittobancario.it/ · 26 agosto 2015

    1.- Il caso. Con domanda di arbitrato del 9 giugno 2010, la società Alfa attivava la clausola compromissoria prevista nel suo statuto del 21 ottobre 2004 e conveniva in sede arbitrale l'ex amministratore delegato Tizio, per sentire condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni dal medesimo cagionati all'azienda in virtù di plurime condotte di mala gestio. La causa era decisa con lodo del 17 novembre 2011, a mezzo del quale il Collegio Arbitrale nominato accoglieva, pressoché integralmente, le domande dell'attrice. Il lodo, successivamente dichiarato esecutivo, era quindi impugnato da Tizio avanti alla Corte di Appello di Milano con atto di citazione notificato ad Alfa in data …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/06/2011, n. 13968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13968
Data del deposito : 24 giugno 2011

Testo completo