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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Cristian Mulino e Parte_1
Salvatore Ponzo, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lara Valzano, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Marcello Raho, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Fatto e diritto Con atto depositato il 27.12.2023, ha proposto opposizione alla Parte_1 intimazione di pagamento n. 05920239014755628000 di euro 26.108,74, relativa ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 359202200030744380000, eccependo la nullità dell'intimazione di pagamento (1) per difetto di prova del credito contributivo azionato e (2) per difetto di motivazione e mancata allegazione dell'atto prodromico, nonché (3) stante l'omessa notifica dello stesso atto prodromico. Le parti convenute, disgiuntamente costituitesi, hanno resistito, concludendo per il rigetto dell'opposizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini dappresso riassunti, risulta in primo luogo infondato il motivo di opposizione che involge l'omessa notifica dell'avviso di addebito prodromico, laddove la documentazione versata in atti dall' CP_2 specificatamente comprova come l'atto in questione sia stato validamente notificato alla in data 27.9.2022, tramite pec. Parte_2
Né colgono nel segno le doglianze di parte opponente accluse alle note di trattazione scritta del 23.9.2024, ove si consideri che l'istituto previdenziale convenuto ha debitamente depositato il file relativo alla consegna telematica dell'atto di cui si discute in formato “.eml” (ovvero, in termini utili a consentire, attraverso l'apertura del file, la verifica della presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario;
vds. file denominato “CONSEGNA_Avviso_di_addebito_ n._35920220003074438000 __ Gestione_Gestione_Aziende_con_ lavoratori_ dipendenti _sede_di_ LECCE”) e che, al contempo, a nulla rileva, ai fini della prova del perfezionamento della notifica in questione, la mancata produzione della ricevuta di accettazione della relativa mail, laddove detto perfezionamento, “che coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna che è la sola che permette di avere prova del fatto che l'atto sia pervenuto, completo, leggibile e nei termini” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 31.5.2023, n. 15345) è, appunto, nel caso direttamente ed efficacemente comprovato dal deposito del file di avvenuta consegna.
Essendovi, quindi, prova della rituale notifica all'opponente dell'avviso di addebito n. 35920220003074438000 in data 27.9.2022, non possono che essere dichiarati inammissibili i motivi di opposizione che involgono sul piano sostanziale il merito della pretesa contributiva azionata (ovvero che involgono la “nullità dell'intimazione di pagamento per carenza dei presupposti della richiesta e non debenza delle somme”), stante lo spirare (sin dal 7.11.2022) del termine di quaranta giorni dalla notifica ex art. 24 D. Lgs. n. 46/99. Quanto alla perentorietà di tale ultimo termine, occorre, infatti, considerare (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011) che essa, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, è desumibile dalla finalità di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
tale disciplina, inoltre, “non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso); ciò con la puntualizzazione che, “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività della opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” (vds. Cass. Lav. Sez. 6, ordinanza n. 19226 del 19.7.2018). Ugualmente privi di pregio, sono i motivi di opposizione che ineriscono all'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione ed alla mancata allegazione dell'atto prodromico. Sotto tale profilo, giova, infatti, rammentare che, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 11722/2010)
“La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza - come può ritenersi sia avvenuto nel caso di specie, laddove l'intimazione di pagamento specificatamente richiama il contenuto del titolo prodromico, come detto debitamente notificato alla società opponente - per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”. Sotto tale profilo, occorre, infatti, evidenziare come l'intimazione di pagamento di cui si discute espressamente richiami (nei termini che seguono) il dettaglio del debito di cui all'avviso di addebito prodromico esplicitando le ragioni delle pretese contributive azionate (partitamente indicate come contributi, sanzioni ed interessi), sì da rendere in tal modo conoscibili i relativi presupposti di fatto e di diritto e da non lasciare residuare alcuna incertezza anche in ordine alla quantificazione delle somme richieste (e ciò, a maggior ragione, laddove difettano sul punto specifiche contestazioni o allegazioni in ordine ad importi di differente ammontare, dei quali si sarebbe dovuto eventualmente discutere). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, dunque, da rigettare. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 27.12.2023, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ed così provvede: rigetta l'opposizione proposta;
condanna la parte ricorrente al CP_2 pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 3.300,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge, Lecce, 18 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Cristian Mulino e Parte_1
Salvatore Ponzo, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Lara Valzano, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Marcello Raho, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Fatto e diritto Con atto depositato il 27.12.2023, ha proposto opposizione alla Parte_1 intimazione di pagamento n. 05920239014755628000 di euro 26.108,74, relativa ai crediti di cui all'avviso di addebito n. 359202200030744380000, eccependo la nullità dell'intimazione di pagamento (1) per difetto di prova del credito contributivo azionato e (2) per difetto di motivazione e mancata allegazione dell'atto prodromico, nonché (3) stante l'omessa notifica dello stesso atto prodromico. Le parti convenute, disgiuntamente costituitesi, hanno resistito, concludendo per il rigetto dell'opposizione. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini dappresso riassunti, risulta in primo luogo infondato il motivo di opposizione che involge l'omessa notifica dell'avviso di addebito prodromico, laddove la documentazione versata in atti dall' CP_2 specificatamente comprova come l'atto in questione sia stato validamente notificato alla in data 27.9.2022, tramite pec. Parte_2
Né colgono nel segno le doglianze di parte opponente accluse alle note di trattazione scritta del 23.9.2024, ove si consideri che l'istituto previdenziale convenuto ha debitamente depositato il file relativo alla consegna telematica dell'atto di cui si discute in formato “.eml” (ovvero, in termini utili a consentire, attraverso l'apertura del file, la verifica della presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario;
vds. file denominato “CONSEGNA_Avviso_di_addebito_ n._35920220003074438000 __ Gestione_Gestione_Aziende_con_ lavoratori_ dipendenti _sede_di_ LECCE”) e che, al contempo, a nulla rileva, ai fini della prova del perfezionamento della notifica in questione, la mancata produzione della ricevuta di accettazione della relativa mail, laddove detto perfezionamento, “che coincide con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna che è la sola che permette di avere prova del fatto che l'atto sia pervenuto, completo, leggibile e nei termini” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 31.5.2023, n. 15345) è, appunto, nel caso direttamente ed efficacemente comprovato dal deposito del file di avvenuta consegna.
Essendovi, quindi, prova della rituale notifica all'opponente dell'avviso di addebito n. 35920220003074438000 in data 27.9.2022, non possono che essere dichiarati inammissibili i motivi di opposizione che involgono sul piano sostanziale il merito della pretesa contributiva azionata (ovvero che involgono la “nullità dell'intimazione di pagamento per carenza dei presupposti della richiesta e non debenza delle somme”), stante lo spirare (sin dal 7.11.2022) del termine di quaranta giorni dalla notifica ex art. 24 D. Lgs. n. 46/99. Quanto alla perentorietà di tale ultimo termine, occorre, infatti, considerare (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 8931 del 19 aprile 2011) che essa, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, è desumibile dalla finalità di rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo;
tale disciplina, inoltre, “non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso); ciò con la puntualizzazione che, “in tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività della opposizione ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto” (vds. Cass. Lav. Sez. 6, ordinanza n. 19226 del 19.7.2018). Ugualmente privi di pregio, sono i motivi di opposizione che ineriscono all'asserito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione ed alla mancata allegazione dell'atto prodromico. Sotto tale profilo, giova, infatti, rammentare che, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 11722/2010)
“La cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza - come può ritenersi sia avvenuto nel caso di specie, laddove l'intimazione di pagamento specificatamente richiama il contenuto del titolo prodromico, come detto debitamente notificato alla società opponente - per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione”. Sotto tale profilo, occorre, infatti, evidenziare come l'intimazione di pagamento di cui si discute espressamente richiami (nei termini che seguono) il dettaglio del debito di cui all'avviso di addebito prodromico esplicitando le ragioni delle pretese contributive azionate (partitamente indicate come contributi, sanzioni ed interessi), sì da rendere in tal modo conoscibili i relativi presupposti di fatto e di diritto e da non lasciare residuare alcuna incertezza anche in ordine alla quantificazione delle somme richieste (e ciò, a maggior ragione, laddove difettano sul punto specifiche contestazioni o allegazioni in ordine ad importi di differente ammontare, dei quali si sarebbe dovuto eventualmente discutere). Sulla scorta delle assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta è, dunque, da rigettare. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 27.12.2023, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ed così provvede: rigetta l'opposizione proposta;
condanna la parte ricorrente al CP_2 pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 3.300,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge, Lecce, 18 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma