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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 23/09/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 3600 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Tania Tavolieri, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. RANALLI ANDREA;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e ha dedotto che in data 14.02.2024 aveva presentato domanda volta all'ottenimento della Pensione di Vecchiaia con decorrenza 01.01.2024, chiedendo che la stessa venisse liquidata ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Dlgs 503/1992.
Con nota del 30.05.2024 l senza tenere conto della richiesta CP_1 di applicazione della deroga di cui sopra, aveva respinto la domanda della sig.ra motivando che “non risultano Pt_1 almeno n. 1040 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.12.1972 al 31.12.2021 n.
1 940 contributi settimanali nella gestione dei lavoratori dipendenti”.
Ritenendo di avere i requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione de qua, per aver lavorato un periodo di tempo inferiore alle 52 settimane per anno solare per 10 anni e, precisamente, per gli anni 1972,1973,1974,1988,1989,1992,1995,1998,2011 e 2013, la ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo, che aveva avuto esito negativo.
La ricorrente ha quindi chiesto al Giudice dichiarare il suo diritto a percepire la pensione di Vecchiaia con decorrenza dal 01.01.2024.
Si è costituito in giudizio l' e ha dedotto di aver provveduto CP_1 al riconoscimento della pensione di vecchiaia cat. VO, prestazione n. 001-330010063903 nonché alla liquidazione, come da modello TE08 allegato (vd. Doc. 1 della memoria ). Ha quindi chiesto CP_1 di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla udienza del 23 settembre 2025 parte ricorrente ha confermato quanto già rappresentato nelle note del 07/04/2025, ossia di aver ottenuto il riconoscimento e la relativa liquidazione della prestazione richiesta. Ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna dell' alla rifusione delle CP_1 spese di lite.
Per orientamento costante e consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004, e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente Cass. n. 2063/2014).
Inoltre “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una
2 situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. 2567/2007 e 4714/2006).
Si ritiene che nella specie sussistano i presupposti per la cessata materia del contendere attesa la concorde volontà delle parti in tal senso, nonché l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta. In sostanza la pretesa attorea è stata soddisfatta e sono venute meno le ragioni di lite tra le parti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' in base al principio CP_1 di soccombenza virtuale atteso che la liquidazione della prestazione è avvenuta dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese di lite vanno liquidate tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate e del valore della causa.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 1.200 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Frosinone, 23/09/2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Tania Tavolieri
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TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Tania Tavolieri, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. RANALLI ANDREA;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'udienza del 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e ha dedotto che in data 14.02.2024 aveva presentato domanda volta all'ottenimento della Pensione di Vecchiaia con decorrenza 01.01.2024, chiedendo che la stessa venisse liquidata ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Dlgs 503/1992.
Con nota del 30.05.2024 l senza tenere conto della richiesta CP_1 di applicazione della deroga di cui sopra, aveva respinto la domanda della sig.ra motivando che “non risultano Pt_1 almeno n. 1040 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.12.1972 al 31.12.2021 n.
1 940 contributi settimanali nella gestione dei lavoratori dipendenti”.
Ritenendo di avere i requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione de qua, per aver lavorato un periodo di tempo inferiore alle 52 settimane per anno solare per 10 anni e, precisamente, per gli anni 1972,1973,1974,1988,1989,1992,1995,1998,2011 e 2013, la ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo, che aveva avuto esito negativo.
La ricorrente ha quindi chiesto al Giudice dichiarare il suo diritto a percepire la pensione di Vecchiaia con decorrenza dal 01.01.2024.
Si è costituito in giudizio l' e ha dedotto di aver provveduto CP_1 al riconoscimento della pensione di vecchiaia cat. VO, prestazione n. 001-330010063903 nonché alla liquidazione, come da modello TE08 allegato (vd. Doc. 1 della memoria ). Ha quindi chiesto CP_1 di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla udienza del 23 settembre 2025 parte ricorrente ha confermato quanto già rappresentato nelle note del 07/04/2025, ossia di aver ottenuto il riconoscimento e la relativa liquidazione della prestazione richiesta. Ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna dell' alla rifusione delle CP_1 spese di lite.
Per orientamento costante e consolidato della S.C. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice” (Cass. SS.UU. n. 13969/2004, e nn. 16150/2010, 11931/2006; di recente Cass. n. 2063/2014).
Inoltre “La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una
2 situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass. 2567/2007 e 4714/2006).
Si ritiene che nella specie sussistano i presupposti per la cessata materia del contendere attesa la concorde volontà delle parti in tal senso, nonché l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta. In sostanza la pretesa attorea è stata soddisfatta e sono venute meno le ragioni di lite tra le parti.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' in base al principio CP_1 di soccombenza virtuale atteso che la liquidazione della prestazione è avvenuta dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese di lite vanno liquidate tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate e del valore della causa.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 1.200 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Frosinone, 23/09/2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Tania Tavolieri
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