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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 833/2024 promossa in grado d'appello
DA
PAte_ (C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 PAte_2 P.IVA_1
CORSO EUROPA, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BUCOLO ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CARRANO
RAFFAELE ( ) VIA ROSA IEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA;
C.F._1
( ) C/O STUDIO AVV. ALBERTO BUCOLO - PAte_3 C.F._2
VIALE BIANCA MARIA,35 20122 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 17 Controparte_2
(C.F. ) , contumace. P.IVA_2 Controparte_3
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: Somministrazione sulle seguenti conclusioni.
Per SO CP_1 PAte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, così provvedere:
- in accoglimento del proposto gravame, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare parte appellata - Liquidazione Giudiziale n. 26/2024 della
[...]
in persona del legale rapp. p.t., con sede in Sarno Controparte_2
(SA), via Silvia Ruocco, 4 ( cf/ p.i. ) nonché del socio accomandatario P.IVA_2
illimitatamente responsabile ( ), dichiarata dal Controparte_2 C.F._3
Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 39/2024 del 3 luglio 2024, in persona del
Curatore, Avv. , - al pagamento in favore della So. Controparte_4 CP_1 PAte_2
dell'importo di € 440.422,33#, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla sentenza di primo grado e sino al soddisfo;
- condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello, con distrazione ai procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 702 bis c.p.c. in data 02.05.2022, la società
PAte chiedeva condannarsi la società convenuta al risarcimento dei CP_1 PAte_2
danni conseguenti alla condotta illecita, costituita dal falso giuramento decisorio reso all'udienza del 22.01.2019, dinanzi alla Corte d'Appello Civile di Milano, nel giudizio rubricato al n. 5728/2016 di r.g., dal dott. in qualità di legale Controparte_2
pagina 2 di 17 rappresentante e socio accomandatario della Controparte_2
danni quantificati nella misura di Euro 471.608,04.
In particolare, parte ricorrente allegava e deduceva:
- di essere un'azienda leader nel mercato della distribuzione farmaceutica;
- che, in data 6/05/2011, aveva stipulato un contratto di fornitura con la
[...]
in favore della quale, nel periodo Controparte_2
compreso tra aprile 2012 e maggio 2013, aveva effettuato forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per complessivi Euro 370.414,07;
- che, stante il mancato pagamento delle anzidette forniture, aveva chiesto e ottenuto dal
Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 10748/2015, con il quale veniva ingiunto nei confronti della il pagamento della somma di Euro 370.414,07, di cui Euro CP_2
352.228,78 per sorte capitale ed Euro 18.185,29 per interessi moratori ex d.lgs.
231/2002, oltre spese e competenze;
- che, a seguito dell'opposizione proposta dalla il Tribunale di Milano con CP_2
sentenza n. 6733/2016 revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- che l'esito sfavorevole dell'opposizione fu determinato unicamente dalla circostanza PAt che non (aveva) provato i presupposti per chiedere CP_1 PAte_2
l'adempimento della controprestazione di pagamento del prezzo della merce assertivamente venduta» giacché, per un mero disguido nella verifica delle cause rinviate ex art. 168-bis, co. 5, c.p.c., l'opposta si era costituita non già per l'udienza del
19/11/2015 bensì con memoria del 1/04/2016 alla quale aveva allegato tutta la documentazione attestante la prova del proprio credito (id est contratto di fornitura, ordinativi effettuati dalla cc.dd. borderò firmati dal vettore, Controparte_2
fatture accompagnatorie);
pagina 3 di 17 PAt
- che avverso la sentenza n. 6733/2016, aveva proposto appello, CP_1 PAte_2
chiedendone l'integrale riforma e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n.
10748/15;
- che, con dichiarazione resa all'udienza di precisazione delle conclusioni era stato deferito il giuramento decisorio del dott. in qualità di legale rappresentante e CP_2
socio accomandatario della s.a.s., sulla seguente circostanza: «vero che la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
Pa dott. […], ha ricevuto da parte della […], Controparte_2 CP_1 PAte_2
prodotti farmaceutici e parafarmaceutici portati dalle fatture accompagnatorie, note di debito e note di credito [segue elenco analitico, cfr. pp.
2-12 all. 6] nel periodo temporale in esse indicato [2.4.2012 - 31.5.2013, n.d.r.] e che si rammostrano»;
- che la Corte di Appello di Milano, ammettendo il deferito giuramento, aveva rimesso le parti avanti al Collegio, fissando a tale scopo l'udienza del 22/01/2019, nel corso della quale il aveva dichiarato di essere disponibile a rendere il giuramento CP_2
decisorio deferitogli e, «ammonito sulle conseguenze del suo giuramento e sulla rilevanza morale» dello stesso, aveva dichiarato: «sono consapevole della rilevanza e delle conseguenze del giuramento che sto per rendere e sulla formula rispondo: non è vero»;
- che la causa in grado di appello veniva decisa con sentenza n. 5109/2019 con la quale veniva rigettata l'impugnazione, con conferma della sentenza impugnata;
PAte
- che il legale rappresentante di aveva depositato presso la Procura CP_1 PAte_2
della Repubblica di Milano denuncia contro per falso giuramento;
Controparte_2
- che, con decreto di citazione a giudizio del 6/11/2019, il Sostituto Procuratore incaricato aveva disposto la citazione di davanti al Tribunale in Controparte_2
composizione monocratica per l'udienza dell'11/12/2020, per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 371, co. 1, c.p.; pagina 4 di 17 - che con ricorso del 10/07/2020, la società ricorrente aveva chiesto al Tribunale di
Milano di voler disporre, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., il sequestro conservativo di tutti i beni della sino alla concorrenza di Euro 600.000,00, in virtù del credito CP_2
risarcitorio vantato nei confronti della per i danni da essa subiti a causa della CP_2
condotta illecita perpetrata dal legale rappresentante e socio accomandatario,
[...]
nell'ambito del giudizio d'appello introdotto dalla ricorrente a tutela del CP_2
proprio diritto di credito contrattuale, per la fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici nel periodo compreso tra il mese di aprile 2012 e il mese di maggio
2013;
- che il Tribunale di Milano, con Ordinanza emessa in data 30.07.2020, aveva rigettato il ricorso e condannato l'odierna ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- che avverso detto provvedimento la società ricorrente aveva proposto reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., che veniva accolto con Ordinanza del 05.10.2020, con la quale veniva autorizzato il sequestro conservativo di beni mobili o immobili della società reclamata, in persona del socio Controparte_2
accomandatario, delle somme e cose a essa dovute nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, sino alla concorrenza di euro 430.000;
- che la società ricorrente, concessa la misura cautelare, dopo averla messa in esecuzione, aveva introdotto il giudizio di merito innanzi al Tribunale di Milano, rubricato al n. di r.g. 40127/2020, che con Ordinanza del 9/04/2021 era stato dichiarato estinto, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo e remissione al Giudice
Penale per la statuizione anche sulle spese di lite del procedimento, avendo ritenuto il tribunale sussistente l'improcedibilità dell'azione in sede civile a seguito della costituzione della ricorrente quale parte civile nel processo penale;
- che con atto depositato l'11/12/2020, il legale rappresentante della Società ricorrente si era costituito parte civile nel procedimento penale di cui al n. R.G.N.R. 6462/2019 pagina 5 di 17 instaurato dinanzi al Tribunale di Milano, sezione VII Penale, nei confronti di
[...]
imputato per il reato di cui all'art. 371 c.p., chiedendo in tale sede il CP_2
risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi;
- che con sentenza n. 9627/2021, il Tribunale di Milano, Sezione VII Penale, ha dichiarato assolto l'imputato dal delitto di falso giuramento punito Controparte_2
dall'art. 371 c.p. ai sensi dell'art. 530 c.p.p. «perché il fatto non costituisce reato»;
- che in data 2/11/2021, la società ricorrente ha proposto appello ai soli effetti della responsabilità civile avverso la sentenza n. 9627/2021 mentre la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, in persona del Procuratore della Repubblica
Aggiunto, con atto del 4/11/2021, ha impugnato l'anzidetta sentenza n. 9627/2021, anche per le statuizioni inerenti la responsabilità civile, insistendo, previa riforma della decisone assolutoria di primo grado, per la condanna di alla pena Controparte_2
ritenuta di giustizia;
- che in data 14/12/2021, la CP_2 Controparte_2
ha chiesto al Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 669 decies, co. 1 e 3, c.p.c., la revoca del sequestro conservativo concesso;
- che, con Ordinanza del 14.02.2022, il Tribunale di Milano accoglieva l'istanza, revocando il sequestro conservativo concesso;
PAte tutto ciò premesso la società ricorrente agiva in giudizio per CP_1 PAte_2
chiedere la condanna della al risarcimento del danno ex art. Controparte_2
2043 c.c. subito a causa del falso giuramento reso, innanzi alla Corte di Appello di
Milano, dal suo legale rappresentate quantificato in complessivi Euro Controparte_2
471.608,04, di cui euro 352.228,78 a titolo di capitale, oltre interessi maturati fino alla data di commissione dell'illecito, coincidente con quella del falso giuramento reso innanzi alla Corte d'Appello il 22 gennaio 2019.
pagina 6 di 17 Costituitasi in giudizio la società convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo:
- l'insussistenza dell'illecito penale stante la pronuncia di assoluzione, nel giudizio penale, del dott. Controparte_2
- il difetto di legittimazione passiva della in quanto il fatto illecito posto a CP_2
fondamento della pretesa era stato compiuto da persona fisica e non Controparte_2
dalla società convenuta, società distinta dalla persona fisica;
- la preclusione del giudicato e, dunque, l'operatività del ne bis in idem in quanto, seppur parte ricorrente avesse modificato il titolo dell'addebito da responsabilità contrattuale ad extracontrattuale, in realtà la domanda era la stessa, ovvero la condanna al pagamento della fornitura presuntivamente effettuata anche tenuto conto che il quantum richiesto dalla ricorrente corrisponde alle presunte forniture effettuate.
Nelle more del giudizio la Corte di Appello di Milano, IV sezione penale, con sentenza n. 2845/2023 accogliendo l'impugnazione proposta ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché “al pagamento” di una provvisionale pari a € 370.414,70#, oltre al Co pagamento delle spese di costituzione e assistenza della nei due gradi di giudizio liquidate in € 3.200,00# per il primo grado di giudizio ed € 4.050,00# per il giudizio di secondo grado, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 165 c.p., ha subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento alla PC della provvisionale.
Con sentenza n. 47673/2023 la Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione del dott.
con conseguente definitività della sentenza della Corte di Appello di Milano. CP_2
Il Tribunale di Milano con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. cron. n. 1210/2024, pubblicata in data 15 febbraio 2024, accogliendo parzialmente la domanda proposta dalla PAt
ha: CP_1 PAte_2
pagina 7 di 17 - “condannato la a pagare in Controparte_6
PAt favore di la somma omnicomprensiva di Euro 73.281,44 a titolo CP_1 PAte_2
di danno patrimoniale già tenuto conto della provvisionale riconosciuta in sede penale;
- condannato la a pagare a Controparte_6
favore di parte ricorrente la somma di Euro 6.760,00 a titolo di compensi professionali,
Euro 634,00 a titolo di esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi
a favore dell'avv. come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.”. PAte_3
Il Tribunale ha in primo luogo rigettato l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva “(da riqualificarsi in termini di difetto di titolarità del diritto dal lato passivo: in questi termini Cass. civ., sez. unite, 2951/2016) sollevata dalla società di persone dal momento, come già affermato nell'Ordinanza del 09.04.2021, la s.a.s. è una particolare forma di società di persone, in cui i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2313 c.c.) ed a loro è conferita l'amministrazione della società, e cioè la sua rappresentanza (artt. 2318 co. 2,
2315 e 2298 c.c.).
Ne consegue che, sebbene la ed il dott. Controparte_2
siano formalmente due soggetti diversi, nella sostanza ed ai fini che qui CP_2
rilevano, vanno considerati sostanzialmente un soggetto unitario, dal momento che il dott. ha commesso il fatto per cui è stato imputato (art. 371 c.p.) non come CP_2
persona fisica ma come rappresentante legale della s.a.s. e, dunque, la s.a.s. è il soggetto nel cui interesse il ha commesso il fatto”. CP_2
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che la condanna penale di
peraltro passata in giudicato (v. deposito di parte ricorrente Controparte_2
dell'11.01.2024), seppur non possa assumere in tale sede gli effetti di cui all'art. 651
pagina 8 di 17 c.p.p., è certamente il presupposto dell'odierna azione civile promosso nei confronti della società nel cui interesse il risulta avere commesso il fatto di reato”. CP_2
Ha poi rigettato l'eccezione preliminare del ne bis in idem sollevata dalla società
convenuta in quanto nel presente procedimento “ la società ricorrente agisce per la tutela risarcitoria conseguente al fatto di reato di falso giuramento di cui all'art. 371
c.p. che, in questa sede, trova il suo fondamento normativo nel disposto di cui all'art.
2043 c.c. da leggersi insieme al 2738, II comma, c.c. e, dunque, sulla scorta di un titolo evidentemente extracontrattuale”.
Quanto all' an debeatur, il Tribunale, sulla scorta di quanto espresso dalla Corte
d'Appello di Milano nel giudizio penale, ha ritenuto sussistenti gli elementi soggettivi e oggettivi del fatto di reato di cui all'art. 371 c.p. e, quindi, la responsabilità del CP_2
ex art. 2043 cc.
Con riferimento al quantum, il Tribunale dopo aver accertato che il danno subito dalla società ricorrente fosse pari all'attualità ad euro 440.422,33, ha tenuto conto della somma, già riconosciuta e rivalutata, a titolo di provvisionale riconosciuta in sede penale, pari ad euro 371.895,73, condannando la al pagamento del residuo CP_2
importo ancora dovuto pari ad euro 73.281,44, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6.760,00 a titolo di compensi professionali ed Euro 634,00 a titolo di esborsi, oltre accessori di legge.
PAte Avverso detta ordinanza ha proposto appello la , affidando il CP_1 PAte_2
gravame ad un unico motivo di censura.
Si è costituita in giudizio in data 24.06.2024, la Controparte_6
chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dello
[...]
spiegato appello incidentale, che venisse accertato che nulla fosse dovuto alla PAte a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale. CP_1 PAte_2
pagina 9 di 17 Con sentenza n. 39/2024 del 2 luglio 2024, pubblicata il successivo 3 luglio 2024, il
Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato l'apertura della
[...]
(p.iva ) nonché del socio Controparte_7 P.IVA_2
accomandatario (cf ), con nomina, a Giudice Controparte_2 C.F._3
Delegato, della dott.ssa e, quale Curatore, l'avv. Persona_1 CP_4
[...]
Con decreto del 9 luglio 2024, depositato in data 15 luglio 2024, il Consigliere
Istruttore, rilevato che l'apertura della Liquidazione Giudiziale comporta l'interruzione automatica del processo ai sensi dell'art. 143 del CCII, ha dichiarato l'interruzione del giudizio de quo.
PAte Con ricorso depositato il 16 luglio 2024, la ha riassunto il giudizio CP_1 PAte_2
e il Consigliere Istruttore ha fissato per la prosecuzione del processo l'udienza del
14/01/2025, assegnando termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte.
All'udienza del 14/01/2025, il Consigliere Istruttore, vista la regolarità della notifica dell'atto di riassunzione del processo al curatore nominato con la sentenza di liquidazione giudiziale della e Controparte_6
del dott. ne ha dichiarato la contumacia e ha fissato per la rimessione Controparte_2
della causa in decisione l'udienza dell'8 aprile 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata alla sottoscritta relatrice e decisa nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO DI SO. CP_1 PAte_2
pagina 10 di 17 Con un unico motivo d'appello, rubricato “Violazione dell'art. 2697 cc. – errore di fatto”, l'appellante sostiene che il Tribunale sia caduto in errore, affermando: “Ebbene, sulla scorta del principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto alla ricorrente a titolo di danno patrimoniale (euro 440.422,33) va detratta la somma ricevuta per il medesimo titolo che, come detto, rivalutata all'attualità dalla data della sentenza della Corte di Appello, è pari ad euro 371.895,73; ne consegue che il credito Pa risarcitorio residuo della è pari ad euro 68.526,60”. CP_1 Pt_2
Afferma, invece, che alcuna somma era stata corrisposta a titolo di provvisionale dal alla So. che la Corte di Appello di Milano, con Controparte_2 Controparte_8
ordinanza del 11/02/2024, successiva alla udienza del 15/01/2024 nella quale il procedimento era stato trattenuto in decisione, nel dare atto del mancato pagamento da parte del aveva concesso allo stesso il termine di 16 mesi per l'adempimento CP_2
anche rateale dell'importo di cui alla provvisionale;
che in assenza del pagamento da parte del la CP_2 Controparte_2
attesa l'alterità soggettiva con il socio accomandatario, doveva essere condannata al pagamento dell'importo di € 440.422,33, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla sentenza di primo grado e sino al soddisfo.
APPELLO INCIDENTALE DELLA Controparte_2
ra in liquidazione giudiziale.
[...]
La ha proposto appello, affidando il gravame a quattro motivi di Controparte_2
censura.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della CP_2
Sostiene che il procedimento penale si era concluso con la condanna del dott. CP_2
in proprio e quale persona fisica – e non dello stesso in qualità di rappresentante dalla con la conseguenza che alcun accertamento di Controparte_2 pagina 11 di 17 responsabilità extracontrattuale, con conseguente risarcimento danni, poteva coinvolgere la suddetta società.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “errata valutazione del materiale probatorio- error in judicando”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che
“il fatto reato commesso dal ha cagionato alla società attrice il pregiudizio CP_2
consistente nell'importo oggetto di decreto ingiuntivo in quanto a causa del falso giuramento, la società non ha ottenuto la riforma della sentenza di primo grado civile e dunque la conferma del decreto ingiuntivo”.
Afferma, invece, che la mancata conferma del decreto ingiuntivo sia dipesa dall'insufficiente ed inadeguato materiale probatorio prodotto dalla So. CP_1 Pt_2
e non dal falso giuramento reso dal
[...] CP_2
Con il terzo motivo di appello rubricato “violazione del principio del ne bis in idem”
l'appellante, richiamando l'art. 2909 c.c., si duole che il Tribunale abbia ritenuto fondata la domanda risarcitoria sulla scorta delle fatture che avevano già costituito oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale del giudizio monitorio, con la conseguenza che non potevano essere riutilizzate e riproposte nel presente giudizio di responsabilità extracontrattuale.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “errata valutazione del materiale probatorio- errata applicazione dell'art. 115 c.p.c.- error in judicando”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia affermato che “la quantificazione del danno come operata da parte ricorrente non è stata nemmeno oggetto di specifica contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.”, quando, invece, lo aveva ampiamente contestato.
Ritiene la Corte che per motivi logici giuridici debba preliminarmente essere esaminato l'appello incidentale, rilevando che la mancata comparizione della nel giudizio CP_2
riassunto dopo la sua interruzione non fa venir meno l'efficacia degli atti, precedenti pagina 12 di 17 all'interruzione, posti in essere dalla medesima in tutto il periodo durante il quale essa ha regolarmente partecipato al giudizio.
Ed, infatti, la mancata comparizione non comporta in alcun modo la automatica rinuncia dell'appello incidentale già proposto, in quanto le domande ivi formulate sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (Cass. Sentenza n. 6867 del 30 luglio 1996, Cass.
Sentenza n. 3963 del 18/4/1998).
Ciò detto l'appello incidentale non può essere accolto.
Con riferimento al primo motivo si osserva che il reato oggetto del procedimento penale
è stato commesso dal dott. nella sua qualità di legale rappresentante della CP_2
società s.a.s., che manca di personalità giuridica, come rilevato dal Tribunale che sul punto ha affermato: “la s.a.s. è una particolare forma di società di persone, in cui i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali
(art. 2313 c.c.) ed a loro è conferita l'amministrazione della società, e cioè la sua rappresentanza (artt. 2318 co. 2, 2315 e 2298 c.c.).
Ne consegue che, sebbene la ed il dott. Controparte_2
siano formalmente due soggetti diversi, nella sostanza ed ai fini che qui CP_2
rilevano, vanno considerati sostanzialmente un soggetto unitario, dal momento che il dott. ha commesso il fatto per cui è stato imputato (art. 371 c.p.) non come CP_2
persona fisica ma come rappresentante legale della s.a.s. e, dunque, la s.a.s. è il soggetto nel cui interesse il ha commesso il fatto”. CP_2
Privo di fondamento è anche il secondo motivo di appello, atteso che se il CP_2
avesse giurato il vero, l'appello avverso la sentenza del Tribunale, che aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, sarebbe stato accolto.
pagina 13 di 17 Il Tribunale ha, quindi, correttamente ritenuto che il danno patito dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., fosse pari all'ammontare dell'importo ingiunto, come peraltro ritualmente e tempestivamente provato.
Anche il terzo motivo di doglianza non coglie nel segno, atteso che la domanda avanzata dalla ricorrente in primo grado era volta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da leggersi unitamente all'art. 2738, II comma c.c. laddove, invece, in sede di giudizio monitorio aveva agito sulla base di una responsabilità contrattuale della
CP_2
Il richiamo all'art. 2909 c.c. risulta, pertanto, non pertinente.
Da ultimo, anche il quarto motivo di censura è privo di pregio.
Ed, infatti, si ha contestazione ex art. 115 c.p.c. solo a fronte di una negazione specifica dei fatti posti alla base della pretesa agita in giudizio, mentre nel caso di specie l'appellata sostiene che detta contestazione sarebbe in realtà ricompresa e contenuta nella più ampia eccezione secondo la quale il risarcimento del danno extracontrattuale non potrebbe basarsi su un decreto ingiuntivo definitivamente revocato.
Per tali motivi l'appello incidentale non può essere accolto.
Ciò detto anche l'appello principale non può essere accolto.
Deve, infatti, condividersi la valutazione del Tribunale nella parte in cui nel pronunciarsi sulla definitiva liquidazione dei danni, ha detratto quanto già riconosciuto a titolo di provvigionale.
Ed, infatti, in sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale il giudice, anche d'ufficio, deve tener conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo pagina 14 di 17 all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non rileva, ai fini della detraibilità della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli (cfr. Cass. Civ. n. 6739/2011).
Si legge, infatti, nella pronuncia testè citata che “è principio cardine del sistema regolatore della responsabilità civile nel vigente ordinamento quello per il quale il risarcimento del danno extracontrattuale, così come quello del danno contrattuale ( arg.
Ex art. 2056 c.c., che richiama gli artt. 1223,1226 e 1227 c.c.) è diretto alla completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato, sicchè questi ha diritto a ricevere
l'equivalente pecuniario dell'intero pregiudizio sofferto, e non più di tanto, esulando dall'attuale sistema di responsabilità finalità sanzionatorie, ed essendo riservata al giudice la liquidazione dei danni risarcibili sulla base delle deduzioni svolte dalla parte istante quanto alle voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale, ed all'entità di ciascuna. Ne segue che, nel determinare i danni complessivamente sofferti dal danneggiato di un determinato fatto costituente illecito civile, è compito del giudice verificare se il danneggiato non sia stato in tutto o in parte, ristorato degli stessi danni, prima della loro liquidazione giudiziale …”.
La condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale costituisce, infatti, ex lege titolo esecutivo (cfr. Cass. 6022/2017) e, nel caso di specie, non è stata riformata.
Sostiene poi l'appellante che “attesa l'alterità soggettiva con il socio accomandatario” la debba essere condannata al pagamento dell'importo di euro 440.422,33 a CP_2
titolo di danno patrimoniale.
La tesi non coglie nel segno, non avendo l'appellante censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha specificato che “sebbene la il dott. CP_9 pagina 15 di 17 siano formalmente due soggetti diversi, nella sostanza e ai fini che qui CP_2
rilevano, vanno considerati sostanzialmente un soggetto unitario dal momento che il dott. ha commesso il fatto per cui è stato imputato ( art. 371 c.p.) non come CP_2
persona fisica ma come legale rappresentante della s.a.s e dunque la s.a.s. è il soggetto nel cui interesse il ha commesso “ il fatto”. CP_2
Va, peraltro, osservato che la stessa appellante, già ricorrente in primo grado, ha agito per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla condotta illecita, costituita dal falso giuramento decisorio reso da nella sua qualità di legale Controparte_2
rappresentante e socio accomandatario della Controparte_2
In conclusione, quindi, l'appello principale e incidentale devono essere rigettati e l'ordinanza impugnata confermata.
Quanto alle spese di lite, l'esito del gravame che ha visto rigettati entrambi gli appelli, consiglia l'integrale compensazione delle medesime fra le parti.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale e incidentale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di entrambe le parti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da PA
. nei confronti di CP_1 PAte_2 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_2 Controparte_3
GIUDIZIALE e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano cron. n. 1210/2024 pubblicata in data 15 febbraio 2024, così dispone:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
pagina 16 di 17 2) Dichiara compensate le spese di lite del presente grado;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di entrambe le parti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso in Milano il 15 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Roberto Aponte
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 833/2024 promossa in grado d'appello
DA
PAte_ (C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 PAte_2 P.IVA_1
CORSO EUROPA, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BUCOLO ALBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CARRANO
RAFFAELE ( ) VIA ROSA IEMMA, 2 84091 BATTIPAGLIA;
C.F._1
( ) C/O STUDIO AVV. ALBERTO BUCOLO - PAte_3 C.F._2
VIALE BIANCA MARIA,35 20122 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 17 Controparte_2
(C.F. ) , contumace. P.IVA_2 Controparte_3
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: Somministrazione sulle seguenti conclusioni.
Per SO CP_1 PAte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, così provvedere:
- in accoglimento del proposto gravame, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare parte appellata - Liquidazione Giudiziale n. 26/2024 della
[...]
in persona del legale rapp. p.t., con sede in Sarno Controparte_2
(SA), via Silvia Ruocco, 4 ( cf/ p.i. ) nonché del socio accomandatario P.IVA_2
illimitatamente responsabile ( ), dichiarata dal Controparte_2 C.F._3
Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 39/2024 del 3 luglio 2024, in persona del
Curatore, Avv. , - al pagamento in favore della So. Controparte_4 CP_1 PAte_2
dell'importo di € 440.422,33#, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla sentenza di primo grado e sino al soddisfo;
- condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del giudizio di appello, con distrazione ai procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ex art. 702 bis c.p.c. in data 02.05.2022, la società
PAte chiedeva condannarsi la società convenuta al risarcimento dei CP_1 PAte_2
danni conseguenti alla condotta illecita, costituita dal falso giuramento decisorio reso all'udienza del 22.01.2019, dinanzi alla Corte d'Appello Civile di Milano, nel giudizio rubricato al n. 5728/2016 di r.g., dal dott. in qualità di legale Controparte_2
pagina 2 di 17 rappresentante e socio accomandatario della Controparte_2
danni quantificati nella misura di Euro 471.608,04.
In particolare, parte ricorrente allegava e deduceva:
- di essere un'azienda leader nel mercato della distribuzione farmaceutica;
- che, in data 6/05/2011, aveva stipulato un contratto di fornitura con la
[...]
in favore della quale, nel periodo Controparte_2
compreso tra aprile 2012 e maggio 2013, aveva effettuato forniture di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per complessivi Euro 370.414,07;
- che, stante il mancato pagamento delle anzidette forniture, aveva chiesto e ottenuto dal
Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 10748/2015, con il quale veniva ingiunto nei confronti della il pagamento della somma di Euro 370.414,07, di cui Euro CP_2
352.228,78 per sorte capitale ed Euro 18.185,29 per interessi moratori ex d.lgs.
231/2002, oltre spese e competenze;
- che, a seguito dell'opposizione proposta dalla il Tribunale di Milano con CP_2
sentenza n. 6733/2016 revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- che l'esito sfavorevole dell'opposizione fu determinato unicamente dalla circostanza PAt che non (aveva) provato i presupposti per chiedere CP_1 PAte_2
l'adempimento della controprestazione di pagamento del prezzo della merce assertivamente venduta» giacché, per un mero disguido nella verifica delle cause rinviate ex art. 168-bis, co. 5, c.p.c., l'opposta si era costituita non già per l'udienza del
19/11/2015 bensì con memoria del 1/04/2016 alla quale aveva allegato tutta la documentazione attestante la prova del proprio credito (id est contratto di fornitura, ordinativi effettuati dalla cc.dd. borderò firmati dal vettore, Controparte_2
fatture accompagnatorie);
pagina 3 di 17 PAt
- che avverso la sentenza n. 6733/2016, aveva proposto appello, CP_1 PAte_2
chiedendone l'integrale riforma e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n.
10748/15;
- che, con dichiarazione resa all'udienza di precisazione delle conclusioni era stato deferito il giuramento decisorio del dott. in qualità di legale rappresentante e CP_2
socio accomandatario della s.a.s., sulla seguente circostanza: «vero che la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
Pa dott. […], ha ricevuto da parte della […], Controparte_2 CP_1 PAte_2
prodotti farmaceutici e parafarmaceutici portati dalle fatture accompagnatorie, note di debito e note di credito [segue elenco analitico, cfr. pp.
2-12 all. 6] nel periodo temporale in esse indicato [2.4.2012 - 31.5.2013, n.d.r.] e che si rammostrano»;
- che la Corte di Appello di Milano, ammettendo il deferito giuramento, aveva rimesso le parti avanti al Collegio, fissando a tale scopo l'udienza del 22/01/2019, nel corso della quale il aveva dichiarato di essere disponibile a rendere il giuramento CP_2
decisorio deferitogli e, «ammonito sulle conseguenze del suo giuramento e sulla rilevanza morale» dello stesso, aveva dichiarato: «sono consapevole della rilevanza e delle conseguenze del giuramento che sto per rendere e sulla formula rispondo: non è vero»;
- che la causa in grado di appello veniva decisa con sentenza n. 5109/2019 con la quale veniva rigettata l'impugnazione, con conferma della sentenza impugnata;
PAte
- che il legale rappresentante di aveva depositato presso la Procura CP_1 PAte_2
della Repubblica di Milano denuncia contro per falso giuramento;
Controparte_2
- che, con decreto di citazione a giudizio del 6/11/2019, il Sostituto Procuratore incaricato aveva disposto la citazione di davanti al Tribunale in Controparte_2
composizione monocratica per l'udienza dell'11/12/2020, per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 371, co. 1, c.p.; pagina 4 di 17 - che con ricorso del 10/07/2020, la società ricorrente aveva chiesto al Tribunale di
Milano di voler disporre, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., il sequestro conservativo di tutti i beni della sino alla concorrenza di Euro 600.000,00, in virtù del credito CP_2
risarcitorio vantato nei confronti della per i danni da essa subiti a causa della CP_2
condotta illecita perpetrata dal legale rappresentante e socio accomandatario,
[...]
nell'ambito del giudizio d'appello introdotto dalla ricorrente a tutela del CP_2
proprio diritto di credito contrattuale, per la fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici nel periodo compreso tra il mese di aprile 2012 e il mese di maggio
2013;
- che il Tribunale di Milano, con Ordinanza emessa in data 30.07.2020, aveva rigettato il ricorso e condannato l'odierna ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- che avverso detto provvedimento la società ricorrente aveva proposto reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., che veniva accolto con Ordinanza del 05.10.2020, con la quale veniva autorizzato il sequestro conservativo di beni mobili o immobili della società reclamata, in persona del socio Controparte_2
accomandatario, delle somme e cose a essa dovute nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, sino alla concorrenza di euro 430.000;
- che la società ricorrente, concessa la misura cautelare, dopo averla messa in esecuzione, aveva introdotto il giudizio di merito innanzi al Tribunale di Milano, rubricato al n. di r.g. 40127/2020, che con Ordinanza del 9/04/2021 era stato dichiarato estinto, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo e remissione al Giudice
Penale per la statuizione anche sulle spese di lite del procedimento, avendo ritenuto il tribunale sussistente l'improcedibilità dell'azione in sede civile a seguito della costituzione della ricorrente quale parte civile nel processo penale;
- che con atto depositato l'11/12/2020, il legale rappresentante della Società ricorrente si era costituito parte civile nel procedimento penale di cui al n. R.G.N.R. 6462/2019 pagina 5 di 17 instaurato dinanzi al Tribunale di Milano, sezione VII Penale, nei confronti di
[...]
imputato per il reato di cui all'art. 371 c.p., chiedendo in tale sede il CP_2
risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi;
- che con sentenza n. 9627/2021, il Tribunale di Milano, Sezione VII Penale, ha dichiarato assolto l'imputato dal delitto di falso giuramento punito Controparte_2
dall'art. 371 c.p. ai sensi dell'art. 530 c.p.p. «perché il fatto non costituisce reato»;
- che in data 2/11/2021, la società ricorrente ha proposto appello ai soli effetti della responsabilità civile avverso la sentenza n. 9627/2021 mentre la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, in persona del Procuratore della Repubblica
Aggiunto, con atto del 4/11/2021, ha impugnato l'anzidetta sentenza n. 9627/2021, anche per le statuizioni inerenti la responsabilità civile, insistendo, previa riforma della decisone assolutoria di primo grado, per la condanna di alla pena Controparte_2
ritenuta di giustizia;
- che in data 14/12/2021, la CP_2 Controparte_2
ha chiesto al Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 669 decies, co. 1 e 3, c.p.c., la revoca del sequestro conservativo concesso;
- che, con Ordinanza del 14.02.2022, il Tribunale di Milano accoglieva l'istanza, revocando il sequestro conservativo concesso;
PAte tutto ciò premesso la società ricorrente agiva in giudizio per CP_1 PAte_2
chiedere la condanna della al risarcimento del danno ex art. Controparte_2
2043 c.c. subito a causa del falso giuramento reso, innanzi alla Corte di Appello di
Milano, dal suo legale rappresentate quantificato in complessivi Euro Controparte_2
471.608,04, di cui euro 352.228,78 a titolo di capitale, oltre interessi maturati fino alla data di commissione dell'illecito, coincidente con quella del falso giuramento reso innanzi alla Corte d'Appello il 22 gennaio 2019.
pagina 6 di 17 Costituitasi in giudizio la società convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo:
- l'insussistenza dell'illecito penale stante la pronuncia di assoluzione, nel giudizio penale, del dott. Controparte_2
- il difetto di legittimazione passiva della in quanto il fatto illecito posto a CP_2
fondamento della pretesa era stato compiuto da persona fisica e non Controparte_2
dalla società convenuta, società distinta dalla persona fisica;
- la preclusione del giudicato e, dunque, l'operatività del ne bis in idem in quanto, seppur parte ricorrente avesse modificato il titolo dell'addebito da responsabilità contrattuale ad extracontrattuale, in realtà la domanda era la stessa, ovvero la condanna al pagamento della fornitura presuntivamente effettuata anche tenuto conto che il quantum richiesto dalla ricorrente corrisponde alle presunte forniture effettuate.
Nelle more del giudizio la Corte di Appello di Milano, IV sezione penale, con sentenza n. 2845/2023 accogliendo l'impugnazione proposta ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, nonché “al pagamento” di una provvisionale pari a € 370.414,70#, oltre al Co pagamento delle spese di costituzione e assistenza della nei due gradi di giudizio liquidate in € 3.200,00# per il primo grado di giudizio ed € 4.050,00# per il giudizio di secondo grado, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 165 c.p., ha subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento alla PC della provvisionale.
Con sentenza n. 47673/2023 la Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione del dott.
con conseguente definitività della sentenza della Corte di Appello di Milano. CP_2
Il Tribunale di Milano con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. cron. n. 1210/2024, pubblicata in data 15 febbraio 2024, accogliendo parzialmente la domanda proposta dalla PAt
ha: CP_1 PAte_2
pagina 7 di 17 - “condannato la a pagare in Controparte_6
PAt favore di la somma omnicomprensiva di Euro 73.281,44 a titolo CP_1 PAte_2
di danno patrimoniale già tenuto conto della provvisionale riconosciuta in sede penale;
- condannato la a pagare a Controparte_6
favore di parte ricorrente la somma di Euro 6.760,00 a titolo di compensi professionali,
Euro 634,00 a titolo di esborsi (contributo unificato e marca da bollo), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi
a favore dell'avv. come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.”. PAte_3
Il Tribunale ha in primo luogo rigettato l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva “(da riqualificarsi in termini di difetto di titolarità del diritto dal lato passivo: in questi termini Cass. civ., sez. unite, 2951/2016) sollevata dalla società di persone dal momento, come già affermato nell'Ordinanza del 09.04.2021, la s.a.s. è una particolare forma di società di persone, in cui i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2313 c.c.) ed a loro è conferita l'amministrazione della società, e cioè la sua rappresentanza (artt. 2318 co. 2,
2315 e 2298 c.c.).
Ne consegue che, sebbene la ed il dott. Controparte_2
siano formalmente due soggetti diversi, nella sostanza ed ai fini che qui CP_2
rilevano, vanno considerati sostanzialmente un soggetto unitario, dal momento che il dott. ha commesso il fatto per cui è stato imputato (art. 371 c.p.) non come CP_2
persona fisica ma come rappresentante legale della s.a.s. e, dunque, la s.a.s. è il soggetto nel cui interesse il ha commesso il fatto”. CP_2
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che la condanna penale di
peraltro passata in giudicato (v. deposito di parte ricorrente Controparte_2
dell'11.01.2024), seppur non possa assumere in tale sede gli effetti di cui all'art. 651
pagina 8 di 17 c.p.p., è certamente il presupposto dell'odierna azione civile promosso nei confronti della società nel cui interesse il risulta avere commesso il fatto di reato”. CP_2
Ha poi rigettato l'eccezione preliminare del ne bis in idem sollevata dalla società
convenuta in quanto nel presente procedimento “ la società ricorrente agisce per la tutela risarcitoria conseguente al fatto di reato di falso giuramento di cui all'art. 371
c.p. che, in questa sede, trova il suo fondamento normativo nel disposto di cui all'art.
2043 c.c. da leggersi insieme al 2738, II comma, c.c. e, dunque, sulla scorta di un titolo evidentemente extracontrattuale”.
Quanto all' an debeatur, il Tribunale, sulla scorta di quanto espresso dalla Corte
d'Appello di Milano nel giudizio penale, ha ritenuto sussistenti gli elementi soggettivi e oggettivi del fatto di reato di cui all'art. 371 c.p. e, quindi, la responsabilità del CP_2
ex art. 2043 cc.
Con riferimento al quantum, il Tribunale dopo aver accertato che il danno subito dalla società ricorrente fosse pari all'attualità ad euro 440.422,33, ha tenuto conto della somma, già riconosciuta e rivalutata, a titolo di provvisionale riconosciuta in sede penale, pari ad euro 371.895,73, condannando la al pagamento del residuo CP_2
importo ancora dovuto pari ad euro 73.281,44, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6.760,00 a titolo di compensi professionali ed Euro 634,00 a titolo di esborsi, oltre accessori di legge.
PAte Avverso detta ordinanza ha proposto appello la , affidando il CP_1 PAte_2
gravame ad un unico motivo di censura.
Si è costituita in giudizio in data 24.06.2024, la Controparte_6
chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dello
[...]
spiegato appello incidentale, che venisse accertato che nulla fosse dovuto alla PAte a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale. CP_1 PAte_2
pagina 9 di 17 Con sentenza n. 39/2024 del 2 luglio 2024, pubblicata il successivo 3 luglio 2024, il
Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato l'apertura della
[...]
(p.iva ) nonché del socio Controparte_7 P.IVA_2
accomandatario (cf ), con nomina, a Giudice Controparte_2 C.F._3
Delegato, della dott.ssa e, quale Curatore, l'avv. Persona_1 CP_4
[...]
Con decreto del 9 luglio 2024, depositato in data 15 luglio 2024, il Consigliere
Istruttore, rilevato che l'apertura della Liquidazione Giudiziale comporta l'interruzione automatica del processo ai sensi dell'art. 143 del CCII, ha dichiarato l'interruzione del giudizio de quo.
PAte Con ricorso depositato il 16 luglio 2024, la ha riassunto il giudizio CP_1 PAte_2
e il Consigliere Istruttore ha fissato per la prosecuzione del processo l'udienza del
14/01/2025, assegnando termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte.
All'udienza del 14/01/2025, il Consigliere Istruttore, vista la regolarità della notifica dell'atto di riassunzione del processo al curatore nominato con la sentenza di liquidazione giudiziale della e Controparte_6
del dott. ne ha dichiarato la contumacia e ha fissato per la rimessione Controparte_2
della causa in decisione l'udienza dell'8 aprile 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata alla sottoscritta relatrice e decisa nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO DI SO. CP_1 PAte_2
pagina 10 di 17 Con un unico motivo d'appello, rubricato “Violazione dell'art. 2697 cc. – errore di fatto”, l'appellante sostiene che il Tribunale sia caduto in errore, affermando: “Ebbene, sulla scorta del principio indennitario, dall'importo del risarcimento dovuto alla ricorrente a titolo di danno patrimoniale (euro 440.422,33) va detratta la somma ricevuta per il medesimo titolo che, come detto, rivalutata all'attualità dalla data della sentenza della Corte di Appello, è pari ad euro 371.895,73; ne consegue che il credito Pa risarcitorio residuo della è pari ad euro 68.526,60”. CP_1 Pt_2
Afferma, invece, che alcuna somma era stata corrisposta a titolo di provvisionale dal alla So. che la Corte di Appello di Milano, con Controparte_2 Controparte_8
ordinanza del 11/02/2024, successiva alla udienza del 15/01/2024 nella quale il procedimento era stato trattenuto in decisione, nel dare atto del mancato pagamento da parte del aveva concesso allo stesso il termine di 16 mesi per l'adempimento CP_2
anche rateale dell'importo di cui alla provvisionale;
che in assenza del pagamento da parte del la CP_2 Controparte_2
attesa l'alterità soggettiva con il socio accomandatario, doveva essere condannata al pagamento dell'importo di € 440.422,33, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla sentenza di primo grado e sino al soddisfo.
APPELLO INCIDENTALE DELLA Controparte_2
ra in liquidazione giudiziale.
[...]
La ha proposto appello, affidando il gravame a quattro motivi di Controparte_2
censura.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della CP_2
Sostiene che il procedimento penale si era concluso con la condanna del dott. CP_2
in proprio e quale persona fisica – e non dello stesso in qualità di rappresentante dalla con la conseguenza che alcun accertamento di Controparte_2 pagina 11 di 17 responsabilità extracontrattuale, con conseguente risarcimento danni, poteva coinvolgere la suddetta società.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “errata valutazione del materiale probatorio- error in judicando”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che
“il fatto reato commesso dal ha cagionato alla società attrice il pregiudizio CP_2
consistente nell'importo oggetto di decreto ingiuntivo in quanto a causa del falso giuramento, la società non ha ottenuto la riforma della sentenza di primo grado civile e dunque la conferma del decreto ingiuntivo”.
Afferma, invece, che la mancata conferma del decreto ingiuntivo sia dipesa dall'insufficiente ed inadeguato materiale probatorio prodotto dalla So. CP_1 Pt_2
e non dal falso giuramento reso dal
[...] CP_2
Con il terzo motivo di appello rubricato “violazione del principio del ne bis in idem”
l'appellante, richiamando l'art. 2909 c.c., si duole che il Tribunale abbia ritenuto fondata la domanda risarcitoria sulla scorta delle fatture che avevano già costituito oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale del giudizio monitorio, con la conseguenza che non potevano essere riutilizzate e riproposte nel presente giudizio di responsabilità extracontrattuale.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “errata valutazione del materiale probatorio- errata applicazione dell'art. 115 c.p.c.- error in judicando”, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia affermato che “la quantificazione del danno come operata da parte ricorrente non è stata nemmeno oggetto di specifica contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.”, quando, invece, lo aveva ampiamente contestato.
Ritiene la Corte che per motivi logici giuridici debba preliminarmente essere esaminato l'appello incidentale, rilevando che la mancata comparizione della nel giudizio CP_2
riassunto dopo la sua interruzione non fa venir meno l'efficacia degli atti, precedenti pagina 12 di 17 all'interruzione, posti in essere dalla medesima in tutto il periodo durante il quale essa ha regolarmente partecipato al giudizio.
Ed, infatti, la mancata comparizione non comporta in alcun modo la automatica rinuncia dell'appello incidentale già proposto, in quanto le domande ivi formulate sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (Cass. Sentenza n. 6867 del 30 luglio 1996, Cass.
Sentenza n. 3963 del 18/4/1998).
Ciò detto l'appello incidentale non può essere accolto.
Con riferimento al primo motivo si osserva che il reato oggetto del procedimento penale
è stato commesso dal dott. nella sua qualità di legale rappresentante della CP_2
società s.a.s., che manca di personalità giuridica, come rilevato dal Tribunale che sul punto ha affermato: “la s.a.s. è una particolare forma di società di persone, in cui i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali
(art. 2313 c.c.) ed a loro è conferita l'amministrazione della società, e cioè la sua rappresentanza (artt. 2318 co. 2, 2315 e 2298 c.c.).
Ne consegue che, sebbene la ed il dott. Controparte_2
siano formalmente due soggetti diversi, nella sostanza ed ai fini che qui CP_2
rilevano, vanno considerati sostanzialmente un soggetto unitario, dal momento che il dott. ha commesso il fatto per cui è stato imputato (art. 371 c.p.) non come CP_2
persona fisica ma come rappresentante legale della s.a.s. e, dunque, la s.a.s. è il soggetto nel cui interesse il ha commesso il fatto”. CP_2
Privo di fondamento è anche il secondo motivo di appello, atteso che se il CP_2
avesse giurato il vero, l'appello avverso la sentenza del Tribunale, che aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, sarebbe stato accolto.
pagina 13 di 17 Il Tribunale ha, quindi, correttamente ritenuto che il danno patito dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., fosse pari all'ammontare dell'importo ingiunto, come peraltro ritualmente e tempestivamente provato.
Anche il terzo motivo di doglianza non coglie nel segno, atteso che la domanda avanzata dalla ricorrente in primo grado era volta ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. da leggersi unitamente all'art. 2738, II comma c.c. laddove, invece, in sede di giudizio monitorio aveva agito sulla base di una responsabilità contrattuale della
CP_2
Il richiamo all'art. 2909 c.c. risulta, pertanto, non pertinente.
Da ultimo, anche il quarto motivo di censura è privo di pregio.
Ed, infatti, si ha contestazione ex art. 115 c.p.c. solo a fronte di una negazione specifica dei fatti posti alla base della pretesa agita in giudizio, mentre nel caso di specie l'appellata sostiene che detta contestazione sarebbe in realtà ricompresa e contenuta nella più ampia eccezione secondo la quale il risarcimento del danno extracontrattuale non potrebbe basarsi su un decreto ingiuntivo definitivamente revocato.
Per tali motivi l'appello incidentale non può essere accolto.
Ciò detto anche l'appello principale non può essere accolto.
Deve, infatti, condividersi la valutazione del Tribunale nella parte in cui nel pronunciarsi sulla definitiva liquidazione dei danni, ha detratto quanto già riconosciuto a titolo di provvigionale.
Ed, infatti, in sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale il giudice, anche d'ufficio, deve tener conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo pagina 14 di 17 all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non rileva, ai fini della detraibilità della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli (cfr. Cass. Civ. n. 6739/2011).
Si legge, infatti, nella pronuncia testè citata che “è principio cardine del sistema regolatore della responsabilità civile nel vigente ordinamento quello per il quale il risarcimento del danno extracontrattuale, così come quello del danno contrattuale ( arg.
Ex art. 2056 c.c., che richiama gli artt. 1223,1226 e 1227 c.c.) è diretto alla completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato, sicchè questi ha diritto a ricevere
l'equivalente pecuniario dell'intero pregiudizio sofferto, e non più di tanto, esulando dall'attuale sistema di responsabilità finalità sanzionatorie, ed essendo riservata al giudice la liquidazione dei danni risarcibili sulla base delle deduzioni svolte dalla parte istante quanto alle voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale, ed all'entità di ciascuna. Ne segue che, nel determinare i danni complessivamente sofferti dal danneggiato di un determinato fatto costituente illecito civile, è compito del giudice verificare se il danneggiato non sia stato in tutto o in parte, ristorato degli stessi danni, prima della loro liquidazione giudiziale …”.
La condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale costituisce, infatti, ex lege titolo esecutivo (cfr. Cass. 6022/2017) e, nel caso di specie, non è stata riformata.
Sostiene poi l'appellante che “attesa l'alterità soggettiva con il socio accomandatario” la debba essere condannata al pagamento dell'importo di euro 440.422,33 a CP_2
titolo di danno patrimoniale.
La tesi non coglie nel segno, non avendo l'appellante censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha specificato che “sebbene la il dott. CP_9 pagina 15 di 17 siano formalmente due soggetti diversi, nella sostanza e ai fini che qui CP_2
rilevano, vanno considerati sostanzialmente un soggetto unitario dal momento che il dott. ha commesso il fatto per cui è stato imputato ( art. 371 c.p.) non come CP_2
persona fisica ma come legale rappresentante della s.a.s e dunque la s.a.s. è il soggetto nel cui interesse il ha commesso “ il fatto”. CP_2
Va, peraltro, osservato che la stessa appellante, già ricorrente in primo grado, ha agito per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla condotta illecita, costituita dal falso giuramento decisorio reso da nella sua qualità di legale Controparte_2
rappresentante e socio accomandatario della Controparte_2
In conclusione, quindi, l'appello principale e incidentale devono essere rigettati e l'ordinanza impugnata confermata.
Quanto alle spese di lite, l'esito del gravame che ha visto rigettati entrambi gli appelli, consiglia l'integrale compensazione delle medesime fra le parti.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale e incidentale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di entrambe le parti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da PA
. nei confronti di CP_1 PAte_2 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_2 Controparte_3
GIUDIZIALE e sull'appello incidentale proposto da quest'ultima avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano cron. n. 1210/2024 pubblicata in data 15 febbraio 2024, così dispone:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
pagina 16 di 17 2) Dichiara compensate le spese di lite del presente grado;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di entrambe le parti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso in Milano il 15 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Roberto Aponte
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