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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/10/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5570/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5570/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avvocati PROJA MATTEO e MASTRACCI CHIARA
ricorrente e
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE
[...] P.IVA_1
NO RO resistente OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato il sig. Parte_1
premesso di lavorare da oltre 30 anni come autista – riferiva di
[...] CP_2
aver presentato all' in data 29.3.2023 denuncia di malattia professionale, accolta CP_1
dall'Istituto con diagnosi di “Lombosciatalgia cronica con frequenti riacutizzazioni,
Neuropatia periferica AAII, Deficit finzionale AAII e Colonna LS, Protusioni discali
L2-L3, L3-L4, L4-L5” e grado accertato di danno biologico del 6%, a cui conseguiva un danno biologico complessivo del 14% a seguito di riunificazione con i postumi di un precedente infortunio valutato in misura del 10%.
Ritenuta tale valutazione riduttiva ed esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, lo stesso adiva nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il Sig.
a causa della malattia professionale n. 519133902 del Parte_1
29.03.2023, già riconosciuta dall' ed in considerazione del Danno Biologico CP_1
accertato derivante dal pregresso infortunio (menomanzione accertata del 10%), presenta un Danno Biologico pari al 21% (ventuno-per-cento), di cui il 12% per la malattia “Lombosciatalgia cronica con frequenti riacutizzazioni, Neuropatia periferica AAII, Deficit finzionale AAII e Colonna LS, Protusioni discali L2-L3, L3-
L4, L4-L5”, o alla percentuale superiore o inferiore che risulterà di giustizia a seguito della CTU medico legale di cui si chiede sin da ora l'ammissione; - per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione al ricorrente dei benefici di legge per un Danno Biologico permanente da malattia professionale per cui è causa pari al 21% o a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e/o della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ai procuratori che si dichiarano antistatari.”
Si costituiva l' , ribadendo la correttezza della propria valutazione e chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso.
Il Giudice reputava opportuno avvalersi di un consulente medico legale, nominando all'uopo il Dott. Persona_1
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa veniva così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno
1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti CP_1
i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni
(art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, non è contestato che il ricorrente sia incorso in una malattia professionale, giacché la stessa è stata indennizzata dall' , seppure in maniera CP_1
ritenuta non satisfattoria;
è opportuno, pertanto, riportarsi alle considerazioni svolte dal
Dott. a cui è stato conferito il compito di accertare se il lavoratore abbia Per_1
riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva superiore rispetto a quella riconosciuta dall'Istituto.
Ebbene, dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata la documentazione sanitaria agli atti, il Dott. ha ritenuto che il quadro menomativo riscontrato a Per_1
carico dello stesso (esiti di frattura del trochite omerale della spalla di destra in soggetto destrimane, trattata con sola immobilizzazione, a lieve incidenza funzionale;
2. discopatie lombari L2-S1, in assenza di ernie lombari e di impegno foraminale, non accompagnate da limitazione funzionale di rilievo del rachide lombare e senza attuali segni clinici di interessamento radicolare) non abbia realizzato un danno biologico complessivo maggiore di quello riconosciuto dall' (14%). CP_1
Specifica il consulente che trattasi, in definitiva, di patologie “… a sfumata incidenza funzionale e che probabilmente ha risentito in meglio delle mutate mansioni lavorative, talché, in via proporzionale alle seguenti voci di riferimento delle tabelle di legge” ovvero 227, valutata con danno biologico fino al 4% e 213, valutata con danno biologico fino al 14% “ricordando altresì che non è stata riscontrata la presenza di ernie discali o di protrusioni intraforaminali che connotano la voce 213 (di maggiore gravità), non vi sono elementi per ritenere sussistente un danno biologico maggiore di quello da ultimo riconosciuto dall' ”. CP_1 Tali conclusioni – condivisibili poiché esenti da vizi logici – possono essere fatte proprie da questo Giudice.
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi di avvocato oltre accessori come per legge;
pone le spese di consulenza definitivamente a carico del ricorrente.
Tivoli, il 08/10/2025
Il giudice
RT TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5570/2024, pendente tra
C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avvocati PROJA MATTEO e MASTRACCI CHIARA
ricorrente e
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE
[...] P.IVA_1
NO RO resistente OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ritualmente notificato il sig. Parte_1
premesso di lavorare da oltre 30 anni come autista – riferiva di
[...] CP_2
aver presentato all' in data 29.3.2023 denuncia di malattia professionale, accolta CP_1
dall'Istituto con diagnosi di “Lombosciatalgia cronica con frequenti riacutizzazioni,
Neuropatia periferica AAII, Deficit finzionale AAII e Colonna LS, Protusioni discali
L2-L3, L3-L4, L4-L5” e grado accertato di danno biologico del 6%, a cui conseguiva un danno biologico complessivo del 14% a seguito di riunificazione con i postumi di un precedente infortunio valutato in misura del 10%.
Ritenuta tale valutazione riduttiva ed esperito infruttuosamente anche il ricorso amministrativo, lo stesso adiva nei termini di legge il Tribunale del Lavoro di Tivoli chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il Sig.
a causa della malattia professionale n. 519133902 del Parte_1
29.03.2023, già riconosciuta dall' ed in considerazione del Danno Biologico CP_1
accertato derivante dal pregresso infortunio (menomanzione accertata del 10%), presenta un Danno Biologico pari al 21% (ventuno-per-cento), di cui il 12% per la malattia “Lombosciatalgia cronica con frequenti riacutizzazioni, Neuropatia periferica AAII, Deficit finzionale AAII e Colonna LS, Protusioni discali L2-L3, L3-
L4, L4-L5”, o alla percentuale superiore o inferiore che risulterà di giustizia a seguito della CTU medico legale di cui si chiede sin da ora l'ammissione; - per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
corresponsione al ricorrente dei benefici di legge per un Danno Biologico permanente da malattia professionale per cui è causa pari al 21% o a quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e/o della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ai procuratori che si dichiarano antistatari.”
Si costituiva l' , ribadendo la correttezza della propria valutazione e chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso.
Il Giudice reputava opportuno avvalersi di un consulente medico legale, nominando all'uopo il Dott. Persona_1
Sulle conclusioni di cui agli atti la causa veniva così decisa previo deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, giova rilevare che in materia di infortuni sul lavoro il d.p.r. 30 giugno
1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti CP_1
i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni
(art. 2). Ai sensi dell'art. 3 l'assicurazione e' altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. Per le malattie professionali, in quanto nel titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Pertanto, ove la malattia professionale non sia tabellata, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di infortuni, le quali prevedono quali prestazioni dell'assicurazione una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, non è contestato che il ricorrente sia incorso in una malattia professionale, giacché la stessa è stata indennizzata dall' , seppure in maniera CP_1
ritenuta non satisfattoria;
è opportuno, pertanto, riportarsi alle considerazioni svolte dal
Dott. a cui è stato conferito il compito di accertare se il lavoratore abbia Per_1
riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva superiore rispetto a quella riconosciuta dall'Istituto.
Ebbene, dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata la documentazione sanitaria agli atti, il Dott. ha ritenuto che il quadro menomativo riscontrato a Per_1
carico dello stesso (esiti di frattura del trochite omerale della spalla di destra in soggetto destrimane, trattata con sola immobilizzazione, a lieve incidenza funzionale;
2. discopatie lombari L2-S1, in assenza di ernie lombari e di impegno foraminale, non accompagnate da limitazione funzionale di rilievo del rachide lombare e senza attuali segni clinici di interessamento radicolare) non abbia realizzato un danno biologico complessivo maggiore di quello riconosciuto dall' (14%). CP_1
Specifica il consulente che trattasi, in definitiva, di patologie “… a sfumata incidenza funzionale e che probabilmente ha risentito in meglio delle mutate mansioni lavorative, talché, in via proporzionale alle seguenti voci di riferimento delle tabelle di legge” ovvero 227, valutata con danno biologico fino al 4% e 213, valutata con danno biologico fino al 14% “ricordando altresì che non è stata riscontrata la presenza di ernie discali o di protrusioni intraforaminali che connotano la voce 213 (di maggiore gravità), non vi sono elementi per ritenere sussistente un danno biologico maggiore di quello da ultimo riconosciuto dall' ”. CP_1 Tali conclusioni – condivisibili poiché esenti da vizi logici – possono essere fatte proprie da questo Giudice.
La domanda, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi di avvocato oltre accessori come per legge;
pone le spese di consulenza definitivamente a carico del ricorrente.
Tivoli, il 08/10/2025
Il giudice
RT TI