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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 292 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to CAPANO ANGELO EUGENIO Parte_1
appellante
E
con gli avv.ti FACCIOLLA MARCO E LOMBARDI OSVALDO CP_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
adiva il Tribunale di Paola convenendo in giudizio quale sua Parte_1 CP_1
datrice di lavoro, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un infortunio sul lavoro subito il 5.9.2015. Esponeva di essere stato assunto in data 23 giugno 2015 con mansione di
Addetto Sicurezza 5 Livello del CCNL ALBERGHI 3-5 st. / Pubbl. eserc. e che il 05.09.2015 alle ore 11,30 circa, nell' ambito dell'espletamento della sua attività lavorativa, aveva accompagnato dei clienti in arrivo all'Hotel delle Stelle al check – in della reception dell'albergo e che, nel rientrare alla sua postazione al cancello dell'albergo, scivolava sul pavimento bagnato, privo di segnalazione, della sala vicino alla reception, sbattendo violentemente a terra con il ginocchio sinistro riportando lesioni. Deduceva che a seguito di regolare denuncia all' gli era stata liquidata la somma di € CP_2
2.877,75 a titolo di ITA, non essendo stati riconosciuti postumi permanenti;
che la responsabilità dell'accaduto era interamente ascrivibile alla sicchè ne chiedeva la condanna al CP_1
risarcimento del danno differenziale, rivendicando una percentuale di danno biologico del 5% coma
1 da consulenza di parte, ITT, ITP e danno morale, con quantificazione della complessiva somma di €
7.092,17, già detratta l'ITA, rappresentando di avere vanamente avanzato richiesta in tal senso con raccomandata del 25.09.2015.
Si costituiva in giudizio deducendo che l'accompagnamento di clienti all'interno della CP_1
sala reception esulava totalmente dalle mansioni del ricorrente e che, comunque, contrariamente a quanto narrato da il sinistro si era verificato non sul pavimento bagnato della sala Parte_1
interna, ma sul selciato del giardino inumidito dalla pioggia che era caduta in quei frangenti.
Negava la propria responsabilità in merito all'accaduto e chiedeva pertanto il rigetto della domanda del lavoratore con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Tribunale di Paola, istruita la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale , ha rigettato il ricorso.
Dopo aver richiamato la normativa di riferimento1, i principi in materia di distribuzione degli oneri probatori, il concetto di rischio elettivo e la giurisprudenza in materia, ha rilevato in punto di fatto che all'esito della prova testimoniale e valutati i documenti prodotti dalle parti, risultava di tutta evidenza che “Il ricorrente al momento della caduta era all'esterno dell'ingresso dell'hotel, dove scivolava sul pavimento bagnato a causa della pioggia di quella mattina”; ha rilevato, altresì, che la mansione di accompagnare i clienti alla reception dell'hotel, non risultava assegnata dalla datrice di lavoro, sicchè concludeva che “l'infortunio è stato causato dalla condotta imprudente del lavoratore, che è scivolato camminando sul selciato all'esterno dell'hotel, non richiesto da alcuno
e di propria iniziativa, con conseguente interruzione del nesso eziologico tra la prestazione e
l'attività assicurata”.
Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato 1.l'errata valutazione della prova testimoniale e della documentazione prodotta in giudizio.
Premettendo di aver sporto denuncia per falsa testimonianza nei confronti di e CP_3
che avevano reso dichiarazioni discordanti e non veritiere 3, sia in merito alla CP_4
ricostruzione del fatto che in merito alle dichiarazioni che avrebbe rilasciato al Parte_1 momento dell'incidente 4, ha invocato un attento vaglio dell'istruttoria, sottolineando che all'esito dell' espletamento della prova testimoniale dell'udienza del 9 ottobre 2020, era stato prodotto in giudizio un documento – di cui la sentenza gravata non faceva cenno alcuno - rilasciato dal Servizio
Meteo Aeronautica relativo alle condizioni climatiche in data 5 settembre 2015 che attestava che quel giorno a Sangineto, contrariamente a quanto dichiarato dai testi, non vi era alcuna precipitazione in atto, né tanto meno alcuna pioggerella e né aveva piovuto nel corso dell'intera giornata;
che comunque, “sebbene i testi abbiano falsamente affermato che piovigginava, è emerso che è scivolato e se non è caduto all' interno dell' Hotel è pur sempre Parte_1 caduto subito fuori dalla hall, su di una superficie pavimentata che è di proprietà sempre dell'
Hotel delle Stelle, ed è scivolato perché la stessa era bagnata, ma non perché avesse piovuto, ma perché si stavano effettuando le pulizie, doveva dunque esserci segnalazione di pericolo pavimento bagnato!.”.
2.l'errata interpretazione dell'art. 2087 c.c.
Ha sostenuto che ha errato il tribunale nel rilevare una condotta imprudente del lavoratore tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro. La ricostruzione della dinamica del sinistro avallata dal primo giudice, secondo la quale il lavoratore sarebbe scivolato nel compiere un'attività avulsa dalle proprie mansioni lavorative e che nessuno gli aveva richiesto, è priva di riscontri, atteso che lo stesso direttore dell'albergo (teste ) nulla riferiva sul punto in sede di escussione CP_3
testimoniale, né adottava nei confronti del lavoratore alcun provvedimento disciplinare per censurare l'inverosimile comportamento imprudente dello stesso. Ha affermato che non poteva escludere il collegamento tra la condotta del lavoratore infortunato (anche a volerla considerare anomala) ed il fine lavorativo della stessa, ribadendo l'esclusiva responsabilità della datrice di lavoro per la mancata segnalazione del pavimento bagnato.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado con richiesta di CTU medico -legale al fine di accertare i postumi invalidanti riportati nell'incidente in oggetto.
Si è costituita la società appellata ed ha ribadito la tardività della produzione della documentazione relativa alle condizioni metereologiche esistenti il giorno dell'incidente e comunque l'irrilevanza della predetta documentazione, non idonea a privare di attendibilità le dichiarazioni concordanti sul punto rese dai testimoni in primo grado, anche in considerazione del fatto che la rilevazione era stata effettuata dalla stazione meteo di Bonifati e faceva riferimento al comune di Sangineto che si trova nell'entroterra a 275 metri sul livello nel mare e non già a Sangineto Lido, ove è situato l'Hotel delle Stelle, che dista quasi sette chilometri dal paese di Sangineto, oltre che 8 Km dalla stazione meteo di Bonifati. Ha ribadito, altresì, il difetto di prova della dinamica del sinistro e l'assenza di responsabilità della società per difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili.
Ha chiesto il rigetto del gravame.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è infondato.
Secondo i principi regolanti la materia, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno;
non anche la colpa del datore, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il cui superamento comporta la prova dell'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso, ossia al tipo di operazione effettuata ed ai suoi rischi intrinseci, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge (Cass. 11 aprile 2013, n. 8855; Cass. 19 luglio 2007, n. 16003;
Cass. 10319/2017). E gli oneri a carico di ciascuna delle parti devono essere diversamente modulati,
a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette
"nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza: imponendosi di norma al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 2 luglio 2014, n. 15082).
Ciò posto, appare evidente che per far scattare la presunzione di colpa per omesse misure di sicurezza - anche quelle c.d. innominate - è necessario accertare le modalità del sinistro, la cui prova deve essere fornita ex art. 2697 c.c. dal lavoratore che rivendichi il risarcimento del danno differenziale subito: ed invero solo l'esatta ricostruzione della dinamica dell'infortunio consente di
4 stabilire se il datore di lavoro abbia commesso la violazione dell'art. 2087 c.c. omettendo la predisposizione di misure di sicurezza – anche quelle c.d. innominate – che avrebbero potuto scongiurare l'evento.
Nel caso di specie nel ricorso il ricorrente aveva dedotto di essere scivolato sul pavimento bagnato della sala adiacente alla reception non segnalato.
Orbene nessuno dei due testi escussi ( e , rispettivamente bagnino e Tes_1 CP_3 direttore dell'hotel gestito dalla società all'epoca dei fatti) ha assistito all'infortunio e CP_1
peraltro nessuno dei due ha riferito circostanze di fatto che possano far risalire al luogo della caduta
(sala adiacente la hall) ed alla sua causale (pavimento interno bagnato) affermati in ricorso;
anzi entrambi hanno riferito circostanze che depongono per l'accadimento dell'evento in un luogo diverso e per cause diverse da quelle prospettate in ricorso;
entrambi, infatti, hanno affermato di avere visto il immediatamente dopo il sinistro, acquisendo da questi la dichiarazione di Parte_1
essere scivolato, ma di non essersi fatto nulla (cfr verbali delle dep.); in particolare il teste CP_4 ha riferito di averlo visto all' esterno della hall, all' inizio e circa ad 1,5 metri dall' ingresso e sul selciato di pietra, precisando che quella mattina piovigginava e che all'ingresso dell'hotel e precisamente all'esterno della hall, all'inizio della pavimentazione di pietra il pavimento era bagnato, mentre il pavimento interno della hall era asciutto;
il teste ha riferito di aver CP_3 trovato il sig. proprio sul pavimento antistante l' ingresso, precisando che il pavimento Parte_1 della hall è dello stesso materiale fino ad un' intercapedine di marmo su cui si solleva la porta elettrica di ingresso, appena fuori dalla porta riprende il pavimento dello stesso materiale ma per pochi metri, dopo i quali comincia il selciato…… questo spazio pavimentato antistante l'ingresso non è coperto e infatti quel giorno era bagnato perchè aveva appena piovigginato.
Le deposizioni sono attendibili, in quanto concordanti nella descrizione dell'ingresso dell'hotel, in cui si individua una porzione di pavimento esterno, prima del selciato di pietra, rispetto al quale il direttore ha altresì precisato che è privo di copertura;
inoltre sono entrambe convergenti sul dato meteorologico, non smentito efficacemente dal documento prodotto dalla difesa del ricorrente subito dopo l'escussione dei testi perché la rilevazione non attiene alla località di Sangineto Lido ove è ubicata la struttura: appare evidente che se la caduta è avvenuta sulla superficie pavimentata esterna inumidita dalla pioggia alcuna responsabilità è ascrivibile alla datrice di lavoro.
Con il gravame in aperta violazione del sistema di rigide preclusioni e decadenze fissate dall'art. 437 comma 2 c.p.c. , la parte ricorrente ha tentato di introdurre argomentazioni nuove, sostenendo che è indifferente che il pavimento fosse interno o esterno rispetto alla porta d'ingresso e ciò perché anche la superficie pavimentata esterna è di proprietà della società e si stavano effettuando le pulizie, doveva dunque esserci segnalazione di pericolo “pavimento bagnato”.
5 Pur volendo dare ingresso alla nuova deduzione articolata con il gravame, dirimente è la constatazione che dall'istruttoria non è emersa la circostanza che fossero in corso o che fossero appena terminate pulizie della pavimentazione, magari esterna (che richiedeva una segnalazione di pericolo con apposito cartello) ed anzi il direttore ha precisato che le pulizie venivano espletate di mattina alle ore 7,30 o di pomeriggio alle 16, orari incompatibili con quello dell'incidente.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2. Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato in data 19.4.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Paola, giudice del lavoro, n. 351/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ricordando che “Nel nostro ordinamento, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, opera un corpus normativo molto articolato, che trova il suo testo fondamentale nel d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (che ha sostituito il d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626) e la sua sintesi nell'art. 2087 c.c., che impone il rispetto non solo di regole d'esperienza e regole tecniche preesistenti e già collaudate, ma anche tutte quelle misure e cautele, c.d. innominate, che si rendano indispensabili in un determinato momento storico, in base alle conoscenze scientifiche e delle tecnologie disponibili ( richiamate anche nel d.lgs. n. 81 del 2008, all'art. 2, lett. n)” 2 In data 13 aprile 2022 presso la Legione Carabinieri Calabria Stazione di Belvedere Marittimo 3 Dichiarando che il giorno dell'infortunio sul lavoro occorso a pioveva e il pavimento Parte_1 dell'Hotel era bagnato a causa della pioggia.
2 4 Dichiarando che il ricorrente aveva riferito di non essersi fatto niente, mentre la documentazione medica prodotta CP_ attestava l'indennizzo da parte di di 94 giorni di malattia per il trauma subito al ginocchio sx.
3
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 292 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to CAPANO ANGELO EUGENIO Parte_1
appellante
E
con gli avv.ti FACCIOLLA MARCO E LOMBARDI OSVALDO CP_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
adiva il Tribunale di Paola convenendo in giudizio quale sua Parte_1 CP_1
datrice di lavoro, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un infortunio sul lavoro subito il 5.9.2015. Esponeva di essere stato assunto in data 23 giugno 2015 con mansione di
Addetto Sicurezza 5 Livello del CCNL ALBERGHI 3-5 st. / Pubbl. eserc. e che il 05.09.2015 alle ore 11,30 circa, nell' ambito dell'espletamento della sua attività lavorativa, aveva accompagnato dei clienti in arrivo all'Hotel delle Stelle al check – in della reception dell'albergo e che, nel rientrare alla sua postazione al cancello dell'albergo, scivolava sul pavimento bagnato, privo di segnalazione, della sala vicino alla reception, sbattendo violentemente a terra con il ginocchio sinistro riportando lesioni. Deduceva che a seguito di regolare denuncia all' gli era stata liquidata la somma di € CP_2
2.877,75 a titolo di ITA, non essendo stati riconosciuti postumi permanenti;
che la responsabilità dell'accaduto era interamente ascrivibile alla sicchè ne chiedeva la condanna al CP_1
risarcimento del danno differenziale, rivendicando una percentuale di danno biologico del 5% coma
1 da consulenza di parte, ITT, ITP e danno morale, con quantificazione della complessiva somma di €
7.092,17, già detratta l'ITA, rappresentando di avere vanamente avanzato richiesta in tal senso con raccomandata del 25.09.2015.
Si costituiva in giudizio deducendo che l'accompagnamento di clienti all'interno della CP_1
sala reception esulava totalmente dalle mansioni del ricorrente e che, comunque, contrariamente a quanto narrato da il sinistro si era verificato non sul pavimento bagnato della sala Parte_1
interna, ma sul selciato del giardino inumidito dalla pioggia che era caduta in quei frangenti.
Negava la propria responsabilità in merito all'accaduto e chiedeva pertanto il rigetto della domanda del lavoratore con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Tribunale di Paola, istruita la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale , ha rigettato il ricorso.
Dopo aver richiamato la normativa di riferimento1, i principi in materia di distribuzione degli oneri probatori, il concetto di rischio elettivo e la giurisprudenza in materia, ha rilevato in punto di fatto che all'esito della prova testimoniale e valutati i documenti prodotti dalle parti, risultava di tutta evidenza che “Il ricorrente al momento della caduta era all'esterno dell'ingresso dell'hotel, dove scivolava sul pavimento bagnato a causa della pioggia di quella mattina”; ha rilevato, altresì, che la mansione di accompagnare i clienti alla reception dell'hotel, non risultava assegnata dalla datrice di lavoro, sicchè concludeva che “l'infortunio è stato causato dalla condotta imprudente del lavoratore, che è scivolato camminando sul selciato all'esterno dell'hotel, non richiesto da alcuno
e di propria iniziativa, con conseguente interruzione del nesso eziologico tra la prestazione e
l'attività assicurata”.
Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato 1.l'errata valutazione della prova testimoniale e della documentazione prodotta in giudizio.
Premettendo di aver sporto denuncia per falsa testimonianza nei confronti di e CP_3
che avevano reso dichiarazioni discordanti e non veritiere 3, sia in merito alla CP_4
ricostruzione del fatto che in merito alle dichiarazioni che avrebbe rilasciato al Parte_1 momento dell'incidente 4, ha invocato un attento vaglio dell'istruttoria, sottolineando che all'esito dell' espletamento della prova testimoniale dell'udienza del 9 ottobre 2020, era stato prodotto in giudizio un documento – di cui la sentenza gravata non faceva cenno alcuno - rilasciato dal Servizio
Meteo Aeronautica relativo alle condizioni climatiche in data 5 settembre 2015 che attestava che quel giorno a Sangineto, contrariamente a quanto dichiarato dai testi, non vi era alcuna precipitazione in atto, né tanto meno alcuna pioggerella e né aveva piovuto nel corso dell'intera giornata;
che comunque, “sebbene i testi abbiano falsamente affermato che piovigginava, è emerso che è scivolato e se non è caduto all' interno dell' Hotel è pur sempre Parte_1 caduto subito fuori dalla hall, su di una superficie pavimentata che è di proprietà sempre dell'
Hotel delle Stelle, ed è scivolato perché la stessa era bagnata, ma non perché avesse piovuto, ma perché si stavano effettuando le pulizie, doveva dunque esserci segnalazione di pericolo pavimento bagnato!.”.
2.l'errata interpretazione dell'art. 2087 c.c.
Ha sostenuto che ha errato il tribunale nel rilevare una condotta imprudente del lavoratore tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro. La ricostruzione della dinamica del sinistro avallata dal primo giudice, secondo la quale il lavoratore sarebbe scivolato nel compiere un'attività avulsa dalle proprie mansioni lavorative e che nessuno gli aveva richiesto, è priva di riscontri, atteso che lo stesso direttore dell'albergo (teste ) nulla riferiva sul punto in sede di escussione CP_3
testimoniale, né adottava nei confronti del lavoratore alcun provvedimento disciplinare per censurare l'inverosimile comportamento imprudente dello stesso. Ha affermato che non poteva escludere il collegamento tra la condotta del lavoratore infortunato (anche a volerla considerare anomala) ed il fine lavorativo della stessa, ribadendo l'esclusiva responsabilità della datrice di lavoro per la mancata segnalazione del pavimento bagnato.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado con richiesta di CTU medico -legale al fine di accertare i postumi invalidanti riportati nell'incidente in oggetto.
Si è costituita la società appellata ed ha ribadito la tardività della produzione della documentazione relativa alle condizioni metereologiche esistenti il giorno dell'incidente e comunque l'irrilevanza della predetta documentazione, non idonea a privare di attendibilità le dichiarazioni concordanti sul punto rese dai testimoni in primo grado, anche in considerazione del fatto che la rilevazione era stata effettuata dalla stazione meteo di Bonifati e faceva riferimento al comune di Sangineto che si trova nell'entroterra a 275 metri sul livello nel mare e non già a Sangineto Lido, ove è situato l'Hotel delle Stelle, che dista quasi sette chilometri dal paese di Sangineto, oltre che 8 Km dalla stazione meteo di Bonifati. Ha ribadito, altresì, il difetto di prova della dinamica del sinistro e l'assenza di responsabilità della società per difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a fronteggiare ogni causa di infortunio, anche quelle imprevedibili.
Ha chiesto il rigetto del gravame.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. L'appello è infondato.
Secondo i principi regolanti la materia, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno;
non anche la colpa del datore, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il cui superamento comporta la prova dell'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso, ossia al tipo di operazione effettuata ed ai suoi rischi intrinseci, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge (Cass. 11 aprile 2013, n. 8855; Cass. 19 luglio 2007, n. 16003;
Cass. 10319/2017). E gli oneri a carico di ciascuna delle parti devono essere diversamente modulati,
a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette
"nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza: imponendosi di norma al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 2 luglio 2014, n. 15082).
Ciò posto, appare evidente che per far scattare la presunzione di colpa per omesse misure di sicurezza - anche quelle c.d. innominate - è necessario accertare le modalità del sinistro, la cui prova deve essere fornita ex art. 2697 c.c. dal lavoratore che rivendichi il risarcimento del danno differenziale subito: ed invero solo l'esatta ricostruzione della dinamica dell'infortunio consente di
4 stabilire se il datore di lavoro abbia commesso la violazione dell'art. 2087 c.c. omettendo la predisposizione di misure di sicurezza – anche quelle c.d. innominate – che avrebbero potuto scongiurare l'evento.
Nel caso di specie nel ricorso il ricorrente aveva dedotto di essere scivolato sul pavimento bagnato della sala adiacente alla reception non segnalato.
Orbene nessuno dei due testi escussi ( e , rispettivamente bagnino e Tes_1 CP_3 direttore dell'hotel gestito dalla società all'epoca dei fatti) ha assistito all'infortunio e CP_1
peraltro nessuno dei due ha riferito circostanze di fatto che possano far risalire al luogo della caduta
(sala adiacente la hall) ed alla sua causale (pavimento interno bagnato) affermati in ricorso;
anzi entrambi hanno riferito circostanze che depongono per l'accadimento dell'evento in un luogo diverso e per cause diverse da quelle prospettate in ricorso;
entrambi, infatti, hanno affermato di avere visto il immediatamente dopo il sinistro, acquisendo da questi la dichiarazione di Parte_1
essere scivolato, ma di non essersi fatto nulla (cfr verbali delle dep.); in particolare il teste CP_4 ha riferito di averlo visto all' esterno della hall, all' inizio e circa ad 1,5 metri dall' ingresso e sul selciato di pietra, precisando che quella mattina piovigginava e che all'ingresso dell'hotel e precisamente all'esterno della hall, all'inizio della pavimentazione di pietra il pavimento era bagnato, mentre il pavimento interno della hall era asciutto;
il teste ha riferito di aver CP_3 trovato il sig. proprio sul pavimento antistante l' ingresso, precisando che il pavimento Parte_1 della hall è dello stesso materiale fino ad un' intercapedine di marmo su cui si solleva la porta elettrica di ingresso, appena fuori dalla porta riprende il pavimento dello stesso materiale ma per pochi metri, dopo i quali comincia il selciato…… questo spazio pavimentato antistante l'ingresso non è coperto e infatti quel giorno era bagnato perchè aveva appena piovigginato.
Le deposizioni sono attendibili, in quanto concordanti nella descrizione dell'ingresso dell'hotel, in cui si individua una porzione di pavimento esterno, prima del selciato di pietra, rispetto al quale il direttore ha altresì precisato che è privo di copertura;
inoltre sono entrambe convergenti sul dato meteorologico, non smentito efficacemente dal documento prodotto dalla difesa del ricorrente subito dopo l'escussione dei testi perché la rilevazione non attiene alla località di Sangineto Lido ove è ubicata la struttura: appare evidente che se la caduta è avvenuta sulla superficie pavimentata esterna inumidita dalla pioggia alcuna responsabilità è ascrivibile alla datrice di lavoro.
Con il gravame in aperta violazione del sistema di rigide preclusioni e decadenze fissate dall'art. 437 comma 2 c.p.c. , la parte ricorrente ha tentato di introdurre argomentazioni nuove, sostenendo che è indifferente che il pavimento fosse interno o esterno rispetto alla porta d'ingresso e ciò perché anche la superficie pavimentata esterna è di proprietà della società e si stavano effettuando le pulizie, doveva dunque esserci segnalazione di pericolo “pavimento bagnato”.
5 Pur volendo dare ingresso alla nuova deduzione articolata con il gravame, dirimente è la constatazione che dall'istruttoria non è emersa la circostanza che fossero in corso o che fossero appena terminate pulizie della pavimentazione, magari esterna (che richiedeva una segnalazione di pericolo con apposito cartello) ed anzi il direttore ha precisato che le pulizie venivano espletate di mattina alle ore 7,30 o di pomeriggio alle 16, orari incompatibili con quello dell'incidente.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2. Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato in data 19.4.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Paola, giudice del lavoro, n. 351/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
19.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ricordando che “Nel nostro ordinamento, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, opera un corpus normativo molto articolato, che trova il suo testo fondamentale nel d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (che ha sostituito il d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626) e la sua sintesi nell'art. 2087 c.c., che impone il rispetto non solo di regole d'esperienza e regole tecniche preesistenti e già collaudate, ma anche tutte quelle misure e cautele, c.d. innominate, che si rendano indispensabili in un determinato momento storico, in base alle conoscenze scientifiche e delle tecnologie disponibili ( richiamate anche nel d.lgs. n. 81 del 2008, all'art. 2, lett. n)” 2 In data 13 aprile 2022 presso la Legione Carabinieri Calabria Stazione di Belvedere Marittimo 3 Dichiarando che il giorno dell'infortunio sul lavoro occorso a pioveva e il pavimento Parte_1 dell'Hotel era bagnato a causa della pioggia.
2 4 Dichiarando che il ricorrente aveva riferito di non essersi fatto niente, mentre la documentazione medica prodotta CP_ attestava l'indennizzo da parte di di 94 giorni di malattia per il trauma subito al ginocchio sx.
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