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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/07/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 502 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. URZI' BRANCATI C.F._1
CINZIA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. VITA CLAUDIA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 14/02/2025 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] il [...], e , nato a Pt_1 Controparte_1
Messina il 27/08/1989, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 18/05/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 70, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata la figlia in data 09/08/2011; Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 17517/2021 del 21/10/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, sita in Messina, Via Saro Leonardi, 18 Pal. C –
S.S. Annunziata, di esclusiva proprietà del sig. , è stata promessa in CP_1
vendita; al momento del rogito, dal ricavato il Sig. in ottemperanza CP_1
al punto 4) degli accordi omologati di separazione verserà alla Sig.ra Pt_1
la somma di € 30.000,00 a mezzo di bonifico bancario a titolo di contributo per l'acquisto di nuovo immobile per il quale la Sig.ra ha intavolato Pt_1
trattative; 2) La sig.ra nelle more del perfezionamento dell'acquisto Pt_1
della nuova casa ha trasferito la propria residenza con presso Per_1
l'abitazione della madre sita in Messina, Via Fondo Lauritano Pal. H Int. 2.
3) Il sig. , ormai stabilmente ha trasferito la propria residenza in CP_1
Messina, S.S. 113 KM 15650 ove abita con la nuova compagna e con la loro
2 figlia;
Il sig. , continuerà a provvedere al mantenimento della sig.ra CP_1
attualmente disoccupata, mediante versamento della somma Pt_2
mensile di € 100,00, da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Per il resto i coniugi, si danno reciprocamente atto, di aver provveduto alla divisione di tutto quanto posseduto in comune, ritenendosi reciprocamente soddisfatti e di non aver a tale titolo null'altro a che pretendere l'uno dall'altra; dichiarano altresì di aver regolato tutti i loro rapporti economici con soddisfazione di entrambi;
5) La figlia minore , Per_1
resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre in Messina, Via Fondo Lauritano
Pal. H Int. 2; 6) L'affido condiviso di continuerà ad essere gestito con Per_1
le modalità già stabilite ed omologate con la separazione personale dei coniugi;
7) Il sig. , provvederà al mantenimento di , mediante il CP_1 Per_1
versamento alla sig.ra della somma mensile di € 600,00, da Pt_2
corrispondersi a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISAT;
8) Il sig. , CP_1
provvederà altresì in via esclusiva a tutte le spese straordinarie e di qualsiasi natura relative alla minore (quali a titolo esemplificativo doposcuola, spese per attività sportive, extrascolastiche e mediche non routinarie) e, comunque, la decisione in ordine alla necessità di tali spese, verrà assunta concordemente da entrambi i genitori;
9) I coniugi, stabiliscono sin d'ora di comune accordo che le pattuizioni di cui al punto 8) ha carattere temporaneo;
non appena la sig.ra sarà in grado di provvedervi, si obbliga sin Pt_1
d'ora a contribuire alle spese straordinarie per la minore nella misura del
50% o, comunque, in misura proporzionale alle proprie sostanze, restando a cario del marito la restante quota. 10) I coniugi, si obbligano a darsi tempestiva comunicazione di ogni cambio di residenza;
11) Qualora fosse
3 intenzione di uno dei genitori di allontanarsi da Messina con la figlia, entrambi si obbligano a comunicarsi tempestivamente e concordare tempi e modalità di permanenza. 12) I coniugi, infine, si prestano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 23/07/2025.
Alla suddetta udienza del 25/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 17517/2021 del 21/10/2021, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
4 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 18/05/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 70, parte 2, serie A, tra , nata a Parte_1
Messina il 05/05/1985, e , nato a [...] il Controparte_1
27/08/1989, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 502 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. URZI' BRANCATI C.F._1
CINZIA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. VITA CLAUDIA, C.F._2
come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 14/02/2025 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] il [...], e , nato a Pt_1 Controparte_1
Messina il 27/08/1989, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 18/05/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 70, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nata la figlia in data 09/08/2011; Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 17517/2021 del 21/10/2021;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, sita in Messina, Via Saro Leonardi, 18 Pal. C –
S.S. Annunziata, di esclusiva proprietà del sig. , è stata promessa in CP_1
vendita; al momento del rogito, dal ricavato il Sig. in ottemperanza CP_1
al punto 4) degli accordi omologati di separazione verserà alla Sig.ra Pt_1
la somma di € 30.000,00 a mezzo di bonifico bancario a titolo di contributo per l'acquisto di nuovo immobile per il quale la Sig.ra ha intavolato Pt_1
trattative; 2) La sig.ra nelle more del perfezionamento dell'acquisto Pt_1
della nuova casa ha trasferito la propria residenza con presso Per_1
l'abitazione della madre sita in Messina, Via Fondo Lauritano Pal. H Int. 2.
3) Il sig. , ormai stabilmente ha trasferito la propria residenza in CP_1
Messina, S.S. 113 KM 15650 ove abita con la nuova compagna e con la loro
2 figlia;
Il sig. , continuerà a provvedere al mantenimento della sig.ra CP_1
attualmente disoccupata, mediante versamento della somma Pt_2
mensile di € 100,00, da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) Per il resto i coniugi, si danno reciprocamente atto, di aver provveduto alla divisione di tutto quanto posseduto in comune, ritenendosi reciprocamente soddisfatti e di non aver a tale titolo null'altro a che pretendere l'uno dall'altra; dichiarano altresì di aver regolato tutti i loro rapporti economici con soddisfazione di entrambi;
5) La figlia minore , Per_1
resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre in Messina, Via Fondo Lauritano
Pal. H Int. 2; 6) L'affido condiviso di continuerà ad essere gestito con Per_1
le modalità già stabilite ed omologate con la separazione personale dei coniugi;
7) Il sig. , provvederà al mantenimento di , mediante il CP_1 Per_1
versamento alla sig.ra della somma mensile di € 600,00, da Pt_2
corrispondersi a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli Indici ISAT;
8) Il sig. , CP_1
provvederà altresì in via esclusiva a tutte le spese straordinarie e di qualsiasi natura relative alla minore (quali a titolo esemplificativo doposcuola, spese per attività sportive, extrascolastiche e mediche non routinarie) e, comunque, la decisione in ordine alla necessità di tali spese, verrà assunta concordemente da entrambi i genitori;
9) I coniugi, stabiliscono sin d'ora di comune accordo che le pattuizioni di cui al punto 8) ha carattere temporaneo;
non appena la sig.ra sarà in grado di provvedervi, si obbliga sin Pt_1
d'ora a contribuire alle spese straordinarie per la minore nella misura del
50% o, comunque, in misura proporzionale alle proprie sostanze, restando a cario del marito la restante quota. 10) I coniugi, si obbligano a darsi tempestiva comunicazione di ogni cambio di residenza;
11) Qualora fosse
3 intenzione di uno dei genitori di allontanarsi da Messina con la figlia, entrambi si obbligano a comunicarsi tempestivamente e concordare tempi e modalità di permanenza. 12) I coniugi, infine, si prestano reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 23/07/2025.
Alla suddetta udienza del 25/06/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 17517/2021 del 21/10/2021, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
4 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 18/05/2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 70, parte 2, serie A, tra , nata a Parte_1
Messina il 05/05/1985, e , nato a [...] il Controparte_1
27/08/1989, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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