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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 5185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5185 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'odierna udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 15364/2024 R.G., vertente
TRA
in persona del l.r., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi e Bruno Parte_1
Pacilio presso lo studio dei quali è elett.te dom.ta in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 42;
opponente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale, Antonio e Rita Napolitano presso CP_1 lo studio dei quali è elett.te dom.to in Napoli alla Via Rossini n. 22;
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.7.2024,la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto monitorio provvisoriamente esecutivo n. 860/2024 con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 4.769,11 oltre accessori, a titolo di TFR dovuto in CP_1 relazione al rapporto di lavoro svoltosi tra le parti dall'1.10.2019 al 22.2.2024., notificato unitamente ad atto di precetto in favore del e unitamente ad un secondo atto di precetto in CP_1 favore dei legali di quest'ultimo.
A fondamento dell'opposizione deduceva che il credito azionato a titolo di TFR era inesigibile essendo il rapporto di lavoro ancora in corso avendo la società continuato a corrispondere la retribuzione al lavoratore almeno fino a Maggio 2024 non essendole mai pervenute le dimissioni asseritamente rassegnate il 22.2.2024.
La società argomentava, quindi, sulla mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto azionato dal lavoratore, rappresentato dalla cessazione del rapporto di lavoro;
inoltre, la datrice di lavoro assumeva che se anche il rapporto fosse effettivamente cessato per dimissioni non era in ogni caso rinvenibile la pretesa “giusta causa” di tali dimissioni essendo stato il lavoratore ad abbandonare il posto di lavoro il 31.1.2024. Avviato un procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione della sospensione non retribuita dal lavoro di cinque giorni applicata sulla busta del mese di Febbraio, la società aveva poi contestato al l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro con decorrenza 20.2.2024. CP_1
Inoltre, non avendo l'opposto mai ripreso l'attività lavorativa che aveva abbandonato senza preavviso, la società rivendicava il proprio diritto all'indennità di mancato preavviso che quantificava in euro 789,12 e che eccepiva in compensazione con l'eventuale
contro
-credito del lavoratore al TFR.
L'opponente proponeva, infine, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno – da quantificarsi in via equitativa - subìto per effetto dell'assenza ingiustificata e poi dell'abbandono del posto di lavoro da parte del avendo la società dovuto provvedere a “riorganizzare tutto CP_1
l'organigramma ed i turni di lavoro al fine di poter supplire a detta mancanza. Ovviamente, l'attività commerciale e, in particolare, l'immagine della stessa hanno subìto gravi danni, in quanto vi sono stati evidenti rallentamenti nella preparazione dei cibi e, quindi, del servizio in sala”.
L'opposto, costituitosi in giudizio, denunciava la temerarietà della lite instaurata dalla società essendo pacifica l'avvenuta cessazione del rapporto come risultante dal “Modulo Recesso Rapporto di lavoro”e come si ricavava dal proprio estratto contributivo da cui emergeva l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro (con diverso datore) il 2.4.2024, di gran lunga anteriore alla data di costituzione della società opposta che affermava l'attuale permanenza del rapporto di lavoro.
Aggiungeva che il TFR dovuto risultava dalla Certificazione Unica 2024 e che le dimissioni rassegnate erano giustificate dal ritardo nel pagamento della retribuzione di Gennaio e da un'accesa discussione intervenuta il giorno 31 gennaio con il l.r. della società e con la di lui moglie, la quale, gli aveva urlato addosso qualificandolo come “zingaro” ed intimandogli di andarsene.
Concludeva, quindi, per sentir confermare il decreto ingiuntivo opposto con rigetto della riconvenzionale proposta e per sentir condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., vinte le spese, con attribuzione.
Fallito il tentativo di conciliazione svolto e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'odierna udienza del 26.6.2025la stessa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
La tesi difensiva della società opponente secondo cui il rapporto di lavoro tra le parti sarebbe stato
“attualmente ancora in corso” (cfr. pg.3 del ricorso) al momento del deposito dell'opposizione
(1.7.2024) è del tutto destituita di fondamento.
A seguito delle riforme introdotte con il "Jobs Act", a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere obbligatoriamente comunicate al Ministero del Lavoro in modalità esclusivamente telematiche. Nel caso in esame, il lavoratore vi ha provveduto ritualmente inviando, in data 21.2.2022, il Modulo delle Dimissioni tramite il sito del Ministero del Lavoro ed indicando il corretto indirizzo Pec della datrice di lavoro (risulta, infatti, il corretto riferimento all'indirizzo e non a Email_1 quello errato come, invece, dedotto dalla società). Email_2
Al termine della compilazione, il sistema genera automaticamente una PEC che viene recapitata al datore di lavoro;
in ogni caso, le comunicazioni sono visualizzabili anche se la PEC, generata automaticamente dal sistema non è stata recapitata, potendo il datore di lavoro accedere in ogni momento al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro.
Nessun dubbio, quindi, circa l'efficacia delle dimissioni atteso che l'atto ricettizio rappresentato dal recesso del lavoratore è senz'altro venuto a conoscenza del datore o, comunque,, è entrato nella sua sfera di conoscibilità.
Non convince d'altra parte la tesi della società che vorrebbe provare la permanenza del rapporto di lavoro desumendola dal preteso versamento delle retribuzioni fino a maggio 2024, non solo perché pacificamente il ricorrente non ha svolto alcuna prestazione di lavoro da febbraio a maggio 2024, ma anche perché la società non ha fornito alcuna prova documentale del dedotto pagamento delle retribuzioni fino a maggio 2024, né tale circostanza può essere provata con testimoni anche in considerazione della genericità del capo con cui tale prova è stata articolata dall'opponente.
La contestazione del 3.5.2024 relativa al denunciato abbandono del posto di lavoro che si sarebbe protratto fino a quella data fin dal 20.2.2024 è, quindi, del tutto pretestuosa essendo il rapporto già cessato alla data del 3.5.2024 come dimostrato anche dall'assunzione del da parte della CP_1 con decorrenza dal 2.4.2024; analogamente, è infondata la contestazione CP_2 dell'abbandono del posto di lavoro dalle ore 22.00 del 31.1.2024 essendo documentato che il lavoratore – recatosi quella stessa sera al Pronto Soccorso – versava in stato di malattia dall'1.2.2024.
Cessato quindi il rapporto di lavoro, il ha diritto al pagamento del TFR nella misura di euro CP_1
4.769,11 così come ingiunta nel decreto monitorio opposto e il risultante sia dalla Certificazione
Unica 2024, sia dal certificato Uniemens di Febbraio 2024 prodotto dallo stesso opponente.
E' pacifico inoltre che il TFR non sia stato versato all'atto della cessazione del rapporto essendo stato corrisposto, a tale titolo, con bonifico di Marzo 2025 e, quindi, solo in corso di causa,
l'importo di euro 4.612,00.
E', inoltre, infondata la domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla società che ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso in considerazione delle dimissioni in tronco del lavoratore.
Le dimissioni risultano, infatti, assistite da giusta causa idonea ad esonerare il lavoratore dall'obbligo di preavviso in considerazione del ritardo del datore di lavoro nel pagamento della retribuzione del mese di Gennaio come risultante dal carteggio tra il legale - cui il si era CP_1 rivolto durante il proprio stato di malattia – il quale sollecitava detto pagamento, e la società stessa. Deve, in particolare, ritenersi la gravità di tale inadempimento datoriale considerato lo stato di malattia del lavoratore e considerata, altresì, l'assenza di qualunque situazione di crisi aziendale o prassi aziendale idonea a giustificare il predetto ritardo.
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, anche all'immagine, formulata dalla società che sarebbe stato causato dalle improvvise dimissioni dell'opposto; la società infatti, si è limitata a dedurre di essere stata obbligata a riorganizzare la forza lavoro e provvedendo ad una diversa turnazione tra gli operai addetti e di aver subito, per tale motivo,
“rallentamenti ritardi nella produzione aziendale”, senza, però, allegare alcunchè in ordine al danno che assume causato dalla condotta del lavoratore.
In mancanza di deduzioni su specifiche circostanze concrete da cui desumere l'an del preteso danno, la domanda va rigettata non essendo neanche possibile l'invocata liquidazione equitativa di un danno di cui manca la prova.
L'opposto, con la comparsa di costituzione, ha introdotto la domanda di risarcimento ex art. 96
c.p.c.
La norma richiamata, al primo comma, così dispone “ Se risulta che la parte soccombente ha agito
o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”.
Ritiene il giudicante che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di cui al primo comma, non essendo neppure stata allegata l'esistenza di un danno subìto dal in CP_1 conseguenza della condotta processuale dell'opponente.
Prescinde, invece, dalla sussistenza di un danno l'applicabilità del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. che così dispone: “ In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dellarticolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Non si rintracciano, tuttavia, nella fattispecie in esame elementi che consentano di configurare un'ipotesi di abuso del processo.
Va, in proposito richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione per cui “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell' art. 96 c.p.c., che a differenza di quella combinabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. n. 9915/18)
Va pertanto rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto che va, quindi, confermato, dando atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa dell'importo di euro 4.612,00 a titolo di TFR. Vanno altresì rigettate le domande riconvenzionali proposte dalla società nonché la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata dall'opposto ex articolo 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto che, per l'effetto, conferma dando atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa dell'importo di euro 4.612,00 a titolo di TFR;
-Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente;
-Rigetta la domanda ex articolo 96 cpc proposta dall'opposto;
-Condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
3.800,00 oltre al rimborso generali, Iva e Cpa con attribuzione ai procuratori costituiti.
Napoli 26 giugno 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'odierna udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 15364/2024 R.G., vertente
TRA
in persona del l.r., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi e Bruno Parte_1
Pacilio presso lo studio dei quali è elett.te dom.ta in Napoli alla Via Giosuè Carducci n. 42;
opponente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale, Antonio e Rita Napolitano presso CP_1 lo studio dei quali è elett.te dom.to in Napoli alla Via Rossini n. 22;
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'1.7.2024,la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto monitorio provvisoriamente esecutivo n. 860/2024 con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di euro 4.769,11 oltre accessori, a titolo di TFR dovuto in CP_1 relazione al rapporto di lavoro svoltosi tra le parti dall'1.10.2019 al 22.2.2024., notificato unitamente ad atto di precetto in favore del e unitamente ad un secondo atto di precetto in CP_1 favore dei legali di quest'ultimo.
A fondamento dell'opposizione deduceva che il credito azionato a titolo di TFR era inesigibile essendo il rapporto di lavoro ancora in corso avendo la società continuato a corrispondere la retribuzione al lavoratore almeno fino a Maggio 2024 non essendole mai pervenute le dimissioni asseritamente rassegnate il 22.2.2024.
La società argomentava, quindi, sulla mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto azionato dal lavoratore, rappresentato dalla cessazione del rapporto di lavoro;
inoltre, la datrice di lavoro assumeva che se anche il rapporto fosse effettivamente cessato per dimissioni non era in ogni caso rinvenibile la pretesa “giusta causa” di tali dimissioni essendo stato il lavoratore ad abbandonare il posto di lavoro il 31.1.2024. Avviato un procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione della sospensione non retribuita dal lavoro di cinque giorni applicata sulla busta del mese di Febbraio, la società aveva poi contestato al l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro con decorrenza 20.2.2024. CP_1
Inoltre, non avendo l'opposto mai ripreso l'attività lavorativa che aveva abbandonato senza preavviso, la società rivendicava il proprio diritto all'indennità di mancato preavviso che quantificava in euro 789,12 e che eccepiva in compensazione con l'eventuale
contro
-credito del lavoratore al TFR.
L'opponente proponeva, infine, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno – da quantificarsi in via equitativa - subìto per effetto dell'assenza ingiustificata e poi dell'abbandono del posto di lavoro da parte del avendo la società dovuto provvedere a “riorganizzare tutto CP_1
l'organigramma ed i turni di lavoro al fine di poter supplire a detta mancanza. Ovviamente, l'attività commerciale e, in particolare, l'immagine della stessa hanno subìto gravi danni, in quanto vi sono stati evidenti rallentamenti nella preparazione dei cibi e, quindi, del servizio in sala”.
L'opposto, costituitosi in giudizio, denunciava la temerarietà della lite instaurata dalla società essendo pacifica l'avvenuta cessazione del rapporto come risultante dal “Modulo Recesso Rapporto di lavoro”e come si ricavava dal proprio estratto contributivo da cui emergeva l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro (con diverso datore) il 2.4.2024, di gran lunga anteriore alla data di costituzione della società opposta che affermava l'attuale permanenza del rapporto di lavoro.
Aggiungeva che il TFR dovuto risultava dalla Certificazione Unica 2024 e che le dimissioni rassegnate erano giustificate dal ritardo nel pagamento della retribuzione di Gennaio e da un'accesa discussione intervenuta il giorno 31 gennaio con il l.r. della società e con la di lui moglie, la quale, gli aveva urlato addosso qualificandolo come “zingaro” ed intimandogli di andarsene.
Concludeva, quindi, per sentir confermare il decreto ingiuntivo opposto con rigetto della riconvenzionale proposta e per sentir condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., vinte le spese, con attribuzione.
Fallito il tentativo di conciliazione svolto e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'odierna udienza del 26.6.2025la stessa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
La tesi difensiva della società opponente secondo cui il rapporto di lavoro tra le parti sarebbe stato
“attualmente ancora in corso” (cfr. pg.3 del ricorso) al momento del deposito dell'opposizione
(1.7.2024) è del tutto destituita di fondamento.
A seguito delle riforme introdotte con il "Jobs Act", a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere obbligatoriamente comunicate al Ministero del Lavoro in modalità esclusivamente telematiche. Nel caso in esame, il lavoratore vi ha provveduto ritualmente inviando, in data 21.2.2022, il Modulo delle Dimissioni tramite il sito del Ministero del Lavoro ed indicando il corretto indirizzo Pec della datrice di lavoro (risulta, infatti, il corretto riferimento all'indirizzo e non a Email_1 quello errato come, invece, dedotto dalla società). Email_2
Al termine della compilazione, il sistema genera automaticamente una PEC che viene recapitata al datore di lavoro;
in ogni caso, le comunicazioni sono visualizzabili anche se la PEC, generata automaticamente dal sistema non è stata recapitata, potendo il datore di lavoro accedere in ogni momento al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro.
Nessun dubbio, quindi, circa l'efficacia delle dimissioni atteso che l'atto ricettizio rappresentato dal recesso del lavoratore è senz'altro venuto a conoscenza del datore o, comunque,, è entrato nella sua sfera di conoscibilità.
Non convince d'altra parte la tesi della società che vorrebbe provare la permanenza del rapporto di lavoro desumendola dal preteso versamento delle retribuzioni fino a maggio 2024, non solo perché pacificamente il ricorrente non ha svolto alcuna prestazione di lavoro da febbraio a maggio 2024, ma anche perché la società non ha fornito alcuna prova documentale del dedotto pagamento delle retribuzioni fino a maggio 2024, né tale circostanza può essere provata con testimoni anche in considerazione della genericità del capo con cui tale prova è stata articolata dall'opponente.
La contestazione del 3.5.2024 relativa al denunciato abbandono del posto di lavoro che si sarebbe protratto fino a quella data fin dal 20.2.2024 è, quindi, del tutto pretestuosa essendo il rapporto già cessato alla data del 3.5.2024 come dimostrato anche dall'assunzione del da parte della CP_1 con decorrenza dal 2.4.2024; analogamente, è infondata la contestazione CP_2 dell'abbandono del posto di lavoro dalle ore 22.00 del 31.1.2024 essendo documentato che il lavoratore – recatosi quella stessa sera al Pronto Soccorso – versava in stato di malattia dall'1.2.2024.
Cessato quindi il rapporto di lavoro, il ha diritto al pagamento del TFR nella misura di euro CP_1
4.769,11 così come ingiunta nel decreto monitorio opposto e il risultante sia dalla Certificazione
Unica 2024, sia dal certificato Uniemens di Febbraio 2024 prodotto dallo stesso opponente.
E' pacifico inoltre che il TFR non sia stato versato all'atto della cessazione del rapporto essendo stato corrisposto, a tale titolo, con bonifico di Marzo 2025 e, quindi, solo in corso di causa,
l'importo di euro 4.612,00.
E', inoltre, infondata la domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla società che ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso in considerazione delle dimissioni in tronco del lavoratore.
Le dimissioni risultano, infatti, assistite da giusta causa idonea ad esonerare il lavoratore dall'obbligo di preavviso in considerazione del ritardo del datore di lavoro nel pagamento della retribuzione del mese di Gennaio come risultante dal carteggio tra il legale - cui il si era CP_1 rivolto durante il proprio stato di malattia – il quale sollecitava detto pagamento, e la società stessa. Deve, in particolare, ritenersi la gravità di tale inadempimento datoriale considerato lo stato di malattia del lavoratore e considerata, altresì, l'assenza di qualunque situazione di crisi aziendale o prassi aziendale idonea a giustificare il predetto ritardo.
Va, infine, rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, anche all'immagine, formulata dalla società che sarebbe stato causato dalle improvvise dimissioni dell'opposto; la società infatti, si è limitata a dedurre di essere stata obbligata a riorganizzare la forza lavoro e provvedendo ad una diversa turnazione tra gli operai addetti e di aver subito, per tale motivo,
“rallentamenti ritardi nella produzione aziendale”, senza, però, allegare alcunchè in ordine al danno che assume causato dalla condotta del lavoratore.
In mancanza di deduzioni su specifiche circostanze concrete da cui desumere l'an del preteso danno, la domanda va rigettata non essendo neanche possibile l'invocata liquidazione equitativa di un danno di cui manca la prova.
L'opposto, con la comparsa di costituzione, ha introdotto la domanda di risarcimento ex art. 96
c.p.c.
La norma richiamata, al primo comma, così dispone “ Se risulta che la parte soccombente ha agito
o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”.
Ritiene il giudicante che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di cui al primo comma, non essendo neppure stata allegata l'esistenza di un danno subìto dal in CP_1 conseguenza della condotta processuale dell'opponente.
Prescinde, invece, dalla sussistenza di un danno l'applicabilità del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. che così dispone: “ In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dellarticolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Non si rintracciano, tuttavia, nella fattispecie in esame elementi che consentano di configurare un'ipotesi di abuso del processo.
Va, in proposito richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione per cui “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell' art. 96 c.p.c., che a differenza di quella combinabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. n. 9915/18)
Va pertanto rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto che va, quindi, confermato, dando atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa dell'importo di euro 4.612,00 a titolo di TFR. Vanno altresì rigettate le domande riconvenzionali proposte dalla società nonché la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria formulata dall'opposto ex articolo 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto che, per l'effetto, conferma dando atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa dell'importo di euro 4.612,00 a titolo di TFR;
-Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla società opponente;
-Rigetta la domanda ex articolo 96 cpc proposta dall'opposto;
-Condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
3.800,00 oltre al rimborso generali, Iva e Cpa con attribuzione ai procuratori costituiti.
Napoli 26 giugno 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella