Articolo 2298 del Codice civile
Articolo 2342Articolo 2299
Versione
19 aprile 1942
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Versione
9 dicembre 2000
Art. 2298.

(Rappresentanza della societa').

L'amministratore che ha la rappresentanza della societa' puo' compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340))
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
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