Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/02/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 17 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6185/2023
TRA
c.f. , elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Sotgia e dall'Avv. Alessandro Doa
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 1 dicembre 2023, esponeva: Parte_1
- di aver presentato, in data 29 aprile 2022, domanda alla competente Commissione medica per essere sottoposto ad accertamento sanitario al fine di essere riconosciuto invalido civile nella misura pari al 100%;
- sottoposto a visita medica collegiale, era stato riconosciuto invalido nella misura del 85%;
- aveva proposto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi codesto Tribunale ed iscritto al n.
7011/2022 R.G., accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ed il ctu nominato l'aveva riconosciuto invalido civile nella misura pari all' 85%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Lamentava l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente in ordine alla valutazione, in particolare, delle patologie a carico dell'apparato osseo tendineo, dell'apparato endocrino e per avere sottovalutato le risultanze documentali quali la visita neurologica del 6 aprile
2022 con diagnosi di: “ disturbo depressivo con ansia cronico:Neuropatia diabetica…”.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato invalido nella misura del 100% e che l' CP_1
venisse condannato al riconoscimento della pensione di inabilità, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1
con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp, tenuto conto della documentazione medica prodotta da parte ricorrente successiva all'espletamento dell'incarico.
4.- L'udienza del 17 febbraio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento alla pensione di inabilità
(giudizio iscritto al RG n. 7011/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati aveva riconosciuto il ricorrente invalido nella misura dell' 85% e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp, tenuto conto, in particolare, della documentazione medica successiva all'espletamento dell'incarico.
Il ctu, nel procedimento per atp, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “Obesità grave con complicanze artrosiche. Cardiopatia ipertensiva in atto valutabile alla II^ classe funzionale
N.Y.H.A. Diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Sindrome depressiva endoreattiva di entità moderata” e, dopo avere indicato i codici da applicare alle patologie e le percentuali di invalidità, ha concluso ritenendo il ricorrente invalido nella misura dell'85%.
In seguito al disposto richiamo nel presente procedimento, il ctu dopo avere esaminato la documentazione, ha affermato che “ persiste il quadro di cardiopatia ipertensiva già valutato alla
II^ classe funzionale N.Y.H.A. Nessuna rilevanza ai fini dell'odierno giudizio di merito riveste, per come si rileva dalla disamina della copia fotostatica delle risultanze della visita di chirurgia vascolare eseguita in data 20/03/2024 ..”.
Il ctu ha, dunque, confermato che il ricorrente è invalido nella misura dell'85%.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- La domanda non può, dunque, trovare accoglimento.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte del ricorrente quest'ultimo viene esonerato dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga