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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 16/01/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 315/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AI ND, Presidente DI GIOACCHINO NN, Relatore BUCCARO ALFREDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5255/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippoliti Nievo 48 50 00153 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Sant' Igino Papa, 218 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5868/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080001487607000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080001487607000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080001487607000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080001487607000 IRAP 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5868 del 16.1.2024 depositata il 2.5.2024, la Corte di Giustizia di primo Grado di Roma sez.22, ha rigettato il ricorso avanzato dal Sig. Resistente_1 avverso l'estratto di ruolo n. 150656/2002 riferito alla cartella n. 097 2003 0454943867 000 anno d'imposta 1999
e n. 150544/2007 riferito alla cartella 09720080001487607 anno d'imposta 2004 (erroneamente indicata con il n. 097 2018 0001915221 000).
Nel ricorso il contribuente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, e quindi la decadenza del creditore dal potere di procedere coattivamente al recupero di tributi del 1999, nonché la prescrizione e decadenza per il recupero coattivo di crediti relativi ad Irap, Irpef, Iva
e accessori anno 2004, per omessa notifica delle relative cartelle.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma1 sostenendo la inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo in presenza di cartelle ritualmente notificate.
La Corte di primo grado, accoglieva parzialmente il ricorso così motivando: “Oggetto di contestazione sono le cartelle n. 09720030454943867 dell'importo di €. 3.726,08, che risulta
Nominativo_1ritualmente notificata in data 11.12.2003 a mani della madre del Ricorrente , e della cartella n. 097200800014887607 dell'importo di €. 14.496,98 dalla Resistente riferita notificata in data 11.03.2009. Si è costituita in giudizio la D.P. 1 di Roma citando ampia giurisprudenza e ribadendo "che le cartelle di cui agli opposti estratti di ruolo sono state tutte ritualmente notificate, come da referti di notificazione che si depositano in copia". In realtà, rilevato che le cartelle opposte sono solo due, l'Agenzia delle Entrate D.P.1 di Roma ha depositato copia di diverse notifiche effettuate al Ricorrente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relative anche ad altre cartelle non collocabili all'interno del presente processo ma, soprattutto, omettendo di produrre prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 09720080001487607, di cui produce esclusivamente l'estratto di ruolo stampato in data
10.02.2020 riportante la data di notifica, come effettuata all'11.03.2009. Ma tale ultimo dato, avente valenza di mera evidenza interna, non è confortato da nessuna oggettiva evidenza documentale. Il ricorso appare perciò inammissibile con riferimento alla prima cartella n.
09720030454943867 ex art. 21 D.Lgs. 546/92, per omessa impugnazione nei perentori termini di legge, mentre appare fondato con riferimento alla cartella n. 09720080001487607, di cui la Resistente non è riuscita a provare l'avvenuta notifica, cartella che, per l'effetto, va annullata.
Si osserva inoltre che la predetta cartella è portatrice di carichi tributari erariali relativi all'annualità 2004 che, alla data dell'avvenuta conoscenza (consegna estratto ruolo in data
10.02.2020), appaiono ampiamente prescritti..”
Propone appello l'Agenzia delle Entrate censurando la decisione di primo grado ritenuta nulla ed erronea per violazione dell'art. 112 c.p.c., secondo cui “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti. Rileva che nella fattispecie in esame, sebbene il contribuente abbia espressamente dichiarato di impugnare gli estratti di ruolo relativi alle cartelle n. 09720030454943867000 e n. il Collegio ha parzialmente accolto il ricorso del sig.
Resistente_1 in relazione alla cartella n. 09720080001487607000, non indicata quale atto impugnato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ritiene la sentenza altresì erronea nella parte in cui la Corte di I Grado di Roma non ha dichiarato l'integrale inammissibilità del ricorso del sig. Resistente_1, sebbene avente ad oggetto un mero estratto di ruolo, rilasciato all'esito di un accesso agli atti effettuato dal contribuente presso gli uffici dell'Agente della Riscossione.
Conclude per la riforma della sentenza con conseguente integrale rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato, e la condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 546/1992.
Non si costituisce nel grado il contribuente.
La causa viene trattata e decisa in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 cpc, in quanto, come risulta dalla documentazione in atti il ricorso attiene all'iscrizione a ruolo n.
150656/2002 riferito alla cartella n. 097 2003 0454943867 000 anno d'imposta 1999 e n.
150544/2007 riferito alla cartella 09720080001487607 anno d'imposta 2004 (erroneamente indicata con il n. 097 2018 0001915221 000) (confronta all. estratto di ruolo e pag. 1 del ricorso introduttivo).
Che trattavasi di erronea indicazione del numero di cartella ne aveva piena consapevolezza l'Ufficio che, infatti, nella pagina iniziale delle controdeduzioni al ricorso riportano: “Atto impugnato: AA26 ESTRATTO RUOLO ESTRATTO RUOLO
Periodo d'imposta: 1999 - 2004
Tributo: II.DD. + I.V.A.
Atto impugnato: AA22 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 97 2003 04549438 67
Periodo d'imposta: 1999
Tributo: II.DD. + I.V.A.
Atto impugnato: AA22 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 97 2008 00014876 07
Periodo d'imposta: 2004
Tributo: II.DD. + I.V.A.”
Le due cartelle, per quanto documentato in atti, risultano non debitamente notificate: la cartella di pagamento n. 97 2003 04549438 67 per mancanza dell'invio della raccomandata informativa prevista nei casi di notifica ad altre persone e la cartella di pagamento n. 97 2008 00014876 07 per mancanza di prova dell'avvenuta notifica.
Va invece accolto il secondo motivo d'appello considerando la natura dell'estratto di ruolo, che non costituisce atto della riscossione e non contiene, per sua natura, nessuna pretesa esattiva, né impositiva e non ha natura direttamente lesiva della sfera patrimoniale del debitore. Il legislatore ne ha previsto la sua non impugnabilità, garantendo comunque i diritti dei debitori che potranno impugnare il primo atto di riscossione ad essi notificato.
Come ribadito anche dalla recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 24760/2025), il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi, espressamente previsti dal legislatore, in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio. Circostanza, quest'ultima, non presente nel giudizio in esame.
L'appello va pertanto accolto.
Le spese possono ritenersi ragionevolmente compensate, stante la farraginosità presente nella documentazione prodotta dall'Ufficio e la non lineare argomentazione difensiva assunta nelle controdeduzioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo Grado del Lazio accoglie l'appello e riforma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
La Relatrice La Presidente
AN Di HI NA RA
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AI ND, Presidente DI GIOACCHINO NN, Relatore BUCCARO ALFREDO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5255/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippoliti Nievo 48 50 00153 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Sant' Igino Papa, 218 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5868/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080001487607000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080001487607000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080001487607000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080001487607000 IRAP 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5868 del 16.1.2024 depositata il 2.5.2024, la Corte di Giustizia di primo Grado di Roma sez.22, ha rigettato il ricorso avanzato dal Sig. Resistente_1 avverso l'estratto di ruolo n. 150656/2002 riferito alla cartella n. 097 2003 0454943867 000 anno d'imposta 1999
e n. 150544/2007 riferito alla cartella 09720080001487607 anno d'imposta 2004 (erroneamente indicata con il n. 097 2018 0001915221 000).
Nel ricorso il contribuente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, e quindi la decadenza del creditore dal potere di procedere coattivamente al recupero di tributi del 1999, nonché la prescrizione e decadenza per il recupero coattivo di crediti relativi ad Irap, Irpef, Iva
e accessori anno 2004, per omessa notifica delle relative cartelle.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Roma1 sostenendo la inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo in presenza di cartelle ritualmente notificate.
La Corte di primo grado, accoglieva parzialmente il ricorso così motivando: “Oggetto di contestazione sono le cartelle n. 09720030454943867 dell'importo di €. 3.726,08, che risulta
Nominativo_1ritualmente notificata in data 11.12.2003 a mani della madre del Ricorrente , e della cartella n. 097200800014887607 dell'importo di €. 14.496,98 dalla Resistente riferita notificata in data 11.03.2009. Si è costituita in giudizio la D.P. 1 di Roma citando ampia giurisprudenza e ribadendo "che le cartelle di cui agli opposti estratti di ruolo sono state tutte ritualmente notificate, come da referti di notificazione che si depositano in copia". In realtà, rilevato che le cartelle opposte sono solo due, l'Agenzia delle Entrate D.P.1 di Roma ha depositato copia di diverse notifiche effettuate al Ricorrente dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relative anche ad altre cartelle non collocabili all'interno del presente processo ma, soprattutto, omettendo di produrre prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 09720080001487607, di cui produce esclusivamente l'estratto di ruolo stampato in data
10.02.2020 riportante la data di notifica, come effettuata all'11.03.2009. Ma tale ultimo dato, avente valenza di mera evidenza interna, non è confortato da nessuna oggettiva evidenza documentale. Il ricorso appare perciò inammissibile con riferimento alla prima cartella n.
09720030454943867 ex art. 21 D.Lgs. 546/92, per omessa impugnazione nei perentori termini di legge, mentre appare fondato con riferimento alla cartella n. 09720080001487607, di cui la Resistente non è riuscita a provare l'avvenuta notifica, cartella che, per l'effetto, va annullata.
Si osserva inoltre che la predetta cartella è portatrice di carichi tributari erariali relativi all'annualità 2004 che, alla data dell'avvenuta conoscenza (consegna estratto ruolo in data
10.02.2020), appaiono ampiamente prescritti..”
Propone appello l'Agenzia delle Entrate censurando la decisione di primo grado ritenuta nulla ed erronea per violazione dell'art. 112 c.p.c., secondo cui “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti. Rileva che nella fattispecie in esame, sebbene il contribuente abbia espressamente dichiarato di impugnare gli estratti di ruolo relativi alle cartelle n. 09720030454943867000 e n. il Collegio ha parzialmente accolto il ricorso del sig.
Resistente_1 in relazione alla cartella n. 09720080001487607000, non indicata quale atto impugnato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ritiene la sentenza altresì erronea nella parte in cui la Corte di I Grado di Roma non ha dichiarato l'integrale inammissibilità del ricorso del sig. Resistente_1, sebbene avente ad oggetto un mero estratto di ruolo, rilasciato all'esito di un accesso agli atti effettuato dal contribuente presso gli uffici dell'Agente della Riscossione.
Conclude per la riforma della sentenza con conseguente integrale rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato, e la condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 546/1992.
Non si costituisce nel grado il contribuente.
La causa viene trattata e decisa in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 cpc, in quanto, come risulta dalla documentazione in atti il ricorso attiene all'iscrizione a ruolo n.
150656/2002 riferito alla cartella n. 097 2003 0454943867 000 anno d'imposta 1999 e n.
150544/2007 riferito alla cartella 09720080001487607 anno d'imposta 2004 (erroneamente indicata con il n. 097 2018 0001915221 000) (confronta all. estratto di ruolo e pag. 1 del ricorso introduttivo).
Che trattavasi di erronea indicazione del numero di cartella ne aveva piena consapevolezza l'Ufficio che, infatti, nella pagina iniziale delle controdeduzioni al ricorso riportano: “Atto impugnato: AA26 ESTRATTO RUOLO ESTRATTO RUOLO
Periodo d'imposta: 1999 - 2004
Tributo: II.DD. + I.V.A.
Atto impugnato: AA22 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 97 2003 04549438 67
Periodo d'imposta: 1999
Tributo: II.DD. + I.V.A.
Atto impugnato: AA22 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 97 2008 00014876 07
Periodo d'imposta: 2004
Tributo: II.DD. + I.V.A.”
Le due cartelle, per quanto documentato in atti, risultano non debitamente notificate: la cartella di pagamento n. 97 2003 04549438 67 per mancanza dell'invio della raccomandata informativa prevista nei casi di notifica ad altre persone e la cartella di pagamento n. 97 2008 00014876 07 per mancanza di prova dell'avvenuta notifica.
Va invece accolto il secondo motivo d'appello considerando la natura dell'estratto di ruolo, che non costituisce atto della riscossione e non contiene, per sua natura, nessuna pretesa esattiva, né impositiva e non ha natura direttamente lesiva della sfera patrimoniale del debitore. Il legislatore ne ha previsto la sua non impugnabilità, garantendo comunque i diritti dei debitori che potranno impugnare il primo atto di riscossione ad essi notificato.
Come ribadito anche dalla recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 24760/2025), il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi, espressamente previsti dal legislatore, in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio. Circostanza, quest'ultima, non presente nel giudizio in esame.
L'appello va pertanto accolto.
Le spese possono ritenersi ragionevolmente compensate, stante la farraginosità presente nella documentazione prodotta dall'Ufficio e la non lineare argomentazione difensiva assunta nelle controdeduzioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo Grado del Lazio accoglie l'appello e riforma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025
La Relatrice La Presidente
AN Di HI NA RA