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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15040/2024 promossa da:
già ( ) (C.F. ), mandataria di Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. RADICE MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_3
Telematico presso il difensore avv. RADICE MARCO
RICORRENTE contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, così giudicare:
Nel merito
Accertato e dichiarato l'inadempimento di alle obbligazioni scaturenti dal contratto di CP_1
leasing n. CFS01588519 e la intervenuta risoluzione dello stesso, ordinare a (p.iva CP_1 pagina 1 di 4 ) , in persona dell'A.U. con P.IVA_2 Email_1 Controparte_2
sede in CREMA (CR) VIA DANTE ALIGHIERI 15 cap 26013 (doc 11) di rilasciare immediatamente - libero e vuoto da sé, persone e cose sue e nella piena disponibilità dell'odierna ricorrente – il seguente bene:
IMMOBILE FINITO SITO IN COMUNE DI CREMA VIA MAZZINI 123 DI CA MQ.SVILUPPATI
25 NEGOZIO IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI COME SEGUE FG.25 MAPP.723
SUB.513 P.S1-T ZC.1 CAT.C/01. IL TUTTO COME MEGLIO DESCRITTO NELL'ATTO DI
COMPRAVENDITA IN DATA ODIERNA A ROGITO NOTAIO MANERA DOTT.DANIELE
COMPRESO EVENTUALI PATTI E CONDIZIONI SPECIALI. I FOGLI ALLEGATI FORMANO
PARTE INTEGRANTEE SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO oggetto del contratto di locazione finanziaria n. CFS01588519 del 31.1.12 e meglio descritto nel contratto di leasing, dalla stessa illegittimamente occupato per i motivi di cui in CP_1
narrativa.
Per quanto riguarda l'esposizione relativa al contratto CFS01588519 la cui operazione è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico di garanzia ex L. 662/96, si precisa che, a seguito della escussione della stesse, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonoma istanza (anche tardiva). Il credito vantato dal
Fondo medesimo è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell'art.
8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015 n. 33.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto che fosse accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di contratto di locazione finanziaria concluso da IN EA
PA (ora con la società convenuta a fronte dell'inadempimento di questa e Parte_3
della dichiarazione della concedente di volersi avvalere della condizione risolutiva espressa, chiedendo, altresì, la sua condanna al rilascio dell'immobile meglio in ricorso indicato.
Parte resistente, cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stato regolarmente pagina 2 di 4 notificato, non si costituiva e, in prima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
L'avvenuta conclusione, in data 13 gennaio 2012, del contratto di leasing n. 307820 tra FI EA
s.p.a. (nella cui posizione è subentrata come da atto di fusione prodotto sub Parte_3 doc. 3) e la consegna dell'immobile stesso all'utilizzatrice nonché la sottoscrizione di un CP_1
atto di variazione in data 3.08.2012 sono comprovati dalla documentazione prodotta sub doc. 3) (atto di fusione di FI EA s.p.a. in , 4) (contratto di leasing), 6) (verbale di Parte_3
consegna) e 7) ( atto di variazione).
Sul punto basti osservare che la documentazione sottoscritta dall'utilizzatrice può essere pienamente utilizzata nei confronti della parte contumace in quanto della sua produzione si è dato conto nel ricorso notificato.
Ciò posto, la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto deve essere accolta, avendo parte ricorrente fornito prova sia della pattuizione di una clausola risolutiva espressa all'interno del contratto di leasing sia dell'avvenuto inadempimento di parte resistente conforme alla relativa previsione contrattuale.
Dalla lettura del contratto di locazione finanziaria si evince infatti, all'art. 17 denominato “risoluzione del contratto”, la previsione della facoltà per la ricorrente di risoluzione dal contratto di leasing ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, da effettuarsi con apposita dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata nel caso di “inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle obbligazioni contenuto nei precedenti articoli”.
L'articolo prevede inoltre che “a seguito dell'intervenuta risoluzione l'Utilizzatore dovrà restituire prontamente l'immobile libero da persone e cose e pagare i corrispettivi periodici maturati alla data della risoluzione, nonché ogni spesa che il Concedente abbia sopportato in ragione di detta risoluzione con i relativi interessi di mora al tasso indicato nelle condizioni particolari e tutte le spese causate dal suo inadempimento”.
Parte ricorrente, mediante il richiamo all'estratto conto, ha allegato l'inadempimento al pagamento di canoni per il complessivo importo di euro 21.109,01 importo superiore a quattro mensilità come pagina 3 di 4 previsto dalla legge 124/2017 (sub doc. 9).
A fronte dell'allegato inadempimento parte resistente, di ciò onerata, non ha provato di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti a termini contrattuali.
A fronte della risoluzione del contratto l'utilizzatrice è certamente tenuta al rilascio dell'immobile in favore della concedente conformemente alla previsione contrattuale, nonché alla venir meno del titolo in forza del quale deteneva l'immobile.
Le spese legali seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa come dichiarato, in euro 6.306,5 (esclusa la fase di trattazione e con fase di decisione ridotta alla metà) oltre accessori di legge, rimborso forfettario e rimborso CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: accerta l'intervenuta risoluzione per inadempimento dell'utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria contratto n. 307820 (ora CFS01588519) meglio indicato in ricorso;
condanna alla riconsegna, in favore di del bene CP_1 Parte_3
immobile sito in comune di Crema via Mazzini 123, meglio descritto in ricorso, libero e vuoto da persone e cose;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15040/2024 promossa da:
già ( ) (C.F. ), mandataria di Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. RADICE MARCO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_3
Telematico presso il difensore avv. RADICE MARCO
RICORRENTE contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, così giudicare:
Nel merito
Accertato e dichiarato l'inadempimento di alle obbligazioni scaturenti dal contratto di CP_1
leasing n. CFS01588519 e la intervenuta risoluzione dello stesso, ordinare a (p.iva CP_1 pagina 1 di 4 ) , in persona dell'A.U. con P.IVA_2 Email_1 Controparte_2
sede in CREMA (CR) VIA DANTE ALIGHIERI 15 cap 26013 (doc 11) di rilasciare immediatamente - libero e vuoto da sé, persone e cose sue e nella piena disponibilità dell'odierna ricorrente – il seguente bene:
IMMOBILE FINITO SITO IN COMUNE DI CREMA VIA MAZZINI 123 DI CA MQ.SVILUPPATI
25 NEGOZIO IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI COME SEGUE FG.25 MAPP.723
SUB.513 P.S1-T ZC.1 CAT.C/01. IL TUTTO COME MEGLIO DESCRITTO NELL'ATTO DI
COMPRAVENDITA IN DATA ODIERNA A ROGITO NOTAIO MANERA DOTT.DANIELE
COMPRESO EVENTUALI PATTI E CONDIZIONI SPECIALI. I FOGLI ALLEGATI FORMANO
PARTE INTEGRANTEE SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO oggetto del contratto di locazione finanziaria n. CFS01588519 del 31.1.12 e meglio descritto nel contratto di leasing, dalla stessa illegittimamente occupato per i motivi di cui in CP_1
narrativa.
Per quanto riguarda l'esposizione relativa al contratto CFS01588519 la cui operazione è assistita dalla garanzia del Fondo pubblico di garanzia ex L. 662/96, si precisa che, a seguito della escussione della stesse, il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 e dell'art. 2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonoma istanza (anche tardiva). Il credito vantato dal
Fondo medesimo è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell'art.
8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015 n. 33.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto che fosse accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di contratto di locazione finanziaria concluso da IN EA
PA (ora con la società convenuta a fronte dell'inadempimento di questa e Parte_3
della dichiarazione della concedente di volersi avvalere della condizione risolutiva espressa, chiedendo, altresì, la sua condanna al rilascio dell'immobile meglio in ricorso indicato.
Parte resistente, cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stato regolarmente pagina 2 di 4 notificato, non si costituiva e, in prima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
L'avvenuta conclusione, in data 13 gennaio 2012, del contratto di leasing n. 307820 tra FI EA
s.p.a. (nella cui posizione è subentrata come da atto di fusione prodotto sub Parte_3 doc. 3) e la consegna dell'immobile stesso all'utilizzatrice nonché la sottoscrizione di un CP_1
atto di variazione in data 3.08.2012 sono comprovati dalla documentazione prodotta sub doc. 3) (atto di fusione di FI EA s.p.a. in , 4) (contratto di leasing), 6) (verbale di Parte_3
consegna) e 7) ( atto di variazione).
Sul punto basti osservare che la documentazione sottoscritta dall'utilizzatrice può essere pienamente utilizzata nei confronti della parte contumace in quanto della sua produzione si è dato conto nel ricorso notificato.
Ciò posto, la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto deve essere accolta, avendo parte ricorrente fornito prova sia della pattuizione di una clausola risolutiva espressa all'interno del contratto di leasing sia dell'avvenuto inadempimento di parte resistente conforme alla relativa previsione contrattuale.
Dalla lettura del contratto di locazione finanziaria si evince infatti, all'art. 17 denominato “risoluzione del contratto”, la previsione della facoltà per la ricorrente di risoluzione dal contratto di leasing ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, da effettuarsi con apposita dichiarazione a mezzo di lettera raccomandata nel caso di “inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle obbligazioni contenuto nei precedenti articoli”.
L'articolo prevede inoltre che “a seguito dell'intervenuta risoluzione l'Utilizzatore dovrà restituire prontamente l'immobile libero da persone e cose e pagare i corrispettivi periodici maturati alla data della risoluzione, nonché ogni spesa che il Concedente abbia sopportato in ragione di detta risoluzione con i relativi interessi di mora al tasso indicato nelle condizioni particolari e tutte le spese causate dal suo inadempimento”.
Parte ricorrente, mediante il richiamo all'estratto conto, ha allegato l'inadempimento al pagamento di canoni per il complessivo importo di euro 21.109,01 importo superiore a quattro mensilità come pagina 3 di 4 previsto dalla legge 124/2017 (sub doc. 9).
A fronte dell'allegato inadempimento parte resistente, di ciò onerata, non ha provato di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni sulla stessa gravanti a termini contrattuali.
A fronte della risoluzione del contratto l'utilizzatrice è certamente tenuta al rilascio dell'immobile in favore della concedente conformemente alla previsione contrattuale, nonché alla venir meno del titolo in forza del quale deteneva l'immobile.
Le spese legali seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa come dichiarato, in euro 6.306,5 (esclusa la fase di trattazione e con fase di decisione ridotta alla metà) oltre accessori di legge, rimborso forfettario e rimborso CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: accerta l'intervenuta risoluzione per inadempimento dell'utilizzatrice del contratto di locazione finanziaria contratto n. 307820 (ora CFS01588519) meglio indicato in ricorso;
condanna alla riconsegna, in favore di del bene CP_1 Parte_3
immobile sito in comune di Crema via Mazzini 123, meglio descritto in ricorso, libero e vuoto da persone e cose;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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