Sentenza 10 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2004, n. 8858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8858 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
CA DI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1133/2001, decisa il 9 luglio 2001 e pubblicata il 3 agosto 2001, resa dal Tribunale di Prato nel procedimento n. 3592/98 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 febbraio 2004 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Matera Marcello, ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9 luglio - 3 agosto 2001 il Tribunale di Prato in composizione monocratica annullava l'ordinanza ingiunzione 29 ottobre 1998 emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze rilevando che "le ultime consegne documentali furono fatte dall'interessato in data 17 gennaio 1994" e la notifica della contestazione del 30 gennaio 1995 è tardiva oltre il quadruplo rispetto al termine di legge".
Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione la Direzione provinciale del Lavoro di Firenze con atto notificato in data 8 febbraio 2002, sulla base di un unico complesso motivo. CA DI è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.
14, 22 e 23 legge 689/81. Si richiama altresì al n. 5 dell'art. 360 epe, pur se non viene denunciato il vizio di motivazione. Si osserva che le indagini ai fini dell'accertamento si sono concluse il 23 gennaio 1995, data in cui gli Ispettori del Lavoro, dopo aver atteso il completamento delle operazioni di bilancio, procedevano a verifica della concreta attuazione delle clausole previste nel contratto di associazione in partecipazione e convocavano la sig.ra AN presso gli uffici dell'Ispettorato. La censura appare infondata, siccome non pertinente alle argomentazioni svolte nella denunciata sentenza. Invero il Giudice del merito ha stabilito, in forza di un accertamento di fatto che non viene censurato dalla ricorrente, che tutto il materiale probatorio era stato fornito il 17 gennaio 1994, mentre la contestazione ha avuto luogo solamente il 31 gennaio 1995, ovvero oltre il quadruplo del termine di legge.
La ricorrente afferma che gli elementi di fatto sarebbero stati acquisiti solamente il 23 gennaio 1995; a seguito di tale acquisizione sarebbe stata convocata certa sig.ra AN e due giorni dopo sarebbe stata notificata l'infrazione. Peraltro non vengono indicati gli atti della fase di merito ove tali elementi siano stati sottoposti all'esame del giudice e neppure si chiarisce quale veste abbia la non meglio indicata sig.ra AN. Il rilievo non può quindi trovare ingresso in questa sede siccome del tutto nuovo ed espresso in termini generici che impediscono di valutarne la decisività. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Nulla si deve disporre per le spese poiché l'intimato non si è costituito e non ha svolto attività difensiva di sorta.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2004