CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 621 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. POZZI FRANCESCA Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CONTRA' S.CATERINA, 92 36100
VICENZA;
- attrice in riassunzione contro
(GIA' (c.f. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. CARIDDI ALBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.so Tassoni 22 10143 Torino;
- convenuta in riassunzione
Oggetto: Altri contratti atipici.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate.
Per parte appellata: accettazione della rinuncia agli atti e della compensazione delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - commercializza all'ingrosso prodotti e ricambi per automobili di diverse Pt_1
marche.
Nell'aprile 2010, concludeva con (ora ), del Controparte_2 CP_1
gruppo un contratto di fornitura, con cui si impegnava a fornire alle CP_3
carrozzerie convenzionate con i pezzi di ricambio/sostituzione necessari CP_3
per le riparazioni su veicoli incidentati, allo scopo di agevolare le procedure di indennizzo diretto.
In data 05.02.2012 le due società concludevano un contratto di deposito in virtù del quale si impegnava a predisporre un magazzino in cui conservare i pezzi provenienti da Pt_1
varie carrozzerie e provvedeva alla raccolta dei pezzi nelle carrozzerie di Vicenza, Padova,
Verona e Trento, e allo stoccaggio di tali pezzi predisponendo una parte dei locali della propria sede per questo specifico magazzino, che era distinto dal resto del magazzino della società. Sulla base di tale contratto e degli impegni in esso assunti da CP_2
, sollecitava la predisposizione di altri d.d.t. per proseguire il ritiro dei pezzi
[...] Pt_1
in altre province, ma non riceveva alcun riscontro da , fino al Controparte_2
24.07.2013, data in cui quest'ultima comunicava di aver deciso di spostare il magazzino ricambi presso il centro di raccolta a Bologna CP_4
1.3 – agiva quindi dinanzi al Tribunale di Torino contro Pt_1 Controparte_2 per la condanna di questa all'adempimento del contratto o, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento del contratto ed al risarcimento dei danni subiti contestava le avversarie domande ed affermava anzi che era Controparte_2
che si era resa inadempiente non fornendo i pezzi a seguito di trasferimento e Pt_1
formulava domanda riconvenzionale di danni.
2 Il Tribunale di Torino, con sent. n. 5701 del 2.09.2015, accoglieva il capo della domanda di relativo all'accertamento dell'inadempimento di , ma Pt_1 Controparte_2 rigettava ogni altra domanda di parte attrice, disponendo l'integrale compensazione delle spese i costi di CTU nella misura del 50% ciascuna.
1.4 – La Corte d'Appello di Torino, con sent. n. 2196/2017, in parziale riforma della sentenza impugnata da entrambe le parti, ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento di e riformato sulle spese. Controparte_2
1.5 – La sentenza di secondo grado è stata impugnata in Cassazione da e la S.C., Pt_1
con ord. n. 4013/2023 depositata il 9.02.2023, ha annullato con rinvio la decisione di secondo grado.
1.6 – La causa è stata quindi riassunta da dinanzi a questa Corte territoriale per la Pt_1
sola decisione sulla domanda di risarcimento del danno.
2. – Con dichiarazione congiunta depositata in data 6.02.2024, le parti, per tramite dei rispettivi procuratori muniti di procura speciale, hanno dichiarato di rinunciare agli atti e di accettare la rinuncia, a spese compensate.
Non resta, a questo punto, alla Corte che provvedere in conformità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando come giudice di rinvio dalla Cassazione sulle domande proposte da contro Parte_1
già con ricorso in riassunzione Controparte_1 Controparte_2 ex art. 392 c.p.c. notificato l'8.05.2023: dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 621 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. POZZI FRANCESCA Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CONTRA' S.CATERINA, 92 36100
VICENZA;
- attrice in riassunzione contro
(GIA' (c.f. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. CARIDDI ALBERTO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.so Tassoni 22 10143 Torino;
- convenuta in riassunzione
Oggetto: Altri contratti atipici.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate.
Per parte appellata: accettazione della rinuncia agli atti e della compensazione delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - commercializza all'ingrosso prodotti e ricambi per automobili di diverse Pt_1
marche.
Nell'aprile 2010, concludeva con (ora ), del Controparte_2 CP_1
gruppo un contratto di fornitura, con cui si impegnava a fornire alle CP_3
carrozzerie convenzionate con i pezzi di ricambio/sostituzione necessari CP_3
per le riparazioni su veicoli incidentati, allo scopo di agevolare le procedure di indennizzo diretto.
In data 05.02.2012 le due società concludevano un contratto di deposito in virtù del quale si impegnava a predisporre un magazzino in cui conservare i pezzi provenienti da Pt_1
varie carrozzerie e provvedeva alla raccolta dei pezzi nelle carrozzerie di Vicenza, Padova,
Verona e Trento, e allo stoccaggio di tali pezzi predisponendo una parte dei locali della propria sede per questo specifico magazzino, che era distinto dal resto del magazzino della società. Sulla base di tale contratto e degli impegni in esso assunti da CP_2
, sollecitava la predisposizione di altri d.d.t. per proseguire il ritiro dei pezzi
[...] Pt_1
in altre province, ma non riceveva alcun riscontro da , fino al Controparte_2
24.07.2013, data in cui quest'ultima comunicava di aver deciso di spostare il magazzino ricambi presso il centro di raccolta a Bologna CP_4
1.3 – agiva quindi dinanzi al Tribunale di Torino contro Pt_1 Controparte_2 per la condanna di questa all'adempimento del contratto o, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento del contratto ed al risarcimento dei danni subiti contestava le avversarie domande ed affermava anzi che era Controparte_2
che si era resa inadempiente non fornendo i pezzi a seguito di trasferimento e Pt_1
formulava domanda riconvenzionale di danni.
2 Il Tribunale di Torino, con sent. n. 5701 del 2.09.2015, accoglieva il capo della domanda di relativo all'accertamento dell'inadempimento di , ma Pt_1 Controparte_2 rigettava ogni altra domanda di parte attrice, disponendo l'integrale compensazione delle spese i costi di CTU nella misura del 50% ciascuna.
1.4 – La Corte d'Appello di Torino, con sent. n. 2196/2017, in parziale riforma della sentenza impugnata da entrambe le parti, ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento di e riformato sulle spese. Controparte_2
1.5 – La sentenza di secondo grado è stata impugnata in Cassazione da e la S.C., Pt_1
con ord. n. 4013/2023 depositata il 9.02.2023, ha annullato con rinvio la decisione di secondo grado.
1.6 – La causa è stata quindi riassunta da dinanzi a questa Corte territoriale per la Pt_1
sola decisione sulla domanda di risarcimento del danno.
2. – Con dichiarazione congiunta depositata in data 6.02.2024, le parti, per tramite dei rispettivi procuratori muniti di procura speciale, hanno dichiarato di rinunciare agli atti e di accettare la rinuncia, a spese compensate.
Non resta, a questo punto, alla Corte che provvedere in conformità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando come giudice di rinvio dalla Cassazione sulle domande proposte da contro Parte_1
già con ricorso in riassunzione Controparte_1 Controparte_2 ex art. 392 c.p.c. notificato l'8.05.2023: dichiara estinto il giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
3