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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di AT In Nome del Popolo Italiano
Il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1812/2022 tra le parti:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Verrico ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Massimiliano Tesi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglial'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
DICHIARATA La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel
Comune di Vaiano (PO) in data 03/04/1982 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vaiano – Anno 1982 – Parte II – Serie A – N.5, giusta sentenza parziale del
1 Tribunale di AT nr. 321/2023 del giorno 15/05/2023 e successiva “Attestazione ex art. 124
Disp.Att.”;
DISPORRE Ricorrendone le condizioni, vista l'assoluta passività della sig.ra a CP_1 fronte della positiva attivazione del sig. che, su più fronti ha tentato – stante il Parte_1 rigetto della domanda di reciproca assegnazione della casa coniugale in sentenza di separazione
- di trovare un pacifico accordo per risolvere la forzata e mal voluta prosecuzione della convivenza, di Voler definire la questione, mediante ogni strumento utile allo scopo, ivi compreso, un nuovo tentativo di “Mediazione”- in questo ambito -“Delegata”, con le relative conseguenze di legge, in caso di mancata partecipazione/adesione della chiamata in mediazione;
in assenza, disporre l'assegnazione della casa coniugale al sig. , quale coniuge Parte_1 più debole, vista anche la disaffezione della sig.ra spontaneamente allontanatasi CP_1 dall'immobile e mai più rientrata;
CONFERMARE I restanti provvedimenti assunti dal Tribunale di AT in sede di separazione giudiziale, giusta sentenza nr. 1017/2016 pubbl. il 24/09/2016 e che qui è da intendersi integralmente riprodotta (cifr. doc.4) nei punti pedissequamente ivi indicati (da nr. 1 a nr. 6 – di cui al
P.Q.M.
), con unica eccezione del punto nr.3), di cui al paragrafo che precede, di cui si auspica diversa/alternativa soluzione.
RESPINGERE Qualsivoglia diversa e/o ulteriore istanza ex adverso in materia di contributo economico, assegno divorzile per €.300,00 e/o in ogni altra diversa somma, sostanza e modalità, nonché, richiesta subordinata di corresponsione di assegno una tantum ex art. 5 comma 8
L.898/1970 secondo equità, non sussistendone i requisiti e/o presupposti in fatto e in diritto, per quanto più ampiamente dedotto, prodotto ed eccepito dalla scrivente difesa nel corso dell'intero giudizio e precipuamente, nel presente atto, con espresso e riferito richiamo integrale.
In via Istruttoria: si reitera sottoscritta istanza di ammissione/adeguata valutazione dei mezzi di prova documentale allegati ad atto introduttivo, nonché, i progressivi, prodotti nella dedicata memoria istruttoria, agli atti, nonché i mezzi di prova per testi diretta e contraria, ritualmente richiesti, ove non ammessi, e ci si oppone ad ogni altra avversa e diversa eccezione, istanza istruttoria e/o rimostranza come ivi eventualmente formulata in atti.
Con vittoria di competenze professionali e spese di giudizio determinate ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al15%liquidando a titolo di rimborso forfettario su compensi e successive spese occorrende, oltre accessori di Legge. Con formale istanza, in ogni caso, in denegata ipotesi di mancato o non integrale accoglimento, o ancora, in ipotesi di accoglimento parziale delle presenti condizioni, di disporsi compensazione delle spese di lite. Con ogni più ampia riserva di disponibilità ad eventualmente addivenire ad un accordo consensuale, nei termini già indicati”.
2 Per parte resistente: “Voglia il Tribunale di AT: a) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in AT, Via Capitini n° 16 alla sig.ra b) Imporre al sig. CP_1
la corresponsione in favore della Signora non economicamente Parte_1 CP_1 autosufficiente, quale assegno divorzile per il riequilibrio della situazione patrimoniale una somma non inferiore ad € 300,00 (trecento/00) o quella diversa ritenuta di giustizia (soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT) da versare entro il giorno 15 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente che verrà indicato dalla Signora c) In CP_1 subordinata ipotesi, stabilire la corresponsione di un assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/70 quantificato secondo equità. Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio, ovvero, in ipotesi di soccombenza anche parziale, con istanza di compensazione delle spese di lite tra le parti.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 17.09.2024.”.
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato in data 21.11.2022 ha chiesto Parte_1 al Tribunale di AT di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con nel Comune di Vaiano (PO) in data CP_1
03.04.1982, atto poi trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vaiano,
Anno 1982, Parte II, Serie A al n. 5.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: (1) che dall'unione dei coniugi è nata la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(2) che i coniugi Per_1 hanno stabilito la propria residenza familiare nell'abitazione posta in AT, Via
Capitini n°16; (3) che, stante il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis i coniugi si sono separati giudizialmente con sentenza nr. 1017/2016 del Tribunale di AT, pubblicata il 24.09.2016; (4) che a far data dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati e, anzi, le parti non sono riuscite ad accordarsi sulle questioni economiche, in particolare relativamente all'assegnazione della casa familiare per la quale è fallito anche il procedimento di mediazione incardinato presso l'Organismo di Conciliazione
Forense di AT (verbale negativo del 26.04.2018).
Pertanto, il ha adito l'intestato Tribunale per sentir dichiarare, in via Parte_1 preliminare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la e, CP_1 quali domande accessorie: 1) la definizione della questione dell'assegnazione della casa coniugale mediante l'ausilio di ogni strumento utile allo scopo, ivi compreso il ricorso all'Istituto della “Mediazione Delegata”; 2) la conferma delle medesime condizioni
3 stabilite con i provvedimenti assunti dal Tribunale di AT in sede di separazione giudiziale, giusta sentenza nr.1017/2016; 3) la vittoria di spese di lite del procedimento.
Si è costituita ritualmente in giudizio che, pur aderendo alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha eccepito: a) l'assenza di responsabilità circa l'esito negativo del procedimento di mediazione avente ad oggetto l'assegnazione della casa familiare;
b) che il ha impedito alla di Parte_1 CP_1 risiedere nella casa familiare, pur in mancanza di provvedimenti giudiziali in tal senso, ed ha pertanto costretto la resistente a reperire alloggi di fortuna;
c) che le parti presentano una situazione reddituale differente: il percepisce infatti reddito Parte_1 di lavoro dipendente mentre la è disoccupata in quanto per tutta la durata del CP_1 matrimonio si è dedicata interamente alla cura della casa e della famiglia.
Pertanto la resistente ha concluso affinché il Tribunale di AT voglia dichiarare, in via preliminare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, quali domande accessorie: i) l'assegnazione della casa familiare;
ii) la corresponsione di un assegno divorzile a carico del in favore della di una somma non inferiore ad Parte_1 CP_1
€ 300,00 o quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 15 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente indicato dalla resistente.
All'udienza presidenziale del 25.01.2023 il Presidente, dopo avere sentito le parti separatamente e congiuntamente, ha sostanzialmente confermato le condizioni di separazione, dando atto della insussistenza dei presupposti per provvedere all'assegnazione della casa familiare ad una delle parti, non essendo presente prole minorenne o prole maggiorenne non economicamente indipendente.
Nominato il giudice istruttore, all'udienza del 4.04.2023 le parti hanno avanzato richiesta di sentenza parziale sullo status, chiedendo all'esito la concessione dei termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. La causa, pertanto, è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
In data 12.05.2023 il Collegio ha emesso sentenza parziale sullo status n.321/2023, non ravvisando alcun ostacolo alla pronuncia non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
La causa, istruita mediante documenti e prove orali, è stata rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento dell'11.9.2024, sulle conclusioni delle parti così come
4 indicate in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica e previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Assegnazione casa familiare – Tale domanda, formulata da entrambe le parti, non può essere accolta. Non vi sono, infatti, i presupposti legislativi per disporre l'assegnazione come prevista dall'art. 337 sexies c.c.. In assenza di prole minorenne o di prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente non si ravvisano i presupposti per accogliere tali domande spiegate reciprocamente dalle parti.
Assegno divorzile – Parte convenuta ha avanzato domanda di assegno divorzile nei confronti del coniuge, allegando la disparità economica nonché la circostanza di essersi occupata della gestione familiare per tutta la durata della vita matrimoniale. Tale domanda, tuttavia, all'esito del giudizio non può ritenersi fondata.
Come affermato recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo – compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi – che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 l. n. 898 del 1970 – essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in presenza di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, aveva attribuito l'assegno divorzile in ragione dell'attività domestica svolta dalla ex moglie, a prescindere dall'allegazione
e dalla prova della perdita di concrete prospettive professionali e di potenzialità reddituali conseguenti alla scelta di dedicarsi alle cure della famiglia ed omettendo, altresì, di considerare che il patrimonio della richiedente era formato in misura prevalente da attribuzioni compiute da parte dell'ex coniuge).” (Ordinanza Cassazione 29990/2022).
Pertanto, il divario reddituale, che nel caso in esame non pare neppure sussistere
(tenuto conto che la convenuta lavora saltuariamente come dimostrato durante l'istruttoria orale), da solo non è sufficiente a dimostrare la fondatezza della richiesta di assegno divorzile, dovendo dimostrare le ragioni della scelta della richiedente di dedicarsi prevalentemente ai bisogni familiari, dimostrazione non fornita all'esito del presente giudizio.
5 Pertanto, alla luce di tale quadro probatorio, considerato che l'assegno divorzile nel caso in esame non assolve né la funzione assistenziale né quella perequativo- compensativa, la domanda deve essere respinta.
Stesse considerazioni in ordine alla domanda di riconoscimento di assegno divorzile una tantum, peraltro ammissibile soltanto su accordo delle parti (cfr. art. 5 L. 898/1970).
Spese del giudizio – Le spese del giudizio dovranno essere compensate tra le parti nella misura di 2/3 e poste a carico di parte convenuta nella restante misura di 1/3 in ragione della parziale reciproca soccombenza. Le stesse saranno liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022 tenuto conto del valore della controversia e della attività concretamente svolta dalle parti (valore indeterminabile di bassa complessità, fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. respinge la domanda di assegnazione della casa familiare formulata da entrambe le parti;
2. respinge la domanda di assegno divorzile formulata da parte convenuta nei confronti del ricorrente;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di 2/3 e pone la parte restante a carico di parte convenuta, che si liquida in euro 2.538,66 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in AT nella camera di consiglio dell'8/1/2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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