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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/07/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel. est.
- Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 27.6.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 1990/2025 pendente tra
Parte_1
( c.f. C.F._1
Difensore: avv. Fabio Batini
Domicilio eletto: Genova via Isonzo 38/16 presso il difensore
E
Controparte_1
Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente ad oggetto separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
parte ricorrente: come all'udienza del 17.6.2025
Pubblico Ministero: come da parere depositato in data 11.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente o il marito ) Parte_1 allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di avere contratto matrimonio con , in Genova, in data Controparte_1
14.6.2001
- Che dall'unione non sono nati figli
- Che la convivenza è già in via di fatto cessata da anni a causa delle incomprensioni caratteriali tra le parti
Ciò premesso chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione.
La moglie non si costituiva in vita dell'udienza del 17.6.2025, né vi compariva, ed il giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi, ne dichiarava la contumacia.
All'udienza il marito dichiarava di avere interrotto ogni tipo di rapporto con la moglie da almeno dieci anni ed escludeva la possibilità di una riconciliazione.
Poiché la causa non richiedeva lo svolgimento di attività istruttoria il giudice delegato autorizzava l'immediata precisazione delle conclusioni e, all'esito, nello specifico venivano confermate le conclusioni di cui al ricorso, rimetteva la causa in decisione.
La domanda è fondata e deve essere accolta: le parti, a causa delle incomprensioni caratteriali, vivono di fatto già separate da almeno un decennio e non hanno più alcun tipo di rapporto tra loro. In siffatte condizione la ripresa della convivenza sarebbe per entrambe intollerabile ( art. 151 c.c. ).
2 In mancanza di soccombenza niente deve essere disposto in punto di spese.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale non definitivamente pronunciando,
DICHIARA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
legati da matrimonio celebrato a Genova il 14.6.2001 autorizzandoli
[...]
a vivere separati.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Genova per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ( matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova al n. 365 parte I anno 2001)
SPESE irripetibili
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 27.6.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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