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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/07/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 539 del registro generale affari civili dell'anno 2024
TRA
C.F. 1 ), nato a [...] il [...], Parte_1 (CF: elettivamente domiciliato a Palermo in via Imperatore Federico n. 106, presso lo studio dell'avv. ET Antonio Giannotta, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
RICORRENTE
E C.F. 2 ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 (CF: domiciliata a Palermo in via P.pe di Scordia n. 3 presso lo studio dell'avv. PAOLO
FRANCESCO Martorana, che lo rappresenta e difende, in forza di procura alle liti in atti
RESISTENTE
(), nato a [...], elettivamente domiciliato a, presso lo studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di intervento
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
conclusioni delle parti: come note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.3.2024 Parte_1 ha chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1639/2015 del Tribunale di Palermo, che aveva di fatto recepito l'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio di scioglimento del matrimonio concordatario contratto il 31.7.1993 a Palermo.
Domandava, nello specifico, la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore dei figli maggiorenni, - che aveva formato un autonomo nucleo NA
familiare nel 2018, avendo tre figli – e ET – trasferitosi a Tenerife nel 2017 per motivi di
-
lavoro, assunto con contratto a tempo indeterminato dal 2022 -, nonché dell'assegno divorzile versato alla resistente (e, in subordine la riduzione), atteso che la resistente, sin dalla separazione avvenuta nel 2007, non si era attivata per reperire un'occupazione, né per fare ricorso alle misure di sostegno predisposte dallo Stato, quali il reddito di cittadinanza e l'assegno di inclusione.
-A fondamento del ricorso, oltre all'indipendenza economica dei figli ad eccezione di che viveva ancora con la madre, essendo ancora impegnata negli studi PE
deduceva il peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali, avendo sottoscritto ulteriori prestiti al fine di mantenere il nuovo nucleo familiare costituito con la nuova compagna, con cui aveva contratto matrimonio il 27.10.2018 e da cui aveva avuto due figli:
ER nato il [...], e Per_4, nata il [...]. CP_1Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.6.2024 contestava le deduzioni avversarie, allegando che in seguito al matrimonio contratto dal ricorrente le condizioni economiche del medesimo erano addirittura migliorate, essendo la nuova moglie – come lui del resto – dipendente del Ministero della giustizia con stipendio
- -
superiore a quello di Parte_1 - il cui reddito lordo annuale era pari ad € 40.000,00
-, oltre che proprietaria dell'immobile sito a Palermo presso cui i medesimi vivevano, senza considerare la villetta a Bagheria edificata dal ricorrente in costanza di matrimonio, di cui egli era proprietario esclusivo, la circostanza che lo stesso beneficiava delle detrazioni per familiari a carico e dell'assegno familiare in misura pari al 50%, essendo il suo ricorso ciclico all'indebitamento al consumo per finalità personali irrilevante nel presente giudizio.
1Rilevava per altro verso che il figlio Per_3 avuto dalla nuova unione, era già nato al momento della sentenza di divorzio e negava di possedere i requisiti per ottenere l'assegno di inclusione, deducendo che l'ingresso nel mondo del lavoro le era precluso da fattori quali l'età, la mancanza di un titolo di studio e di attestati professionali, oltre che di esperienza lavorativa.
Invocava la funzione perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, sulla cui spettanza non potevano aversi dubbi in considerazione del notevole contributo dato al menage familiare mediante la crescita dei figli, consentendo al marito di dedicarsi alla carriera.
Domandava il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno corrisposto dall'ex marito a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne PE in ragione delle accresciute esigenze della stessa e della totale permanenza presso il domicilio materno.
-Con ordinanza del 10.6.2025 la causa già rimessa sul ruolo stante la mancanza dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio -, istruita mediante produzioni documentali e prova per interpello della resistente, è stata assunta in decisione.
************
Cosi prospettate le posizioni delle parti, deve osservarsi che affinché possa procedersi alla revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, l'art. 473 bis.29 cpc- ricalcando essenzialmente l'art. 9 1. n. 898/1970 - richiede giustificati motivi sopravvenuti dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che, secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità consistono “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo" (così, da ultimo, Cass., ord. n. 32529/2018; 28436/2017; Cass., n. 18530/2020).
Ora, nel caso di specie, la circostanza che la figlia maggiorenne delle parti, ER
[...] ha costituito un nuovo nucleo familiare, essendo peraltro madre di tre figli, oltre ' che non constata dalla resistente che ha genericamente preso posizione sul punto solo
7 comprovata dal certificato di nella comparsa conclusionale depositata il 15.12.2024 è stato di famiglia offerto da Parte_1 (all. n. 4 al ricorso).
Analoghe considerazioni valgono in ordine alla sopravvenuta indipendenza economica di
ET, assunto con contratto a tempo indeterminato (cfr. all. n. 5).
Tali dati fattuali sopravvenuti consentono, invero, di accogliere la domanda di revoca del contributo a loro favore posto a carico del ricorrente in forza della sentenza di divorzio, essendo priva di rilievo in questa sede la circostanza che la madre abbia destinato le somme ricevute dal ricorrente alle finalità dei figli (cfr. comparsa di risposta, pag. 8).
Quanto alla decorrenza della revoca in questione, ad avviso del Tribunale, la stessa va individuata nel deposito del ricorso introduttivo, ossia dal momento in cui il ricorrente si è effettivamente attivato per mutare lo status quo ante. Parte 2Non meritevole di accoglimento è, per altro verso, la domanda proposta da avente ad oggetto la revoca e/o la riduzione dell'assegno divorzile dal medesimo corrisposto in favore della moglie.
Invero, ad avviso del Tribunale, indipendentemente dai prestiti contratti dal ricorrente dopo la pronuncia di divorzio - la cui finalità non è stata provata e non assume in ogni caso rilievo dirimente la circostanza che lo stesso abbia costituito un nuovo nucleo
-
familiare, con due figli -uno soltanto dei quali nato in [...] alla pronuncia di cui si domanda la modifica -, non rappresenta un fatto sopravvenuto suscettibile di alterare "l'equilibrio raggiunto", tale da richiedere un adeguamento dell'importo alla nuova situazione patrimoniale (cfr., Cass. n. 18606/2021).
Infatti "Se è vero che la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario, il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale, senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria. Pertanto, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto").
La decisione in questione va assunta tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, che impongono di considerare il reddito complessivo del ricorrente e la circostanza che anche la nuova compagna sia percettrice di reddito, potendo dunque contribuire al mantenimento dei due figli minori, non essendo qui in discussione la eventuale capacità lavorativa della resistente, da valutare eventualmente in sede di riconoscimento all'assegno divorzile e non, in assenza di significativi mutamenti delle situazioni economico-patrimoniali delle parti, alla stregua di elemento sopravvenuto suscettibile di determinare la revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cass. n.
787/2017).
Venendo adesso all'aumento dell'importo versato dal ricorrente alla ex moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Per_2 convivente con la madre, domandato da CP_1 in via riconvenzionale - rispetto al quale non si configura alcuna inammissibilità, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente -, va detto che, la sentenza n. 1639/2015 ha previsto l'importo complessivo di € 350,00 in favore dei tre figli che, in assenza di specifiche deduzioni delle parti sul punto, va considerato ripartito in quote uguali per ciascuno (€ 116,6 ognuno).
Ora, venendo meno la somma di € 233,3 - versata in favore dei figli maggiorenni che hanno raggiunto l'indipendenza economica il residuo importo di € 116,6 appare in effetti _
inadeguato alle esigenze di una ragazza di vent'anni che, secondo quanto dedotto dal padre, ancora studia.
Invero, è massima di comune esperienza quella secondo cui le esigenze dei ragazzi si accrescano con l'aumentare dell'età ed, essendo PE impegnata negli studi come allegato dallo stesso ricorrente –, appare adeguato disporre l'aumento dell'assegno a titolo di contributo al suo mantenimento fino all'importo di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Termini Imerese e dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Termini
Imerese.
L'accoglimento parziale delle domande rispettivamente formulate e la natura del giudizio, nonché l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello stato fanno sì che le spese di lite vadano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, a parziale modifica della sentenza n. 1639/2015 del Tribunale di Palermo e in parziale accoglimento delle domande rispettivamente proposte dalle parti: dispone la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto da Parte_1 in favore dei figli maggiorenni Persona_1 e ET, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
Parte_1 in favore della figlia determina in € 200,00 il contributo posto a carico di Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in parte maggiorenne motiva, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 539 del registro generale affari civili dell'anno 2024
TRA
C.F. 1 ), nato a [...] il [...], Parte_1 (CF: elettivamente domiciliato a Palermo in via Imperatore Federico n. 106, presso lo studio dell'avv. ET Antonio Giannotta, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
RICORRENTE
E C.F. 2 ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 (CF: domiciliata a Palermo in via P.pe di Scordia n. 3 presso lo studio dell'avv. PAOLO
FRANCESCO Martorana, che lo rappresenta e difende, in forza di procura alle liti in atti
RESISTENTE
(), nato a [...], elettivamente domiciliato a, presso lo studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di intervento
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
conclusioni delle parti: come note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.3.2024 Parte_1 ha chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1639/2015 del Tribunale di Palermo, che aveva di fatto recepito l'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio di scioglimento del matrimonio concordatario contratto il 31.7.1993 a Palermo.
Domandava, nello specifico, la revoca dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore dei figli maggiorenni, - che aveva formato un autonomo nucleo NA
familiare nel 2018, avendo tre figli – e ET – trasferitosi a Tenerife nel 2017 per motivi di
-
lavoro, assunto con contratto a tempo indeterminato dal 2022 -, nonché dell'assegno divorzile versato alla resistente (e, in subordine la riduzione), atteso che la resistente, sin dalla separazione avvenuta nel 2007, non si era attivata per reperire un'occupazione, né per fare ricorso alle misure di sostegno predisposte dallo Stato, quali il reddito di cittadinanza e l'assegno di inclusione.
-A fondamento del ricorso, oltre all'indipendenza economica dei figli ad eccezione di che viveva ancora con la madre, essendo ancora impegnata negli studi PE
deduceva il peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali, avendo sottoscritto ulteriori prestiti al fine di mantenere il nuovo nucleo familiare costituito con la nuova compagna, con cui aveva contratto matrimonio il 27.10.2018 e da cui aveva avuto due figli:
ER nato il [...], e Per_4, nata il [...]. CP_1Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.6.2024 contestava le deduzioni avversarie, allegando che in seguito al matrimonio contratto dal ricorrente le condizioni economiche del medesimo erano addirittura migliorate, essendo la nuova moglie – come lui del resto – dipendente del Ministero della giustizia con stipendio
- -
superiore a quello di Parte_1 - il cui reddito lordo annuale era pari ad € 40.000,00
-, oltre che proprietaria dell'immobile sito a Palermo presso cui i medesimi vivevano, senza considerare la villetta a Bagheria edificata dal ricorrente in costanza di matrimonio, di cui egli era proprietario esclusivo, la circostanza che lo stesso beneficiava delle detrazioni per familiari a carico e dell'assegno familiare in misura pari al 50%, essendo il suo ricorso ciclico all'indebitamento al consumo per finalità personali irrilevante nel presente giudizio.
1Rilevava per altro verso che il figlio Per_3 avuto dalla nuova unione, era già nato al momento della sentenza di divorzio e negava di possedere i requisiti per ottenere l'assegno di inclusione, deducendo che l'ingresso nel mondo del lavoro le era precluso da fattori quali l'età, la mancanza di un titolo di studio e di attestati professionali, oltre che di esperienza lavorativa.
Invocava la funzione perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, sulla cui spettanza non potevano aversi dubbi in considerazione del notevole contributo dato al menage familiare mediante la crescita dei figli, consentendo al marito di dedicarsi alla carriera.
Domandava il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, l'aumento dell'assegno corrisposto dall'ex marito a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne PE in ragione delle accresciute esigenze della stessa e della totale permanenza presso il domicilio materno.
-Con ordinanza del 10.6.2025 la causa già rimessa sul ruolo stante la mancanza dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio -, istruita mediante produzioni documentali e prova per interpello della resistente, è stata assunta in decisione.
************
Cosi prospettate le posizioni delle parti, deve osservarsi che affinché possa procedersi alla revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, l'art. 473 bis.29 cpc- ricalcando essenzialmente l'art. 9 1. n. 898/1970 - richiede giustificati motivi sopravvenuti dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che, secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità consistono “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo" (così, da ultimo, Cass., ord. n. 32529/2018; 28436/2017; Cass., n. 18530/2020).
Ora, nel caso di specie, la circostanza che la figlia maggiorenne delle parti, ER
[...] ha costituito un nuovo nucleo familiare, essendo peraltro madre di tre figli, oltre ' che non constata dalla resistente che ha genericamente preso posizione sul punto solo
7 comprovata dal certificato di nella comparsa conclusionale depositata il 15.12.2024 è stato di famiglia offerto da Parte_1 (all. n. 4 al ricorso).
Analoghe considerazioni valgono in ordine alla sopravvenuta indipendenza economica di
ET, assunto con contratto a tempo indeterminato (cfr. all. n. 5).
Tali dati fattuali sopravvenuti consentono, invero, di accogliere la domanda di revoca del contributo a loro favore posto a carico del ricorrente in forza della sentenza di divorzio, essendo priva di rilievo in questa sede la circostanza che la madre abbia destinato le somme ricevute dal ricorrente alle finalità dei figli (cfr. comparsa di risposta, pag. 8).
Quanto alla decorrenza della revoca in questione, ad avviso del Tribunale, la stessa va individuata nel deposito del ricorso introduttivo, ossia dal momento in cui il ricorrente si è effettivamente attivato per mutare lo status quo ante. Parte 2Non meritevole di accoglimento è, per altro verso, la domanda proposta da avente ad oggetto la revoca e/o la riduzione dell'assegno divorzile dal medesimo corrisposto in favore della moglie.
Invero, ad avviso del Tribunale, indipendentemente dai prestiti contratti dal ricorrente dopo la pronuncia di divorzio - la cui finalità non è stata provata e non assume in ogni caso rilievo dirimente la circostanza che lo stesso abbia costituito un nuovo nucleo
-
familiare, con due figli -uno soltanto dei quali nato in [...] alla pronuncia di cui si domanda la modifica -, non rappresenta un fatto sopravvenuto suscettibile di alterare "l'equilibrio raggiunto", tale da richiedere un adeguamento dell'importo alla nuova situazione patrimoniale (cfr., Cass. n. 18606/2021).
Infatti "Se è vero che la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basi su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario, il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale, senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria. Pertanto, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto").
La decisione in questione va assunta tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, che impongono di considerare il reddito complessivo del ricorrente e la circostanza che anche la nuova compagna sia percettrice di reddito, potendo dunque contribuire al mantenimento dei due figli minori, non essendo qui in discussione la eventuale capacità lavorativa della resistente, da valutare eventualmente in sede di riconoscimento all'assegno divorzile e non, in assenza di significativi mutamenti delle situazioni economico-patrimoniali delle parti, alla stregua di elemento sopravvenuto suscettibile di determinare la revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio.
Invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della l. n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (cfr. Cass. n.
787/2017).
Venendo adesso all'aumento dell'importo versato dal ricorrente alla ex moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne Per_2 convivente con la madre, domandato da CP_1 in via riconvenzionale - rispetto al quale non si configura alcuna inammissibilità, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente -, va detto che, la sentenza n. 1639/2015 ha previsto l'importo complessivo di € 350,00 in favore dei tre figli che, in assenza di specifiche deduzioni delle parti sul punto, va considerato ripartito in quote uguali per ciascuno (€ 116,6 ognuno).
Ora, venendo meno la somma di € 233,3 - versata in favore dei figli maggiorenni che hanno raggiunto l'indipendenza economica il residuo importo di € 116,6 appare in effetti _
inadeguato alle esigenze di una ragazza di vent'anni che, secondo quanto dedotto dal padre, ancora studia.
Invero, è massima di comune esperienza quella secondo cui le esigenze dei ragazzi si accrescano con l'aumentare dell'età ed, essendo PE impegnata negli studi come allegato dallo stesso ricorrente –, appare adeguato disporre l'aumento dell'assegno a titolo di contributo al suo mantenimento fino all'importo di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Termini Imerese e dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Termini
Imerese.
L'accoglimento parziale delle domande rispettivamente formulate e la natura del giudizio, nonché l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello stato fanno sì che le spese di lite vadano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, a parziale modifica della sentenza n. 1639/2015 del Tribunale di Palermo e in parziale accoglimento delle domande rispettivamente proposte dalle parti: dispone la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto da Parte_1 in favore dei figli maggiorenni Persona_1 e ET, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
Parte_1 in favore della figlia determina in € 200,00 il contributo posto a carico di Per_2 oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate in parte maggiorenne motiva, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
dispone che le spese di lite siano lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Giuseppe Rini Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44