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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/03/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5252/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dagli avv.ti GABRIELE ROMAGNUOLO e STEFANO Parte_1
CAMPESE
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., CONTUMACE
RESISTENTE
oggetto: assegno invalidità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 ha adito l'intestato Tribunale deducendo di Parte_1 avere avuto il riconoscimento da parte della Commissione Medica della percentuale di invalidità nella misura del 75% e di non avere avuto la liquidazione dall''I.N.P.S. della prestazione dell'assegno di invalidità
a causa della mancanza della carta di soggiorno.
Ha, quindi, dedotto di essere in possesso, oltre ai requisiti sanitari e reddituali, anche del permesso di soggiorno per attesa occupazione in scadenza in data 12.10.2023 e in fase di rinnovo ed ha concluso chiedendo “dichiarare illegittima la condotta dell' che ha negato la prestazione in oggetto in virtù del CP_1 mancato possesso della carta di soggiorno e, per l'effetto, ordinare all'Ente la materiale erogazione della prestazione”.
1.1. L' è rimasto contumace. CP_1
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito, dell'udienza fissata e trattata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve premettersi che l'assegno mensile di invalidità è disciplinato dall'art. 13 L. n. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art. 13, co. 1, L. n.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani cui sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio italiano.
2.1. La Legge n. 40 del 1998, art. 39, ha disposto al co. 1, che “Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.
Dunque, è stata effettuata l'equiparazione tra i cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia, che invece sembra essere stato ravvisato come necessario dalla giurisprudenza costituzionale.
2.2. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 del 2010 ha affermato che “È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., co. 1, l'art. 80, co. 19, L. 23.2000,
n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13”. Infatti, si è affermato che “Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall'evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini”.
2.3. La Suprema Corte ha altresì affermato che “lo straniero, legalmente soggiornante nel territorio dello
Stato da tempo apprezzabile e in modo non episodico, a prescindere dal superamento del limite temporale quinquennale che condiziona il rilascio della carta di soggiorno, ha diritto alla pensione di invalidità civile, ove in possesso degli ulteriori requisiti di legge, rientrando tale prestazione tra le provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile è inserito, che, alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha espunto
l'ulteriore condizione della necessità della carta di soggiorno, devono essere erogate senza alcuna discriminazione tra cittadini e stranieri che hanno titolo alla permanenza nel territorio dello Stato, pena la violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 CEDU” (Sez. L, Ordinanza n. 23763 del
01/10/2018; in senso conforme Cass. 28141/21).
2.4. Quanto invece al requisito reddituale, deve rilevarsi che detto requisito è presupposto necessario della prestazione, dovendosi ricordare che la spettanza della prestazione non può desumersi dalla semplice titolarità del permesso di soggiorno – nel caso di specie, con domanda di rinnovo.
La Suprema Corte, del resto, in fattispecie per certi versi analoga, pur relativa ai requisiti reddituali dell'assegno di invalidità civile, ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28141/21; Sez. l. sent. N. 4910 del
03/04/2001,) che, nei giudizi diretti al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile il requisito reddítuale costituisce - al pari del requisito sanitario e della cosiddetta incollocazione al lavoro - un elemento costitutivo del diritto la cui mancanza può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità e la cui prova deve essere fornita dall'invalido con ogni mezzo idoneo a dimostrare la mancata percezione di redditi impeditivi dell'attribuzione della prestazione richiesta, ivi comprese le presunzioni semplici.
Si è pure rilevato (Sez. L, Sentenza n. 22899 del 04/11/2011, Rv. 619681 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11443 del 10/05/2017, Rv. 644256 - 01) che il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell'incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell un elemento CP_1 costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
2.5. Nel caso di specie, parte ricorrente ha genericamente dedotto in ricorso di essere in possesso dei requisiti sanitari e reddituali (v. punto n. 4 del ricorso), senza avere provato alcunchè con produzione di adeguata documentazione reddituale e occupazionale o altri elementi processuali presuntivi.
CP_ Né può ritenersi provato il reddito sulla base della non contestazione, atteso che la contumacia dell non implica riconoscimento dell'altrui pretesa e non avendo, comunque, la parte precisato l'ammontare dei redditi eventualmente percepiti o la sua incollocazione.
2.6. Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
CP_
3. Nulla per le spese di lite stante la contumacia dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 05/06/2024, iscritto al n. 5252/2024 R.G.A.C. così provvede:
-rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5252/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dagli avv.ti GABRIELE ROMAGNUOLO e STEFANO Parte_1
CAMPESE
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., CONTUMACE
RESISTENTE
oggetto: assegno invalidità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/06/2024 ha adito l'intestato Tribunale deducendo di Parte_1 avere avuto il riconoscimento da parte della Commissione Medica della percentuale di invalidità nella misura del 75% e di non avere avuto la liquidazione dall''I.N.P.S. della prestazione dell'assegno di invalidità
a causa della mancanza della carta di soggiorno.
Ha, quindi, dedotto di essere in possesso, oltre ai requisiti sanitari e reddituali, anche del permesso di soggiorno per attesa occupazione in scadenza in data 12.10.2023 e in fase di rinnovo ed ha concluso chiedendo “dichiarare illegittima la condotta dell' che ha negato la prestazione in oggetto in virtù del CP_1 mancato possesso della carta di soggiorno e, per l'effetto, ordinare all'Ente la materiale erogazione della prestazione”.
1.1. L' è rimasto contumace. CP_1
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito, dell'udienza fissata e trattata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve premettersi che l'assegno mensile di invalidità è disciplinato dall'art. 13 L. n. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%. L'erogazione dell'assegno è subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art. 13, co. 1, L. n.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani cui sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio italiano.
2.1. La Legge n. 40 del 1998, art. 39, ha disposto al co. 1, che “Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.
Dunque, è stata effettuata l'equiparazione tra i cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia, che invece sembra essere stato ravvisato come necessario dalla giurisprudenza costituzionale.
2.2. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 del 2010 ha affermato che “È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., co. 1, l'art. 80, co. 19, L. 23.2000,
n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13”. Infatti, si è affermato che “Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall'evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini”.
2.3. La Suprema Corte ha altresì affermato che “lo straniero, legalmente soggiornante nel territorio dello
Stato da tempo apprezzabile e in modo non episodico, a prescindere dal superamento del limite temporale quinquennale che condiziona il rilascio della carta di soggiorno, ha diritto alla pensione di invalidità civile, ove in possesso degli ulteriori requisiti di legge, rientrando tale prestazione tra le provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile è inserito, che, alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha espunto
l'ulteriore condizione della necessità della carta di soggiorno, devono essere erogate senza alcuna discriminazione tra cittadini e stranieri che hanno titolo alla permanenza nel territorio dello Stato, pena la violazione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 CEDU” (Sez. L, Ordinanza n. 23763 del
01/10/2018; in senso conforme Cass. 28141/21).
2.4. Quanto invece al requisito reddituale, deve rilevarsi che detto requisito è presupposto necessario della prestazione, dovendosi ricordare che la spettanza della prestazione non può desumersi dalla semplice titolarità del permesso di soggiorno – nel caso di specie, con domanda di rinnovo.
La Suprema Corte, del resto, in fattispecie per certi versi analoga, pur relativa ai requisiti reddituali dell'assegno di invalidità civile, ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28141/21; Sez. l. sent. N. 4910 del
03/04/2001,) che, nei giudizi diretti al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile il requisito reddítuale costituisce - al pari del requisito sanitario e della cosiddetta incollocazione al lavoro - un elemento costitutivo del diritto la cui mancanza può essere dedotta per la prima volta anche in sede di legittimità e la cui prova deve essere fornita dall'invalido con ogni mezzo idoneo a dimostrare la mancata percezione di redditi impeditivi dell'attribuzione della prestazione richiesta, ivi comprese le presunzioni semplici.
Si è pure rilevato (Sez. L, Sentenza n. 22899 del 04/11/2011, Rv. 619681 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11443 del 10/05/2017, Rv. 644256 - 01) che il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell'incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell un elemento CP_1 costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
2.5. Nel caso di specie, parte ricorrente ha genericamente dedotto in ricorso di essere in possesso dei requisiti sanitari e reddituali (v. punto n. 4 del ricorso), senza avere provato alcunchè con produzione di adeguata documentazione reddituale e occupazionale o altri elementi processuali presuntivi.
CP_ Né può ritenersi provato il reddito sulla base della non contestazione, atteso che la contumacia dell non implica riconoscimento dell'altrui pretesa e non avendo, comunque, la parte precisato l'ammontare dei redditi eventualmente percepiti o la sua incollocazione.
2.6. Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.
(Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
CP_
3. Nulla per le spese di lite stante la contumacia dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 05/06/2024, iscritto al n. 5252/2024 R.G.A.C. così provvede:
-rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro