Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 16/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00366/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00605/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2024, proposto da
NA IS IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Zagami, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via degli Arconti 25;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Brugnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 108/2024 del 05.02.2024, emessa da questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, nell’ambito del procedimento recante R.G. n. 449/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con l’epigrafato ricorso, ritualmente notificato, IN NA IS ha instato questo Tribunale per l’ottemperanza della sentenza n. 108/2024 del 05.02.2024, con la quale questa Sezione Staccata ha condannato il Comune di Reggio Calabria « al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato ».
2- Si è costituito il Comune di Reggio Calabria allegando l’avvenuta adozione, prima della notifica del ricorso per ottemperanza, della proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio n. 78 del 17.07.2024, in attesa di essere discussa in sede di Commissione Consiliare “Bilancio” per poter proseguire l’iter di riconoscimento del debito fuori bilancio alla conclusione del quale si potrà procedere alla liquidazione del dovuto.
3- Alla camera di consiglio del 9.1.2025 la controversia è stata rinviata al 7.5.2025 su concorde richiesta delle parti.
4- In data 29.4.2025 il Comune resistente ha comunicato l’adozione della determinazione dirigenziale n. 247 del 21.01.2025 del Settore Lavori Pubblici in esecuzione della quale è stato emesso il mandato di pagamento n. 00779 del 28.01.2025, in favore della ricorrente, di € 1.665,83, contestualmente depositato, mentre nessuna produzione è pervenuta dalla ricorrente.
5- Alla camera di consiglio del 7.5.2025 il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuto pagamento e il ricorso è stato spedito in decisione.
6- Nella fattispecie, dalle allegazioni del Comune resistente emerge l’avvenuto adempimento dell’obbligo di cui in sentenza azionata nell’odierno giudizio di ottemperanza, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
7- Le spese di giudizio seguono la soccombenza – atteso che l’effettivo completamento delle attività di liquidazione è intervenuto dopo la notifica del ricorso, a nulla valendo, in tal senso, la precedente adozione di una proposta di deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio- e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Reggio Calabria alle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 250,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato nella misura effettivamente corrisposta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO