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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 16/10/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 741/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 741 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 16/10/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PIREDDU GIANNI Parte_1 C.F._1
-parte ricorrente -
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 16/10/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Olbia il Parte_1
1/9/2007 con (atto di matrimonio n. 36, parte II, serie C, anno 2007), dal Controparte_1 quale era nata la figlia (19/7/2008) chiedendo la pronuncia della sola sentenza sullo status. Per_1
Con sentenza n. 37/2015 del 12 maggio 2015, il Tribunale di Tempio Pausania, nel procedimento
R.G. n. 903/2013, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
Con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Sassari del 3 maggio 2022, nel procedimento n. V.G. 401/2021, è stata dichiarata in via definitiva la decadenza del Sig. dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale sulla minore Persona_2
I coniugi non si sono più riconciliati.
non si è costituito nel presente procedimento ed è stato dichiarato Controparte_1 contumace.
All'udienza del 16/10/2025 il procuratore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e ha rinunciato ai termini per scritti conclusionali.
Il Giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Tutto ciò premesso, ritiene il tribunale in composizione collegiale che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da debba essere accolta, essendo acclarata Parte_1
l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il totale disinteresse mostrato dal resistente anche nel presente Controparte_1 procedimento conferma la conclusione di cui sopra.
Non sono state formulate domande accessorie.
La sostanziale non opposizione alle domande formulate dalla ricorrente, per effetto della contumacia del resistente, depongono per la l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
2
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra ) e Parte_1 C.F._1
), i quali hanno contratto matrimonio in Olbia il Controparte_1 C.F._2
1/9/2007;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Olbia
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 36, parte II, serie C).
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 16/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 741/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 741 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 16/10/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PIREDDU GIANNI Parte_1 C.F._1
-parte ricorrente -
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 16/10/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Olbia il Parte_1
1/9/2007 con (atto di matrimonio n. 36, parte II, serie C, anno 2007), dal Controparte_1 quale era nata la figlia (19/7/2008) chiedendo la pronuncia della sola sentenza sullo status. Per_1
Con sentenza n. 37/2015 del 12 maggio 2015, il Tribunale di Tempio Pausania, nel procedimento
R.G. n. 903/2013, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
.
[...]
Con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Sassari del 3 maggio 2022, nel procedimento n. V.G. 401/2021, è stata dichiarata in via definitiva la decadenza del Sig. dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale sulla minore Persona_2
I coniugi non si sono più riconciliati.
non si è costituito nel presente procedimento ed è stato dichiarato Controparte_1 contumace.
All'udienza del 16/10/2025 il procuratore della parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e ha rinunciato ai termini per scritti conclusionali.
Il Giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
***
Tutto ciò premesso, ritiene il tribunale in composizione collegiale che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da debba essere accolta, essendo acclarata Parte_1
l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Il totale disinteresse mostrato dal resistente anche nel presente Controparte_1 procedimento conferma la conclusione di cui sopra.
Non sono state formulate domande accessorie.
La sostanziale non opposizione alle domande formulate dalla ricorrente, per effetto della contumacia del resistente, depongono per la l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
2
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra ) e Parte_1 C.F._1
), i quali hanno contratto matrimonio in Olbia il Controparte_1 C.F._2
1/9/2007;
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Olbia
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 36, parte II, serie C).
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 16/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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