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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 21 febbraio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 10032/2023 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso per ATPO Parte_1
n. 4204/2022 R.G.L. dall'avv. Antonella Merotta presso lo studio della quale in Cerignola (FG) Via R. Pece, 35 è elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio , dall'avv. Persona_1
Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in
Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva all'adito Tribunale di: “• Dichiarare, affinché venga a formarsi il giudicato, che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per avere
l'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda o dalla data che sarà ritenuta di giustizia;
• Condannare l Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere al ricorrente la relativa prestazione a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa, nella misura legale e salvo conguaglio, oltre interessi dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella che risulterà di giustizia;
• Condannare l ut sopra al pagamento delle competenze del CP_1 presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto al numero di R.G.
4204/2022 di codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Rinnovate le operazioni peritali all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L'istante con il ricorso per ATPO aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sanitari, a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che NON facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato.
Ritenute fondate le doglianze, il magistrato all'epoca tabellarmente competente, disponeva la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro CTU all'uopo nominando il dott. . Persona_3
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. Per_3 ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta l'istante risultano di entità tale da comportare la incapacità di provvedere alle necessità primarie della vita autonoma e di attendere gli atti quotidiani per il decoro della propria persona autonomamente e ciò sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Ferma la decorrenza sopra indicata, ritenuto di dover rivedere l'orientamento sinora condiviso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell alla relativa erogazione. CP_1
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Civ.
9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 6084/2014,
Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere la condanna dell CP_1 alla erogazione delle prestazioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi, che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che, parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per essere riconosciuta impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e necessitante di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita;
- dichiara la inammissibilità della domanda di condanna;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 3.865,50, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 21 febbraio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 10032/2023 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso per ATPO Parte_1
n. 4204/2022 R.G.L. dall'avv. Antonella Merotta presso lo studio della quale in Cerignola (FG) Via R. Pece, 35 è elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 23.01.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio , dall'avv. Persona_1
Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in
Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva all'adito Tribunale di: “• Dichiarare, affinché venga a formarsi il giudicato, che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per avere
l'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda o dalla data che sarà ritenuta di giustizia;
• Condannare l Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a
[...] corrispondere al ricorrente la relativa prestazione a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa, nella misura legale e salvo conguaglio, oltre interessi dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa ovvero da quella che risulterà di giustizia;
• Condannare l ut sopra al pagamento delle competenze del CP_1 presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto al numero di R.G.
4204/2022 di codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
Rinnovate le operazioni peritali all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L'istante con il ricorso per ATPO aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sanitari, a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che NON facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato.
Ritenute fondate le doglianze, il magistrato all'epoca tabellarmente competente, disponeva la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro CTU all'uopo nominando il dott. . Persona_3
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. Per_3 ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta l'istante risultano di entità tale da comportare la incapacità di provvedere alle necessità primarie della vita autonoma e di attendere gli atti quotidiani per il decoro della propria persona autonomamente e ciò sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Ferma la decorrenza sopra indicata, ritenuto di dover rivedere l'orientamento sinora condiviso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell alla relativa erogazione. CP_1
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Civ.
9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 6084/2014,
Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere la condanna dell CP_1 alla erogazione delle prestazioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi, che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che, parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per essere riconosciuta impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e necessitante di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita;
- dichiara la inammissibilità della domanda di condanna;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 3.865,50, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano