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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°1828/2019 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Torre Annunziata n. 400/2019 del 15 febbraio 2019
t r a la (p. IVA ), con sede legale in Napoli alla Parte_1 P.IVA_1
Piazzetta Duca d'Aosta n. 265, in persona della legale rappresentante e (nata a [...] il [...]; Controparte_1 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avvocato Alfredo C.F._1 1
Fiorentino ( , con studio in Sorrento alla Via Luigi De C.F._2
Maio n. 5 e domicilio digitale Email_1
e
(nato a [...] il [...]; Controparte_3
), (nata a [...] il 6 dicembre C.F._3 Parte_2
1950; ) e (nata a [...] il 30 C.F._4 Parte_3
dicembre 1977; ), eredi di C.F._5 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Massa ( , C.F._6
con studio in Castellammare di Stabia alla Via Silio Italico, 45, e domicilio digitale Email_2
e
(nato a [...], Venezuela, il 29 gennaio 1958, Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni C.F._7
Palomba ( ), con studio in Sorrento alla Via Marziale, 9, C.F._8 e domicilio digitale Email_3
e
(nato a [...] il [...], Parte_4
, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria C.F._9
Balzano ( ) e Giuseppe Cappiello C.F._10
( , con studio in Meta alla Via Rivolo, 34, e domicili C.F._11
digitali e Email_4 Email_5
e
(nato a [...] il [...], Controparte_5
), rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino C.F._12
D'Esposito, con studio in Piano di Sorrento alla Via Bagnulo, 132, e domicilio digitale Email_6
e
(nata a [...] il [...] e residente negli Stati Uniti CP_6
d'America – Stato di New York, in Dix Hills al n. 10 di Gleason Dr (c.f. 2
), non costituita C.F._13
e il , in persona Controparte_7
dell'amministratore avv. (nato a [...] il [...]; CP_8
), non costituito C.F._14
e
(nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_9
alla via Meta n. 25 ), non costituita C.F._15
Conclusioni
Per le appellanti e l'avvocato Alfredo Parte_1 Controparte_2
Fiorentino si riportava all'atto di citazione in appello, nonché alle note di trattazione scritta del 15 maggio 2020, del 22 dicembre 2022 e del 9 novembre
2023, e rammentava che, nelle more, era intervenuta la sentenza del Consiglio
di Stato n. 4125/2023 pubblicata il 24 aprile 2023 (depositata con le note di trattazione scritta per l'udienza del 9 novembre 2023), la quale aveva riformato totalmente la sentenza del . 4698/2016, su Controparte_10
cui si erano basate le conclusioni in punto di esclusione dell'intervento de quo
dall'ambito della ricostruzione ex lege n. 219/1981, raggiunte acriticamente dal
C.T.U. Ing. , onde chiedeva la rinnovazione della consulenza alla Per_2
luce di tale fatto nuovo e del contrasto con le conclusioni espresse nella consulenza tecnica d'ufficio (depositata con le note di trattazione scritta per l'udienza del 9 novembre 2023) dall'arch. nominato dal pubblico Per_3
ministero in sede penale.
L'avvocato Fiorentino chiedeva pertanto, la rimessione della causa sul ruolo per la rinnovazione della C.T.U. in relazione alla qualificazione tipologica dell'intervento come ricostruzione ovvero nuova costruzione e, comunque,
per l'assunzione della prova testimoniale sui capi articolati dalle appellanti nelle rispettive memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (2° termine), con i testi indicati, e, all'esito, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 3
a) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di condanna degli originari
convenuti, e tra essi di di all'arretramento del fronte Parte_1 Controparte_2
occidentale del loro fabbricato alla distanza di m. 5,00 dal fondo e, per CP_3
l'effetto, rigettarla in toto o in subordine limitare detta condanna all'arretramento fino
al limite del perimetro del preesistente fabbricato;
b) accertare e dichiarare la inesistenza, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza
della domanda di condanna degli originari convenuti, e tra essi di di Parte_1
all'arretramento del fronte occidentale del loro fabbricato alla Controparte_2
distanza di m. 1,50 dal fondo per aggravio di servitù di veduta e, per CP_3
l'effetto, annullare il capo della sentenza che dispone tale condanna ovvero rigettare
detta domanda;
c) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna degli originari
convenuti, e tra essi di e di alla eliminazione delle Parte_1 Controparte_2
tubazioni di scarico installate sulla facciata ed alla eliminazione dei battenti esterni delle porte-finestre, e per l'effetto rigettare detta domanda;
d) condannare e in solido tra Controparte_3 Parte_2 Parte_3
loro, al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
L'avv. Giovanni Massa, nell'interesse degli appellati e appellanti incidentali
, e si riportava Controparte_3 Parte_2 Parte_3
integralmente alla comparsa di risposta e concludeva come segue:
- In via principale:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c.
2) in subordine, rigettare l'appello così come proposto ai motivi di cui ai capi 3.1) e
3.2) con conferma della sentenza gravata;
3) accogliere l'appello incidentale spiegato e per l'effetto condannare gli appellati
in persona del legale rappresentante p.t., il Parte_1 Controparte_7
in persona dell'amministratore p.t.,
[...] Controparte_2
al pagamento in Controparte_9 Parte_4 CP_6
favore degli attori della somma di € 250.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni 4 subiti dall'istante dall'illegittimo comportamento dei convenuti ovvero alla maggiore
o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia ovvero alla corresponsione
dell'importo giornaliero ovvero mensile ovvero annuale che sarà ritenuto equo e di
giustizia dal giorno dell'inizio dei lavori e sino alla data di arretramento del fabbricato
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata e nell'ipotesi di riforma della sentenza in punto di arretramento
del fabbricato alla distanza di mt. lineari 5 dal confine:
4) rigettare l'appello così come proposto ai motivi di cui ai punti 3.3) e 3.4) e per
l'effetto condannare, per l'effetto, i convenuti in solido o in via esclusiva o per quanto
di ragione all'arretramento della nuova costruzione fino al limite di ml 1,5 dal confine
della proprietà degli istanti o alla diversa distanza che sarà ritenuta di giustizia
-in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento dell'appello per il motivo di cui al
capo 3.3)
5)accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della servitù di veduta sul fondo degli appellati;
6)in subordine accogliere l'appello incidentale condizionato così come spiegato e , per
l'effetto, accertare e l'illegittimità delle nuove vedute aperte sul confine della proprietà
degli istanti per violazione delle distanze previste dal PRG e dal codice civile e
condannare, per l'effetto, i convenuti in solido o in via esclusiva o per quanto di
ragione all'arretramento della nuova costruzione fino al limite di ml 1,5 dal confine
della proprietà degli istanti o alla diversa distanza che sarà ritenuta di giustizia;
- in via ancora più subordinata e nell'ipotesi di rigetto dell'appello incidentale
condizionato:
7) confermare la sentenza gravata in punto di illegittimità delle vedute per violazione
dell'art. 1067 c.c. , in quanto non oggetto di impugnazione, e condannare i convenuti
in solido o in via esclusiva o per quanto di ragione all'arretramento delle vedute
ritenute nuove così come dettagliatamente specificato fino al limite di ml 1,5 dal
confine con la proprietà degli istanti ovvero alla loro eliminazione;
8) condannare i convenuti in solido o in via esclusiva o per quanto di ragione al 5 pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del presente grado e le spese per
consulenza tecnica di parte, oltre IVA, C.p.A. e 15 % per rimborso forfetario, da
attribuirsi al deducente procuratore che dichiara di averle anticipate tutte;
9) in via del tutto subordinata e laddove ritenuto necessario ed opportuno, dall'ecc.ma
Corte ammettere i mezzi istruttori così come articolati nelle memorie in primo grado
ed oggi riproposti.
Per gli avvocati Biancamaria Balzano e Parte_4
Giuseppe Cappiello si riportavano alla propria comparsa di costituzione e risposta e contestavano tutto quanto dedotto ed eccepito dagli appellati in via incidentale e nella Controparte_3 Parte_2 Parte_3
propria comparsa di costituzione e risposta rilevandone l'infondatezza in fatto e diritto. Si opponeva all'appello incidentale dell'architetto CP_4
e alle difese del EO , reiterando la richiesta
[...] Controparte_5
di compensazione delle spese. Insistevano per la riforma integrale della sentenza impugnata e per il rigetto della domanda di risarcimento dei danni contenuta nell'appello incidentale degli attori. Aderivano, infine, alle richieste degli appellanti principali, perché fosse disposta la rinnovazione della C.T.U.
e l'assunzione dei mezzi di prova.
Per l'avvocato Antonino D'Esposito si riportava a tutte le Controparte_5
conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione. Chiedeva, pertanto,
il rigetto degli appelli nelle parti da cui potesse conseguire una riforma della sentenza sul rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti del proprio assistito, e aderiva per il resto alle motivazioni degli appellanti principali in merito all'infondatezza delle domande di condanna proposte dagli originari attori. Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Per l'avvocato Giovanni Palomba si riportava alla Controparte_4
comparsa di risposta e all'appello incidentale, oltre che ad ogni precedente scritto. Concludeva, pertanto, per il rigetto degli appelli nelle parti da cui 6 potesse conseguire la riforma della statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti del proprio assistito, e per l'accoglimento dell'appello incidentale rispetto al regime delle spese, richiedendosene il favore per entrambi i gradi in applicazione del principio della soccombenza e con attribuzione al procuratore costituito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 12 ottobre, il 18 ottobre e il 3 novembre 2012
in qualità di procuratore speciale di Controparte_3 Persona_1
esponeva:
[...]
- che era proprietario di un fondo in Piano di Persona_1
Sorrento alla Via Bagnulo, 185, censito in catasto al foglio 3, particelle
18, 19, 20 e 24, giusta atto di compravendita del 15 giugno 1970,
trascritto il 3 luglio 1970, confinante fino al 2005, sul lato sud, con un fabbricato in gran parte crollato (eretto per una minima parte sulla linea di confine e per la restante parte alla distanza di dieci metri) e area pertinenziale, appartenente a , , Controparte_2 Controparte_9
e , avente accesso dalla Parte_4 CP_6 [...]
, in catasto il fabbricato al foglio 3, particella 44, 45, 47 e CP_7
48, e l'area pertinenziale al foglio 3, particella 3, 46, 49 e 68;
- che nel 2005 il condominio di , aveva ottenuto il Controparte_7
permesso a costruire n. 1 del 4 gennaio 2005 (ai sensi della legge 219/81)
per la ricostruzione del fabbricato danneggiato dal terremoto degli anni '80, affidando i lavori in appalto alla la quale aveva Parte_1
già demolito il corpo di fabbrica preesistente e successivamente era divenuta proprietaria del suolo con atto di permuta per notar
[...]
del 7 marzo 2007; Per_4
- che nella nuova costruzione la com'era prevedibile già Parte_1
dai grafici di progetto presentati al Comune di Piano di Sorrento, non 7 si era attenuta all'esatto ripristino del fabbricato demolito (né tanto meno ai progetti e alle varianti), ma aveva realizzato un edificio con una sagoma del tutto diversa da quella precedente, con nuovi volumi e vedute prima inesistenti;
- che, in particolare, il nuovo edificio presentava un avanzamento sia nella parte centrale, sia nella parte nord-est, ed era stato interamente eretto sulla linea di confine con il fondo di con Per_1 CP_3
l'apertura sulla parete confinante di numerose nuove vedute (finestre e balconi) non rispettose delle distanze stabilite dal piano regolatore del , né quelle del Codice civile (artt. 905 Parte_5
e 906 c.c.);
- che, inoltre, le vedute oblique che prima si aprivano sul fondo di essendo rimaste per più di quarant'anni non Persona_1
esercitate, a causa del crollo dell'edificio, avvenuto ben prima del terremoto degli anni '80, si erano estinte per mancato esercizio;
- che l'edificio, da ritenersi totalmente nuovo, era soggetto alla previsione (di cui all'articolo 5, comma 3, del piano regolatore del
Comune di Piano di Sorrento) della distanza minima dal confine di metri 5, non rispettata;
- che il Condominio aveva ottenuto l'approvazione del progetto in variante (presentato il 21 luglio 2006) per lo spostamento del fabbricato di metri 1,50 dal confine, senza, però, rispettare tale variante, giacché il fabbricato era stato eretto sul confine della proprietà dell'attore;
- che dalle finestre e i balconi al primo piano del nuovo fabbricato, nonché dalle aperture nel piano interrato, si aveva facile accesso alla proprietà a danno della quale erano stati perpetrati CP_3
numerosi furti di agrumi e altri generi coltivati.
Ciò premesso, nella qualità indicata, conveniva Controparte_3
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, il 8
(in persona dell'amministratore in carica), Controparte_7
la , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_9 Parte_4
e (in persona del suo procuratore generale, avv.
[...] CP_6
, perché fossero accolte le seguenti conclusioni: CP_8
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità della costruzione per cui è causa operata dai
con-venuti sulla linea di confine della proprietà dell'istante per Persona_1
violazione delle distanze nelle costruzioni di cui all'art. 5 del Piano regolatore del
Comune di Piano di Sorrento e del codice civile;
2) condannare, per l'effetto, i
convenuti in solido o in via esclusiva e per quanto di ragione all'arretramento della
nuova costruzione fino a 5 ml dalla linea di confine con la proprietà dell'istante o alla
diversa maggiore o minore distanza ritenuta di diritto;
3) in subordine, accertare e
dichiarare l'estinzione della servitù di veduta diretta ed obliqua esercitata dai
convenuti sul fondo di proprietà dell'istante per mancato esercizio ventennale;
4) in
ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità delle nuove vedute aperte sul confine della proprietà dell'istante per violazione delle distanze previste dal PRG e dal codice
civile; 5) condannare, per l'effetto, i convenuti in solido o in via esclusiva o per quanto
di ragione all'arretramento della nuova costruzione fino al limite di 1,5 ml dal confine
della proprietà dell'istante o alla diversa distanza che sarà ritenuta di giustizia;
6)
condannare i convenuti in solido o in via esclusiva o per quanto di ragione al
risarcimento di tutti i danni patiti dall'istante in conseguenza dell'illegittima
costruzione dal confine, il cui completo ammontare sarà determinato in corso di
giudizio ed a seguito dell'istruttoria ad espletarsi;
7) condannare i convenuti in solido
o in via esclusiva o per quanto di ragione, al pagamento delle spese, onorari e diritti
di causa, ivi comprese le spese e gli onorari per l'accesso al tentativo obbligatorio di
mediazione e le spese di consulenza di parte, oltre IVA, CPA, e 12,5% per rimborso
forfetario, da attribuirsi al deducente procuratore che dichiara di averle anticipate
tutte”.
, costituitasi il 17 gennaio 2013, eccepiva in primo luogo la Controparte_2
parziale nullità dell'atto di citazione, per la mancata indicazione delle vedute 9 per le quali si sarebbe estinta per non uso la servitù, nonché delle nuove vedute che sarebbero state aperte sul confine. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della pretesa di arretramento del fabbricato quale conseguenza della presenza delle vedute sul fondo vicino (trattandosi di un mezzo anomalo ed abnorme,
sicuramente eccedente il fine della specifica esigenza di tutela dell'altrui diritto di
proprietà), come pure della pretesa di risarcimento dei danni (per non costituire
titolo idoneo di imputazione degli stessi la proprietà del fondo attraverso cui si
infiltrerebbero i presunti ladri). In ordine alla principale doglianza dell'attore,
deduceva la legittimità della ricostruzione, avente una superficie utile complessiva e un volume d'ingombro inferiori a quelli preesistenti, con mutamenti di foggia esteriore e di consistenza espressamente consentiti dalla legge (art. 27 della legge 219/1981), essendo, perciò, del tutto inappropriato il
richiamo alla distanza di m. 5 dal confine di cui all'art. 5 delle Norme di attuazione
del locale P.R.G. (peraltro, all'epoca, adottato ma non ancora approvato), riguardante esclusivamente “le nuove costruzioni”, con l'espressa esclusione delle “ricostruzioni”, per le quali si rimandava ai piani particolareggiati di recupero («Per le ricostruzioni non si attuano le distanze previste e si rimanda ai
piani particolareggiati di recupero dove saranno osservati i minimi previsti dal D.M.
1444/68»). Segnalava sul punto che i piani di recupero, approvati con delibera
C.C. n. 23 del 1983, non ponevano alcuna particolare prescrizione in tema di distanze, preoccupandosi le relative norme di attuazione (sub lettera f) di garantire il «rispetto dei fili fissi stradali esistenti o di progetto», talché gli unici limiti inderogabili in tema di distanze rimanevano quelli previsti dall'articolo
9 del D.M. n. 1444/1968, relativi alle sole distanze tra fabbricati e non già dal confine. Negata, pertanto, la violazione lamentata dall'attore, sosteneva l'applicabilità del principio della prevenzione e, quindi, la legittimità della costruzione eseguita sul confine, oltre che l'avvenuto acquisto (in virtù della costruzione preesistente) di un vero e proprio diritto di servitù a carico del fondo
finitimo, ed in particolare della p.lla 20 (peraltro urbanisticamente inedificabile), 10 privando il relativo proprietario della possibilità di costruire in aderenza, qualora si dovesse ipotizzare che il fabbricato realizzato costituisse una nuova costruzione,
senza che, pertanto, l'attore potesse accampare nei rapporti interprivatistici
dell'art. 5 delle Norme attuative del P.R.G. (peraltro inapplicabili ratione temporis),
onde il problema della violazione delle distanze si potrebbe porre in concreto solo per
le due rientranze di cui sopra, ma non certo per garantire il rispetto del nuovo limite
di 5 metri, bensì della diversa distanza prima esistente, pari a 2,70 metri.
Riguardo alle finestre e ai balconi, rispondeva che: Controparte_2
- fino alla demolizione, intervenuta nel 2005, il fabbricato, nella parte prospiciente il fondo dell'attore, non aveva subito alcun crollo, per cui erano
rimaste efficienti tutte le aperture, costituite da finestre con davanzali e da balconi
o terrazzi con parapetti (e non già da luci munite di inesistenti grate) che
consentivano di inspicere e prospicere sul fondo del CP_3
- tali vedute, fino al 2005, erano state sempre utilizzate dai condomini, i quali avevano continuato a recarsi in sito per limitati interventi manutentivi, diretti a prevenire il pericolo di crolli di elementi della facciata;
- l'edificio ricostruito presentava sul fronte a confine col fondo dell'attore, rispetto a quello preesistente, un pari numero di aperture con una linea
complessiva di affaccio addirittura inferiore (così come accertato dal C.T.U.,
ing. nel procedimento per denunzia di nuova opera, Persona_5
promosso dall'attore e concluso con una decisione in rito).
Chiedeva, pertanto, che, dichiarata la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, delle domande di cui alle conclusioni sub 3, 4, 5 e 6 dell'atto di citazione (con ogni consequenziale provvedimento ex art. 164 c.p.c.), e l'inammissibilità della domanda di condanna all'arretramento del fabbricato
(come conseguenza della pretesa illegittima apertura di vedute sul fondo del vicino) e della domanda di condanna al risarcimento dei danni per le perdite arrecate dai furti, nel merito il tribunale rigettasse tutte le domande proposte 11 dalla parte attrice.
Il 17 gennaio 2013 si costituivano anche e la Controparte_9 Parte_1
con argomentazioni difensive e richieste conclusive analoghe a quelle di
. Controparte_2
L'avvocato costituitosi il 17 gennaio 2013 sia in veste di CP_8
amministratore del condominio di , 83/85, sia quale procuratore CP_7
generale di , oltre a difendere i propri rappresentati con CP_6
argomentazioni analoghe a quelle degli altri anzidetti convenuti, chiedeva la chiamata in causa dell'architetto e del EO Controparte_4 CP_5
, cui erano da imputare le violazioni lamentate dall'attore, per
[...]
l'inesatto adempimento delle prestazioni professionali loro affidate, con la condanna degli stessi al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.
, costituitosi il 17 gennaio 2013, sosteneva Parte_4 l'inapplicabilità delle disposizioni invocate dall'attore, sia perché si trattava di ricostruzione di edificio demolito e, quindi, di un'opera rientrante nel concetto di ristrutturazione edilizia, sia perché, consentendo il regolamento edilizio anche l'edificazione in aderenza, era fatto salvo il principio della prevenzione (di cui agli articoli 873 e 874 c.c.). In subordine, deduceva la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori e chiedeva la chiamata in causa del EO . Quanto alla pretesa apertura di Controparte_5
vedute, sosteneva che, confrontando il prospetto nord-est del fabbricato
(menante sulla proprietà e quello del fabbricato originario, CP_3
risultava nel primo la presenza di un numero inferiore di vedute (come risultante dalla C.T.U. dell'ing. , senza considerare che il fondo Per_5
dell'attore, destinato ad agrumeto, era coperto da reti a tutt'altezza che impedivano sia la visibilità sia l'affaccio su di esso. Sulla pretesa estinzione di
imprecisate servitù di veduta per mancato esercizio ultratrentennale, sosteneva che pur in seguito al sisma la facciata prospiciente la proprietà dell'attore era 12 rimasta intatta.
, costituitosi il 20 maggio 2013, eccepiva la genericità e Controparte_5
l'infondatezza delle domande proposte, sostenendo, in particolare, che, per effetto del ricorso proposto dall'attore a novembre del 2006 (prima che il fabbricato fosse ricostruito come da progetto depositato), i committenti erano consapevoli delle violazioni contestate anche in ordine alle vedute e non avevano chiesto alcuna variante per modificare il progetto. Negava che lo strumento urbanistico del escludesse Parte_5
l'applicabilità del principio della prevenzione, a prescindere dalla natura dell'intervento realizzato (nuova costruzione o ricostruzione), ritenendo,
comunque, che il fabbricato concretava una ricostruzione.
L'architetto , costituitosi anch'egli il 20 maggio 2013, Controparte_4
negava di avere assunto alcun incarico professionale da parte dell'amministratore e dei condomini del fabbricato di , CP_7 sostenendo di avere svolto la propria opera professionale solo come ausiliario
(ex art. 2232 c.c.) del EO , che lo aveva anche pagato Controparte_5
(come da fattura n. 3/2005 del 26 maggio 2005). Ove ritenuto responsabile a titolo extracontrattuale, eccepiva la prescrizione dell'azione, per il decorso del termine dal rilascio del permesso a costruire (nel 2005) e la sua chiamata in causa (nel 2013). In subordine, eccepiva l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, dovendo rispondere delle violazioni non il progettista ma l'esecutore del progetto e, quindi, il direttore dei lavori e la società appaltatrice (poi divenuta proprietaria delle opere), ed essendo, di poi,
intervenuta l'accettazione tacita delle opere, o comunque la decadenza e/o la
prescrizione ex art. 2226 c.c.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., depositata il 29 luglio 2014,
[...]
ribadiva il contenuto delle domande proposte e, in aggiunta, Per_1
chiedeva la condanna dei convenuti all'eliminazione delle nuove servitù create a
carico della proprietà dell'attore e segnatamente la servitù di scarico di acque, nonché 13 all'eliminazione dei battenti esterni delle nuove aperture che vanno ad invadere la
proprietà ed all'eliminazione di ogni altra cosa mobile che di fatto va a CP_3
incidere sulla proprietà dell'attore. Sosteneva, sul punto, che i battenti esterni delle aperture sul confine invadevano lo spazio verticale della sua proprietà e che erano stati creati degli scarichi illegittimi di acqua terminanti all'interno della sua proprietà, creando altre illegittime ed usurpanti servitù.
Quanto alle vedute, deduceva che con la nuova costruzione tutte le vedute prima esistenti erano state spostate e ampliate, sì da costituire nuove vedute,
da arretrare alla distanza legale, e che, in forza del divieto ex art. 1068 c.c. di trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è
stabilita originariamente, vi era stato non un aggravamento della servitù
prima esistente, ma un'abusiva imposizione sul fondo servente di un peso diverso
da quello originariamente costituito.
Si sarebbe trattato, quindi, di vedute tutte illegittime, per l'estinzione del diritto di servitù (per prescrizione) e, in ogni caso, perché sono tutte nuove vedute
posta ed una distanza diversa da quella precedente ed inferiore a quella prescritta dal
codice civile.
Escludeva, poi, che rilevasse (come eccepito dai convenuti) «la non mutata
volumetria degli affacci, atteso che per determinare la creazione ovvero
l'aggravamento della servitù occorre valutare i punti di affaccio singolarmente
considerati ed è ictu oculi evidente che l'avanzamento del fabbricato sulla linea di
confine ha dato vita alla creazione [di] tutte vedute nuove poste ad una distanza
inferiore a quella prescritta dal codice civile».
Il giudice istruttore disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, nominando l'ing. , cui affidava il seguente incarico: «Esaminati gli atti, Persona_6
ispezionati i luoghi, effettuato ogni opportuno accertamento, descriva l'ausiliario
compiutamente, anche mediante raffigurazione fotografica e planimetrica, lo stato dei
luoghi oggetto di causa;
descriva le proprietà delle parti in causa, la consistenza e la
tipologia delle opere descritte in atti, precisando se l'edificio di Piano di Sorrento 83/85 14 costituisca ricostruzione del fabbricato preesistente ovvero abbia caratteristica di
nuova costruzione;
evidenzi, in particolare, se le opere descritte dalle parti, siano state
poste in essere in violazione delle norme previste in tema di distanze previste dal codice
civile e dai regolamenti locali, e se vi siano stati sconfinamenti, precisando,
nell'affermativa, dettagliatamente le norme violate e l'entità e specie delle violazioni e
– dettagliatamente e chiaramente - le opere ed gli interventi necessari per il ripristino
dello stato dei luoghi».
Nella relazione peritale il consulente d'ufficio perveniva alle seguenti conclusioni: «nel P.R.G. Comunale alla pag. n.8 Art. n°5 viene ribadito: La distanza
tra gli edifici dai confini di proprietà e di zona dovrà essere pari alla metà dell'altezza
dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di ml 5, quindi il
nuovo fabbricato realizzato, considerato che non costituiva una ricostruzione ma una
nuova costruzione, doveva rispettare una distanza pari ad almeno 5 ml dal confine di
proprietà Oltre quanto suddetto ai sensi dell'art. 905 c.c.- in merito alle CP_3 distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi, è vietato trasformare una finestra
in un balcone perché ciò facendo si aggrava la servitù di veduta, difatti nel nostro caso
sono state modificate quasi tutte le luci e le vedute prima esistenti, quindi il nuovo
fabbricato realizzato, doveva anche rispettare una distanza pari ad almeno 1,5 ml dal
confine di proprietà . CP_3
Quindi, dopo aver chiesto al consulente alcuni chiarimenti, il giudice istruttore, con sentenza del 15 febbraio 2019, pronunciata in funzione di giudice unico, così provvedeva:
- accoglie le domande formulate dagli attori e, per l'effetto condanna gli odierni convenuti ad arretrare il proprio fabbricato nel rispetto delle succitate norme;
- condanna i medesimi convenuti in solido tra loro, ed in favore degli attori, al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di €
7.500,00 per competenze ex DM 55/2014, oltre € 214,00 per spese, IVA e CPA e
rimborso forfettario, e con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanni Massa
dichiaratosi attributario;
15
- - pone definitivamente a carico dei medesimi convenuti, al pagamento delle spese di CTU;
- Rigetta le domande formulate nei confronti dei chiamati in causa, con compensazione delle spese di giudizio.
La decisione era assunta sul presupposto (per quanto ancora rileva) che:
- come accertato dal C.T.U., l'edificio doveva qualificarsi come “nuova costruzione” (perché caratterizzato dalla ricostruzione con diversa sagoma, con un nuovo piano e una diversa volumetria, mediante la creazione di undici appartamenti e tredici locali garage, oltre alla modifica di quasi tutte le vedute), sì da dover rispettare la distanza di almeno 5
metri dal confine della proprietà degli attori, a norma dell'articolo 5 del piano regolatore generale vigente («La distanza tra gli edifici dai confini di
proprietà e di zona dovrà essere pari alla metà dell'altezza del fabbricati
prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di ml 5»); - inoltre, il C.T.U. aveva anche confermato che «l'edificazione realizzata appare comunque in contrasto alle prescrizioni del PUT della penisola sorrentino-
amalfitana (L.R. Campania n. 37/85) in quanto l'immobile ricade in zona
territoriale 2 e in zona A1 del PRG ove sono consentiti solamente interventi di
manutenzione e consolidamento;
difatti il con sentenza (n. 4698) CP_10
del 21.6.2016 ha annullato il permesso edilizio n. 1 del 4.1.2005 con il quale è
stato realizzato il fabbricato de quo», e che, «come pure evidenziato nella
sentenza emessa dal TAR la ricostruzione non poteva avvenire in CP_10
virtù della legge n. 219/81 non essendo stato concluso l'iter di approvazione del
piano di recupero ex art. 28 della richiamata legga nazionale, con la conseguente
inapplicabilità al caso di specie dell'art. 27, come sostenuto dai convenuti»;
- il principio della prevenzione era inapplicabile nella fattispecie, imponendo il regolamento comunale di osservare le distanze non solo tra gli edifici ma anche dal confine;
- stante il divieto di trasformare una finestra in un balcone perché ciò facendo si 16 aggrava la servitù di veduta, erano state modificate quasi tutte le luci e le vedute
prima esistenti, dovendo il nuovo fabbricato anche rispettare una distanza
pari ad almeno 1,5 ml dal confine di proprietà CP_3
- come pure accertato dal C.T.U., sul prospetto nord vi erano delle tubazioni di carico e delle protezioni dei balconi sconfinanti in proiezione nella proprietà CP_3
- la responsabilità degli autori del progetto presentato al era da Pt_5
escludersi, dovendo imputarsi al il rilascio dell'autorizzazione Pt_5
pur essendo la stessa contraria a quanto accertato dal con la CP_10
sentenza richiamata, e avendo i chiamati in causa presentato e svolto la loro
attività sul rilievo che potesse applicarsi, al caso di specie la legge 219/81.
§ II. L'appello
Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2019 (entro il termine ex art. 325 c.p.c.
dalla data – 5 marzo 2019 – di notificazione della sentenza) la Parte_1 proponevano appello, chiedendo che, in riforma della Controparte_2
sentenza di primo grado, fossero accolte le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di condanna degli originari
convenuti, e tra essi di di all'arretramento del fronte Parte_1 Controparte_2
occidentale del loro fabbricato alla distanza di m. 5,00 dal fondo e, per CP_3
l'effetto, rigettarla in toto o in subordine limitare detta condanna all'arretramento fino
al limite del perimetro del preesistente fabbricato;
b) accertare e dichiarare la inesistenza, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza
della domanda di condanna degli originari convenuti, e tra essi di di Parte_1
all'arretramento del fronte occidentale del loro fabbricato alla Controparte_2
distanza di m. 1,50 dal fondo per aggravio di servitù di veduta e, per CP_3
l'effetto, annullare il capo della sentenza che dispone tale condanna ovvero rigettare
detta domanda;
c) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna degli originari
convenuti, e tra essi di e di alla eliminazione delle Parte_1 Controparte_2 17 tubazioni di scarico installate sulla facciata ed alla eliminazione dei battenti esterni
delle porte-finestre, e per l'effetto rigettare detta domanda;
d) condannare e in solido tra Controparte_3 Parte_2 Parte_3
loro, al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
A sostegno di tali conclusioni gli appellanti esponevano i seguenti motivi:
1) in relazione alla condanna all'arretramento del fabbricato alla distanza di metri 5 dal confine, la violazione degli articoli 873 c.c., 10 della legge n.
1150 del 1942 e 11 delle preleggi, per effetto dell'inosservanza degli articoli 2697 c.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c.; ciò in quanto all'epoca dell'intervento edilizio il Piano Regolatore Generale del Comune di Piano
di Sorrento non era ancora entrato in vigore, per essersi il procedimento arrestato alla fase dell'adozione da parte del consiglio comunale, alla quale non aveva fatto seguito l'approvazione con delibera del Consiglio
Provinciale e visto di conformità del Presidente della Giunta Regionale, onde l'attore avrebbe dovuto dimostrare che la costruzione era stata realizzata dopo l'approvazione del PRG da parte dell'organo di controllo,
non avendo, invece, neppure contestato la circostanza contraria (peraltro,
segnalata anche dal C.T.U., a pagina 12 della relazione), da doversi perciò
ritenere acquisita, a sensi dell'articolo 115 c.p.c., con la conseguente inapplicabilità dell'articolo 5 delle norme di attuazione. Per di più,
l'efficacia del PRG sarebbe subordinata non soltanto alla sua approvazione ma anche all'affissione all'albo pretorio comunale per un periodo non inferiore a quindici giorni, adempimento pubblicitario da presumere come non assolto, in mancanza della relativa attestazione, sì
da non potersi attribuire efficacia al Piano Regolatore Generale del
. L'inapplicabilità dell'articolo 5 delle Norme Parte_5
di attuazione del Piano Regolatore implicherebbe, quindi, ex art. 873 c.c.,
di poter costruire in corrispondenza della linea di confine, col conseguente rigetto della domanda di arretramento;
18
2) in subordine, per l'ipotesi di ritenuta applicabilità dell'articolo 5 delle
Norme di attuazione del Piano Regolatore del Parte_5
, la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c., nonché
[...]
violazione dell'art. 27 della legge n. 219/1981, per effetto della violazione del
combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 115 cpc ovvero per effetto della
violazione dell'art. 28 – co. 9 della legge n. 219/1981 e dell'art. 5 della L.R.
Campania n. 38/1987», sempre in relazione all'accoglimento della domanda di arretramento del fabbricato. Motivo riferito alla parte della motivazione che, «sul presupposto del preteso mancato perfezionamento
dell'iter di approvazione del Piano di Recupero in base al quale è stato rilasciato
il permesso a costruire e più in generale sul presupposto dell'illegittimità di
quest'ultimo, esclude che nella fattispecie sia applicabile l'art. 27 della legge n.
219/1981 e con esso la possibilità di far rientrare l'intervento realizzato nel
concetto di “ricostruzione” e quindi nella sfera di applicazione della previsione del medesimo art. 5 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale,
secondo cui “per le ricostruzioni non si attuano le distanze previste”». Infatti,
come eccepito già in comparsa di risposta, si verterebbe in ambito «di
ricostruzione, con permesso a costruire rilasciato ai sensi della legge 219/1981, di
edificio danneggiato dall'evento sismico del novembre del 1980 rientrante
nell'ambito di apposito piano di recupero», sottratta alla previsione dell'articolo 5 delle Norme di attuazione del locale P.R.G., riguardante
esclusivamente «le nuove costruzioni» ed espressamente dichiarato (al quarto comma) non applicabile alle «ricostruzioni». Gli attori, onerati della prova degli elementi incidenti in senso positivo sull'applicabilità della
normativa locale in tema di distanze, si sarebbero limitati ad affermare
genericamente che le parziali modifiche della sagoma fossero ostative alla
qualificazione dell'intervento edilizio in termini di “ricostruzione”, ma giammai avrebbero fatto riferimento alla pretesa illegittimità derivata del
permesso di costruire, non avendo eccepito né la mancata approvazione del Piano 19 di Recupero da parte della né la contrarietà (sopravvenuta) dello stesso CP_11
al PUT della penisola sorrentino-amalfitana. In tale scenario processuale, non sarebbe legittimo (perché in violazione del divieto di scienza privata del giudice) porre a fondamento della decisione le affermazioni del C.T.U.,
secondo cui «l'edificazione realizzata appare […] in contrasto alle prescrizioni
del PUT della penisola sorrentino-amalfitana (LR n. 37/85) in quanto CP_10
l'immobile ricade in zona territoriale 2 e in zona A1 del PRG ove sono consentiti
solamente interventi di manutenzione e consolidamento»; «la ricostruzione non
poteva avvenire in virtù della legge n. 219/81 non essendo stato concluso l'iter di
approvazione del piano di recupero ex art. 28 della richiamata legge nazionale».
Né, in contrario, le contestate affermazioni potrebbero essere estrapolate dalla sentenza del TAR Campania n. 4698/2016 (non ancora definitiva, in pendenza di ricorso al Consiglio di Stato), emessa dopo che nel precedente grado della presente causa erano già spirati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., giacché «la sentenza in generale e quella citata in particolare
non può costituire fonte di prova, che peraltro in quanto tale avrebbe dovuto
comunque essere versata in atti dalla parte interessata e non certo essere acquisita
con modalità oscure dal CTU, cui non è dato certo di sopperire alla lacune
istruttorie delle parti». Inoltre, riguardo all'approvazione del piano di recupero, per l'articolo 28, comma 9, della legge 219/1981 «i piani esecutivi,
coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinino interventi di
ristrutturazione senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente,
diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'art. 59 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62», onde in coerenza con tale dato normativo andrebbe letta la dichiarazione del funzionario responsabile del settore edilizia privata, contenuta nella relazione del 10 marzo 2016 (acquisita agli atti dal C.T.U.), secondo cui «il Piano di Recupero relativo al fabbricato
[…] era stato approvato con delibera di C.C. n. 23 del 20/4/1983», anche tenuto conto che: i) come da loro dedotto in comparsa di risposta e non contestato 20 dall'attore (e risultante dalla relazione tecnica allegata alla domanda di permesso di costruire, acquisita dal C.T.U.), e in contrasto con la sentenza appellata (che nel confronto volumetrico con il fabbricato preesistente avrebbe computato erroneamente anche i garages interrati), l'attuale fabbricato avrebbe una volumetria di mc 4951,57, a fronte degli originari
6272,19; ii) l'articolo 5 della L.R. Campania n. 38/1987 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana) escludeva dal divieto di rilascio di concessioni edilizie fino all'approvazione dei Piani regolatori generali comunale le concessioni edilizie relative alla realizzazione: […] b) dei
piani urbanistici attuativi vigenti” (comma 3), onde, per effetto dell'ultrattività del piano di recupero di cui alla legge 219/1981, il permesso di costruire n. 1/2005 era stato legittimamente rilasciato, con
l'ulteriore precisazione che il PUT non detta alcuna disciplina relativa agli
interventi di “ricostruzione” di fabbricati colpiti dal terremoto del 1980, che non può impedire, dovendo cedere il passo in caso di contrasto con la legge n.
219/1981, che ha carattere di legge speciale ed eccezionale, come sancito dall'art.
2, dove si dichiarano di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione ed
ogni intervento diretto alla rinascita e allo sviluppo delle aree terremotate. Da ciò
deriverebbe che i mutamenti della foggia esteriore e della consistenza,
espressamente consentiti nell'ambito degli interventi di “ricostruzione”
dall'art. 27 della legge n. 219/1981 («La ricostruzione … può anche essere
realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e
funzionali»), non escluderebbero la qualificazione dell'intervento edilizio come di “ricostruzione”, affrancando lo stesso dall'osservanza delle distanze prescritte dall'articolo 5 delle Norme di attuazione del Piano
Regolatore (secondo quanto previsto dalla clausola di esonero contenuta all'interno della medesima norma regolamentare) e consentendo, quindi,
ai sensi dell'articolo 873 c.c., la costruzione in corrispondenza della linea di confine;
21
3) in ulteriore subordine, per la violazione dell'articolo 873 c.c. e del combinato disposto degli articoli 1031 e 1158 c.c., ovvero degli articoli 112
e 183, comma 7, c.p.c., in quanto, eventualmente esclusa l'ipotesi della
“ricostruzione”, non potrebbe imporsi l'arretramento di quella parte del fronte settentrionale che già si sviluppava, prima della ricostruzione,
lungo la linea di confine, salvo due marginali rientranze di mt 2,70, una nella parte centrale e una in corrispondenza dell'estremità nord-orientale
(alla luce del costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui solo in presenza di una norma che assoggetti alle stesse distanze previste per le “nuove costruzioni” anche le “ricostruzioni”, un fabbricato riedificato eccedendo dai limiti plano-volumetrici del preesistente potrebbe essere considerato “nel suo complesso” “nuova costruzione” ai fini della disciplina sulle distanze, dovendosi altrimenti rispettare i diritti quesiti). Nella specie, l'acquisto per usucapione del diritto (di servitù) a mantenere il fabbricato ricostruito alla stessa distanza dal confine del preesistente sarebbe stata da loro eccepito già in sede di costituzione in giudizio, eccezione non esaminata dal primo giudice (con ciò violando l'articolo 112 c.p.c.);
4) per la violazione degli articoli 112 c.p.c. e 1067 c.c., riguardo all'accoglimento della domanda (subordinata) di arretramento del fabbricato alla distanza di mt 1,50 dal confine (assorbita dall'accoglimento della domanda principale di arretramento del fabbricato alla distanza di m. 5,00), con particolare riferimento alla presupposta declaratoria di illegittimità della trasformazione delle preesistenti finestre in porte-
finestre per aggravio della servitù di veduta. Ciò in quanto l'attore non avrebbe formulato alcuna denuncia di aggravio delle preesistenti servitù
di veduta, sostenendo, invece, la costituzione di fatto di servitù di veduta in
assenza del relativo diritto, per effetto dell'apertura di finestre in aggiunta e in
sostituzione di quelle preesistenti asseritamente estinte per non uso. Il giudice a 22 quo avrebbe, quindi, posto a fondamento della condanna all'arretramento una causa petendi diversa e per giunta contraddittoria con quella addotta da parte attrice (cfr., per l'affermazione della diversità della domanda di aggravamento della servitù rispetto a quella negatoria della servitù, Cass.
civ., Sez. II, 06.06.2018, n. 14502);
5) per la violazione degli articoli 905 e 1067 c.c., derivante dall'abuso del diritto di azione o, comunque, dall'eccessività del mezzo di tutela (in violazione dell'articolo 100 c.p.c. e dell'articolo 24 Cost.), in quanto dall'aggravamento della servitù di veduta dovrebbe derivare non già
l'arretramento dell'edificio, bensì «l'eliminazione dell'aggravamento secondo
modalità che vanno dall'adozione di accorgimenti a ciò idonei, offerti dal
proprietario del fondo servente ed a cui la controparte non abbia ragionevole
motivo di opporsi, fino al ripristino dello stato di fatto preesistente» (così, Cass.
civ., Sez. II, 09.07.1987, n. 5974; Cass. civ., Sez. II, 01.03.1995, n. 2343: «in tema di difesa del fondo dalle illegittime vedute aperte su di esso a mezzo di
terrazze o balconi, non sia necessaria la demolizione delle porzioni dell'immobile
costituenti il corpus della violazione denunciata, ben potendo invece la situazione
illecita essere eliminata per altra via, mediante ido-nei accorgimenti che,
contemperando i contrastanti interessi delle parti, consentano ugualmente
l'osservanza del precetto legislativo;
e che, in particolare, ove la veduta sia stata
aperta a distanza inferiore a quella legale, il giudice possa disporre, in alternativa
all'arretramento dell'immobile, l'esecuzione di opere idonee ad impedire
concretamente l'esercizio della servitù, tra le quali l'arretramento di un
parapetto, in guisa che dalla porzione dell'immobile compresa tra il parapetto
stesso, posto a distanza legale, e la parte terminale dell'immobile, sia impossibile
prospicere ed inspicere sul fondo alieno»). Pertanto, ove proposta dal
[...]
un'azione diretta all'eliminazione dell'aggravio di servitù delle CP_3
servitù di veduta, il giudice avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità, per abuso del diritto di azione, della domanda di condanna all'arretramento 23 del fabbricato fino al rispetto della distanza prescritta dall'art. 905 c.c., e semmai – a tutto voler per assurdo concedere (anche in termini di rispetto dell'art. 112 c.p.c.) – avrebbe potuto condannare i convenuti al ripristino dello status quo ante, ovvero delle originarie finestre, ma mai e poi mai avrebbe potuto accogliere la domanda di condanna all'arretramento;
6) per la violazione dell'articolo 183, comma 5, c.p.c. e del principio del giusto processo, con la conseguente violazione dell'articolo 840 c.c.,
riguardo alla condanna all'eliminazione (assorbita da quella all'arretramento del fabbricato) delle tubazioni installate lungo la facciata nord del fabbricato e delle persiane delle porte-finestre siccome sconfinanti in proiezione aerea nel fondo De trattandosi di CP_3
domande non formulate nell'atto di citazione, ma introdotte solo con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in violazione del divieto della mutatio
libelli, essendo consentito all'attore di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal
convenuto” (art. 183 – 5° co. cpc), ovvero di introdurre adeguamenti alla dialettica processuale circoscritti alla sola emendatio libelli ovvero “alle sole
precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già
proposte”. Le domande nuove in questione sarebbero state introdotte in
modo avulso da qualsiasi esigenza difensiva e al di fuori da qualsiasi logica di
dialettica processuale, essendo prive di qualsiasi nesso di derivazione 'lato sensu'
causale con le eccezioni sollevate in sede di comparsa di costituzione e risposta dai
convenuti (nessuno dei quali aveva svolto domande riconvenzionali).
Gli appellanti chiedevano, inoltre, ai fini dell'accoglimento della eccezione di
usucapione della servitù a tenere il fabbricato alla stessa distanza del preesistente ed
ai fini della reiezione dell'avversa domanda di arretramento del fabbricato per
violazione delle distanze di cui all'art. 905 c.c., l'ammissione della prova testimoniale da loro articolata nelle rispettive memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c. (secondo termine) e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, 24 sulle seguenti circostanze di fatto, da intendersi quali specifici capitoli preceduti dalla locuzione “vero è che”:
a) fino alla sua demolizione intervenuta nel 2005, gli elementi orizzontali ed i
paramenti verticali del fabbricato poi ricostruito erano rimasti tutti strutturalmente
integri nella parte prospiciente il fondo CP_3
b) il fronte settentrionale del fabbricato originario si ergeva lungo la linea di confine
col fondo salvo presentare due rientranze, una nella parte centrale ed CP_3
un'altra nell'estrema parte orientale, che a sua volta aveva un'appendice ancora più
rientrata;
c) il fabbricato originario presentava, sulla facciata settentrionale svariate aperture,
disposte su quattro piani perpendicolarmente lungo 6 assi, ed in particolare: sul corpo
occidentale posto sul confine, al terzo piano, 1 loggione all'interno di un'arcata al
terzo piano, con una linea di affaccio di 5,10 m.; sotto di esso, al secondo piano, una
finestra con una linea di affaccio di 1,60 m.; sotto di esso, al primo piano, una finestra con una linea di affaccio di 1,60 m.; sotto di esso, un finestrone per dare luce ed aria
al piano terra;
proseguendo verso est, sempre sul corpo occidentale posto sul confine,
al terzo piano, 1 loggione all'interno di un'arcata, con una linea di affaccio di 4,70 m.;
sotto di esso, al secondo piano, una loggetta con una linea di affaccio di 1,90 m., iscritta
nella metà orientale di un'arcata, ed accanto ad essa, nella tompagnatura dell'altra
metà occidentale dell'arcata, 1 finestrella con una linea di affaccio di 0,60 m.; sotto di
esso, al primo piano, una loggetta con una linea di affaccio di 1,80 m., iscritta nella
metà orientale di un'arcata, ed accanto ad essa, nella tompagnatura dell'altra metà
occidentale dell'arcata, 1 finestra con una linea di affaccio di 1,20 m.; sotto di esso, un
finestrone per dare luce ed aria al piano terra;
proseguendo sempre verso est, sul corpo
centrale rientrato, al terzo piano, una finestra con una linea di affaccio di 1,45 m.; sot-
to di essa, al secondo piano, una finestra con una linea di affaccio di 1,45 m.; sotto di
essa, al primo piano, una finestra con una linea di affaccio di 1,45 m.; proseguendo
ancora verso est, sul corpo centrale posto sul confine, un terrazzo accessibile dal
sottotetto con una linea d'affaccio di 6,50 m.; sotto di esso, al terzo piano una finestra 25 con una linea di affaccio di 1,30 m.; sotto di esso, al secondo piano una finestra con
una linea di affaccio di 1,30 m.; sotto di esso, al primo piano una finestra con una linea
di affaccio di 1,30 m.; sotto di esso, un finestrone per dare luce ed aria al piano terra;
proseguendo sempre verso est, sul corpo orientale rientrato, al terzo piano, una
finestra con una linea di affaccio di 0,80 m.; sotto di essa, al secondo piano, una
finestra con una linea di affaccio di 0,80 m.; sotto di essa, al primo piano, una finestra
con una linea di affaccio di 1,20 m.;
d) fino a tale epoca, tutte le descritte aperture presenti sulla facciata settentrionale, ad
eccezione dei finestroni al piano terra, erano rimaste intatte e consentivano di
guardare ed affacciarsi sul finitimo fondo del sporgendosi;
CP_3
e) fino all'epoca della demolizione, gli originari proprietari non di rado si recavano sul
posto e, anche quando oramai lo stabile non era più abitato, vi ingredivano, e di tanto
in tanto eseguivano o facevano eseguire interventi manutentivi (consistenti
essenzialmente nella estirpazione di erbacce e rampicanti) diretti a prevenire il pericolo di crolli di elementi della facciata;
f) in tali occasioni, capitava che effettivamente le aperture presenti sulla facciata
settentrionale venissero utilizzate per guardare ed affacciarsi sul finitimo fondo del
sporgendosi; CP_3
g) ad ovest del fabbricato ricostruito, in aderenza ad esso, vi sono altri corpi di fabbrica,
il cui fronte settentrionale è posto lungo il confine del fondo e presenta CP_3
finestre e balconi che consentono di guardare ed affacciarsi sul finitimo fondo del
[...]
sporgendosi e vengono allo scopo utilizzati. CP_3
Il 25 giugno 2019 si costituivano e Controparte_3 Parte_2 [...]
i quali opponevano ai motivi di appello le seguenti ragioni: Parte_3
a) il fabbricato era stato realizzato molto tempo dopo l'approvazione del
Piano regolatore generale, avvenuta il 7 febbraio 2006 con decreto del presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 16 del 3 aprile 2006,
essendo, invece, irrilevante l'epoca del rilascio del permesso a costruire. 26
La presentazione al Comune di Sorrento, in data 21 luglio 22006, di un'istanza (accolta) di approvazione di un progetto in variante (con lo spostamento del fabbricato di metri 1,50 dal confine della proprietà
[...]
, dimostrava che il fabbricato era stato realizzato ben oltre il 7 CP_3
febbraio 2006 e anche oltre il 3 aprile 2006, così come desumibile anche dall'istanza di proroga del permesso a costruire (doc. 7), dal provvedimento di concessione della proroga (doc. 8), dal ricorso per denuncia di nuova opera (presentato il 9 dicembre 2006, quanto era stato solamente demolito il fabbricato semi-diruto e non erano ancora iniziati i lavori), nonché dalla relazione del C.T.U. ing. e dall'ordinanza Per_5
conclusiva del procedimento di nunciazione (nel quale si dava atto che a maggio e giugno del 2006 era stato solamente demolito il fabbricato preesistente). Né, da parte degli odierni appellanti, vi sarebbe stata alcuna contestazione riferita all'epoca di realizzazione del fabbricato (e, in particolare, all'anteriorità della realizzazione rispetto alla vigenza del
PRG), non ravvisabile nel mero inciso, contenuto in parentesi («peraltro,
all'epoca, adottato ma non ancora approvato») e vero solo con riguardo alla data del rilascio del permesso a costruire, nell'ambito di un'argomentazione relativa all'inapplicabilità dell'articolo 5 del PRG alle ricostruzioni;
b) quanto all'affissione del piano regolatore all'albo pretorio, gli appellanti non avevano mai sollevato alcuna contestazione, non mettendo in discussione la vigenza e l'efficacia del piano regolatore. Il richiamo in appello alla mancata prova dell'affissione sarebbe anche errato, poiché
per l'efficacia del piano regolatore generale dovrebbe farsi riferimento alla pubblicazione sul BURC, avvenuta il 3 aprile 2016;
c) il fabbricato, quale nuova costruzione (secondo il concetto delineato dal
D.P.R. 380/2001), sarebbe soggetto al rispetto delle distanze legali previste dall'articolo 5 del PRG, senza che possa rilevare in contrario né il 27 permesso a costruire rilasciato dall'autorità comunale (e per più ragioni dichiarato illegittimo dal TAR con sentenza ritualmente CP_10
prodotta in giudizio, perché di data successiva allo spirare dei termini ex
art. 183 c.p.c.) né la legge 219/1981, sulla ricostruzione post-terremoto, la quale, nel prevedere (all'articolo 27) la possibilità di ampliamenti,
completamenti e adattamenti tecnici funzionali, non consentirebbe la violazione del PUT, delle leggi di tutela paesaggistico-ambientale e dei diritti dei privati;
d) il motivo di appello fondato sulla violazione dell'articolo 873 c.c., per effetto della violazione degli articoli 1031 e 1158 c.c., ovvero degli articoli
112 e 183, comma 7, c.p.c., sarebbe inammissibile, sia per avere introdotto per la prima volta in appello la richiesta di limitare l'arretramento del fabbricato nella sola parte costruita sulla linea di confine, al fine di vantare
un preteso diritto di costruire alle medesime distanze dal confine esistenti con i vecchi corpi di fabbrica (domanda mai avanzata in primo grado), sia per difetto di specificità, non avendo gli appellanti chiarito quali parti del fabbricato ritengano doversi arretrare sino al limite di 5 ml.; il motivo sarebbe,
in ogni caso, privo di pregio, posto che il fabbricato nella sua interezza è una
“nuova costruzione”;
e) la violazione delle distanze per le vedute sarebbe stata affermata dal primo giudice sulla base dell'articolo 905 c.c. e, in ogni caso, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. sarebbe stata sollecitata la sua attenzione (ferma
restando la chiesta applicazione dell'art. 905 c.c.) anche sull'aggravio di servitù
e sullo spostamento del luogo della servitù, senza che nella sentenza fossero stati posti a fondamento della decisione fatti diversi da quelli allegati dalle parti;
f) il primo giudice avrebbe condannato all'arretramento delle vedute per
violazione delle distanze legali, trattandosi nella specie di vedute tutte nuove,
onde non vi sarebbe stata alcuna violazione per eccesso del mezzo di 28 tutela;
g) quanto all'accertamento dell'illegittimità di alcune tubazioni di scarico e dello sconfinamento dei battenti dei balconi all'interno della proprietà
[...]
(violazioni, tra l'altro, mai contestate e non oggetto di gravame), CP_3
il motivo di appello sarebbe inammissibile, non avendo il primo giudice in dispositivo condannato alla rimozione né delle tubature né dei battenti.
In caso di accoglimento dell'appello in punto di legittimità della costruzione, gli eredi di riproponevano le domande proposte in via Persona_1
subordinata e assorbite dall'accoglimento della domanda principale, volte all'arretramento delle nuove vedute sino al limite di mt. lineari 1,5 dal confine per
violazione dell'art. 905 c.c., all'accertamento della prescrizione delle servitù di
veduta godute dagli appellanti prima della costruzione del nuovo fabbricato,
deducendo, al riguardo, che, come accertato dal C.T.U., tutte le vedute aperte sul fabbricato eretto dai convenuti erano da considerarsi nuove, non corrispondendo né in forma né in posizione alle precedenti, e che il fabbricato preesistente era tutto crollato già negli anni '70, essendo presente, al momento dell'acquisto del fondo da parte di una sola parte del Persona_1
fabbricato, quella insistente sulle particelle n. 47 e 48, e su tale parte si aprivano solo
luci protette da grate.
Inoltre, nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte di appello ritenesse accolta la domanda di arretramento delle vedute per violazione dell'art. 1067
c.c. e per aggravio della servitù, gli eredi spiegavano appello CP_3
incidentale condizionato, deducendo che dalle riproduzioni fotografiche esibite nel giudizio di primo grado, dalla relazione tecnica dell'ing. nel Per_5
procedimento per denuncia di nuova opera e dalla relazione peritale dell'ing.
risultava evidente che le vedute erano state create ex novo, sì da Per_7
doversi porre alla distanza di mt 1,5 dal confine, a norma dell'articolo 905 c.c.,
trattandosi di creazione di una inesistente servitù; in subordine, chiedevano la conferma della sentenza in parte qua, non essendo stata proposta alcuna 29 impugnazione sul merito dell'aggravamento.
Gli eredi di proponevano, poi, appello incidentale per Persona_1
l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima costruzione, da reputarsi sussistenti in re ipsa (cfr. Cass.
13007/2020, Cass. 2848/2016, Cass. 25475/2010, Cass. 7756/2013), deducendo sul punto di esercitare sul proprio fondo un'azienda agricola e di avere anche ottenuto licenza per attività di agriturismo, non ancora iniziata stante proprio
la presenza sul confine del fabbricato alieno, e, di poi, di avere subito sin dal 2006
la presenza di operai sul proprio fondo intenti alla costruzione con relativo uso di
pesanti mezzi meccanici; danni da stimare tenendo conto dei seguenti parametri:
1) perdita di valore del fabbricato danneggiato dalla violazione, ed in particolare dalla
indebita limitazione del pieno godimento del fondo per diminuzione di visuale,
esposizione, luce, aria, sole, comodità, tranquillità, amenità in genere, con conseguente suo deprezzamento commerciale;
2) costo di un intervento edilizio di ripristino;
3) vantaggio conseguito per effetto dell'illecito, e cioè dell'incremento di valore in capo
all'immobile del danneggiante tenendo conto altresì del vantaggio economico che il
predetto illecito ha procurato ai proprietari, i quali hanno monetizzato e
monetizzeranno il maggior valore commerciale del bene, perché calcolato proprio in
base alle caratteristiche dello stesso al momento del trasferimento, e quindi in base alle
misure derivanti dall'illecito compiuto;
4) asservimento illegittimo a n. 20 servitù di veduta e servitù di scolo di acqua e di
apertura di battenti su un fondo a destinazione di impresa agricola e con licenza per
Agriturismo;
5) danni morali ed esistenziali per le vicissitudini processuali che hanno condotto alla
pronuncia di illegittimità della costruzione.
Infine, chiedevano, in caso di accoglimento dell'appello principale in ordine all'illegittimità della nuova costruzione, l'ammissione della prova per testi già 30 articolata in primo grado e tenuta ferma in sede di precisazione delle conclusioni, sui seguenti capi preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) il fabbricato per cui è giudizio sin dagli anni '30 era interessato da crolli che
riguardavano le parti insistenti sulle particelle 44 e 45;
2) i crolli continuarono negli anni e riguardarono ancora le particelle 44 e 45 ed
anche parzialmente la particella 47;
3) prima del sisma del 1980 i proprietari del fabbricato avevano omesso di effettuare
le opere necessarie a preservare la struttura del fabbricato anche dopo i crolli già
avvenuti;
4) prima del sisma del 1980 il fabbricato era in istato di totale abbandono;
5) prima del sisma del 1980 parte del fabbricato ancora eretta era quella insistente
parzialmente sulla particella 47 e sulla particella 48;
6) prima del sisma del 1980 l'intera porzione insistente sulle particelle 44 e 45 ed il
ballatoio che congiungeva con la parte di cespite individuata con la particella 47 erano totalmente crollati;
7) all'atto della costruzione del nuovo edificio a confine con la proprietà CP_3
erano poste solo 3 luci sulla parte ancora integra del fabbricato e cioè su quella
insistente sulla particella 47;
8) tali luci erano protette da grate;
9) in seguito ai crolli, da oltre 40 anni prima della costruzione del nuovo fabbricato
a confine col fondo attoreo si aprivano solo tre luci insistenti sulla particella 47 e
nessuna veduta;
10) il vecchio fabbricato prima dei crolli e del terremoto era una masseria ed era
abitato solo da pochi inquilini;
11) dopo il terremoto del 1980 i pochi inquilini che abitavano l'edificio andarono via
e non vi fecero più ritorno;
12) prima dei crolli avvenuti ante sisma le aperture esistenti sul vecchio fabbricato e
poste ad una distanza inferiore a mt. lineari 1,5 con la proprietà erano CP_3
quelle contrassegnate con i nn. 7, 8, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18 nel prospetto allegato 31 alla CTU dell'ing. Per_5
13) prima dei crolli verificatisi ante sisma le aperture poste ad una distanza superiore
a mt. lineari 1,5 erano quelle contrassegnate con i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 nel
prospetto allegato alla CTU dell'ing. Per_5
14) il terrazzo è del tutto nuovo in quanto inesistente nella vecchia sagoma del
fabbricato;
15) tutte le aperture costituiscono vedute attraverso finestre ovvero balconcini ovvero
terrazzo in piano sottotetto;
16) le vedute ante ricostruzione che erano poste a distanza inferiore a ml 1,5 erano
tutte crollate da almeno 60 anni;
17) i conducono sul fondo un'azienda agricola ed hanno ottenuto licenza CP_3
all'esercizio dell'attività di agriturismo;
18) in seguito alla costruzione del nuovo fabbricato hanno rinunciato ad iniziare
l'attività di agriturismo per l'esistenza delle vedute direttamente sul fondo dei
[...] [...]
CP_3
Su tali premesse, gli eredi di chiedevano l'accoglimento Persona_1
delle conclusioni riportate in epigrafe.
Il 1° luglio 2019 si costituiva l'architetto , per opporsi Controparte_4
all'appello principale ove idoneo a modificare la pronuncia di rigetto della domanda proposta nei propri confronti, e per proporre appello incidentale rispetto al regime delle spese statuito dal tribunale, richiedendone il favore per entrambi i gradi in applicazione del principio della soccombenza.
Precisava di essere stato chiamato in causa dal Controparte_7
e da , quale progettista dell'opera
[...] CP_6
unitamente al EO , perché fosse ritenuto Controparte_5
responsabile in caso di accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice. Spiegava le ragioni dell'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, anche perché, avendo affrontato problemi tecnici di speciale difficoltà,
non era configurabile alcuna sua responsabilità (limitata dall'articolo 2236 c.c. 32 ai casi di dolo o colpa grave) e in quanto il fabbricato era il risultato di svariate modifiche nel corso dei lavori, di diretta responsabilità della direzione lavori,
come documentato dalle DIA in variante in atti. In subordine, si riportava a tutte le eccezioni e le difese assorbite dal rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
, costituitosi il 12 settembre 2019, dichiarava di Parte_4
aderire alle richieste degli appellanti principali e Parte_1 [...]
e chiedeva, pertanto, che la sentenza di primo grado fosse riformata CP_2
anche sotto il profilo delle spese processuali, da porre a carico della parte attrice (con distrazione ex art. 93 c.p.c.), e che, in ogni caso, anche nell'ipotesi di conferma nel merito della decisione impugnata, le spese processuali fossero compensate.
L'11 maggio 2020 si costituiva il EO , per segnalare Controparte_5
che nessuno degli appellanti aveva sindacato la parte della sentenza con cui era stata esclusa la responsabilità dei soggetti presunti progettisti del fabbricato,
statuizione sulla quale, pertanto, era caduto il giudicato, ex art. 329 c.p.c.:
concludeva, pertanto, per il definitivo rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti e di ogni altra avversa domanda, con rivalsa delle spese processuali (da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
*****
Si procede, in primo luogo, all'esame congiunto dei primi tre motivi dell'appello principale, volti ad escludere la violazione della distanza dal confine o, quantomeno, a limitarne gli effetti.
Sull'applicabilità alla vicenda in esame delle prescrizioni del piano regolatore generale (PRG) del , sotto il duplice profilo della Parte_5
data di realizzazione del fabbricato e dell'entrata in vigore del regolamento comunale, deve in primo luogo escludersi che la prova dell'entrata in vigore possa considerarsi soggetta alla preclusione di cui all'articolo 345, comma 3,
c.p.c., così come, invece, dedotto dagli appellanti principali, con riferimento 33 alla documentazione tesa a datare l'approvazione del PRG in coincidenza con la
pubblicazione del Decreto dell'Amministrazione Provinciale di Napoli sul BURC
della Regione Campania n. 16 del 03.04.2006 (senza peraltro segnalare le modifiche
apportate con la variante approvata con decreto n. 940 del 12/12/2007 del Presidente
dell'Amministrazione provinciale di Napoli, pubblicata sul BURC n. 9 del
03.03.2008).
Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile e hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice,
in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d'ufficio, quando ne sia dedotta la violazione (Cass. 2661/2020, Cass. 14446/2010),
indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti (Cass.
17692/2009). Tale conoscenza non può che investire anche i presupposti della loro entrata in vigore e, quindi, gli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo
10 della legge n. 1150 del 1942, che occorre pertanto verificare d'ufficio, con la conseguenza che l'attività delle parti, volta alla produzione di documenti provenienti dall'amministrazione comunale, al fine di dimostrare l'entrata in vigore della normativa invocata, sfugge al regime ordinario delle preclusioni istruttorie e assume il carattere di strumento di collaborazione rivolto all'esplicazione del principio di cui all'articolo 113 c.p.c.: ne consegue l'utilizzabilità, ai fini della decisione, dei documenti prodotti in appello dagli appellati e sia dell'estratto del Bollettino Ufficiale della CP_3 Pt_2
Regione Campania n. 16 del 3 aprile 2006 (prodotto all'atto della costituzione in giudizio, in appello), sia la certificazione rilasciata dal Parte_5
da cui risulta che il vigente Piano regolatore generale, approvato con
[...]
decreto del presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli n. 80 del 7
febbraio 2006, è stato pubblicato all'albo pretorio del dal 4 al 19 aprile Pt_5
2006 nonché, per estratto, nel B.U.R.C. n. 16 del 3 aprile 2006 (ed è liberamente 34 consultabile sul portale informatico dell'ente all'URL
https://geoportale.portalecomuni.net/pianodisorrento/), certificazione,
quest'ultima, idonea a rendere superflua l'altrimenti doverosa richiesta d'informazioni ex art. 213 c.p.c. all'amministrazione comunale.
Il fabbricato in questione è sicuramente soggetto, ratione temporis, alle prescrizioni del PRG, perché edificato in epoca successiva, tant'è che, come si desume, tra l'altro, dagli atti del procedimento per denuncia di nuova opera,
promosso dal con ricorso del 9 dicembre 2006, intorno alla metà CP_3
del 2006 si era soltanto provveduto alla demolizione del precedente edificio
(circostanza confermata anche dalla sentenza del Consiglio di Stato del 24
aprile 2023, prodotta dagli appellanti principali), che in data 21 luglio 2006 da parte dell'amministratore del fu Controparte_7
presentata istanza per l'approvazione di un progetto di variante relativo allo spostamento del fabbricato di 1,50 mt dal confine, progetto poi approvato dalla Commissione edilizia comunale e dalla competente Soprintendenza, e che, come si legge nella relazione del C.T.U. ing. (nominato dal Per_8
giudice investito del procedimento di nunciazione), datata 12 settembre 2007,
«Il condominio di Via Bagnulo n. 83/85, costituito ma non edificato, è stato progettato
quale ricostruzione di un vecchio fabbricato» (e, ancora, nella pagina successiva,
«l'erigendo condominio è stato progettato …»).
L'articolo 5 delle norme di attuazione del PRG prescrive per le nuove costruzioni la distanza dai confini di proprietà e di zona pari alla metà
dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di ml 5,00.
Diversamente, per le ricostruzioni non si attuano le distanze previste e di rimanda ai piani particolareggiati di recupero dove saranno osservati i minimi previsti dal D.M. 1444/68.
Si pone, perciò, la questione se si sia in presenza di una mera “ricostruzione”,
ovvero di una “nuova costruzione”, restando escluso, nel primo caso, 35
l'obbligo di rispettare la distanza dal confine.
Sul punto, non assume rilievo risolutivo la disposizione (invocata dagli appellanti principali) di cui all'articolo 27 della legge n. 219 del 1981, che si limita a consentire, per la ricostruzione dei comuni disastrati, che essa possa essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e
funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio
e per il suo sviluppo economico e sociale, senza che, per questo, sia consentito anche derogare alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in tema di distanze dai confini e dalle costruzioni, a meno che non si tratti appunto di mera ricostruzione. Né rilevano, nei rapporti tra privati, le considerazioni espresse dagli appellanti principali nel secondo motivo di appello, che attengono alla liceità della costruzione rispetto alla normativa urbanistica non riguardante i rapporti di vicinato (ma il rapporto pubblicistico con la P.A.) e alla legittimità del permesso di costruire rilasciato nella fattispecie dall'autorità comunale, questioni di cui, infatti, è stato investito il giudice amministrativo.
In via di principio, salvo che non vi siano disposizioni regolamentari che disciplinano diversamente il caso della demolizione con contestuale ricostruzione, la ricostruzione di un manufatto edilizio che sostituisca, anche integralmente, una precedente cubatura, non integra una nuova costruzione ai fini dell'applicabilità delle sopravvenute disposizioni più restrittive in tema di distanze. Più in particolare, qualora siano venute meno, per eventi naturali o per demolizione, le strutture edilizie preesistenti, si ha “mera ricostruzione”
se l'intervento si traduce nell'esatto ripristino di tali strutture, senza alcuna variazione rispetto alle dimensioni originarie dell'edificio, ossia senza aumento della volumetria né delle superfici occupate in relazione all'originaria sagoma d'ingombro (Cass. 22689/2009, Cass. 14128/2000,
relativa ad ipotesi in cui, come accertato dal C.T.U., il nuovo edificio era difforme dal preesistente essendosi con esso occupata una maggior superficie 36 tanto coperta quanto accessoria ed avendo esso assunto una sagoma diversa dall'originaria, sicché, indipendentemente dall'irrilevante circostanza che nella realizzazione dell'opera era stata inglobata una qualche parte della vecchia muratura, era all'evidenza da escludere che si vertesse in ipotesi di ristrutturazione e non meno evidente che trattavasi, al più pro parte, di ricostruzione e, essenzialmente, di nuova costruzione): ove siano riscontrabili tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della sua realizzazione (cfr., ad esempio, Cass. 28612/2020, la quale anche alla luce dei criteri di cui all'articolo 31, comma 1, lett. d, della legge 457/1978, oggi articoli
3 del D.P.R. 380/2001, afferma che è ravvisabile una “ricostruzione” quando l'opera di modifica dell'edificio preesistente si traduce non soltanto nell'esatto ripristino della costruzione precedente, ma anche nella riduzione della volumetria rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, ed è, viceversa, ravvisabile una “nuova costruzione” quando l'opera di modifica si traduce non soltanto nella realizzazione ex novo di un fabbricato, ma anche in qualsiasi modificazione in aumento della volumetria, con la conseguente applicazione della disciplina sulle distanze solo alla nuova costruzione).
In presenza di una nuova costruzione, nei sensi sopra indicati, ai fini del computo delle distanze (e della relativa tutela ripristinatoria, dovendosi escludere che i regolamenti locali possano incidere, anche solo indirettamente con la previsione di soglie massime d'incremento edilizio, sulle nozioni normative di “ristrutturazione” e di “nuova costruzione” e sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati: Cass. 17043/2015), l'edificio si considera tale nel suo complesso ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze, previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, mentre si tiene conto, quale nuova costruzione, delle sole parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario, ove una siffatta disciplina manchi. 37
Ne deriva che la semplice constatazione dell'aumento di superficie e di volumetria è sufficiente per rendere l'intervento edilizio non riconducibile al paradigma normativo della ristrutturazione e all'esonero dall'osservanza delle distanze legali (vigenti al momento della realizzazione dell'opera)
previsto per detto tipo d'intervento (cfr. Cass. S.U. 21578/2011; Cass.
15041/2018, che ha qualificato come nuova costruzione un edificio che presentava, rispetto a quello preesistente, un lieve incremento della superficie e un possibile modesto aumento del volume;
Cass. 12535/2024, che ha qualificato come nuova costruzione una sopraelevazione comportante modifica della sagoma dell'edificio e un incremento della sua superficie utile e della sua cubatura, per realizzare un sottotetto suscettibile di essere sfruttato per scopi abitativi).
Pertanto, sono nuove costruzioni non solo quelle realizzate per la prima volta su aree in precedenza inedificate, ma anche le modificazioni planivolumetriche che eccedono rispetto alla sagoma d'ingombro preesistente e che incidono su precedenti spazi vuoti, indipendentemente dal fatto che tali modificazioni implichino o no la realizzazione di una maggiore cubatura: in quanto “costruzione nuova”, tali modifiche planivolumetriche sono soggette alla disciplina sui distacchi in quel momento vigente: cfr., ad esempio, Cass.
473/2019, che, in un'ipotesi di demolizione del precedente edificio e realizzazione di uno nuovo, avente la medesima volumetria e altezza di quello precedente, ma comportante una riduzione dei distacchi originariamente intercorrenti tra i due corpi di fabbrica, a causa della creazione di nuovi balconi e corpi aggettanti, ha confermato la decisione di merito la quale, dopo avere rilevato che la nuova costruzione differiva da quella preesistente solo a causa della presenza dei balconi e che la normativa urbanistica locale non parificava le ricostruzioni alle nuove costruzioni,
consentendo la ricostruzione a parità di volume ed altezza rispetto a quello demolito, aveva disposto la demolizione delle sole eccedenze del fabbricato 38 che riducevano i distacchi precedenti.
Proprio alla luce di tale ultimo precedente, deve ritenersi che il nuovo fabbricato, di sagoma rettangolare, costituisca nuova costruzione nelle parti in cui risulta edificato in spazi precedentemente vuoti, per la presenza,
nell'edificio demolito, di una rientranza lungo il lato nord e di riseghe lungo il lato est, situazione dei luoghi ben rappresentata nella C.T.U. anche con le figure 5 e 6 a pagina 18 e 19 della sua relazione.
Se, pertanto, i primi due motivi di appello vanno disattesi (aggiungendosi, al riguardo, che l'accoglimento dell'appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR che aveva pronunciato l'annullamento del permesso di costruire non assume rilievo nei rapporti tra i privati confinanti); va accolto,
invece, il terzo motivo, volto a limitare l'arretramento del fabbricato.
Sul punto, deve puntualizzarsi che la questione (ossia l'arretramento del fabbricato solo fino al limite del perimetro del preesistente fabbricato), per quanto introdotta solo in appello (così eccepiscono gli eredi dell'attore), non soggiace alla preclusione ex art. 345 c.p.c.: non si tratta di una domanda nuova,
come ritengono gli appellati, né di un'eccezione sottratta al rilievo d'ufficio,
quanto piuttosto di un'argomentazione difensiva, volta a contrastare la domanda dell'attore sulla scorta di fatti ritualmente acquisiti al processo
(ossia, la sagoma dell'edificio demolito) e virtualmente compresa nella deduzione circa la qualificazione dell'intervento edilizio come ricostruzione.
Né, d'altronde, il motivo di appello difetta di specificità, come pure eccepito dagli appellati, atteso che in primo grado la C.T.U. ha consentito di confrontare l'edificio demolito e quello costruito ex novo, individuandosi le porzioni edificate su aree precedentemente libere, come si evince dalle rappresentazioni grafiche sopra richiamate.
Orbene, in presenza di una nuova costruzione nel senso sopra indicato l'arretramento o demolizione deve riguardare solo la parte eccedente l'edificio originario, in mancanza di una norma che nel regolamento comunale 39 preveda l'estensione delle prescrizioni sulle maggiori distanze anche alle ricostruzioni (Cass. 20428/2022, Cass. 473/2019, Cass. 472/2016).
Nella specie, il C.T.U., anche mediante chiare rappresentazioni grafiche (nelle figure 5 e 6, alle pagine 18 e 19 della propria relazione), ha consentito di confrontare la sagoma del vecchio e del nuovo fabbricato e di individuare nel nuovo le porzioni edificate in aree precedentemente vuote, a ridosso del confine con la proprietà Sono solo tali porzioni a dover essere CP_3
rimosse, fino a ripristinare il perimetro dell'edificio demolito e ricostruito.
Sul tema delle vedute e, in particolare, sulle questioni investite dai motivi di appello principale sopra riportati sub 4) e 5), nonché dall'appello incidentale degli eredi si provvede con separata ordinanza, poiché assumono CP_3
rilievo, ai fini della decisione, le prove per testi articolate dalle parti in primo grado, non ammesse dal tribunale (che neppure si è pronunciato su di esse) e riproposte in appello (dopo essere state espressamente richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al giudice istruttore).
Quanto al motivo dell'appello principale riportato sub 6), deve rilevarsene l'inammissibilità, poiché le domande nuove proposte dall'attore nella memoria ex art. 183 c.p.c., relativamente agli scarichi illegittimi e ai battenti esterni che si aprono dalle finestre del fabbricato invadendo lo spazio verticale della proprietà confinante, sebbene oggetto di favorevole menzione nella motivazione della sentenza appellata, non possono considerarsi comprese nelle statuizioni del dispositivo, relative all'arretramento del fabbricato nel
rispetto delle succitate norme (tali essendo, per quanto si legge nella sentenza,
quelle inerenti alla distanza del fabbricato e delle sue vedute dal confine con l'altrui proprietà). Si tratta, pertanto, di domande da reputarsi assorbite e che,
però, gli appellati non hanno riproposto ai sensi dell'articolo 346 c.p.c.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, non esaminata dal primo giudice e oggetto di appello incidentale sotto il profilo dell'omissione di pronuncia, la sua stretta connessione anche alla domanda relativa alle vedute 40 ne consiglia l'esame congiuntamente a questa e, quindi, nella sentenza definitiva.
L'appello incidentale di va accolto. Controparte_4
Il tribunale ha respinto la domanda proposta nei suoi confronti dalle parti che l'hanno chiamato in causa (il , e Controparte_7 CP_6
, entrambe rappresentate dal procuratore generale avvocato
[...] [...]
ma, senza alcuna motivazione, ha compensato le spese processuali. CP_8
Formatosi il giudicato sull'estraneità del chiamato in causa agli CP_4
addebiti mossi nei suoi confronti dai chiamanti, per l'attività progettuale da lui svolta, non emerge alcuna grave ed eccezionale ragione che consenta di derogare al principio della soccombenza.
Ai fini della liquidazione dei compensi professionali (compreso l'aumento del
30% di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, espressamente richiesto nella nota depositata a norma dell'articolo 75 disp. att. c.p.c.) la causa deve reputarsi in primo grado di valore indeterminabile e in appello di valore pari alle spese dovute alla parte vittoriosa per il giudizio di primo grado.
Quanto alla posizione dell'altro chiamato in causa, , la Controparte_5
mancata impugnazione della statuizione di rigetto della domanda proposta nei suoi confronti ne comporta il passaggio in giudicato, così come correttamente dedotto dal predetto chiamato. Nessuna delle altre parti ha messo in discussione tale conclusione né ha formulato richieste che in qualsiasi modo coinvolgano la sfera giuridica del . CP_5
si è costituito (tardivamente) l'11 maggio 2020, sì da non Controparte_5
poter più proporre alcun appello incidentale che, infatti, non ha proposto, per dolersi della compensazione delle spese di primo grado. Soltanto nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ha chiesto il rimborso delle spese «del doppio grado di giudizio» (con attribuzione al suo difensore, ex art. 93 c.p.c.) e, poi, in comparsa conclusionale, nel ribadire tale richiesta, l'ha giustificata criticando la 41 compensazione disposta dal tribunale, perché, «completamente priva di
motivazione», gli avrebbe illegittimamente sottratto «il diritto ex art. 91 c.p.c. di
vedersi riconosciute le spese, ciò in palese violazione del principio consolidato che il
rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato ingiustificatamente in causa
il terzo».
Si tratta, evidentemente, di una richiesta tardiva e, perciò, inammissibile. Per
quanto riguarda, poi, le spese di appello sostenute dalla stessa parte, va rilevato che i chiamanti (il e ) sono rimasti CP_7 CP_6
contumaci, né alcuna delle altre parti ha sollevato questioni idonee a mettere in discussione l'esito del giudizio nei rapporti con . Si Controparte_5
ritiene, pertanto, di dover escludere, ex art. 92, comma 1, c.p.c., il rimborso in suo favore anche delle spese di appello.
La presente sentenza definisce il rapporto processuale solo nei riguardi di e , per cui tra le altre parti non deve Controparte_4 Controparte_5 regolare le spese di lite.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, pronunciando su parte dei motivi di appello (e in via definitiva solo rispetto alle posizioni di e Controparte_4 CP_5
), così provvede:
[...]
a) in parziale accoglimento delle conclusioni di cui al capo a) rese dagli appellanti principali e e in riforma sul Parte_1 Controparte_2
punto della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 400/2019 del
15 febbraio 2019, condanna gli originari convenuti ad arretrare il fabbricato di Piano di Sorrento, (censito in catasto Controparte_7
urbano al foglio 3, mappale 527 e relativi subalterni), dal confine con la proprietà di e (in Controparte_3 Parte_2 Parte_3
catasto terreni al foglio 3, mappale 515, ex 20) fino al limite del perimetro del preesistente fabbricato (così come rappresentato nella C.T.U. dell'ing.
a pagina 18, figura 5, della relazione depositata il 9 Persona_6 42 maggio 2017);
b) dichiara inammissibile il motivo di appello riportato sub 3.6) nell'atto di citazione della di e riassunto in narrativa Parte_1 Controparte_2
sub 6);
c) in accoglimento dell'appello incidentale di , condanna Controparte_4
il , e a Controparte_7 CP_6
rimborsargli le spese di lite (con attribuzione al suo difensore, avvocato
Giovanni Palomba), liquidate per il primo grado in € 8.970,00 (di cui €
7.800,00 per compensi ed € 1.170,00 per spese forfettarie) e per l'appello in
€ 4.570,68 (di cui € 85,68 per spese, € 3.900,00 per compensi ed € 585,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
d) esclude la ripetizione in favore di delle spese di Controparte_5
appello;
e) nei rapporti tra gli appellanti principali e , Parte_1 Controparte_2 gli appellanti incidentali e Controparte_3 Parte_3 [...]
e gli appellati , , Pt_2 Controparte_9 Parte_4
e il , CP_6 Controparte_7
e in relazione alle ulteriori domande diverse da quelle regolate ai capi a)
e b) del presente dispositivo, provvede come da separata ordinanza.
Così deciso in Napoli il 5 marzo 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
43
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°1828/2019 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Torre Annunziata n. 400/2019 del 15 febbraio 2019
t r a la (p. IVA ), con sede legale in Napoli alla Parte_1 P.IVA_1
Piazzetta Duca d'Aosta n. 265, in persona della legale rappresentante e (nata a [...] il [...]; Controparte_1 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avvocato Alfredo C.F._1 1
Fiorentino ( , con studio in Sorrento alla Via Luigi De C.F._2
Maio n. 5 e domicilio digitale Email_1
e
(nato a [...] il [...]; Controparte_3
), (nata a [...] il 6 dicembre C.F._3 Parte_2
1950; ) e (nata a [...] il 30 C.F._4 Parte_3
dicembre 1977; ), eredi di C.F._5 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Massa ( , C.F._6
con studio in Castellammare di Stabia alla Via Silio Italico, 45, e domicilio digitale Email_2
e
(nato a [...], Venezuela, il 29 gennaio 1958, Controparte_4
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni C.F._7
Palomba ( ), con studio in Sorrento alla Via Marziale, 9, C.F._8 e domicilio digitale Email_3
e
(nato a [...] il [...], Parte_4
, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria C.F._9
Balzano ( ) e Giuseppe Cappiello C.F._10
( , con studio in Meta alla Via Rivolo, 34, e domicili C.F._11
digitali e Email_4 Email_5
e
(nato a [...] il [...], Controparte_5
), rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino C.F._12
D'Esposito, con studio in Piano di Sorrento alla Via Bagnulo, 132, e domicilio digitale Email_6
e
(nata a [...] il [...] e residente negli Stati Uniti CP_6
d'America – Stato di New York, in Dix Hills al n. 10 di Gleason Dr (c.f. 2
), non costituita C.F._13
e il , in persona Controparte_7
dell'amministratore avv. (nato a [...] il [...]; CP_8
), non costituito C.F._14
e
(nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_9
alla via Meta n. 25 ), non costituita C.F._15
Conclusioni
Per le appellanti e l'avvocato Alfredo Parte_1 Controparte_2
Fiorentino si riportava all'atto di citazione in appello, nonché alle note di trattazione scritta del 15 maggio 2020, del 22 dicembre 2022 e del 9 novembre
2023, e rammentava che, nelle more, era intervenuta la sentenza del Consiglio
di Stato n. 4125/2023 pubblicata il 24 aprile 2023 (depositata con le note di trattazione scritta per l'udienza del 9 novembre 2023), la quale aveva riformato totalmente la sentenza del . 4698/2016, su Controparte_10
cui si erano basate le conclusioni in punto di esclusione dell'intervento de quo
dall'ambito della ricostruzione ex lege n. 219/1981, raggiunte acriticamente dal
C.T.U. Ing. , onde chiedeva la rinnovazione della consulenza alla Per_2
luce di tale fatto nuovo e del contrasto con le conclusioni espresse nella consulenza tecnica d'ufficio (depositata con le note di trattazione scritta per l'udienza del 9 novembre 2023) dall'arch. nominato dal pubblico Per_3
ministero in sede penale.
L'avvocato Fiorentino chiedeva pertanto, la rimessione della causa sul ruolo per la rinnovazione della C.T.U. in relazione alla qualificazione tipologica dell'intervento come ricostruzione ovvero nuova costruzione e, comunque,
per l'assunzione della prova testimoniale sui capi articolati dalle appellanti nelle rispettive memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (2° termine), con i testi indicati, e, all'esito, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 3
a) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di condanna degli originari
convenuti, e tra essi di di all'arretramento del fronte Parte_1 Controparte_2
occidentale del loro fabbricato alla distanza di m. 5,00 dal fondo e, per CP_3
l'effetto, rigettarla in toto o in subordine limitare detta condanna all'arretramento fino
al limite del perimetro del preesistente fabbricato;
b) accertare e dichiarare la inesistenza, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza
della domanda di condanna degli originari convenuti, e tra essi di di Parte_1
all'arretramento del fronte occidentale del loro fabbricato alla Controparte_2
distanza di m. 1,50 dal fondo per aggravio di servitù di veduta e, per CP_3
l'effetto, annullare il capo della sentenza che dispone tale condanna ovvero rigettare
detta domanda;
c) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna degli originari
convenuti, e tra essi di e di alla eliminazione delle Parte_1 Controparte_2
tubazioni di scarico installate sulla facciata ed alla eliminazione dei battenti esterni delle porte-finestre, e per l'effetto rigettare detta domanda;
d) condannare e in solido tra Controparte_3 Parte_2 Parte_3
loro, al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
L'avv. Giovanni Massa, nell'interesse degli appellati e appellanti incidentali
, e si riportava Controparte_3 Parte_2 Parte_3
integralmente alla comparsa di risposta e concludeva come segue:
- In via principale:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c.
2) in subordine, rigettare l'appello così come proposto ai motivi di cui ai capi 3.1) e
3.2) con conferma della sentenza gravata;
3) accogliere l'appello incidentale spiegato e per l'effetto condannare gli appellati
in persona del legale rappresentante p.t., il Parte_1 Controparte_7
in persona dell'amministratore p.t.,
[...] Controparte_2
al pagamento in Controparte_9 Parte_4 CP_6
favore degli attori della somma di € 250.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni 4 subiti dall'istante dall'illegittimo comportamento dei convenuti ovvero alla maggiore
o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia ovvero alla corresponsione
dell'importo giornaliero ovvero mensile ovvero annuale che sarà ritenuto equo e di
giustizia dal giorno dell'inizio dei lavori e sino alla data di arretramento del fabbricato
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata e nell'ipotesi di riforma della sentenza in punto di arretramento
del fabbricato alla distanza di mt. lineari 5 dal confine:
4) rigettare l'appello così come proposto ai motivi di cui ai punti 3.3) e 3.4) e per
l'effetto condannare, per l'effetto, i convenuti in solido o in via esclusiva o per quanto
di ragione all'arretramento della nuova costruzione fino al limite di ml 1,5 dal confine
della proprietà degli istanti o alla diversa distanza che sarà ritenuta di giustizia
-in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento dell'appello per il motivo di cui al
capo 3.3)
5)accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della servitù di veduta sul fondo degli appellati;
6)in subordine accogliere l'appello incidentale condizionato così come spiegato e , per
l'effetto, accertare e l'illegittimità delle nuove vedute aperte sul confine della proprietà
degli istanti per violazione delle distanze previste dal PRG e dal codice civile e
condannare, per l'effetto, i convenuti in solido o in via esclusiva o per quanto di
ragione all'arretramento della nuova costruzione fino al limite di ml 1,5 dal confine
della proprietà degli istanti o alla diversa distanza che sarà ritenuta di giustizia;
- in via ancora più subordinata e nell'ipotesi di rigetto dell'appello incidentale
condizionato:
7) confermare la sentenza gravata in punto di illegittimità delle vedute per violazione
dell'art. 1067 c.c. , in quanto non oggetto di impugnazione, e condannare i convenuti
in solido o in via esclusiva o per quanto di ragione all'arretramento delle vedute
ritenute nuove così come dettagliatamente specificato fino al limite di ml 1,5 dal
confine con la proprietà degli istanti ovvero alla loro eliminazione;
8) condannare i convenuti in solido o in via esclusiva o per quanto di ragione al 5 pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del presente grado e le spese per
consulenza tecnica di parte, oltre IVA, C.p.A. e 15 % per rimborso forfetario, da
attribuirsi al deducente procuratore che dichiara di averle anticipate tutte;
9) in via del tutto subordinata e laddove ritenuto necessario ed opportuno, dall'ecc.ma
Corte ammettere i mezzi istruttori così come articolati nelle memorie in primo grado
ed oggi riproposti.
Per gli avvocati Biancamaria Balzano e Parte_4
Giuseppe Cappiello si riportavano alla propria comparsa di costituzione e risposta e contestavano tutto quanto dedotto ed eccepito dagli appellati in via incidentale e nella Controparte_3 Parte_2 Parte_3
propria comparsa di costituzione e risposta rilevandone l'infondatezza in fatto e diritto. Si opponeva all'appello incidentale dell'architetto CP_4
e alle difese del EO , reiterando la richiesta
[...] Controparte_5
di compensazione delle spese. Insistevano per la riforma integrale della sentenza impugnata e per il rigetto della domanda di risarcimento dei danni contenuta nell'appello incidentale degli attori. Aderivano, infine, alle richieste degli appellanti principali, perché fosse disposta la rinnovazione della C.T.U.
e l'assunzione dei mezzi di prova.
Per l'avvocato Antonino D'Esposito si riportava a tutte le Controparte_5
conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione. Chiedeva, pertanto,
il rigetto degli appelli nelle parti da cui potesse conseguire una riforma della sentenza sul rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti del proprio assistito, e aderiva per il resto alle motivazioni degli appellanti principali in merito all'infondatezza delle domande di condanna proposte dagli originari attori. Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
Per l'avvocato Giovanni Palomba si riportava alla Controparte_4
comparsa di risposta e all'appello incidentale, oltre che ad ogni precedente scritto. Concludeva, pertanto, per il rigetto degli appelli nelle parti da cui 6 potesse conseguire la riforma della statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti del proprio assistito, e per l'accoglimento dell'appello incidentale rispetto al regime delle spese, richiedendosene il favore per entrambi i gradi in applicazione del principio della soccombenza e con attribuzione al procuratore costituito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 12 ottobre, il 18 ottobre e il 3 novembre 2012
in qualità di procuratore speciale di Controparte_3 Persona_1
esponeva:
[...]
- che era proprietario di un fondo in Piano di Persona_1
Sorrento alla Via Bagnulo, 185, censito in catasto al foglio 3, particelle
18, 19, 20 e 24, giusta atto di compravendita del 15 giugno 1970,
trascritto il 3 luglio 1970, confinante fino al 2005, sul lato sud, con un fabbricato in gran parte crollato (eretto per una minima parte sulla linea di confine e per la restante parte alla distanza di dieci metri) e area pertinenziale, appartenente a , , Controparte_2 Controparte_9
e , avente accesso dalla Parte_4 CP_6 [...]
, in catasto il fabbricato al foglio 3, particella 44, 45, 47 e CP_7
48, e l'area pertinenziale al foglio 3, particella 3, 46, 49 e 68;
- che nel 2005 il condominio di , aveva ottenuto il Controparte_7
permesso a costruire n. 1 del 4 gennaio 2005 (ai sensi della legge 219/81)
per la ricostruzione del fabbricato danneggiato dal terremoto degli anni '80, affidando i lavori in appalto alla la quale aveva Parte_1
già demolito il corpo di fabbrica preesistente e successivamente era divenuta proprietaria del suolo con atto di permuta per notar
[...]
del 7 marzo 2007; Per_4
- che nella nuova costruzione la com'era prevedibile già Parte_1
dai grafici di progetto presentati al Comune di Piano di Sorrento, non 7 si era attenuta all'esatto ripristino del fabbricato demolito (né tanto meno ai progetti e alle varianti), ma aveva realizzato un edificio con una sagoma del tutto diversa da quella precedente, con nuovi volumi e vedute prima inesistenti;
- che, in particolare, il nuovo edificio presentava un avanzamento sia nella parte centrale, sia nella parte nord-est, ed era stato interamente eretto sulla linea di confine con il fondo di con Per_1 CP_3
l'apertura sulla parete confinante di numerose nuove vedute (finestre e balconi) non rispettose delle distanze stabilite dal piano regolatore del , né quelle del Codice civile (artt. 905 Parte_5
e 906 c.c.);
- che, inoltre, le vedute oblique che prima si aprivano sul fondo di essendo rimaste per più di quarant'anni non Persona_1
esercitate, a causa del crollo dell'edificio, avvenuto ben prima del terremoto degli anni '80, si erano estinte per mancato esercizio;
- che l'edificio, da ritenersi totalmente nuovo, era soggetto alla previsione (di cui all'articolo 5, comma 3, del piano regolatore del
Comune di Piano di Sorrento) della distanza minima dal confine di metri 5, non rispettata;
- che il Condominio aveva ottenuto l'approvazione del progetto in variante (presentato il 21 luglio 2006) per lo spostamento del fabbricato di metri 1,50 dal confine, senza, però, rispettare tale variante, giacché il fabbricato era stato eretto sul confine della proprietà dell'attore;
- che dalle finestre e i balconi al primo piano del nuovo fabbricato, nonché dalle aperture nel piano interrato, si aveva facile accesso alla proprietà a danno della quale erano stati perpetrati CP_3
numerosi furti di agrumi e altri generi coltivati.
Ciò premesso, nella qualità indicata, conveniva Controparte_3
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, il 8
(in persona dell'amministratore in carica), Controparte_7
la , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_9 Parte_4
e (in persona del suo procuratore generale, avv.
[...] CP_6
, perché fossero accolte le seguenti conclusioni: CP_8
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità della costruzione per cui è causa operata dai
con-venuti sulla linea di confine della proprietà dell'istante per Persona_1
violazione delle distanze nelle costruzioni di cui all'art. 5 del Piano regolatore del
Comune di Piano di Sorrento e del codice civile;
2) condannare, per l'effetto, i
convenuti in solido o in via esclusiva e per quanto di ragione all'arretramento della
nuova costruzione fino a 5 ml dalla linea di confine con la proprietà dell'istante o alla
diversa maggiore o minore distanza ritenuta di diritto;
3) in subordine, accertare e
dichiarare l'estinzione della servitù di veduta diretta ed obliqua esercitata dai
convenuti sul fondo di proprietà dell'istante per mancato esercizio ventennale;
4) in
ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità delle nuove vedute aperte sul confine della proprietà dell'istante per violazione delle distanze previste dal PRG e dal codice
civile; 5) condannare, per l'effetto, i convenuti in solido o in via esclusiva o per quanto
di ragione all'arretramento della nuova costruzione fino al limite di 1,5 ml dal confine
della proprietà dell'istante o alla diversa distanza che sarà ritenuta di giustizia;
6)
condannare i convenuti in solido o in via esclusiva o per quanto di ragione al
risarcimento di tutti i danni patiti dall'istante in conseguenza dell'illegittima
costruzione dal confine, il cui completo ammontare sarà determinato in corso di
giudizio ed a seguito dell'istruttoria ad espletarsi;
7) condannare i convenuti in solido
o in via esclusiva o per quanto di ragione, al pagamento delle spese, onorari e diritti
di causa, ivi comprese le spese e gli onorari per l'accesso al tentativo obbligatorio di
mediazione e le spese di consulenza di parte, oltre IVA, CPA, e 12,5% per rimborso
forfetario, da attribuirsi al deducente procuratore che dichiara di averle anticipate
tutte”.
, costituitasi il 17 gennaio 2013, eccepiva in primo luogo la Controparte_2
parziale nullità dell'atto di citazione, per la mancata indicazione delle vedute 9 per le quali si sarebbe estinta per non uso la servitù, nonché delle nuove vedute che sarebbero state aperte sul confine. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della pretesa di arretramento del fabbricato quale conseguenza della presenza delle vedute sul fondo vicino (trattandosi di un mezzo anomalo ed abnorme,
sicuramente eccedente il fine della specifica esigenza di tutela dell'altrui diritto di
proprietà), come pure della pretesa di risarcimento dei danni (per non costituire
titolo idoneo di imputazione degli stessi la proprietà del fondo attraverso cui si
infiltrerebbero i presunti ladri). In ordine alla principale doglianza dell'attore,
deduceva la legittimità della ricostruzione, avente una superficie utile complessiva e un volume d'ingombro inferiori a quelli preesistenti, con mutamenti di foggia esteriore e di consistenza espressamente consentiti dalla legge (art. 27 della legge 219/1981), essendo, perciò, del tutto inappropriato il
richiamo alla distanza di m. 5 dal confine di cui all'art. 5 delle Norme di attuazione
del locale P.R.G. (peraltro, all'epoca, adottato ma non ancora approvato), riguardante esclusivamente “le nuove costruzioni”, con l'espressa esclusione delle “ricostruzioni”, per le quali si rimandava ai piani particolareggiati di recupero («Per le ricostruzioni non si attuano le distanze previste e si rimanda ai
piani particolareggiati di recupero dove saranno osservati i minimi previsti dal D.M.
1444/68»). Segnalava sul punto che i piani di recupero, approvati con delibera
C.C. n. 23 del 1983, non ponevano alcuna particolare prescrizione in tema di distanze, preoccupandosi le relative norme di attuazione (sub lettera f) di garantire il «rispetto dei fili fissi stradali esistenti o di progetto», talché gli unici limiti inderogabili in tema di distanze rimanevano quelli previsti dall'articolo
9 del D.M. n. 1444/1968, relativi alle sole distanze tra fabbricati e non già dal confine. Negata, pertanto, la violazione lamentata dall'attore, sosteneva l'applicabilità del principio della prevenzione e, quindi, la legittimità della costruzione eseguita sul confine, oltre che l'avvenuto acquisto (in virtù della costruzione preesistente) di un vero e proprio diritto di servitù a carico del fondo
finitimo, ed in particolare della p.lla 20 (peraltro urbanisticamente inedificabile), 10 privando il relativo proprietario della possibilità di costruire in aderenza, qualora si dovesse ipotizzare che il fabbricato realizzato costituisse una nuova costruzione,
senza che, pertanto, l'attore potesse accampare nei rapporti interprivatistici
dell'art. 5 delle Norme attuative del P.R.G. (peraltro inapplicabili ratione temporis),
onde il problema della violazione delle distanze si potrebbe porre in concreto solo per
le due rientranze di cui sopra, ma non certo per garantire il rispetto del nuovo limite
di 5 metri, bensì della diversa distanza prima esistente, pari a 2,70 metri.
Riguardo alle finestre e ai balconi, rispondeva che: Controparte_2
- fino alla demolizione, intervenuta nel 2005, il fabbricato, nella parte prospiciente il fondo dell'attore, non aveva subito alcun crollo, per cui erano
rimaste efficienti tutte le aperture, costituite da finestre con davanzali e da balconi
o terrazzi con parapetti (e non già da luci munite di inesistenti grate) che
consentivano di inspicere e prospicere sul fondo del CP_3
- tali vedute, fino al 2005, erano state sempre utilizzate dai condomini, i quali avevano continuato a recarsi in sito per limitati interventi manutentivi, diretti a prevenire il pericolo di crolli di elementi della facciata;
- l'edificio ricostruito presentava sul fronte a confine col fondo dell'attore, rispetto a quello preesistente, un pari numero di aperture con una linea
complessiva di affaccio addirittura inferiore (così come accertato dal C.T.U.,
ing. nel procedimento per denunzia di nuova opera, Persona_5
promosso dall'attore e concluso con una decisione in rito).
Chiedeva, pertanto, che, dichiarata la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, delle domande di cui alle conclusioni sub 3, 4, 5 e 6 dell'atto di citazione (con ogni consequenziale provvedimento ex art. 164 c.p.c.), e l'inammissibilità della domanda di condanna all'arretramento del fabbricato
(come conseguenza della pretesa illegittima apertura di vedute sul fondo del vicino) e della domanda di condanna al risarcimento dei danni per le perdite arrecate dai furti, nel merito il tribunale rigettasse tutte le domande proposte 11 dalla parte attrice.
Il 17 gennaio 2013 si costituivano anche e la Controparte_9 Parte_1
con argomentazioni difensive e richieste conclusive analoghe a quelle di
. Controparte_2
L'avvocato costituitosi il 17 gennaio 2013 sia in veste di CP_8
amministratore del condominio di , 83/85, sia quale procuratore CP_7
generale di , oltre a difendere i propri rappresentati con CP_6
argomentazioni analoghe a quelle degli altri anzidetti convenuti, chiedeva la chiamata in causa dell'architetto e del EO Controparte_4 CP_5
, cui erano da imputare le violazioni lamentate dall'attore, per
[...]
l'inesatto adempimento delle prestazioni professionali loro affidate, con la condanna degli stessi al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.
, costituitosi il 17 gennaio 2013, sosteneva Parte_4 l'inapplicabilità delle disposizioni invocate dall'attore, sia perché si trattava di ricostruzione di edificio demolito e, quindi, di un'opera rientrante nel concetto di ristrutturazione edilizia, sia perché, consentendo il regolamento edilizio anche l'edificazione in aderenza, era fatto salvo il principio della prevenzione (di cui agli articoli 873 e 874 c.c.). In subordine, deduceva la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori e chiedeva la chiamata in causa del EO . Quanto alla pretesa apertura di Controparte_5
vedute, sosteneva che, confrontando il prospetto nord-est del fabbricato
(menante sulla proprietà e quello del fabbricato originario, CP_3
risultava nel primo la presenza di un numero inferiore di vedute (come risultante dalla C.T.U. dell'ing. , senza considerare che il fondo Per_5
dell'attore, destinato ad agrumeto, era coperto da reti a tutt'altezza che impedivano sia la visibilità sia l'affaccio su di esso. Sulla pretesa estinzione di
imprecisate servitù di veduta per mancato esercizio ultratrentennale, sosteneva che pur in seguito al sisma la facciata prospiciente la proprietà dell'attore era 12 rimasta intatta.
, costituitosi il 20 maggio 2013, eccepiva la genericità e Controparte_5
l'infondatezza delle domande proposte, sostenendo, in particolare, che, per effetto del ricorso proposto dall'attore a novembre del 2006 (prima che il fabbricato fosse ricostruito come da progetto depositato), i committenti erano consapevoli delle violazioni contestate anche in ordine alle vedute e non avevano chiesto alcuna variante per modificare il progetto. Negava che lo strumento urbanistico del escludesse Parte_5
l'applicabilità del principio della prevenzione, a prescindere dalla natura dell'intervento realizzato (nuova costruzione o ricostruzione), ritenendo,
comunque, che il fabbricato concretava una ricostruzione.
L'architetto , costituitosi anch'egli il 20 maggio 2013, Controparte_4
negava di avere assunto alcun incarico professionale da parte dell'amministratore e dei condomini del fabbricato di , CP_7 sostenendo di avere svolto la propria opera professionale solo come ausiliario
(ex art. 2232 c.c.) del EO , che lo aveva anche pagato Controparte_5
(come da fattura n. 3/2005 del 26 maggio 2005). Ove ritenuto responsabile a titolo extracontrattuale, eccepiva la prescrizione dell'azione, per il decorso del termine dal rilascio del permesso a costruire (nel 2005) e la sua chiamata in causa (nel 2013). In subordine, eccepiva l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, dovendo rispondere delle violazioni non il progettista ma l'esecutore del progetto e, quindi, il direttore dei lavori e la società appaltatrice (poi divenuta proprietaria delle opere), ed essendo, di poi,
intervenuta l'accettazione tacita delle opere, o comunque la decadenza e/o la
prescrizione ex art. 2226 c.c.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., depositata il 29 luglio 2014,
[...]
ribadiva il contenuto delle domande proposte e, in aggiunta, Per_1
chiedeva la condanna dei convenuti all'eliminazione delle nuove servitù create a
carico della proprietà dell'attore e segnatamente la servitù di scarico di acque, nonché 13 all'eliminazione dei battenti esterni delle nuove aperture che vanno ad invadere la
proprietà ed all'eliminazione di ogni altra cosa mobile che di fatto va a CP_3
incidere sulla proprietà dell'attore. Sosteneva, sul punto, che i battenti esterni delle aperture sul confine invadevano lo spazio verticale della sua proprietà e che erano stati creati degli scarichi illegittimi di acqua terminanti all'interno della sua proprietà, creando altre illegittime ed usurpanti servitù.
Quanto alle vedute, deduceva che con la nuova costruzione tutte le vedute prima esistenti erano state spostate e ampliate, sì da costituire nuove vedute,
da arretrare alla distanza legale, e che, in forza del divieto ex art. 1068 c.c. di trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è
stabilita originariamente, vi era stato non un aggravamento della servitù
prima esistente, ma un'abusiva imposizione sul fondo servente di un peso diverso
da quello originariamente costituito.
Si sarebbe trattato, quindi, di vedute tutte illegittime, per l'estinzione del diritto di servitù (per prescrizione) e, in ogni caso, perché sono tutte nuove vedute
posta ed una distanza diversa da quella precedente ed inferiore a quella prescritta dal
codice civile.
Escludeva, poi, che rilevasse (come eccepito dai convenuti) «la non mutata
volumetria degli affacci, atteso che per determinare la creazione ovvero
l'aggravamento della servitù occorre valutare i punti di affaccio singolarmente
considerati ed è ictu oculi evidente che l'avanzamento del fabbricato sulla linea di
confine ha dato vita alla creazione [di] tutte vedute nuove poste ad una distanza
inferiore a quella prescritta dal codice civile».
Il giudice istruttore disponeva una consulenza tecnica d'ufficio, nominando l'ing. , cui affidava il seguente incarico: «Esaminati gli atti, Persona_6
ispezionati i luoghi, effettuato ogni opportuno accertamento, descriva l'ausiliario
compiutamente, anche mediante raffigurazione fotografica e planimetrica, lo stato dei
luoghi oggetto di causa;
descriva le proprietà delle parti in causa, la consistenza e la
tipologia delle opere descritte in atti, precisando se l'edificio di Piano di Sorrento 83/85 14 costituisca ricostruzione del fabbricato preesistente ovvero abbia caratteristica di
nuova costruzione;
evidenzi, in particolare, se le opere descritte dalle parti, siano state
poste in essere in violazione delle norme previste in tema di distanze previste dal codice
civile e dai regolamenti locali, e se vi siano stati sconfinamenti, precisando,
nell'affermativa, dettagliatamente le norme violate e l'entità e specie delle violazioni e
– dettagliatamente e chiaramente - le opere ed gli interventi necessari per il ripristino
dello stato dei luoghi».
Nella relazione peritale il consulente d'ufficio perveniva alle seguenti conclusioni: «nel P.R.G. Comunale alla pag. n.8 Art. n°5 viene ribadito: La distanza
tra gli edifici dai confini di proprietà e di zona dovrà essere pari alla metà dell'altezza
dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di ml 5, quindi il
nuovo fabbricato realizzato, considerato che non costituiva una ricostruzione ma una
nuova costruzione, doveva rispettare una distanza pari ad almeno 5 ml dal confine di
proprietà Oltre quanto suddetto ai sensi dell'art. 905 c.c.- in merito alle CP_3 distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi, è vietato trasformare una finestra
in un balcone perché ciò facendo si aggrava la servitù di veduta, difatti nel nostro caso
sono state modificate quasi tutte le luci e le vedute prima esistenti, quindi il nuovo
fabbricato realizzato, doveva anche rispettare una distanza pari ad almeno 1,5 ml dal
confine di proprietà . CP_3
Quindi, dopo aver chiesto al consulente alcuni chiarimenti, il giudice istruttore, con sentenza del 15 febbraio 2019, pronunciata in funzione di giudice unico, così provvedeva:
- accoglie le domande formulate dagli attori e, per l'effetto condanna gli odierni convenuti ad arretrare il proprio fabbricato nel rispetto delle succitate norme;
- condanna i medesimi convenuti in solido tra loro, ed in favore degli attori, al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di €
7.500,00 per competenze ex DM 55/2014, oltre € 214,00 per spese, IVA e CPA e
rimborso forfettario, e con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanni Massa
dichiaratosi attributario;
15
- - pone definitivamente a carico dei medesimi convenuti, al pagamento delle spese di CTU;
- Rigetta le domande formulate nei confronti dei chiamati in causa, con compensazione delle spese di giudizio.
La decisione era assunta sul presupposto (per quanto ancora rileva) che:
- come accertato dal C.T.U., l'edificio doveva qualificarsi come “nuova costruzione” (perché caratterizzato dalla ricostruzione con diversa sagoma, con un nuovo piano e una diversa volumetria, mediante la creazione di undici appartamenti e tredici locali garage, oltre alla modifica di quasi tutte le vedute), sì da dover rispettare la distanza di almeno 5
metri dal confine della proprietà degli attori, a norma dell'articolo 5 del piano regolatore generale vigente («La distanza tra gli edifici dai confini di
proprietà e di zona dovrà essere pari alla metà dell'altezza del fabbricati
prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di ml 5»); - inoltre, il C.T.U. aveva anche confermato che «l'edificazione realizzata appare comunque in contrasto alle prescrizioni del PUT della penisola sorrentino-
amalfitana (L.R. Campania n. 37/85) in quanto l'immobile ricade in zona
territoriale 2 e in zona A1 del PRG ove sono consentiti solamente interventi di
manutenzione e consolidamento;
difatti il con sentenza (n. 4698) CP_10
del 21.6.2016 ha annullato il permesso edilizio n. 1 del 4.1.2005 con il quale è
stato realizzato il fabbricato de quo», e che, «come pure evidenziato nella
sentenza emessa dal TAR la ricostruzione non poteva avvenire in CP_10
virtù della legge n. 219/81 non essendo stato concluso l'iter di approvazione del
piano di recupero ex art. 28 della richiamata legga nazionale, con la conseguente
inapplicabilità al caso di specie dell'art. 27, come sostenuto dai convenuti»;
- il principio della prevenzione era inapplicabile nella fattispecie, imponendo il regolamento comunale di osservare le distanze non solo tra gli edifici ma anche dal confine;
- stante il divieto di trasformare una finestra in un balcone perché ciò facendo si 16 aggrava la servitù di veduta, erano state modificate quasi tutte le luci e le vedute
prima esistenti, dovendo il nuovo fabbricato anche rispettare una distanza
pari ad almeno 1,5 ml dal confine di proprietà CP_3
- come pure accertato dal C.T.U., sul prospetto nord vi erano delle tubazioni di carico e delle protezioni dei balconi sconfinanti in proiezione nella proprietà CP_3
- la responsabilità degli autori del progetto presentato al era da Pt_5
escludersi, dovendo imputarsi al il rilascio dell'autorizzazione Pt_5
pur essendo la stessa contraria a quanto accertato dal con la CP_10
sentenza richiamata, e avendo i chiamati in causa presentato e svolto la loro
attività sul rilievo che potesse applicarsi, al caso di specie la legge 219/81.
§ II. L'appello
Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2019 (entro il termine ex art. 325 c.p.c.
dalla data – 5 marzo 2019 – di notificazione della sentenza) la Parte_1 proponevano appello, chiedendo che, in riforma della Controparte_2
sentenza di primo grado, fossero accolte le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di condanna degli originari
convenuti, e tra essi di di all'arretramento del fronte Parte_1 Controparte_2
occidentale del loro fabbricato alla distanza di m. 5,00 dal fondo e, per CP_3
l'effetto, rigettarla in toto o in subordine limitare detta condanna all'arretramento fino
al limite del perimetro del preesistente fabbricato;
b) accertare e dichiarare la inesistenza, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza
della domanda di condanna degli originari convenuti, e tra essi di di Parte_1
all'arretramento del fronte occidentale del loro fabbricato alla Controparte_2
distanza di m. 1,50 dal fondo per aggravio di servitù di veduta e, per CP_3
l'effetto, annullare il capo della sentenza che dispone tale condanna ovvero rigettare
detta domanda;
c) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna degli originari
convenuti, e tra essi di e di alla eliminazione delle Parte_1 Controparte_2 17 tubazioni di scarico installate sulla facciata ed alla eliminazione dei battenti esterni
delle porte-finestre, e per l'effetto rigettare detta domanda;
d) condannare e in solido tra Controparte_3 Parte_2 Parte_3
loro, al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
A sostegno di tali conclusioni gli appellanti esponevano i seguenti motivi:
1) in relazione alla condanna all'arretramento del fabbricato alla distanza di metri 5 dal confine, la violazione degli articoli 873 c.c., 10 della legge n.
1150 del 1942 e 11 delle preleggi, per effetto dell'inosservanza degli articoli 2697 c.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c.; ciò in quanto all'epoca dell'intervento edilizio il Piano Regolatore Generale del Comune di Piano
di Sorrento non era ancora entrato in vigore, per essersi il procedimento arrestato alla fase dell'adozione da parte del consiglio comunale, alla quale non aveva fatto seguito l'approvazione con delibera del Consiglio
Provinciale e visto di conformità del Presidente della Giunta Regionale, onde l'attore avrebbe dovuto dimostrare che la costruzione era stata realizzata dopo l'approvazione del PRG da parte dell'organo di controllo,
non avendo, invece, neppure contestato la circostanza contraria (peraltro,
segnalata anche dal C.T.U., a pagina 12 della relazione), da doversi perciò
ritenere acquisita, a sensi dell'articolo 115 c.p.c., con la conseguente inapplicabilità dell'articolo 5 delle norme di attuazione. Per di più,
l'efficacia del PRG sarebbe subordinata non soltanto alla sua approvazione ma anche all'affissione all'albo pretorio comunale per un periodo non inferiore a quindici giorni, adempimento pubblicitario da presumere come non assolto, in mancanza della relativa attestazione, sì
da non potersi attribuire efficacia al Piano Regolatore Generale del
. L'inapplicabilità dell'articolo 5 delle Norme Parte_5
di attuazione del Piano Regolatore implicherebbe, quindi, ex art. 873 c.c.,
di poter costruire in corrispondenza della linea di confine, col conseguente rigetto della domanda di arretramento;
18
2) in subordine, per l'ipotesi di ritenuta applicabilità dell'articolo 5 delle
Norme di attuazione del Piano Regolatore del Parte_5
, la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 873 c.c., nonché
[...]
violazione dell'art. 27 della legge n. 219/1981, per effetto della violazione del
combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 115 cpc ovvero per effetto della
violazione dell'art. 28 – co. 9 della legge n. 219/1981 e dell'art. 5 della L.R.
Campania n. 38/1987», sempre in relazione all'accoglimento della domanda di arretramento del fabbricato. Motivo riferito alla parte della motivazione che, «sul presupposto del preteso mancato perfezionamento
dell'iter di approvazione del Piano di Recupero in base al quale è stato rilasciato
il permesso a costruire e più in generale sul presupposto dell'illegittimità di
quest'ultimo, esclude che nella fattispecie sia applicabile l'art. 27 della legge n.
219/1981 e con esso la possibilità di far rientrare l'intervento realizzato nel
concetto di “ricostruzione” e quindi nella sfera di applicazione della previsione del medesimo art. 5 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore Generale,
secondo cui “per le ricostruzioni non si attuano le distanze previste”». Infatti,
come eccepito già in comparsa di risposta, si verterebbe in ambito «di
ricostruzione, con permesso a costruire rilasciato ai sensi della legge 219/1981, di
edificio danneggiato dall'evento sismico del novembre del 1980 rientrante
nell'ambito di apposito piano di recupero», sottratta alla previsione dell'articolo 5 delle Norme di attuazione del locale P.R.G., riguardante
esclusivamente «le nuove costruzioni» ed espressamente dichiarato (al quarto comma) non applicabile alle «ricostruzioni». Gli attori, onerati della prova degli elementi incidenti in senso positivo sull'applicabilità della
normativa locale in tema di distanze, si sarebbero limitati ad affermare
genericamente che le parziali modifiche della sagoma fossero ostative alla
qualificazione dell'intervento edilizio in termini di “ricostruzione”, ma giammai avrebbero fatto riferimento alla pretesa illegittimità derivata del
permesso di costruire, non avendo eccepito né la mancata approvazione del Piano 19 di Recupero da parte della né la contrarietà (sopravvenuta) dello stesso CP_11
al PUT della penisola sorrentino-amalfitana. In tale scenario processuale, non sarebbe legittimo (perché in violazione del divieto di scienza privata del giudice) porre a fondamento della decisione le affermazioni del C.T.U.,
secondo cui «l'edificazione realizzata appare […] in contrasto alle prescrizioni
del PUT della penisola sorrentino-amalfitana (LR n. 37/85) in quanto CP_10
l'immobile ricade in zona territoriale 2 e in zona A1 del PRG ove sono consentiti
solamente interventi di manutenzione e consolidamento»; «la ricostruzione non
poteva avvenire in virtù della legge n. 219/81 non essendo stato concluso l'iter di
approvazione del piano di recupero ex art. 28 della richiamata legge nazionale».
Né, in contrario, le contestate affermazioni potrebbero essere estrapolate dalla sentenza del TAR Campania n. 4698/2016 (non ancora definitiva, in pendenza di ricorso al Consiglio di Stato), emessa dopo che nel precedente grado della presente causa erano già spirati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., giacché «la sentenza in generale e quella citata in particolare
non può costituire fonte di prova, che peraltro in quanto tale avrebbe dovuto
comunque essere versata in atti dalla parte interessata e non certo essere acquisita
con modalità oscure dal CTU, cui non è dato certo di sopperire alla lacune
istruttorie delle parti». Inoltre, riguardo all'approvazione del piano di recupero, per l'articolo 28, comma 9, della legge 219/1981 «i piani esecutivi,
coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinino interventi di
ristrutturazione senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente,
diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'art. 59 della
legge 10 febbraio 1953, n. 62», onde in coerenza con tale dato normativo andrebbe letta la dichiarazione del funzionario responsabile del settore edilizia privata, contenuta nella relazione del 10 marzo 2016 (acquisita agli atti dal C.T.U.), secondo cui «il Piano di Recupero relativo al fabbricato
[…] era stato approvato con delibera di C.C. n. 23 del 20/4/1983», anche tenuto conto che: i) come da loro dedotto in comparsa di risposta e non contestato 20 dall'attore (e risultante dalla relazione tecnica allegata alla domanda di permesso di costruire, acquisita dal C.T.U.), e in contrasto con la sentenza appellata (che nel confronto volumetrico con il fabbricato preesistente avrebbe computato erroneamente anche i garages interrati), l'attuale fabbricato avrebbe una volumetria di mc 4951,57, a fronte degli originari
6272,19; ii) l'articolo 5 della L.R. Campania n. 38/1987 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana) escludeva dal divieto di rilascio di concessioni edilizie fino all'approvazione dei Piani regolatori generali comunale le concessioni edilizie relative alla realizzazione: […] b) dei
piani urbanistici attuativi vigenti” (comma 3), onde, per effetto dell'ultrattività del piano di recupero di cui alla legge 219/1981, il permesso di costruire n. 1/2005 era stato legittimamente rilasciato, con
l'ulteriore precisazione che il PUT non detta alcuna disciplina relativa agli
interventi di “ricostruzione” di fabbricati colpiti dal terremoto del 1980, che non può impedire, dovendo cedere il passo in caso di contrasto con la legge n.
219/1981, che ha carattere di legge speciale ed eccezionale, come sancito dall'art.
2, dove si dichiarano di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione ed
ogni intervento diretto alla rinascita e allo sviluppo delle aree terremotate. Da ciò
deriverebbe che i mutamenti della foggia esteriore e della consistenza,
espressamente consentiti nell'ambito degli interventi di “ricostruzione”
dall'art. 27 della legge n. 219/1981 («La ricostruzione … può anche essere
realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e
funzionali»), non escluderebbero la qualificazione dell'intervento edilizio come di “ricostruzione”, affrancando lo stesso dall'osservanza delle distanze prescritte dall'articolo 5 delle Norme di attuazione del Piano
Regolatore (secondo quanto previsto dalla clausola di esonero contenuta all'interno della medesima norma regolamentare) e consentendo, quindi,
ai sensi dell'articolo 873 c.c., la costruzione in corrispondenza della linea di confine;
21
3) in ulteriore subordine, per la violazione dell'articolo 873 c.c. e del combinato disposto degli articoli 1031 e 1158 c.c., ovvero degli articoli 112
e 183, comma 7, c.p.c., in quanto, eventualmente esclusa l'ipotesi della
“ricostruzione”, non potrebbe imporsi l'arretramento di quella parte del fronte settentrionale che già si sviluppava, prima della ricostruzione,
lungo la linea di confine, salvo due marginali rientranze di mt 2,70, una nella parte centrale e una in corrispondenza dell'estremità nord-orientale
(alla luce del costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui solo in presenza di una norma che assoggetti alle stesse distanze previste per le “nuove costruzioni” anche le “ricostruzioni”, un fabbricato riedificato eccedendo dai limiti plano-volumetrici del preesistente potrebbe essere considerato “nel suo complesso” “nuova costruzione” ai fini della disciplina sulle distanze, dovendosi altrimenti rispettare i diritti quesiti). Nella specie, l'acquisto per usucapione del diritto (di servitù) a mantenere il fabbricato ricostruito alla stessa distanza dal confine del preesistente sarebbe stata da loro eccepito già in sede di costituzione in giudizio, eccezione non esaminata dal primo giudice (con ciò violando l'articolo 112 c.p.c.);
4) per la violazione degli articoli 112 c.p.c. e 1067 c.c., riguardo all'accoglimento della domanda (subordinata) di arretramento del fabbricato alla distanza di mt 1,50 dal confine (assorbita dall'accoglimento della domanda principale di arretramento del fabbricato alla distanza di m. 5,00), con particolare riferimento alla presupposta declaratoria di illegittimità della trasformazione delle preesistenti finestre in porte-
finestre per aggravio della servitù di veduta. Ciò in quanto l'attore non avrebbe formulato alcuna denuncia di aggravio delle preesistenti servitù
di veduta, sostenendo, invece, la costituzione di fatto di servitù di veduta in
assenza del relativo diritto, per effetto dell'apertura di finestre in aggiunta e in
sostituzione di quelle preesistenti asseritamente estinte per non uso. Il giudice a 22 quo avrebbe, quindi, posto a fondamento della condanna all'arretramento una causa petendi diversa e per giunta contraddittoria con quella addotta da parte attrice (cfr., per l'affermazione della diversità della domanda di aggravamento della servitù rispetto a quella negatoria della servitù, Cass.
civ., Sez. II, 06.06.2018, n. 14502);
5) per la violazione degli articoli 905 e 1067 c.c., derivante dall'abuso del diritto di azione o, comunque, dall'eccessività del mezzo di tutela (in violazione dell'articolo 100 c.p.c. e dell'articolo 24 Cost.), in quanto dall'aggravamento della servitù di veduta dovrebbe derivare non già
l'arretramento dell'edificio, bensì «l'eliminazione dell'aggravamento secondo
modalità che vanno dall'adozione di accorgimenti a ciò idonei, offerti dal
proprietario del fondo servente ed a cui la controparte non abbia ragionevole
motivo di opporsi, fino al ripristino dello stato di fatto preesistente» (così, Cass.
civ., Sez. II, 09.07.1987, n. 5974; Cass. civ., Sez. II, 01.03.1995, n. 2343: «in tema di difesa del fondo dalle illegittime vedute aperte su di esso a mezzo di
terrazze o balconi, non sia necessaria la demolizione delle porzioni dell'immobile
costituenti il corpus della violazione denunciata, ben potendo invece la situazione
illecita essere eliminata per altra via, mediante ido-nei accorgimenti che,
contemperando i contrastanti interessi delle parti, consentano ugualmente
l'osservanza del precetto legislativo;
e che, in particolare, ove la veduta sia stata
aperta a distanza inferiore a quella legale, il giudice possa disporre, in alternativa
all'arretramento dell'immobile, l'esecuzione di opere idonee ad impedire
concretamente l'esercizio della servitù, tra le quali l'arretramento di un
parapetto, in guisa che dalla porzione dell'immobile compresa tra il parapetto
stesso, posto a distanza legale, e la parte terminale dell'immobile, sia impossibile
prospicere ed inspicere sul fondo alieno»). Pertanto, ove proposta dal
[...]
un'azione diretta all'eliminazione dell'aggravio di servitù delle CP_3
servitù di veduta, il giudice avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità, per abuso del diritto di azione, della domanda di condanna all'arretramento 23 del fabbricato fino al rispetto della distanza prescritta dall'art. 905 c.c., e semmai – a tutto voler per assurdo concedere (anche in termini di rispetto dell'art. 112 c.p.c.) – avrebbe potuto condannare i convenuti al ripristino dello status quo ante, ovvero delle originarie finestre, ma mai e poi mai avrebbe potuto accogliere la domanda di condanna all'arretramento;
6) per la violazione dell'articolo 183, comma 5, c.p.c. e del principio del giusto processo, con la conseguente violazione dell'articolo 840 c.c.,
riguardo alla condanna all'eliminazione (assorbita da quella all'arretramento del fabbricato) delle tubazioni installate lungo la facciata nord del fabbricato e delle persiane delle porte-finestre siccome sconfinanti in proiezione aerea nel fondo De trattandosi di CP_3
domande non formulate nell'atto di citazione, ma introdotte solo con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in violazione del divieto della mutatio
libelli, essendo consentito all'attore di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal
convenuto” (art. 183 – 5° co. cpc), ovvero di introdurre adeguamenti alla dialettica processuale circoscritti alla sola emendatio libelli ovvero “alle sole
precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già
proposte”. Le domande nuove in questione sarebbero state introdotte in
modo avulso da qualsiasi esigenza difensiva e al di fuori da qualsiasi logica di
dialettica processuale, essendo prive di qualsiasi nesso di derivazione 'lato sensu'
causale con le eccezioni sollevate in sede di comparsa di costituzione e risposta dai
convenuti (nessuno dei quali aveva svolto domande riconvenzionali).
Gli appellanti chiedevano, inoltre, ai fini dell'accoglimento della eccezione di
usucapione della servitù a tenere il fabbricato alla stessa distanza del preesistente ed
ai fini della reiezione dell'avversa domanda di arretramento del fabbricato per
violazione delle distanze di cui all'art. 905 c.c., l'ammissione della prova testimoniale da loro articolata nelle rispettive memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c. (secondo termine) e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, 24 sulle seguenti circostanze di fatto, da intendersi quali specifici capitoli preceduti dalla locuzione “vero è che”:
a) fino alla sua demolizione intervenuta nel 2005, gli elementi orizzontali ed i
paramenti verticali del fabbricato poi ricostruito erano rimasti tutti strutturalmente
integri nella parte prospiciente il fondo CP_3
b) il fronte settentrionale del fabbricato originario si ergeva lungo la linea di confine
col fondo salvo presentare due rientranze, una nella parte centrale ed CP_3
un'altra nell'estrema parte orientale, che a sua volta aveva un'appendice ancora più
rientrata;
c) il fabbricato originario presentava, sulla facciata settentrionale svariate aperture,
disposte su quattro piani perpendicolarmente lungo 6 assi, ed in particolare: sul corpo
occidentale posto sul confine, al terzo piano, 1 loggione all'interno di un'arcata al
terzo piano, con una linea di affaccio di 5,10 m.; sotto di esso, al secondo piano, una
finestra con una linea di affaccio di 1,60 m.; sotto di esso, al primo piano, una finestra con una linea di affaccio di 1,60 m.; sotto di esso, un finestrone per dare luce ed aria
al piano terra;
proseguendo verso est, sempre sul corpo occidentale posto sul confine,
al terzo piano, 1 loggione all'interno di un'arcata, con una linea di affaccio di 4,70 m.;
sotto di esso, al secondo piano, una loggetta con una linea di affaccio di 1,90 m., iscritta
nella metà orientale di un'arcata, ed accanto ad essa, nella tompagnatura dell'altra
metà occidentale dell'arcata, 1 finestrella con una linea di affaccio di 0,60 m.; sotto di
esso, al primo piano, una loggetta con una linea di affaccio di 1,80 m., iscritta nella
metà orientale di un'arcata, ed accanto ad essa, nella tompagnatura dell'altra metà
occidentale dell'arcata, 1 finestra con una linea di affaccio di 1,20 m.; sotto di esso, un
finestrone per dare luce ed aria al piano terra;
proseguendo sempre verso est, sul corpo
centrale rientrato, al terzo piano, una finestra con una linea di affaccio di 1,45 m.; sot-
to di essa, al secondo piano, una finestra con una linea di affaccio di 1,45 m.; sotto di
essa, al primo piano, una finestra con una linea di affaccio di 1,45 m.; proseguendo
ancora verso est, sul corpo centrale posto sul confine, un terrazzo accessibile dal
sottotetto con una linea d'affaccio di 6,50 m.; sotto di esso, al terzo piano una finestra 25 con una linea di affaccio di 1,30 m.; sotto di esso, al secondo piano una finestra con
una linea di affaccio di 1,30 m.; sotto di esso, al primo piano una finestra con una linea
di affaccio di 1,30 m.; sotto di esso, un finestrone per dare luce ed aria al piano terra;
proseguendo sempre verso est, sul corpo orientale rientrato, al terzo piano, una
finestra con una linea di affaccio di 0,80 m.; sotto di essa, al secondo piano, una
finestra con una linea di affaccio di 0,80 m.; sotto di essa, al primo piano, una finestra
con una linea di affaccio di 1,20 m.;
d) fino a tale epoca, tutte le descritte aperture presenti sulla facciata settentrionale, ad
eccezione dei finestroni al piano terra, erano rimaste intatte e consentivano di
guardare ed affacciarsi sul finitimo fondo del sporgendosi;
CP_3
e) fino all'epoca della demolizione, gli originari proprietari non di rado si recavano sul
posto e, anche quando oramai lo stabile non era più abitato, vi ingredivano, e di tanto
in tanto eseguivano o facevano eseguire interventi manutentivi (consistenti
essenzialmente nella estirpazione di erbacce e rampicanti) diretti a prevenire il pericolo di crolli di elementi della facciata;
f) in tali occasioni, capitava che effettivamente le aperture presenti sulla facciata
settentrionale venissero utilizzate per guardare ed affacciarsi sul finitimo fondo del
sporgendosi; CP_3
g) ad ovest del fabbricato ricostruito, in aderenza ad esso, vi sono altri corpi di fabbrica,
il cui fronte settentrionale è posto lungo il confine del fondo e presenta CP_3
finestre e balconi che consentono di guardare ed affacciarsi sul finitimo fondo del
[...]
sporgendosi e vengono allo scopo utilizzati. CP_3
Il 25 giugno 2019 si costituivano e Controparte_3 Parte_2 [...]
i quali opponevano ai motivi di appello le seguenti ragioni: Parte_3
a) il fabbricato era stato realizzato molto tempo dopo l'approvazione del
Piano regolatore generale, avvenuta il 7 febbraio 2006 con decreto del presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 16 del 3 aprile 2006,
essendo, invece, irrilevante l'epoca del rilascio del permesso a costruire. 26
La presentazione al Comune di Sorrento, in data 21 luglio 22006, di un'istanza (accolta) di approvazione di un progetto in variante (con lo spostamento del fabbricato di metri 1,50 dal confine della proprietà
[...]
, dimostrava che il fabbricato era stato realizzato ben oltre il 7 CP_3
febbraio 2006 e anche oltre il 3 aprile 2006, così come desumibile anche dall'istanza di proroga del permesso a costruire (doc. 7), dal provvedimento di concessione della proroga (doc. 8), dal ricorso per denuncia di nuova opera (presentato il 9 dicembre 2006, quanto era stato solamente demolito il fabbricato semi-diruto e non erano ancora iniziati i lavori), nonché dalla relazione del C.T.U. ing. e dall'ordinanza Per_5
conclusiva del procedimento di nunciazione (nel quale si dava atto che a maggio e giugno del 2006 era stato solamente demolito il fabbricato preesistente). Né, da parte degli odierni appellanti, vi sarebbe stata alcuna contestazione riferita all'epoca di realizzazione del fabbricato (e, in particolare, all'anteriorità della realizzazione rispetto alla vigenza del
PRG), non ravvisabile nel mero inciso, contenuto in parentesi («peraltro,
all'epoca, adottato ma non ancora approvato») e vero solo con riguardo alla data del rilascio del permesso a costruire, nell'ambito di un'argomentazione relativa all'inapplicabilità dell'articolo 5 del PRG alle ricostruzioni;
b) quanto all'affissione del piano regolatore all'albo pretorio, gli appellanti non avevano mai sollevato alcuna contestazione, non mettendo in discussione la vigenza e l'efficacia del piano regolatore. Il richiamo in appello alla mancata prova dell'affissione sarebbe anche errato, poiché
per l'efficacia del piano regolatore generale dovrebbe farsi riferimento alla pubblicazione sul BURC, avvenuta il 3 aprile 2016;
c) il fabbricato, quale nuova costruzione (secondo il concetto delineato dal
D.P.R. 380/2001), sarebbe soggetto al rispetto delle distanze legali previste dall'articolo 5 del PRG, senza che possa rilevare in contrario né il 27 permesso a costruire rilasciato dall'autorità comunale (e per più ragioni dichiarato illegittimo dal TAR con sentenza ritualmente CP_10
prodotta in giudizio, perché di data successiva allo spirare dei termini ex
art. 183 c.p.c.) né la legge 219/1981, sulla ricostruzione post-terremoto, la quale, nel prevedere (all'articolo 27) la possibilità di ampliamenti,
completamenti e adattamenti tecnici funzionali, non consentirebbe la violazione del PUT, delle leggi di tutela paesaggistico-ambientale e dei diritti dei privati;
d) il motivo di appello fondato sulla violazione dell'articolo 873 c.c., per effetto della violazione degli articoli 1031 e 1158 c.c., ovvero degli articoli
112 e 183, comma 7, c.p.c., sarebbe inammissibile, sia per avere introdotto per la prima volta in appello la richiesta di limitare l'arretramento del fabbricato nella sola parte costruita sulla linea di confine, al fine di vantare
un preteso diritto di costruire alle medesime distanze dal confine esistenti con i vecchi corpi di fabbrica (domanda mai avanzata in primo grado), sia per difetto di specificità, non avendo gli appellanti chiarito quali parti del fabbricato ritengano doversi arretrare sino al limite di 5 ml.; il motivo sarebbe,
in ogni caso, privo di pregio, posto che il fabbricato nella sua interezza è una
“nuova costruzione”;
e) la violazione delle distanze per le vedute sarebbe stata affermata dal primo giudice sulla base dell'articolo 905 c.c. e, in ogni caso, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. sarebbe stata sollecitata la sua attenzione (ferma
restando la chiesta applicazione dell'art. 905 c.c.) anche sull'aggravio di servitù
e sullo spostamento del luogo della servitù, senza che nella sentenza fossero stati posti a fondamento della decisione fatti diversi da quelli allegati dalle parti;
f) il primo giudice avrebbe condannato all'arretramento delle vedute per
violazione delle distanze legali, trattandosi nella specie di vedute tutte nuove,
onde non vi sarebbe stata alcuna violazione per eccesso del mezzo di 28 tutela;
g) quanto all'accertamento dell'illegittimità di alcune tubazioni di scarico e dello sconfinamento dei battenti dei balconi all'interno della proprietà
[...]
(violazioni, tra l'altro, mai contestate e non oggetto di gravame), CP_3
il motivo di appello sarebbe inammissibile, non avendo il primo giudice in dispositivo condannato alla rimozione né delle tubature né dei battenti.
In caso di accoglimento dell'appello in punto di legittimità della costruzione, gli eredi di riproponevano le domande proposte in via Persona_1
subordinata e assorbite dall'accoglimento della domanda principale, volte all'arretramento delle nuove vedute sino al limite di mt. lineari 1,5 dal confine per
violazione dell'art. 905 c.c., all'accertamento della prescrizione delle servitù di
veduta godute dagli appellanti prima della costruzione del nuovo fabbricato,
deducendo, al riguardo, che, come accertato dal C.T.U., tutte le vedute aperte sul fabbricato eretto dai convenuti erano da considerarsi nuove, non corrispondendo né in forma né in posizione alle precedenti, e che il fabbricato preesistente era tutto crollato già negli anni '70, essendo presente, al momento dell'acquisto del fondo da parte di una sola parte del Persona_1
fabbricato, quella insistente sulle particelle n. 47 e 48, e su tale parte si aprivano solo
luci protette da grate.
Inoltre, nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte di appello ritenesse accolta la domanda di arretramento delle vedute per violazione dell'art. 1067
c.c. e per aggravio della servitù, gli eredi spiegavano appello CP_3
incidentale condizionato, deducendo che dalle riproduzioni fotografiche esibite nel giudizio di primo grado, dalla relazione tecnica dell'ing. nel Per_5
procedimento per denuncia di nuova opera e dalla relazione peritale dell'ing.
risultava evidente che le vedute erano state create ex novo, sì da Per_7
doversi porre alla distanza di mt 1,5 dal confine, a norma dell'articolo 905 c.c.,
trattandosi di creazione di una inesistente servitù; in subordine, chiedevano la conferma della sentenza in parte qua, non essendo stata proposta alcuna 29 impugnazione sul merito dell'aggravamento.
Gli eredi di proponevano, poi, appello incidentale per Persona_1
l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima costruzione, da reputarsi sussistenti in re ipsa (cfr. Cass.
13007/2020, Cass. 2848/2016, Cass. 25475/2010, Cass. 7756/2013), deducendo sul punto di esercitare sul proprio fondo un'azienda agricola e di avere anche ottenuto licenza per attività di agriturismo, non ancora iniziata stante proprio
la presenza sul confine del fabbricato alieno, e, di poi, di avere subito sin dal 2006
la presenza di operai sul proprio fondo intenti alla costruzione con relativo uso di
pesanti mezzi meccanici; danni da stimare tenendo conto dei seguenti parametri:
1) perdita di valore del fabbricato danneggiato dalla violazione, ed in particolare dalla
indebita limitazione del pieno godimento del fondo per diminuzione di visuale,
esposizione, luce, aria, sole, comodità, tranquillità, amenità in genere, con conseguente suo deprezzamento commerciale;
2) costo di un intervento edilizio di ripristino;
3) vantaggio conseguito per effetto dell'illecito, e cioè dell'incremento di valore in capo
all'immobile del danneggiante tenendo conto altresì del vantaggio economico che il
predetto illecito ha procurato ai proprietari, i quali hanno monetizzato e
monetizzeranno il maggior valore commerciale del bene, perché calcolato proprio in
base alle caratteristiche dello stesso al momento del trasferimento, e quindi in base alle
misure derivanti dall'illecito compiuto;
4) asservimento illegittimo a n. 20 servitù di veduta e servitù di scolo di acqua e di
apertura di battenti su un fondo a destinazione di impresa agricola e con licenza per
Agriturismo;
5) danni morali ed esistenziali per le vicissitudini processuali che hanno condotto alla
pronuncia di illegittimità della costruzione.
Infine, chiedevano, in caso di accoglimento dell'appello principale in ordine all'illegittimità della nuova costruzione, l'ammissione della prova per testi già 30 articolata in primo grado e tenuta ferma in sede di precisazione delle conclusioni, sui seguenti capi preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) il fabbricato per cui è giudizio sin dagli anni '30 era interessato da crolli che
riguardavano le parti insistenti sulle particelle 44 e 45;
2) i crolli continuarono negli anni e riguardarono ancora le particelle 44 e 45 ed
anche parzialmente la particella 47;
3) prima del sisma del 1980 i proprietari del fabbricato avevano omesso di effettuare
le opere necessarie a preservare la struttura del fabbricato anche dopo i crolli già
avvenuti;
4) prima del sisma del 1980 il fabbricato era in istato di totale abbandono;
5) prima del sisma del 1980 parte del fabbricato ancora eretta era quella insistente
parzialmente sulla particella 47 e sulla particella 48;
6) prima del sisma del 1980 l'intera porzione insistente sulle particelle 44 e 45 ed il
ballatoio che congiungeva con la parte di cespite individuata con la particella 47 erano totalmente crollati;
7) all'atto della costruzione del nuovo edificio a confine con la proprietà CP_3
erano poste solo 3 luci sulla parte ancora integra del fabbricato e cioè su quella
insistente sulla particella 47;
8) tali luci erano protette da grate;
9) in seguito ai crolli, da oltre 40 anni prima della costruzione del nuovo fabbricato
a confine col fondo attoreo si aprivano solo tre luci insistenti sulla particella 47 e
nessuna veduta;
10) il vecchio fabbricato prima dei crolli e del terremoto era una masseria ed era
abitato solo da pochi inquilini;
11) dopo il terremoto del 1980 i pochi inquilini che abitavano l'edificio andarono via
e non vi fecero più ritorno;
12) prima dei crolli avvenuti ante sisma le aperture esistenti sul vecchio fabbricato e
poste ad una distanza inferiore a mt. lineari 1,5 con la proprietà erano CP_3
quelle contrassegnate con i nn. 7, 8, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18 nel prospetto allegato 31 alla CTU dell'ing. Per_5
13) prima dei crolli verificatisi ante sisma le aperture poste ad una distanza superiore
a mt. lineari 1,5 erano quelle contrassegnate con i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 nel
prospetto allegato alla CTU dell'ing. Per_5
14) il terrazzo è del tutto nuovo in quanto inesistente nella vecchia sagoma del
fabbricato;
15) tutte le aperture costituiscono vedute attraverso finestre ovvero balconcini ovvero
terrazzo in piano sottotetto;
16) le vedute ante ricostruzione che erano poste a distanza inferiore a ml 1,5 erano
tutte crollate da almeno 60 anni;
17) i conducono sul fondo un'azienda agricola ed hanno ottenuto licenza CP_3
all'esercizio dell'attività di agriturismo;
18) in seguito alla costruzione del nuovo fabbricato hanno rinunciato ad iniziare
l'attività di agriturismo per l'esistenza delle vedute direttamente sul fondo dei
[...] [...]
CP_3
Su tali premesse, gli eredi di chiedevano l'accoglimento Persona_1
delle conclusioni riportate in epigrafe.
Il 1° luglio 2019 si costituiva l'architetto , per opporsi Controparte_4
all'appello principale ove idoneo a modificare la pronuncia di rigetto della domanda proposta nei propri confronti, e per proporre appello incidentale rispetto al regime delle spese statuito dal tribunale, richiedendone il favore per entrambi i gradi in applicazione del principio della soccombenza.
Precisava di essere stato chiamato in causa dal Controparte_7
e da , quale progettista dell'opera
[...] CP_6
unitamente al EO , perché fosse ritenuto Controparte_5
responsabile in caso di accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice. Spiegava le ragioni dell'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, anche perché, avendo affrontato problemi tecnici di speciale difficoltà,
non era configurabile alcuna sua responsabilità (limitata dall'articolo 2236 c.c. 32 ai casi di dolo o colpa grave) e in quanto il fabbricato era il risultato di svariate modifiche nel corso dei lavori, di diretta responsabilità della direzione lavori,
come documentato dalle DIA in variante in atti. In subordine, si riportava a tutte le eccezioni e le difese assorbite dal rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
, costituitosi il 12 settembre 2019, dichiarava di Parte_4
aderire alle richieste degli appellanti principali e Parte_1 [...]
e chiedeva, pertanto, che la sentenza di primo grado fosse riformata CP_2
anche sotto il profilo delle spese processuali, da porre a carico della parte attrice (con distrazione ex art. 93 c.p.c.), e che, in ogni caso, anche nell'ipotesi di conferma nel merito della decisione impugnata, le spese processuali fossero compensate.
L'11 maggio 2020 si costituiva il EO , per segnalare Controparte_5
che nessuno degli appellanti aveva sindacato la parte della sentenza con cui era stata esclusa la responsabilità dei soggetti presunti progettisti del fabbricato,
statuizione sulla quale, pertanto, era caduto il giudicato, ex art. 329 c.p.c.:
concludeva, pertanto, per il definitivo rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti e di ogni altra avversa domanda, con rivalsa delle spese processuali (da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
*****
Si procede, in primo luogo, all'esame congiunto dei primi tre motivi dell'appello principale, volti ad escludere la violazione della distanza dal confine o, quantomeno, a limitarne gli effetti.
Sull'applicabilità alla vicenda in esame delle prescrizioni del piano regolatore generale (PRG) del , sotto il duplice profilo della Parte_5
data di realizzazione del fabbricato e dell'entrata in vigore del regolamento comunale, deve in primo luogo escludersi che la prova dell'entrata in vigore possa considerarsi soggetta alla preclusione di cui all'articolo 345, comma 3,
c.p.c., così come, invece, dedotto dagli appellanti principali, con riferimento 33 alla documentazione tesa a datare l'approvazione del PRG in coincidenza con la
pubblicazione del Decreto dell'Amministrazione Provinciale di Napoli sul BURC
della Regione Campania n. 16 del 03.04.2006 (senza peraltro segnalare le modifiche
apportate con la variante approvata con decreto n. 940 del 12/12/2007 del Presidente
dell'Amministrazione provinciale di Napoli, pubblicata sul BURC n. 9 del
03.03.2008).
Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile e hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice,
in virtù del principio iura novit curia, acquisirne conoscenza d'ufficio, quando ne sia dedotta la violazione (Cass. 2661/2020, Cass. 14446/2010),
indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti (Cass.
17692/2009). Tale conoscenza non può che investire anche i presupposti della loro entrata in vigore e, quindi, gli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo
10 della legge n. 1150 del 1942, che occorre pertanto verificare d'ufficio, con la conseguenza che l'attività delle parti, volta alla produzione di documenti provenienti dall'amministrazione comunale, al fine di dimostrare l'entrata in vigore della normativa invocata, sfugge al regime ordinario delle preclusioni istruttorie e assume il carattere di strumento di collaborazione rivolto all'esplicazione del principio di cui all'articolo 113 c.p.c.: ne consegue l'utilizzabilità, ai fini della decisione, dei documenti prodotti in appello dagli appellati e sia dell'estratto del Bollettino Ufficiale della CP_3 Pt_2
Regione Campania n. 16 del 3 aprile 2006 (prodotto all'atto della costituzione in giudizio, in appello), sia la certificazione rilasciata dal Parte_5
da cui risulta che il vigente Piano regolatore generale, approvato con
[...]
decreto del presidente dell'Amministrazione provinciale di Napoli n. 80 del 7
febbraio 2006, è stato pubblicato all'albo pretorio del dal 4 al 19 aprile Pt_5
2006 nonché, per estratto, nel B.U.R.C. n. 16 del 3 aprile 2006 (ed è liberamente 34 consultabile sul portale informatico dell'ente all'URL
https://geoportale.portalecomuni.net/pianodisorrento/), certificazione,
quest'ultima, idonea a rendere superflua l'altrimenti doverosa richiesta d'informazioni ex art. 213 c.p.c. all'amministrazione comunale.
Il fabbricato in questione è sicuramente soggetto, ratione temporis, alle prescrizioni del PRG, perché edificato in epoca successiva, tant'è che, come si desume, tra l'altro, dagli atti del procedimento per denuncia di nuova opera,
promosso dal con ricorso del 9 dicembre 2006, intorno alla metà CP_3
del 2006 si era soltanto provveduto alla demolizione del precedente edificio
(circostanza confermata anche dalla sentenza del Consiglio di Stato del 24
aprile 2023, prodotta dagli appellanti principali), che in data 21 luglio 2006 da parte dell'amministratore del fu Controparte_7
presentata istanza per l'approvazione di un progetto di variante relativo allo spostamento del fabbricato di 1,50 mt dal confine, progetto poi approvato dalla Commissione edilizia comunale e dalla competente Soprintendenza, e che, come si legge nella relazione del C.T.U. ing. (nominato dal Per_8
giudice investito del procedimento di nunciazione), datata 12 settembre 2007,
«Il condominio di Via Bagnulo n. 83/85, costituito ma non edificato, è stato progettato
quale ricostruzione di un vecchio fabbricato» (e, ancora, nella pagina successiva,
«l'erigendo condominio è stato progettato …»).
L'articolo 5 delle norme di attuazione del PRG prescrive per le nuove costruzioni la distanza dai confini di proprietà e di zona pari alla metà
dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di ml 5,00.
Diversamente, per le ricostruzioni non si attuano le distanze previste e di rimanda ai piani particolareggiati di recupero dove saranno osservati i minimi previsti dal D.M. 1444/68.
Si pone, perciò, la questione se si sia in presenza di una mera “ricostruzione”,
ovvero di una “nuova costruzione”, restando escluso, nel primo caso, 35
l'obbligo di rispettare la distanza dal confine.
Sul punto, non assume rilievo risolutivo la disposizione (invocata dagli appellanti principali) di cui all'articolo 27 della legge n. 219 del 1981, che si limita a consentire, per la ricostruzione dei comuni disastrati, che essa possa essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e
funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio
e per il suo sviluppo economico e sociale, senza che, per questo, sia consentito anche derogare alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in tema di distanze dai confini e dalle costruzioni, a meno che non si tratti appunto di mera ricostruzione. Né rilevano, nei rapporti tra privati, le considerazioni espresse dagli appellanti principali nel secondo motivo di appello, che attengono alla liceità della costruzione rispetto alla normativa urbanistica non riguardante i rapporti di vicinato (ma il rapporto pubblicistico con la P.A.) e alla legittimità del permesso di costruire rilasciato nella fattispecie dall'autorità comunale, questioni di cui, infatti, è stato investito il giudice amministrativo.
In via di principio, salvo che non vi siano disposizioni regolamentari che disciplinano diversamente il caso della demolizione con contestuale ricostruzione, la ricostruzione di un manufatto edilizio che sostituisca, anche integralmente, una precedente cubatura, non integra una nuova costruzione ai fini dell'applicabilità delle sopravvenute disposizioni più restrittive in tema di distanze. Più in particolare, qualora siano venute meno, per eventi naturali o per demolizione, le strutture edilizie preesistenti, si ha “mera ricostruzione”
se l'intervento si traduce nell'esatto ripristino di tali strutture, senza alcuna variazione rispetto alle dimensioni originarie dell'edificio, ossia senza aumento della volumetria né delle superfici occupate in relazione all'originaria sagoma d'ingombro (Cass. 22689/2009, Cass. 14128/2000,
relativa ad ipotesi in cui, come accertato dal C.T.U., il nuovo edificio era difforme dal preesistente essendosi con esso occupata una maggior superficie 36 tanto coperta quanto accessoria ed avendo esso assunto una sagoma diversa dall'originaria, sicché, indipendentemente dall'irrilevante circostanza che nella realizzazione dell'opera era stata inglobata una qualche parte della vecchia muratura, era all'evidenza da escludere che si vertesse in ipotesi di ristrutturazione e non meno evidente che trattavasi, al più pro parte, di ricostruzione e, essenzialmente, di nuova costruzione): ove siano riscontrabili tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della sua realizzazione (cfr., ad esempio, Cass. 28612/2020, la quale anche alla luce dei criteri di cui all'articolo 31, comma 1, lett. d, della legge 457/1978, oggi articoli
3 del D.P.R. 380/2001, afferma che è ravvisabile una “ricostruzione” quando l'opera di modifica dell'edificio preesistente si traduce non soltanto nell'esatto ripristino della costruzione precedente, ma anche nella riduzione della volumetria rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, ed è, viceversa, ravvisabile una “nuova costruzione” quando l'opera di modifica si traduce non soltanto nella realizzazione ex novo di un fabbricato, ma anche in qualsiasi modificazione in aumento della volumetria, con la conseguente applicazione della disciplina sulle distanze solo alla nuova costruzione).
In presenza di una nuova costruzione, nei sensi sopra indicati, ai fini del computo delle distanze (e della relativa tutela ripristinatoria, dovendosi escludere che i regolamenti locali possano incidere, anche solo indirettamente con la previsione di soglie massime d'incremento edilizio, sulle nozioni normative di “ristrutturazione” e di “nuova costruzione” e sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati: Cass. 17043/2015), l'edificio si considera tale nel suo complesso ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze, previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, mentre si tiene conto, quale nuova costruzione, delle sole parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario, ove una siffatta disciplina manchi. 37
Ne deriva che la semplice constatazione dell'aumento di superficie e di volumetria è sufficiente per rendere l'intervento edilizio non riconducibile al paradigma normativo della ristrutturazione e all'esonero dall'osservanza delle distanze legali (vigenti al momento della realizzazione dell'opera)
previsto per detto tipo d'intervento (cfr. Cass. S.U. 21578/2011; Cass.
15041/2018, che ha qualificato come nuova costruzione un edificio che presentava, rispetto a quello preesistente, un lieve incremento della superficie e un possibile modesto aumento del volume;
Cass. 12535/2024, che ha qualificato come nuova costruzione una sopraelevazione comportante modifica della sagoma dell'edificio e un incremento della sua superficie utile e della sua cubatura, per realizzare un sottotetto suscettibile di essere sfruttato per scopi abitativi).
Pertanto, sono nuove costruzioni non solo quelle realizzate per la prima volta su aree in precedenza inedificate, ma anche le modificazioni planivolumetriche che eccedono rispetto alla sagoma d'ingombro preesistente e che incidono su precedenti spazi vuoti, indipendentemente dal fatto che tali modificazioni implichino o no la realizzazione di una maggiore cubatura: in quanto “costruzione nuova”, tali modifiche planivolumetriche sono soggette alla disciplina sui distacchi in quel momento vigente: cfr., ad esempio, Cass.
473/2019, che, in un'ipotesi di demolizione del precedente edificio e realizzazione di uno nuovo, avente la medesima volumetria e altezza di quello precedente, ma comportante una riduzione dei distacchi originariamente intercorrenti tra i due corpi di fabbrica, a causa della creazione di nuovi balconi e corpi aggettanti, ha confermato la decisione di merito la quale, dopo avere rilevato che la nuova costruzione differiva da quella preesistente solo a causa della presenza dei balconi e che la normativa urbanistica locale non parificava le ricostruzioni alle nuove costruzioni,
consentendo la ricostruzione a parità di volume ed altezza rispetto a quello demolito, aveva disposto la demolizione delle sole eccedenze del fabbricato 38 che riducevano i distacchi precedenti.
Proprio alla luce di tale ultimo precedente, deve ritenersi che il nuovo fabbricato, di sagoma rettangolare, costituisca nuova costruzione nelle parti in cui risulta edificato in spazi precedentemente vuoti, per la presenza,
nell'edificio demolito, di una rientranza lungo il lato nord e di riseghe lungo il lato est, situazione dei luoghi ben rappresentata nella C.T.U. anche con le figure 5 e 6 a pagina 18 e 19 della sua relazione.
Se, pertanto, i primi due motivi di appello vanno disattesi (aggiungendosi, al riguardo, che l'accoglimento dell'appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR che aveva pronunciato l'annullamento del permesso di costruire non assume rilievo nei rapporti tra i privati confinanti); va accolto,
invece, il terzo motivo, volto a limitare l'arretramento del fabbricato.
Sul punto, deve puntualizzarsi che la questione (ossia l'arretramento del fabbricato solo fino al limite del perimetro del preesistente fabbricato), per quanto introdotta solo in appello (così eccepiscono gli eredi dell'attore), non soggiace alla preclusione ex art. 345 c.p.c.: non si tratta di una domanda nuova,
come ritengono gli appellati, né di un'eccezione sottratta al rilievo d'ufficio,
quanto piuttosto di un'argomentazione difensiva, volta a contrastare la domanda dell'attore sulla scorta di fatti ritualmente acquisiti al processo
(ossia, la sagoma dell'edificio demolito) e virtualmente compresa nella deduzione circa la qualificazione dell'intervento edilizio come ricostruzione.
Né, d'altronde, il motivo di appello difetta di specificità, come pure eccepito dagli appellati, atteso che in primo grado la C.T.U. ha consentito di confrontare l'edificio demolito e quello costruito ex novo, individuandosi le porzioni edificate su aree precedentemente libere, come si evince dalle rappresentazioni grafiche sopra richiamate.
Orbene, in presenza di una nuova costruzione nel senso sopra indicato l'arretramento o demolizione deve riguardare solo la parte eccedente l'edificio originario, in mancanza di una norma che nel regolamento comunale 39 preveda l'estensione delle prescrizioni sulle maggiori distanze anche alle ricostruzioni (Cass. 20428/2022, Cass. 473/2019, Cass. 472/2016).
Nella specie, il C.T.U., anche mediante chiare rappresentazioni grafiche (nelle figure 5 e 6, alle pagine 18 e 19 della propria relazione), ha consentito di confrontare la sagoma del vecchio e del nuovo fabbricato e di individuare nel nuovo le porzioni edificate in aree precedentemente vuote, a ridosso del confine con la proprietà Sono solo tali porzioni a dover essere CP_3
rimosse, fino a ripristinare il perimetro dell'edificio demolito e ricostruito.
Sul tema delle vedute e, in particolare, sulle questioni investite dai motivi di appello principale sopra riportati sub 4) e 5), nonché dall'appello incidentale degli eredi si provvede con separata ordinanza, poiché assumono CP_3
rilievo, ai fini della decisione, le prove per testi articolate dalle parti in primo grado, non ammesse dal tribunale (che neppure si è pronunciato su di esse) e riproposte in appello (dopo essere state espressamente richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni davanti al giudice istruttore).
Quanto al motivo dell'appello principale riportato sub 6), deve rilevarsene l'inammissibilità, poiché le domande nuove proposte dall'attore nella memoria ex art. 183 c.p.c., relativamente agli scarichi illegittimi e ai battenti esterni che si aprono dalle finestre del fabbricato invadendo lo spazio verticale della proprietà confinante, sebbene oggetto di favorevole menzione nella motivazione della sentenza appellata, non possono considerarsi comprese nelle statuizioni del dispositivo, relative all'arretramento del fabbricato nel
rispetto delle succitate norme (tali essendo, per quanto si legge nella sentenza,
quelle inerenti alla distanza del fabbricato e delle sue vedute dal confine con l'altrui proprietà). Si tratta, pertanto, di domande da reputarsi assorbite e che,
però, gli appellati non hanno riproposto ai sensi dell'articolo 346 c.p.c.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, non esaminata dal primo giudice e oggetto di appello incidentale sotto il profilo dell'omissione di pronuncia, la sua stretta connessione anche alla domanda relativa alle vedute 40 ne consiglia l'esame congiuntamente a questa e, quindi, nella sentenza definitiva.
L'appello incidentale di va accolto. Controparte_4
Il tribunale ha respinto la domanda proposta nei suoi confronti dalle parti che l'hanno chiamato in causa (il , e Controparte_7 CP_6
, entrambe rappresentate dal procuratore generale avvocato
[...] [...]
ma, senza alcuna motivazione, ha compensato le spese processuali. CP_8
Formatosi il giudicato sull'estraneità del chiamato in causa agli CP_4
addebiti mossi nei suoi confronti dai chiamanti, per l'attività progettuale da lui svolta, non emerge alcuna grave ed eccezionale ragione che consenta di derogare al principio della soccombenza.
Ai fini della liquidazione dei compensi professionali (compreso l'aumento del
30% di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014, espressamente richiesto nella nota depositata a norma dell'articolo 75 disp. att. c.p.c.) la causa deve reputarsi in primo grado di valore indeterminabile e in appello di valore pari alle spese dovute alla parte vittoriosa per il giudizio di primo grado.
Quanto alla posizione dell'altro chiamato in causa, , la Controparte_5
mancata impugnazione della statuizione di rigetto della domanda proposta nei suoi confronti ne comporta il passaggio in giudicato, così come correttamente dedotto dal predetto chiamato. Nessuna delle altre parti ha messo in discussione tale conclusione né ha formulato richieste che in qualsiasi modo coinvolgano la sfera giuridica del . CP_5
si è costituito (tardivamente) l'11 maggio 2020, sì da non Controparte_5
poter più proporre alcun appello incidentale che, infatti, non ha proposto, per dolersi della compensazione delle spese di primo grado. Soltanto nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ha chiesto il rimborso delle spese «del doppio grado di giudizio» (con attribuzione al suo difensore, ex art. 93 c.p.c.) e, poi, in comparsa conclusionale, nel ribadire tale richiesta, l'ha giustificata criticando la 41 compensazione disposta dal tribunale, perché, «completamente priva di
motivazione», gli avrebbe illegittimamente sottratto «il diritto ex art. 91 c.p.c. di
vedersi riconosciute le spese, ciò in palese violazione del principio consolidato che il
rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato ingiustificatamente in causa
il terzo».
Si tratta, evidentemente, di una richiesta tardiva e, perciò, inammissibile. Per
quanto riguarda, poi, le spese di appello sostenute dalla stessa parte, va rilevato che i chiamanti (il e ) sono rimasti CP_7 CP_6
contumaci, né alcuna delle altre parti ha sollevato questioni idonee a mettere in discussione l'esito del giudizio nei rapporti con . Si Controparte_5
ritiene, pertanto, di dover escludere, ex art. 92, comma 1, c.p.c., il rimborso in suo favore anche delle spese di appello.
La presente sentenza definisce il rapporto processuale solo nei riguardi di e , per cui tra le altre parti non deve Controparte_4 Controparte_5 regolare le spese di lite.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, pronunciando su parte dei motivi di appello (e in via definitiva solo rispetto alle posizioni di e Controparte_4 CP_5
), così provvede:
[...]
a) in parziale accoglimento delle conclusioni di cui al capo a) rese dagli appellanti principali e e in riforma sul Parte_1 Controparte_2
punto della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 400/2019 del
15 febbraio 2019, condanna gli originari convenuti ad arretrare il fabbricato di Piano di Sorrento, (censito in catasto Controparte_7
urbano al foglio 3, mappale 527 e relativi subalterni), dal confine con la proprietà di e (in Controparte_3 Parte_2 Parte_3
catasto terreni al foglio 3, mappale 515, ex 20) fino al limite del perimetro del preesistente fabbricato (così come rappresentato nella C.T.U. dell'ing.
a pagina 18, figura 5, della relazione depositata il 9 Persona_6 42 maggio 2017);
b) dichiara inammissibile il motivo di appello riportato sub 3.6) nell'atto di citazione della di e riassunto in narrativa Parte_1 Controparte_2
sub 6);
c) in accoglimento dell'appello incidentale di , condanna Controparte_4
il , e a Controparte_7 CP_6
rimborsargli le spese di lite (con attribuzione al suo difensore, avvocato
Giovanni Palomba), liquidate per il primo grado in € 8.970,00 (di cui €
7.800,00 per compensi ed € 1.170,00 per spese forfettarie) e per l'appello in
€ 4.570,68 (di cui € 85,68 per spese, € 3.900,00 per compensi ed € 585,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
d) esclude la ripetizione in favore di delle spese di Controparte_5
appello;
e) nei rapporti tra gli appellanti principali e , Parte_1 Controparte_2 gli appellanti incidentali e Controparte_3 Parte_3 [...]
e gli appellati , , Pt_2 Controparte_9 Parte_4
e il , CP_6 Controparte_7
e in relazione alle ulteriori domande diverse da quelle regolate ai capi a)
e b) del presente dispositivo, provvede come da separata ordinanza.
Così deciso in Napoli il 5 marzo 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
43