CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3203/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IA NA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19362/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Nazionale Delle Puglie Km 50 80035 Nola NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250164394971000 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1861/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento, notificata il 24.10.25, relativa ad omesso pagamento Irap, anno 2017 dell'importo di €2.939,77. Eccepisce
l'omessa notifica degli atti presupposti, la illegittimità della sanzione, la prescrizione del credito, nonché la illegittimità dell'atto per omessa allegazione di atti precedentemente notificati e la illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec con estensione pdf, anziché.p7m. Conclude chiedendo, previa sospensione dell'atto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate riscossione deduce il difetto di legittimazione passiva in merito alle eccezioni relative alla sussistenza dei crediti ed ai vizi attinenti gli atti presupposti alla cartella di pagamento, di competenza dell'ente impositore;
l'infondatezza del ricorso e chiede il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate DPII di Napoli ha depositato una prima costituzione in giudizio inconferente, relativa ad atto di appello riferito ad altro contribuente (ricorso in appello rgrn 8420/25 CGT di II grado della Campania). In data 29.01.26 si costituisce deducendo l'infondatezza delle eccezione di cui al ricorso, in quanto l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato ed il contribuente ha proposto istanza di accertamento con adesione;
in data 03/08/2022 il procedimento veniva definito con atto di adesione n. TF5A1I200202/2022. Successivamente, il contribuente non provvedeva al pagamento delle rate e pertanto, le somme venivano iscritte a ruolo con conseguente notifica della cartella di pagamento oggetto dell'impugnazione; precisa che non è intervenuta alcuna decadenza e/o prescrizione. Conclude chiedendo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, con condanna ulteriore per lite temeraria.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va innanzitutto disattesa la eccezione di invalidità della cartella di pagamento in riferimento alla modalità di trasmissione ed invero la Corte Suprema ritiene che la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec in formato “pdf” deve ritenersi valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana (cass. n. 29048/25; n. 30922/24).
Non meritano accoglimento gli ulteriori motivi di ricorso. Come chiaramente indicato nella cartella di pagamento le somme richieste, a titolo di IRAP ed addizionale regionale all'IRPEF, sono dovute ai sensi dell'art. 15-ter DPR n.602 del 1973 in presenza di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti a seguito dell'atto di adesione n.TF5A1I200202/2022 perfezionato il 03/08/2022 e la iscrizione a ruolo si riferisce al mancato pagamento di imposte relative alla rata n. 7 dell'atto di adesione. Sono indicati i criteri per il calcolo degli interessi e le norme di riferimento, così per le sanzioni è specificato che è applicata la sanzione ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.471 del 1997 sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, aumentata della metà. In particolare, la sanzione di cui all'art.13 D.Lgs.n.471/1997, è stabilita nella misura del 30% per le violazioni commesse in data antecedente al 1° settembre 2024 e nella misura del 25% per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
L'atto opposto non presenta i vizi dedotti con il ricorso e va pertanto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidandole in 350,00 € per ciascuna parte resistente.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 202
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IA NA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19362/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Nazionale Delle Puglie Km 50 80035 Nola NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250164394971000 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1861/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna la cartella di pagamento, notificata il 24.10.25, relativa ad omesso pagamento Irap, anno 2017 dell'importo di €2.939,77. Eccepisce
l'omessa notifica degli atti presupposti, la illegittimità della sanzione, la prescrizione del credito, nonché la illegittimità dell'atto per omessa allegazione di atti precedentemente notificati e la illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec con estensione pdf, anziché.p7m. Conclude chiedendo, previa sospensione dell'atto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate riscossione deduce il difetto di legittimazione passiva in merito alle eccezioni relative alla sussistenza dei crediti ed ai vizi attinenti gli atti presupposti alla cartella di pagamento, di competenza dell'ente impositore;
l'infondatezza del ricorso e chiede il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate DPII di Napoli ha depositato una prima costituzione in giudizio inconferente, relativa ad atto di appello riferito ad altro contribuente (ricorso in appello rgrn 8420/25 CGT di II grado della Campania). In data 29.01.26 si costituisce deducendo l'infondatezza delle eccezione di cui al ricorso, in quanto l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato ed il contribuente ha proposto istanza di accertamento con adesione;
in data 03/08/2022 il procedimento veniva definito con atto di adesione n. TF5A1I200202/2022. Successivamente, il contribuente non provvedeva al pagamento delle rate e pertanto, le somme venivano iscritte a ruolo con conseguente notifica della cartella di pagamento oggetto dell'impugnazione; precisa che non è intervenuta alcuna decadenza e/o prescrizione. Conclude chiedendo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, con condanna ulteriore per lite temeraria.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Va innanzitutto disattesa la eccezione di invalidità della cartella di pagamento in riferimento alla modalità di trasmissione ed invero la Corte Suprema ritiene che la notifica della cartella di pagamento a mezzo pec in formato “pdf” deve ritenersi valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana (cass. n. 29048/25; n. 30922/24).
Non meritano accoglimento gli ulteriori motivi di ricorso. Come chiaramente indicato nella cartella di pagamento le somme richieste, a titolo di IRAP ed addizionale regionale all'IRPEF, sono dovute ai sensi dell'art. 15-ter DPR n.602 del 1973 in presenza di decadenza dalla rateazione degli importi dovuti a seguito dell'atto di adesione n.TF5A1I200202/2022 perfezionato il 03/08/2022 e la iscrizione a ruolo si riferisce al mancato pagamento di imposte relative alla rata n. 7 dell'atto di adesione. Sono indicati i criteri per il calcolo degli interessi e le norme di riferimento, così per le sanzioni è specificato che è applicata la sanzione ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.471 del 1997 sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, aumentata della metà. In particolare, la sanzione di cui all'art.13 D.Lgs.n.471/1997, è stabilita nella misura del 30% per le violazioni commesse in data antecedente al 1° settembre 2024 e nella misura del 25% per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
L'atto opposto non presenta i vizi dedotti con il ricorso e va pertanto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidandole in 350,00 € per ciascuna parte resistente.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 202