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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n° 5692/ 2024 contenzioso vertente
TRA
appresentato e difeso dall' Avv. MARAGLINO LUCA Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall' Avv. BATTIATO RITA CP_1
CONVENUTO
avente ad oggetto: iscrizione elenchi OTD Agricoli anno 2023 per 234 giornate e ricalcolo indennità di disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato il riconoscimento di quanto in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice. Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, di quanto richiesto da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale
(avendo essa provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 cpc per il difensore anticipatario di parte ricorrente. Ed invero la tardiva trasmissione delle giornate lavorate da parte del datore di lavoro non può ridondare in danno dell'assicurato e pertanto giustificare il ritardo CP_ dell'
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in EURO 850,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore ex art. 93 cpc dell'Avv. MARAGLINO Luca.
Taranto, 11.03.2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(Dott. Saverio SODO)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n° 5692/ 2024 contenzioso vertente
TRA
appresentato e difeso dall' Avv. MARAGLINO LUCA Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall' Avv. BATTIATO RITA CP_1
CONVENUTO
avente ad oggetto: iscrizione elenchi OTD Agricoli anno 2023 per 234 giornate e ricalcolo indennità di disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato il riconoscimento di quanto in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice. Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, di quanto richiesto da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale
(avendo essa provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 cpc per il difensore anticipatario di parte ricorrente. Ed invero la tardiva trasmissione delle giornate lavorate da parte del datore di lavoro non può ridondare in danno dell'assicurato e pertanto giustificare il ritardo CP_ dell'
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in EURO 850,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore ex art. 93 cpc dell'Avv. MARAGLINO Luca.
Taranto, 11.03.2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(Dott. Saverio SODO)