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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
n. 639/23 RGVG
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione specializzata per i Minorenni
-----------------------
La Corte di Appello di Firenze, Sezione specializzata per i Minorenni, composta dai
Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Daniela LOCOCO Consigliere dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott. Carlo LUNGHI Esperto dott. Ilana RACCAH Esperto riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di impugnazione ex artt. 17 l. n. 184/83 e 737 ss. c.p.c. iscritta a ruolo il 14.12.2023 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 124/2023 del
20/11/2023, nell'interesse del minore sotto generalizzato Persona_1
promossa da e elettivamente domiciliati in Lucca, via Parte_1 Parte_2
Benedetto Cairoli n. 61, presso e nello studio dell'avv. Natascia Carignani che li rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellanti - in contraddittorio con nato a Lucca il [...], in [...] tutore Avv. Lorenzo Persona_1
Baronti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pistoia,
Galleria Nazionale 12, che lo rappresenta e difende
- minore beneficiario - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: opposizione alla dichiarazione di stato di adottabilità. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti: “…Si riporta alle conclusioni della CTU dott. e per il ripristino graduale degli Per_2
incontri del minore con i genitori naturali…”; per il tutore del minore Per_1
“…conclude come da conclusioni del CTU con conferma della sentenza di
[...]
primo grado e liquidazione del gratuito patrocinio…”; per il Pubblico Ministero:
“…Conferma della sentenza con apertura graduale degli incontri del minore con i genitori…”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Con il provvedimento in epigrafe indicato e qui impugnato, il Tribunale per i
Minorenni (TM), definitivamente decidendo, aveva così provveduto: “…-dichiara lo stato di adottabilità del minore durante il quale è sospeso, a norma dell'art. 19 della legge n. 184/1983, l'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori;
-conferma la nomina dell'Avv. Lorenzo Baronti del Foro di Pistoia quale tutore del minore;
- dispone il collocamento del minore a scopo adottivo presso l'attuale famiglia affidataria con apertura della procedura di affidamento preadottivo al momento della definitività della presente sentenza;
-dispone l'interruzione dei rapporti anche di fatto tra il minore, i genitori biologici e gli eventuali altri familiari. Dichiara
l'immediata efficacia della presente sentenza…”. Co II. Il procedimento ex art. 333 c.c. (n. 205/21 VG ). Il TM, osservava che, poco dopo la sua nascita di (nato a [...] il [...]), era stato aperto Persona_1
il procedimento a tutela del minore per condotta pregiudizievole dei genitori su segnalazione del Servizio Sociale di Lucca: “…I servizi sociali di Lucca hanno segnalato la situazione del minore (risultato alla nascita 'positivo al metadone') al
P.M./sede poiché i genitori del piccolo hanno entrambi storie personali Per_1
molto complesse: in carico al dall'01/08/2013 per Parte_1 Pt_3
poliabuso di sostanze (eroina, cocaina ed alcol), nel corso del tempo ha svolto vari programmi terapeutici con fasi alterne e, vari mesi prima della nascita di Per_1
aveva ripreso il consumo di cocaina e di alcol, interrompendolo nel momento in cui si è resa conto del suo stato di gravidanza;
dal 14/11/2020 si è sottoposta
2 regolarmente a controlli tossicologici, risultati negativi all'uso di sostanze, minimizzando, tuttavia, i problemi relativi al suo rapporto pluriannuale con gli stupefacenti;
ha anch'egli una lunga storia di tossicodipendenza Parte_2
ed è in carico a di Lucca. Il progetto iniziale prevedeva l'inserimento di madre Pt_3
e bambino nella comunità 'Il Pino Rosa' del Ceis di Lucca che accoglie madri con figli piccoli e con problemi di tossicodipendenza. Il progetto, nell'immediato, non poteva, tuttavia, essere attuato per problemi di salute della madre (peritonite con intervento chirurgico). Dopo l'intervento e la convalescenza, la madre aveva accettato l'inserimento nella suddetta comunità terapeutica, avvenuto in data
11/03/2021. Gli operatori della struttura, tuttavia, rilevavano, da subito, 'grossi rallentamenti nella deambulazione e nella postura' della sig.ra , la Parte_1
quale non riusciva neppure a tenere in braccio il bambino di un'altra ospite della comunità. La compagna di stanza, in due occasioni, l'aveva trovata 'addormentata quasi in piedi in bagno al buio' e in un'altra occasione 'seduta sul letto come se non se ne rendesse conto', come riferito al giudice delegato, in data 23/03/21, dalla coordinatrice della comunità 'Il Pino Rosa'. Non potendo la madre provvedere all'accudimento del neonato, quest'ultimo, al momento delle dimissioni dal reparto di neonatologia dell'Ospedale di Lucca, concluso lo 'scalaggio' del metadone, è stato collocato, in data 24/03/21, con il consenso dei genitori, presso la comunità 'Casa dei
Piccoli' di Viareggio. L'inserimento doveva essere temporaneo, per il periodo necessario ad effettuare accertamenti sanitari sulla madre e a consentirle di recuperare condizioni fisiche adeguate ai fini dell'accudimento del minore. Il padre, nel frattempo, stava seguendo regolarmente il programma terapeutico presso i Pt_3
e le prescrizioni della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale alla quale era stato ammesso dal Tribunale di Sorveglianza per eseguire in tale forma una pena detentiva inflittagli per reati connessi al suo stato di tossicodipendenza. La veniva sottoposta, in data 16/06/21, a visita neurologica: l'esame dava 'esito Pt_1
negativo' per patologia di interesse neurologico, anche se veniva rilevato un
'rallentamento ideo motorio'. Nel frattempo, sono stati organizzati incontri protetti
3 dei genitori con il bambino presso la comunità 'Casa dei Piccoli' di Viareggio. Dalla relazione della struttura del 24/06/21 risultava che il minore 'ha bisogno di un caregiver presente costantemente nell'arco della giornata, che sappia trovare sempre nuove strategie per consolare e capirne i bisogni, spesso è necessario gestire il pianto e la frustrazione che ne deriva, nonché fare i conti con la mancanza di sonno per la figura di riferimento' e 'l'alimentazione è spesso difficoltosa'. La madre ha incontrato il figlio, due volte alla settimana, per 45 minuti ogni volta, alla presenza del personale educativo della struttura. Durante gli incontri la madre è apparsa
'fisicamente provata, si assopisce, rifiuta di prendere in bracci perché non si Per_1
sente sicura e stabile'; 'dopo circa un mese è apparsa più in forze e più attiva nel rapporto con anche se ha continuato a richiedere supporto nel maternage', Per_1
'chiede aiuto e sostegno per ogni azione con il figlio', è 'sempre molto pacata, tollera il pianto' del bambino, si informa sulle sue abitudini ed auspica che il figlio possa al più presto essere inserito in comunità insieme a lei. Il padre, nella fase iniziale, ha incontrato il figlio una sola volta poiché ha deciso di entrare in comunità terapeutica in seguito ad una ricaduta nel consumo di droghe 'pesanti', per cui gli incontri sono stati sospesi e poi riattivati il 15/06/21. Gli operatori riferivano che i appariva Per_1
'scarsamente consapevole della situazione della compagna e del bambino, ha comunicato agli operatori che la compagna si è ristabilita fisicamente, che lui a breve uscirà dalla comunità e pertanto la famiglia verrà ricomposta'. Dalla relazione della comunità 'Il Pino Rosa' del 05/07/21 risultava, però, che Parte_1
manifestava problematiche del sonno e di discontrollo alimentare, dimostrava scarsa tolleranza alle frustrazioni e scarsa consapevolezza di ciò che può comportare l'accudimento di un minore nell'arco delle 24 ore, 'non è sembrata problematizzarlo né essere su un piano di realtà'. Del resto, come sopra detto, la gestione del piccolo appariva piuttosto complessa, per difficoltà nel ritmo sonno-veglia, tremori, Per_1
difficoltà nell'alimentazione, e gli incontri con i genitori avevano bisogno di un costante supporto da parte del personale educativo della struttura. In sostanza,
l'interessata risultava avere 'forti fragilità psichiche e fisiche, peraltro da lei solo
4 parzialmente riconosciute, che minano ad oggi la sua capacità di protezione dello sviluppo psicofisico del figlio, verso cui nutre affetto, ma manca una capacità meta riflessiva del suo ruolo di genitore', aspetto dovuto anche alle condizioni cliniche della donna, per la quale 'nella recente relazione della salute mentale adulti si sottolinea un'organizzazione di personalità borderline con scarsa tolleranza della frustrazione e tendenza all'acting out, presumibilmente dovuto all'uso di sostanze psicoattive in modo prolungato' (l'uso di eroina da parte della è iniziato Pt_1
all'età di 22 anni e, in seguito, ella cominciò ad assumere droga ed alcol in modo costante), ma anche (in ipotesi) alla 'compromissione delle funzioni di controllo legate alla corteccia frontale che sarebbe utile indagare al termine delle indagini neurologiche, ad opera di uno psichiatra, per escludere un discontrollo degli agiti dovuto ad una sindrome frontale' a seguito di un grave incidente di cui è stata vittima in età giovanile (cfr. relazione U.F. Consultoriale Azienda USL Toscana Nord
Ovest del 13/08/21). Il padre, è entrato nella comunità di Vecoli Parte_2
del Ceis di Lucca in data 11/05/21 per un percorso breve, della durata di tre mesi, al fine di ricevere un sostegno psicologico dopo una ricaduta nell'abuso di sostanze
(cocaina); ha dimostrato una buona alleanza terapeutica ed ha effettuato lo scalaggio del metadone;
ha descritto una storia familiare complessa (tragica morte del padre, folgorato da una presa elettrica davanti al figlio, convivenza con il nuovo compagno della madre, che la maltrattava) ed ha riferito che, durante il servizio militare, gli fu diagnosticato un 'disturbo di personalità psicoaffettivo che non è stato possibile rivalutare perché non si è presentato agli appuntamenti con lo psichiatra'; ha riferito di aver iniziato in quel periodo ad usare eroina, di aver fatto più di 10 anni di comunità anche se con interruzioni temporali, non riuscendo a smettere di drogarsi;
ha conosciuto in comunità l'attuale compagna nei suoi confronti Parte_1
è stato certificato un 'disturbo di personalità borderline, connotato da una certa immaturità' con una 'scarsa capacità di rappresentarsi la complessità relativa alle persone'; ha riferito che il problema della tossicodipendenza (sua e della compagna) verrà superato per amore verso il figlio, ma non riesce a 'declinare le cause
5 dell'attuale dipendenza che appare una situazione andata cronicizzandosi, sovrapponendosi alla sua identità familiare e lavorativa, per cui è irrealistico che la paternità, pur essendo un fattore motivante, sia sufficiente al cambio di stile di vita'; in termini di capacità genitoriali, se è presente l'espressione di affetto verso il figlio, la forte fragilità del padre influisce in modo significativo sul suo funzionamento e sulle sue capacità genitoriali (cfr. relazione U.F. Consultoriale Azienda USL Toscana
Nord Ovest del 13/08/21). In data 18/08/21, i genitori, preso atto dell'impossibilità di un ricongiungimento immediato di madre e figlio presso la comunità terapeutica 'Il
Pino Rosa', poiché le fragilità fisiche e psichiche della madre potevano costituire un rischio per la sicurezza del neonato, decidevano di interrompere i loro percorsi comunitari, chiedendo di essere nuovamente sentiti dal giudice delegato. Il pubblico ministero, tuttavia, medio tempore, ha proposto un nuovo ricorso chiedendo l'apertura di una procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, per cui gli ulteriori approfondimenti sono stati demandati a tale sede, nel pieno contraddittorio delle parti. Con decreto del 16/25 novembre 2021, pertanto, questo T.M. concludeva il procedimento instaurato ai sensi dell'art. 333 c.c., confermando l'affidamento del minore al Servizio sociale del Comune di Lucca (già disposto in via provvisoria), con delega sanitaria, ed il suo collocamento in idonea comunità a dimensione familiare, con incontri protetti con i genitori, sempre che gli stessi si presentino in condizioni psicofisiche adeguate. Con il medesimo provvedimento i genitori sono stati invitati a seguire percorsi terapeutici e di sostegno secondo le indicazioni degli operatori de di Lucca…”. Pt_3
III. Il procedimento di dichiarazione dello stato di abbandono (n. 37/21 ADS).
In relazione a tale procedura, osservava ancora il TM che “…I genitori del minore hanno risposto alla convocazione del Tribunale e si sono presentati all'udienza dell'11 febbraio 2022. All'udienza hanno partecipato i genitori del minore con il loro difensore, il curatore speciale, la responsabile della comunità 'Casa dei piccoli', gli operatori del Servizio sociale, del Consultorio e de di Lucca. Sono state inoltre Pt_3
acquisite le relazioni di aggiornamento dei servizi socio-sanitari e consultoriali. In
6 linea generale, gli operatori riferivano che lavorava stabilmente Parte_2
presso un'officina meccanica, avrebbe iniziato a breve Parte_1
un'esperienza lavorativa con borsa lavoro, entrambi erano molto affezionati al figlio e lo incontravano regolarmente in comunità con cadenza settimanale, seguivano puntualmente il programma presso il astenendosi dal consumo di sostanze Pt_3
stupefacenti; tendevano, tuttavia, a sottovalutare la complessità della situazione psicofisica del bambino, il quale, nel periodo compreso tra il 04/06/2021 ed il
18/01/2022, ha avuto 25 accessi sanitari (in ospedale o dal pediatra), aveva 'continue forme di tosse', piccoli tremori, mostrava fatica nell'addormentamento e spesso piangeva a lungo senza uno specifico motivo in maniera inconsolabile. Il piccolo aveva urgente bisogno di essere inserito in un contesto familiare adeguato e Per_1
più rispondente ai suoi specifici bisogni evolutivi. La coppia genitoriale, nonostante il buon rapporto affettivo con il figlio e la volontà di aderire ai percorsi di recupero, soprattutto con i per tutte le problematiche sopra esposte, che persistevano, Pt_3
non aveva, secondo gli operatori dei servizi specialistici, 'capacità sufficienti per un esercizio autonomo di una funzione genitoriale tutelante a livello psicofisico di un
Pt_ bambino con una situazione così complessa', di cui era parzialmente consapevole (cfr. relazione del 04/02/2022 della U.F. Consultoriale Zona Piana di
Lucca). Gli incontri tra i genitori ed il minore, inoltre, necessitavano di un puntale e costante supporto degli operatori in tutte le attività svolte con il bambino. Per la complessità della situazione del minore, era da escludere, inoltre, un prolungarsi della sua istituzionalizzazione, anche in diversa comunità, con o senza la madre. Non sussistevano altre idonee risorse parentali nell'ambito della famiglia di origine: i servizi sociali, nella relazione trasmessa l'08/02/2022, riferivano che, 'dalla parte materna, sono presenti il nonno di anni 80, che sta supportando tanto Pt_1
(la madre del minore, ndr) sia dal punto di vista emotivo che economico, Parte_1
ma che non può certo costituire una risorsa concreta per il piccolo Sono Per_1
presenti anche le due sorelle d che vive con il padre, , Parte_1 Per_3 Per_4
che vive in Giappone con il coniuge. Entrambe non si sono mai rivolte al Servizio –
7 se non nell'ultimo periodo per poter incontrare – e anche Per_3 Per_1
non le ha mai considerate delle possibili risorse per il figlio'; dalla parte Parte_1
paterna, la nonna d ha manifestato la sua disponibilità Per_1 Parte_5
ad occuparsi del nipote' ma, 'quando l'équipe specialistica le ha chiesto supporto per il figlio nella brutta ricaduta dell'aprile 2021, non è riuscita a rendersi disponibile, portando in più occasioni motivazioni legate a difficoltà organizzative e personali'.
Ben difficilmente, quindi, la nonna paterna del minore potrebbe prendersi cura di un bambino dell'età e con il quadro clinico del piccolo Nel corso dei Per_1
colloqui con gli operatori dei servizi sociali, la madre d e lo stesso Parte_2
facevano riferimento alla presenza del compagno della sig.ra Pt_2 Parte_5
persona, a loro dire, con buone possibilità economiche (come se questo
[...]
fosse di per sé garanzia di una buona capacità di assistenza), ma nessuno dei due aveva voluto o saputo precisare le generalità di siffatta persona, nonostante il legame che avrebbe con la nonna paterna del minore, come riferito dall'assistente sociale nell'udienza dell'11/02/2022. Preso atto, dunque, dell'attuale incapacità dei genitori a prendersi cura, in maniera autonoma, di un bambino con le caratteristiche psicofisiche del piccolo e della necessità di reperire, al più presto, una Per_1
famiglia idonea proprio per rispondere alle specifiche esigenze del minore, con decreto provvisorio dell'11/17 marzo 2022 sono state adottate da questo Tribunale le seguenti disposizioni ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 14 della legge n. 184/1983:
'fermo restando l'affidamento al Servizio sociale di Lucca, dispone il collocamento del minore presso idonea coppia di coniugi, la cui identità, al momento, deve rimanere segreta, scelta da questo Tribunale tra quelle che hanno proposto domanda a scopo adottivo e che sono disponibili all'affidamento a 'rischio giuridico'; dà mandato, a tal fine, per l'individuazione della coppia suddetta, ai giudici esperti di questo T.M. dr.ssa Francesca Moscati e dr. Luca Bicocchi;
dispone il mantenimento del collocamento del minore presso l'attuale comunità fino al collocamento familiare che verrà deciso da questo T.M. con separato provvedimento;
manda al Servizio sociale di Lucca per l'organizzazione degli incontri protetti del minore con i genitori
8 in luogo idoneo sia nell'attuale fase con cadenza settimanale sia in quella, successiva, dell'affidamento etero(familiare); sospende la responsabilità genitoriale dei genitori sul minore;
nomina tutore provvisorio del minore l'Avv. Lorenzo Baronti del Foro di
Pistoia; sospende il presente procedimento fino alla data dell'udienza sotto indicata;
rinvia la decisione all'udienza del 02/12/2022 ore 10.00, previo ascolto degli affidatari del minore da parte dei gg.oo. dr.ssa Francesca Moscati e dr. Luca Bicocchi;
invita i servizi socio-sanitari di riferimento a produrre relazioni di aggiornamento in occasione della suddetta udienza'. In data 03/05/22, dopo un adeguato periodo di conoscenza, il piccolo è stato collocato presso una famiglia individuata da Per_1
questo T.M. dotata delle caratteristiche sopra indicate. Gli affidatari sono stati sentiti dai giudici delegati il 07/11/2022 ed hanno riferito, nella sostanza, che il bambino non presenta più i tremori iniziali, è migliorato sotto l'aspetto dell'irritabilità ed ha una crescita regolare incontra i genitori con cadenza quindicinale per un'ora Per_1
presso lo spazio neutro del Centro affidi del Comune di Lucca: i genitori si sono sempre presentati puntualmente agli incontri calendarizzati;
dopo una prima fase, nella quale il bambino aveva crisi di pianto ed era poco reattivo alle sollecitazioni verbali e fisiche dei genitori naturali, nel corso degli ultimi incontri l'interazione con i genitori è migliorata;
nella relazione dell'11/11/2022 l'educatrice evidenzia che
'man mano che si sono susseguiti gli incontri, l'attenzione focale è passata da una comunicazione verbale infantilizzata, sia nei toni che nei contenuti, per poi progredire verso il contatto fisico e verbale più congruo. Le osservazioni riportate avvengono in un contesto condizionato dalla presenza delle educatrici che osservano la relazione. I comportamenti potrebbero non essere naturali ma determinati dalla situazione e dal contesto. Di conseguenza ciò che è stato scritto non può garantire la capacità genitoriale dei genitori naturali'. Nella relazione di aggiornamento dei servizi sociali di Lucca, trasmessa il 25/11/2022, si riporta che i genitori stanno portando avanti regolarmente il programma ambulatoriale presso il e stanno Pt_3
continuando la terapia farmacologica con metadone;
i controlli tossicologici risultano tutti 'negativi per le sostanze di abuso'; il sig lavora presso Parte_2
9 un'azienda con contratto a tempo indeterminato;
la sig.ra ha Parte_1
iniziato un inserimento socio-terapeutico presso il centro di ascolto della Caritas con una borsa lavoro di 30 ore mensili;
entrambi hanno espresso soddisfazione per i miglioramenti dei loro incontri con il bambino e per le condizioni di Per_1
riconoscendo che è ben seguito e curato. Nell'udienza del 02/12/2022, i genitori di hanno chiesto una rivalutazione delle loro competenze genitoriali, poiché, a Per_1
loro dire, la precedente valutazione, di cui sopra si è dato conto, è stata effettuata
'nel periodo peggiore della loro vita' e, allo stato, stanno seguendo tutti i percorsi indicati. Il collegio, sciogliendo la riserva assunta nella predetta udienza, ha ritenuto necessario, fermi restando i provvedimenti già adottati a tutela del minore, disporre un'approfondita rivalutazione delle competenze genitoriali dei genitori naturali del piccolo alla luce delle loro caratteristiche personologiche e degli elementi Per_1
fattuali sinora emersi, considerando, da un lato, l'adesione dei genitori ai percorsi socio-terapeutici presso il senza ricadute nell'uso di sostanze stupefacenti o Pt_3
nell'abuso di alcol e la loro costanza nel presentarsi, puntualmente, agli incontri con il figlio, e, dall'altro, i dubbi che ancora permanevano, almeno secondo la valutazione dei servizi, sulla capacità degli stessi di offrire un ambiente familiare adeguato alla crescita del minore proprio a partire dalle caratteristiche di personalità dei sig.r e delle loro storie di vita. Con decreto Parte_2 Parte_1
emesso in data 12/16 dicembre 2022, il Tribunale disponeva, pertanto, consulenza tecnica, nominando quale consulente il dott. psicologo e Persona_5
psicoterapeuta di comprovata esperienza e competenza in materia. L'incarico è stato conferito al consulente in data 12/01/23. La relazione del CTU è stata depositata il
24/06/23. Nell'udienza del 07 luglio 2023, è stato esaminato il consulente e sono stati risentiti i genitori. Esaurita la fase istruttoria del giudizio, il curatore, il difensore ed il pubblico ministero hanno formulato le loro conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta in decisione. Nelle more, è stata emessa la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023 (decisione del 05/07/23, deposito del 28/09/2023) nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio
10 1983, n. 184, promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con ordinanza del 05/01/2023. Si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto, che conferma un orientamento già emerso nella giurisprudenza di merito (anche di questo Tribunale)
e sulla cui rilevanza nel presente giudizio ci soffermeremo nei successivi paragrafi.
Prognosi sul recupero dei genitori e stato di abbandono. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale di aver acquisito elementi di giudizio certi sulla situazione di abbandono
(nel senso di seguito specificato) del minore perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, senza che tale mancanza di assistenza sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
(…) Venendo all'applicazione concreta di tali principi al caso in esame, si deve rilevare, innanzitutto, che ai genitori è stata garantita la possibilità di partecipare e di far valere il proprio punto di vista nel processo decisionale relativo all'adottabilità del minore. Inoltre, al fine di valutare margini e possibilità di recupero dei genitori in tempi congrui in relazione alle esigenze di sviluppo del minore, aderendo anche ad una specifica richiesta dei genitori stessi (attualizzare la valutazione delle loro competenze genitoriali poiché quella dei servizi sociosanitari del territorio era stata effettuata nel periodo 'meno favorevole' per loro e senza tener conto dei percorsi e degli sviluppi successivi della loro situazione), è stata disposta una consulenza tecnica affidando al consulente, dott psicologo e psicoterapeuta, il Persona_5
compito di 'individuare le eventuali specifiche aree di criticità che si riflettono sull'esercizio della genitorialità, natura e gravità delle problematiche eventualmente rilevate, possibilità di recupero, i relativi tempi e modalità e la compatibilità con i tempi e con le esigenze del minore'. Le operazioni peritali, come specificato nella relazione del consulente, sono state condotte attraverso l'analisi degli atti, i colloqui clinici con i genitori e con gli altri familiari, l'osservazione dell'interazione tra il minore e i genitori, la somministrazione di test psicodiagnostici. In entrambi i genitori il consulente ha individuato la presenza di rilevanti problematiche psicologiche, di importanza e natura tale da interferire con un esercizio sufficientemente adeguato delle competenze genitoriali. Per il sig. le ferite Per_1
11 profonde determinate da esperienze traumatiche vissute in passato, quali la morte cruenta del padre e le carenze di cura e sintonizzazione emotiva sperimentate nelle relazioni, in mancanza di riferimenti affettivi certi e solidi, hanno determinato un distanziamento emotivo da questi contenuti traumatici con la strutturazione di un assetto psichico fortemente difensivo ed una ricerca nelle sostanze stupefacenti di un mezzo per alleviare l'angoscia e il dolore, con la conseguenza di 'diventare cronicamente dipendente dalla droga', con frequenti ricadute che hanno fatto seguito ai numerosi periodi di disintossicazione trascorsi in comunità; ciò che più preoccupa, secondo il consulente tecnico, è il fatto che, inconsapevolmente, il padre biologico abbia attribuito al piccol il compito di 'contenerlo emotivamente Per_1
e di lenire le sue ferite del passato', mettendo a rischio lo sviluppo psichico del minore con una 'impropria e pregiudizievole responsabilizzazione che sarebbe per il bambino impossibile da sostenere'. Per la sig.ra viene rilevato un Pt_1
'drammatico percorso di dipendenza da droghe e alcol che l'hanno caratterizzata per oltre 25 anni'; pur in assenza di una sufficiente chiarezza in ordine ai fattori eziologici che possono aver determinato tale condizione, per il consulente 'non vi sono dubbi sulla gravità delle problematiche psicologiche della signora e sulla limitatezza delle sue risorse personali per poter affrontare e gestire tali rilevanti criticità psichiche'; questi limiti personali sono chiaramente riscontrabili nella sua storia di vita ed hanno trovato conferma sia nei colloqui clinici (durante i quali 'si è palesata la sua difficoltà a problematizzare gli argomenti trattati e le difficoltà a riflettere con consapevolezza sulla propria storia e sul proprio ruolo genitoriale') sia nei risultati dei test e nel parere degli operatori de che da tempo la seguono;
le Pt_3
condizioni psicologiche dell'interessata 'sono tali da dover affermare che ella ha evidenti difficoltà a prendersi cura di sé stessa e non ha le risorse emotive e relazionali per assumere le responsabilità connesse al ruolo genitoriale'. In sostanza, le aree di criticità individuate nei genitori sono riferibili alla 'lunga storia di dipendenza, da alcol e droga, che li ha caratterizzati, a cui si associano rilevanti problemi di natura psicologica'; il loro approccio risulta essere sostanzialmente
12 superficiale, 'basato sull'idea che decenni di consumo di droga e alcol siano ormai definitivamente alle spalle senza che vi sia bisogno di comprendere quali ragioni l'abbiano determinato'; quando vengono sollecitati alla riflessione su questi aspetti,
'si sentono messi in pericolo e, comprensibilmente, si irrigidiscono, evidenziando la loro incapacità di affrontare dei nodi del proprio passato che non sono stati mai sciolti'. Il loro cambiamento si basa su un 'equilibrio molto fragile, contrassegnato da una struttura psichica precaria, che eventi della vita o le semplici frustrazioni connesse all'esercizio della genitorialità potrebbero facilmente mandare in crisi'.
Occorre dare atto ai genitori di che, nel momento in cui sono venuti a Per_1
conoscenza dell'avviata gravidanza, hanno saputo interrompere l'uso di sostanze stupefacenti, seppure con una ricaduta da parte del padre del bambino affrontata con un percorso comunitario della durata di alcuni mesi. Attualmente essi si attengono al programma terapeutico e i controlli tossicologici sono negativi all'uso di sostanze.
Tenuto conto, però, della tenera età del minore, del suo accidentato percorso di vita e delle specifiche problematiche che lo caratterizzano (evidenziate nella parte introduttiva della presente sentenza), l'analisi condotta dal CTU (condivisa dal CTP nominato dal curatore) porta ad escludere che i genitori biologici abbiano le competenze e le risorse personali per prendersene cura o che possano acquisirle in tempi che siano congrui in relazione alle esigenze di sviluppo del minore. Anche nel corso degli incontri con il figlio, è stata rilevata dai consulenti una difficoltà a stabilire un rapporto di vicinanza e di sintonizzazione emotiva con il bambino.
Viene infine sottolineato un ulteriore elemento di criticità estremamente importante: 'i genitori e le famiglie estese degli stessi hanno individuato nel piccolo colui che ha dato loro la motivazione per riuscire ad astenersi dalla droga e Per_1
dall'alcol. Questa attribuzione è indubbiamente fondata: i signori Parte_6
hanno smesso di fare uso di sostanze quando hanno saputo di aspettare un bambino e, da allora, tranne una breve ricaduta di lui, sono rimasti astinenti'; il CTU evidenzia, tuttavia, che questa (essere l'artefice della salvezza dei genitori, ndr) costituisce una 'responsabilità enorme per qualsiasi figlio che potrebbe pesare come
13 un macigno sulle fragili spalle del minore e condizionarne pesantemente la crescita'.
Per quanto riguarda tempi e possibilità di un eventuale recupero in tempi congrui, il consulente tecnico rileva che le suddette carenze dei genitori hanno carattere
'strutturale' essendo determinate da 'limiti consolidati in entrambi, frutto delle loro storie personali e della ultraventennale condizione di dipendenza'; inoltre, la 'scarsa dotazione di risorse cognitive ed emotive', puntualmente riscontrata nei colloqui clinici, dai risultati dei test di personalità e dalle valutazioni dei professionisti che seguono da anni e – in particolare le operatrici Parte_2 Parte_1
del – rende impossibile, anche alla luce della loro età anagrafica, secondo Pt_3
l'argomentata opinione del consulente, considerare plausibile un cambiamento significativo del loro modo di essere e delle loro competenze come individui e come genitori (sarebbe già un risultato prezioso il mantenimento dell'attuale condizione di astensione dal consumo di alcol e droghe). In ogni caso, i tempi per un tale rilevante cambiamento, per il quale non vi sono, allo stato, fattori prognostici positivi, non sarebbero compatibili con le esigenze del piccolo a maggior ragione Per_1
considerando le specificità del bambino, 'particolarmente fragile e a rischio evolutivo' per le sue vicissitudini e problematiche passate e presenti. Per quanto riguarda la rete parentale costituita dalle famiglie allargate, indagata anch'essa dal consulente tecnico, 'non si riscontra una situazione tale da poter pensare che essi (i nonni e una zia, ndr) siano in grado di integrare e/o vicariare i limiti dei genitori in maniera da costruire un ambiente relazionale idoneo ad accogliere il piccolo la nonna paterna 'è una persona fragile, di età abbastanza avanzata e con un Per_1
compagno poco propenso ad occuparsi a tempo pieno del minore'; ella può essere un aiuto ma non certo costituire, per le limitate competenze relazionali ed emotive, un riferimento alternativo ai genitori né può compensarne in modo sostanziale le importanti lacune;
per quanto riguarda il nonno e la zia materna, il consulente tecnico rileva che 'l'età del nonno, la distanza abitativa, le fragilità personali e la loro scarsa consapevolezza delle problematiche della coppia genitoriale e dei numerosi e complessi bisogni del bambino fanno di loro persone non capaci di fornire un aiuto
14 sufficiente da rendere i genitori in grado di accogliere presso di loro il minore'. In sostanza, quanto finora rilevato ed argomentato sulla base di un'approfondita analisi, basata su colloqui clinici con i genitori, test psicodiagnostici, colloqui con gli operatori e con i familiari, osservazione dell'interazione genitori-figlio, oltre che sull'esame degli atti del procedimento, induce a ritenere che la fragilità delle competenze e delle funzioni genitoriali (di cura, protezione, rappresentazione dei bisogni del figlio, etc.) di entrambi i genitori, tenuto conto dell'età del minore e delle sue caratteristiche, sia tale da non potersi ragionevolmente prevedere una possibilità di recupero di capacità sufficientemente adeguate in tempi che siano compatibili con le esigenze di crescita, di stabilità e di sviluppo psicofisico del bambino. In questo senso può parlarsi di una situazione di abbandono, la quale, come sopra detto, si configura, come nel caso di specie, “qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato non in astratto ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità'' (così Cass. civ., sez. I, 24-02-2010, n. 4545). Da ciò consegue che corrisponde al superiore interesse del minore la dichiarazione dello stato di adottabilità con suo collocamento a scopo adottivo presso l'attuale famiglia affidataria, individuata in relazione alle specifiche esigenze del piccolo Per_1
Adozione 'chiusa' o 'adozione aperta'. Come già accennato, la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 183 del 2023, sopra richiamata, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del
1983, sollevate in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ha precisato che 'è possibile adottare un'interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall'art. 27, terzo comma, della legge n.
184 del 1983 l'immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine. La
15 cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia di origine realizzi l'interesse del minore. Simile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio- affettive con componenti della famiglia d'origine realizzi il miglior interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a vedere preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità'. La pronuncia della Corte sollecita il giudice del merito ad indagare e a valutare se corrisponde all'interesse del minore, di cui viene dichiarato lo stato di adottabilità con connessa interruzione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine, mantenere relazioni socio-affettive con i genitori biologici o con alcuni componenti della stessa. Fermo restando che il minore, una volta adottato, dovrà essere informato dai genitori adottivi, a tempo debito e nei modi più opportuni, di tale sua condizione, come prescrive il primo comma dell'art. 28 della legge n. 184/1983, si ritiene, dopo attenta riflessione, di dare risposta negativa, nel caso di specie, al quesito sopra enunciato, in quanto la prosecuzione degli incontri e dei rapporti di fatto con i genitori biologici non realizzerebbe il miglior interesse del minore. In primo luogo, non sussiste una consolidata relazione affettiva del bambino - considerate la sua tenera età e la natura e cadenza quindicinale degli incontri protetti - con i genitori, onde l'interruzione di tali rapporti non è tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. La stessa sentenza della Corte costituzionale fa riferimento, nella parte motiva, alla sussistenza
16 di 'radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono'. Nel caso di specie, il minore non ha avuto tempo e modo, per i motivi sopra esposti, di sviluppare e consolidare un rapporto affettivo profondo con nessuno dei componenti della famiglia di origine, neppure con i genitori, che non hanno mai vissuto con il figlio. La considerazione principale da sviluppare, tuttavia, riguarda le caratteristiche che dovrebbe avere, per il benessere psico-fisico del minore, un'adozione c.d. 'aperta' (un'adozione piena o legittimante che tuttavia prevede il mantenimento, nelle forme, nei tempi e nei modi da valutare caso per caso, dei rapporti sociali ed affettivi con alcuni componenti del nucleo di origine del minore con i quali tali relazioni si sono già sviluppate). Come evidenziato dal consulente tecnico dott. nella sua relazione (a foglio 43), 'l'esperienza clinica e gli Per_2
studi ci dicono che una delle condizioni affinché l'adozione aperta possa produrre i suoi potenziali benefici è la volontà delle due famiglie, biologica e adottiva, di muoversi in questa direzione. In altre parole l'adozione aperta richiede, quale requisito, forse non indispensabile ma certamente molto importante, che la famiglia di origine abbia deciso spontaneamente di rinunciare al minore esprimendo il proprio consenso alla sua adozione da parte di altri genitori. Diversamente il bambino incontrerà dei genitori biologici che gli comunicheranno, a vari livelli, la loro contrarietà all'adozione, il desiderio di averlo con sé e la loro sofferenza per non poterlo crescere, tutte comunicazioni molto pesanti dal punto di vista emotivo e che possono facilmente metterlo in un conflitto di lealtà tra le due famiglie. Della stessa opinione sono e , entrambi studiosi di fama Persona_6 Persona_7
internazionale nel campo dell'adozione' ad es. scrive: 'Quando i genitori Per_6
biologici si sono legalmente opposti all'adozione e si è verificato un contenzioso teso e complicato, proporre un'adozione aperta non ha senso, poiché sappiamo bene che uno dei requisiti per la buona riuscita dell'adozione aperta è un rapporto positivo tra le due parti', e : '… le situazioni in cui ai genitori biologici vengono Per_7
sottratti i figli dai servizi sociali presentano maggiori sfide per quanto riguarda il successo dell'adozione aperta'). Nel caso in esame, entrambi i genitori biologici, pur
17 riconoscendo il ruolo positivo che gli affidatari stanno svolgendo per il benessere del piccolo sono sostanzialmente contrari all'adozione, non avendo una reale Per_1
consapevolezza delle problematiche che hanno portato all'apertura del presente procedimento, a loro avviso risolte con l'interruzione del consumo di droghe e con la risoluzione dei più importanti problemi sanitari della sig.ra . Parte_1
Questo è quanto emerge chiaramente (anche) dalla loro nuova audizione avvenuta, in seguito all'esame del consulente tecnico, nell'udienza del 07 luglio 2023: entrambi hanno sottolineato l'importanza preminente da attribuire, a loro avviso, al legame biologico con il figlio, la loro contrarietà al fatto che il bambino possa chiamare
'mamma' o 'papà' i genitori affidatari o adottivi, la sottolineatura che il minore dovrebbe sapere chi sono i suoi 'veri genitori'. Si può facilmente immaginare l'impatto che, nella crescita, una simile postura, per quanto legittima, potrebbe avere sul benessere psichico del minore, il quale si troverebbe coinvolto in un inevitabile conflitto di lealtà. Siamo ben lontani, quindi, da quelle condizioni e caratteristiche che un'adozione aperta dovrebbe avere per preservare un equilibrato sviluppo psicologico ed emotivo del minore e per apportare allo stesso dei benefici anziché un pregiudizio. La logica conclusione, nell'interesse del piccol è che lo stesso Per_1
debba essere dichiarato adottabile, in forma piena e senza che sia previsto il mantenimento delle relazioni con i genitori o con altri componenti della sua famiglia di origine…”. Il TM decideva pertanto come da dispositivo riportato in apertura
IV. Il giudizio di appello. e proponevano Parte_1 Parte_2
appello alla sentenza. Si costituiva nella procedura il tutore del minore Per_1
IV.
1. Gli appellanti lamentavano che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento di primo grado da cui si evince una disponibilità del gruppo familiare ad accudire il bambino. La nonna di (1956) ha Per_1 Parte_5
manifestato fin dall'inizio la sua disponibilità ad occuparsi del nipote, dichiarando di versare in buone condizioni di salute, di poter offrire al bambino un'idonea soluzione abitativa;
tra l'altro la Sig.ra è in pensione e potrebbe Parte_7
18 occuparsi pienamente del nipote;
quanto ai genitori, il lavora stabilmente Parte_5
e la è in procinto di trovare lavoro e gode peraltro di pensione di Pt_1
reversibilità. Inoltre hanno preso in locazione un immobile che potrebbe accogliere per dimensioni e stato anche il piccolo Concludevano pertanto nel seguente Per_1
modo: “…- In via principale accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti di legge per la dichiarazione dello stato di abbandono del minor nato a Persona_1
Lucca il 05.02.21, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, disporre il suo affidamento ai genitor e , mediante inserimento Parte_2 Parte_1
di quest'ultima presso un'idonea comunità madre figlio, impartendo altresì ai genitori tutte le prescrizioni che saranno ritenute idonee a garantire l'assistenza morale, i l mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minor - I n Persona_1
subordine e sempre accertata e dichiarata l'assenza dei requisiti di legge per la dichiarazione dello stato di abbandono, previa verifica dell'idoneità della nonna paterna disporre a favore di quest'ultima l'affidamento del Parte_8
minor impartendo altresì ai suoi genitori ed alla nonna paterna tutte Persona_1
le prescrizioni che saranno ritenute idonee a garantire la sua assistenza morale, il suo mantenimento, la sua educazione e la sua istruzione;
- Nella denegata ipotesi in cui la Corte Ill.ma accerti e dichiari in via definitiva lo stato di abbandono del minore e la sua conseguente adottabilità, Voglia per tutti i motivi esposti in Persona_1
narrativa disporre per la c.d. 'adozione mite' …”.
IV.
2. Il tutore del minore, a sua volta, ripercorreva le vicende del procedimento ed il contenuto e le conclusioni della CTU svolta evidenziando in conclusione che il gravame presentato dalla coppia doveva essere Parte_6
respinto, perché i Genitori biologici non hanno consapevolezza delle proprie difficoltà e tendono a minimizzare le problematiche da esse derivanti;
hanno difficoltà ad immedesimarsi nei bisogni del figlio con conseguente incapacità di prendersene cura;
la rete familiare non appare idonea a supportare un eventuale progetto di collocamento del minore presso i genitori;
è emersa incapacità
genitoriale in sede di CTU ed impossibilità di dar luogo all'adozione aperta stante il
19 palese rifiuto da parte della coppia genitoriale di accettare il diverso collocamento del minore. Infine, depositava lettera dei genitori attualmente affidatari e relazione del Nido frequentato da Concludeva, quindi, specificamente per sentire Per_1
“…rigettare l'impugnazione proposta dai sigg.r Parte_2 Parte_1
e conseguentemente confermare la Sentenza n. 124/23 emessa dal Tribunale per i minorenni di Firenze in data 03.11.23…”.
IV.
3. All'udienza, sulle conclusioni delle Parti come in atti introduttivi, la
Corte si riservava. Con successiva ordinanza, era disposto supplemento di CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una adozione c.d. aperta in favore del piccolo Depositata la relazione, alla successiva udienza, previa Per_1
discussione, la Corte si riservava sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe modificate e riportate.
V. Il merito dell'impugnazione. Le indagini del CTU. L'appello è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti sotto indicati.
V.
1. Il supplemento di CTU. La Corte assegnava, nell'accordo delle Parti, al medesimo CTU che già aveva valutato le capacità genitoriali degli stessi appellanti il seguente quesito in riferimento all'eventuale rinnovata consapevolezza dei genitori sul loro rapporto con “…Il CTU, letti gli atti di causa ed in particolare vista Per_1
la propria precedente CTU resa in primo grado, le relazioni del Servizio Sociale e specialistiche, anche rese nella pendenza del giudizio di primo grado nell'interesse del minore nato a [...] il [...]; svolti tutti gli accertamenti Persona_1
ritenuti necessari e sentiti i genitori biologici nonché i congiunti emersi nel giudizio o che comunque si siano segnalati per la vicinanza e l'aiuto concreto offerti al minore e alla sua famiglia, l'attuale famiglia affidataria presso cui il minore è collocato (la cui riservatezza di generalità e dati sensibili deve essere accuratamente preservata) nonché i professionisti coinvolti fra cui operatori del Servizio Sociale investito e specialisti intervenuti: 1) rivaluti, alla stregua delle più recenti relazioni dei Servizi Sociali e degli eventuali sviluppi di consapevolezza dei genitori medio tempore acquisiti ed emergenti dalle stesse indagini peritali, se nel preminente
20 interesse del minore e nella comune direzione intenzionale delle due famiglie
(biologica e affidataria/adottiva), sia attuabile una adozione pur pienamente legittimante, ma accompagnata dal mantenimento di rapporti di mero fatto con i genitori biologici, i quali, ancorché non idonei a sopperire allo stato di completo abbandono, si mostrino pur tuttavia legati al minore da relazione affettiva già sviluppata e pienamente consapevoli del ruolo meramente affettivo e non giuridico che tale forma di adozione loro riserverebbe (c.d. “adozione legittimante aperta”); 2) in tale ultimo caso, indichi anche le forme, i tempi e i modi in cui detti rapporti fattuali, sociali e affettivi, tra minore e genitori biologici potrebbero trovare materiale estrinsecazione…”.
V.
2. Nello svolgimento dell'incarico, il CTU ha innanzitutto potuto rilevare,
nei genitori, una confermata responsabilità nella gestione della propria vita e un profondo mutamento di consapevolezza in riferimento al loro rapporto con Per_1
“…La posizione dei signori e dei loro familiari. Le informazioni Parte_9
raccolte attraverso i colloqui con la coppia dei genitori, la nonna materna e il nonno paterno, nonché dai Servizi socio-sanitari, indicano che i signori – Per_1 Pt_1
proseguono nel loro percorso di vita regolare caratterizzato dall'impegno nel lavoro e dall'astinenza dall'utilizzo di sostanze stupefacenti e/o alcol. Il signor Pt_2
mantiene ormai da anni il suo impiego di magazziniere presso la ditta Amedeo
Riccomini SRL e la signora ha dichiarato di essere stata recentemente Parte_1
assunta, a tempo indeterminato, con un contratto part-time di 20 ore settimanali, presso la Cooperativa ESSEQ di Lucca dove svolge attività di pulizie. Recentemente la coppia si è trasferita a Pescia, in provincia di Pistoia, dove ha trovato un'abitazione più confacente alle proprie necessità. Tale trasferimento ha comportato un passaggio di titolarità dai Servizi di Lucca a quelli di Montecatini Terme. I signori hanno, però, chiesto e ottenuto di rimanere in carico al di Lucca per ciò che attiene i Pt_3
controlli urinari sull'eventuale assunzione di sostanze. Tale richiesta è motivata dal fatto che sono stati lungamente seguiti dagli operatori di tale Servizio con i quali hanno stabilito una consolidata relazione di fiducia, inoltre, lavorando entrambi a
21 Lucca, è per loro più agevole recarsi al di questa città piuttosto che a Pt_3
Montecatini. Relativamente ai loro propositi sul collocamento di fin dal Per_1
primo incontro di questa supplemento di CTU, i signori hanno Parte_9
sostenuto di considerare ormai irrealistico che il bambino possa essere loro affidato.
Motivano tale opinione, che rappresenta un significativo cambiamento rispetto al loro precedente obiettivo di poter avere il collocamento del figlio, come basato sulla consapevolezza che è trascorso molto tempo da quand è stato inserito nella Per_1
famiglia affidataria e ormai è inevitabile che si senta parte di quel nucleo familiare.
Aggiungono che, preso atto di ciò, per loro sarebbe comunque molto importante poter mantenere una qualche forma di contatto con lui, in un regime di adozione legittimante aperta che reciderebbe qualsiasi legame giuridico con loro.
Nell'esprimere tale convincimento i signori non mancano di manifestare, in modo emotivamente congruo e comprensibile, la loro tristezza per il fatto di dover rinunciare ad occuparsi direttamente del bambino. Considerato tale importante cambiamento nell'atteggiamento dei signor rispetto all'adozione del Per_1 Pt_1
minore da parte degli attuali affidatari, ho ritenuto necessario valutare approfonditamente quanto tale convincimento fosse autenticamente radicato in loro e la posizione dei loro familiari. Ho, pertanto, provveduto ad incontrare più volte i signori e i loro genitori per meglio comprendere il loro vissuto e la loro effettiva volontà di aderire ad un progetto di adozione legittimante aperta. Nei colloqui effettuati ho potuto constatare che l'intenzione di recedere dal proposito di veder riformata la sentenza di adottabilità emessa da Tribunale di Firenze e di ottenere l'affidamento del minore è complessivamente autentica e meditata. Le ragioni di tale cambiamento sono, a mio avviso, ascrivibili a diversi fattori che possono così essere riassunti: a. In primo luogo i signori, considerando il complessivo svolgimento della vicenda e l'ordinanza emessa dalla Corte, hanno compreso che la possibilità che il bambino venga loro affidato è estremamente ridotta, così da considerare inefficace e oneroso portare avanti un progetto di ricongiungimento che ha poche probabilità di potersi concretizzare. b. In secondo luogo, la coppia ha manifestato la capacità di
22 mettersi nei panni del figlio e comprendere che per lui sarebbe vantaggioso essere adottato dalla famiglia affidataria e crescere in quel contesto di relazioni. Questo convincimento pare essere principalmente basato sulla constatazione del tempo trascorso e del legame affettivo che il bambino ha creato con gli affidatari e con le di loro famiglie estese, e solo in piccola parte sulla piena convinzione che sia nell'interesse di essere cresciuto da genitori più competenti di quanto Per_1
possano esserlo loro. Questa differenza è, ovviamente, molto importante e sarà ripresa più avanti nelle risposte ai quesiti. c. Infine, è probabile che i signor – Per_1
abbiano compreso che assumere un atteggiamento collaborativo e di Pt_1
legittimazione del ruolo degli affidatari, quali effettivi genitori di possa Per_1
facilitare la possibilità che si addivenga a una condizione di adozione aperta. In altre parole è presumibile che appaia loro preferibile, come anche riportato nel ricorso presentato dal loro legale, Avvocato Carignani, di fronte alla Corte di Appello, ottenere la possibilità di ripristinare un contatto con il figlio, piuttosto che rischiare di perderne completamente le tracce. Va detto che la posizione dei signor Pt_2
e è stata coerente ed è andata rafforzandosi nella direzione indicata nel Parte_1
corso dei mesi di svolgimento della presente CTU. Le loro riflessioni sul miglior progetto futuro per il bambino sono risultate complessivamente coerenti, emotivamente congrue e capaci di mettere al centro il benessere del piccol Per_1
La nonna paterna e il nonno materno (si ricorda che il nonno paterno e la nonna materna sono da tempo deceduti), sono stati incontrati in due occasioni: una volta da soli e un'altra insieme ai rispettivi figlio e figlia. Ebbene, anche loro hanno evidenziato la stessa disponibilità palesata dai figli a rivedere le loro aspettative relativamente al futuro del nipote. Infatti, se nel corso della CTU di primo grado e, in parte, durante il primo colloquio, manifestavano ancora il proposito ch Per_1
fosse affidato ai genitori naturali, successivamente si sono allineati alla posizione dei loro figli, dichiarandosi remissivi rispetto alla loro volontà e avanzando la richiesta di poter un giorno vedere il nipote dalla cui vita sono stati oggettivamente e completamente esclusi. Per suggellare con maggiore chiarezza la disponibilità dei
23 genitori all'adozione legittimante aperta e la loro intenzione di rinunciare ad avere l'affidamento del bambino, evitando possibili fraintendimenti sulle conseguenze della loro decisione, è stato effettuato un incontro conclusivo con i genitori naturali in presenza del loro legale e del curatore del minore, Avv. Baronti. In questa sede i signor hanno confermato la loro disponibilità ad accettare che Parte_9
sia adottato in forma piena dagli attuali affidatari, con la cessazione di Per_1
qualsiasi legame giuridico tra lui e loro, purché l'adozione sia aperta e consenta loro di mantenere un contatto, seppure sporadico (ho esplicitamente parlato di 3/4 contatti all'anno) e subordinato ai bisogni del bambino…”. Non è dubbio che il passaggio concettuale dall'originaria, risoluta volontà assertiva di poter essere nel breve tempo, pur con passaggi intermedi, genitori pienamente legittimati ad una piena responsabilità con affidamento del minore, ad accettazione dei loro limiti e di un'adozione di con il quale poter mantenere comunque un contatto, Per_1
costituisce il risultato di un complesso, lungo, articolato, ma fruttuoso percorso psicologico di rinnovata consapevolezza della necessità di mettere in primo piano l'interesse primario ed esclusivo di di fronte al quale i loro personali interessi Per_1
sono risultati recessivi. Come si evince dai risultati delle articolate indagini e colloqui di CTU, pare potersi affermare con ragionevole certezza che tale convinzione, nei genitori, sia divenuta ponderata e radicata. Le indagini del CTU si sono dunque potute estendere, altresì, ai Servizi Sociali, i quali hanno confermato la condizione di equilibrio e regolarità nella vita della coppia e la negatività degli esami effettuati, ulteriormente attestata dall'accettazione di entrambi di sottoporsi all'esame del capello, al fine di acclarare senza che vi fossero dubbi la loro situazione tossicologica, con risultato di piena negatività all'assunzione di sostanze stupefacenti.
Ancora, il CTU ha rivolto le sue indagini anche ai genitori affidatari, dalla cui opinione non poteva prescindersi ai fini dell'adozione di una adozione aperta a contatti con la famiglia di origine. “…Rispetto alle condizioni psicofisiche del bambino essi riferiscono che egli sta crescendo bene e la sua situazione sanitaria è molto migliorata. Resta presente il problema del broncospasmo, ma le crisi si
24 presentano molto più raramente e con minore intensità di quanto avveniva in passato. Il bambino, inoltre, è stato seguito per un periodo di monitoraggio dalla NPI territorialmente competente che ha poi ritenuto che non ci fosse più bisogno di incontralo visto che il suo percorso di sviluppo è pienamente nella norma. Lo descrivono come un bimbo simpatico, vivace, dotato di buone capacità linguistiche, socievole e affettuoso. Talvolta è ostinato e cerca di imporsi ma complessivamente è abbastanza obbediente e gestibile. Relativamente alla sua storia pregressa gli hanno parlato dei suoi genitori naturali e usano frequentemente il termine adozione e adottato. Inoltre, gli hanno raccontato che il babbo e la mamma che lo hanno fatto nascere avevano delle difficoltà e non erano in grado di occuparsi di lui. In particolare gli hanno proposto una fiaba che ha per protagonista un piccolo riccio in cui i genitori non riescono ad occuparsene. Precisano che dopo l'interruzione degli incontri protetti con i signori il bambino non li ha mai Parte_9
espressamente ricordati, nonostante loro abbiano in varie occasioni affrontato il tema delle sue origini. Dalle informazioni raccolte emerge chiaramente che l'approccio utilizzato da parte della coppia affidataria è caratterizzato dalla trasparenza e da un atteggiamento non giudicante nei confronti della famiglia biologica, nella volontà di aiutare a conoscere e comprendere il proprio Per_1
passato talché possa, nel tempo, accettarlo e integrarlo serenamente nella sua vita attuale. In questa ottica, di fronte all'ipotesi di un'adozione legittimante aperta, la coppia affidataria ha assunto, fin da subito, un atteggiamento di disponibilità rispetto a tale eventualità. I coniugi hanno palesato la capacità di mettere al centro delle loro riflessioni il benessere del minore, interrogandosi se e in che misura la ripresa delle relazioni con i familiari di origine potrebbe aiutarlo nel suo percorso di crescita. In questo processo li ha aiutati il fatto che la madre affidataria è stata a sua volta adottata e, una volta divenuta adulta, ha ritenuto di ricercare la propria famiglia di origine. Pertanto, entrambi hanno ben presente il valore che, generalmente, ha per chi è stato adottato poter avere accesso alle proprie origini. Naturalmente non sono mancati dubbi e timori relativamente alla possibilità che i genitori di nascita e/o altri
25 membri della famiglia biologica possano in futuro costituire un fattore di disturbo pe turbando il suo equilibrio psicologico e/o le relazioni tra lui e la famiglia Per_1
adottiva e con il suo contesto di vita allargato. Sarebbero rassicurati se il percorso di avvicinamento avvenisse con molta gradualità, monitorando con attenzione le reazioni del bambino e se loro potessero esercitare un effettivo e sostanziale controllo sull'andamento di tale processo di progressiva apertura…”.
V.
3. In esito all'articolata indagine svolta della quale appena sopra si è data soltanto sintetica evoluzione riportando le articolazioni motivazionali maggiormente significative, il CTU esprimeva alcune riflessioni generali e metodologiche e addiveniva quindi, per il caso che ci occupa, a conclusioni che di seguito si riportano:
“…Ritengo di aver assunto sufficienti informazioni per poter rispondere ai quesiti postimi dalla Corte. Prima di fornire le risposte considero, però, utile avanzare alcune considerazioni generali sul tema dell'apertura nelle adozioni e specifiche sulla situazione oggetto della presente CTU. Alcune riflessioni generali. Sappiamo che, rispetto all'opportunità di mantenere i contatti tra persona adottata e famiglia di nascita si confrontano due paradigmi sostanzialmente diversi. Il primo, che ritroviamo della sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2023, è così riassumibile: il mantenimento dei rapporti nelle adozioni piene va garantito quando l'interruzione degli stessi nuocerebbe al minore. Scrive testualmente la Corte: 'Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità'. L'altro approccio, molto diffuso in ambito psicosociale, nella letteratura internazionale e nella legislazione di altri Paesi (Neil, Alt., 2015; Del
Pozo, Alt., 2018), si basa, invece, sul presupposto che mantenere la relazione sia sempre positivo, salvo che non si palesino specifiche controindicazioni. In altre parole nel primo caso “l'onere della prova” spetta alla conservazione dei contatti: si devono trovare buone ragioni affinché continuino. Nel secondo “l'onere della prova”
26 spetta all'interruzione: si devono trovare buone ragioni perché cessino. È palese che si tratta di due prospettive tra loro molto diverse e speculari. Ritengo che entrambi gli approcci siano sensati e potenzialmente utili. Il punto, a mio avviso, è comprendere in quali casi mantenere la relazione tra il minore e la famiglia di origine costituisca un effettivo sostegno al bambino a integrare le due parti della sua vita, a capire perché sia stato necessario fornirgli un nuovo contesto familiare e, soprattutto, se possa aiutarlo a “fare pace” con la dolorosa impossibilità di crescere nella sua famiglia di origine. Penso che questi debbano essere gli obiettivi del mantenimento del rapporto con i familiari di nascita – e non uno stolido omaggio alla intangibilità del legame biologico. Come ricordato, l'orientamento della comunità scientifica internazionale – fortemente indirizzato in favore dell'opportunità del mantenimento della relazione, salvo in casi in cui vi siano specifiche e gravi controindicazioni – è sostenuto da numerose ricerche che mostrano un complessivo buon andamento delle adozioni aperte, seppure non in tutti i casi. L'opinione diffusa tra i ricercatori è che mantenere il contatto, con modalità che possono essere tra loro molto diverse, consenta alla persona adottata di integrare le due parti della sua vita, pre e post-adozione, potendo in questo modo costruire un senso di coesione interno e un'identità più strutturata e solida. (…).
Deve essere chiaro che la conservazione della relazione ha lo scopo di aiutare il minore e, pertanto, la sua organizzazione deve essere totalmente subordinata ai suoi bisogni e al suo interesse. In nessun caso, infatti, la si dovrà considerare un diritto degli adulti o, tantomeno un parziale “indennizzo”, una sorta di “premio di consolazione”, per i genitori biologici esautorati dal loro ruolo di padre e di madre.
In questo senso le conoscenze scientifiche ci forniscono alcune importantissime informazioni. La prima riguarda la frequenza dei contatti. Ebbene, ciò che emerge dalle ricerche è che, pur in presenza di una grandissima variabilità nelle diverse situazioni di “open-adoption”, solitamente, la cadenza dei contatti è piuttosto contenuta, limitandosi, in media, a poche occasioni per anno. Le ragioni di questa forte limitazione nella relazione tra il minore e la famiglia di nascita sono numerose.
27 In primo luogo va ricordato che per i bambini adottati l'impossibilità di poter vivere nella propria famiglia di origine rappresenta un evento doloroso che deve essere compreso ed accettato attraverso un impegnativo percorso di elaborazione. Il bambino deve, quindi, essere aiutato ad elaborare la perdita attraverso interventi specifici che lo aiutino a comprenderne la propria storia e ad accettare quanto avvenuto, permettendogli così di “mettersi il cuore in pace”. Dovrebbe essere chiaro che un simile percorso psicologico mal si concilierebbe con contatti intensi con i familiari di origine che avrebbero l'effetto di causare un eccessivo coinvolgimento emotivo nel bambino verso di loro. È evidente, dunque, che la frequenza e le modalità dei contatti dovrà essere “messa al servizio” di tale percorso, valutando, di volta in volta, quale sia la modalità più congrua per quella situazione specifica. Oltre
a ciò, si deve considerare che anche per i genitori biologici è necessario poter compiere un percorso di elaborazione della “perdita” del figlio e di accettazione della loro incapacità a occuparsene pienamente. Altro aspetto implicato è quello della costruzione dell'appartenenza con la famiglia adottiva. Perché questo legame possa essere saldamente costruito è necessario che il minore non sia eccessivamente coinvolto con altri rapporti che lo assorbirebbero e lo distoglierebbero emotivamente. (…). Assumere questa prospettiva ci fa comprendere che, se da un lato è senz'altro possibile e positivo per un bambino in adozione mantenere una pluralità di legami e di appartenenze, dall'altro non si deve perdere di vista che questi legami non possono (non devono!) collocarsi su uno stesso livello di significatività. In altre parole, dobbiamo aver chiaro che le relazioni affettive si organizzano gerarchicamente e che è necessario che alcune, quelle con i genitori adottivi, siano percepite dal bambino come più importanti di altre. Per facilitare la costruzione di questo senso di appartenenza è necessario aiutarlo, nel caso in cui il rapporto continui, ad avere un'adeguata distanza dalla famiglia di origine, in modo che egli possa sentirsi psicologicamente libero nel percepirsi pienamente figlio dei genitori adottivi e identificare la famiglia adottiva come la propria famiglia, senza, provare sensi di colpa e/o conflitti di lealtà. Ultimo aspetto da considerare è relativo
28 alla forma in cui il contatto viene mantenuto. Può aiutarci, a questo proposito, citare la teorizzazione proposta da , relativa al concetto di apertura Persona_7
nell'adozione. distingue tra apertura comunicativa (communication Per_7
openness) e apertura strutturale (structural openness). La prima indica la disponibilità dei genitori adottivi a favorire l'espressione ed il confronto aperto e sincero di pensieri, sentimenti, emozioni che il nucleo adottivo nutre nei confronti della storia pregressa del minore. La seconda si riferisce al grado di contatti reali che intercorrono tra il figlio adottivo e la sua famiglia biologica. Le ricerche mostrano che, mentre l'apertura comunicativa è sempre positiva e da praticare, pur stando attenti alle esagerazioni, l'opportunità della seconda va valutata di volta in volta, presentando sia benefici, sia criticità. Pertanto, per soddisfare l'esigenza di mantenere il rapporto tra minore e familiari di nascita, quale aiuto alla costruzione armonica della sua identità, e farlo in un modo che non rappresenti un disturbo al suo equilibrio psicologico e alla costruzione del legame con la famiglia adottiva, oltre che sulla corretta frequenza dei contatti è necessario operare sulle modalità con cui essi vengono realizzati. In proposito possiamo distinguere tra 3 tipologie di contatti:
A) Contatti diretti in tempo reale. Questa forma di rapporto si realizza quando persona adottata e familiare di origine interloquiscono direttamente nello stesso istante attraverso incontri in presenza, videochiamate o telefonate. Inoltre, i rapporti diretti possono essere autonomi o assistiti prevedendo, in questo secondo caso, la presenza di un adulto, genitore adottivo o professionista, con la funzione di sostenere il minore e mediare la relazione. B) Contatti diretti in differita. In questo caso il contatto si verifica ancora direttamente tra l'adottato e un determinato familiare, ma gli scambi comunicativi dall'uno all'altro e viceversa non avvengono più in tempo reale ma sono separati da un intervallo più o meno lungo, attraverso scambio reciproco di messaggi che possono essere video, audio o scritti (lettere, e-mail, messaggi WhatsApp). Anche in questo caso lo scambio può essere autonomo o supervisionato da un adulto competente. C) Contatti mediati. Con questa modalità il rapporto tra adottato e familiare biologico si realizza attraverso un professionista e/o
29 il genitore adottivo, che si incarica di recapitare le comunicazioni ed eventuali oggetti concreti (regali, disegni, ecc.) dalla persona adottata al familiare di nascita e viceversa. Le modalità A e B possono, inoltre, essere libere o protette con un eventuale incremento della tutela del minore e della riduzione del rischio che possa essere esposto a input disturbanti. È evidente che quelli su indicati rappresentano tre livelli di mantenimento del rapporto di differente impatto e coinvolgimento per le persone implicate, con la preferenza per il livello C nelle situazioni più delicate e laddove è maggiormente elevato il rischio che il contatto possa turbare il minore, per muoversi verso il livello A nei casi più tranquilli e contrassegnati da collaborazione.
È altrettanto ovvio che le tre modalità possano coesistere, magari in alternanza tra loro o succedersi nel tempo. Infine, come ho già anticipato, ritengo che i genitori adottivi debbano poter avere un prevalente e decisivo ruolo decisionale su frequenza e modalità dei contatti tra il figlio e i genitori di nascita al fine di non percepire la presenza della famiglia biologica come una realtà per loro incontrollabile e, conseguentemente, pericolosa per il benessere del loro nucleo familiare.
Conseguentemente penso che la cadenza e le modalità con cui strutturare la relazione debbano essere decisi dai genitori adottivi e non loro imposti dall'autorità giudiziaria o dai Servizi socio-sanitari. L'esperienza sul campo ci dice che sono tanti i genitori adottivi che manifestano la disponibilità e la capacità di mettersi in gioco in maniera autentica e di “accogliere” nelle loro vite la famiglia biologica del figlio.
VI. Segue: l'adozione aperta. Le conclusioni e le proposte concrete suggerite dal CTU. Forme, tempi e modalità di rinnovati contatti tra minore e famiglia di origine. In esito alle sopra riportate riflessioni generali, vere e proprie linee guida che questa Corte ha inteso riportare per esteso proprio in funzione della loro essenzialità ai fini della comprensione del progetto suggerito dal Consulente, quest'ultimo rispondeva ai sostanziali due quesiti posti dalla Corte.
VI.
1. Nella risposta al primo, vale a dire sulla sussistenza dei presupposti per una rinnovata valutazione in ordine alla praticabilità di una adozione piena legittimante con contatti tra famiglia di origine e minore, il CTU osservava quanto
30 segue: “…Per rispondere al quesito si deve, prioritariamente, constatare che la relazione affettiva significativa è senz'altro presente nei signori nei Parte_6
confronti d mentre non è tale in senso contrario. Infatti, i genitori naturali Per_1
hanno molto investito affettivamente il figlio che, va ricordato, è stato la causa del loro percorso di affrancamento dalla droga e dall'alcol, e ha rappresentato la realizzazione di un loro radicato desiderio di genitorialità. I signori, già nel corso della precedente CTU e, nuovamente in quella attuale, hanno mostrato di essere molto interessati alle condizioni del figlio e al suo benessere, tanto da comprendere che è nel suo interesse essere adottato dall'attuale famiglia affidataria e accettare, seppure e comprensibilmente in modo non entusiastico, di essere collocati in una posizione marginale nella vita futura d accontentandosi di avere sue notizie Per_1
e mantenere con lui un rapporto molto limitato e sporadico, mostrando la capacità di rivedere le proprie posizioni e di saper dare priorità all'interesse del minore. Per il minore, invece, i genitori biologici non rappresentano delle figure significative avendo avuto con loro, fin dalla nascita, un rapporto estremamente ridotto, limitato agli incontri protetti, che peraltro sono stati totalmente interrotti in seguito alla sentenza di adottabilità emessa, il 3/11/2023, dal Tribunale per i Minorenni di
Firenze. Pertanto, non si può certo affermare che abbia “radici affettive Per_1
profonde con i familiari”, né un qualsivoglia rapporto significativo con i suoi genitori naturali, la cui interruzione gli provocherebbe nocumento. Ci troviamo, quindi, in una situazione non paritetica, nella quale il rapporto affettivo esiste, ma unicamente in una direzione, quella degli adulti verso il bambino e non viceversa. Allo stesso tempo, però, è ragionevole tenere conto di quanto esposto a proposito degli effetti dell'adozione aperta sulla costruzione della identità del minore: come illustrato in precedenza, molte ricerche indicano che il mantenimento dei rapporti con la famiglia di nascita, se ben gestito, in un clima di rispetto e collaborazione tra le due famiglie, possa contribuire positivamente al benessere del minore. In questo senso si può, quindi, ritenere che, pur in assenza di un legame affettivo significativo tra il minore e i suoi genitori biologici, ripristinare e mantenere una qualche forma di
31 relazione tra loro potrà essere per lui di aiuto nel processo di conoscenza, comprensione e integrazione della sua storia pregressa con la vita presente e futura, con conseguente beneficio sulla costruzione di una identità più coesa e armonica.
Inoltre, va ricordato che i signor hanno saputo mantenere, ormai da Parte_9
diversi anni, una condotta improntata alla collaborazione e alla correttezza nei confronti di tutti i soggetti che si sono occupati e si stanno occupando della vicenda, dimostrando di aver compreso che il loro ruolo nella vita del figlio potrà, eventualmente, esistere ma in misura molto limitata, costituendosi come legame privo di un riconoscimento giuridico e dei diritti connessi. Va poi considerato che nel corso della loro vita, nonostante la lunga dipendenza dalla droga e dall'alcol, non risulta abbiano avuto condotte violente verso persone o cose. È, quindi, plausibile immaginare che essi sapranno evitare, in futuro, di assumere atteggiamenti e/o comportamenti perturbativi della vita del bambino e della famiglia adottiva.
Parallelamente va ricordato che gli attuali genitori affidatari si sono dichiarati disponibili nei confronti di un'eventuale adozione aperta. Con intelligenza e sensibilità hanno dimostrato di sapere mettere al centro della loro riflessione l'interesse di anteponendolo al loro, comprensibile, desiderio di esclusività Per_1
nella relazione con il bambino. Essi, come già menzionato, hanno fin da subito parlato con sincerità ad della sua famiglia biologica e della sua storia Per_1
pregressa. Considero, pertanto, che sia possibile optare nella situazione in oggetto per un'adozione legittimante aperta che preveda il mantenimento della relazione con i genitori biologici e, se possibile e compatibile con i bisogni del minore, con il nonno materno e la nonna paterna…”.
VI.
2. Quanto al secondo quesito, relativo più specificamente all'indicazione di forme, tempi e modi in cui detti rapporti fattuali, sociali e affettivi, tra minore e genitori biologici potrebbero trovare materiale estrinsecazione, il CTU proponeva un
“progetto di lavoro” distinto in differenti e successive fasi: “…Come in precedenza sottolineato gli effetti dell'adozione aperta sono significativamente influenzati dal tipo di declinazione operativa che viene implementata in ordine alla frequenza e alle
32 modalità in cui i contatti trovano realizzazione. Pur considerando che ciascun caso debba essere valutato nella sua specificità e che non esistono regole generali adeguate per tutte le situazioni, la letteratura scientifica e l'esperienza clinica ci forniscono importanti indicazioni su ciò che ha maggiori probabilità di determinare un miglior efficacia dell'apertura. Per le ragioni già in precedenza evidenziate, infatti, è opportuno che i rapporti non siano molto intensi, vale a dire nell'ordine di
3/4 contatti annui e le modalità devono essere estremamente rispettose del bisogno del minore e dei suoi genitori adottivi di non veder disturbata la costruzione del loro legame di appartenenza. Nel caso in oggetto, inoltre, ci troviamo di fronte a un bambino che ha soltanto 3 anni e mezzo e che, da oltre un anno, non ha più avuto alcun contatto con i genitori biologici che in precedenza vedeva per un'ora, ogni 14 giorni, in ambiente protetto, talché più che di mantenimento dobbiamo parlare di ripresa della relazione. Considero, quindi, non rispondente all'interesse del minore stabilire modalità rigidamente strutturate relativamente al modo in cui dovranno estrinsecarsi i contatti con i genitori di nascita. Appare, viceversa, necessario costruire un progetto molto graduale di reintroduzione nella vita di delle Per_1
figure genitoriali ed eventualmente dei nonni, monitorando con molta attenzione le sue reazioni e calibrando tempi e azioni in maniera tale che siano rispondenti e rispettosi delle sue necessità e possibilità. Concretamente la proposta di lavoro che si sottopone alla Corte è di: a) statuire di un periodo di monitoraggio di 12 mesi, con incarico al sottoscritto CTU di coordinare e supervisionare l'implementazione del progetto;
b) incaricare i Servizi socio-sanitari (Servizio Sociale, SM ) di Pt_3
residenza della famiglia adottiva e dei genitori biologici di collaborare con il CTU e con i genitori adottivi nell'implementazione del progetto di ripresa e mantenimento dei contatti tra il minore e i familiari di nascita, assicurando preparazione e sostegno al minore e ai genitori adottivi e biologici. Più precisamente il progetto di lavoro si dovrebbe articolare nel seguente modo: A. Prima fase: Obiettivi: i) accertare le reazioni del minore alla indiretta presentificazione dei genitori biologici;
ii) verificare l'atteggiamento e l'effettiva collaborazione dei familiari biologici e della
33 perdurante loro astensione all'uso di sostanze stupefacenti e alcol. Azioni: graduale reintroduzione delle figure dei genitori biologici nella vita di mediante Per_1
fotografie degli stessi, oggetti da loro provenienti (regali, disegni, manufatti, lettere, ecc.), audio-messaggi. Tempo stimato: 3 mesi. B. Seconda fase: Obiettivi: i) conoscenza tra le due famiglie;
ii) incremento della presenza indiretta dei genitori biologici nella vita del minore. Azioni: i) scambio di lettere e audio-messaggi tra genitori adottivi e genitori biologici;
ii) maggiore concretizzazione della presenza dei genitori biologici del minore mediante video messaggi diretti al bambino;
iii) diretta conoscenza tra genitori biologici e genitori adottivi pur mantenendo l'anonimato di quest'ultimi; iv) verificare l'atteggiamento e l'effettiva collaborazione dei familiari biologici e della perdurante loro astensione all'uso di sostanze stupefacenti e alcol.
Tempo stimato: 5 mesi. C. Terza fase: Obiettivi: i) realizzazione primo contatto tra il minore e i genitori biologici;
stesura del progetto di mantenimento delle relazioni e attribuzione di ruoli e responsabilità. Azioni: i) realizzazione di un primo incontro in presenza tra il minore e i genitori biologici a cui prendano parte i genitori adottivi che dovranno continuare a presenziare ai contatti tr e i familiari di origine;
Per_1
ii) definizione delle modalità di mantenimento dei rapporti e definizione delle modalità di monitoraggio e sostegno;
iii) verificare l'atteggiamento e l'effettiva collaborazione dei familiari biologici, soprattutto nel rispettare il ruolo dei genitori adottivi, e della perdurante loro astensione all'uso di sostanze stupefacenti e alcol.
Tempo stimato: 4 mesi. È importante sottolineare che l'implementazione delle diverse fasi non sarà automatica e che i tempi riportati sono indicativi, dipendendo l'attuazione del progetto dalle reazioni del minore e dalle posizioni che assumeranno gli adulti coinvolti (famiglia biologica e famiglia adottiva). In particolare, si dovrà verificare la effettiva disponibilità e capacità dei signor di accettare Parte_9
di avere un ruolo marginale nella vita del bambino, accettando e rispettando il fatto che sono altri divenuti il padre e la madre d e collaborare proficuamente al Per_1
progetto di mantenimento dei contatti. Si precisa che la proposta di un monitoraggio finalizzato a seguire e supervisionare l'attuazione del progetto di graduale
34 avvicinamento tra il minore e i genitori di nascita è stata condivisa e ha trovato il consenso sia dei familiari di origine, sia del Curatore del minore. Per quanto concerne i ruoli nell'attuazione del progetto si propone che ai Servizi territoriali sia attribuito il compito di preparare e sostenere le due famiglie e al CTU quello di supervisionare, monitorare e verificare i risultati del progetto, decidendo in merito alla sua attuazione in stretta collaborazione e corresponsabilità con i genitori affidatari…”.
VII. Conclusioni. Tutte le Parti, come indicato dal CTU e come evidenziato in apertura, hanno concluso in aderenza al progetto di lavoro illustrato dal Consulente sia durante e in esito ai suoi lavori (tanto che non hanno presentato osservazioni al riguardo) sia dinanzi a questa Corte, come da conclusioni in epigrafe riportate.
Innanzitutto, osserva la Corte che, se da un lato l'esito dei prefati giudizi di primo grado quali sopra riferiti, conferma la necessità di proseguire per la strada di una piena adozione legittimante, non sussistendo i presupposti per una riforma della sentenza di primo grado sul punto, dall'altro lato, l'estensione e la profondità delle indagini peritali, gli esiti informativi ma soprattutto la rielaborazione concettuale della coppia – in modo certamente più avveduto e consapevole, circa Per_1 Pt_1
i limiti della propria genitorialità ed ancora la disponibilità, comunque, a mantenere un rapporto identificativo con il figlio, ha definitivamente convinto questa Corte ad avvalorare il vero e proprio parziale révirement del CTU – anch'esso motivato dalle dette aspettative – in ordine alla possibilità di tentare una apertura dell'adozione,
con indicazione di un percorso fondato, da un lato, sul riconfermato interesse preminente del minore, dall'altro lato sulla persistente volontà di collaborazione della famiglia affidataria e dall'altro lato ancora sulla confermata consapevolezza da parte della famiglia biologica del loro nuovo ruolo di “presenza” nella vita di Per_1
ruolo che, se utilmente percepito dal minore, mantenuto e maturato dalla famiglia medesima, non potrà che essere di aiuto ad un più corretto sviluppo psico-fisico del minore stesso teso auspicabilmente ad attenuare, se non colmare, i “vuoti” che nel tempo potranno affacciarsi nella progressiva realizzazione della sua identità
35 complessiva. Ne consegue dunque che deve essere confermata la sentenza di primo grado con la previsione aggiuntiva circa lo svolgimento del progetto indicato dal
CTU con un periodo di monitoraggio di 12 mesi coordinato dal medesimo CTU e con incarico ai Servizi socio-sanitari (Servizio Sociale, SM e ), Pt_3
territorialmente competenti in ragione della residenza della famiglia adottiva e dei genitori biologici, di collaborare con il CTU e con i genitori adottivi nell'implementazione del progetto di ripresa e mantenimento dei contatti tra il minore e i familiari di nascita, assicurando preparazione e sostegno al minore e ai genitori adottivi e biologici, il tutto – si ripete – sotto la supervisione del CTU con il quale tutte le figure professionali implicate dovranno collaborare, al fine di consentire al medesimo CTU, al termine del monitoraggio sull'evoluzione del progetto, di riferire al Giudice Tutelare competente, in una complessiva Relazione
contenente gli esiti dello stesso, sotto tutti gli aspetti coinvolti, in relazione alle singole fasi da lui stesso indicate.
VIII. Le spese. In ragione della soccombenza degli appellanti soltanto parziale,
anche in ragione delle originarie conclusioni svolte, e della concreta natura della lite anche in riferimento al suo esito, sussistono i presupposti per la loro totale compensazione. Le spese di CTU, svolta nell'esclusivo interesse del minore, sono da porre a carico delle Parti appellanti.
-
PER QUESTI MOTIVI
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CONFERMA la sentenza di primo grado, disponendo tuttavia nell'ambito dell'ordinaria adozione legittimante la previsione del mantenimento di contatti tra minore e genitori biologici e, se possibile e compatibile con i bisogni del minore, con il nonno materno e la nonna paterna, secondo il progetto di progressiva personificazione della famiglia biologica specificamente indicato nelle singole,
successive, fasi nella CTU disposta, come anche riferito in parte motiva;
DISPONE che il suddetto progetto sia svolto, anche in riferimento elle sue articolazioni successive, sotto la supervisione e il coordinamento del dott. Per_5
36 con monitoraggio di durata annuale e con obbligo di riferire, sull'esito, al Per_2
Giudice Tutelare competente territorialmente;
DÀ MANDATO ai Servizi Sociali all'SM e al , territorialmente Pt_3
competenti, di organizzare esecutivamente la ripresa e il mantenimento dei contatti tra il minore e i familiari di nascita, assicurando preparazione e sostegno al minore e ai genitori adottivi e biologici, nell'ambito del monitoraggio che precede e in ciò collaborando con il CTU;
DICHIARA interamente compensate tra le Parti le spese di lite. Spese di CTU,
liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli appellanti;
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Firenze, 27.11.2024
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
37
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione specializzata per i Minorenni
-----------------------
La Corte di Appello di Firenze, Sezione specializzata per i Minorenni, composta dai
Sigg.ri Magistrati: dott.ssa Isabella MARIANI Presidente dott.ssa Daniela LOCOCO Consigliere dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott. Carlo LUNGHI Esperto dott. Ilana RACCAH Esperto riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di impugnazione ex artt. 17 l. n. 184/83 e 737 ss. c.p.c. iscritta a ruolo il 14.12.2023 avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Firenze n. 124/2023 del
20/11/2023, nell'interesse del minore sotto generalizzato Persona_1
promossa da e elettivamente domiciliati in Lucca, via Parte_1 Parte_2
Benedetto Cairoli n. 61, presso e nello studio dell'avv. Natascia Carignani che li rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellanti - in contraddittorio con nato a Lucca il [...], in [...] tutore Avv. Lorenzo Persona_1
Baronti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pistoia,
Galleria Nazionale 12, che lo rappresenta e difende
- minore beneficiario - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: opposizione alla dichiarazione di stato di adottabilità. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti: “…Si riporta alle conclusioni della CTU dott. e per il ripristino graduale degli Per_2
incontri del minore con i genitori naturali…”; per il tutore del minore Per_1
“…conclude come da conclusioni del CTU con conferma della sentenza di
[...]
primo grado e liquidazione del gratuito patrocinio…”; per il Pubblico Ministero:
“…Conferma della sentenza con apertura graduale degli incontri del minore con i genitori…”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Con il provvedimento in epigrafe indicato e qui impugnato, il Tribunale per i
Minorenni (TM), definitivamente decidendo, aveva così provveduto: “…-dichiara lo stato di adottabilità del minore durante il quale è sospeso, a norma dell'art. 19 della legge n. 184/1983, l'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori;
-conferma la nomina dell'Avv. Lorenzo Baronti del Foro di Pistoia quale tutore del minore;
- dispone il collocamento del minore a scopo adottivo presso l'attuale famiglia affidataria con apertura della procedura di affidamento preadottivo al momento della definitività della presente sentenza;
-dispone l'interruzione dei rapporti anche di fatto tra il minore, i genitori biologici e gli eventuali altri familiari. Dichiara
l'immediata efficacia della presente sentenza…”. Co II. Il procedimento ex art. 333 c.c. (n. 205/21 VG ). Il TM, osservava che, poco dopo la sua nascita di (nato a [...] il [...]), era stato aperto Persona_1
il procedimento a tutela del minore per condotta pregiudizievole dei genitori su segnalazione del Servizio Sociale di Lucca: “…I servizi sociali di Lucca hanno segnalato la situazione del minore (risultato alla nascita 'positivo al metadone') al
P.M./sede poiché i genitori del piccolo hanno entrambi storie personali Per_1
molto complesse: in carico al dall'01/08/2013 per Parte_1 Pt_3
poliabuso di sostanze (eroina, cocaina ed alcol), nel corso del tempo ha svolto vari programmi terapeutici con fasi alterne e, vari mesi prima della nascita di Per_1
aveva ripreso il consumo di cocaina e di alcol, interrompendolo nel momento in cui si è resa conto del suo stato di gravidanza;
dal 14/11/2020 si è sottoposta
2 regolarmente a controlli tossicologici, risultati negativi all'uso di sostanze, minimizzando, tuttavia, i problemi relativi al suo rapporto pluriannuale con gli stupefacenti;
ha anch'egli una lunga storia di tossicodipendenza Parte_2
ed è in carico a di Lucca. Il progetto iniziale prevedeva l'inserimento di madre Pt_3
e bambino nella comunità 'Il Pino Rosa' del Ceis di Lucca che accoglie madri con figli piccoli e con problemi di tossicodipendenza. Il progetto, nell'immediato, non poteva, tuttavia, essere attuato per problemi di salute della madre (peritonite con intervento chirurgico). Dopo l'intervento e la convalescenza, la madre aveva accettato l'inserimento nella suddetta comunità terapeutica, avvenuto in data
11/03/2021. Gli operatori della struttura, tuttavia, rilevavano, da subito, 'grossi rallentamenti nella deambulazione e nella postura' della sig.ra , la Parte_1
quale non riusciva neppure a tenere in braccio il bambino di un'altra ospite della comunità. La compagna di stanza, in due occasioni, l'aveva trovata 'addormentata quasi in piedi in bagno al buio' e in un'altra occasione 'seduta sul letto come se non se ne rendesse conto', come riferito al giudice delegato, in data 23/03/21, dalla coordinatrice della comunità 'Il Pino Rosa'. Non potendo la madre provvedere all'accudimento del neonato, quest'ultimo, al momento delle dimissioni dal reparto di neonatologia dell'Ospedale di Lucca, concluso lo 'scalaggio' del metadone, è stato collocato, in data 24/03/21, con il consenso dei genitori, presso la comunità 'Casa dei
Piccoli' di Viareggio. L'inserimento doveva essere temporaneo, per il periodo necessario ad effettuare accertamenti sanitari sulla madre e a consentirle di recuperare condizioni fisiche adeguate ai fini dell'accudimento del minore. Il padre, nel frattempo, stava seguendo regolarmente il programma terapeutico presso i Pt_3
e le prescrizioni della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale alla quale era stato ammesso dal Tribunale di Sorveglianza per eseguire in tale forma una pena detentiva inflittagli per reati connessi al suo stato di tossicodipendenza. La veniva sottoposta, in data 16/06/21, a visita neurologica: l'esame dava 'esito Pt_1
negativo' per patologia di interesse neurologico, anche se veniva rilevato un
'rallentamento ideo motorio'. Nel frattempo, sono stati organizzati incontri protetti
3 dei genitori con il bambino presso la comunità 'Casa dei Piccoli' di Viareggio. Dalla relazione della struttura del 24/06/21 risultava che il minore 'ha bisogno di un caregiver presente costantemente nell'arco della giornata, che sappia trovare sempre nuove strategie per consolare e capirne i bisogni, spesso è necessario gestire il pianto e la frustrazione che ne deriva, nonché fare i conti con la mancanza di sonno per la figura di riferimento' e 'l'alimentazione è spesso difficoltosa'. La madre ha incontrato il figlio, due volte alla settimana, per 45 minuti ogni volta, alla presenza del personale educativo della struttura. Durante gli incontri la madre è apparsa
'fisicamente provata, si assopisce, rifiuta di prendere in bracci perché non si Per_1
sente sicura e stabile'; 'dopo circa un mese è apparsa più in forze e più attiva nel rapporto con anche se ha continuato a richiedere supporto nel maternage', Per_1
'chiede aiuto e sostegno per ogni azione con il figlio', è 'sempre molto pacata, tollera il pianto' del bambino, si informa sulle sue abitudini ed auspica che il figlio possa al più presto essere inserito in comunità insieme a lei. Il padre, nella fase iniziale, ha incontrato il figlio una sola volta poiché ha deciso di entrare in comunità terapeutica in seguito ad una ricaduta nel consumo di droghe 'pesanti', per cui gli incontri sono stati sospesi e poi riattivati il 15/06/21. Gli operatori riferivano che i appariva Per_1
'scarsamente consapevole della situazione della compagna e del bambino, ha comunicato agli operatori che la compagna si è ristabilita fisicamente, che lui a breve uscirà dalla comunità e pertanto la famiglia verrà ricomposta'. Dalla relazione della comunità 'Il Pino Rosa' del 05/07/21 risultava, però, che Parte_1
manifestava problematiche del sonno e di discontrollo alimentare, dimostrava scarsa tolleranza alle frustrazioni e scarsa consapevolezza di ciò che può comportare l'accudimento di un minore nell'arco delle 24 ore, 'non è sembrata problematizzarlo né essere su un piano di realtà'. Del resto, come sopra detto, la gestione del piccolo appariva piuttosto complessa, per difficoltà nel ritmo sonno-veglia, tremori, Per_1
difficoltà nell'alimentazione, e gli incontri con i genitori avevano bisogno di un costante supporto da parte del personale educativo della struttura. In sostanza,
l'interessata risultava avere 'forti fragilità psichiche e fisiche, peraltro da lei solo
4 parzialmente riconosciute, che minano ad oggi la sua capacità di protezione dello sviluppo psicofisico del figlio, verso cui nutre affetto, ma manca una capacità meta riflessiva del suo ruolo di genitore', aspetto dovuto anche alle condizioni cliniche della donna, per la quale 'nella recente relazione della salute mentale adulti si sottolinea un'organizzazione di personalità borderline con scarsa tolleranza della frustrazione e tendenza all'acting out, presumibilmente dovuto all'uso di sostanze psicoattive in modo prolungato' (l'uso di eroina da parte della è iniziato Pt_1
all'età di 22 anni e, in seguito, ella cominciò ad assumere droga ed alcol in modo costante), ma anche (in ipotesi) alla 'compromissione delle funzioni di controllo legate alla corteccia frontale che sarebbe utile indagare al termine delle indagini neurologiche, ad opera di uno psichiatra, per escludere un discontrollo degli agiti dovuto ad una sindrome frontale' a seguito di un grave incidente di cui è stata vittima in età giovanile (cfr. relazione U.F. Consultoriale Azienda USL Toscana Nord
Ovest del 13/08/21). Il padre, è entrato nella comunità di Vecoli Parte_2
del Ceis di Lucca in data 11/05/21 per un percorso breve, della durata di tre mesi, al fine di ricevere un sostegno psicologico dopo una ricaduta nell'abuso di sostanze
(cocaina); ha dimostrato una buona alleanza terapeutica ed ha effettuato lo scalaggio del metadone;
ha descritto una storia familiare complessa (tragica morte del padre, folgorato da una presa elettrica davanti al figlio, convivenza con il nuovo compagno della madre, che la maltrattava) ed ha riferito che, durante il servizio militare, gli fu diagnosticato un 'disturbo di personalità psicoaffettivo che non è stato possibile rivalutare perché non si è presentato agli appuntamenti con lo psichiatra'; ha riferito di aver iniziato in quel periodo ad usare eroina, di aver fatto più di 10 anni di comunità anche se con interruzioni temporali, non riuscendo a smettere di drogarsi;
ha conosciuto in comunità l'attuale compagna nei suoi confronti Parte_1
è stato certificato un 'disturbo di personalità borderline, connotato da una certa immaturità' con una 'scarsa capacità di rappresentarsi la complessità relativa alle persone'; ha riferito che il problema della tossicodipendenza (sua e della compagna) verrà superato per amore verso il figlio, ma non riesce a 'declinare le cause
5 dell'attuale dipendenza che appare una situazione andata cronicizzandosi, sovrapponendosi alla sua identità familiare e lavorativa, per cui è irrealistico che la paternità, pur essendo un fattore motivante, sia sufficiente al cambio di stile di vita'; in termini di capacità genitoriali, se è presente l'espressione di affetto verso il figlio, la forte fragilità del padre influisce in modo significativo sul suo funzionamento e sulle sue capacità genitoriali (cfr. relazione U.F. Consultoriale Azienda USL Toscana
Nord Ovest del 13/08/21). In data 18/08/21, i genitori, preso atto dell'impossibilità di un ricongiungimento immediato di madre e figlio presso la comunità terapeutica 'Il
Pino Rosa', poiché le fragilità fisiche e psichiche della madre potevano costituire un rischio per la sicurezza del neonato, decidevano di interrompere i loro percorsi comunitari, chiedendo di essere nuovamente sentiti dal giudice delegato. Il pubblico ministero, tuttavia, medio tempore, ha proposto un nuovo ricorso chiedendo l'apertura di una procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, per cui gli ulteriori approfondimenti sono stati demandati a tale sede, nel pieno contraddittorio delle parti. Con decreto del 16/25 novembre 2021, pertanto, questo T.M. concludeva il procedimento instaurato ai sensi dell'art. 333 c.c., confermando l'affidamento del minore al Servizio sociale del Comune di Lucca (già disposto in via provvisoria), con delega sanitaria, ed il suo collocamento in idonea comunità a dimensione familiare, con incontri protetti con i genitori, sempre che gli stessi si presentino in condizioni psicofisiche adeguate. Con il medesimo provvedimento i genitori sono stati invitati a seguire percorsi terapeutici e di sostegno secondo le indicazioni degli operatori de di Lucca…”. Pt_3
III. Il procedimento di dichiarazione dello stato di abbandono (n. 37/21 ADS).
In relazione a tale procedura, osservava ancora il TM che “…I genitori del minore hanno risposto alla convocazione del Tribunale e si sono presentati all'udienza dell'11 febbraio 2022. All'udienza hanno partecipato i genitori del minore con il loro difensore, il curatore speciale, la responsabile della comunità 'Casa dei piccoli', gli operatori del Servizio sociale, del Consultorio e de di Lucca. Sono state inoltre Pt_3
acquisite le relazioni di aggiornamento dei servizi socio-sanitari e consultoriali. In
6 linea generale, gli operatori riferivano che lavorava stabilmente Parte_2
presso un'officina meccanica, avrebbe iniziato a breve Parte_1
un'esperienza lavorativa con borsa lavoro, entrambi erano molto affezionati al figlio e lo incontravano regolarmente in comunità con cadenza settimanale, seguivano puntualmente il programma presso il astenendosi dal consumo di sostanze Pt_3
stupefacenti; tendevano, tuttavia, a sottovalutare la complessità della situazione psicofisica del bambino, il quale, nel periodo compreso tra il 04/06/2021 ed il
18/01/2022, ha avuto 25 accessi sanitari (in ospedale o dal pediatra), aveva 'continue forme di tosse', piccoli tremori, mostrava fatica nell'addormentamento e spesso piangeva a lungo senza uno specifico motivo in maniera inconsolabile. Il piccolo aveva urgente bisogno di essere inserito in un contesto familiare adeguato e Per_1
più rispondente ai suoi specifici bisogni evolutivi. La coppia genitoriale, nonostante il buon rapporto affettivo con il figlio e la volontà di aderire ai percorsi di recupero, soprattutto con i per tutte le problematiche sopra esposte, che persistevano, Pt_3
non aveva, secondo gli operatori dei servizi specialistici, 'capacità sufficienti per un esercizio autonomo di una funzione genitoriale tutelante a livello psicofisico di un
Pt_ bambino con una situazione così complessa', di cui era parzialmente consapevole (cfr. relazione del 04/02/2022 della U.F. Consultoriale Zona Piana di
Lucca). Gli incontri tra i genitori ed il minore, inoltre, necessitavano di un puntale e costante supporto degli operatori in tutte le attività svolte con il bambino. Per la complessità della situazione del minore, era da escludere, inoltre, un prolungarsi della sua istituzionalizzazione, anche in diversa comunità, con o senza la madre. Non sussistevano altre idonee risorse parentali nell'ambito della famiglia di origine: i servizi sociali, nella relazione trasmessa l'08/02/2022, riferivano che, 'dalla parte materna, sono presenti il nonno di anni 80, che sta supportando tanto Pt_1
(la madre del minore, ndr) sia dal punto di vista emotivo che economico, Parte_1
ma che non può certo costituire una risorsa concreta per il piccolo Sono Per_1
presenti anche le due sorelle d che vive con il padre, , Parte_1 Per_3 Per_4
che vive in Giappone con il coniuge. Entrambe non si sono mai rivolte al Servizio –
7 se non nell'ultimo periodo per poter incontrare – e anche Per_3 Per_1
non le ha mai considerate delle possibili risorse per il figlio'; dalla parte Parte_1
paterna, la nonna d ha manifestato la sua disponibilità Per_1 Parte_5
ad occuparsi del nipote' ma, 'quando l'équipe specialistica le ha chiesto supporto per il figlio nella brutta ricaduta dell'aprile 2021, non è riuscita a rendersi disponibile, portando in più occasioni motivazioni legate a difficoltà organizzative e personali'.
Ben difficilmente, quindi, la nonna paterna del minore potrebbe prendersi cura di un bambino dell'età e con il quadro clinico del piccolo Nel corso dei Per_1
colloqui con gli operatori dei servizi sociali, la madre d e lo stesso Parte_2
facevano riferimento alla presenza del compagno della sig.ra Pt_2 Parte_5
persona, a loro dire, con buone possibilità economiche (come se questo
[...]
fosse di per sé garanzia di una buona capacità di assistenza), ma nessuno dei due aveva voluto o saputo precisare le generalità di siffatta persona, nonostante il legame che avrebbe con la nonna paterna del minore, come riferito dall'assistente sociale nell'udienza dell'11/02/2022. Preso atto, dunque, dell'attuale incapacità dei genitori a prendersi cura, in maniera autonoma, di un bambino con le caratteristiche psicofisiche del piccolo e della necessità di reperire, al più presto, una Per_1
famiglia idonea proprio per rispondere alle specifiche esigenze del minore, con decreto provvisorio dell'11/17 marzo 2022 sono state adottate da questo Tribunale le seguenti disposizioni ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 14 della legge n. 184/1983:
'fermo restando l'affidamento al Servizio sociale di Lucca, dispone il collocamento del minore presso idonea coppia di coniugi, la cui identità, al momento, deve rimanere segreta, scelta da questo Tribunale tra quelle che hanno proposto domanda a scopo adottivo e che sono disponibili all'affidamento a 'rischio giuridico'; dà mandato, a tal fine, per l'individuazione della coppia suddetta, ai giudici esperti di questo T.M. dr.ssa Francesca Moscati e dr. Luca Bicocchi;
dispone il mantenimento del collocamento del minore presso l'attuale comunità fino al collocamento familiare che verrà deciso da questo T.M. con separato provvedimento;
manda al Servizio sociale di Lucca per l'organizzazione degli incontri protetti del minore con i genitori
8 in luogo idoneo sia nell'attuale fase con cadenza settimanale sia in quella, successiva, dell'affidamento etero(familiare); sospende la responsabilità genitoriale dei genitori sul minore;
nomina tutore provvisorio del minore l'Avv. Lorenzo Baronti del Foro di
Pistoia; sospende il presente procedimento fino alla data dell'udienza sotto indicata;
rinvia la decisione all'udienza del 02/12/2022 ore 10.00, previo ascolto degli affidatari del minore da parte dei gg.oo. dr.ssa Francesca Moscati e dr. Luca Bicocchi;
invita i servizi socio-sanitari di riferimento a produrre relazioni di aggiornamento in occasione della suddetta udienza'. In data 03/05/22, dopo un adeguato periodo di conoscenza, il piccolo è stato collocato presso una famiglia individuata da Per_1
questo T.M. dotata delle caratteristiche sopra indicate. Gli affidatari sono stati sentiti dai giudici delegati il 07/11/2022 ed hanno riferito, nella sostanza, che il bambino non presenta più i tremori iniziali, è migliorato sotto l'aspetto dell'irritabilità ed ha una crescita regolare incontra i genitori con cadenza quindicinale per un'ora Per_1
presso lo spazio neutro del Centro affidi del Comune di Lucca: i genitori si sono sempre presentati puntualmente agli incontri calendarizzati;
dopo una prima fase, nella quale il bambino aveva crisi di pianto ed era poco reattivo alle sollecitazioni verbali e fisiche dei genitori naturali, nel corso degli ultimi incontri l'interazione con i genitori è migliorata;
nella relazione dell'11/11/2022 l'educatrice evidenzia che
'man mano che si sono susseguiti gli incontri, l'attenzione focale è passata da una comunicazione verbale infantilizzata, sia nei toni che nei contenuti, per poi progredire verso il contatto fisico e verbale più congruo. Le osservazioni riportate avvengono in un contesto condizionato dalla presenza delle educatrici che osservano la relazione. I comportamenti potrebbero non essere naturali ma determinati dalla situazione e dal contesto. Di conseguenza ciò che è stato scritto non può garantire la capacità genitoriale dei genitori naturali'. Nella relazione di aggiornamento dei servizi sociali di Lucca, trasmessa il 25/11/2022, si riporta che i genitori stanno portando avanti regolarmente il programma ambulatoriale presso il e stanno Pt_3
continuando la terapia farmacologica con metadone;
i controlli tossicologici risultano tutti 'negativi per le sostanze di abuso'; il sig lavora presso Parte_2
9 un'azienda con contratto a tempo indeterminato;
la sig.ra ha Parte_1
iniziato un inserimento socio-terapeutico presso il centro di ascolto della Caritas con una borsa lavoro di 30 ore mensili;
entrambi hanno espresso soddisfazione per i miglioramenti dei loro incontri con il bambino e per le condizioni di Per_1
riconoscendo che è ben seguito e curato. Nell'udienza del 02/12/2022, i genitori di hanno chiesto una rivalutazione delle loro competenze genitoriali, poiché, a Per_1
loro dire, la precedente valutazione, di cui sopra si è dato conto, è stata effettuata
'nel periodo peggiore della loro vita' e, allo stato, stanno seguendo tutti i percorsi indicati. Il collegio, sciogliendo la riserva assunta nella predetta udienza, ha ritenuto necessario, fermi restando i provvedimenti già adottati a tutela del minore, disporre un'approfondita rivalutazione delle competenze genitoriali dei genitori naturali del piccolo alla luce delle loro caratteristiche personologiche e degli elementi Per_1
fattuali sinora emersi, considerando, da un lato, l'adesione dei genitori ai percorsi socio-terapeutici presso il senza ricadute nell'uso di sostanze stupefacenti o Pt_3
nell'abuso di alcol e la loro costanza nel presentarsi, puntualmente, agli incontri con il figlio, e, dall'altro, i dubbi che ancora permanevano, almeno secondo la valutazione dei servizi, sulla capacità degli stessi di offrire un ambiente familiare adeguato alla crescita del minore proprio a partire dalle caratteristiche di personalità dei sig.r e delle loro storie di vita. Con decreto Parte_2 Parte_1
emesso in data 12/16 dicembre 2022, il Tribunale disponeva, pertanto, consulenza tecnica, nominando quale consulente il dott. psicologo e Persona_5
psicoterapeuta di comprovata esperienza e competenza in materia. L'incarico è stato conferito al consulente in data 12/01/23. La relazione del CTU è stata depositata il
24/06/23. Nell'udienza del 07 luglio 2023, è stato esaminato il consulente e sono stati risentiti i genitori. Esaurita la fase istruttoria del giudizio, il curatore, il difensore ed il pubblico ministero hanno formulato le loro conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta in decisione. Nelle more, è stata emessa la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023 (decisione del 05/07/23, deposito del 28/09/2023) nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio
10 1983, n. 184, promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con ordinanza del 05/01/2023. Si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto, che conferma un orientamento già emerso nella giurisprudenza di merito (anche di questo Tribunale)
e sulla cui rilevanza nel presente giudizio ci soffermeremo nei successivi paragrafi.
Prognosi sul recupero dei genitori e stato di abbandono. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale di aver acquisito elementi di giudizio certi sulla situazione di abbandono
(nel senso di seguito specificato) del minore perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, senza che tale mancanza di assistenza sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
(…) Venendo all'applicazione concreta di tali principi al caso in esame, si deve rilevare, innanzitutto, che ai genitori è stata garantita la possibilità di partecipare e di far valere il proprio punto di vista nel processo decisionale relativo all'adottabilità del minore. Inoltre, al fine di valutare margini e possibilità di recupero dei genitori in tempi congrui in relazione alle esigenze di sviluppo del minore, aderendo anche ad una specifica richiesta dei genitori stessi (attualizzare la valutazione delle loro competenze genitoriali poiché quella dei servizi sociosanitari del territorio era stata effettuata nel periodo 'meno favorevole' per loro e senza tener conto dei percorsi e degli sviluppi successivi della loro situazione), è stata disposta una consulenza tecnica affidando al consulente, dott psicologo e psicoterapeuta, il Persona_5
compito di 'individuare le eventuali specifiche aree di criticità che si riflettono sull'esercizio della genitorialità, natura e gravità delle problematiche eventualmente rilevate, possibilità di recupero, i relativi tempi e modalità e la compatibilità con i tempi e con le esigenze del minore'. Le operazioni peritali, come specificato nella relazione del consulente, sono state condotte attraverso l'analisi degli atti, i colloqui clinici con i genitori e con gli altri familiari, l'osservazione dell'interazione tra il minore e i genitori, la somministrazione di test psicodiagnostici. In entrambi i genitori il consulente ha individuato la presenza di rilevanti problematiche psicologiche, di importanza e natura tale da interferire con un esercizio sufficientemente adeguato delle competenze genitoriali. Per il sig. le ferite Per_1
11 profonde determinate da esperienze traumatiche vissute in passato, quali la morte cruenta del padre e le carenze di cura e sintonizzazione emotiva sperimentate nelle relazioni, in mancanza di riferimenti affettivi certi e solidi, hanno determinato un distanziamento emotivo da questi contenuti traumatici con la strutturazione di un assetto psichico fortemente difensivo ed una ricerca nelle sostanze stupefacenti di un mezzo per alleviare l'angoscia e il dolore, con la conseguenza di 'diventare cronicamente dipendente dalla droga', con frequenti ricadute che hanno fatto seguito ai numerosi periodi di disintossicazione trascorsi in comunità; ciò che più preoccupa, secondo il consulente tecnico, è il fatto che, inconsapevolmente, il padre biologico abbia attribuito al piccol il compito di 'contenerlo emotivamente Per_1
e di lenire le sue ferite del passato', mettendo a rischio lo sviluppo psichico del minore con una 'impropria e pregiudizievole responsabilizzazione che sarebbe per il bambino impossibile da sostenere'. Per la sig.ra viene rilevato un Pt_1
'drammatico percorso di dipendenza da droghe e alcol che l'hanno caratterizzata per oltre 25 anni'; pur in assenza di una sufficiente chiarezza in ordine ai fattori eziologici che possono aver determinato tale condizione, per il consulente 'non vi sono dubbi sulla gravità delle problematiche psicologiche della signora e sulla limitatezza delle sue risorse personali per poter affrontare e gestire tali rilevanti criticità psichiche'; questi limiti personali sono chiaramente riscontrabili nella sua storia di vita ed hanno trovato conferma sia nei colloqui clinici (durante i quali 'si è palesata la sua difficoltà a problematizzare gli argomenti trattati e le difficoltà a riflettere con consapevolezza sulla propria storia e sul proprio ruolo genitoriale') sia nei risultati dei test e nel parere degli operatori de che da tempo la seguono;
le Pt_3
condizioni psicologiche dell'interessata 'sono tali da dover affermare che ella ha evidenti difficoltà a prendersi cura di sé stessa e non ha le risorse emotive e relazionali per assumere le responsabilità connesse al ruolo genitoriale'. In sostanza, le aree di criticità individuate nei genitori sono riferibili alla 'lunga storia di dipendenza, da alcol e droga, che li ha caratterizzati, a cui si associano rilevanti problemi di natura psicologica'; il loro approccio risulta essere sostanzialmente
12 superficiale, 'basato sull'idea che decenni di consumo di droga e alcol siano ormai definitivamente alle spalle senza che vi sia bisogno di comprendere quali ragioni l'abbiano determinato'; quando vengono sollecitati alla riflessione su questi aspetti,
'si sentono messi in pericolo e, comprensibilmente, si irrigidiscono, evidenziando la loro incapacità di affrontare dei nodi del proprio passato che non sono stati mai sciolti'. Il loro cambiamento si basa su un 'equilibrio molto fragile, contrassegnato da una struttura psichica precaria, che eventi della vita o le semplici frustrazioni connesse all'esercizio della genitorialità potrebbero facilmente mandare in crisi'.
Occorre dare atto ai genitori di che, nel momento in cui sono venuti a Per_1
conoscenza dell'avviata gravidanza, hanno saputo interrompere l'uso di sostanze stupefacenti, seppure con una ricaduta da parte del padre del bambino affrontata con un percorso comunitario della durata di alcuni mesi. Attualmente essi si attengono al programma terapeutico e i controlli tossicologici sono negativi all'uso di sostanze.
Tenuto conto, però, della tenera età del minore, del suo accidentato percorso di vita e delle specifiche problematiche che lo caratterizzano (evidenziate nella parte introduttiva della presente sentenza), l'analisi condotta dal CTU (condivisa dal CTP nominato dal curatore) porta ad escludere che i genitori biologici abbiano le competenze e le risorse personali per prendersene cura o che possano acquisirle in tempi che siano congrui in relazione alle esigenze di sviluppo del minore. Anche nel corso degli incontri con il figlio, è stata rilevata dai consulenti una difficoltà a stabilire un rapporto di vicinanza e di sintonizzazione emotiva con il bambino.
Viene infine sottolineato un ulteriore elemento di criticità estremamente importante: 'i genitori e le famiglie estese degli stessi hanno individuato nel piccolo colui che ha dato loro la motivazione per riuscire ad astenersi dalla droga e Per_1
dall'alcol. Questa attribuzione è indubbiamente fondata: i signori Parte_6
hanno smesso di fare uso di sostanze quando hanno saputo di aspettare un bambino e, da allora, tranne una breve ricaduta di lui, sono rimasti astinenti'; il CTU evidenzia, tuttavia, che questa (essere l'artefice della salvezza dei genitori, ndr) costituisce una 'responsabilità enorme per qualsiasi figlio che potrebbe pesare come
13 un macigno sulle fragili spalle del minore e condizionarne pesantemente la crescita'.
Per quanto riguarda tempi e possibilità di un eventuale recupero in tempi congrui, il consulente tecnico rileva che le suddette carenze dei genitori hanno carattere
'strutturale' essendo determinate da 'limiti consolidati in entrambi, frutto delle loro storie personali e della ultraventennale condizione di dipendenza'; inoltre, la 'scarsa dotazione di risorse cognitive ed emotive', puntualmente riscontrata nei colloqui clinici, dai risultati dei test di personalità e dalle valutazioni dei professionisti che seguono da anni e – in particolare le operatrici Parte_2 Parte_1
del – rende impossibile, anche alla luce della loro età anagrafica, secondo Pt_3
l'argomentata opinione del consulente, considerare plausibile un cambiamento significativo del loro modo di essere e delle loro competenze come individui e come genitori (sarebbe già un risultato prezioso il mantenimento dell'attuale condizione di astensione dal consumo di alcol e droghe). In ogni caso, i tempi per un tale rilevante cambiamento, per il quale non vi sono, allo stato, fattori prognostici positivi, non sarebbero compatibili con le esigenze del piccolo a maggior ragione Per_1
considerando le specificità del bambino, 'particolarmente fragile e a rischio evolutivo' per le sue vicissitudini e problematiche passate e presenti. Per quanto riguarda la rete parentale costituita dalle famiglie allargate, indagata anch'essa dal consulente tecnico, 'non si riscontra una situazione tale da poter pensare che essi (i nonni e una zia, ndr) siano in grado di integrare e/o vicariare i limiti dei genitori in maniera da costruire un ambiente relazionale idoneo ad accogliere il piccolo la nonna paterna 'è una persona fragile, di età abbastanza avanzata e con un Per_1
compagno poco propenso ad occuparsi a tempo pieno del minore'; ella può essere un aiuto ma non certo costituire, per le limitate competenze relazionali ed emotive, un riferimento alternativo ai genitori né può compensarne in modo sostanziale le importanti lacune;
per quanto riguarda il nonno e la zia materna, il consulente tecnico rileva che 'l'età del nonno, la distanza abitativa, le fragilità personali e la loro scarsa consapevolezza delle problematiche della coppia genitoriale e dei numerosi e complessi bisogni del bambino fanno di loro persone non capaci di fornire un aiuto
14 sufficiente da rendere i genitori in grado di accogliere presso di loro il minore'. In sostanza, quanto finora rilevato ed argomentato sulla base di un'approfondita analisi, basata su colloqui clinici con i genitori, test psicodiagnostici, colloqui con gli operatori e con i familiari, osservazione dell'interazione genitori-figlio, oltre che sull'esame degli atti del procedimento, induce a ritenere che la fragilità delle competenze e delle funzioni genitoriali (di cura, protezione, rappresentazione dei bisogni del figlio, etc.) di entrambi i genitori, tenuto conto dell'età del minore e delle sue caratteristiche, sia tale da non potersi ragionevolmente prevedere una possibilità di recupero di capacità sufficientemente adeguate in tempi che siano compatibili con le esigenze di crescita, di stabilità e di sviluppo psicofisico del bambino. In questo senso può parlarsi di una situazione di abbandono, la quale, come sopra detto, si configura, come nel caso di specie, “qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato non in astratto ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità'' (così Cass. civ., sez. I, 24-02-2010, n. 4545). Da ciò consegue che corrisponde al superiore interesse del minore la dichiarazione dello stato di adottabilità con suo collocamento a scopo adottivo presso l'attuale famiglia affidataria, individuata in relazione alle specifiche esigenze del piccolo Per_1
Adozione 'chiusa' o 'adozione aperta'. Come già accennato, la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 183 del 2023, sopra richiamata, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del
1983, sollevate in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ha precisato che 'è possibile adottare un'interpretazione adeguatrice alla Costituzione che allontani dall'art. 27, terzo comma, della legge n.
184 del 1983 l'immagine di una presunzione assoluta e che, in particolare, escluda un divieto per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio-affettive con componenti della famiglia di origine. La
15 cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia di origine realizzi l'interesse del minore. Simile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio- affettive con componenti della famiglia d'origine realizzi il miglior interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a vedere preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità'. La pronuncia della Corte sollecita il giudice del merito ad indagare e a valutare se corrisponde all'interesse del minore, di cui viene dichiarato lo stato di adottabilità con connessa interruzione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine, mantenere relazioni socio-affettive con i genitori biologici o con alcuni componenti della stessa. Fermo restando che il minore, una volta adottato, dovrà essere informato dai genitori adottivi, a tempo debito e nei modi più opportuni, di tale sua condizione, come prescrive il primo comma dell'art. 28 della legge n. 184/1983, si ritiene, dopo attenta riflessione, di dare risposta negativa, nel caso di specie, al quesito sopra enunciato, in quanto la prosecuzione degli incontri e dei rapporti di fatto con i genitori biologici non realizzerebbe il miglior interesse del minore. In primo luogo, non sussiste una consolidata relazione affettiva del bambino - considerate la sua tenera età e la natura e cadenza quindicinale degli incontri protetti - con i genitori, onde l'interruzione di tali rapporti non è tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. La stessa sentenza della Corte costituzionale fa riferimento, nella parte motiva, alla sussistenza
16 di 'radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono'. Nel caso di specie, il minore non ha avuto tempo e modo, per i motivi sopra esposti, di sviluppare e consolidare un rapporto affettivo profondo con nessuno dei componenti della famiglia di origine, neppure con i genitori, che non hanno mai vissuto con il figlio. La considerazione principale da sviluppare, tuttavia, riguarda le caratteristiche che dovrebbe avere, per il benessere psico-fisico del minore, un'adozione c.d. 'aperta' (un'adozione piena o legittimante che tuttavia prevede il mantenimento, nelle forme, nei tempi e nei modi da valutare caso per caso, dei rapporti sociali ed affettivi con alcuni componenti del nucleo di origine del minore con i quali tali relazioni si sono già sviluppate). Come evidenziato dal consulente tecnico dott. nella sua relazione (a foglio 43), 'l'esperienza clinica e gli Per_2
studi ci dicono che una delle condizioni affinché l'adozione aperta possa produrre i suoi potenziali benefici è la volontà delle due famiglie, biologica e adottiva, di muoversi in questa direzione. In altre parole l'adozione aperta richiede, quale requisito, forse non indispensabile ma certamente molto importante, che la famiglia di origine abbia deciso spontaneamente di rinunciare al minore esprimendo il proprio consenso alla sua adozione da parte di altri genitori. Diversamente il bambino incontrerà dei genitori biologici che gli comunicheranno, a vari livelli, la loro contrarietà all'adozione, il desiderio di averlo con sé e la loro sofferenza per non poterlo crescere, tutte comunicazioni molto pesanti dal punto di vista emotivo e che possono facilmente metterlo in un conflitto di lealtà tra le due famiglie. Della stessa opinione sono e , entrambi studiosi di fama Persona_6 Persona_7
internazionale nel campo dell'adozione' ad es. scrive: 'Quando i genitori Per_6
biologici si sono legalmente opposti all'adozione e si è verificato un contenzioso teso e complicato, proporre un'adozione aperta non ha senso, poiché sappiamo bene che uno dei requisiti per la buona riuscita dell'adozione aperta è un rapporto positivo tra le due parti', e : '… le situazioni in cui ai genitori biologici vengono Per_7
sottratti i figli dai servizi sociali presentano maggiori sfide per quanto riguarda il successo dell'adozione aperta'). Nel caso in esame, entrambi i genitori biologici, pur
17 riconoscendo il ruolo positivo che gli affidatari stanno svolgendo per il benessere del piccolo sono sostanzialmente contrari all'adozione, non avendo una reale Per_1
consapevolezza delle problematiche che hanno portato all'apertura del presente procedimento, a loro avviso risolte con l'interruzione del consumo di droghe e con la risoluzione dei più importanti problemi sanitari della sig.ra . Parte_1
Questo è quanto emerge chiaramente (anche) dalla loro nuova audizione avvenuta, in seguito all'esame del consulente tecnico, nell'udienza del 07 luglio 2023: entrambi hanno sottolineato l'importanza preminente da attribuire, a loro avviso, al legame biologico con il figlio, la loro contrarietà al fatto che il bambino possa chiamare
'mamma' o 'papà' i genitori affidatari o adottivi, la sottolineatura che il minore dovrebbe sapere chi sono i suoi 'veri genitori'. Si può facilmente immaginare l'impatto che, nella crescita, una simile postura, per quanto legittima, potrebbe avere sul benessere psichico del minore, il quale si troverebbe coinvolto in un inevitabile conflitto di lealtà. Siamo ben lontani, quindi, da quelle condizioni e caratteristiche che un'adozione aperta dovrebbe avere per preservare un equilibrato sviluppo psicologico ed emotivo del minore e per apportare allo stesso dei benefici anziché un pregiudizio. La logica conclusione, nell'interesse del piccol è che lo stesso Per_1
debba essere dichiarato adottabile, in forma piena e senza che sia previsto il mantenimento delle relazioni con i genitori o con altri componenti della sua famiglia di origine…”. Il TM decideva pertanto come da dispositivo riportato in apertura
IV. Il giudizio di appello. e proponevano Parte_1 Parte_2
appello alla sentenza. Si costituiva nella procedura il tutore del minore Per_1
IV.
1. Gli appellanti lamentavano che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica espletata nell'ambito del procedimento di primo grado da cui si evince una disponibilità del gruppo familiare ad accudire il bambino. La nonna di (1956) ha Per_1 Parte_5
manifestato fin dall'inizio la sua disponibilità ad occuparsi del nipote, dichiarando di versare in buone condizioni di salute, di poter offrire al bambino un'idonea soluzione abitativa;
tra l'altro la Sig.ra è in pensione e potrebbe Parte_7
18 occuparsi pienamente del nipote;
quanto ai genitori, il lavora stabilmente Parte_5
e la è in procinto di trovare lavoro e gode peraltro di pensione di Pt_1
reversibilità. Inoltre hanno preso in locazione un immobile che potrebbe accogliere per dimensioni e stato anche il piccolo Concludevano pertanto nel seguente Per_1
modo: “…- In via principale accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti di legge per la dichiarazione dello stato di abbandono del minor nato a Persona_1
Lucca il 05.02.21, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, disporre il suo affidamento ai genitor e , mediante inserimento Parte_2 Parte_1
di quest'ultima presso un'idonea comunità madre figlio, impartendo altresì ai genitori tutte le prescrizioni che saranno ritenute idonee a garantire l'assistenza morale, i l mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minor - I n Persona_1
subordine e sempre accertata e dichiarata l'assenza dei requisiti di legge per la dichiarazione dello stato di abbandono, previa verifica dell'idoneità della nonna paterna disporre a favore di quest'ultima l'affidamento del Parte_8
minor impartendo altresì ai suoi genitori ed alla nonna paterna tutte Persona_1
le prescrizioni che saranno ritenute idonee a garantire la sua assistenza morale, il suo mantenimento, la sua educazione e la sua istruzione;
- Nella denegata ipotesi in cui la Corte Ill.ma accerti e dichiari in via definitiva lo stato di abbandono del minore e la sua conseguente adottabilità, Voglia per tutti i motivi esposti in Persona_1
narrativa disporre per la c.d. 'adozione mite' …”.
IV.
2. Il tutore del minore, a sua volta, ripercorreva le vicende del procedimento ed il contenuto e le conclusioni della CTU svolta evidenziando in conclusione che il gravame presentato dalla coppia doveva essere Parte_6
respinto, perché i Genitori biologici non hanno consapevolezza delle proprie difficoltà e tendono a minimizzare le problematiche da esse derivanti;
hanno difficoltà ad immedesimarsi nei bisogni del figlio con conseguente incapacità di prendersene cura;
la rete familiare non appare idonea a supportare un eventuale progetto di collocamento del minore presso i genitori;
è emersa incapacità
genitoriale in sede di CTU ed impossibilità di dar luogo all'adozione aperta stante il
19 palese rifiuto da parte della coppia genitoriale di accettare il diverso collocamento del minore. Infine, depositava lettera dei genitori attualmente affidatari e relazione del Nido frequentato da Concludeva, quindi, specificamente per sentire Per_1
“…rigettare l'impugnazione proposta dai sigg.r Parte_2 Parte_1
e conseguentemente confermare la Sentenza n. 124/23 emessa dal Tribunale per i minorenni di Firenze in data 03.11.23…”.
IV.
3. All'udienza, sulle conclusioni delle Parti come in atti introduttivi, la
Corte si riservava. Con successiva ordinanza, era disposto supplemento di CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una adozione c.d. aperta in favore del piccolo Depositata la relazione, alla successiva udienza, previa Per_1
discussione, la Corte si riservava sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe modificate e riportate.
V. Il merito dell'impugnazione. Le indagini del CTU. L'appello è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti sotto indicati.
V.
1. Il supplemento di CTU. La Corte assegnava, nell'accordo delle Parti, al medesimo CTU che già aveva valutato le capacità genitoriali degli stessi appellanti il seguente quesito in riferimento all'eventuale rinnovata consapevolezza dei genitori sul loro rapporto con “…Il CTU, letti gli atti di causa ed in particolare vista Per_1
la propria precedente CTU resa in primo grado, le relazioni del Servizio Sociale e specialistiche, anche rese nella pendenza del giudizio di primo grado nell'interesse del minore nato a [...] il [...]; svolti tutti gli accertamenti Persona_1
ritenuti necessari e sentiti i genitori biologici nonché i congiunti emersi nel giudizio o che comunque si siano segnalati per la vicinanza e l'aiuto concreto offerti al minore e alla sua famiglia, l'attuale famiglia affidataria presso cui il minore è collocato (la cui riservatezza di generalità e dati sensibili deve essere accuratamente preservata) nonché i professionisti coinvolti fra cui operatori del Servizio Sociale investito e specialisti intervenuti: 1) rivaluti, alla stregua delle più recenti relazioni dei Servizi Sociali e degli eventuali sviluppi di consapevolezza dei genitori medio tempore acquisiti ed emergenti dalle stesse indagini peritali, se nel preminente
20 interesse del minore e nella comune direzione intenzionale delle due famiglie
(biologica e affidataria/adottiva), sia attuabile una adozione pur pienamente legittimante, ma accompagnata dal mantenimento di rapporti di mero fatto con i genitori biologici, i quali, ancorché non idonei a sopperire allo stato di completo abbandono, si mostrino pur tuttavia legati al minore da relazione affettiva già sviluppata e pienamente consapevoli del ruolo meramente affettivo e non giuridico che tale forma di adozione loro riserverebbe (c.d. “adozione legittimante aperta”); 2) in tale ultimo caso, indichi anche le forme, i tempi e i modi in cui detti rapporti fattuali, sociali e affettivi, tra minore e genitori biologici potrebbero trovare materiale estrinsecazione…”.
V.
2. Nello svolgimento dell'incarico, il CTU ha innanzitutto potuto rilevare,
nei genitori, una confermata responsabilità nella gestione della propria vita e un profondo mutamento di consapevolezza in riferimento al loro rapporto con Per_1
“…La posizione dei signori e dei loro familiari. Le informazioni Parte_9
raccolte attraverso i colloqui con la coppia dei genitori, la nonna materna e il nonno paterno, nonché dai Servizi socio-sanitari, indicano che i signori – Per_1 Pt_1
proseguono nel loro percorso di vita regolare caratterizzato dall'impegno nel lavoro e dall'astinenza dall'utilizzo di sostanze stupefacenti e/o alcol. Il signor Pt_2
mantiene ormai da anni il suo impiego di magazziniere presso la ditta Amedeo
Riccomini SRL e la signora ha dichiarato di essere stata recentemente Parte_1
assunta, a tempo indeterminato, con un contratto part-time di 20 ore settimanali, presso la Cooperativa ESSEQ di Lucca dove svolge attività di pulizie. Recentemente la coppia si è trasferita a Pescia, in provincia di Pistoia, dove ha trovato un'abitazione più confacente alle proprie necessità. Tale trasferimento ha comportato un passaggio di titolarità dai Servizi di Lucca a quelli di Montecatini Terme. I signori hanno, però, chiesto e ottenuto di rimanere in carico al di Lucca per ciò che attiene i Pt_3
controlli urinari sull'eventuale assunzione di sostanze. Tale richiesta è motivata dal fatto che sono stati lungamente seguiti dagli operatori di tale Servizio con i quali hanno stabilito una consolidata relazione di fiducia, inoltre, lavorando entrambi a
21 Lucca, è per loro più agevole recarsi al di questa città piuttosto che a Pt_3
Montecatini. Relativamente ai loro propositi sul collocamento di fin dal Per_1
primo incontro di questa supplemento di CTU, i signori hanno Parte_9
sostenuto di considerare ormai irrealistico che il bambino possa essere loro affidato.
Motivano tale opinione, che rappresenta un significativo cambiamento rispetto al loro precedente obiettivo di poter avere il collocamento del figlio, come basato sulla consapevolezza che è trascorso molto tempo da quand è stato inserito nella Per_1
famiglia affidataria e ormai è inevitabile che si senta parte di quel nucleo familiare.
Aggiungono che, preso atto di ciò, per loro sarebbe comunque molto importante poter mantenere una qualche forma di contatto con lui, in un regime di adozione legittimante aperta che reciderebbe qualsiasi legame giuridico con loro.
Nell'esprimere tale convincimento i signori non mancano di manifestare, in modo emotivamente congruo e comprensibile, la loro tristezza per il fatto di dover rinunciare ad occuparsi direttamente del bambino. Considerato tale importante cambiamento nell'atteggiamento dei signor rispetto all'adozione del Per_1 Pt_1
minore da parte degli attuali affidatari, ho ritenuto necessario valutare approfonditamente quanto tale convincimento fosse autenticamente radicato in loro e la posizione dei loro familiari. Ho, pertanto, provveduto ad incontrare più volte i signori e i loro genitori per meglio comprendere il loro vissuto e la loro effettiva volontà di aderire ad un progetto di adozione legittimante aperta. Nei colloqui effettuati ho potuto constatare che l'intenzione di recedere dal proposito di veder riformata la sentenza di adottabilità emessa da Tribunale di Firenze e di ottenere l'affidamento del minore è complessivamente autentica e meditata. Le ragioni di tale cambiamento sono, a mio avviso, ascrivibili a diversi fattori che possono così essere riassunti: a. In primo luogo i signori, considerando il complessivo svolgimento della vicenda e l'ordinanza emessa dalla Corte, hanno compreso che la possibilità che il bambino venga loro affidato è estremamente ridotta, così da considerare inefficace e oneroso portare avanti un progetto di ricongiungimento che ha poche probabilità di potersi concretizzare. b. In secondo luogo, la coppia ha manifestato la capacità di
22 mettersi nei panni del figlio e comprendere che per lui sarebbe vantaggioso essere adottato dalla famiglia affidataria e crescere in quel contesto di relazioni. Questo convincimento pare essere principalmente basato sulla constatazione del tempo trascorso e del legame affettivo che il bambino ha creato con gli affidatari e con le di loro famiglie estese, e solo in piccola parte sulla piena convinzione che sia nell'interesse di essere cresciuto da genitori più competenti di quanto Per_1
possano esserlo loro. Questa differenza è, ovviamente, molto importante e sarà ripresa più avanti nelle risposte ai quesiti. c. Infine, è probabile che i signor – Per_1
abbiano compreso che assumere un atteggiamento collaborativo e di Pt_1
legittimazione del ruolo degli affidatari, quali effettivi genitori di possa Per_1
facilitare la possibilità che si addivenga a una condizione di adozione aperta. In altre parole è presumibile che appaia loro preferibile, come anche riportato nel ricorso presentato dal loro legale, Avvocato Carignani, di fronte alla Corte di Appello, ottenere la possibilità di ripristinare un contatto con il figlio, piuttosto che rischiare di perderne completamente le tracce. Va detto che la posizione dei signor Pt_2
e è stata coerente ed è andata rafforzandosi nella direzione indicata nel Parte_1
corso dei mesi di svolgimento della presente CTU. Le loro riflessioni sul miglior progetto futuro per il bambino sono risultate complessivamente coerenti, emotivamente congrue e capaci di mettere al centro il benessere del piccol Per_1
La nonna paterna e il nonno materno (si ricorda che il nonno paterno e la nonna materna sono da tempo deceduti), sono stati incontrati in due occasioni: una volta da soli e un'altra insieme ai rispettivi figlio e figlia. Ebbene, anche loro hanno evidenziato la stessa disponibilità palesata dai figli a rivedere le loro aspettative relativamente al futuro del nipote. Infatti, se nel corso della CTU di primo grado e, in parte, durante il primo colloquio, manifestavano ancora il proposito ch Per_1
fosse affidato ai genitori naturali, successivamente si sono allineati alla posizione dei loro figli, dichiarandosi remissivi rispetto alla loro volontà e avanzando la richiesta di poter un giorno vedere il nipote dalla cui vita sono stati oggettivamente e completamente esclusi. Per suggellare con maggiore chiarezza la disponibilità dei
23 genitori all'adozione legittimante aperta e la loro intenzione di rinunciare ad avere l'affidamento del bambino, evitando possibili fraintendimenti sulle conseguenze della loro decisione, è stato effettuato un incontro conclusivo con i genitori naturali in presenza del loro legale e del curatore del minore, Avv. Baronti. In questa sede i signor hanno confermato la loro disponibilità ad accettare che Parte_9
sia adottato in forma piena dagli attuali affidatari, con la cessazione di Per_1
qualsiasi legame giuridico tra lui e loro, purché l'adozione sia aperta e consenta loro di mantenere un contatto, seppure sporadico (ho esplicitamente parlato di 3/4 contatti all'anno) e subordinato ai bisogni del bambino…”. Non è dubbio che il passaggio concettuale dall'originaria, risoluta volontà assertiva di poter essere nel breve tempo, pur con passaggi intermedi, genitori pienamente legittimati ad una piena responsabilità con affidamento del minore, ad accettazione dei loro limiti e di un'adozione di con il quale poter mantenere comunque un contatto, Per_1
costituisce il risultato di un complesso, lungo, articolato, ma fruttuoso percorso psicologico di rinnovata consapevolezza della necessità di mettere in primo piano l'interesse primario ed esclusivo di di fronte al quale i loro personali interessi Per_1
sono risultati recessivi. Come si evince dai risultati delle articolate indagini e colloqui di CTU, pare potersi affermare con ragionevole certezza che tale convinzione, nei genitori, sia divenuta ponderata e radicata. Le indagini del CTU si sono dunque potute estendere, altresì, ai Servizi Sociali, i quali hanno confermato la condizione di equilibrio e regolarità nella vita della coppia e la negatività degli esami effettuati, ulteriormente attestata dall'accettazione di entrambi di sottoporsi all'esame del capello, al fine di acclarare senza che vi fossero dubbi la loro situazione tossicologica, con risultato di piena negatività all'assunzione di sostanze stupefacenti.
Ancora, il CTU ha rivolto le sue indagini anche ai genitori affidatari, dalla cui opinione non poteva prescindersi ai fini dell'adozione di una adozione aperta a contatti con la famiglia di origine. “…Rispetto alle condizioni psicofisiche del bambino essi riferiscono che egli sta crescendo bene e la sua situazione sanitaria è molto migliorata. Resta presente il problema del broncospasmo, ma le crisi si
24 presentano molto più raramente e con minore intensità di quanto avveniva in passato. Il bambino, inoltre, è stato seguito per un periodo di monitoraggio dalla NPI territorialmente competente che ha poi ritenuto che non ci fosse più bisogno di incontralo visto che il suo percorso di sviluppo è pienamente nella norma. Lo descrivono come un bimbo simpatico, vivace, dotato di buone capacità linguistiche, socievole e affettuoso. Talvolta è ostinato e cerca di imporsi ma complessivamente è abbastanza obbediente e gestibile. Relativamente alla sua storia pregressa gli hanno parlato dei suoi genitori naturali e usano frequentemente il termine adozione e adottato. Inoltre, gli hanno raccontato che il babbo e la mamma che lo hanno fatto nascere avevano delle difficoltà e non erano in grado di occuparsi di lui. In particolare gli hanno proposto una fiaba che ha per protagonista un piccolo riccio in cui i genitori non riescono ad occuparsene. Precisano che dopo l'interruzione degli incontri protetti con i signori il bambino non li ha mai Parte_9
espressamente ricordati, nonostante loro abbiano in varie occasioni affrontato il tema delle sue origini. Dalle informazioni raccolte emerge chiaramente che l'approccio utilizzato da parte della coppia affidataria è caratterizzato dalla trasparenza e da un atteggiamento non giudicante nei confronti della famiglia biologica, nella volontà di aiutare a conoscere e comprendere il proprio Per_1
passato talché possa, nel tempo, accettarlo e integrarlo serenamente nella sua vita attuale. In questa ottica, di fronte all'ipotesi di un'adozione legittimante aperta, la coppia affidataria ha assunto, fin da subito, un atteggiamento di disponibilità rispetto a tale eventualità. I coniugi hanno palesato la capacità di mettere al centro delle loro riflessioni il benessere del minore, interrogandosi se e in che misura la ripresa delle relazioni con i familiari di origine potrebbe aiutarlo nel suo percorso di crescita. In questo processo li ha aiutati il fatto che la madre affidataria è stata a sua volta adottata e, una volta divenuta adulta, ha ritenuto di ricercare la propria famiglia di origine. Pertanto, entrambi hanno ben presente il valore che, generalmente, ha per chi è stato adottato poter avere accesso alle proprie origini. Naturalmente non sono mancati dubbi e timori relativamente alla possibilità che i genitori di nascita e/o altri
25 membri della famiglia biologica possano in futuro costituire un fattore di disturbo pe turbando il suo equilibrio psicologico e/o le relazioni tra lui e la famiglia Per_1
adottiva e con il suo contesto di vita allargato. Sarebbero rassicurati se il percorso di avvicinamento avvenisse con molta gradualità, monitorando con attenzione le reazioni del bambino e se loro potessero esercitare un effettivo e sostanziale controllo sull'andamento di tale processo di progressiva apertura…”.
V.
3. In esito all'articolata indagine svolta della quale appena sopra si è data soltanto sintetica evoluzione riportando le articolazioni motivazionali maggiormente significative, il CTU esprimeva alcune riflessioni generali e metodologiche e addiveniva quindi, per il caso che ci occupa, a conclusioni che di seguito si riportano:
“…Ritengo di aver assunto sufficienti informazioni per poter rispondere ai quesiti postimi dalla Corte. Prima di fornire le risposte considero, però, utile avanzare alcune considerazioni generali sul tema dell'apertura nelle adozioni e specifiche sulla situazione oggetto della presente CTU. Alcune riflessioni generali. Sappiamo che, rispetto all'opportunità di mantenere i contatti tra persona adottata e famiglia di nascita si confrontano due paradigmi sostanzialmente diversi. Il primo, che ritroviamo della sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2023, è così riassumibile: il mantenimento dei rapporti nelle adozioni piene va garantito quando l'interruzione degli stessi nuocerebbe al minore. Scrive testualmente la Corte: 'Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità'. L'altro approccio, molto diffuso in ambito psicosociale, nella letteratura internazionale e nella legislazione di altri Paesi (Neil, Alt., 2015; Del
Pozo, Alt., 2018), si basa, invece, sul presupposto che mantenere la relazione sia sempre positivo, salvo che non si palesino specifiche controindicazioni. In altre parole nel primo caso “l'onere della prova” spetta alla conservazione dei contatti: si devono trovare buone ragioni affinché continuino. Nel secondo “l'onere della prova”
26 spetta all'interruzione: si devono trovare buone ragioni perché cessino. È palese che si tratta di due prospettive tra loro molto diverse e speculari. Ritengo che entrambi gli approcci siano sensati e potenzialmente utili. Il punto, a mio avviso, è comprendere in quali casi mantenere la relazione tra il minore e la famiglia di origine costituisca un effettivo sostegno al bambino a integrare le due parti della sua vita, a capire perché sia stato necessario fornirgli un nuovo contesto familiare e, soprattutto, se possa aiutarlo a “fare pace” con la dolorosa impossibilità di crescere nella sua famiglia di origine. Penso che questi debbano essere gli obiettivi del mantenimento del rapporto con i familiari di nascita – e non uno stolido omaggio alla intangibilità del legame biologico. Come ricordato, l'orientamento della comunità scientifica internazionale – fortemente indirizzato in favore dell'opportunità del mantenimento della relazione, salvo in casi in cui vi siano specifiche e gravi controindicazioni – è sostenuto da numerose ricerche che mostrano un complessivo buon andamento delle adozioni aperte, seppure non in tutti i casi. L'opinione diffusa tra i ricercatori è che mantenere il contatto, con modalità che possono essere tra loro molto diverse, consenta alla persona adottata di integrare le due parti della sua vita, pre e post-adozione, potendo in questo modo costruire un senso di coesione interno e un'identità più strutturata e solida. (…).
Deve essere chiaro che la conservazione della relazione ha lo scopo di aiutare il minore e, pertanto, la sua organizzazione deve essere totalmente subordinata ai suoi bisogni e al suo interesse. In nessun caso, infatti, la si dovrà considerare un diritto degli adulti o, tantomeno un parziale “indennizzo”, una sorta di “premio di consolazione”, per i genitori biologici esautorati dal loro ruolo di padre e di madre.
In questo senso le conoscenze scientifiche ci forniscono alcune importantissime informazioni. La prima riguarda la frequenza dei contatti. Ebbene, ciò che emerge dalle ricerche è che, pur in presenza di una grandissima variabilità nelle diverse situazioni di “open-adoption”, solitamente, la cadenza dei contatti è piuttosto contenuta, limitandosi, in media, a poche occasioni per anno. Le ragioni di questa forte limitazione nella relazione tra il minore e la famiglia di nascita sono numerose.
27 In primo luogo va ricordato che per i bambini adottati l'impossibilità di poter vivere nella propria famiglia di origine rappresenta un evento doloroso che deve essere compreso ed accettato attraverso un impegnativo percorso di elaborazione. Il bambino deve, quindi, essere aiutato ad elaborare la perdita attraverso interventi specifici che lo aiutino a comprenderne la propria storia e ad accettare quanto avvenuto, permettendogli così di “mettersi il cuore in pace”. Dovrebbe essere chiaro che un simile percorso psicologico mal si concilierebbe con contatti intensi con i familiari di origine che avrebbero l'effetto di causare un eccessivo coinvolgimento emotivo nel bambino verso di loro. È evidente, dunque, che la frequenza e le modalità dei contatti dovrà essere “messa al servizio” di tale percorso, valutando, di volta in volta, quale sia la modalità più congrua per quella situazione specifica. Oltre
a ciò, si deve considerare che anche per i genitori biologici è necessario poter compiere un percorso di elaborazione della “perdita” del figlio e di accettazione della loro incapacità a occuparsene pienamente. Altro aspetto implicato è quello della costruzione dell'appartenenza con la famiglia adottiva. Perché questo legame possa essere saldamente costruito è necessario che il minore non sia eccessivamente coinvolto con altri rapporti che lo assorbirebbero e lo distoglierebbero emotivamente. (…). Assumere questa prospettiva ci fa comprendere che, se da un lato è senz'altro possibile e positivo per un bambino in adozione mantenere una pluralità di legami e di appartenenze, dall'altro non si deve perdere di vista che questi legami non possono (non devono!) collocarsi su uno stesso livello di significatività. In altre parole, dobbiamo aver chiaro che le relazioni affettive si organizzano gerarchicamente e che è necessario che alcune, quelle con i genitori adottivi, siano percepite dal bambino come più importanti di altre. Per facilitare la costruzione di questo senso di appartenenza è necessario aiutarlo, nel caso in cui il rapporto continui, ad avere un'adeguata distanza dalla famiglia di origine, in modo che egli possa sentirsi psicologicamente libero nel percepirsi pienamente figlio dei genitori adottivi e identificare la famiglia adottiva come la propria famiglia, senza, provare sensi di colpa e/o conflitti di lealtà. Ultimo aspetto da considerare è relativo
28 alla forma in cui il contatto viene mantenuto. Può aiutarci, a questo proposito, citare la teorizzazione proposta da , relativa al concetto di apertura Persona_7
nell'adozione. distingue tra apertura comunicativa (communication Per_7
openness) e apertura strutturale (structural openness). La prima indica la disponibilità dei genitori adottivi a favorire l'espressione ed il confronto aperto e sincero di pensieri, sentimenti, emozioni che il nucleo adottivo nutre nei confronti della storia pregressa del minore. La seconda si riferisce al grado di contatti reali che intercorrono tra il figlio adottivo e la sua famiglia biologica. Le ricerche mostrano che, mentre l'apertura comunicativa è sempre positiva e da praticare, pur stando attenti alle esagerazioni, l'opportunità della seconda va valutata di volta in volta, presentando sia benefici, sia criticità. Pertanto, per soddisfare l'esigenza di mantenere il rapporto tra minore e familiari di nascita, quale aiuto alla costruzione armonica della sua identità, e farlo in un modo che non rappresenti un disturbo al suo equilibrio psicologico e alla costruzione del legame con la famiglia adottiva, oltre che sulla corretta frequenza dei contatti è necessario operare sulle modalità con cui essi vengono realizzati. In proposito possiamo distinguere tra 3 tipologie di contatti:
A) Contatti diretti in tempo reale. Questa forma di rapporto si realizza quando persona adottata e familiare di origine interloquiscono direttamente nello stesso istante attraverso incontri in presenza, videochiamate o telefonate. Inoltre, i rapporti diretti possono essere autonomi o assistiti prevedendo, in questo secondo caso, la presenza di un adulto, genitore adottivo o professionista, con la funzione di sostenere il minore e mediare la relazione. B) Contatti diretti in differita. In questo caso il contatto si verifica ancora direttamente tra l'adottato e un determinato familiare, ma gli scambi comunicativi dall'uno all'altro e viceversa non avvengono più in tempo reale ma sono separati da un intervallo più o meno lungo, attraverso scambio reciproco di messaggi che possono essere video, audio o scritti (lettere, e-mail, messaggi WhatsApp). Anche in questo caso lo scambio può essere autonomo o supervisionato da un adulto competente. C) Contatti mediati. Con questa modalità il rapporto tra adottato e familiare biologico si realizza attraverso un professionista e/o
29 il genitore adottivo, che si incarica di recapitare le comunicazioni ed eventuali oggetti concreti (regali, disegni, ecc.) dalla persona adottata al familiare di nascita e viceversa. Le modalità A e B possono, inoltre, essere libere o protette con un eventuale incremento della tutela del minore e della riduzione del rischio che possa essere esposto a input disturbanti. È evidente che quelli su indicati rappresentano tre livelli di mantenimento del rapporto di differente impatto e coinvolgimento per le persone implicate, con la preferenza per il livello C nelle situazioni più delicate e laddove è maggiormente elevato il rischio che il contatto possa turbare il minore, per muoversi verso il livello A nei casi più tranquilli e contrassegnati da collaborazione.
È altrettanto ovvio che le tre modalità possano coesistere, magari in alternanza tra loro o succedersi nel tempo. Infine, come ho già anticipato, ritengo che i genitori adottivi debbano poter avere un prevalente e decisivo ruolo decisionale su frequenza e modalità dei contatti tra il figlio e i genitori di nascita al fine di non percepire la presenza della famiglia biologica come una realtà per loro incontrollabile e, conseguentemente, pericolosa per il benessere del loro nucleo familiare.
Conseguentemente penso che la cadenza e le modalità con cui strutturare la relazione debbano essere decisi dai genitori adottivi e non loro imposti dall'autorità giudiziaria o dai Servizi socio-sanitari. L'esperienza sul campo ci dice che sono tanti i genitori adottivi che manifestano la disponibilità e la capacità di mettersi in gioco in maniera autentica e di “accogliere” nelle loro vite la famiglia biologica del figlio.
VI. Segue: l'adozione aperta. Le conclusioni e le proposte concrete suggerite dal CTU. Forme, tempi e modalità di rinnovati contatti tra minore e famiglia di origine. In esito alle sopra riportate riflessioni generali, vere e proprie linee guida che questa Corte ha inteso riportare per esteso proprio in funzione della loro essenzialità ai fini della comprensione del progetto suggerito dal Consulente, quest'ultimo rispondeva ai sostanziali due quesiti posti dalla Corte.
VI.
1. Nella risposta al primo, vale a dire sulla sussistenza dei presupposti per una rinnovata valutazione in ordine alla praticabilità di una adozione piena legittimante con contatti tra famiglia di origine e minore, il CTU osservava quanto
30 segue: “…Per rispondere al quesito si deve, prioritariamente, constatare che la relazione affettiva significativa è senz'altro presente nei signori nei Parte_6
confronti d mentre non è tale in senso contrario. Infatti, i genitori naturali Per_1
hanno molto investito affettivamente il figlio che, va ricordato, è stato la causa del loro percorso di affrancamento dalla droga e dall'alcol, e ha rappresentato la realizzazione di un loro radicato desiderio di genitorialità. I signori, già nel corso della precedente CTU e, nuovamente in quella attuale, hanno mostrato di essere molto interessati alle condizioni del figlio e al suo benessere, tanto da comprendere che è nel suo interesse essere adottato dall'attuale famiglia affidataria e accettare, seppure e comprensibilmente in modo non entusiastico, di essere collocati in una posizione marginale nella vita futura d accontentandosi di avere sue notizie Per_1
e mantenere con lui un rapporto molto limitato e sporadico, mostrando la capacità di rivedere le proprie posizioni e di saper dare priorità all'interesse del minore. Per il minore, invece, i genitori biologici non rappresentano delle figure significative avendo avuto con loro, fin dalla nascita, un rapporto estremamente ridotto, limitato agli incontri protetti, che peraltro sono stati totalmente interrotti in seguito alla sentenza di adottabilità emessa, il 3/11/2023, dal Tribunale per i Minorenni di
Firenze. Pertanto, non si può certo affermare che abbia “radici affettive Per_1
profonde con i familiari”, né un qualsivoglia rapporto significativo con i suoi genitori naturali, la cui interruzione gli provocherebbe nocumento. Ci troviamo, quindi, in una situazione non paritetica, nella quale il rapporto affettivo esiste, ma unicamente in una direzione, quella degli adulti verso il bambino e non viceversa. Allo stesso tempo, però, è ragionevole tenere conto di quanto esposto a proposito degli effetti dell'adozione aperta sulla costruzione della identità del minore: come illustrato in precedenza, molte ricerche indicano che il mantenimento dei rapporti con la famiglia di nascita, se ben gestito, in un clima di rispetto e collaborazione tra le due famiglie, possa contribuire positivamente al benessere del minore. In questo senso si può, quindi, ritenere che, pur in assenza di un legame affettivo significativo tra il minore e i suoi genitori biologici, ripristinare e mantenere una qualche forma di
31 relazione tra loro potrà essere per lui di aiuto nel processo di conoscenza, comprensione e integrazione della sua storia pregressa con la vita presente e futura, con conseguente beneficio sulla costruzione di una identità più coesa e armonica.
Inoltre, va ricordato che i signor hanno saputo mantenere, ormai da Parte_9
diversi anni, una condotta improntata alla collaborazione e alla correttezza nei confronti di tutti i soggetti che si sono occupati e si stanno occupando della vicenda, dimostrando di aver compreso che il loro ruolo nella vita del figlio potrà, eventualmente, esistere ma in misura molto limitata, costituendosi come legame privo di un riconoscimento giuridico e dei diritti connessi. Va poi considerato che nel corso della loro vita, nonostante la lunga dipendenza dalla droga e dall'alcol, non risulta abbiano avuto condotte violente verso persone o cose. È, quindi, plausibile immaginare che essi sapranno evitare, in futuro, di assumere atteggiamenti e/o comportamenti perturbativi della vita del bambino e della famiglia adottiva.
Parallelamente va ricordato che gli attuali genitori affidatari si sono dichiarati disponibili nei confronti di un'eventuale adozione aperta. Con intelligenza e sensibilità hanno dimostrato di sapere mettere al centro della loro riflessione l'interesse di anteponendolo al loro, comprensibile, desiderio di esclusività Per_1
nella relazione con il bambino. Essi, come già menzionato, hanno fin da subito parlato con sincerità ad della sua famiglia biologica e della sua storia Per_1
pregressa. Considero, pertanto, che sia possibile optare nella situazione in oggetto per un'adozione legittimante aperta che preveda il mantenimento della relazione con i genitori biologici e, se possibile e compatibile con i bisogni del minore, con il nonno materno e la nonna paterna…”.
VI.
2. Quanto al secondo quesito, relativo più specificamente all'indicazione di forme, tempi e modi in cui detti rapporti fattuali, sociali e affettivi, tra minore e genitori biologici potrebbero trovare materiale estrinsecazione, il CTU proponeva un
“progetto di lavoro” distinto in differenti e successive fasi: “…Come in precedenza sottolineato gli effetti dell'adozione aperta sono significativamente influenzati dal tipo di declinazione operativa che viene implementata in ordine alla frequenza e alle
32 modalità in cui i contatti trovano realizzazione. Pur considerando che ciascun caso debba essere valutato nella sua specificità e che non esistono regole generali adeguate per tutte le situazioni, la letteratura scientifica e l'esperienza clinica ci forniscono importanti indicazioni su ciò che ha maggiori probabilità di determinare un miglior efficacia dell'apertura. Per le ragioni già in precedenza evidenziate, infatti, è opportuno che i rapporti non siano molto intensi, vale a dire nell'ordine di
3/4 contatti annui e le modalità devono essere estremamente rispettose del bisogno del minore e dei suoi genitori adottivi di non veder disturbata la costruzione del loro legame di appartenenza. Nel caso in oggetto, inoltre, ci troviamo di fronte a un bambino che ha soltanto 3 anni e mezzo e che, da oltre un anno, non ha più avuto alcun contatto con i genitori biologici che in precedenza vedeva per un'ora, ogni 14 giorni, in ambiente protetto, talché più che di mantenimento dobbiamo parlare di ripresa della relazione. Considero, quindi, non rispondente all'interesse del minore stabilire modalità rigidamente strutturate relativamente al modo in cui dovranno estrinsecarsi i contatti con i genitori di nascita. Appare, viceversa, necessario costruire un progetto molto graduale di reintroduzione nella vita di delle Per_1
figure genitoriali ed eventualmente dei nonni, monitorando con molta attenzione le sue reazioni e calibrando tempi e azioni in maniera tale che siano rispondenti e rispettosi delle sue necessità e possibilità. Concretamente la proposta di lavoro che si sottopone alla Corte è di: a) statuire di un periodo di monitoraggio di 12 mesi, con incarico al sottoscritto CTU di coordinare e supervisionare l'implementazione del progetto;
b) incaricare i Servizi socio-sanitari (Servizio Sociale, SM ) di Pt_3
residenza della famiglia adottiva e dei genitori biologici di collaborare con il CTU e con i genitori adottivi nell'implementazione del progetto di ripresa e mantenimento dei contatti tra il minore e i familiari di nascita, assicurando preparazione e sostegno al minore e ai genitori adottivi e biologici. Più precisamente il progetto di lavoro si dovrebbe articolare nel seguente modo: A. Prima fase: Obiettivi: i) accertare le reazioni del minore alla indiretta presentificazione dei genitori biologici;
ii) verificare l'atteggiamento e l'effettiva collaborazione dei familiari biologici e della
33 perdurante loro astensione all'uso di sostanze stupefacenti e alcol. Azioni: graduale reintroduzione delle figure dei genitori biologici nella vita di mediante Per_1
fotografie degli stessi, oggetti da loro provenienti (regali, disegni, manufatti, lettere, ecc.), audio-messaggi. Tempo stimato: 3 mesi. B. Seconda fase: Obiettivi: i) conoscenza tra le due famiglie;
ii) incremento della presenza indiretta dei genitori biologici nella vita del minore. Azioni: i) scambio di lettere e audio-messaggi tra genitori adottivi e genitori biologici;
ii) maggiore concretizzazione della presenza dei genitori biologici del minore mediante video messaggi diretti al bambino;
iii) diretta conoscenza tra genitori biologici e genitori adottivi pur mantenendo l'anonimato di quest'ultimi; iv) verificare l'atteggiamento e l'effettiva collaborazione dei familiari biologici e della perdurante loro astensione all'uso di sostanze stupefacenti e alcol.
Tempo stimato: 5 mesi. C. Terza fase: Obiettivi: i) realizzazione primo contatto tra il minore e i genitori biologici;
stesura del progetto di mantenimento delle relazioni e attribuzione di ruoli e responsabilità. Azioni: i) realizzazione di un primo incontro in presenza tra il minore e i genitori biologici a cui prendano parte i genitori adottivi che dovranno continuare a presenziare ai contatti tr e i familiari di origine;
Per_1
ii) definizione delle modalità di mantenimento dei rapporti e definizione delle modalità di monitoraggio e sostegno;
iii) verificare l'atteggiamento e l'effettiva collaborazione dei familiari biologici, soprattutto nel rispettare il ruolo dei genitori adottivi, e della perdurante loro astensione all'uso di sostanze stupefacenti e alcol.
Tempo stimato: 4 mesi. È importante sottolineare che l'implementazione delle diverse fasi non sarà automatica e che i tempi riportati sono indicativi, dipendendo l'attuazione del progetto dalle reazioni del minore e dalle posizioni che assumeranno gli adulti coinvolti (famiglia biologica e famiglia adottiva). In particolare, si dovrà verificare la effettiva disponibilità e capacità dei signor di accettare Parte_9
di avere un ruolo marginale nella vita del bambino, accettando e rispettando il fatto che sono altri divenuti il padre e la madre d e collaborare proficuamente al Per_1
progetto di mantenimento dei contatti. Si precisa che la proposta di un monitoraggio finalizzato a seguire e supervisionare l'attuazione del progetto di graduale
34 avvicinamento tra il minore e i genitori di nascita è stata condivisa e ha trovato il consenso sia dei familiari di origine, sia del Curatore del minore. Per quanto concerne i ruoli nell'attuazione del progetto si propone che ai Servizi territoriali sia attribuito il compito di preparare e sostenere le due famiglie e al CTU quello di supervisionare, monitorare e verificare i risultati del progetto, decidendo in merito alla sua attuazione in stretta collaborazione e corresponsabilità con i genitori affidatari…”.
VII. Conclusioni. Tutte le Parti, come indicato dal CTU e come evidenziato in apertura, hanno concluso in aderenza al progetto di lavoro illustrato dal Consulente sia durante e in esito ai suoi lavori (tanto che non hanno presentato osservazioni al riguardo) sia dinanzi a questa Corte, come da conclusioni in epigrafe riportate.
Innanzitutto, osserva la Corte che, se da un lato l'esito dei prefati giudizi di primo grado quali sopra riferiti, conferma la necessità di proseguire per la strada di una piena adozione legittimante, non sussistendo i presupposti per una riforma della sentenza di primo grado sul punto, dall'altro lato, l'estensione e la profondità delle indagini peritali, gli esiti informativi ma soprattutto la rielaborazione concettuale della coppia – in modo certamente più avveduto e consapevole, circa Per_1 Pt_1
i limiti della propria genitorialità ed ancora la disponibilità, comunque, a mantenere un rapporto identificativo con il figlio, ha definitivamente convinto questa Corte ad avvalorare il vero e proprio parziale révirement del CTU – anch'esso motivato dalle dette aspettative – in ordine alla possibilità di tentare una apertura dell'adozione,
con indicazione di un percorso fondato, da un lato, sul riconfermato interesse preminente del minore, dall'altro lato sulla persistente volontà di collaborazione della famiglia affidataria e dall'altro lato ancora sulla confermata consapevolezza da parte della famiglia biologica del loro nuovo ruolo di “presenza” nella vita di Per_1
ruolo che, se utilmente percepito dal minore, mantenuto e maturato dalla famiglia medesima, non potrà che essere di aiuto ad un più corretto sviluppo psico-fisico del minore stesso teso auspicabilmente ad attenuare, se non colmare, i “vuoti” che nel tempo potranno affacciarsi nella progressiva realizzazione della sua identità
35 complessiva. Ne consegue dunque che deve essere confermata la sentenza di primo grado con la previsione aggiuntiva circa lo svolgimento del progetto indicato dal
CTU con un periodo di monitoraggio di 12 mesi coordinato dal medesimo CTU e con incarico ai Servizi socio-sanitari (Servizio Sociale, SM e ), Pt_3
territorialmente competenti in ragione della residenza della famiglia adottiva e dei genitori biologici, di collaborare con il CTU e con i genitori adottivi nell'implementazione del progetto di ripresa e mantenimento dei contatti tra il minore e i familiari di nascita, assicurando preparazione e sostegno al minore e ai genitori adottivi e biologici, il tutto – si ripete – sotto la supervisione del CTU con il quale tutte le figure professionali implicate dovranno collaborare, al fine di consentire al medesimo CTU, al termine del monitoraggio sull'evoluzione del progetto, di riferire al Giudice Tutelare competente, in una complessiva Relazione
contenente gli esiti dello stesso, sotto tutti gli aspetti coinvolti, in relazione alle singole fasi da lui stesso indicate.
VIII. Le spese. In ragione della soccombenza degli appellanti soltanto parziale,
anche in ragione delle originarie conclusioni svolte, e della concreta natura della lite anche in riferimento al suo esito, sussistono i presupposti per la loro totale compensazione. Le spese di CTU, svolta nell'esclusivo interesse del minore, sono da porre a carico delle Parti appellanti.
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PER QUESTI MOTIVI
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CONFERMA la sentenza di primo grado, disponendo tuttavia nell'ambito dell'ordinaria adozione legittimante la previsione del mantenimento di contatti tra minore e genitori biologici e, se possibile e compatibile con i bisogni del minore, con il nonno materno e la nonna paterna, secondo il progetto di progressiva personificazione della famiglia biologica specificamente indicato nelle singole,
successive, fasi nella CTU disposta, come anche riferito in parte motiva;
DISPONE che il suddetto progetto sia svolto, anche in riferimento elle sue articolazioni successive, sotto la supervisione e il coordinamento del dott. Per_5
36 con monitoraggio di durata annuale e con obbligo di riferire, sull'esito, al Per_2
Giudice Tutelare competente territorialmente;
DÀ MANDATO ai Servizi Sociali all'SM e al , territorialmente Pt_3
competenti, di organizzare esecutivamente la ripresa e il mantenimento dei contatti tra il minore e i familiari di nascita, assicurando preparazione e sostegno al minore e ai genitori adottivi e biologici, nell'ambito del monitoraggio che precede e in ciò collaborando con il CTU;
DICHIARA interamente compensate tra le Parti le spese di lite. Spese di CTU,
liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli appellanti;
DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del D.l.vo n. 30.06.2003 n.196.
Firenze, 27.11.2024
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
Leonardo Scionti Isabella Mariani
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