Ordinanza cautelare 4 marzo 2015
Parere interlocutorio 26 marzo 2015
Parere definitivo 13 agosto 2015
Decreto decisorio 2 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 13/08/2015, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 02392/2015 e data 13/08/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 17 giugno 2015 e del 24 giugno 2015
NUMERO AFFARE 00358/2015
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai dottori LI GA LA, NO OR, LA AN D'VE, LA OS, ET OR, ER ZU, contro Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Cineca, Universita' degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum, Seconda Università degli Studi di Napoli, Universita' degli Studi di Milano, Universita' degli Studi di Padova, Universita' degli Studi di Pavia, Universita' degli Studi Tor Vergata di Roma, Universita' degli Studi di Messina, Universita' degli Studi di Sassari, Universita' degli Studi di Cagliari, Universita' degli Studi De L'Aquila, Universita' degli Studi di Palermo, Universita' degli Studi di Chieti G.D'Annunzio, Universita' degli Studi dell'Insubria, e nei confronti di MO ON ZI, avverso inammissibilità per violazione del principio di alternatività (art. 8, d. p.r. 24 novembre 1971 n. 1199);
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto, depositato direttamente al Consiglio di Stato in data 5 marzo 2015, ai sensi dell’art. 11, d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
Visto il parere di questa Sezione reso nella Adunanza dell’11 marzo 2015;
Vista la relazione ministeriale trasmessa in data 12 maggio 2015;
Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Sergio Santoro;
Premesso e considerato:
- che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla dott.ssa LA LI GA ed altri cinque ricorrenti, per di tutti gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, appare inammissibile per violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale di cui all’art. 8, d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, Sez. Terza Bis;
- che il ricorso depositato in data 15 gennaio 2015, risulta contraddistinto dal n.r.g. 722 del 2015, conta 108 ricorrenti (capofila: Lalli Piera);
- che nel ricorso suddetto risultano impugnati i medesimi atti e dedotte, le medesime censure del presente gravame;
- che i ricorrenti hanno chiesto l’ammissione in sovrannumero alla medesima scuola di specializzazione (malattie dell’apparato cardiovascolare), con conseguente identità di petitum e causa petendi.
La Sezione non può quindi che prendere atto della nuova situazione procedurale e dichiarare il ricorso straordinario inammissibile, dando atto peraltro che le censure proposte in questa sede siano considerate riproposte nella sede giurisdizionale.
P.Q.M.
Esprime il parere debba essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di alternatività, tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale di cui all’art. 8, d. P.R. n. 1199 del 1971
| IL PRESIDENTE ED ESTENSORE |
| Sergio Santoro |
IL SEGRETARIO
Marisa Allega