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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2121/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. AR Di AL Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CA ON Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2121/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. LUPPI CRISTINA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 08/10/2013, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 2423/2013 del 16/10/2013, emesso nell'ambito del procedimento RG n.
5592/2013;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“A) I coniugi continueranno a viere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, entrambi si sono già trasferiti dalla casa coniugale;
B) I ricorrenti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano a vendere la casa coniugale sita in Carpi a terzi, come da prezzo di stima che sarà determinato da agenzia scelta di comune accordo, entro e non oltre il 31.12.25;
C) Le spese relative alla casa di carattere ordinario come ad es: le utenze, manutenzioni, saranno a carico della signora sino alla vendita, quelle Pt_1 straordinarie a carico di entrambi;
D) Per quanto riguarda il contributo a favore della figlia maggiorenne , il Per_1 padre si impegna a pagare la somma di 300 euro a titolo di contributo al mantenimento ordinario tutti i mesi entro il 15, tramite bonifico;
Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i principi del protocollo del Tribunale di Modena.
Con rivalutazione Istat.
E) Con il raggiungimento dell'autonomia economica di , verrà meno Per_1
l'obbligo per il padre di versare la somma di euro 300,00 al mese.
F) I coniugi hanno già provveduto a dividersi tutti i beni in comunione e risparmi comuni ad eccezione degli arredi. Le autovetture sono già state divise;
G) Con l'adempimento di quanto qui previsto, per la cui realizzazione i coniugi
s'impegnano fin da ora, a prestarsi massima collaborazione, gli stessi come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a
pagina 2 di 4 pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti, ad eccezione delle somme reciprocamente dovute per legge.
H) Si formula rinuncia al termine per impugnazione vista la necessità di procedere
a nuove nozze in termini brevi.
I) Le spese legali della presente procedura e del rispettivo legale, si intendono poste a carico di ciascuna parte”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato a RP
(MO) il 04/09/1999 fra , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Parte_2 trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RP (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1999 Atto n. 46 Parte I
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto pagina 3 di 4 Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
IL Giudice estensore
CA ON
Il Presidente
AR Di AL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. AR Di AL Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CA ON Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2121/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. LUPPI CRISTINA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 08/10/2013, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 2423/2013 del 16/10/2013, emesso nell'ambito del procedimento RG n.
5592/2013;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“A) I coniugi continueranno a viere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno, entrambi si sono già trasferiti dalla casa coniugale;
B) I ricorrenti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano a vendere la casa coniugale sita in Carpi a terzi, come da prezzo di stima che sarà determinato da agenzia scelta di comune accordo, entro e non oltre il 31.12.25;
C) Le spese relative alla casa di carattere ordinario come ad es: le utenze, manutenzioni, saranno a carico della signora sino alla vendita, quelle Pt_1 straordinarie a carico di entrambi;
D) Per quanto riguarda il contributo a favore della figlia maggiorenne , il Per_1 padre si impegna a pagare la somma di 300 euro a titolo di contributo al mantenimento ordinario tutti i mesi entro il 15, tramite bonifico;
Oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i principi del protocollo del Tribunale di Modena.
Con rivalutazione Istat.
E) Con il raggiungimento dell'autonomia economica di , verrà meno Per_1
l'obbligo per il padre di versare la somma di euro 300,00 al mese.
F) I coniugi hanno già provveduto a dividersi tutti i beni in comunione e risparmi comuni ad eccezione degli arredi. Le autovetture sono già state divise;
G) Con l'adempimento di quanto qui previsto, per la cui realizzazione i coniugi
s'impegnano fin da ora, a prestarsi massima collaborazione, gli stessi come sopra identificati, si danno atto reciprocamente di aver previsto e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e non patrimoniale e di non avere più nulla a
pagina 2 di 4 pretendere l'uno nei confronti dell'altro per i titoli ivi dedotti, ad eccezione delle somme reciprocamente dovute per legge.
H) Si formula rinuncia al termine per impugnazione vista la necessità di procedere
a nuove nozze in termini brevi.
I) Le spese legali della presente procedura e del rispettivo legale, si intendono poste a carico di ciascuna parte”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato a RP
(MO) il 04/09/1999 fra , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Parte_2 trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RP (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1999 Atto n. 46 Parte I
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto pagina 3 di 4 Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
IL Giudice estensore
CA ON
Il Presidente
AR Di AL
pagina 4 di 4