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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4965/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4965/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 MARENGO ANNA ROSA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE ADOTTANTE
Nei confronti di
nata a [...] il [...] CP_1
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/03/2025, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1 Torino al fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione della sig.
. CP_1
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare . CP_1
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delegato dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 09.06.2025 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestava il proprio assenso altresì la sig.ra , madre dell'adottanda e coniuge Persona_1 dell'adottante. L'adottante riferiva, in particolare, che a seguito della relazione instaurata con
, divenuta sua moglie (per effetto del matrimonio celebrato il 13/05/2010 come Persona_1 documentato in atti), aveva instaurato con la figlia della signora un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Espresso il parere del PM, la causa veniva trattenuta a decisione.
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di Parte_1 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato nel 1962 e l'adottanda nel 1999 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti ha prestato l'assenso la moglie dell'adottante e madre dell'adottanda, cioè, tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c. L'adottante ha dichiarato di non avere figli ed il padre dell'adottanda, sig. , è deceduto in data 27/08/2015, come da documentazione in atti. Persona_2
Il P.M. nulla ha opposto all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
Quanto al cognome, l'adottanda e l'adottante hanno chiesto di aggiungere il cognome a Parte_1
Ritiene il Collegio che tale richiesta debba trovare accoglimento, alla luce della pronuncia CP_1 della Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135 (che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto").
Ritiene, dunque, il Collegio che, alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, possa trovare pieno accoglimento la richiesta di aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, soluzione che appare rispondente all'esigenza di preservare il cognome originario dell'adottanda quale tratto ormai distintivo della sua identità personale.
Nulla sulle spese di lite stante la natura della causa.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata VO in data 08/02/1999 da parte CP_1 di nato a [...] in data [...]. Parte_1
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo aggiunga al proprio.
Nulla sulle spese.
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4965/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1 MARENGO ANNA ROSA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE ADOTTANTE
Nei confronti di
nata a [...] il [...] CP_1
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/03/2025, il sig. adiva il Tribunale di Parte_1 Torino al fine di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione della sig.
. CP_1
Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare . CP_1
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP delegato dell'adottante e dell'adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 09.06.2025 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e prestava il proprio assenso altresì la sig.ra , madre dell'adottanda e coniuge Persona_1 dell'adottante. L'adottante riferiva, in particolare, che a seguito della relazione instaurata con
, divenuta sua moglie (per effetto del matrimonio celebrato il 13/05/2010 come Persona_1 documentato in atti), aveva instaurato con la figlia della signora un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione. Il Giudice Relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Espresso il parere del PM, la causa veniva trattenuta a decisione.
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di Parte_1 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato nel 1962 e l'adottanda nel 1999 è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti ha prestato l'assenso la moglie dell'adottante e madre dell'adottanda, cioè, tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c. L'adottante ha dichiarato di non avere figli ed il padre dell'adottanda, sig. , è deceduto in data 27/08/2015, come da documentazione in atti. Persona_2
Il P.M. nulla ha opposto all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
Quanto al cognome, l'adottanda e l'adottante hanno chiesto di aggiungere il cognome a Parte_1
Ritiene il Collegio che tale richiesta debba trovare accoglimento, alla luce della pronuncia CP_1 della Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135 (che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto").
Ritiene, dunque, il Collegio che, alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, possa trovare pieno accoglimento la richiesta di aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, soluzione che appare rispondente all'esigenza di preservare il cognome originario dell'adottanda quale tratto ormai distintivo della sua identità personale.
Nulla sulle spese di lite stante la natura della causa.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata VO in data 08/02/1999 da parte CP_1 di nato a [...] in data [...]. Parte_1
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo aggiunga al proprio.
Nulla sulle spese.
DEMANDA alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.