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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 30/05/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 341/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 341/2018 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
c.f. , con l'avv. Francesco Impellizzeri;
C.F._1
-attore;
contro nato il [...] a [...], ivi residente in C.da Internicola n. Controparte_1
11, c.f. , con gli avv.ti Rosaria Di Nolfo e Sergio Emanuele Di Mariano;
CodiceFiscale_2
nata il [...] a [...], residente a [...]
112, c.f. con l'avv. Giacomo Luca Pillitteri;
CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_3 C.F._4
(EN) via Nuova n. 4, con gli avv.ti Lorenzo Caruso e Gianluca Di Barca;
pagina 1 di 15 -convenuti;
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue: parte attrice “precisa le
conclusioni riportandosi a quelle formulate in seno alle note del 28.6.2023”; parte convenuta CP_1
“insiste in atti e precisa le conclusioni chiedendo di disporre la divisione secondo il progetto formato
dal c.t.u. e depositato in data 25.3.2024 con assegnazione del lotto n. 4”; parte convenuta
[...]
“precisa le conclusioni come già formulate in atti”; parte convenuta “precisa Parte_2 Parte_3
le conclusioni come già formulate in atti”.
Per una migliore comprensione occorre allora riportare di seguito: le conclusioni formulate dall'attore nelle note del 28.6.2023; le conclusioni formulate dal convenuto in sede di nota di CP_1
precisazione delle conclusioni del 26.6.2023; le conclusioni formulate da in seno Parte_2
alla nota di precisazione delle conclusioni del 3.7.2023; le conclusioni formulate da in Parte_3
comparsa di costituzione e risposta.
Parte attrice: “1) Preliminarmente, in via istruttoria, disporre il richiamo del C.T.U. affinchè proceda
alla nuova formazione dei lotti, procedendo (I) ad una diversa distribuzione dei terreni, che
costituiscono i beni di maggior valore nel compendio ereditario, di guisa che in ciascun lotto i
condividenti possano trovare gli stessi e non risultino, invece, tutti condensati in uno solo, il quarto
come nella stesura definitiva;
(II) al tracciamento delle eventuali servitù di passaggio se queste
dovessero risultare, di conseguenza, necessarie;
2) Nel merito, in subordine e senza recesso,
preliminarmente, dire e dichiarare che il GN , attore, con la fù , ed Parte_1 CP_2
alla pari di e , convenuti, è erede legittimo del GN , Parte_3 Parte_2 Persona_1
già nato il [...], deceduto, intestato, in Valguarnera, il 13.4.1995, per il grado ed il rapporto di
parentela in atti già indicato;
3) Sempre in via preliminare, dire e dichiarare che l'attore Pt_2
pagina 2 di 15 , alla pari dei convenuti, , e , è erede Pt_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_1
legittimo della GNa , già nata l'[...], deceduta intestata, in Valguarnera il CP_2
13.8.2007, per il grado e rapporto di parentela in atti già indicato;
4) Indi, dire e dichiarare il diritto
dell'attore a conseguire una quota dell'eredità nella misura stabilita dalla Legge già Parte_1
costituita dal patrimonio del GN e della GNa;
5) Persona_1 CP_2
Conseguentemente, pronunciare lo scioglimento della comunione dei beni tutti indicati in atti
disponendo la divisione dei cespiti caduti in successione”.
Parte convenuta : “1) accertare e dichiarare che il sig. , odierno convenuto, CP_1 Controparte_1
alla pari dei sig.ri , e , è erede legittimo della sig.ra Parte_1 Parte_3 Parte_2
deceduta in data 13.08.2007 a Valguarnera, per il rapporto di parentela descritto in CP_2
atti; 2) dichiarare il diritto del sig. a conseguire una quota dell'eredità della Controparte_1
signora de cuius come determinata per legge;
3) pronunciare lo scioglimento della CP_2
comunione dei beni facenti parte dell'asse ereditario della de cuius secondo il progetto divisionale
definitivo predisposto dal CTU;
4) per l'effetto, attribuire al sig. la porzione di Controparte_1
eredità individuata quale “Lotto 4” nell'elaborato peritale definitivo datato 8.09.2021; 5) Con vittoria
di spese e compensi di lite”.
Parte convenuta “insiste in tutte le domande, deduzioni, difese, allegazioni, Parte_2
eccezioni e richieste contenute nei propri atti e verbali di causa, contesta tutto quanto ex adverso
dedotto ed eccepito e rassegna le proprie conclusioni come di seguito meglio specificate: a) In via
preliminare: - dichiarare che la sig.ra , odierna convenuta, con la deceduta madre Parte_2
, ed alla pari con i sig.ri e , è erede legittima del GN CP_2 Parte_1 Parte_3
, nato il [...] e deceduto in Valguarnera il 13.04.1995, in quanto figlia di Persona_1
quest'ultimo; - dichiarare che la sig.ra , odierna convenuta, alla pari con i sig.ri Parte_2
, e , è erede legittima della GNa , Parte_1 Parte_3 Controparte_1 CP_2 pagina 3 di 15 nata il [...] e deceduta in Valguarnera il 13.08.2007, in quanto figlia di quest'ultima; -
dichiarare il diritto della signora a conseguire una quota dell'eredità costituita dal Parte_2
patrimonio del sig. e della sig.ra nella misura stabilita dalla legge;
b) Persona_1 CP_2
Nel merito: - pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria costituita dai beni facenti parte
dell'asse ereditario così come risultante dalle dichiarazioni di successione dei defunti e Persona_1
, secondo il progetto divisionale predisposto dalla nominata C.T.U., ovvero, in CP_2
subordine secondo il progetto che verrà predisposto nell'ipotesi di eventuale richiamo del predetto
C.T.U. ed, in questo caso, qualora taluni beni immobili non dovessero risultare o essere ritenuti non
comodamente divisibili disporre la vendita all'incanto degli stessi, procedendo alla divisione della
somma ricavata, secondo le quote dei rispettivi eredi;
- per l'effetto, attribuire alla sig.ra
[...]
la porzione di eredità individuata al “Lotto 2” dell'elaborato peritale definitivo datato Parte_2
08.09.2021, in quanto unico lotto effettivamente godibile dalla predetta convenuta, in quanto non
includente terreni, che mai la stessa riuscirebbe a coltivare e gestire;
- rigettare la domanda di parte
attrice mirante a disporre che la convenuta renda il conto della gestione Parte_2
dell'asserito esclusivo utilizzo di taluni immobili facenti parte dell'asse ereditario per cui è causa, in
quanto estremamente generica, del tutto infondata, pretestuosa per i motivi esposti in comparsa e, ad
ogni modo, non provata;
- rigettare la domanda di parte attrice tesa a disporre che la convenuta
imputi, nella propria quota di eredità, taluni beni che l'attore presume essere stati Parte_2
ricevuti in donazione, reale o simulata, dai genitori, nonché la conseguente domanda di condanna
della medesima al pagamento di un canone annuale dal momento dell'apertura della successione e fino
al momento della divisione o della vendita, in quanto infondata in fatto e in diritto, pretestuosa ed
estremamente generica per i motivi esposti in comparsa e, ad ogni modo, non provata;
- rigettare la
domanda di parte attrice con cui si chiede di porre le spese di lite e di mediazione a carico dei
convenuti, in quanto la sig.ra ha sempre tentato di risolvere bonariamente la Parte_2
pagina 4 di 15 vertenza relativa alla comunione ereditaria, fin quando in data 15.09.2017, si è presentata all'incontro
previsto per tentare la mediazione”; invero, costituendosi in giudizio, oltre alle conclusioni appena trascritte, la convenuta aveva spiegato altresì la seguente domanda riconvenzionale: “c) In via
riconvenzionale: - condannare l'attore al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 [...]
di una somma di denaro commisurata agli utili ricavati dallo stesso, direttamente o per il Parte_2
tramite di interposta persona, dall'utilizzo dei beni ereditari nonché commisurata all'effettivo
godimento da parte dello stesso, direttamente o per il tramite di interposta persona, dei beni rientranti
nell'asse ereditario per il periodo che va dall'apertura delle successioni e fino alla data della divisione
o della vendita dei beni stessi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al
soddisfo”.
Parte convenuta : “1) accogliere la domanda di scioglimento della comunione ereditaria Parte_3
e divisione giudiziale avanzata dall'attore previo accertamento della consistenza Parte_1
ereditaria ed alle condizioni sopra spiegate ai sensi degli artt. 737 e ss. c.c.; 2) qualora taluni beni
immobili non dovessero risultare di facile divisibilità, previa loro quantificazione, disporne la vendita
all'incanto, procedendo alla divisione della somma ricavata e secondo le quote dei rispettivi eredi, così
come spettanti ex lege e determinati dalla c.t.u.; 3) disporre che tutti i soggetti necessari della presente
lite conferiscano gli immobili oggetto della divisione, di cui abbiano la disponibilità a qualunque
titolo, ordinando loro di conferire in natura o per imputazione, i beni ricevuti a qualsiasi titolo, in
modo diretto o indiretto dai genitori, così come in premessa … e in ogni caso condannando l'attore e
gli altri convenuti al pagamento di una somma ritenuta equa … o risultante dall'istruttoria, anche
avuto riguardo alle modalità e termini previsti ex art. 745 c.c.; 4) riconoscere in favore del sig. _3
, odierno convenuto, il valore delle migliorie apportate agli immobili di cui in narrativa,
[...]
quantificati in euro 10.000,00 e per l'effetto dedurli dalla massa a favore dell'odierno convenuto;
con
vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio”.
pagina 5 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
conviene in giudizio i fratelli , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
deducendo di essere erede, unitamente ai primi due, del padre (15.5.1906 - 13.4.1995) Persona_1
e, anche unitamente al convenuto , della madre (11.7.1923 – 13.8.2007). CP_1 CP_2
L'attore domanda di essere dichiarato erede del padre e della madre deceduti, di sciogliere la comunione ereditaria venutasi a creare con i fratelli e , quanto Parte_2 Parte_3
all'eredità di , nonché la comunione venutasi a creare anche con il quanto Persona_1 CP_1
all'eredità di . Vengono elencati i beni costituenti il patrimonio relitto dei due defunti, CP_2
per i quali si rinvia agli atti di parte, bastando per il momento rilevare che i patrimoni sono costituiti,
oltre che da somme di denaro, da beni immobili, e precisamente da terreni e fabbricati.
Invero, in seno alle conclusioni originariamente formulate, l'attore aveva domandato altresì che _3
e fossero condannati al rendimento del conto relativo al possesso di immobili
[...] Parte_2
ereditari non meglio specificati, nonché che fosse ordinata la collazione degli immobili da questi ricevuti in donazione dai comuni genitori al fine di tenerne adeguatamente conto nella formazione delle quote tra i condividenti e, infine, che detti convenuti fossero in ogni caso condannati al pagamento di un canone annuale.
Come si è visto trascrivendo le conclusioni dell'attore, tuttavia, tali ultime domande non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, di talché devono ritenersi abbandonate, salvo quel che riguarda la collazione, senz'altro prodromica alla formazione delle quote.
I convenuti aderiscono, tutti, alla domanda di divisione spiegando reciproche domande di collazione.
Tra questi, chiede inoltre di essere dichiarato erede di . Controparte_1 CP_2
pagina 6 di 15 chiede, dal canto suo, di essere dichiarata erede di e . Parte_2 Persona_1 CP_2
In seno alla propria comparsa di costituzione, invero, la convenuta in questione aveva spiegato anche domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore, volta a ottenere il pagamento di una somma di denaro commisurata agli utili ricavati da questo grazie al possesso e allo sfruttamento di taluni fondi appartenenti alle eredità comuni. Benché la stessa non sia specificamente trascritta in seno alle conclusioni precisate, sul punto v'è insistenza in seno alla comparsa conclusionale.
, dal canto suo, chiede che le controparti siano condannate al pagamento di una somma Parte_3
di denaro in conseguenza dello sfruttamento di beni ereditari e, oltre, che gli venga riconosciuta la somma di euro 10.000,00 a titolo di migliorie apportate ai beni ricevuti in donazione e da conferire in collazione ai fini divisori sì da detrarre detta somma in suo favore dalla massa da dividere.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Nessuna contestazione vi è in ordine alla qualità di erede dell'attore , di modo che va Parte_1
accolta la domanda volta a ottenere la relativa dichiarazione per cui esso attore è erede di Per_1
e di .
[...] CP_2
Lo stesso dicasi con riguardo a , rispetto a e a , nonché Parte_2 Persona_1 CP_2
con riguardo a rispetto a . Analoga domanda non è stata invece Controparte_1 CP_2
proposta dal , sicché, sebbene la circostanza sia pacifica, non si fa luogo alla relativa Parte_3
dichiarazione.
Come detto, invece, non risulta coltivata la domanda di rendimento del conto spiegata dall'attore nei confronti di e , così come quella di condanna degli stessi convenuti al Parte_3 Parte_2
pagamento di una somma di denaro sotto forma di un canone annuale.
Quand'anche si volesse diversamente opinare, comunque, le domande sono state articolate in modo del tutto generico e, oltre, sono rimaste del tutto prive di supporto probatorio.
pagina 7 di 15 Quanto alla genericità, basti evidenziare che l'attore non indica nemmeno di quali beni i convenuti sarebbero in possesso, né indica che tale possesso è stato esercitato in modo da escluderlo dal godimento.
Quanto alla carenza di prova, basti osservare che le istanze istruttorie formulate erano dirette unicamente a provare l'esistenza di una donazione dissimulata (mediante atto formale di compravendita) in favore della convenuta da parte del padre e sono Parte_2 Persona_1
rimaste inconcludenti, atteso che l'interrogatorio formale non ha provocato alcuna confessione nel senso indicato dall'attore.
Una domanda di tenore analogo a quella appena esaminata, e precisamente di pagamento di una somma di denaro per il godimento di beni ereditari, invero, è spiegata, come accennato sopra, dalla convenuta in via riconvenzionale nei confronti dell'attore. Parte_2
In disparte la mancata riproposizione della stessa in sede di precisazione delle conclusioni, appare di tutta evidenza la genericità della domanda, non avendo la convenuta-attrice in via riconvenzionale specificato quali siano i beni sui quali l'attore avrebbe esercitato il possesso esclusivo, e, soprattutto non avendo fornito prova né del possesso né della esclusività dello stesso (ossia l'esclusione degli altri comproprietari-coeredi e, in particolare di essa convenuta dalle facoltà di godimento della cosa). Le
prove articolate sul punto, si noti, sono state rigettate e la parte non ha insisto in sede di precisazione delle conclusioni per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi.
Invero, quanto appena detto vale per tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti in seno alle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. (applicabile ratione temporis) rigettate con ordinanza del 15.7.2019 e mai reiterate dalle parti.
Ne segue che le istanze istruttorie non ammesse e non reiterate si considerano rinunciate (Cass. 2012 n.
10748, ord.; Cass. 2016 n. 16886; Cass. 2017 n. 19352).
pagina 8 di 15 Conseguenza di ciò è la totale carenza di prova anche delle domande spiegate in via riconvenzionale dal convenuto , dirette a ottenere il pagamento di somme di denaro da parte dell'attore e Parte_3
degli altri convenuti.
Venendo al cuore del giudizio, e precisamente alla divisione dei beni caduti in comunione ereditaria,
cui sono ricollegate le reciproche domande di collazione, non può che rilevarsi che la divisione, per come richiesta dalle parti e nonostante l'istruttoria eseguita, non può legittimamente essere operata con conseguente rigetto della domanda per improcedibilità o impossibilità giuridica della stessa.
Nello specifico, va rilevato: i) che ai sensi dell'art. 46 DPR 380/2001, tra l'altro, “Gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto … scioglimento della comunione di diritti
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e
non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del
permesso di costruire o del permesso in sanatoria”; ii) che ai sensi dell'art. 40, co 2 L. 47/1985: “Gli
atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di
diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se
da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad
edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli stessi non
viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta
presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli
estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle
prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate
anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in
data anteriore al 1 settembre 1967”. pagina 9 di 15 Secondo Cass. Sez. Un. 2019 n. 25021 “Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono
soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art.46, comma1, del d.P.R. n. 380
del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli
atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli
estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.
Secondo la medesima pronuncia appena citata, poi, “Gli atti di scioglimento delle comunioni relative
ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art.
40, comma 2, della legge n. 47 del 1985per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad
edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi
della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad
essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime
due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera
è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967” (Sez. Un. 2019 n. 25021).
Nel caso di specie, le parti nulla deducono in ordine all'epoca di realizzazione dei fabbricati oggetto di comunione ereditaria, né in ordine agli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
La sentenza di divisione riguardante tali beni sarebbe quindi nulla allo stesso modo di ciò che si direbbe per l'atto di divisione stragiudiziale in quanto non potrebbe in alcun modo contenere le indicazioni che il legislatore esige ai fini della validità dell'atto.
La citata pronuncia della Corte regolatrice a Sezioni Unite ha infatti ritenuto quanto a gli atti giudiziari di scioglimento della comunione che “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una
comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad
oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della
concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno
pagina 10 di 15 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità
edilizia del fabbricato condizione dell'azione exart.713 c.c., sotto il profilo della "possibilità
giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a
quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale”.
Ancora, ai sensi dell'art. 29 co. 1 bis L. 27.02.1985 n. 52, introdotto dall'art. 19, co. 14 L. 78/2010
conv. in L. 122/2010: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il
trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti,
ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di
nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la
dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può
essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione
degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli
intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Anche sotto questo profilo le parti nulla deducono: non risulta, in particolare, alcun riferimento alle planimetrie depositate in catasto né la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Dunque, non è possibile procedere alla divisione mediante sentenza giacché si tratterebbe di un atto nullo, anche sotto questo profilo, oltre che sotto quello della carenza delle dichiarazioni relative al titolo edilizio, in quanto produrrebbe un effetto precluso all'autonomia negoziale.
Anche per ciò che riguarda la conformità catastale, in particolare, le Sezioni Unite della Corte
regolatrice hanno statuito che “Le menzioni di conformità catastale oggettiva «costituiscono condizione
dell'azione che deve sussistere alla sentenza” (SSUU 21761/2021; Cass. 20526/2020).
pagina 11 di 15 Né le parti possono dolersi di alcunché in ordine al proprio diritto di difesa, in quanto lo scrivente, con provvedimento depositato il 30.5.2024, aveva sollevato la questione d'ufficio.
Così, infatti, si legge in seno al provvedimento citato: “rilevato che l'incarico conferito al c.t.u. dal
giudice precedentemente titolare del fascicolo, come quello integrativo, non ha riguardato la verifica
della regolarità urbanistica, edilizia e catastale dei beni dividendi, così come, per quanto riguarda i
terreni, la verifica della presenza del certificato di destinazione urbanistica … p.t.m. fissa, per
interloquire con le parti in ordine agli aspetti sopra rilevati e per l'eventuale conferimento di un nuovo
incarico al c.t.u., l'udienza dell' 8.10.2024”,
All'udienza interlocutoria dell'8.10.2024 l'attore ha evidenziato di aver prodotto le certificazioni di destinazione urbanistica relative ai terreni, ma nulla è stato dedotto in ordine ai fabbricati.
Aggiungasi che, in seno agli scritti difensivi del , peraltro confermati dalle controparti, si CP_1
legge: “si evidenzia che sugli atti catastali relativi i beni di cui ai numeri 32) 33) 34) permane tuttora
annotata la seguente riserva “atti passaggi intermedi non esistenti” (es. doc. 10). Per cui, essendo
nell'interesse di tutti gli odierni eredi regolarizzare detta posizione anche ai fini del presente giudizio,
si invitano tutte le odierne parti a voler presentare la dichiarazione integrativa della successione della
IG.ra , relativa voltura catastale e conseguente istanza per la cancellazione di detta CP_2
riserva, a spese condivise”; ebbene, seppur si tratta di aspetto marginale rispetto alle superiori questioni, vale la pena osservare che non risulta che le parti abbiano regolarizzato le risultanze catastali.
Ciò posto, va ricordato che, anche in deroga al principio di universalità della divisione ereditaria,
“Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha
diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della
pagina 12 di 15 comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli
edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti” (Cass. SSUU 25021/2019).
Ebbene, nel caso in esame, non risulta che alcuna parte abbia avanzato istanza di divisione parziale.
Né questa può essere disposta d'ufficio, altrimenti venendosi a violare, in un tratto, il principio della domanda e quello di universalità della divisione ereditaria la cui deroga è ammissibile nei casi previsti dalla legge ovvero su istanza di parte.
Si osserva, sul punto, che appare contrastante con la volontà delle parti l'esclusione degli edifici dalla divisione, avendo ad esempio la convenuta dedotto di non aver alcun interesse Parte_2
all'assegnazione dei terreni, mentre l'attore e il convenuto hanno manifestato l'interesse a CP_1
ottenere soltanto i terreni, ossia il lotto n. 4, cosa impossibile in caso di divisione di soli terreni.
Appare dunque evidente che l'interesse delle parti sia nel senso di ottenere una sistemazione definitiva dell'intero asse in un unico momento, avendo ciascuno interesse a beni di tipo diverso.
Difatti, ipotizzando per un attimo la divisione parziale in questa sede, sia l'attore che il convenuto
[...]
vedrebbero frustrato il proprio interesse a ottenere l'assegnazione di quanti più terreni possibili e, CP_1
per converso, la convenuta si vedrebbe assegnati terreni cui non ha interesse, avendo Parte_2
invece manifestato interesse all'assegnazione del lotto costituito da fabbricati.
In altri termini, in caso di immobile abusivo costituisce diritto di ciascuno, anche contro la volontà
degli altri, ottenere la divisione parziale, ma nel caso di specie tale diritto non è esercitato, né può
ritenersi azionato implicitamente, in quanto, alla luce di ciò che si è appena evidenziato, non idoneo a soddisfare l'interesse delle parti come risultante dal tenore delle richieste e delle dichiarazioni delle stesse.
Non potendosi procedere a divisione, resta assorbita ogni questione inerente alle reciproche domande di collazione: difatti, “l'istituto della collazione … è disciplinato dalla legge come una fase della pagina 13 di 15 divisione … sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma, sia pure di mero
accertamento: è parte di un tutto nel quale necessariamente si deve inserire, poiché altrimenti non
acquista una propria ragion d'essere.” (Cass. 2015 n. 10478), mentre nel caso di specie, non procedendosi a divisione, la collazione verrebbe a costituire un'azione autonoma.
Più precisamente, si osserva che “La collazione per imputazione di una porzione del donatum - che si
tratti di denaro o di altro tipo di beni - presuppone necessariamente un'operazione di divisione
dell'asse ereditario, realizzandosi l'imputazione appunto con un minor prelevamento rispetto a quanto
altrimenti spetterebbe pro quota al donatario sull'intero asse. Donde, appunto, l'impossibilita di
scindere logicamente i due momenti - quello della collazione e quello della formazione delle quote
ereditarie spettanti a ciascun coerede - e perciò la necessità che la collazione si compia all'interno
dell'operazione di divisione dell'asse ereditario” (Cass. 2004 n. 18054).
Le spese del giudizio sono compensate, ivi comprese quelle di c.t.u., potendosi ravvisare reciprocità
della soccombenza, essendo stata domandata da tutte le parti del presente giudizio la divisione ed essendo respinte le reciproche pretese economiche.
P.Q.M.
dichiara che l'attore è erede legittimo di nato il [...] e deceduto Parte_1 Persona_1
in Valguarnera, il 13.4.1995, quale figlio dello stesso, con conseguente diritto a percepire una quota dell'eredità;
dichiara altresì che l'attore è erede legittimo di nata l'[...], e Parte_1 CP_2
deceduta in Valguarnera il 13.8.2007, quale figlio della stessa, con conseguente diritto a percepire una quota dell'eredità;
dichiara che è erede legittima di nato il [...] e deceduto in Parte_2 Persona_1
Valguarnera, il 13.4.1995, quale figlia dello stesso, con conseguente diritto a percepire una quota pagina 14 di 15 dell'eredità;
dichiara altresì che la convenuta è erede legittima di nata Parte_2 CP_2
l'11.7.1923, e deceduta in Valguarnera il 13.8.2007, quale figlia della stessa, con conseguente diritto a percepire una quota dell'eredità;
dichiara che il convenuto è erede legittimo di nata l'[...], e Controparte_1 CP_2
deceduta in Valguarnera il 13.8.2007, quale figlio della stessa, con conseguente diritto a percepire una quota dell'eredità;
rigetta ogni altra domanda.
Enna 29 maggio 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 341/2018 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
c.f. , con l'avv. Francesco Impellizzeri;
C.F._1
-attore;
contro nato il [...] a [...], ivi residente in C.da Internicola n. Controparte_1
11, c.f. , con gli avv.ti Rosaria Di Nolfo e Sergio Emanuele Di Mariano;
CodiceFiscale_2
nata il [...] a [...], residente a [...]
112, c.f. con l'avv. Giacomo Luca Pillitteri;
CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]Parte_3 C.F._4
(EN) via Nuova n. 4, con gli avv.ti Lorenzo Caruso e Gianluca Di Barca;
pagina 1 di 15 -convenuti;
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue: parte attrice “precisa le
conclusioni riportandosi a quelle formulate in seno alle note del 28.6.2023”; parte convenuta CP_1
“insiste in atti e precisa le conclusioni chiedendo di disporre la divisione secondo il progetto formato
dal c.t.u. e depositato in data 25.3.2024 con assegnazione del lotto n. 4”; parte convenuta
[...]
“precisa le conclusioni come già formulate in atti”; parte convenuta “precisa Parte_2 Parte_3
le conclusioni come già formulate in atti”.
Per una migliore comprensione occorre allora riportare di seguito: le conclusioni formulate dall'attore nelle note del 28.6.2023; le conclusioni formulate dal convenuto in sede di nota di CP_1
precisazione delle conclusioni del 26.6.2023; le conclusioni formulate da in seno Parte_2
alla nota di precisazione delle conclusioni del 3.7.2023; le conclusioni formulate da in Parte_3
comparsa di costituzione e risposta.
Parte attrice: “1) Preliminarmente, in via istruttoria, disporre il richiamo del C.T.U. affinchè proceda
alla nuova formazione dei lotti, procedendo (I) ad una diversa distribuzione dei terreni, che
costituiscono i beni di maggior valore nel compendio ereditario, di guisa che in ciascun lotto i
condividenti possano trovare gli stessi e non risultino, invece, tutti condensati in uno solo, il quarto
come nella stesura definitiva;
(II) al tracciamento delle eventuali servitù di passaggio se queste
dovessero risultare, di conseguenza, necessarie;
2) Nel merito, in subordine e senza recesso,
preliminarmente, dire e dichiarare che il GN , attore, con la fù , ed Parte_1 CP_2
alla pari di e , convenuti, è erede legittimo del GN , Parte_3 Parte_2 Persona_1
già nato il [...], deceduto, intestato, in Valguarnera, il 13.4.1995, per il grado ed il rapporto di
parentela in atti già indicato;
3) Sempre in via preliminare, dire e dichiarare che l'attore Pt_2
pagina 2 di 15 , alla pari dei convenuti, , e , è erede Pt_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_1
legittimo della GNa , già nata l'[...], deceduta intestata, in Valguarnera il CP_2
13.8.2007, per il grado e rapporto di parentela in atti già indicato;
4) Indi, dire e dichiarare il diritto
dell'attore a conseguire una quota dell'eredità nella misura stabilita dalla Legge già Parte_1
costituita dal patrimonio del GN e della GNa;
5) Persona_1 CP_2
Conseguentemente, pronunciare lo scioglimento della comunione dei beni tutti indicati in atti
disponendo la divisione dei cespiti caduti in successione”.
Parte convenuta : “1) accertare e dichiarare che il sig. , odierno convenuto, CP_1 Controparte_1
alla pari dei sig.ri , e , è erede legittimo della sig.ra Parte_1 Parte_3 Parte_2
deceduta in data 13.08.2007 a Valguarnera, per il rapporto di parentela descritto in CP_2
atti; 2) dichiarare il diritto del sig. a conseguire una quota dell'eredità della Controparte_1
signora de cuius come determinata per legge;
3) pronunciare lo scioglimento della CP_2
comunione dei beni facenti parte dell'asse ereditario della de cuius secondo il progetto divisionale
definitivo predisposto dal CTU;
4) per l'effetto, attribuire al sig. la porzione di Controparte_1
eredità individuata quale “Lotto 4” nell'elaborato peritale definitivo datato 8.09.2021; 5) Con vittoria
di spese e compensi di lite”.
Parte convenuta “insiste in tutte le domande, deduzioni, difese, allegazioni, Parte_2
eccezioni e richieste contenute nei propri atti e verbali di causa, contesta tutto quanto ex adverso
dedotto ed eccepito e rassegna le proprie conclusioni come di seguito meglio specificate: a) In via
preliminare: - dichiarare che la sig.ra , odierna convenuta, con la deceduta madre Parte_2
, ed alla pari con i sig.ri e , è erede legittima del GN CP_2 Parte_1 Parte_3
, nato il [...] e deceduto in Valguarnera il 13.04.1995, in quanto figlia di Persona_1
quest'ultimo; - dichiarare che la sig.ra , odierna convenuta, alla pari con i sig.ri Parte_2
, e , è erede legittima della GNa , Parte_1 Parte_3 Controparte_1 CP_2 pagina 3 di 15 nata il [...] e deceduta in Valguarnera il 13.08.2007, in quanto figlia di quest'ultima; -
dichiarare il diritto della signora a conseguire una quota dell'eredità costituita dal Parte_2
patrimonio del sig. e della sig.ra nella misura stabilita dalla legge;
b) Persona_1 CP_2
Nel merito: - pronunciare lo scioglimento della comunione ereditaria costituita dai beni facenti parte
dell'asse ereditario così come risultante dalle dichiarazioni di successione dei defunti e Persona_1
, secondo il progetto divisionale predisposto dalla nominata C.T.U., ovvero, in CP_2
subordine secondo il progetto che verrà predisposto nell'ipotesi di eventuale richiamo del predetto
C.T.U. ed, in questo caso, qualora taluni beni immobili non dovessero risultare o essere ritenuti non
comodamente divisibili disporre la vendita all'incanto degli stessi, procedendo alla divisione della
somma ricavata, secondo le quote dei rispettivi eredi;
- per l'effetto, attribuire alla sig.ra
[...]
la porzione di eredità individuata al “Lotto 2” dell'elaborato peritale definitivo datato Parte_2
08.09.2021, in quanto unico lotto effettivamente godibile dalla predetta convenuta, in quanto non
includente terreni, che mai la stessa riuscirebbe a coltivare e gestire;
- rigettare la domanda di parte
attrice mirante a disporre che la convenuta renda il conto della gestione Parte_2
dell'asserito esclusivo utilizzo di taluni immobili facenti parte dell'asse ereditario per cui è causa, in
quanto estremamente generica, del tutto infondata, pretestuosa per i motivi esposti in comparsa e, ad
ogni modo, non provata;
- rigettare la domanda di parte attrice tesa a disporre che la convenuta
imputi, nella propria quota di eredità, taluni beni che l'attore presume essere stati Parte_2
ricevuti in donazione, reale o simulata, dai genitori, nonché la conseguente domanda di condanna
della medesima al pagamento di un canone annuale dal momento dell'apertura della successione e fino
al momento della divisione o della vendita, in quanto infondata in fatto e in diritto, pretestuosa ed
estremamente generica per i motivi esposti in comparsa e, ad ogni modo, non provata;
- rigettare la
domanda di parte attrice con cui si chiede di porre le spese di lite e di mediazione a carico dei
convenuti, in quanto la sig.ra ha sempre tentato di risolvere bonariamente la Parte_2
pagina 4 di 15 vertenza relativa alla comunione ereditaria, fin quando in data 15.09.2017, si è presentata all'incontro
previsto per tentare la mediazione”; invero, costituendosi in giudizio, oltre alle conclusioni appena trascritte, la convenuta aveva spiegato altresì la seguente domanda riconvenzionale: “c) In via
riconvenzionale: - condannare l'attore al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 [...]
di una somma di denaro commisurata agli utili ricavati dallo stesso, direttamente o per il Parte_2
tramite di interposta persona, dall'utilizzo dei beni ereditari nonché commisurata all'effettivo
godimento da parte dello stesso, direttamente o per il tramite di interposta persona, dei beni rientranti
nell'asse ereditario per il periodo che va dall'apertura delle successioni e fino alla data della divisione
o della vendita dei beni stessi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al
soddisfo”.
Parte convenuta : “1) accogliere la domanda di scioglimento della comunione ereditaria Parte_3
e divisione giudiziale avanzata dall'attore previo accertamento della consistenza Parte_1
ereditaria ed alle condizioni sopra spiegate ai sensi degli artt. 737 e ss. c.c.; 2) qualora taluni beni
immobili non dovessero risultare di facile divisibilità, previa loro quantificazione, disporne la vendita
all'incanto, procedendo alla divisione della somma ricavata e secondo le quote dei rispettivi eredi, così
come spettanti ex lege e determinati dalla c.t.u.; 3) disporre che tutti i soggetti necessari della presente
lite conferiscano gli immobili oggetto della divisione, di cui abbiano la disponibilità a qualunque
titolo, ordinando loro di conferire in natura o per imputazione, i beni ricevuti a qualsiasi titolo, in
modo diretto o indiretto dai genitori, così come in premessa … e in ogni caso condannando l'attore e
gli altri convenuti al pagamento di una somma ritenuta equa … o risultante dall'istruttoria, anche
avuto riguardo alle modalità e termini previsti ex art. 745 c.c.; 4) riconoscere in favore del sig. _3
, odierno convenuto, il valore delle migliorie apportate agli immobili di cui in narrativa,
[...]
quantificati in euro 10.000,00 e per l'effetto dedurli dalla massa a favore dell'odierno convenuto;
con
vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio”.
pagina 5 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
conviene in giudizio i fratelli , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
deducendo di essere erede, unitamente ai primi due, del padre (15.5.1906 - 13.4.1995) Persona_1
e, anche unitamente al convenuto , della madre (11.7.1923 – 13.8.2007). CP_1 CP_2
L'attore domanda di essere dichiarato erede del padre e della madre deceduti, di sciogliere la comunione ereditaria venutasi a creare con i fratelli e , quanto Parte_2 Parte_3
all'eredità di , nonché la comunione venutasi a creare anche con il quanto Persona_1 CP_1
all'eredità di . Vengono elencati i beni costituenti il patrimonio relitto dei due defunti, CP_2
per i quali si rinvia agli atti di parte, bastando per il momento rilevare che i patrimoni sono costituiti,
oltre che da somme di denaro, da beni immobili, e precisamente da terreni e fabbricati.
Invero, in seno alle conclusioni originariamente formulate, l'attore aveva domandato altresì che _3
e fossero condannati al rendimento del conto relativo al possesso di immobili
[...] Parte_2
ereditari non meglio specificati, nonché che fosse ordinata la collazione degli immobili da questi ricevuti in donazione dai comuni genitori al fine di tenerne adeguatamente conto nella formazione delle quote tra i condividenti e, infine, che detti convenuti fossero in ogni caso condannati al pagamento di un canone annuale.
Come si è visto trascrivendo le conclusioni dell'attore, tuttavia, tali ultime domande non sono state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, di talché devono ritenersi abbandonate, salvo quel che riguarda la collazione, senz'altro prodromica alla formazione delle quote.
I convenuti aderiscono, tutti, alla domanda di divisione spiegando reciproche domande di collazione.
Tra questi, chiede inoltre di essere dichiarato erede di . Controparte_1 CP_2
pagina 6 di 15 chiede, dal canto suo, di essere dichiarata erede di e . Parte_2 Persona_1 CP_2
In seno alla propria comparsa di costituzione, invero, la convenuta in questione aveva spiegato anche domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore, volta a ottenere il pagamento di una somma di denaro commisurata agli utili ricavati da questo grazie al possesso e allo sfruttamento di taluni fondi appartenenti alle eredità comuni. Benché la stessa non sia specificamente trascritta in seno alle conclusioni precisate, sul punto v'è insistenza in seno alla comparsa conclusionale.
, dal canto suo, chiede che le controparti siano condannate al pagamento di una somma Parte_3
di denaro in conseguenza dello sfruttamento di beni ereditari e, oltre, che gli venga riconosciuta la somma di euro 10.000,00 a titolo di migliorie apportate ai beni ricevuti in donazione e da conferire in collazione ai fini divisori sì da detrarre detta somma in suo favore dalla massa da dividere.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Nessuna contestazione vi è in ordine alla qualità di erede dell'attore , di modo che va Parte_1
accolta la domanda volta a ottenere la relativa dichiarazione per cui esso attore è erede di Per_1
e di .
[...] CP_2
Lo stesso dicasi con riguardo a , rispetto a e a , nonché Parte_2 Persona_1 CP_2
con riguardo a rispetto a . Analoga domanda non è stata invece Controparte_1 CP_2
proposta dal , sicché, sebbene la circostanza sia pacifica, non si fa luogo alla relativa Parte_3
dichiarazione.
Come detto, invece, non risulta coltivata la domanda di rendimento del conto spiegata dall'attore nei confronti di e , così come quella di condanna degli stessi convenuti al Parte_3 Parte_2
pagamento di una somma di denaro sotto forma di un canone annuale.
Quand'anche si volesse diversamente opinare, comunque, le domande sono state articolate in modo del tutto generico e, oltre, sono rimaste del tutto prive di supporto probatorio.
pagina 7 di 15 Quanto alla genericità, basti evidenziare che l'attore non indica nemmeno di quali beni i convenuti sarebbero in possesso, né indica che tale possesso è stato esercitato in modo da escluderlo dal godimento.
Quanto alla carenza di prova, basti osservare che le istanze istruttorie formulate erano dirette unicamente a provare l'esistenza di una donazione dissimulata (mediante atto formale di compravendita) in favore della convenuta da parte del padre e sono Parte_2 Persona_1
rimaste inconcludenti, atteso che l'interrogatorio formale non ha provocato alcuna confessione nel senso indicato dall'attore.
Una domanda di tenore analogo a quella appena esaminata, e precisamente di pagamento di una somma di denaro per il godimento di beni ereditari, invero, è spiegata, come accennato sopra, dalla convenuta in via riconvenzionale nei confronti dell'attore. Parte_2
In disparte la mancata riproposizione della stessa in sede di precisazione delle conclusioni, appare di tutta evidenza la genericità della domanda, non avendo la convenuta-attrice in via riconvenzionale specificato quali siano i beni sui quali l'attore avrebbe esercitato il possesso esclusivo, e, soprattutto non avendo fornito prova né del possesso né della esclusività dello stesso (ossia l'esclusione degli altri comproprietari-coeredi e, in particolare di essa convenuta dalle facoltà di godimento della cosa). Le
prove articolate sul punto, si noti, sono state rigettate e la parte non ha insisto in sede di precisazione delle conclusioni per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi.
Invero, quanto appena detto vale per tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti in seno alle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. (applicabile ratione temporis) rigettate con ordinanza del 15.7.2019 e mai reiterate dalle parti.
Ne segue che le istanze istruttorie non ammesse e non reiterate si considerano rinunciate (Cass. 2012 n.
10748, ord.; Cass. 2016 n. 16886; Cass. 2017 n. 19352).
pagina 8 di 15 Conseguenza di ciò è la totale carenza di prova anche delle domande spiegate in via riconvenzionale dal convenuto , dirette a ottenere il pagamento di somme di denaro da parte dell'attore e Parte_3
degli altri convenuti.
Venendo al cuore del giudizio, e precisamente alla divisione dei beni caduti in comunione ereditaria,
cui sono ricollegate le reciproche domande di collazione, non può che rilevarsi che la divisione, per come richiesta dalle parti e nonostante l'istruttoria eseguita, non può legittimamente essere operata con conseguente rigetto della domanda per improcedibilità o impossibilità giuridica della stessa.
Nello specifico, va rilevato: i) che ai sensi dell'art. 46 DPR 380/2001, tra l'altro, “Gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto … scioglimento della comunione di diritti
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e
non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del
permesso di costruire o del permesso in sanatoria”; ii) che ai sensi dell'art. 40, co 2 L. 47/1985: “Gli
atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di
diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se
da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad
edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli stessi non
viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta
presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli
estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle
prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate
anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in
data anteriore al 1 settembre 1967”. pagina 9 di 15 Secondo Cass. Sez. Un. 2019 n. 25021 “Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono
soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art.46, comma1, del d.P.R. n. 380
del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli
atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli
estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.
Secondo la medesima pronuncia appena citata, poi, “Gli atti di scioglimento delle comunioni relative
ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art.
40, comma 2, della legge n. 47 del 1985per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad
edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi
della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad
essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime
due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera
è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967” (Sez. Un. 2019 n. 25021).
Nel caso di specie, le parti nulla deducono in ordine all'epoca di realizzazione dei fabbricati oggetto di comunione ereditaria, né in ordine agli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
La sentenza di divisione riguardante tali beni sarebbe quindi nulla allo stesso modo di ciò che si direbbe per l'atto di divisione stragiudiziale in quanto non potrebbe in alcun modo contenere le indicazioni che il legislatore esige ai fini della validità dell'atto.
La citata pronuncia della Corte regolatrice a Sezioni Unite ha infatti ritenuto quanto a gli atti giudiziari di scioglimento della comunione che “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una
comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad
oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della
concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno
pagina 10 di 15 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità
edilizia del fabbricato condizione dell'azione exart.713 c.c., sotto il profilo della "possibilità
giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a
quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale”.
Ancora, ai sensi dell'art. 29 co. 1 bis L. 27.02.1985 n. 52, introdotto dall'art. 19, co. 14 L. 78/2010
conv. in L. 122/2010: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il
trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti,
ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di
nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la
dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle
planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può
essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione
degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli
intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Anche sotto questo profilo le parti nulla deducono: non risulta, in particolare, alcun riferimento alle planimetrie depositate in catasto né la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Dunque, non è possibile procedere alla divisione mediante sentenza giacché si tratterebbe di un atto nullo, anche sotto questo profilo, oltre che sotto quello della carenza delle dichiarazioni relative al titolo edilizio, in quanto produrrebbe un effetto precluso all'autonomia negoziale.
Anche per ciò che riguarda la conformità catastale, in particolare, le Sezioni Unite della Corte
regolatrice hanno statuito che “Le menzioni di conformità catastale oggettiva «costituiscono condizione
dell'azione che deve sussistere alla sentenza” (SSUU 21761/2021; Cass. 20526/2020).
pagina 11 di 15 Né le parti possono dolersi di alcunché in ordine al proprio diritto di difesa, in quanto lo scrivente, con provvedimento depositato il 30.5.2024, aveva sollevato la questione d'ufficio.
Così, infatti, si legge in seno al provvedimento citato: “rilevato che l'incarico conferito al c.t.u. dal
giudice precedentemente titolare del fascicolo, come quello integrativo, non ha riguardato la verifica
della regolarità urbanistica, edilizia e catastale dei beni dividendi, così come, per quanto riguarda i
terreni, la verifica della presenza del certificato di destinazione urbanistica … p.t.m. fissa, per
interloquire con le parti in ordine agli aspetti sopra rilevati e per l'eventuale conferimento di un nuovo
incarico al c.t.u., l'udienza dell' 8.10.2024”,
All'udienza interlocutoria dell'8.10.2024 l'attore ha evidenziato di aver prodotto le certificazioni di destinazione urbanistica relative ai terreni, ma nulla è stato dedotto in ordine ai fabbricati.
Aggiungasi che, in seno agli scritti difensivi del , peraltro confermati dalle controparti, si CP_1
legge: “si evidenzia che sugli atti catastali relativi i beni di cui ai numeri 32) 33) 34) permane tuttora
annotata la seguente riserva “atti passaggi intermedi non esistenti” (es. doc. 10). Per cui, essendo
nell'interesse di tutti gli odierni eredi regolarizzare detta posizione anche ai fini del presente giudizio,
si invitano tutte le odierne parti a voler presentare la dichiarazione integrativa della successione della
IG.ra , relativa voltura catastale e conseguente istanza per la cancellazione di detta CP_2
riserva, a spese condivise”; ebbene, seppur si tratta di aspetto marginale rispetto alle superiori questioni, vale la pena osservare che non risulta che le parti abbiano regolarizzato le risultanze catastali.
Ciò posto, va ricordato che, anche in deroga al principio di universalità della divisione ereditaria,
“Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha
diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della
pagina 12 di 15 comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli
edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti” (Cass. SSUU 25021/2019).
Ebbene, nel caso in esame, non risulta che alcuna parte abbia avanzato istanza di divisione parziale.
Né questa può essere disposta d'ufficio, altrimenti venendosi a violare, in un tratto, il principio della domanda e quello di universalità della divisione ereditaria la cui deroga è ammissibile nei casi previsti dalla legge ovvero su istanza di parte.
Si osserva, sul punto, che appare contrastante con la volontà delle parti l'esclusione degli edifici dalla divisione, avendo ad esempio la convenuta dedotto di non aver alcun interesse Parte_2
all'assegnazione dei terreni, mentre l'attore e il convenuto hanno manifestato l'interesse a CP_1
ottenere soltanto i terreni, ossia il lotto n. 4, cosa impossibile in caso di divisione di soli terreni.
Appare dunque evidente che l'interesse delle parti sia nel senso di ottenere una sistemazione definitiva dell'intero asse in un unico momento, avendo ciascuno interesse a beni di tipo diverso.
Difatti, ipotizzando per un attimo la divisione parziale in questa sede, sia l'attore che il convenuto
[...]
vedrebbero frustrato il proprio interesse a ottenere l'assegnazione di quanti più terreni possibili e, CP_1
per converso, la convenuta si vedrebbe assegnati terreni cui non ha interesse, avendo Parte_2
invece manifestato interesse all'assegnazione del lotto costituito da fabbricati.
In altri termini, in caso di immobile abusivo costituisce diritto di ciascuno, anche contro la volontà
degli altri, ottenere la divisione parziale, ma nel caso di specie tale diritto non è esercitato, né può
ritenersi azionato implicitamente, in quanto, alla luce di ciò che si è appena evidenziato, non idoneo a soddisfare l'interesse delle parti come risultante dal tenore delle richieste e delle dichiarazioni delle stesse.
Non potendosi procedere a divisione, resta assorbita ogni questione inerente alle reciproche domande di collazione: difatti, “l'istituto della collazione … è disciplinato dalla legge come una fase della pagina 13 di 15 divisione … sicché non può formare oggetto di un'azione giudiziale autonoma, sia pure di mero
accertamento: è parte di un tutto nel quale necessariamente si deve inserire, poiché altrimenti non
acquista una propria ragion d'essere.” (Cass. 2015 n. 10478), mentre nel caso di specie, non procedendosi a divisione, la collazione verrebbe a costituire un'azione autonoma.
Più precisamente, si osserva che “La collazione per imputazione di una porzione del donatum - che si
tratti di denaro o di altro tipo di beni - presuppone necessariamente un'operazione di divisione
dell'asse ereditario, realizzandosi l'imputazione appunto con un minor prelevamento rispetto a quanto
altrimenti spetterebbe pro quota al donatario sull'intero asse. Donde, appunto, l'impossibilita di
scindere logicamente i due momenti - quello della collazione e quello della formazione delle quote
ereditarie spettanti a ciascun coerede - e perciò la necessità che la collazione si compia all'interno
dell'operazione di divisione dell'asse ereditario” (Cass. 2004 n. 18054).
Le spese del giudizio sono compensate, ivi comprese quelle di c.t.u., potendosi ravvisare reciprocità
della soccombenza, essendo stata domandata da tutte le parti del presente giudizio la divisione ed essendo respinte le reciproche pretese economiche.
P.Q.M.
dichiara che l'attore è erede legittimo di nato il [...] e deceduto Parte_1 Persona_1
in Valguarnera, il 13.4.1995, quale figlio dello stesso, con conseguente diritto a percepire una quota dell'eredità;
dichiara altresì che l'attore è erede legittimo di nata l'[...], e Parte_1 CP_2
deceduta in Valguarnera il 13.8.2007, quale figlio della stessa, con conseguente diritto a percepire una quota dell'eredità;
dichiara che è erede legittima di nato il [...] e deceduto in Parte_2 Persona_1
Valguarnera, il 13.4.1995, quale figlia dello stesso, con conseguente diritto a percepire una quota pagina 14 di 15 dell'eredità;
dichiara altresì che la convenuta è erede legittima di nata Parte_2 CP_2
l'11.7.1923, e deceduta in Valguarnera il 13.8.2007, quale figlia della stessa, con conseguente diritto a percepire una quota dell'eredità;
dichiara che il convenuto è erede legittimo di nata l'[...], e Controparte_1 CP_2
deceduta in Valguarnera il 13.8.2007, quale figlio della stessa, con conseguente diritto a percepire una quota dell'eredità;
rigetta ogni altra domanda.
Enna 29 maggio 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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