Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 866/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 866/2025 promosso da:
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
MAGISTRELLI MARINA;
e ato ad Ancona il 26.09.1989, rappresentato e difeso dall'avv. POLENTI Controparte_1
MARTA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1- Le parti potranno fissare la residenza ove riterranno opportuno dandosene immediata comunicazione.
2- La casa familiare sita a Osimo in Via Santa Lucia n.5 rimane assegnata alla sig.ra Parte_1
, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli.
[...]
Per_ 3- I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento presso Per_2
l'abitazione materna e con l'obbligo di comunicare al padre eventuali variazioni.
4- il sig. potrà vedere e tenere con se i figli secondo il seguente calendario: CP_1
- la prima settimana: il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, quando accompagnerà
a scuola i bambini, e il venerdì dall'uscita di scuola alle ore 21:00 (cena compresa);
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Durante le vacanze Natalizie i figli trascorreranno 6 giorni con ciascun genitore alternando la
Vigilia ed il giorno di Natale, Capodanno e l'Epifania, alternando negli anni il periodo prescelto che dovrà essere reciprocamente comunicato entro il 7 dicembre di ogni anno.
Durante le vacanze di Pasqua i figli trascorreranno con ciascun genitore 2 giorni, alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo.
Durante le vacanze estive (dal mese di giugno fino a settembre) ciascun genitore potrà tenere con sé
i figli per 15 giorni non continuativi. I genitori concorderanno i periodi entro il 3 giugno di ogni anno, il tutto sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi.
Per_ 5- Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 Parte_1
e la somma di € 250,00 mensili per ciascun figlio (€ 500 complessivi). Tale somma dovrà Per_2
essere versata entro il giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo la variazione degli Indici Istat.
6- Le spese straordinarie relative alla prole, per tali intendendosi quelle indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Ancona, come di seguito elencate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
1) SPESE MEDICHE
In particolare si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
-visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche-con eventuale acquisto di apparecchi-oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
-interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
-farmaci o parafarmaci prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (maschere, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.),
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
-cicli di psicoterapia, logopedia e altre spese a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
-ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra genitori le spese per:
2 -visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
-cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
-acuisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli non prescritti dal medico curante o pediatra.
2) SPESE SCOLASTICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
-tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privarti), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
-libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università:
-alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
-gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico casa/scuola;
-mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie perla frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentanti anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-master e corsi di specializzazione anche all'estero;
3 -gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-corsi di recupero e lezioni private,
-pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
-preparazione di concorsi e sesami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
-corsi di lingua straniera e informativa e spese per le relative certificazioni.
3) SPESE EXSTRASCOLASTICHE, PER ATIVITA' LUDICO–RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinarie per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
-frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
-baby sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per
-attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
-vacanze trascorse in assenza dei genitori;
-conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi)
-acquisto e manutenzione straordinarie dei mezzi di trasporto
-organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea ecc.)
-attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
-baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-frequenza di centri estivi.
4 7- L'Assegno Unico INPS viene attribuito integralmente alla sig.ra mentre le eventuali Parte_1
detrazioni fiscali per i figli verranno suddivise tra le parti al 50%.
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti e sottoscrivono il presente ricorso, anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale, i rispettivi legali delle parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1
Per_ disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli e nati fuori dal Per_2
matrimonio rispettivamente il 30.9.2017 e il 31.8.2014.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite sono compensate, così come stabilito dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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