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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/08/2025, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 4476 – 2024
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Giuseppe C. Lombardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4476 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
; nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
, e nata a Giugliano in [...] CodiceFiscale_2 Controparte_2
(NA) il 22/01/1962, C.F. ; rappresentati e difesi, in virtù di CodiceFiscale_3 procure alle liti apposte in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Gennaro Ferrara, C.F.
, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, in CodiceFiscale_4
Napoli alla Piazza Volturno n. 9;
-ATTORI
E
di in Aversa (CE), C.F. Controparte_3 Controparte_4
, in persona dell'Amministratore condominiale pro-tempore, avv.to P.IVA_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to CP_5 CodiceFiscale_5
Silvio Dell'Aversano (C.F. ), giusta delibera assembleare di CodiceFiscale_6 incarico del 13/06/2024 e procura alle liti in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Aversa (CE) alla via Guido Rossa n. 85;
- CONVENUTO- Oggetto: impugnativa di delibera assembleare.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, in particolare dallo scambio di note scritte, comparse conclusionali e memorie di replica per l'udienza di rimessione in decisione ex art. 189 cod. proc. civile.
§§§ §§§ §§§
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente la presente sentenza è redatta secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 135 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Con ricorso ex art. 1137 c.p.c. depositato il 31/05/2024, Parte_1
, nata a [...] il [...], nella qualità di proprietaria degli
[...] immobili, facenti parte del di via IV Novembre n. 20 in Controparte_3
Aversa (CE), riportati in Catasto Urbano del Comune di Aversa al Foglio 10, particella 174, subalterno 14 (appartamento situato al 4° ed ultimo piano del fabbricato condominiale, categoria A/2, classe 5, vani 6, R.C. euro 619,75), subalterno 38 (box posto al piano S1, categoria C/6, classe 5, mq. 41, R.C. euro
89,81 C), subalterno 25 (box posto al piano S1, categoria C/6, classe 5, mq. 361,
R.C. euro 87,38), a lei pervenuti per donazione del genitore Controparte_6
(come da atto rogato dal notaio del 14/07/2008 registrato a Napoli Persona_1
3 il 24/07/2008 al n. 17137-1T e trascritto a S. Maria C.V. il 25/07/2008 ai nn.
35498/24428), acquistato dal suo dante causa per assegnazione di alloggio da “La
Santagata Società Cooperativa a s.r.l. (come da atto rogato in data 22/09/1995 dal notaio , registrato ad Aversa il 04/10/1995 al n.1369 e Persona_2 trascritto a S. Maria C.V. il 20/10/1995 ai nn. 22063/18165, con allegato
Regolamento di Condominio e Tabelle Millesimali predisposti dal costruttore);
, nato a [...] il [...], e Controparte_1 CP
, nata a Giugliano in [...] il [...], nella qualità di
[...] proprietari in comunione pro-indiviso tra loro degli immobili, insistenti nel ridetto
Condominio, riportati in Catasto Urbano del Comune di Aversa al Foglio 10, particella 174, subalterno 13 (appartamento sito al 4° ed ultimo piano del fabbricato condominiale) e subalterno 20 (box posto al piano S1), ad essi coniugi pervenuti a seguito di assegnazione di alloggio da “La Santagata Società Cooperativa a s.r.l.
(come da atto rogato in data 10/11/1994 dal notaio , registrato Persona_2 ad Aversa il 23/11/1994 al n. 1570, Serie I, e trascritto a S. Maria C.V. il
17/11/1994 ai nn. 2800/24046, contente l'impegno a riconoscere e ad accettare il
Regolamento di Condominio con annesse Tabelle Millesimali da predisporsi a cura della società costruttrice); asserivano:
- che, il Regolamento di Condomino e le annesse Tabelle Millesimali predisposti e imposti dalla società costruttrice dopo l'atto di assegnazione del
10/11/1994 e allegati a quello successivo del 22/09/1995, aventi natura
“contrattuale” ed applicati interrottamente dal 1994 all'attualità, prevedevano che per i soli appartamenti ubicati agli ultimi piani dell'edificio condominiale, ove insistevano le unità abitative degli istanti, erano espressamente considerati quali pertinenze degli stessi i terrazzi di copertura;
- che, nella seduta del 30/04/2024, alla quale i ricorrenti non partecipavano,
l'assemblea del Condominio, in contrapposizione alla volontà contrattuale costitutiva del Regolamento di Condominio e delle collegate Tabelle Millesimali, con il voto favorevole di 9 condomini intervenuti sui 15 complessivi, in rappresentanza di un quorum di 552 millesimi, in relazione al 2° capo dell'O.d.G. deliberava
“l'abolizione degli articoli n. 25 e 26 del Regolamento condominiale (ritenuti) non contrattuali”;
- che, ove mai gli istanti non avessero acquistato la proprietà esclusiva dei terrazzi in questione in forza degli atti pubblici innanzi riportati, sarebbero divenuti comunque proprietari dei medesimi ai sensi dell'art. 1158 cod. civile (usucapione ordinaria), grazie al possesso continuato per venti anni, od in alternativa, ex art. 1159 cod. civile (usucapione decennale) per l'acquisto in buona fede effettuato in forza di un titolo astrattamente idoneo a traferire la proprietà, essendo decorsi oltre dieci anni dalla data della trascrizione dell'atto di trasferimento.
Per quanto dedotto gli attori impugnavano la predetta deliberazione, limitatamente alla soppressione del cennato art. 25 del Regolamento di Condominio.
A tal fine, chiedevano all'adito Tribunale, previa sospensione dell'impugnata delibera, che la stessa, venisse dichiarata nulla e/o annullabile perché illegittima, con vittoria delle spese di lite.
§§§ §§§ §§§
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nel fascicolo informatico in data 19/09/2024, si costituiva in giudizio il Controparte_7 in Aversa (CE), in persona dell'Amministratore condominiale pro-
[...] tempore, avv.to , contestando estensivamente l'avversa impugnativa, CP_5 nello specifico, in breve, deduceva:
- che i ricorrenti avevano costruito sul lastrico solare o terrazzo di copertura del fabbricato condominiale abusivamente dei manufatti consistenti in sottotetti sovrastanti i rispettivi appartamenti, oggetto di giudizi instaurati avanti al giudice amministrativo;
- che la genesi del Regolamento di Condominio (con le annesse Tabelle
Millesimali) non era di natura contrattuale bensì assembleare, essendo stato predisposto e sottoscritto dal costruttore del fabbricato condominiale successivamente alla vendita delle unità immobiliari, giammai approvato dai singoli condomini;
sul punto anche il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, in persona del G.U. dott.ssa Anna Scognamiglio, con sentenza n. 1688/2024, emessa nella causa civile identificata con R.G. n. 11518/2022, vertente tra Parte_1
e + 4, con oggetto azione negatoria, si era
[...] Parte_2 inequivocabilmente pronunciato in tal senso.
Pertanto, nel merito della domanda dei ricorrenti eccepiva:
- la legittimità della modifica degli artt. 25 e 26 del Regolamento Condominiale adottata con l'impugnata delibera, regolarmente convocata, sia per la sussistenza del quorum deliberativo, pari a 552/1000, che per il numero legale dei condomini intervenuti, 9 su 15, i quali avevano votato ad unanimità per la soppressione dei ridetti articoli del “disciplinare” condominiale;
- l'insussistenza per mancanza di un valido titolo di pertinenza in favore della proprietà esclusiva dei ricorrenti del terrazzo - tetto / lastrico solare, il quale assumendo la primaria funzione di copertura dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 117 c.p.c. rientrava nel novero delle parti comuni;
- l'infondatezza del preteso acquisto dell'astrico solare per intervenuta usucapione.
§§§ §§§ §§§
Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi il giorno 02/10/2024, il convenuto nel riportarsi alla comparsa di costituzione e risposta, CP_3 altresì, reiterava l'opposizione alla richiesta dei ricorrenti di sospensione dell'efficacia dell'impugnata delibera stante la carenza dei presupposti di legge, nel caso di specie dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. A scioglimento della riserva assunta in detta udienza il G.I., ritenendo non necessaria l'attività istruttoria per la pronta soluzione e la natura documentale della causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita esclusivamente mediante allegazioni documentali, all'udienza dell'8/01/2025, rassegnate dalle parti, mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le rispettive posizioni difensive, la causa ritenuta matura veniva rinviata all'udienza del 23/05/2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civile, con concessione dei termini a ritroso, ivi previsti, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Passando alla disamina della res controversa osserva il Tribunale che in via preliminare va disattesa l'eccezione, sollevata dal convenuto, di nullità CP_3 della domanda perché non osservante delle norme del codice di procedura civile.
In vero, è noto che secondo il consolidato orientamento in giurisprudenza la nullità dell'azione giudiziaria per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata soltanto se il petitum – inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione
– sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame globale dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'istante in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che i ricorrenti hanno compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda, che il bene della vita richiesto (nullità – annullabilità della delibera impugnata), la domanda non è attinta da vizi di nullità.
Del resto, dalla formulata difesa del convenuto si desume che CP_3 questi abbia ben compreso le circostanze di fatto, le ragioni e le pretese esposte dai ricorrenti.
Sempre in via preliminare, va evidenziato come parte ricorrente agisce per sentir dichiarare la nullità o l'annullamento del punto sub 2 all'O.d.G. della delibera assembleare, adottata in data 30/04/2024, limitatamente alla soppressione dell'art. 25 del Regolamento di Condominio.
È, pertanto, opportuno, prima di affrontare nel merito la domanda attorea, effettuare un distinguo tra vizi di nullità e di annullabilità delle delibere condominiali, giusta pronuncia della Cassazione a SS.UU. del 2021.
Nella sentenza n. 9839/2021 la Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, ha ridefinito i confini tra nullità e annullabilità delle delibere assembleari, enunciando il principio di diritto secondo cui “in tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.".
Quindi, con la sentenza n. 9839 del 13/04/2021, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno distinto nettamente le delibere nulle e annullabili, precisando i casi tipici della nullità, che diventano residuali "nel rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico".
In particolare, i casi di nullità individuati sono tre:
1) "mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali" (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma), tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
2) "Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico", da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero in relazione alle attribuzioni dell'assemblea (come nel caso di una deliberazione che incide sulla modifica di una proprietà privata);
3) "Illiceità" (art. 1343 cod. civile), nel senso che quanto deciso risulta contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (ad esempio una deliberazione che introduce discriminazioni tra i condomini nell'uso delle cose comuni). Al di fuori di tali ipotesi deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'art. 1137 cod. civile.
Osserva il giudicante, in punto di diritto, che la delibera impugnata rientra nell'ambito della categoria della nullità, poiché toglie di mezzo il diritto di proprietà esclusiva dei ricorrenti acquisito a titolo derivativo ovvero a titolo originario.
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Ciò posto, la domanda risulta essere sia ammissibile, in quanto non è assoggettabile a decadenze, sia procedibile, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, il cui procedimento si è concluso con esito negativo (cfr. verbale depositato in atti).
Nel merito, tuttavia, la proposta impugnativa è infondata, talché va reietta per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il regolamento di condominio contiene un insieme di regole che tutti i condomini devono rispettare, da ritenersi come la “legge interna del condominio”.
La giurisprudenza lo ha definito quale “statuto della collettività condominiale, come atto volto ad incidere con un complesso di norme giuridicamente vincolanti per tutti i componenti di detta collettività” (cfr. Cass. civ. 12342/1995).
Il regolamento disciplina la vita del condominio, indicando le norme da seguire sull'uso dei beni comuni, sulla ripartizione delle spese, sul decoro del palazzo e così via (art. 1138, comma 1, cod. civile); ed è sempre redatto in forma scritta a pena di nullità (cfr. Cass. civ. SS.UU. 943/1999) e si trova allegato nel registro dei verbali, tenuto dall'amministratore (art. 1130, comma 1 n. 7, cod. civile).
Il regolamento condominiale può essere di due tipi: contrattuale (o convenzionale) ed assembleare (o maggioritario), vi è anche il regolamento adottato coattivamente (giudiziale), ma si tratta di un'ipotesi infrequente e marginale.
Tale classificazione riguarda la genesi del regolamento e incide sulla sua natura. Invero, la natura contrattuale del regolamento – che si configura quale contratto plurilaterale, ove i singoli condomini assumono la veste di litisconsorte necessario nelle inerenti controversie (cfr. Cass. civ. 12850/2008) – fa sì che lo stesso possa gravare sui diritti dei singoli condomini inerenti alle parti comuni e anche sulla proprietà esclusiva di ciascuno, viceversa, la natura assembleare del regolamento impedisce l'inserimento di clausole che incombano sui diritti dei singoli (come il divieto di destinare l'immobile a studio dentistico o a circolo o a negozio, ovvero le clausole che ricadono sulle proprietà comuni, introducendo limitazioni all'uso delle scale o dei cortili).
Il regolamento contrattuale o convenzionale solitamente è predisposto dall'originario proprietario di tutto lo stabile oppure dal costruttore, ed è espressamente richiamato negli atti di acquisto delle singole unità immobiliari e ciascun condomino vi aderisce al momento dell'acquisto.
Si parla di regolamento convenzionale anche con riferimento a quello adottato da tutti i condomini, all'unanimità, in assemblea e da essi sottoscritto.
Il regolamento contrattuale vincola tutti i condomini e anche i successivi acquirenti. A tal proposito, si segnalano due tesi contrapposte: secondo una di esse, il regolamento contrattuale vincola anche i successivi aventi causa purché sia stato trascritto (cfr. Cass. civ. 21024/2016), secondo invece un'altra teoria ai fini della vincolatività ed opponibilità a terzi acquirenti non è necessaria la trascrizione del regolamento che, seppure non inserito materialmente, deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nell'atto di acquisto (cfr. Cass. civ. 19212/2016; Cass. civ. 22310/2016).
Il regolamento assembleare è deliberato dall'assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1138, comma 3, cod. civile che richiama l'art. 1136, comma 2, cod. civile). Ogni condomino può assumere l'iniziativa per l'adozione o modifica del regolamento rivolgendosi all'amministratore, che dovrà all'uopo convocare l'assemblea. Tale forma di regolamento, una volta adottato, vincola alla sua osservanza tutti i condomini al pari di una delibera assembleare, e il suo contenuto, a differenza di quello contrattuale, non può incidere: sui diritti dei singoli condomini, sulle parti comuni e sulle parti di proprietà esclusiva;
non può quindi contenere: divieti di destinazione (ad esempio, non può vietare di adibire l'immobile ad uso commerciale), o vantaggi a favore di alcuni condomini e a detrimento di altri.
In via residuale, se il numero dei condomini è superiore a dieci (e, quindi,
l'adozione del regolamento sia obbligatoria) e l'assemblea non provvede o non si trova un accordo o rigetta la richiesta di formazione del regolamento, ciascun condomino, nel silenzio o nel rifiuto dell'adunanza assembleare, può adire l'autorità giudiziaria. In siffatta circostanza, il giudice può approvare il regolamento formato su iniziativa di un condominio, come prevede l'art. 1138 comma 2, cod. civile;
nondimeno, il giudice non può predisporlo autonomamente (cfr. Cass. civ.
12291/2011). Il regolamento viene così adottato coattivamente ed ha efficacia vincolante per tutti i condomini dopo il passaggio in giudicato della sentenza (cfr.
Cass. civ. 1218/1993). Infatti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civile, l'accertamento contenuto nella sentenza passata ingiudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
In revoca di ogni dubbio per il Regolamento di Condominio che ci occupa – allegato all'atto di assegnazione di immobili a rogato in data Controparte_6
22/09/1995 dal notaio , essendo stato formato dalla società Persona_2 costruttrice del fabbricato condominiale in un momento successivo alle assegnazioni (o vendite) delle altre unità immobiliari, privo del consenso ed approvazione da parte dei singoli condomini e manchevole della sottoscrizione del mandatario a tanto delegato dal consiglio di amministrazione della società costruttrice, inopinatamente recante in calce la sola indicazione e firma di un soggetto carente di poteri, tale Arch. – anche alla luce della Persona_3 sentenza n. 1688/2024 (emessa Tribunale di Napoli Nord, Sezione Prima Civile, in persona del G.U. dott.ssa Anna Scognamiglio nella causa civile iscritta al n.
11518/2022 del ruolo generale), deve escludersi la natura contrattuale o convenzionale.
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Venendo alla spiegata domanda di acquisto per intervenuta usucapione del terrazzo di copertura dell'edificio sovrastante le unità abitative dei CP_8 ricorrenti.
Osserva il Tribunale, giusta costante orientamento della Suprema Corte, colui che agisce in giudizio per essere riconosciuto proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
Altresì, giova osservare che, per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria.
Nella fattispecie in esame la domanda ha ad oggetto l'acquisto di un bene condominiale, pertanto, il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune
(ex art. 1158 ovvero ex art. 1159 cod. civile) è tenuto a dimostrare di averla sottratta all'uso comune per il tempo utile all'usucapione ossia deve provare un comportamento atto a rivelare in maniera inequivoca che è avvenuto un cambiamento di fatto nel titolo del possesso, costituito da atti univocamente rivolti verso i compossessori e tale da rendere riconoscibile a quest'ultimi l'intenzione di non possedere più quale semplice compossessore, ed è tenuto a provare, nell'ipotesi prevista dall'art. 1159 cod. civile (usucapione abbreviata o breve) la sussistenza di un titolo astrattamente idoneo a traferirne la proprietà.
La Suprema Corte (cfr. sentenza n. 5335/2017), al riguardo ha precisato che ai fini dell'usucapione si rende necessario l'ulteriore requisito, ovvero il “godimento esclusivo”: il godimento del bene, pertanto, è inconciliabile con la possibilità di godimento altrui.
Si può, pertanto, addivenire all'usucapione di un bene condominiale, in presenza di un atto (o un comportamento), il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e che denoti, altresì inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva. senza che possa considerarsi sufficiente la circostanza che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso e dal godimento della cosa comune.
Conseguentemente per avere diritto all'usucapione in un condominio, tale bene deve essere escluso agli altri anche nel semplice transito, il che si traduce, a titolo esemplificativo nella necessità di recintare, bloccare, cambiare serrature e altro ancora;
il bene deve essere utilizzato esclusivamente dall'usucapente, ed impedito ad altri.
Parimenti secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 32808/ 2021) “il condòmino può usucapire la quota degli altri senza che si renda necessaria un'interversione del possesso, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri condòmini si siano astenuti dall'uso del bene comune: occorre altresì allegare e dimostrare di aver goduto del bene stesso attraverso un possesso esclusivo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, senza opposizione, per il tempo utile a usucapire” (la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che nel Condominio degli edifici le parti comuni formano oggetto, a favore di tutti i condomini, di un compossesso pro indiviso il quale si esercita diversamente a seconda che le cose siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari cui siano collegate materialmente o per destinazione funzionale (suolo, fondazioni, muri maestri, oggettivamente utili per la statica) oppure siano soggettivamente utili nel senso che la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipende dall'attività dei rispettivi proprietari (portone, anditi, scale, ascensore ecc); nel primo caso l'esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano (e, per traslato, il proprietario) trae da tali utilità, nel secondo caso si risolve nell'espletamento della predetta attività da parte del proprietario – cfr. Cass. civ. Sez. II;
sentenza n.
16496/2005. Pertanto, il possesso delle parti comuni, inteso come esercizio di fatto corrispondente al contenuto del diritto, si atteggia diversamente secondo che le cose, gli impianti ed i servizi offrano una "oggettiva utilità" o un "utile soggettivo". Dalla diversità ontologica tra l'utilizzazione obbiettiva e il godimento soggettivo scaturiscono, pertanto, differenti modalità di esercizio del possesso. Mentre relativamente alle cose suscettibili di godimento soggettivo il possesso si esercita tramite attività personali, nel caso di utilità oggettiva l'esercizio del possesso consiste nel puro fatto che il proprio piano o porzione di piano beneficia senza contrasti delle utilità offerte – cfr. Cass. civ.;
Sez. II;
sentenza 26/01/2000 n. 855).
In virtù dei principi sopra enunciati, dall'attività istruttoria, consistita nelle allegazioni documentali, non è emerso il compimento dei presupposti di legge della fattispecie acquisitiva del diritto di usucapione. Ed invero, i ricorrenti, oltre a non aver prodotto alcun titolo di accertamento e/o di declaratoria (sentenza o atto conciliativo tra le parti) della intervenuta pretesa usucapione, non hanno affatto dimostrato l'esclusività nel possesso della res da parte loro, e l'esplicita estromissione degli altri comproprietari – condomini dal possesso del bene.
Né appare titolo astrattamente idoneo a costituire l'asserita usucapione il
Regolamento di Condominio oggetto di controversia stante, per tutte le innanzi richiamate ragioni, la sua natura assembleare.
Altresì, va evidenziato che nell'atto di donazione a favore della ricorrente nella elencazione degli immobili trasferiti, sub punto A), si Parte_1 indica l'appartamento al piano quarto con annesso terrazzo pertinenziale distinto con il numero interno 14…confinate con cassa scale, con appartamento numero interno 15
e con vano ascensore, ove il rifermento a “terrazzo pertinenziale” vada inteso quale terrazzo a livello, certamente non quale terrazzo di copertura dell'edificio condominiale o più precisamente quale lastrico solare di tale fabbricato, dotato tra l'altro di autonoma attribuzione catastale.
Rileva, inoltre il Giudicante, che i ricorrenti abbiano riproposto con l'impugnativa alla delibera assembleare del 30/04/2024 temi assorbiti nel decisum della già menzionata sentenza n. 1688/2024 del Tribunale di Napoli Nord – Sezione
Prima Civile – per cui ritiene di dover riconoscere alla odierna parte resistente il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. così come richiesto dalla stessa.
Il citato articolo presuppone, per l'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti;
uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
Ai fini della quantificazione del danno è opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, vedasi Cassazione civ., 20/11/2020, n. 26435: “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una <>, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo
e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”.
Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 22405 del 13/09/2018), la quale ha ritenuto che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Osserva il Tribunale che nel caso di specie trova una applicazione una oggettiva della condanna ai sensi del terzo comma, che non prescinde dalla sussistenza della malafede o quantomeno della colpa grave, e, nell'ipotesi in esame ritiene sussistente quest'ultima, ritenendo che “nel caso di specie la condotta processuale della parte ricorrente è apparsa connotata da rilevanti profili di colpa”, avendo quest'ultima adito l'autorità giudiziaria nonostante la evidente infondatezza della sua pretesa, anche alla luce della sentenza emessa da questo Tribunale, sopra richiamata.
L'importo della somma viene determinato dal Giudicante “anche avuto riguardo alla durata del procedimento – 1 anno – nella misura di € 750,00,
(comprensive delle spese generali)”, giusta ordinanza n. 17902 del 2019 della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n.
89 del 2001 – il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”, confermando ancora una volta la natura punitiva (piuttosto che risarcitoria) dell'istituto di cui al terzo comma, che si configura come una vera e propria sanzione.
Le spese seguono la soccombenza e, sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, 247» G.U.
n. 236 del 8-10 2022, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi, previsti nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia.
P.M.Q.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1357/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata dai ricorrenti, sia in tesi che in ipotesi, di nullità o di annullabilità dell'impugnata deliberazione dell'assise condominiale;
2. Condanna, i ricorrenti in solido tra loro, per quanto richiamato in parte motiva, al pagamento nei confronti del convenuto al pagamento della CP_3 somma di euro 750,00 quale risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civile;
3. Condanna, per l'effetto, solidalmente i ricorrenti alla rifusione delle spese e compensi di lite in favore del convenuto liquidate in euro 5.077,00 CP_3 per compenso professionale (così distinto: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito avv.to Silvio Dell'Aversano.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda la cancelleria per le necessarie incombenze (anche di natura fiscale).
Aversa, 30 luglio 2025. Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) dal G.U. dott. Giuseppe C. Lombardo, e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 4476 – 2024
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Giuseppe C. Lombardo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4476 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
; nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
, e nata a Giugliano in [...] CodiceFiscale_2 Controparte_2
(NA) il 22/01/1962, C.F. ; rappresentati e difesi, in virtù di CodiceFiscale_3 procure alle liti apposte in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Gennaro Ferrara, C.F.
, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, in CodiceFiscale_4
Napoli alla Piazza Volturno n. 9;
-ATTORI
E
di in Aversa (CE), C.F. Controparte_3 Controparte_4
, in persona dell'Amministratore condominiale pro-tempore, avv.to P.IVA_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to CP_5 CodiceFiscale_5
Silvio Dell'Aversano (C.F. ), giusta delibera assembleare di CodiceFiscale_6 incarico del 13/06/2024 e procura alle liti in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Aversa (CE) alla via Guido Rossa n. 85;
- CONVENUTO- Oggetto: impugnativa di delibera assembleare.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, in particolare dallo scambio di note scritte, comparse conclusionali e memorie di replica per l'udienza di rimessione in decisione ex art. 189 cod. proc. civile.
§§§ §§§ §§§
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Preliminarmente la presente sentenza è redatta secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 135 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Con ricorso ex art. 1137 c.p.c. depositato il 31/05/2024, Parte_1
, nata a [...] il [...], nella qualità di proprietaria degli
[...] immobili, facenti parte del di via IV Novembre n. 20 in Controparte_3
Aversa (CE), riportati in Catasto Urbano del Comune di Aversa al Foglio 10, particella 174, subalterno 14 (appartamento situato al 4° ed ultimo piano del fabbricato condominiale, categoria A/2, classe 5, vani 6, R.C. euro 619,75), subalterno 38 (box posto al piano S1, categoria C/6, classe 5, mq. 41, R.C. euro
89,81 C), subalterno 25 (box posto al piano S1, categoria C/6, classe 5, mq. 361,
R.C. euro 87,38), a lei pervenuti per donazione del genitore Controparte_6
(come da atto rogato dal notaio del 14/07/2008 registrato a Napoli Persona_1
3 il 24/07/2008 al n. 17137-1T e trascritto a S. Maria C.V. il 25/07/2008 ai nn.
35498/24428), acquistato dal suo dante causa per assegnazione di alloggio da “La
Santagata Società Cooperativa a s.r.l. (come da atto rogato in data 22/09/1995 dal notaio , registrato ad Aversa il 04/10/1995 al n.1369 e Persona_2 trascritto a S. Maria C.V. il 20/10/1995 ai nn. 22063/18165, con allegato
Regolamento di Condominio e Tabelle Millesimali predisposti dal costruttore);
, nato a [...] il [...], e Controparte_1 CP
, nata a Giugliano in [...] il [...], nella qualità di
[...] proprietari in comunione pro-indiviso tra loro degli immobili, insistenti nel ridetto
Condominio, riportati in Catasto Urbano del Comune di Aversa al Foglio 10, particella 174, subalterno 13 (appartamento sito al 4° ed ultimo piano del fabbricato condominiale) e subalterno 20 (box posto al piano S1), ad essi coniugi pervenuti a seguito di assegnazione di alloggio da “La Santagata Società Cooperativa a s.r.l.
(come da atto rogato in data 10/11/1994 dal notaio , registrato Persona_2 ad Aversa il 23/11/1994 al n. 1570, Serie I, e trascritto a S. Maria C.V. il
17/11/1994 ai nn. 2800/24046, contente l'impegno a riconoscere e ad accettare il
Regolamento di Condominio con annesse Tabelle Millesimali da predisporsi a cura della società costruttrice); asserivano:
- che, il Regolamento di Condomino e le annesse Tabelle Millesimali predisposti e imposti dalla società costruttrice dopo l'atto di assegnazione del
10/11/1994 e allegati a quello successivo del 22/09/1995, aventi natura
“contrattuale” ed applicati interrottamente dal 1994 all'attualità, prevedevano che per i soli appartamenti ubicati agli ultimi piani dell'edificio condominiale, ove insistevano le unità abitative degli istanti, erano espressamente considerati quali pertinenze degli stessi i terrazzi di copertura;
- che, nella seduta del 30/04/2024, alla quale i ricorrenti non partecipavano,
l'assemblea del Condominio, in contrapposizione alla volontà contrattuale costitutiva del Regolamento di Condominio e delle collegate Tabelle Millesimali, con il voto favorevole di 9 condomini intervenuti sui 15 complessivi, in rappresentanza di un quorum di 552 millesimi, in relazione al 2° capo dell'O.d.G. deliberava
“l'abolizione degli articoli n. 25 e 26 del Regolamento condominiale (ritenuti) non contrattuali”;
- che, ove mai gli istanti non avessero acquistato la proprietà esclusiva dei terrazzi in questione in forza degli atti pubblici innanzi riportati, sarebbero divenuti comunque proprietari dei medesimi ai sensi dell'art. 1158 cod. civile (usucapione ordinaria), grazie al possesso continuato per venti anni, od in alternativa, ex art. 1159 cod. civile (usucapione decennale) per l'acquisto in buona fede effettuato in forza di un titolo astrattamente idoneo a traferire la proprietà, essendo decorsi oltre dieci anni dalla data della trascrizione dell'atto di trasferimento.
Per quanto dedotto gli attori impugnavano la predetta deliberazione, limitatamente alla soppressione del cennato art. 25 del Regolamento di Condominio.
A tal fine, chiedevano all'adito Tribunale, previa sospensione dell'impugnata delibera, che la stessa, venisse dichiarata nulla e/o annullabile perché illegittima, con vittoria delle spese di lite.
§§§ §§§ §§§
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nel fascicolo informatico in data 19/09/2024, si costituiva in giudizio il Controparte_7 in Aversa (CE), in persona dell'Amministratore condominiale pro-
[...] tempore, avv.to , contestando estensivamente l'avversa impugnativa, CP_5 nello specifico, in breve, deduceva:
- che i ricorrenti avevano costruito sul lastrico solare o terrazzo di copertura del fabbricato condominiale abusivamente dei manufatti consistenti in sottotetti sovrastanti i rispettivi appartamenti, oggetto di giudizi instaurati avanti al giudice amministrativo;
- che la genesi del Regolamento di Condominio (con le annesse Tabelle
Millesimali) non era di natura contrattuale bensì assembleare, essendo stato predisposto e sottoscritto dal costruttore del fabbricato condominiale successivamente alla vendita delle unità immobiliari, giammai approvato dai singoli condomini;
sul punto anche il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, in persona del G.U. dott.ssa Anna Scognamiglio, con sentenza n. 1688/2024, emessa nella causa civile identificata con R.G. n. 11518/2022, vertente tra Parte_1
e + 4, con oggetto azione negatoria, si era
[...] Parte_2 inequivocabilmente pronunciato in tal senso.
Pertanto, nel merito della domanda dei ricorrenti eccepiva:
- la legittimità della modifica degli artt. 25 e 26 del Regolamento Condominiale adottata con l'impugnata delibera, regolarmente convocata, sia per la sussistenza del quorum deliberativo, pari a 552/1000, che per il numero legale dei condomini intervenuti, 9 su 15, i quali avevano votato ad unanimità per la soppressione dei ridetti articoli del “disciplinare” condominiale;
- l'insussistenza per mancanza di un valido titolo di pertinenza in favore della proprietà esclusiva dei ricorrenti del terrazzo - tetto / lastrico solare, il quale assumendo la primaria funzione di copertura dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 117 c.p.c. rientrava nel novero delle parti comuni;
- l'infondatezza del preteso acquisto dell'astrico solare per intervenuta usucapione.
§§§ §§§ §§§
Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi il giorno 02/10/2024, il convenuto nel riportarsi alla comparsa di costituzione e risposta, CP_3 altresì, reiterava l'opposizione alla richiesta dei ricorrenti di sospensione dell'efficacia dell'impugnata delibera stante la carenza dei presupposti di legge, nel caso di specie dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. A scioglimento della riserva assunta in detta udienza il G.I., ritenendo non necessaria l'attività istruttoria per la pronta soluzione e la natura documentale della causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita esclusivamente mediante allegazioni documentali, all'udienza dell'8/01/2025, rassegnate dalle parti, mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le rispettive posizioni difensive, la causa ritenuta matura veniva rinviata all'udienza del 23/05/2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civile, con concessione dei termini a ritroso, ivi previsti, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Passando alla disamina della res controversa osserva il Tribunale che in via preliminare va disattesa l'eccezione, sollevata dal convenuto, di nullità CP_3 della domanda perché non osservante delle norme del codice di procedura civile.
In vero, è noto che secondo il consolidato orientamento in giurisprudenza la nullità dell'azione giudiziaria per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata soltanto se il petitum – inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione
– sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame globale dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'istante in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che i ricorrenti hanno compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda, che il bene della vita richiesto (nullità – annullabilità della delibera impugnata), la domanda non è attinta da vizi di nullità.
Del resto, dalla formulata difesa del convenuto si desume che CP_3 questi abbia ben compreso le circostanze di fatto, le ragioni e le pretese esposte dai ricorrenti.
Sempre in via preliminare, va evidenziato come parte ricorrente agisce per sentir dichiarare la nullità o l'annullamento del punto sub 2 all'O.d.G. della delibera assembleare, adottata in data 30/04/2024, limitatamente alla soppressione dell'art. 25 del Regolamento di Condominio.
È, pertanto, opportuno, prima di affrontare nel merito la domanda attorea, effettuare un distinguo tra vizi di nullità e di annullabilità delle delibere condominiali, giusta pronuncia della Cassazione a SS.UU. del 2021.
Nella sentenza n. 9839/2021 la Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, ha ridefinito i confini tra nullità e annullabilità delle delibere assembleari, enunciando il principio di diritto secondo cui “in tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.".
Quindi, con la sentenza n. 9839 del 13/04/2021, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno distinto nettamente le delibere nulle e annullabili, precisando i casi tipici della nullità, che diventano residuali "nel rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico".
In particolare, i casi di nullità individuati sono tre:
1) "mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali" (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma), tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
2) "Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico", da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero in relazione alle attribuzioni dell'assemblea (come nel caso di una deliberazione che incide sulla modifica di una proprietà privata);
3) "Illiceità" (art. 1343 cod. civile), nel senso che quanto deciso risulta contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (ad esempio una deliberazione che introduce discriminazioni tra i condomini nell'uso delle cose comuni). Al di fuori di tali ipotesi deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'art. 1137 cod. civile.
Osserva il giudicante, in punto di diritto, che la delibera impugnata rientra nell'ambito della categoria della nullità, poiché toglie di mezzo il diritto di proprietà esclusiva dei ricorrenti acquisito a titolo derivativo ovvero a titolo originario.
§§§ §§§ §§§
Ciò posto, la domanda risulta essere sia ammissibile, in quanto non è assoggettabile a decadenze, sia procedibile, essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, il cui procedimento si è concluso con esito negativo (cfr. verbale depositato in atti).
Nel merito, tuttavia, la proposta impugnativa è infondata, talché va reietta per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il regolamento di condominio contiene un insieme di regole che tutti i condomini devono rispettare, da ritenersi come la “legge interna del condominio”.
La giurisprudenza lo ha definito quale “statuto della collettività condominiale, come atto volto ad incidere con un complesso di norme giuridicamente vincolanti per tutti i componenti di detta collettività” (cfr. Cass. civ. 12342/1995).
Il regolamento disciplina la vita del condominio, indicando le norme da seguire sull'uso dei beni comuni, sulla ripartizione delle spese, sul decoro del palazzo e così via (art. 1138, comma 1, cod. civile); ed è sempre redatto in forma scritta a pena di nullità (cfr. Cass. civ. SS.UU. 943/1999) e si trova allegato nel registro dei verbali, tenuto dall'amministratore (art. 1130, comma 1 n. 7, cod. civile).
Il regolamento condominiale può essere di due tipi: contrattuale (o convenzionale) ed assembleare (o maggioritario), vi è anche il regolamento adottato coattivamente (giudiziale), ma si tratta di un'ipotesi infrequente e marginale.
Tale classificazione riguarda la genesi del regolamento e incide sulla sua natura. Invero, la natura contrattuale del regolamento – che si configura quale contratto plurilaterale, ove i singoli condomini assumono la veste di litisconsorte necessario nelle inerenti controversie (cfr. Cass. civ. 12850/2008) – fa sì che lo stesso possa gravare sui diritti dei singoli condomini inerenti alle parti comuni e anche sulla proprietà esclusiva di ciascuno, viceversa, la natura assembleare del regolamento impedisce l'inserimento di clausole che incombano sui diritti dei singoli (come il divieto di destinare l'immobile a studio dentistico o a circolo o a negozio, ovvero le clausole che ricadono sulle proprietà comuni, introducendo limitazioni all'uso delle scale o dei cortili).
Il regolamento contrattuale o convenzionale solitamente è predisposto dall'originario proprietario di tutto lo stabile oppure dal costruttore, ed è espressamente richiamato negli atti di acquisto delle singole unità immobiliari e ciascun condomino vi aderisce al momento dell'acquisto.
Si parla di regolamento convenzionale anche con riferimento a quello adottato da tutti i condomini, all'unanimità, in assemblea e da essi sottoscritto.
Il regolamento contrattuale vincola tutti i condomini e anche i successivi acquirenti. A tal proposito, si segnalano due tesi contrapposte: secondo una di esse, il regolamento contrattuale vincola anche i successivi aventi causa purché sia stato trascritto (cfr. Cass. civ. 21024/2016), secondo invece un'altra teoria ai fini della vincolatività ed opponibilità a terzi acquirenti non è necessaria la trascrizione del regolamento che, seppure non inserito materialmente, deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nell'atto di acquisto (cfr. Cass. civ. 19212/2016; Cass. civ. 22310/2016).
Il regolamento assembleare è deliberato dall'assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1138, comma 3, cod. civile che richiama l'art. 1136, comma 2, cod. civile). Ogni condomino può assumere l'iniziativa per l'adozione o modifica del regolamento rivolgendosi all'amministratore, che dovrà all'uopo convocare l'assemblea. Tale forma di regolamento, una volta adottato, vincola alla sua osservanza tutti i condomini al pari di una delibera assembleare, e il suo contenuto, a differenza di quello contrattuale, non può incidere: sui diritti dei singoli condomini, sulle parti comuni e sulle parti di proprietà esclusiva;
non può quindi contenere: divieti di destinazione (ad esempio, non può vietare di adibire l'immobile ad uso commerciale), o vantaggi a favore di alcuni condomini e a detrimento di altri.
In via residuale, se il numero dei condomini è superiore a dieci (e, quindi,
l'adozione del regolamento sia obbligatoria) e l'assemblea non provvede o non si trova un accordo o rigetta la richiesta di formazione del regolamento, ciascun condomino, nel silenzio o nel rifiuto dell'adunanza assembleare, può adire l'autorità giudiziaria. In siffatta circostanza, il giudice può approvare il regolamento formato su iniziativa di un condominio, come prevede l'art. 1138 comma 2, cod. civile;
nondimeno, il giudice non può predisporlo autonomamente (cfr. Cass. civ.
12291/2011). Il regolamento viene così adottato coattivamente ed ha efficacia vincolante per tutti i condomini dopo il passaggio in giudicato della sentenza (cfr.
Cass. civ. 1218/1993). Infatti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civile, l'accertamento contenuto nella sentenza passata ingiudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
In revoca di ogni dubbio per il Regolamento di Condominio che ci occupa – allegato all'atto di assegnazione di immobili a rogato in data Controparte_6
22/09/1995 dal notaio , essendo stato formato dalla società Persona_2 costruttrice del fabbricato condominiale in un momento successivo alle assegnazioni (o vendite) delle altre unità immobiliari, privo del consenso ed approvazione da parte dei singoli condomini e manchevole della sottoscrizione del mandatario a tanto delegato dal consiglio di amministrazione della società costruttrice, inopinatamente recante in calce la sola indicazione e firma di un soggetto carente di poteri, tale Arch. – anche alla luce della Persona_3 sentenza n. 1688/2024 (emessa Tribunale di Napoli Nord, Sezione Prima Civile, in persona del G.U. dott.ssa Anna Scognamiglio nella causa civile iscritta al n.
11518/2022 del ruolo generale), deve escludersi la natura contrattuale o convenzionale.
§§§ §§§ §§§
Venendo alla spiegata domanda di acquisto per intervenuta usucapione del terrazzo di copertura dell'edificio sovrastante le unità abitative dei CP_8 ricorrenti.
Osserva il Tribunale, giusta costante orientamento della Suprema Corte, colui che agisce in giudizio per essere riconosciuto proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
Altresì, giova osservare che, per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria.
Nella fattispecie in esame la domanda ha ad oggetto l'acquisto di un bene condominiale, pertanto, il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune
(ex art. 1158 ovvero ex art. 1159 cod. civile) è tenuto a dimostrare di averla sottratta all'uso comune per il tempo utile all'usucapione ossia deve provare un comportamento atto a rivelare in maniera inequivoca che è avvenuto un cambiamento di fatto nel titolo del possesso, costituito da atti univocamente rivolti verso i compossessori e tale da rendere riconoscibile a quest'ultimi l'intenzione di non possedere più quale semplice compossessore, ed è tenuto a provare, nell'ipotesi prevista dall'art. 1159 cod. civile (usucapione abbreviata o breve) la sussistenza di un titolo astrattamente idoneo a traferirne la proprietà.
La Suprema Corte (cfr. sentenza n. 5335/2017), al riguardo ha precisato che ai fini dell'usucapione si rende necessario l'ulteriore requisito, ovvero il “godimento esclusivo”: il godimento del bene, pertanto, è inconciliabile con la possibilità di godimento altrui.
Si può, pertanto, addivenire all'usucapione di un bene condominiale, in presenza di un atto (o un comportamento), il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e che denoti, altresì inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva. senza che possa considerarsi sufficiente la circostanza che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso e dal godimento della cosa comune.
Conseguentemente per avere diritto all'usucapione in un condominio, tale bene deve essere escluso agli altri anche nel semplice transito, il che si traduce, a titolo esemplificativo nella necessità di recintare, bloccare, cambiare serrature e altro ancora;
il bene deve essere utilizzato esclusivamente dall'usucapente, ed impedito ad altri.
Parimenti secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 32808/ 2021) “il condòmino può usucapire la quota degli altri senza che si renda necessaria un'interversione del possesso, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri condòmini si siano astenuti dall'uso del bene comune: occorre altresì allegare e dimostrare di aver goduto del bene stesso attraverso un possesso esclusivo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, senza opposizione, per il tempo utile a usucapire” (la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che nel Condominio degli edifici le parti comuni formano oggetto, a favore di tutti i condomini, di un compossesso pro indiviso il quale si esercita diversamente a seconda che le cose siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari cui siano collegate materialmente o per destinazione funzionale (suolo, fondazioni, muri maestri, oggettivamente utili per la statica) oppure siano soggettivamente utili nel senso che la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipende dall'attività dei rispettivi proprietari (portone, anditi, scale, ascensore ecc); nel primo caso l'esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano (e, per traslato, il proprietario) trae da tali utilità, nel secondo caso si risolve nell'espletamento della predetta attività da parte del proprietario – cfr. Cass. civ. Sez. II;
sentenza n.
16496/2005. Pertanto, il possesso delle parti comuni, inteso come esercizio di fatto corrispondente al contenuto del diritto, si atteggia diversamente secondo che le cose, gli impianti ed i servizi offrano una "oggettiva utilità" o un "utile soggettivo". Dalla diversità ontologica tra l'utilizzazione obbiettiva e il godimento soggettivo scaturiscono, pertanto, differenti modalità di esercizio del possesso. Mentre relativamente alle cose suscettibili di godimento soggettivo il possesso si esercita tramite attività personali, nel caso di utilità oggettiva l'esercizio del possesso consiste nel puro fatto che il proprio piano o porzione di piano beneficia senza contrasti delle utilità offerte – cfr. Cass. civ.;
Sez. II;
sentenza 26/01/2000 n. 855).
In virtù dei principi sopra enunciati, dall'attività istruttoria, consistita nelle allegazioni documentali, non è emerso il compimento dei presupposti di legge della fattispecie acquisitiva del diritto di usucapione. Ed invero, i ricorrenti, oltre a non aver prodotto alcun titolo di accertamento e/o di declaratoria (sentenza o atto conciliativo tra le parti) della intervenuta pretesa usucapione, non hanno affatto dimostrato l'esclusività nel possesso della res da parte loro, e l'esplicita estromissione degli altri comproprietari – condomini dal possesso del bene.
Né appare titolo astrattamente idoneo a costituire l'asserita usucapione il
Regolamento di Condominio oggetto di controversia stante, per tutte le innanzi richiamate ragioni, la sua natura assembleare.
Altresì, va evidenziato che nell'atto di donazione a favore della ricorrente nella elencazione degli immobili trasferiti, sub punto A), si Parte_1 indica l'appartamento al piano quarto con annesso terrazzo pertinenziale distinto con il numero interno 14…confinate con cassa scale, con appartamento numero interno 15
e con vano ascensore, ove il rifermento a “terrazzo pertinenziale” vada inteso quale terrazzo a livello, certamente non quale terrazzo di copertura dell'edificio condominiale o più precisamente quale lastrico solare di tale fabbricato, dotato tra l'altro di autonoma attribuzione catastale.
Rileva, inoltre il Giudicante, che i ricorrenti abbiano riproposto con l'impugnativa alla delibera assembleare del 30/04/2024 temi assorbiti nel decisum della già menzionata sentenza n. 1688/2024 del Tribunale di Napoli Nord – Sezione
Prima Civile – per cui ritiene di dover riconoscere alla odierna parte resistente il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. così come richiesto dalla stessa.
Il citato articolo presuppone, per l'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti;
uno soggettivo, rappresentato, secondo l'opinione maggioritaria, dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio.
Ai fini della quantificazione del danno è opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, vedasi Cassazione civ., 20/11/2020, n. 26435: “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una <
e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”.
Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sentenza n. 22405 del 13/09/2018), la quale ha ritenuto che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Osserva il Tribunale che nel caso di specie trova una applicazione una oggettiva della condanna ai sensi del terzo comma, che non prescinde dalla sussistenza della malafede o quantomeno della colpa grave, e, nell'ipotesi in esame ritiene sussistente quest'ultima, ritenendo che “nel caso di specie la condotta processuale della parte ricorrente è apparsa connotata da rilevanti profili di colpa”, avendo quest'ultima adito l'autorità giudiziaria nonostante la evidente infondatezza della sua pretesa, anche alla luce della sentenza emessa da questo Tribunale, sopra richiamata.
L'importo della somma viene determinato dal Giudicante “anche avuto riguardo alla durata del procedimento – 1 anno – nella misura di € 750,00,
(comprensive delle spese generali)”, giusta ordinanza n. 17902 del 2019 della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che “In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n.
89 del 2001 – il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”, confermando ancora una volta la natura punitiva (piuttosto che risarcitoria) dell'istituto di cui al terzo comma, che si configura come una vera e propria sanzione.
Le spese seguono la soccombenza e, sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, 247» G.U.
n. 236 del 8-10 2022, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi, previsti nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia.
P.M.Q.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1357/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda avanzata dai ricorrenti, sia in tesi che in ipotesi, di nullità o di annullabilità dell'impugnata deliberazione dell'assise condominiale;
2. Condanna, i ricorrenti in solido tra loro, per quanto richiamato in parte motiva, al pagamento nei confronti del convenuto al pagamento della CP_3 somma di euro 750,00 quale risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civile;
3. Condanna, per l'effetto, solidalmente i ricorrenti alla rifusione delle spese e compensi di lite in favore del convenuto liquidate in euro 5.077,00 CP_3 per compenso professionale (così distinto: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito avv.to Silvio Dell'Aversano.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda la cancelleria per le necessarie incombenze (anche di natura fiscale).
Aversa, 30 luglio 2025. Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) dal G.U. dott. Giuseppe C. Lombardo, e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.