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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei IGg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA ConIGliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE ConIGliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.299 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 25.5.2020 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Silvia Ventimiglia presso il cui studio legale, sito in Matera alla Via Saragat n. 9, elettivamente domiciliano;
APPELLANTE principale – APPELLATA incidentale
RICORRENTE in riassunzione E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco ON C.F._2 Paolo Porcari ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore: Email_1
APPELLATA principale – APPELLANTE incidentale
RESISTENTE in riassunzione
trattenuta in decisione il 27.5.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 24.5.2025 ed il 26.5.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18.9.2018 i IGg. e Parte_2 [...]
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera la IG.ra Parte_1 ON
deducendo:
- di essere, rispettivamente, usufruttuario e nuda proprietaria di un immobile sito al piano terra in
Matera alla Via Roma n. 35, concesso in locazione ad uso commerciale alla Controparte_2
[...] - che al di sopra di gran parte della superficie di detto immobile si estendeva un fabbricato con annessa terrazza di proprietà della resistente, sulla quale era stato realizzato un solarium con vasca – piscina coperta;
- che nel locale dei ricorrenti, in corrispondenza dell'appartamento della resistente, durante gli anni
'70 era stato costruito un controsoffitto adibendo la zona a celle frigorifero in muratura le cui pareti ed il cui nuovo solaio erano stati rivestititi con pannelli isolanti e coibentanti;
detta zona non veniva rimossa a fine locazione;
- che il nuovo solaio costituiva un controsoffitto che nascondeva il solaio originario, venendosi in tal modo a creare uno spazio-intercapedine tra di essi;
- che, a seguito di infiltrazioni verificatesi il 17.9.2012 nei locali precedentemente adibiti a celle frigorifero e, successivamente, ad archivio bancario, veniva riscontrata la presenza di perdite di acqua provenienti dall'immobile sovrastante;
- che successivamente veniva constatato che la resistente aveva demolito una parte del solaio interpiano e nello spazio intercapedine tra il controsoffitto, a suo tempo creato per le celle frigorifero, ed il solaio interpiano aveva installato una grande vasca ed un vano tecnico in cui erano state poste le pompe di alimentazione della vasca, la cui rottura aveva prodotto le anzidette infiltrazioni.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano che la resistente fosse condannata al ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione della vasca idromassaggio, come indicato nella relazione scritta depositata nel corso di un procedimento per accertamento tecnico preventivo che aveva preceduto il giudizio, ed al risarcimento dei danni pari ad € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dell'ulteriore danno da occupazione arbitraria della proprietà da liquidarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 17.5.2019 si costituiva in giudizio la IG.ra , la quale ON
contestava la fondatezza della pretesa avversaria sostenendo di essere divenuta proprietaria per effetto di usucapione del vano intercapedine su cui si sviluppava la parte inferiore della vasca.
Precisava la resistente che non esisteva alcun controsoffitto costituito da pannelli isolanti e coibentanti bensì un solaio spesso 18 cm., praticabile e con capacità portanti, segnante il confine verticale tra le proprietà delle parti ed al di sopra del quale ogni cosa rientrava nella proprietà della stessa resistente. Aggiungeva, infine, che l'intercapedine era accessibile esclusivamente dal proprio appartamento attraverso una piccola botola. A supporto di quanto sostenuto la IG.ra CP_1 produceva copia dei progetti relativi alla costruzione del Supermercato “Maga Circe”,
[...] avvenuta nel 1970, progetti che erano depositati presso l'Archivio di Stato del Comune di Matera.
Da tali elaborati si evinceva che la porzione di locale su cui insisteva il soffitto in contestazione,
pag. 2 sottostante l'appartamento della resistente, era composta da quattro vani aventi altezze differenti: la zona “preconfezione” (indicata in CTP come “Vano 1”) riportava un'altezza interna utile pari a 3,80 mt. mentre gli altri tre vani, adibiti a celle frigorifere, ne presentavano un'altra di 2,70 mt., ossia l'attuale altezza dei locali dei ricorrenti.
Su tali basi la resistente concludeva per il rigetto della domanda avanzata dai ricorrenti, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni per responsabilità da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese di lite.
Il Tribunale di Matera, con ordinanza emessa il 25.5.2020 e notificata in pari data, condannava la IG.ra al pagamento, in favore dei IGg. e ON Parte_2 Parte_1
della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, e
[...]
rigettava le ulteriori domande dei ricorrenti, ponendo le spese di ATP a carico della resistente e le spese di CTU a carico dei ricorrenti e compensando tra le parti le ulteriori spese di giudizio.
Con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c., notificato in data 23.6.2020, i IGg. Parte_2
e proponevano appello avverso la suindicata ordinanza lamentando Parte_1 la nullità della stessa nonché l'erronea interpretazione del materiale probatorio, l'infondatezza dell'eccezione di usucapione e l'errata applicazione al caso di specie della disposizione di cui all'art. 881, comma 2, c.c.
In particolare, gli appellanti denunciavano la violazione del contraddittorio poiché, in virtù della eccezione di usucapione formulata dalla controparte, il Giudice di primo grado non aveva disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario. Inoltre, contestavano la valutazione del materiale probatorio, soprattutto dei documenti e delle risultanze dell'ATP, ed il mancato accertamento della proprietà, in capo agli stessi coniugi , dello spazio intercapedine. Pt_2
In ogni caso, gli appellanti assumevano che, ove pure si fosse ritenuto che la botola di accesso fosse preesistente alla creazione delle celle frigorifero e, quindi, che la proprietà del vano intercapedine non ricadesse in capo ai coniugi , comunque sarebbe dovuta essere riconosciuta infondata Pt_2
l'eccezione di usucapione difettando la prova del possesso continuo, pubblico, pacifico e non clandestino del bene.
Infine, gli appellanti contestavano la possibilità di applicare analogicamente al caso di specie l'art. 881 c.c., atteso che detta norma era associabile alla diversa fattispecie in cui si configurava una presunzione di proprietà, in capo al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente, del muro divisorio tra campi, cortili, giardini ed orti.
Pertanto, i IGg. e convenivano dinanzi alla Corte Parte_2 Parte_1 di Appello di Potenza la IG.ra affinché, in riforma dell'ordinanza impugnata, fosse ON accertata l'occupazione sine titulo di beni in proprietà esclusiva degli stessi appellanti e fosse pag. 3 pronunciata la condanna della al ripristino dello stato dei luoghi ed al conseguente ON risarcimento dei danni come liquidati in € 2.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento dell'ulteriore danno derivante dalla persistente arbitraria occupazione del bene, danno quest'ultimo da quantificarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 23.12.2020 si costituiva nel giudizio di impugnazione la IG.ra CP_1
la quale contestava la fondatezza dei motivi di gravame assumendo provata la proprietà in
[...] suo favore dell'intercapedine oggetto di giudizio.
Con appello incidentale la IG.ra impugnava, a sua volta, il capo della decisione del ON
Tribunale di Matera contemplante la pronuncia di condanna al pagamento, in favore dei IGg.
e della somma di € 2.000,00, oltre interessi Parte_2 Parte_1 legali. Assumeva al riguardo l'appellata che la pretesa risarcitoria non potesse essere accolta in ragione della maturata prescrizione del relativo diritto, prescrizione tempestivamente eccepita in primo grado senza che il primo giudice si fosse pronunciato al riguardo nella sentenza impugnata.
Pertanto, la IG.ra concludeva affinché fosse rigettato l'appello principale proposto ON dai coniugi e e, in accoglimento dell'appello Parte_2 Parte_1
incidentale, fosse rigettata ogni pretesa risarcitoria azionata in primo grado dai predetti coniugi e fosse pronunciata la condanna degli stessi al risarcimento dei danni per responsabilità da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.
Con ordinanza emessa il 22.1.2021 e depositata il 25.1.2021 la Corte rigettava le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti principali nell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza emessa il 28.5.2024 la Corte dichiarava l'interruzione del processo per effetto della sopravvenuta cancellazione dall'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Matera dell'Avv.
Adriana Violetto, unico procuratore costituito dell'appellata . ON
Con ricorso in riassunzione del 27.7.2024 l'appellante principale, Parte_1
premesso che nelle more del giudizio era deceduto il IG. costituito in giudizio in Parte_2 qualità di usufruttuario dell'immobile sito al piano terra in Matera, alla Via Roma n. 35, del quale la stessa era nuda proprietaria, chiedeva la fissazione dell'udienza per Parte_1
la prosecuzione del giudizio interrotto.
A tanto faceva seguito in data 31.7.2024 il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.
Con comparsa del 24.9.2024 si costituiva nuovamente in giudizio la IG.ra con il ON
patrocinio di un nuovo difensore, il quale ribadiva le difese e le richieste già articolate negli atti processuali dal precedente procuratore nell'interesse dell'appellata/appellante incidentale.
pag. 4 Assegnata in decisione la causa in data 8.10.2024 con concessione dei termini ex art.190 c.p.c., la causa stessa veniva rimessa sul ruolo collegiale con decreto del 4.3.2025 in ragione dell'impossibilità per l'originario collegio di espletare la camera di conIGlio attese le gravi condizioni di salute del presidente, in congedo per motivi di salute ininterrottamente dal 25.1.2025.
Con lo stesso decreto veniva fissata nuova udienza per il giorno 27.5.2025 ai fini della precisazione delle conclusioni.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 6.5.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 27.5.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 24.5.2025 ed il
26.5.2025, con provvedimento emesso il 27.5.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per avervi tutte le parti espressamente rinunciato.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione di estinzione del processo, come sollevata per la prima volta dalla difesa di soltanto nella comparsa conclusionale deposita il 9.12.2024 e ON
ribadita nella memoria di replica depositata il 30.12.2024.
Unificando le argomentazioni articolate dal difensore nei due menzionati atti processuali, è stato sostenuto che nel ricorso in riassunzione ex art.303 c.p.c. del 27.7.2024, notificato alla CP_1
il 3.8.2024, il procuratore di abbia denunciato il decesso di
[...] Parte_1
e che dalla suindicata data del 27.7.2024 sia decorso il termine di tre mesi per la Parte_2
prosecuzione del giudizio o per la sua riassunzione, con la conseguenza che il giudizio stesso debba considerarsi estinto.
Inoltre, il difensore di nella memoria di replica ex art.190 c.p.c. depositata il ON
30.12.2024 ha sostenuto che, dopo l'interruzione del processo avvenuta il 28.5.2024 per effetto della sopravvenuta cancellazione dall'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Matera dell'Avv. Adriana
Violetto, il ricorso in riassunzione depositato dal procuratore di Parte_1
sarebbe dovuto essere notificato anche nei confronti degli eredi di che non Parte_2
avevano proseguito il processo dopo la dichiarazione di interruzione dello stesso, sicché la mancata notificazione avrebbe precluso l'ulteriore prosieguo del giudizio.
L'eccezione di estinzione del processo e le argomentazioni svolte a supporto sono prive di valenza giuridica.
Innanzitutto, vale rimarcare che nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18.9.2018 introduttivo del giudizio in primo grado i IGg. e hanno Parte_2 Parte_1
precisato di agire, rispettivamente, in qualità di usufruttuario e di nuda proprietaria di un immobile pag. 5 sito al piano terra in Matera alla Via Roma n. 35, concesso in locazione ad uso commerciale alla
Tanto vale a IGnificare che con il decesso del IG. Controparte_2 Parte_2
intervenuto nelle more del giudizio di appello, non si sia aperta nessuna vicenda successoria nella posizione sostanziale e processuale del defunto, ma, per effetto dell'estinzione del diritto di usufrutto (v. art.979 co.1 c.c.) vantato dal sul predetto immobile, si sia realizzato Parte_2 il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà e, quindi, l'unica parte legittimata a proseguire il giudizio sia risultata la IG.ra divenuta piena Parte_1
proprietaria del bene immobile.
Ne consegue che non incombesse sulla nessun obbligo giuridico di Parte_1
notificare il ricorso in riassunzione ex art.303 c.p.c. del 27.7.2024 agli eredi del defunto Pt_2
eredi dei quali la difesa della ha espressamente negato
[...] Parte_1
l'esistenza nella memoria depositata il 20.12.2024 senza che sul punto il procuratore di CP_1
abbia mosso contestazioni specifiche trascurando di allegare e dimostrare, a confutazione di
[...]
quanto dedotto dalla controparte, la presenza di eredi e di indicarne le esatte generalità.
In secondo luogo, il ricorso in riassunzione ex art.303 c.p.c. del 27.7.2024 è stato depositato dal procuratore di allorquando il processo già era stato dichiarato Parte_1
interrotto con provvedimento del 28.5.2024 in dipendenza della sopravvenuta cancellazione dall'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Matera dell'Avv. Adriana Violetto, all'epoca unico difensore di Pertanto, per effetto della dichiarazione del decesso di ON Pt_2
contenuta nel predetto ricorso, giammai sarebbe potuta essere dichiarata una nuova
[...]
interruzione di un processo già in stato di quiescenza in conseguenza dell'interruzione dichiarata con il provvedimento del 28.5.2024.
Al riguardo, è opportuno non trascurare il rilievo che, verificatasi una causa di interruzione del processo, la riattivazione del processo interrotto consegue al completamento di un meccanismo bifasico in cui si distingue il momento della rinnovata “edictio actionis” da quello della "vocatio in ius" e che impone il rispetto del termine perentorio di tre mesi, previsto dall'art.305 c.p.c., riferito soltanto al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, nonché di un ulteriore termine ordinatorio, previsto dall'art.303 c.p.c., in concreto assegnato dal giudice all'istante per la notifica dell'atto di riassunzione alla controparte.
Pertanto, una volta dichiarata l'interruzione del processo con provvedimento del 28.5.2024, il descritto meccanismo di riattivazione del processo interrotto si è esaurito soltanto con la notificazione in data 3.8.2024 nei confronti di del predetto ricorso ex art.303 c.p.c. ON
del 27.7.2024, ricorso a cui era allegato il pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. Soltanto ove, completata negli illustrati modi la pag. 6 riattivazione del processo interrotto, il processo stesso fosse stato, in data successiva al 3.8.2024, nuovamente interrotto in dipendenza di una espressa dichiarazione in udienza resa dalla Corte ovvero in dipendenza della notificazione – si ribadisce, in data successiva al 3.8.2024 – dell'evento interruttivo nei confronti di , avrebbe avuto ragione di operare il termine perentorio ON previsto dall'art.305 c.p.c. Poiché nessuna nuova vicenda interruttiva del processo nei modi dettati dall'art.300 co.1 e 2 c.p.c. emerge dall'incarto processuale in riferimento al contesto temporale successivo al 3.8.2024, il termine perentorio di cui all'art.305 c.p.c. non è mai iniziato a decorrere e, quindi, non è maturata nessuna causa di estinzione del processo come opinato dalla difesa di
. ON
Ma vi è di più.
Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita da determinati eventi interruttivi, sicché solo detta parte è legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo anche se litisconsorte necessario di quella che pretende di farne valere, in luogo di essa, le relative conseguenze;
pertanto, la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né può essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità.
Poiché il IG. ha agito in giudizio nella dichiarata qualità di usufruttuario Parte_2 dell'immobile sito al piano terra in Matera alla Via Roma n. 35 e poiché con il decesso del IG.
il quale – secondo quanto allegato dalla difesa di Parte_2 Parte_1
e mai contestato dalla difesa di – non ha lasciato eredi, non si è aperta nessuna ON
vicenda successoria nella posizione sostanziale e processuale del defunto, ma, per effetto dell'estinzione del diritto di usufrutto vantato dal sul predetto immobile, si è Parte_2 realizzato il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà, appare ragionevole inferire che eventualmente legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo in conseguenza della mancata interruzione dello stesso potesse essere esclusivamente la IG.ra Parte_1
coniuge del defunto. Sennonché alcuna doglianza od eccezione è promanata da
[...] quest'ultima, né vi sarebbe stata ragione che una doglianza o un'eccezione fosse formulata;
ed invero, risultando la IG.ra già regolarmente costituita nel presente Parte_1 giudizio, l'istituto dell'interruzione del processo e, quindi, lo strumento di conservazione dell'integrità del contraddittorio giammai avrebbero potuto avere concreto spazio operativo nel caso in esame in quanto colei alla quale, in qualità di piena proprietaria esclusiva dell'immobile e coniuge del defunto sarebbe spettato per legge di proseguire il processo già era Parte_2
parte costituita in giudizio.
E da qui si perviene all'ultimo argomento che sorregge il convincimento della Corte.
pag. 7 Ribadito che la disciplina dell'interruzione del processo è preordinata a tutela della parte colpita da determinati eventi interruttivi e rimarcato che in tale ottica trova giustificazione la norma dettata dall'art.300 co.2 c.p.c. a tenore della quale l'interruzione del processo non si verifica ove avvenga la costituzione volontaria di coloro ai quali per legge spetti di proseguire il processo ovvero l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, può a ragione ravvisarsi nel ricorso del 27.7.2024, depositato dalla difesa di e corredato di procura alle liti, anche un Parte_1
atto di costituzione volontaria in giudizio ai fini della prosecuzione del processo con riferimento all'intervenuto decesso di giacché, come ampiamente argomentato, non Parte_2
risultando la presenza di eredi del la prosecuzione del processo spettava per legge Parte_2 esclusivamente alla in qualità di piena proprietaria dell'immobile e Parte_1
coniuge della parte deceduta.
In questa prospettiva non vi erano le condizioni per l'interruzione del processo e, ancora una volta, non vi era ragione perché il termine perentorio di cui all'art.305 c.p.c. iniziasse a decorrere e si configurasse la causa di estinzione del processo evocata dalla difesa di . ON
***
Appello principale.
L'appello principale proposto dai IGg. e è Parte_2 Parte_1
fondato nei termini che si vanno ad illustrare.
*
1.0 Con un primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno lamentato la violazione dell'art.702 ter co.3 e 4 c.p.c. per error in procedendo e per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, violazione consumata dal Tribunale di Matera per non avere disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario a seguito dell'ampliamento del thema decidendum operato dalla resistente,
, con la formulazione dell'eccezione di usucapione e con le connesse richieste ON
istruttorie, pure accolte dal primo giudice.
1.1 Il motivo di gravame è privo di fondamento.
Invero, costituisce oggetto di un giudizio discrezionale del giudice la decisione se, in ragione delle difese svolte dalle parti, il processo possa proseguire secondo le regole del procedimento sommario o se esso debba convertirsi in un giudizio ordinario. Al riguardo, la valutazione del giudice deve essere concentrata sull'accertamento della complessità della controversia, alla luce del numero e dell'entità delle questioni di fatto e di diritto dibattute fra le parti, anche prescindendo dal tipo di prove da assumere.
In tale ottica, la circostanza che il convenuto abbia spiegato un'eccezione di usucapione ed abbia avanzato richiesta di ammissione di mezzi di prova per dimostrare i fatti dedotti a base pag. 8 dell'eccezione medesima non vale da sola ad imporre al giudice la conversione del rito da sommario ad ordinario. A ben vedere, le controversie che richiedano l'acquisizione di prove costituende devono ritenersi compatibili con il rito sommario se l'istruttoria sia breve ed agevole, come nel caso in cui si tratti di assumere la testimonianza di poche persone o la testimonianza stessa sia limitata a poche circostanze di fatto ovvero debba espletarsi una consulenza tecnica d'ufficio circoscritta nel contenuto ed espletabile in tempi brevi ovvero sia necessaria soltanto l'acquisizione di documenti tramite l'ordine di ispezione o di esibizione.
Nel caso di specie, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado la resistente, CP_1
aveva formulato un'eccezione di usucapione e richiesto, in via istruttoria, l'ammissione di
[...] prove testimoniali a riscontro dei fatti costitutivi dell'eccezione, prove testimoniali ammesse dal primo giudice limitatamente a due soli testimoni che hanno deposto su cinque circostanze di fatto articolate in altrettanti capitoli di prova.
Deve, quindi, ragionevolmente riconoscersi la piena compatibilità con il rito sommario di cognizione dell'eccezione di usucapione e della istanza istruttoria avanzata dalla resistente, sicché, contrariamente a quanto opinato nell'atto di impugnazione, può senz'altro escludersi che il
Tribunale di Matera, nella decisione da assumere in ordine al rito da applicare per la prosecuzione del processo, fosse vincolato dalla posizione processuale assunta dalla resistente a disporre la conversione del processo stesso da procedimento sommario a giudizio ordinario.
A tanto va aggiunto che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, sicchè è inammissibile l'impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18/12/2015, n. 26831). In altri termini, va qui ribadito il generale principio di diritto processuale (v. Cass. 07/03/2017, n. 5630; Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 24/09/2015, n. 18394;
Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass.
19/02/2013, n. 4020; Cass. 14/11/2012, n. 19992; Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass. 09/03/2012, n.
3712; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass. Sez. U. 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435;
Cass. 13/07/2007, n. 15678), per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, abbia subito un concreto pregiudizio.
Nell'atto di appello i IGg. e hanno Parte_2 Parte_1
genericamente sostenuto che, per effetto del mancato mutamento del rito da sommario in ordinario,
pag. 9 sia stata consumata la lesione del contraddittorio e del loro diritto di difesa, ma si sono del tutto sottratti all'onere di precisare e dimostrare sotto quale specifico profilo ed in quale specifica forma detta lesione si sarebbe in concreto manifestata, tenuto altresì conto che dall'incarto processuale emerge inequivocabilmente che i ricorrenti abbiano avuto plurime occasioni per articolare le loro difese a confutazione di quelle spiegate dalla controparte e per formulare, ove avessero avvertito la necessità, autonome istanze istruttorie per contrastare quelle avanzate dalla resistente.
Pertanto, resta privo di fondamento l'assunto che il primo giudice, in presenza dell'eccezione di usucapione e delle connesse richieste istruttorie avanzate dalla resistente, abbia consumato la violazione dell'art. 702 ter co.3 e 4 c.p.c. omettendo di valutare l'eccezione e le richieste ai fini del mutamento del rito da sommario ad ordinario. Invero, una valutazione al riguardo, seppure in via implicita, il Tribunale di Matera l'ha operata continuando ad applicare le disposizioni del procedimento sommario di cognizione. E per le ragioni in precedenza illustrate si è trattato di una valutazione corretta.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione i IGg. e Parte_2 Parte_1
hanno censurato la ricostruzione dei fatti, come operata dal Tribunale di Matera sulla
[...] base di una errata considerazione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e dei successivi chiarimenti resi dall'ausiliare nel corso del giudizio di merito nonché della documentazione versata in atti dalle parti, ed hanno contestato la conseguente decisione assunta dal primo giudice in merito alla proprietà dell'intercapedine esistente tra gli immobili delle parti in causa, intercapedine impegnata dalla vasca realizzata dalla IG.ra nel proprio ON
appartamento.
Attesa l'evidente connessione, è opportuno scrutinare congiuntamente anche il quarto motivo di impugnazione, incentrato sulla critica mossa avverso la decisione del primo giudice di fare applicazione, in via analogica, della disposizione di cui all'art.881 co.2 c.c. al fine di individuare il titolare del diritto di proprietà sull'intercapedine in discorso.
2.1 I motivi di gravame sono fondati.
Il giudice di prime cure ha sostenuto che, prima di ogni altra questione, dovesse essere affrontata quella relativa all'accertamento della proprietà della controversa intercapedine.
Tale questione è stata risolta dal primo giudice in favore della IG.ra . ON
A tal fine, il Tribunale di Matera ha valorizzato le seguenti circostanze emergenti dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio e dalla documentazione versata in atti:
a) che negli atti pubblici con i quali era stata trasferita nel tempo la proprietà degli immobili coinvolti nella vicenda non fosse fatta menzione dell'esistenza della intercapedine;
pag. 10 b) che il solaio dell'intercapedine che divide orizzontalmente le proprietà delle parti in causa dovesse essere qualificato come portante;
c) che dall'appartamento in proprietà dei IGg. e Parte_2 Parte_1
non vi fosse nessuna possibilità di accedere a detta intercapedine, sicchè era da escludersi un utilizzo di quest'ultima da parte dei predetti coniugi;
d) che all'atto di acquisto dell'immobile in proprietà dei IGg. e Parte_2 [...]
atto risalente all'11.4.1960, fosse allegato un grafico riproducente una sezione Parte_1 dell'immobile stesso dal quale non emergeva nessuna interruzione del solaio e, quindi, non si evinceva la presenza dell'intercapedine;
e) che neppure negli elaborati grafici presentati dalla IG.ra in occasione dei lavori ON di ristrutturazione dell'immobile in sua proprietà figurasse la presenza dell'intercapedine;
f) che dagli elaborati grafici facenti parte dei progetti relativi alla realizzazione nel 1970 del
Supermercato “Maga Circe” all'interno dei locali in proprietà dei coniugi , progetti reperiti Pt_2 presso l'Archivio di Stato di Matera, emergesse che nella zona dove insiste la vasca realizzata dalla IG.ra l'altezza utile dei locali fosse indicata in m.2,70, come anche rilevato dal ON
C.t.u. in sede di sopralluogo, mentre in altre zone degli stessi locali l'altezza utile era stata indicata in misura pari o superiore a m.3,80;
g) che non fosse stato accertato che, all'epoca della realizzazione del predetto Supermercato, i danti causa dei coniugi avessero depositato i calcoli funzionali alla creazione di un secondo Pt_2
solaio, superiore a quello oggi esistente e posto a dividere le due proprietà;
h) che la realizzazione dell'intercapedine non potesse essere avvenuta operando dal locale sottostante in proprietà dei coniugi , attesa la limitata altezza e, quindi, la impossibilità di Pt_2
eseguire le operazioni necessarie per il getto del calcestruzzo;
i) che la decisione della IG.ra di incassare la vasca al di sotto del piano di calpestio ON
del pavimento del proprio appartamento non sarebbe potuta essere assunta ove la stessa CP_1 non avesse avuto accesso diretto all'intercapedine attraverso la botola rinvenuta nell'immobile di sua proprietà, giacché diversamente si sarebbe dovuto ipotizzare che la resistente avesse deliberatamente aperto un varco nel solaio divisorio per incassare la vasca e ciò nella consapevolezza di invadere l'altrui proprietà;
l) che, ove pure si sostenesse che all'interno dell'appartamento in proprietà della IG.ra CP_1 non esistesse nessuna botola di accesso all'intercapedine, resterebbe senza plausibile
[...] spiegazione come la resistente avesse acquisito consapevolezza dell'esistenza dell'intercapedine, difettando al riguardo alcuna prova.
Inoltre, il Tribunale di Matera ha valorizzato le deposizioni testimoniali dei IGg. e Testimone_1
pag. 11 i quali hanno riferito in giudizio della presenza, nell'appartamento in proprietà Testimone_2
della IG.ra , della botola di accesso all'intercapedine oggetto di causa. ON
Sulla base delle esposte risultanze processuali e delle considerazioni tratte da esse il giudice di prime cure, applicando in via analogica alla fattispecie il disposto dell'art.881 co.2 c.c. in tema di presunzione di proprietà esclusiva di muro divisorio, è giunto alla conclusione che l'intercapedine in discorso rientrasse nella proprietà della IG.ra . ON
2.2 Merita sottolineare, innanzitutto, che gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo – come riportati nella relazione scritta depositata nel giudizio di primo grado – ed i contenuti dei chiarimenti resi dall'ausiliare nel corso del giudizio a cognizione piena non appaiono coerenti con le conclusioni che il Tribunale di Matera ha ritenuto di trarre proprio da siffatti esiti e contenuti.
Nella relazione tecnica redatta dall'ausiliare, Ing. a definizione del procedimento di Persona_1
accertamento tecnico preventivo n.524/13 R.G., relazione ai cui contenuti il Tribunale di Matera ha fatto espresso richiamo riconoscendoli evidentemente attendibili e corretti, è chiaramente sostenuto che le opere in contestazione, realizzate della IG.ra sotto il livello del pavimento ON dell'immobile in proprietà della stessa (opere consistenti in una parte della vasca CP_1
idromassaggio e nel vano contenente gli impianti tecnologici per il funzionamento della stessa vasca), “rientrano nella proprietà ”. Pt_2
A tale conclusione il C.t.u. è giunto in base alle seguenti considerazioni:
1) il pavimento del locale in proprietà è anche il solaio di copertura dei locali in proprietà CP_1
; Pt_2
2) all'atto pubblico di compravendita per notaio dell'11.4.1960, avente ad oggetto gli Per_2
immobili attualmente in proprietà , è allegato un elaborato grafico riproducente una sezione Pt_2 dell'immobile dal quale non emerge nessuna interruzione del solaio tra le due proprietà, interruzione che avrebbe potuto far supporre la esistenza di botole o vani con separata base;
3) nella tavola A – Elaborati grafici, riferiti all'intervento di ristrutturazione dell'immobile in proprietà , lo stato di fatto dell'unità immobiliare interessata dai lavori riferito agli anni CP_1
2003 e 2006 non evidenzia, nella pianta, nessun vuoto al di sotto del solaio che divide la stessa unità dal sottostante locale in proprietà e nessuna botola sul pavimento dell'immobile in proprietà Pt_2
che consenta l'accesso al livello sottostante;
CP_1
4) la relazione tecnica del progetto architettonico del 2006 contiene foto parziali dell'unità immobiliare in proprietà , foto dalle quali non si evince la presenza di aperture nel CP_1
pavimento;
5) la relazione tecnica a firma dell'Arch. del 2008 contiene un elaborato Persona_3
grafico, Tav. 02 – Sezione trasversale, sul quale non è riportato nessun vano sottostante il pag. 12 pavimento dell'unità immobiliare in proprietà dove attualmente è installata la vasca CP_1
idromassaggio ed il progettista non ha rappresentato graficamente la esistenza di locali in proprietà altrui nell'area sottostante a quello dell'unità immobiliare interessata dall'intervento da lui progettato;
6) tra la documentazione allegata alla Denuncia Inizio Attività – Variante a permesso di costruire, prot.gen. 53386 del 9.10.2009, si rinviene un elaborato grafico, Tav.03, dal quale si evince la disposizione in pianta della vasca idromassaggio realizzata, senza che sia riportato il vano tecnico adiacente poi realizzato.
Nei successivi passaggi della relazione tecnica l'Ing. ha ribadito più volte il suo Persona_1 convincimento, mettendo in evidenza, tra l'altro, che nella Relazione a struttura ultimata redatta dall'Arch. in veste di direttore dei lavori delle strutture, e depositata il Persona_3
16.7.2013 presso la Regione Basilicata, Ufficio difesa del suolo Matera, ai sensi della legge regionale n.38/97 e del D.P.R. n.380/01, l'intervento di realizzazione della vasca idromassaggio risulta esaurientemente descritto, ma l'elaborato non è condivisibile per quanto attiene all'attribuzione della proprietà di alcuni spazi al di sotto del pavimento dell'unità immobiliare della
, spazi interessati proprio dall'intervento in questione. ON
Il C.t.u. anche rispondendo ai quesiti formulati dalla difesa della parte resistente ha ripetuto che il solaio originario che divide le unità immobiliari delle parti in causa è stato parzialmente demolito per la realizzazione della vasca idromassaggio e del vano tecnico, aggiungendo che “dalla proprietà
non si può accedere allo “spazio-intercapedine” in quanto occorrerebbe smontare nel CP_1 vano tecnico le tubazioni e altri componenti dell'impianto esistenti”.
Ad ulteriore definitiva conferma del fatto che il convincimento del C.t.u. sia stato sempre quello che le opere realizzate dalla IG.ra sotto il livello del pavimento dell'immobile in sua ON
proprietà abbiano comportato una illecita invasione della proprietà soccorre il rilievo che lo Pt_2
stesso C.t.u. abbia inequivocabilmente sostenuto che per il ripristino dello stato originario dei luoghi siano necessari interventi consistenti “nella rimozione della parte della vasca idromassaggio al di sotto della quota di calpestio del pavimento, nella demolizione del vano tecnico adiacente che
è interamente al di sotto del piano di calpestio del pavimento e nel rifacimento del solaio con putrelle e tavelle di tufo dello stesso tipo di quello ancora esistente per chiudere gli spazi vuoti creati”. È evidente, infatti, che, ove alla stregua della documentazione consultata e degli elaborati grafici visionati avesse acquisito elementi di valutazione sufficienti a formarsi il convincimento tecnico che lo “spazio-intercapedine” rientrasse, per superficie e volume, nell'unità immobiliare in proprietà esclusiva della il C.t.u. non avrebbe avuto ragione di indicare come ON
necessari gli illustrati interventi per ripristinare uno stato originario dei luoghi che comunque avesse pag. 13 contemplato quello “spazio-intercapedine” nella proprietà della . ON
È opportuno precisare che le valutazioni operate dall'Ing. nella relazione scritta Persona_1 depositata all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n.524/13 R.G. non sono state rinnegate o anche soltanto modificate dal professionista nella relazione tecnica resa a chiarimenti nel corso del giudizio di primo grado e depositata il 15.11.2019.
Infatti, l'ausiliare ha mantenuto ferme le conclusioni rassegnate esponendo in aggiunta le ragioni che a suo avviso giustificano l'esistenza sopravvenuta dello spazio-intercapedine in questione.
Ha sostenuto il C.t.u. che, in epoca successiva all'atto pubblico di compravendita per notaio dell'11.4.1960 e, segnatamente, nella prima metà degli anni '70, l'unità immobiliare oggi Per_2
in proprietà sia stata interessata da lavori edili di sistemazione interna finalizzati Pt_2 all'insediamento di un Supermercato all'interno dei locali. In particolare, detti lavori sono consistititi anche nella realizzazione di tre celle frigorifero in un unico ambiente, realizzazione che aveva contemplato la costruzione di tre tramezzi interni e, a copertura delle celle frigorifero stesse, di un solaio ad una quota sottostante a quella del solaio originario che divide le unità immobiliari delle parti in causa. Ad ultimazione di tale intervento nell'unico originario ambiente si sono registrate due altezze diverse: la quota di m.2,70 nella parte impegnata dalle celle frigorifero e la quota originaria di m.3,70 nella restante parte del locale, quota quest'ultima segnata dal solaio divisorio delle unità immobiliari delle parti in causa, solaio che nella parte superiore costituiva il pavimento dell'appartamento in proprietà della . ON
Ha spiegato il C.t.u. che, a suo avviso, i tre tramezzi interni e il solaio di copertura delle celle frigorifero non sono stati riportati negli elaborati grafici acquisiti presso gli uffici pubblici ed in quelli prodotti in giudizio perchè, trattandosi di manufatto all'interno di un più ampio locale già esistente ed avente un solaio più alto, non vi era necessità di fornirne una specifica rappresentazione grafica in quanto non erano alterate le originarie dimensioni del locale e l'originaria altezza del solaio. Di conseguenza, lo spazio-intercapedine è quello costituito dalla differenza di quota fra il solaio divisorio delle unità immobiliari delle parti in causa (cioè, il solaio interpiano che nella parte superiore funge da piano di calpestio dell'appartamento in proprietà ) ed il solaio di CP_1
copertura delle celle frigorifero.
Tali essendo le chiare ed argomentate conclusioni rassegnate dal C.t.u., Ing. non è Persona_1 dato comprendere come il primo giudice abbia potuto trarre dagli esiti dell'accertamento peritale – esiti mai messi in discussione dal Tribunale di Matera – elementi di giudizio di segno completamente opposto a quello indicato dall'ausiliare e così fondare la (errata) decisione in punto di attribuzione, in capo alla IG.ra , della titolarità del diritto di proprietà sullo spazio ON
intercapedine in discorso.
pag. 14 È ben vero che nel nostro ordinamento viga il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale
è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e, quindi, che le valutazioni espresse dall'ausiliare non abbiano efficacia vincolante per il giudice.
È altrettanto vero, tuttavia, che, ove intenda discostarsi dalla consulenza tecnica d'ufficio, il giudice sia tenuto a fornire una adeguata motivazione in ordine agli elementi di valutazione di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato ed in ordine agli elementi probatori, ai criteri di valutazione ed agli argomenti logico-giuridici utilizzati per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u., specificando le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le conclusioni dell'ausiliare (cfr., ex multis, Cass. Sez. lav., ordinanza 6 agosto 2024, n. 22161; Cass. Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014).
Nel caso di specie, il Tribunale di Matera nella sentenza impugnata non ha espresso nessun apprezzamento negativo sui contenuti dell'accertamento peritale, né ha messo in risalto eventuali errori o contraddizioni in cui sarebbe incorso l'ausiliare, né ha censurato le argomentazioni sulle quali il consulente ha basato le rassegnate conclusioni.
Ciò nonostante, il giudice di prime cure ha valorizzato proprio i principali passaggi dell'elaborato peritale per sorreggere una conclusione esattamente opposta a quella indicata dall'ausiliare, senza fornire adeguata ed approfondita spiegazione delle ragioni per cui le valutazioni e le argomentazioni del C.t.u. debbano considerarsi idonee a supportare, in riferimento alla questione della titolarità del diritto di proprietà sullo “spazio-intercapedine” in discorso, il convincimento maturato dallo stesso giudice e non anche quello di segno diverso espresso nell'elaborato peritale.
Ne consegue che, avendo il Tribunale di Matera omesso del tutto di illustrare le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le conclusioni rassegnate dal C.t.u. pur senza mettere in discussione le valutazioni rese dall'ausiliare in merito alle risultanze della documentazione consultata, non possa riconoscersi alla motivazione resa dal giudice di prime cure efficacia persuasiva a confutazione delle conclusioni del C.t.u. Anzi, deve a rigore escludersi che il Tribunale di Matera abbia munito la decisione di una motivazione idonea a vincere quelle conclusioni, così di fatto violando le condizioni a cui la giurisprudenza di legittimità subordina l'esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di disattendere le risultanze della disposta C.t.u.
Vale aggiungere, al riguardo, che gli esiti sopra enunciati dell'accertamento peritale si rivelano pienamente corretti e coerenti con le emergenze documentali e vanno senz'altro condivisi e preferiti rispetto alle generiche considerazioni svolte in sentenza dal Tribunale di Matera.
Ed invero, la circostanza che negli atti pubblici con i quali è stata trasferita nel tempo la proprietà degli immobili coinvolti nella vicenda non sia stata fatta menzione dell'esistenza della pag. 15 intercapedine è stata plausibilmente spiegata dal C.t.u. nella relazione scritta a chiarimenti depositata il 15.11.2019. L'ausiliare, infatti, ha rimarcato che soltanto nella prima metà degli anni
'70, in occasione dei lavori eseguiti all'interno del locale - poi acquistato dai coniugi - per Pt_2 adattare gli ambienti all'insediamento di un Supermercato, erano state realizzate tre celle frigorifero in un unico ambiente mediante la costruzione di tre tramezzi interni e, a copertura delle celle frigorifero stesse, di un solaio ad una quota sottostante a quella del solaio originario che divide le unità immobiliari delle parti in causa, così di fatto creando lo spazio-intercapedine costituito dalla differenza di quota fra il solaio divisorio delle unità immobiliari delle parti in causa (cioè, il solaio interpiano che nella parte superiore funge da piano di calpestio dell'appartamento in proprietà
) ed il solaio di copertura delle celle frigorifero. Lo stesso ausiliare ha anche precisato che i CP_1
tre tramezzi interni e il solaio di copertura delle celle frigorifero non sono stati riportati negli elaborati grafici e nei successivi atti di trasferimento della proprietà del locale perchè, trattandosi appunto di manufatti realizzati all'interno di un più ampio ambiente già esistente ed avente un solaio più alto, non vi era necessità di fornirne una specifica rappresentazione grafica in quanto non erano alterate le originarie dimensioni del locale e l'originaria altezza del solaio.
In base ai contenuti dell'accertamento tecnico senz'altro va qualificato come portante il solaio originario che divide le unità immobiliari delle parti in causa, vale a dire il solaio che già risultava riportato nell'elaborato grafico allegato all'atto pubblico di compravendita per notaio dell'11.4.1960, elaborato grafico che riproduce una sezione dell'immobile e dal quale non Per_2
emerge nessuna interruzione della continuità del solaio tra le due proprietà e, quindi, non emerge la sussistenza di nessuna botola o varco di apertura che consentisse l'accesso dal piano di calpestio dell'unità immobiliare in proprietà al livello sottostante. CP_1
Quanto al solaio di copertura delle celle frigorifero, che verosimilmente dovrebbe corrispondere, secondo la ricostruzione del primo giudice, al limite inferiore dello spazio-intercapedine, è ben vero che il C.t.u. abbia riferito che esso per tipologia strutturale e modalità costruttive abbia capacità portante, ma è altrettanto vero che detta circostanza non rilevi assolutamente al fine di accertamento della proprietà del predetto spazio-intercapedine, giacchè, alla stregua delle indagini svolte dall'ausiliare, è innegabile che l'intero manufatto destinato a custodire le celle frigorifero sia stato realizzato all'interno dell'unità immobiliare attualmente in proprietà dei coniugi con la Pt_2
conseguenza che il volume compreso fra il solaio divisorio delle unità immobiliari delle parti in causa (cioè, il solaio interpiano che nella parte superiore funge da piano di calpestio dell'appartamento in proprietà ) ed il solaio di copertura delle celle frigorifero ricadesse CP_1
esclusivamente in proprietà . Pt_2
Il C.t.u. ha, poi, accertato che nello stato in cui versavano i luoghi all'epoca pag. 16 dell'accertamento peritale non esistessero aperture che consentissero l'accesso allo spazio- intercapedine dal locale in proprietà dei coniugi . Si tratta di constatazione del tutto Pt_2 plausibile e di per sé poco IGnificativa in chiave di verifica della proprietà dell'intercapedine; invero, posto che, come riscontrato dal C.t.u., ad ultimazione dell'intervento di realizzazione delle celle frigorifero nell'unico originario ambiente si sono registrate due altezze diverse (la quota di m.2,70 nella parte impegnata dalle celle frigorifero e la quota originaria di m.3,70 nella restante parte del locale), la differenza di quota è stata chiusa con tramezzo laterale e lo spazio-intercapedine così creato è stato successivamente impegnato dalle opere realizzate abusivamente dalla IG.ra sotto il livello del pavimento dell'immobile in sua proprietà, opere consistenti in ON
una parte della vasca idromassaggio e nel vano contenente gli impianti tecnologici per il funzionamento della stessa vasca. È, dunque, ben comprensibile che i coniugi non fossero Pt_2
in condizioni di accedere nello spazio-intercapedine dall'interno del locale in proprietà esclusiva degli stessi e ciò sia per l'esistenza del tramezzo laterale a chiusura dello spazio medesimo, sia per l'ingombro delle opere realizzate dalla all'interno dell'intercapedine. CP_1
Tuttavia, contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure, la circostanza che per le ragioni appena esposte i coniugi non potessero fisicamente accedere nello spazio- Pt_2
intercapedine e non ne potessero fare uso non rileva in sede di accertamento della titolarità del diritto di proprietà sullo spazio-intercapedine medesimo.
Neppure assume pregnanza il rilievo che dall'elaborato grafico allegato all'atto pubblico di compravendita per notaio dell'11.4.1960, elaborato grafico che riproduce una sezione Per_2 dell'immobile dei coniugi , non emerga nessuna interruzione della continuità del solaio tra le Pt_2
due proprietà, né la sussistenza dello spazio-intercapedine. Come già messo in risalto dall'accertamento peritale, la creazione dello spazio-intercapedine deve farsi risalire all'esecuzione nei primi anni '70, all'interno dell'unità immobiliare oggi in proprietà dei coniugi , dei Pt_2 lavori edili necessari ad adattare gli ambienti all'insediamento di un Supermercato, lavori che avevano avuto ad oggetto anche la realizzazione di tre celle frigorifero in un unico ambiente mediante la costruzione di tre tramezzi interni e, a copertura delle celle frigorifero stesse, di un solaio ad una quota sottostante a quella del solaio originario che divide le unità immobiliari delle parti in causa.
Pertanto, appare del tutto giustificato che nell'elaborato grafico allegato all'atto pubblico di compravendita per notaio dell'11.4.1960 non fosse riportato lo spazio-intercapedine in Per_2
questione.
Del pari giustificata, alla stregua degli accertamenti peritali, è la circostanza che neppure negli elaborati grafici presentati dalla IG.ra in occasione dei lavori di ON
pag. 17 ristrutturazione dell'immobile in sua proprietà figurasse la presenza dell'intercapedine. Infatti, se, per le anzidette ragioni svolte dal C.t.u., lo spazio-intercapedine ricadeva esclusivamente in proprietà , era perfettamente plausibile che elaborati grafici riservati a fornire una Pt_2 rappresentazione in pianta ed in sezione dell'unità immobiliare in proprietà non potessero CP_1
contemplare anche una rappresentazione della situazione dei luoghi riguardante una proprietà altrui, non interessata dall'intervento di ristrutturazione in funzione del quale quegli elaborati grafici erano stati predisposti.
Peraltro, non va trascurato che, come osservato dal C.t.u., i tre tramezzi interni e il solaio di copertura delle celle frigorifero realizzati nell'unità immobiliare oggi in proprietà non Pt_2
avevano ragione di essere riportati negli elaborati grafici perchè, trattandosi appunto di opere realizzate all'interno di un più ampio ambiente già esistente ed avente un solaio più alto, non occorreva una specifica rappresentazione grafica in quanto non erano alterate le originarie dimensioni del locale e l'originaria altezza del solaio interpiano.
Neppure merita apprezzamento la circostanza che dagli elaborati grafici facenti parte dei progetti relativi alla realizzazione nel 1970 del Supermercato “Maga Circe” all'interno dei locali in proprietà dei coniugi , progetti reperiti presso l'Archivio di Stato di Matera, emergesse che Pt_2 nella zona dove insiste la vasca realizzata dalla IG.ra l'altezza utile dei locali fosse ON
indicata in m.2,70, come anche rilevato dal C.t.u. in sede di sopralluogo, mentre in altre zone degli stessi locali l'altezza utile era stata indicata in misura pari o superiore a m.3,80.
Ed invero, la ragione della segnalata differenza di quota – di per sé comunque non IGnificativa in chiave di accertamento della proprietà dell'intercapedine – è stata correttamente spiegata dal C.t.u. quando ha precisato che, ad ultimazione dell'intervento di realizzazione delle celle frigorifero nell'unico originario ambiente in proprietà dei coniugi , si sono registrate nel locale due Pt_2 altezze diverse: la quota di m.2,70 nella parte dell'unità immobiliare impegnata dalle celle frigorifero e la quota originaria di m.3,70 nella restante parte del locale.
Ancora minore rilevanza va assegnata alla circostanza che non sia stato accertato che, all'epoca della realizzazione del predetto Supermercato, i danti causa dei coniugi avessero Pt_2
depositato i calcoli funzionali alla creazione di un secondo solaio, superiore a quello oggi esistente e posto a dividere le due proprietà.
A prescindere dalla considerazione che il mancato deposito dei calcoli per la realizzazione del solaio di copertura delle celle frigorifero, solaio che per tipologia strutturale e modalità costruttive avrebbe probabilmente richiesto la preventiva elaborazione del calcolo del cemento armato, non vale di per sé a comprovare, neppure in via indiretta, la titolarità della proprietà dell'intercapedine venutasi a creare per effetto della differenza di quota tra il solaio di copertura in discorso ed il pag. 18 sovrastante solaio originario interpiano che divide le unità immobiliari delle parti in causa, è ragionevole opinare (e, comunque, non può escludersi) che, essendo le opere di realizzazione delle celle frigorifere eseguite all'interno dell'unità immobiliare oggi in proprietà , unità Pt_2 immobiliare all'epoca dei lavori già esistente ed avente un solaio più alto, i danti causa dei coniugi abbiano ritenuto erroneamente che non occorresse uno specifico deposito del calcolo del Pt_2 cemento armato in quanto non venivano alterate le originarie dimensioni del locale e l'originaria altezza del solaio interpiano, né il manufatto veniva ad incidere sulla struttura portante dell'intero edificio.
In ogni caso, non è chiaro – né, in verità, il giudice di prime cure si è peritato di spiegarlo in sentenza – sotto quale profilo ed in quale misura la considerazione del mancato deposito dei calcoli debba essere valorizzata ai fini dell'accertamento, in capo alla , della titolarità della ON proprietà dell'intercapedine.
Privo di valenza persuasiva è, altresì, l'assunto che la realizzazione dell'intercapedine non potesse essere avvenuta operando dal locale sottostante in proprietà dei coniugi , attesa la Pt_2
limitata altezza e, quindi, la impossibilità di eseguire le operazioni necessarie per il getto del calcestruzzo.
Innanzitutto, il C.t.u., che ha accertato l'avvenuta realizzazione all'interno dell'unità immobiliare oggi in proprietà del manufatto destinato a contenere le celle frigorifere, non ha Pt_2
assolutamente messo in discussione la possibilità concreta che il manufatto stesso fosse stato realizzato operando dall'interno del locale in questione, giacché diversamente avrebbe manifestato un proprio convincimento in senso contrario.
Peraltro, già è stato rimarcato che, ad ultimazione dell'intervento di realizzazione delle celle frigorifero nell'unico originario ambiente in proprietà dei coniugi , si sono registrate nel Pt_2 locale due altezze diverse: la quota di m.2,70 nella parte dell'unità immobiliare impegnata dalle celle frigorifero e la quota originaria di m.3,70 nella restante parte del locale. Tanto vale a IGnificare che la distanza tra i due solai (quello di copertura delle celle frigorifere e quello, a quota più elevata, divisorio delle unità immobiliari delle parti in causa) fosse pari almeno a m.1,00, tale cioè da consentire senz'altro le operazioni necessarie alla costruzione del solaio di copertura delle celle frigorifere.
Ancora minore efficacia argomentativa deve essere riconosciuta alla considerazione che la decisione della IG.ra di incassare la vasca al di sotto del piano di calpestio del ON
pavimento del proprio appartamento non sarebbe potuta essere assunta ove la stessa non CP_1 avesse avuto accesso diretto all'intercapedine attraverso la botola rinvenuta nell'immobile di sua proprietà, giacché diversamente si sarebbe dovuto ipotizzare che la resistente avesse pag. 19 deliberatamente aperto un varco nel solaio divisorio per incassare la vasca e ciò nella consapevolezza di invadere l'altrui proprietà.
Si tratta di mera supposizione sprovvista di qualsiasi rassicurante supporto oggettivo.
Essa urta innanzitutto con i contenuti delle relazioni peritali scritte nelle quali si dà contezza che il
C.t.u. negli elaborati grafici visionati e consultati ai fini dell'espletamento dell'incarico non abbia mai rinvenuto la segnalazione di una interruzione del solaio interpiano divisorio tra le proprietà delle parti in causa, interruzione che avrebbe potuto far supporre la esistenza di botole o varchi di accesso ad area sottostante il piano di calpestio dell'unità immobiliare in proprietà di CP_1
né abbia mai rinvenuto riprodotta un'apertura sul pavimento della medesima unità
[...]
immobiliare.
Tanto induce a concludere che l'accesso allo spazio-intercapedine dal piano di calpestio dell'appartamento in proprietà di sia stato ottenuto attraverso la realizzazione di ON un'apertura abusiva realizzata dalla stessa nel pavimento della sua abitazione, CP_1
verosimilmente in occasione dei lavori di installazione della vasca idromassaggio.
Ne consegue che il ragionamento operato dal Tribunale di Matera debba essere completamente ribaltato, nel senso che, proprio perchè gli elaborati grafici visionati dal C.t.u., ivi compresi quelli riferiti all'intervento di ristrutturazione dell'appartamento in proprietà , non documentano CP_1 mai l'esistenza di un'apertura nel pavimento dell'unità immobiliare della , deve CP_1
ragionevolmente inferirsi che detta apertura sia stata intenzionalmente praticata dalla stessa appellata in funzione dell'installazione della vasca idromassaggio e del relativo impianto e, quindi, nella piena consapevolezza di invadere l'altrui sottostante proprietà attraverso lo sfondamento del solaio interpiano in corrispondenza dello spazio-intercapedine creato a seguito della realizzazione, nell'unità immobiliare sottostante oggi in proprietà dei coniugi , del manufatto destinato a Pt_2
custodire le celle frigorifero. Di tale sfondamento gli stessi coniugi hanno potuto acquisire piena consapevolezza soltanto quando, per effetto dei fenomeni di infiltrazione d'acqua riscontrati nel settembre 2012 nell'ambiente della loro proprietà in precedenza impegnato dalle celle frigorifere e, dopo la cessazione dell'attività del Supermercato, destinato ad archivio dalla Controparte_2
a cui l'intera unità immobiliare era stata concessa in locazione, essi hanno dovuto procedere ad
[...] un'ispezione tecnica di quello che era stato il solaio di copertura delle celle frigorifero ed avevano così scoperto che l'intercapedine sopra a detto solaio era stata illegittimamente occupata dalla vasca idromassaggio e dal vano tecnico contenente le pompe di alimentazione della vasca dalle quali avevano avuto origine le infiltrazioni d'acqua.
Infine, irrilevante e, per taluni aspetti, errata è la considerazione che, pur a voler ritenere che all'interno dell'appartamento in proprietà della IG.ra non sia mai esistita, sul ON
pag. 20 pavimento, nessuna botola di accesso all'intercapedine, resti comunque senza plausibile spiegazione come la resistente abbia acquisito consapevolezza dell'esistenza dell'intercapedine, difettando al riguardo una specifica prova.
Si tratta di considerazione irrilevante in quanto la modalità con cui la abbia ON conosciuto dell'esistenza dell'intercapedine non influisce sulla circostanza oggettiva, pacificamente accertata dal C.t.u., che un'apertura nel pavimento dell'unità immobiliare della sia stata CP_1 effettivamente praticata con conseguente sfondamento del solaio divisorio e che nell'apertura sia stata intenzionalmente installata una vasca idromassaggio ed il relativo impianto con occupazione dello spazio-intercapedine insistente nella proprietà dei coniugi ed illegittima invasione Pt_2 dell'altrui sottostante proprietà.
Si tratta, peraltro, di considerazione errata in quanto, una volta accertata attraverso la consulenza tecnica d'ufficio che per la installazione della vasca idromassaggio e del vano tecnico era stata consumata l'abusiva occupazione di una superficie e di un volume facenti parte della proprietà esclusiva dei coniugi , era onere ed interesse della IG.ra dedurre e Pt_2 ON dimostrare come fosse venuta a conoscenza dell'esistenza dell'intercapedine, anche allo scopo di comprovare un'eventuale sua buona fede serbata nell'atto di affidare in appalto i lavori di realizzazione della vasca idromassaggio, lavori che, come progettati, inevitabilmente avrebbero comportato che fossero impegnati volumi sottostanti il piano di calpestio dell'appartamento in proprietà della stessa . ON
Quanto alle risultanze delle deposizioni testimoniali dei IGg. e Testimone_1 [...]
, il Tribunale di Matera si è limitato a valorizzare esclusivamente la circostanza che i Tes_2 predetti testimoni abbiano riferito della presenza, nell'appartamento in proprietà della IG.ra
, della botola di accesso all'intercapedine oggetto di causa. ON
Sennonchè, in disparte il rilievo che di siffatta botola non è stata fornita nessuna dettagliata descrizione perchè possano quanto meno ipotizzarsi le dimensioni e le caratteristiche della stessa,
l'attendibilità sul punto della testimonianza resa dai IGg. e è Testimone_1 Testimone_2
irreversibilmente compromessa dagli accertamenti peritali, che, come già sottolineato, sono valsi a riscontrare che negli elaborati grafici visionati e consultati dall'ausiliare non sia stata mai segnalata una interruzione del solaio interpiano divisorio tra le proprietà delle parti in causa, né sia stata mai rinvenuta riprodotta un'apertura o una botola sul pavimento dell'unità immobiliare in proprietà di che avrebbe potuto far supporre la esistenza di un varco di accesso nell'area ON
sottostante il solaio divisorio.
In ogni caso, ove anche si pretendesse di riconoscere attendibili le indicate deposizioni testimoniali, sarebbe comunque agevole replicare che i testimoni non sono stati in condizioni di riferire – né, a pag. 21 rigore, avrebbero potuto deporre al riguardo, trattandosi all'evidenza di valutazioni ad essi precluse
– in ordine alla legittimità della realizzazione della botola e, quindi, dell'apertura praticata nel solaio divisorio tra le proprietà delle parti in causa, sicchè la circostanza della presenza della botola da essi riferita in giudizio non esclude di per sè che l'apertura in discorso sia stata abusivamente eseguita in funzione proprio della installazione della vasca idromassaggio e del vano tecnico e tanto induce a concludere che la circostanza in parola non assuma nessuna IGnificativa incidenza sull'esito della controversia.
2.3 Del tutto errata è l'applicazione in via analogica alla fattispecie del disposto dell'art.881 co.2
c.c. in tema di presunzione di proprietà esclusiva di muro divisorio.
L'art.881 c.c. stabilisce presunzioni sulla proprietà dei muri divisori, in particolare quelli tra edifici, cortili, giardini o campi.
Il primo comma prevede che il muro tra edifici si presume comune fino alla sommità o al punto in cui uno degli edifici inizia ad essere più alto. Per i muri divisori di cortili, giardini, orti o recinti, la presunzione di comunione è anch'essa valida, ma, se il muro divisorio presenta un piovente
(inclinazione per lo scolo delle acque) verso un solo fondo, si presume che quel muro appartenga al proprietario del fondo servito dal piovente.
Il secondo comma dell'art.881 c.c. prevede che, ove esistano sporti - come cornicioni, mensole e simili - o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro e gli uni e gli altri risultino costruiti col muro stesso, si presume che il muro spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentino.
Innanzitutto, deve essere segnalato che, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l'art. 881 c.c.,
a norma del quale la presenza, nel muro divisorio, di pioventi, sporti, mensole ed altri segni indicatori fa sorgere una presunzione di proprietà esclusiva del muro, trova applicazione soltanto del caso di muri posti tra i campi, cortili, giardini ed orti e non riguarda il muro di divisione tra edifici (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11162 del 24/12/1994).
In secondo luogo, la disposizione è volta a regolare l'assetto proprietario del muro divisorio, non anche del vano che si addentri oltre la metà della grossezza del muro e a tal fine prevede una presunzione di appartenenza esclusiva del muro divisorio al proprietario del fondo dalla cui parte il vano si presenti, presunzione che non è assoluta ma solo relativa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
2190 del 28/05/1975).
Inoltre, secondo quanto espressamente stabilito dall'art.881 co.2 c.c., la presunzione opera esclusivamente quando gli sporti o i vani risultino costruiti con il muro divisorio stesso
(“L'esistenza di un vano in un muro divisorio fa presumere che il muro spetti al proprietario dalla cui parte il vano si presenta, soltanto se il vano si addentri oltre la meta della grossezza del muro e
pag. 22 risulti costruito insieme al muro stesso”: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2087 del 27/07/1964).
Quanto esposto vale ad escludere che le disposizioni contemplate nell'art.881 c.c. possano trovare applicazione in via analogica con riguardo al solaio interpiano, vale a dire al solaio esistente fra i piani sovrapposti di un edificio che divide due unità immobiliari appartenenti a proprietari diversi.
In riferimento al solaio interpiano vige, infatti, la presunzione di comunione fra i proprietari delle due unità immobiliari, presunzione di comunione fondata non sulla funzione di limite delle rispettive proprietà, ma sulla necessità del solaio (nei confronti delle distinte proprietà) per il sostegno dell'appartamento sovrastante e per la copertura di quello sottostante, costituendo il solaio un corpo unico formato da elementi strutturali fusi stabilmente fra loro e incorporati in altre strutture comuni, cioè nei muri maestri e perimetrali (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2868 del
07/06/1978; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3715 del 21/10/1976; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 392 del
03/02/1975).
Ovviamente, la presunzione di comunione riguarda il solaio in sé e non necessariamente gli spazi vuoti o intercapedini che si trovino al di sopra o al di sotto del solaio stesso. Questi spazi vuoti, se non funzionali alla struttura del solaio, possono essere di proprietà esclusiva del proprietario del piano superiore o inferiore, a seconda del caso (“In tema di piani sovrapposti di un edificio appartenente a proprietari diversi, gli spazi pieni o vuoti che accedono al soffitto o al pavimento e non sono essenziali alla struttura divisoria restano esclusi dalla comunione e sono utilizzabili rispettivamente da ciascun proprietario nell'esercizio del suo pieno ed esclusivo diritto dominicale, ben potendo il possesso su di essi essere mantenuto "solo animo"”: Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
15048 del 11/06/2018).
Peraltro, osta a riconoscere la pertinenza della disposizione di cui all'art.881 co.2 c.c. con la fattispecie in esame la considerazione che tra le parti in causa non si discuta della proprietà del solaio interpiano (di tal chè non ha giustificazione il richiamo ad una norma, l'art.881 c.c. appunto, che riguarda esclusivamente la proprietà del muro divisorio tra fondi appartenenti a proprietari diversi) e che il vano/spazio-intercapedine, come accertato dal C.t.u., non sia stato realizzato contestualmente alla costruzione del solaio interpiano.
In conclusione, non sono ravvisabili i presupposti perché in riferimento alla fattispecie dedotta nel presente giudizio possa riconoscersi spazio operativo, sia pure in via analogica, alle disposizioni contenute nell'art.881 co.1 e 2 c.c. e, quindi, perché dall'applicazione delle disposizioni medesime possano desumersi elementi di valutazione e/o argomentazioni da utilizzare a sostegno dell'accertamento della titolarità, in capo alla IG.ra , della proprietà esclusiva dello ON
spazio-intercapedine oggetto di contesa.
*
pag. 23 3.0 Con il terzo motivo di impugnazione i IGg. e Parte_2 Parte_1 hanno censurato la decisione del Tribunale di Matera di accogliere l'eccezione di usucapione sollevata in primo grado dalla IG.ra e, per l'effetto, di accertare in sentenza che “lo ON
spazio circoscritto dalla più volte ripetuta intercapedine deve ritenersi acquistato per usucapione da parte della resistente, essendo stato posseduto dalla stessa e dai suoi danti causa per oltre vent'anni, se si considera che già nel 1970 tale intercapedine risulta realizzata (tanto emerge, come detto, dai progetti reperiti presso l'Archivio di Stato di Matera e relativi alla realizzazione nel 1970 del Supermercato “Maga Circe”)” (v. pag. 9 della sentenza impugnata).
Gli appellanti hanno espressamente contestato la ricorrenza dei presupposti di legge ai fini dell'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva dello spazio-intercapedine da parte della vale a dire l'esercizio di un possesso continuo, pubblico, pacifico e non ON
clandestino sul predetto spazio-intercapedine, esercizio protrattosi ininterrottamente per il tempo necessario all'usucapione.
3.1 Il motivo di gravame è fondato.
Innanzitutto, non può sfuggire la manifesta contraddizione che emerge dalla motivazione resa dal
Tribunale di Matera.
Ed invero, il primo giudice, dapprima, ha operato una ricostruzione “personale” degli esiti dell'accertamento peritale ed ha applicato, in via analogica, alla fattispecie la disposizione dell'art.881 co.2 c.c. per giungere alla conclusione che emergenze processuali e norma di riferimento valgano a sorreggere la tesi della titolarità ab origine, in capo alla IG.ra CP_1
della proprietà esclusiva dello spazio-intercapedine oggetto di contesa e, successivamente,
[...] ha evocato l'istituto dell'acquisto per usucapione della proprietà immobiliare quale titolo per l'attribuzione alla della proprietà del medesimo spazio-intercapedine, istituto la cui ON
applicazione implica il riconoscimento dell'originaria titolarità del diritto di proprietà sull'immobile in capo a soggetto diverso da quello che pretenda di esserne divenuto proprietario per effetto dell'esercizio di possesso uti dominus pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto per il tempo necessario previsto dalla legge.
In secondo luogo, il Tribunale di Matera ha del tutto omesso di illustrare le emergenze processuali che dovrebbero valere a comprovare l'esercizio, da parte della , di un possesso uti ON
dominus sullo spazio-intercapedine avente i caratteri del possesso pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto per il tempo necessario previsto dalla legge.
In diritto, è noto che il possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà consti di un elemento materiale, costituito dall'esercizio, riguardo al bene, dei poteri attribuiti da tale diritto, e di pag. 24 un elemento psicologico, costituito dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario del bene medesimo (cd. animus rem sibi habendi).
Sotto il primo profilo, si ritiene a ragione che la pienezza e l'esclusività del potere di fatto sulla cosa che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vadano dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento. Peraltro, se è vero che nel codice civile vigente è stato ribadito (come rilevasi dall'espressione contenuta nel primo comma dell'art.1140 "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale") il carattere sostanzialmente obiettivo del possesso in senso stretto, e ciò sia ai fini della tutela possessoria che dell'usucapione, non può, tuttavia, dubitarsi che l'attività considerata all'uopo idonea è soltanto quella la cui esteriorizzazione non lasci alcun dubbio nella corrispondenza all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. In definitiva, l'animus rem sibi habendi - seppur non identificabile con il motivo interno del comportamento - si risolve nella univocità della manifestazione esterna.
Pertanto, i requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono:
- il corpus possessionis, ossia il possesso in senso tecnico da parte di chi non sia titolare del diritto corrispondente;
- l'animus possidendi, cioè la volontà di possedere un bene come se fosse titolare del diritto di proprietà o dell'altro diritto corrispondente;
- l'animus rem sibi habendi, cioè la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire.
Tanto premesso, non vi è dubbio che il compimento anche di tutti gli atti in cui si estrinseca di regola il godimento pieno di un bene (sfruttamento ai fini produttivi, trasformazioni migliorative, percezione di tutti i frutti) possa essere insufficiente a qualificare tale complessa attività come corrispondente all'esercizio della proprietà. Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza, colui che agisce per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve fornire una prova del suo maturarsi che deve essere certa e rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità ed attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di un diverso diritto reale. Non solo, ma occorre pure che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il pag. 25 titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Orbene, in primo grado la IG.ra nella comparsa di costituzione depositata il ON
17.5.2019, nel formulare l'eccezione di usucapione, non ha allegato e nel corso del giudizio non ha comprovato né la data di inizio del possesso dello spazio-intercapedine da parte dei suoi danti causa, né che il rapporto materiale con lo spazio-intercapedine abbia avuto i caratteri del possesso ad usucapionem (cioè, pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto per il tempo necessario previsto dalla legge). La resistente in primo grado ha sostenuto che lo spazio-intercapedine sia stato “da sempre accessibile dall'appartamento al primo piano attraverso una botola”, già esistente all'epoca in cui lo stesso appartamento era adibito a sede degli uffici della
[...]
, e che detto spazio-intercapedine “per la sua limitata profondità e Controparte_3
scomoda accessibilità è stato utilizzato nel tempo come ripostiglio, per conservarvi oggetti in disuso”, in particolare per ricoverarvi vecchio materiale cartaceo durante la permanenza in quell'unità immobiliare degli uffici della Ha aggiunto la resistente che con atto di CP_4
compravendita del 25.3.2003 ha acquistato la proprietà dell'appartamento in discorso e da quella data ha esercitato il possesso in buona fede sul menzionato spazio-intercapedine, sicchè è maturato il termine decennale ex art.1159 c.c. per l'acquisto della proprietà esclusiva dello stesso spazio- intercapedine per effetto di usucapione. In ogni caso, ad avviso della , sarebbe ON comunque maturato il termine ordinario ventennale ai fini dell'acquisto per usucapione del vano in contestazione cumulando il possesso esercitato dalla stessa resistente con quello esercitato dai suoi danti causa.
Sennonchè, ribadito ancora una volta che gli esiti degli accertamenti peritali sono valsi a riscontrare che negli elaborati grafici visionati e consultati dall'ausiliare, sia in quelli allegati ad atti pubblici di compravendita delle unità immobiliari delle parti in causa, sia in quelli relativi ad interventi eseguiti nel corso degli anni nelle unità immobiliari medesime, non sia stata mai segnalata una interruzione del solaio divisorio tra le due proprietà, né sia stata mai riprodotta un'apertura o una botola sul pavimento dell'unità immobiliare in proprietà di che avrebbe potuto far supporre la ON esistenza di un varco di accesso nell'area sottostante il solaio divisorio, la resistente non solo non ha collocato in un ben definito contesto temporale la realizzazione di siffatta (presunta) botola, ma non ha neppure offerto prova dell'esistenza effettiva di detta botola al momento dell'acquisto, da parte sua, della proprietà dell'appartamento al primo piano. Neppure ha dedotto e dimostrato di avere esercitato sullo spazio-intercapedine in questione, prima della installazione della vasca idromassaggio e del relativo vano tecnico, un potere di fatto avente i caratteri esteriori del diritto di proprietà.
pag. 26 A riscontro dei fatti (generici) allegati a supporto della formulata eccezione di usucapione la in primo grado ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale, peraltro su ON circostanze non riguardanti l'epoca di realizzazione della botola, né i comportamenti in concreto tenuti dalla stessa resistente in relazione allo spazio-intercapedine conteso ed esprimenti l'esercizio di un potere di fatto sul bene idoneo a soddisfare il requisito dell'univocità del possesso ed a renderlo adeguato a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva. Ed invero, i testimoni sono stati chiamati a deporre esclusivamente sull'esistenza della contestata botola prima dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento eseguiti nel 2003 nonché all'inizio e nel corso dei lavori medesimi e sulla presenza all'interno del vano intercapedine di riviste, quotidiani, carte varie e vecchio materiale in disuso, senza che nei capitoli di prova sia stato precisato da chi e quando lo spazio-intercapedine fosse stato riempito in tal modo e, comunque, utilizzato.
Ad ogni modo, i contenuti delle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado non si rivelano assolutamente funzionali all'accertamento della sussistenza di un possesso ad usucapionem esercitato dalla e dai suoi danti causa sullo spazio-intercapedine in questione. ON
Il testimone ha riferito di avere svolto, in veste di dipendente della Testimone_1 [...]
, attività professionale dal 2000 al 2004 nell'appartamento al primo Controparte_3
piano poi acquistato dalla e di avere visto una botola nel pavimento che conduceva ON
ad un sottostante vano alto circa m.1,00 e totalmente riempito da quotidiani, riviste, carte varie e vecchio materiale in disuso. Ha precisato il testimone che “non è vero che il vano di cui sopra era talora utilizzato da chi deteneva gli uffici per depositarvi carte e documenti vari, in quanto era già pieno di roba”. Null'altro il testimone ha riferito.
E' agevole rilevare che dalla deposizione resa dal – ove ritenuta attendibile poiché, Testimone_1
come già rimarcato in un precedente passaggio della presente motivazione, gli accertamenti peritali hanno smentito l'esistenza di un'apertura sul piano di calpestio del pavimento dell'unità immobiliare ora in proprietà - può evincersi soltanto che nell'anno 2000 la botola ed il CP_1 sottostante vano intercapedine già esistessero, non anche quando e da chi l'apertura nel solaio interpiano fosse stata praticata con la successiva installazione della botola e neppure quando e da chi il vano intercapedine fosse stato utilizzato ricoverandovi quotidiani, riviste, carte varie e vecchio materiale in disuso. Appare comunque determinante la circostanza, riferita dal testimone, che lo spazio-intercapedine non sia stato mai utilizzato da chi deteneva gli uffici per depositarvi carte e documenti vari e tanto vale a IGnificare che il testimone non abbia riferito di comportamenti assunti dai precedenti proprietari dell'unità immobiliare ed esprimenti l'esercizio di un potere di fatto sul vano intercapedine ad immagine del diritto di proprietà. Quindi, nessuno specifico pag. 27 contributo il IG. ha fornito a riscontro di un possesso ad usucapionem esercitato Testimone_1
sullo spazio-intercapedine in questione dai danti causa della IG.ra . ON
Ancora minore valenza probatoria, ai fini che rilevano in questa sede, va riconosciuta alle dichiarazioni testimoniali del IG. , impegnato come titolare di una impresa Testimone_2 individuale nei lavori di ristrutturazione dell'appartamento in proprietà della , lavori ON
eseguiti a partire dal 2003-2004. Ha affermato il testimone di avere visto, nel corso dei lavori, una botola nel pavimento che conduceva ad un sottostante vano alto circa m.1,00 e contenente giornali, fumetti e gazzette, aggiungendo di non sapere quali lavori fossero stati fatti all'interno del vano in quanto egli si era limitato soltanto ad ispezionarlo.
Anche questo testimone nulla ha riferito in ordine all'epoca a cui far risalire la realizzazione dell'apertura nel solaio interpiano con la successiva installazione della botola ed in ordine ad un potere di fatto esercitato sul vano intercapedine dai danti causa della e dalla stessa ON
, potere di fatto estrinsecantesi in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. CP_1
Tali essendo le modeste emergenze processuali acquisite nel corso del giudizio di primo grado a supporto dell'eccezione di usucapione spiegata dalla resistente , deve escludersi che ON sia stata fornita la prova certa e rigorosa dell'acquisto, in capo alla stessa , della ON
proprietà dello spazio-intercapedine in contestazione per effetto del maturarsi dell'usucapione.
Neppure ha ragione di invocarsi l'applicazione dell'art.1159 c.c. in quanto, oltre alle argomentazioni già spese, valgono a negare spazio operativo all'istituto dell'usucapione decennale, da un lato, la considerazione che nell'atto di compravendita del 25.3.2003 non sia fatta espressa menzione del vano intercapedine quale bene comunque rientrante nell'oggetto del trasferimento del diritto di proprietà in capo alla (“Per aversi l'usucapione abbreviata ex art. 1159 ON
c.c. occorre la perfetta corrispondenza tra il contenuto del titolo, astrattamente idoneo al trasferimento del diritto reale, ma proveniente a non domino, e l'oggetto del possesso”: Cass. sez.
II, 6 giugno 1985 n.3362) e, dall'altro, la circostanza della mancata dimostrazione della data di trascrizione del predetto atto di compravendita, data da cui decorre il termine decennale dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., con la conseguenza che non sia possibile accertare se il predetto termine fosse già maturato allorquando i IGg. e Parte_2 Parte_1
hanno promosso con ricorso depositato il 28.2.2013 il procedimento di accertamento
[...] tecnico preventivo nei confronti di contestando l'abusiva occupazione dello spazio- ON
intercapedine in proprietà da parte della attraverso la realizzazione di opere Pt_2 CP_1 consistite nell'installazione di una vasca, ricorso notificato alla in data immediatamente CP_1
successiva e prossima al 6.3.2013 (a cui risale il provvedimento di nomina del C.t.u. con fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e per il conferimento dell'incarico peritale,
pag. 28 provvedimento emesso dal Tribunale di Matera). E non può revocarsi in dubbio che incombesse sulla , che aveva sollevato l'eccezione di usucapione, l'onere di dimostrare la data ON di trascrizione dell'atto di compravendita del 25.3.2003, per effetto del quale ella era divenuta proprietaria dell'appartamento al primo piano, nonché la data della notificazione nei suoi confronti della copia del ricorso introduttivo del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dai coniugi . Pt_2
In conclusione, il motivo di impugnazione in esame è fondato sia perchè il Tribunale di Matera ha omesso ogni pur minima motivazione sull'esistenza dei presupposti di legge necessari al fine di dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte della dello spazio- ON
intercapedine oggetto di controversia, sia perchè nel corso del giudizio di primo grado la resistente non è stata comunque in grado di fornire prova certa e rigorosa della sussistenza ON dei predetti presupposti e del maturarsi dell'usucapione.
*
4.0 In forza delle svolte argomentazioni, l'appello proposto dai IGg. e Parte_2 [...]
merita accoglimento per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale Parte_1 riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 25.5.2020 e pubblicata in pari data:
A) va dichiarato che la IG.ra nell'eseguire i lavori di installazione di una vasca ON
idromassaggio nel proprio appartamento ha illecitamente occupato lo spazio-intercapedine descritto nella espletata consulenza tecnica d'ufficio e facente parte dell'unità immobiliare ubicata al piano sottostante in proprietà esclusiva di sulla quale il IG. Parte_1 Pt_2
finché rimasto in vita, vantava il diritto di usufrutto;
[...]
B) va condannata la IG.ra al ripristino, a proprie cura e spese, dello stato originario ON dei luoghi attraverso l'esecuzione dei lavori meglio indicati dal consulente tecnico d'ufficio e, comunque, consistenti nella rimozione della parte della vasca idromassaggio al di sotto della quota di calpestio del pavimento dell'unità immobiliare al primo piano di sua proprietà, nella demolizione del vano tecnico adiacente, che è interamente al di sotto del piano di calpestio del predetto pavimento, e nel rifacimento del solaio interpiano con putrelle e tavelle di tufo dello stesso tipo di quello ancora esistente per chiudere gli spazi vuoti creati.
Per converso, non può essere accolta l'ulteriore domanda di condanna della IG.ra ON al risarcimento del “danno derivante dalla attuale persistente arbitraria occupazione della proprietà ”, vale a dire dello spazio-intercapedine oggetto di controversia. Pt_2
pag. 29 Tale domanda è stata respinta dal Tribunale di Matera, il quale ha illustrato in sentenza le ragioni della decisione sul punto, ragioni che non hanno formato oggetto di specifica impugnazione da parte dei IGg. e Parte_2 Parte_1
In ogni caso, la giurisprudenza è costante nel sostenere che la domanda risarcitoria non possa limitarsi alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, ritenuta produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma debba essere supportata dalla descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, e dall'indicazione del nesso causale tra l'evento dannoso e il danno, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione.
A tale principio soggiace anche il danno derivante dal mancato godimento di un immobile, che non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato dal soggetto leso.
Infatti, la tesi contraria finirebbe per esonerare il danneggiato anche dagli oneri di allegazione, con conseguente lesione del diritto di difesa della controparte, costruendo una presunzione di natura sostanzialmente punitiva, in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 16601/2017, secondo cui il superamento della finalità compensativa dello strumento risarcitorio è riservato esclusivamente al legislatore.
Più di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” (Cass.SS.UU., sentenza 15/11/2022, n.33645).
In conclusione, il risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un immobile è subordinato all'allegazione e alla prova, anche mediante presunzioni semplici, delle conseguenze dannose subite dal proprietario, in ragione, ad esempio, della mancata locazione o della mancata vendita del bene o della spesa sostenuta dal medesimo proprietario per risiedere in altro immobile.
Ebbene, i IGg. e non hanno allegato, né provato Parte_2 Parte_1 il danno concretamente patito in conseguenza dell'occupazione abusiva, da parte di CP_1
dello spazio-intercapedine in questione, peraltro ubicato immediatamente al di sotto del
[...]
solaio interpiano e, quindi, in posizione tale da non essere agevolmente fruibile, e neppure hanno fornito nessun elemento per procedere ad una puntuale quantificazione del danno lamentato.
E tale lacuna probatoria non può essere colmata attraverso l'applicazione dell'invocato criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., secondo cui “se il danno non può essere provato nel suo preciso
pag. 30 ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”, in quanto il potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa presuppone la prova dell'esistenza di danni risarcibili e l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare.
Conseguentemente, grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, in modo da consentire al Giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione. Pertanto, è indispensabile che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare (Cass. Civ, sent. n. 4310/2018).
Vale solo aggiungere che la prova in discorso giammai sarebbe potuta essere acquisita attraverso l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dagli appellanti nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, vale a dire attraverso la prova per testimoni come articolata, giacché le circostanze di fatto dedotte nei capitoli di prova formulati alle pagine 36 e 37 dell'atto di appello non vertono sull'esistenza e sull'entità dei danni asseritamente lamentati dai coniugi in conseguenza Pt_2
della perdurante occupazione abusiva, da parte di dello spazio-intercapedine ON
oggetto di controversia.
***
Appello incidentale.
5.0 Con la comparsa di costituzione depositata il 23.12.2020 la IG.ra ha impugnato ON
con appello incidentale il capo della decisione del Tribunale di Matera contemplante la pronuncia di condanna della stessa al pagamento, in favore dei IGg. e CP_1 Parte_2 [...]
della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 cagionati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dalle tubazioni della vasca idromassaggio installata in parte nello spazio-intercapedine oggetto di controversia.
Al riguardo, ha sostenuto la IG.ra che la pretesa risarcitoria non potesse essere ON
accolta in ragione della maturata prescrizione del relativo diritto, prescrizione tempestivamente eccepita in primo grado senza che il primo giudice si fosse pronunciato al riguardo nella sentenza impugnata. Infatti, l'esistenza di tali infiltrazioni e la determinazione della loro causa avevano costituito oggetto dell'accertamento tecnico preventivo richiesto dai IGg. e Parte_2
con ricorso depositato il 19.3.2013 ed il relativo procedimento si Parte_1
era esaurito nel settembre 2013 con il deposito della relazione peritale da parte del nominato C.t.u.
Ha assunto l'appellante incidentale che dopo la definizione dell'indicato procedimento i IGg.
e non avessero inoltrato nessuna richiesta di Parte_2 Parte_1
pag. 31 risarcimento, né avessero posto in essere altri atti interruttivi del corso della prescrizione quinquennale, provvedendo soltanto con il ricorso ex art.702 bis c.p.c., notificato alla stessa l'8.11.2018, ad avanzare la pretesa risarcitoria. ON
Ha altresì sostenuto l'appellante incidentale che la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni fosse stata tempestivamente eccepita nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado depositata il 17.5.2019, ma nell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. il Tribunale di Matera, pur dando atto della formulazione dell'eccezione, non si fosse espressamente pronunciato sulla stessa. Pertanto, la ha impugnato il capo della decisione contemplante la condanna al pagamento, in ON favore dei IGg. e della somma di € 2.000,00, Parte_2 Parte_1
oltre interessi legali, facendo valere l'omessa pronuncia espressa sull'eccezione di prescrizione ovvero l'errata decisione implicita di rigetto dell'eccezione medesima da parte del primo giudice.
5.1 L'appello incidentale è infondato.
Il Tribunale di Matera pronunciando la condanna della IG.ra al pagamento, in ON favore dei IGg. e della somma di € 2.000,00, Parte_2 Parte_1 oltre interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dalle tubazioni della vasca idromassaggio installata in parte nello spazio-intercapedine oggetto di controversia, ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, eccezione tempestivamente sollevata dalla nella comparsa di costituzione nel CP_1
giudizio di primo grado depositata il 17.5.2019.
È ben vero che il giudice di prime cure non abbia riservato in sentenza una specifica motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione.
È altrettanto vero, tuttavia, che alla stregua delle emergenze processuali l'eccezione medesima fosse infondata.
Infatti, risulta documentalmente comprovato che il procedimento sommario di cognizione, promosso in primo grado dai IGg. e con il Parte_2 Parte_1 ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 18.9.2018, sia stato preceduto dal preliminare esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n.28, (“Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”), procedimento quest'ultimo attivato dai coniugi con istanza depositata il 3.3.2017 e notificata alla IG.ra il Pt_2 ON
23.3.2017.
Orbene, l'art.5 co.6 del D.L.vo n.28/2010 prevede che “Dal momento della comunicazione
(dell'istanza di mediazione) alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”.
pag. 32 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.17781 del 22/07/2013, hanno affermato che l'istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione. La domanda di mediazione rappresenta, infatti, la manifestazione di volontà dell'interessato di contrastare uno stato di fatto, una situazione lesiva del proprio diritto. Pertanto, con la domanda di mediazione l'istante ha sempre la possibilità di interrompere l'attuale stato di fatto, ma a tal fine è importante che l'istanza di mediazione arrivi effettivamente al destinatario.
La previsione è stata ribadita dalla Riforma Cartabia. All'art. 8, co. 2, del D.Lgs. 28/2010 è chiaramente e testualmente prescritto: “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”. Quindi, la comunicazione alla parte chiamata della domanda di mediazione è idonea a determinare gli effetti processuali e sostanziali connessi alla sua proposizione.
Nel caso di specie, premesso che, come riconosciuto dalla stessa , risale alla ON
seconda metà di settembre 2013 il deposito, da parte del nominato C.t.u., della relazione peritale resa a definizione del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dai IGg. Pt_2
e con ricorso depositato il 19.3.2013, alla data del
[...] Parte_1
23.3.2017 (a cui risale la notificazione nei confronti di dell'istanza di mediazione ON ex D.L.vo n.28/2010 depositata il 3.3.2017 dai coniugi ) non era ancora giunto a scadenza il Pt_2 termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato dagli stessi coniugi . Pt_2
***
6.0 Attesi l'accoglimento dell'appello principale proposto dai IGg. e Parte_2 [...] ed il rigetto dell'appello incidentale proposto da la Parte_1 ON regolamentazione delle spese processuali va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837; Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727;
Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985;
pag. 33 Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata fondatezza di pressoché tutte le pretese azionate in primo grado dai IGg. e Parte_2 Parte_1 nonché dell'infondatezza delle eccezioni di usucapione e di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni sollevate da , le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio ON
vanno poste a carico esclusivo della stessa . ON
Pertanto, va disposta la condanna di al pagamento, in favore di ON [...]
delle spese processuali relative al giudizio di primo grado nonché di quelle Parte_1
relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
A tale proposito, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016
n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore di e Parte_2 [...]
nel giudizio di primo grado, esauritosi in epoca in cui vigevano le disposizioni del Parte_1
D.M. 10.3.2014 n.55, vanno liquidate secondo le tariffe professionali di cui al predetto D.M., aggiornate al D.M. n. 37/2018 dell'8 marzo 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018), in riferimento al valore della causa (valore dichiarato: € 25.000,00; scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00), applicando i compensi medi tariffari in considerazione della complessità delle questioni giuridiche dedotte.
Per converso, le attività esplicate nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, che si è esaurito in data successiva a quella (23.10.2022) dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale
13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo decreto ministeriale, sempre in riferimento al valore della causa (valore dichiarato: € 25.000,00; scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e sempre applicando i compensi medi tariffari in considerazione della complessità delle questioni giuridiche dedotte.
Infine, a carico di vanno definitivamente poste le spese occorse per l'espletamento ON in primo grado della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal giudice a quo, con diritto riconosciuto in capo a di rivalersi nei confronti di Parte_1 ON
nei limiti delle somme eventualmente già corrisposte al c.t.u. da e Parte_2 Parte_1
pag. 34 a titolo di anticipo e/o di saldo dei compensi al medesimo c.t.u. spettanti. Parte_1
*
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Pertanto, essendo stato il presente giudizio di appello iscritto a ruolo il giorno 24.6.2020, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.
Ne consegue che la IG.ra , il cui appello incidentale è stato respinto, sia tenuta a ON
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 25.5.2020 e pubblicata in pari data, proposto da e Parte_2 [...]
con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c. notificato in data 23.6.2020 nei Parte_1 confronti di nonché sull'appello incidentale proposto da con ON ON
comparsa depositata in data 23.12.2020, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da e Parte_2 [...]
con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c. notificato in data 23.6.2020 Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Matera in composizione monocratica il 25.5.2020 e pubblicata in pari data:
a) dichiara che la IG.ra nell'eseguire i lavori di installazione di una ON
pag. 35 vasca idromassaggio nel proprio appartamento ha illecitamente occupato lo spazio- intercapedine descritto nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado e facente parte dell'unità immobiliare ubicata al piano sottostante in proprietà esclusiva di sulla quale il IG. finché rimasto in Parte_1 Parte_2
vita, vantava il diritto di usufrutto;
b) condanna al ripristino, a proprie cura e spese, dello stato originario ON dei luoghi attraverso l'esecuzione dei lavori meglio indicati dal consulente tecnico d'ufficio in primo grado e, comunque, consistenti nella rimozione della parte della vasca idromassaggio al di sotto della quota di calpestio del pavimento dell'unità immobiliare al primo piano di sua proprietà, nella demolizione del vano tecnico adiacente, che è interamente al di sotto del piano di calpestio del predetto pavimento, e nel rifacimento del solaio interpiano con putrelle e tavelle di tufo dello stesso tipo di quello ancora esistente per chiudere gli spazi vuoti creati;
c) condanna al pagamento, in favore di ON Parte_1
delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 4.953,50, di cui € 118,50 per spese vive ed € 4.835,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
d) pone definitivamente a carico esclusivo di le spese occorse per ON
l'espletamento in primo grado della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal giudice a quo, con diritto riconosciuto in capo a di Parte_1
rivalersi nei confronti di nei limiti delle somme eventualmente già ON
corrisposte al c.t.u. da e a titolo di Parte_2 Parte_1
anticipo e/o di saldo dei compensi al medesimo c.t.u. spettanti;
- Rigetta l'appello principale proposto da e Parte_2 Parte_1
con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c. notificato in data 23.6.2020 limitatamente alla domanda di condanna di al risarcimento del “danno derivante dalla attuale ON persistente arbitraria occupazione della proprietà ”; Pt_2
- Rigetta integralmente l'appello incidentale proposto da con comparsa ON depositata in data 23.12.2020 e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Matera in composizione monocratica il 25.5.2020 e pubblicata in pari data, limitatamente al capo della decisione contemplante la condanna di al ON
pagamento, in favore dei IGg. e della somma Parte_2 Parte_1 di € 2.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dalle tubazioni della vasca pag. 36 idromassaggio di pertinenza di installata in parte nello spazio-intercapedine ON
oggetto di controversia;
- Condanna al pagamento, in favore di delle ON Parte_1
spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 6.164,50, di cui € 355,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante incidentale, , sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ON
pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso, nella camera di conIGlio del giorno 9.9.2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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