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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV NO nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 3644/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Parte_1
Davi'.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
, in
Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Danila De Santis.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 27/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
1 Rigetta il ricorso.
Dichiara non dovute le spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/03/2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n.
29620229021955782000, notificatale il 27/02/2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 59620140003662629000, asseritamente notificato in data 10/11/2014 ed avente ad oggetto contributi I.V.S. relativi agli anni 2012 e 2013, di ammontare complessivo pari ad € 5.222,67, lamentando l'omessa notifica dell'avviso succitato e l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi riportati.
Chiedeva, pertanto, di “dichiarare, che l'obbligazione il cui adempimento è stato richiesto mercè l'intimazione di pagamento n.29620229021955782/000 e trasfusa nell'avviso di addebito
n.59620140003662629000, relativo a contributi previdenziali del 2014, si è estinta perché si è prescritto, ai sensi dell'art.3, commi 9 e 10, Legge 335/1995, il diritto a riscuoterne il corrispettivo pari, complessivamente, ad € 5.222,67”.
Con memoria depositata il 3/08/2023, si costitutiva l' Controparte_2
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la
[...]
fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Con memoria di costituzione depositata l'8/05/2024, si costituiva in giudizio l' eccependo la tardività dell'opposizione, per violazione dell'art. 24, comma CP_1
5, del D. Lgs. n. 46/1999 e contestando nel merito la fondatezza della stessa, chiedendone il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria è stata decisa.
In via preliminare, va affermata la legittimazione passiva dell
[...]
la quale, occupandosi della fase di riscossione coattiva dei Controparte_2
2 crediti azionati dall'Ente impositore, risulta tenuta a contraddire sulle censure formulate dell'opponente in ordine alla detta attività di riscossione.
Ancora preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' avente ad oggetto la tardività del ricorso per essere stato proposto oltre CP_1
il termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/99, decorrenti dalla notifica dell'avviso di addebito.
Ed invero, giova rammentare come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del D. Lgs. n.
46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoroentro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento,
è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e questa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.,
i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella o dell'avviso.
Conseguentemente, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, il debitore - che non l'abbia impugnata nel termine decadenziale - non può più impugnarla per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.
Se, però il debitore afferma che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare
3 il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente deduce, fra i motivi di opposizione,
l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie oggetto di causa per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di asserita notifica dell'avviso di addebito presupposto e la data di notifica della intimazione di pagamento oggi opposta, cosicché l'eccezione preliminare sollevata dall' alla luce di quanto sopra CP_1
detto, risulta infondata.
Ciò posto, nel merito il ricorso va rigettato.
Ed invero, risulta in primo luogo infondata la doglianza attorea avente ad oggetto l'omessa notifica dell'atto presupposto all'intimazione di pagamento opposta, avendo l' dimostrato di avere ritualmente notificato l'avviso di CP_1
addebito n. 59620140003662629000 in data 10/11/2014, come comprovato dall'
“avviso di ricevimento” in atti, documento che attesta il perfezionamento della notifica a mani dell'opponente e nel quale viene altresì indicato il numero di raccomandata n.
65027215362-4, pure riportato nell'avviso di addebito in questione, permettendo così l'associazione e identificazione dei due atti (cfr. all. “avviso di ricevimento” in memoria di costituzione . CP_1
Acclarata la regolarità della notifica dell'avviso di addebito in questione, va osservato come neppure possa essere accolta l'ulteriore censura attorea avente ad oggetto la prescrizione quinquennale dei crediti azionati - perfezionatasi successivamente alla data di notifica del detto avviso di addebito -, avendo l'
[...]
dimostrato di avere puntualmente interrotto il decorso Controparte_2
del periodo prescrizionale.
In particolare, posto che la notifica dell'avviso di addebito in questione è avvenuta in data 10/11/2014, dalla documentazione in atti emerge che l'
[...]
abbia tempestivamente notificato un primo atto interruttivo in data CP_2
4 14/01/2019, costituito dall'intimazione di pagamento n. 29620189010419717000, recapitata al ricorrente a mezzo pec (cfr. all.ti H e I in memoria , nel rispetto CP_3
delle procedure di cui all'art. 26 del DPR n. 602/1973 e all'art. 60, comma 7, del
DPR n. 600/1973, applicabili ratione temporis al caso di specie.
Ed invero, sul punto, appare utile osservare come l'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973 preveda anzitutto che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Il richiamato art. 60, comma 7, del DPR n. 600/1973, stabilisce poi che “… se
l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. …”.
Ebbene, l' ha allora dapprima tentato in data 14/01/2019 Controparte_2
la notifica dell'intimazione n. 29620189010419717000 all'indirizzo pec dell'opponente, il quale però “non è risultato valido e attivo” (cfr. all. I in memoria
, cosicché ha successivamente provveduto a depositare telematicamente l'atto CP_3
nell'area riservata del sito internet dedicato della società InfoCamere S.c.p.a.
(circostanza pacifica in quanto non contestata dal ricorrente) e, altresì, ad inviare all'opponente l'apposita “comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito
5 telematico e pubblicazione” (siccome richiesto dalla normativa sopra riportata), quest'ultima perfezionatasi per compiuta giacenza (cfr. pag. 4 dell'all. I citato).
Né possono rilevare, quanto alla detta notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, le doglianze dell'opponente circa l'assenza di licenza della Nexive e la mancata produzione della C.A.D., atteso che nella specie la notifica per compiuta giacenza è relativa alla mera raccomandata informativa che ha seguito la notifica mediante deposito telematico e pubblicazione, mentre le norme e la giurisprudenza richiamata dal ricorrente fa riferimento alla notifica via posta di un atto impositivo ovvero processuale.
Pertanto, l'intimazione di pagamento n. 29620189010419717000 notificata il
14/01/2019 risulta idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, il quale sarebbe appunto spirato in data 10/11/2019.
Successivamente, l' , al fine di interrompere Controparte_4
nuovamente il decorso del succitato termine prescrizionale (il quale sarebbe questa volta spirato il 10/11/2024), ha provveduto a notificare in data 27/02/2023
l'intimazione di pagamento n. 29620229021955782000 oggi impugnata ( notifica non contestata), cosicché i crediti ivi riportati non possono dirsi colpiti da prescrizione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va respinto, ma la ricorrente non va condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 28/10/2025.
IL GIUDICE
LV NO
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Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV NO nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 3644/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
Parte_1
Davi'.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
, in
Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Danila De Santis.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 27/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
1 Rigetta il ricorso.
Dichiara non dovute le spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/03/2023, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. n.
29620229021955782000, notificatale il 27/02/2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 59620140003662629000, asseritamente notificato in data 10/11/2014 ed avente ad oggetto contributi I.V.S. relativi agli anni 2012 e 2013, di ammontare complessivo pari ad € 5.222,67, lamentando l'omessa notifica dell'avviso succitato e l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi riportati.
Chiedeva, pertanto, di “dichiarare, che l'obbligazione il cui adempimento è stato richiesto mercè l'intimazione di pagamento n.29620229021955782/000 e trasfusa nell'avviso di addebito
n.59620140003662629000, relativo a contributi previdenziali del 2014, si è estinta perché si è prescritto, ai sensi dell'art.3, commi 9 e 10, Legge 335/1995, il diritto a riscuoterne il corrispettivo pari, complessivamente, ad € 5.222,67”.
Con memoria depositata il 3/08/2023, si costitutiva l' Controparte_2
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la
[...]
fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Con memoria di costituzione depositata l'8/05/2024, si costituiva in giudizio l' eccependo la tardività dell'opposizione, per violazione dell'art. 24, comma CP_1
5, del D. Lgs. n. 46/1999 e contestando nel merito la fondatezza della stessa, chiedendone il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria è stata decisa.
In via preliminare, va affermata la legittimazione passiva dell
[...]
la quale, occupandosi della fase di riscossione coattiva dei Controparte_2
2 crediti azionati dall'Ente impositore, risulta tenuta a contraddire sulle censure formulate dell'opponente in ordine alla detta attività di riscossione.
Ancora preliminarmente, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' avente ad oggetto la tardività del ricorso per essere stato proposto oltre CP_1
il termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/99, decorrenti dalla notifica dell'avviso di addebito.
Ed invero, giova rammentare come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del D. Lgs. n.
46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoroentro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento,
è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e questa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.,
i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella o dell'avviso.
Conseguentemente, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, il debitore - che non l'abbia impugnata nel termine decadenziale - non può più impugnarla per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.
Se, però il debitore afferma che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare
3 il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo (fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente deduce, fra i motivi di opposizione,
l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie oggetto di causa per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di asserita notifica dell'avviso di addebito presupposto e la data di notifica della intimazione di pagamento oggi opposta, cosicché l'eccezione preliminare sollevata dall' alla luce di quanto sopra CP_1
detto, risulta infondata.
Ciò posto, nel merito il ricorso va rigettato.
Ed invero, risulta in primo luogo infondata la doglianza attorea avente ad oggetto l'omessa notifica dell'atto presupposto all'intimazione di pagamento opposta, avendo l' dimostrato di avere ritualmente notificato l'avviso di CP_1
addebito n. 59620140003662629000 in data 10/11/2014, come comprovato dall'
“avviso di ricevimento” in atti, documento che attesta il perfezionamento della notifica a mani dell'opponente e nel quale viene altresì indicato il numero di raccomandata n.
65027215362-4, pure riportato nell'avviso di addebito in questione, permettendo così l'associazione e identificazione dei due atti (cfr. all. “avviso di ricevimento” in memoria di costituzione . CP_1
Acclarata la regolarità della notifica dell'avviso di addebito in questione, va osservato come neppure possa essere accolta l'ulteriore censura attorea avente ad oggetto la prescrizione quinquennale dei crediti azionati - perfezionatasi successivamente alla data di notifica del detto avviso di addebito -, avendo l'
[...]
dimostrato di avere puntualmente interrotto il decorso Controparte_2
del periodo prescrizionale.
In particolare, posto che la notifica dell'avviso di addebito in questione è avvenuta in data 10/11/2014, dalla documentazione in atti emerge che l'
[...]
abbia tempestivamente notificato un primo atto interruttivo in data CP_2
4 14/01/2019, costituito dall'intimazione di pagamento n. 29620189010419717000, recapitata al ricorrente a mezzo pec (cfr. all.ti H e I in memoria , nel rispetto CP_3
delle procedure di cui all'art. 26 del DPR n. 602/1973 e all'art. 60, comma 7, del
DPR n. 600/1973, applicabili ratione temporis al caso di specie.
Ed invero, sul punto, appare utile osservare come l'art. 26 del D.P.R. n.
602/1973 preveda anzitutto che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Il richiamato art. 60, comma 7, del DPR n. 600/1973, stabilisce poi che “… se
l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della societa' InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. …”.
Ebbene, l' ha allora dapprima tentato in data 14/01/2019 Controparte_2
la notifica dell'intimazione n. 29620189010419717000 all'indirizzo pec dell'opponente, il quale però “non è risultato valido e attivo” (cfr. all. I in memoria
, cosicché ha successivamente provveduto a depositare telematicamente l'atto CP_3
nell'area riservata del sito internet dedicato della società InfoCamere S.c.p.a.
(circostanza pacifica in quanto non contestata dal ricorrente) e, altresì, ad inviare all'opponente l'apposita “comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito
5 telematico e pubblicazione” (siccome richiesto dalla normativa sopra riportata), quest'ultima perfezionatasi per compiuta giacenza (cfr. pag. 4 dell'all. I citato).
Né possono rilevare, quanto alla detta notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, le doglianze dell'opponente circa l'assenza di licenza della Nexive e la mancata produzione della C.A.D., atteso che nella specie la notifica per compiuta giacenza è relativa alla mera raccomandata informativa che ha seguito la notifica mediante deposito telematico e pubblicazione, mentre le norme e la giurisprudenza richiamata dal ricorrente fa riferimento alla notifica via posta di un atto impositivo ovvero processuale.
Pertanto, l'intimazione di pagamento n. 29620189010419717000 notificata il
14/01/2019 risulta idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, il quale sarebbe appunto spirato in data 10/11/2019.
Successivamente, l' , al fine di interrompere Controparte_4
nuovamente il decorso del succitato termine prescrizionale (il quale sarebbe questa volta spirato il 10/11/2024), ha provveduto a notificare in data 27/02/2023
l'intimazione di pagamento n. 29620229021955782000 oggi impugnata ( notifica non contestata), cosicché i crediti ivi riportati non possono dirsi colpiti da prescrizione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va respinto, ma la ricorrente non va condannata al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 28/10/2025.
IL GIUDICE
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