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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 134/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'Avv. Giovanni Giovannelli (c.f. Parte_1 C.F._1 [...]
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. / p.iva - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. - Controparte_2 P.IVA_2 [...]
Sede di (c.f. ) con la dott.ssa. Controparte_3 CP_3 P.IVA_3 [...]
(c.f. ) ed il dott. (c.f. ) Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato ex art. 151 c.p.c. il sig. ha dedotto di essere stato assunto a tempo Parte_1 determinato in data 16.10.2020 da graduatoria d'istituto per gli aspiranti a supplenza III fascia ATA triennio 2021-2024, con la qualifica di collaboratore scolastico e di essere stato destinatario in data
4.11.2021 di comunicazione – ad opera del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Martin LU
KI di presso il quale era in servizio a tempo determinato decorrente dal 5.10.2021 – di avvio di CP_3 procedimento per la pronuncia della decadenza dall'impiego e dalle predette graduatorie provinciali, per la ritenuta assenza dei requisiti per l'esercizio di attività comportanti contatti diretti con i minori, stante la condanna penale passata in giudicato emessa nei suoi riguardi;
procedimento poi archiviato, con successivo normale svolgimento della propria prestazione lavorativa presso lo stesso istituto scolastico e dal
20.10.2022 sino al 30.06.2023 presso l'Istituto Comprensivo B. Pasquini di Massa e Cozzile (PT). A seguito dell'indizione – con bando n. 377/2023 - di concorso per soli titoli per l'a.s. 2022-2023 – graduatorie a.s.
2023-2024 da parte dell' , il ricorrente ha dedotto di aver proposto Controparte_4 domanda per l'inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, ricevendo in data 24.07.2023 comunicazione da parte del predetto di esclusione dalla graduatoria per mancanza del Controparte_2 requisito di cui all'art. 7 punto 3 del bando;
proposto ricorso, ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale
21/2009, avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, lo stesso sarebbe stato respinto. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 21.9.2023, il ha chiesto il reinserimento nella Pt_1 graduatoria permanente ATA 24 mesi, mentre con provvedimento del 6.10.2023, asseritamente mai comunicatogli, il Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Montalcini di Pescia ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria III fascia ATA per i profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico. Con ordinanza del 22.11.2023 questo Tribunale ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. non sussistendo la prova del periculum in mora. Nel presente giudizio il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi sia in quanto il reato per il quale ha riportato condanna penale non rientrerebbe tra quelli ostativi all'instaurazione di rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione sia per difetto di motivazione;
ha, altresì, argomentato sul legittimo affidamento riposto nella pregressa archiviazione del procedimento di decadenza dall'impiego e sulla ottenuta riabilitazione penale. Il ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità dell'esclusione del ricorrente dalla graduatoria di circolo e di istituto di III fascia ATA valevole per
l'a.s. 2023/2024 e dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi, e, per l'effetto, condannare l
[...]
, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a favore del Controparte_5 ricorrente, quest'ultimo da liquidarsi, se del caso, in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio” (cfr. note di trattazione cartolare del 27.5.2025).
Si è ritualmente costituito in giudizio il , contestando le domande Controparte_1 attoree in quanto infondate e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni così come precisate nelle note di trattazione cartolare del 27.5.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare il ricorso dichiarando, quindi, l'infondatezza di tutte le domande in fatto ed in diritto. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio”.
All'udienza del 19.9.2024 il ricorrente ha dato atto di essere inserito dal luglio 2024 all'interno dell'impresa famigliare come coadiuvante. Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. I fatti di seguito esposti sono incontroversi e/o documentali.
In data 16.10.2020, il sig. veniva assunto a tempo determinato presso l'Istituto Parte_1
Comprensivo “F. Berni” di Lamporecchio (PT), con decorrenza al 09.10.2020 e cessazione al 10.06.2020, con la qualifica di collaboratore scolastico, essendo inserito nella graduatoria III fascia ATA triennio 2021-
2024 (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
Successivamente, il prestava attività lavorativa, per una breve sostituzione, presso l'Istituto Pt_1
Comprensivo “G. Galilei” di Pieve a Nievole (PT) (cfr. doc. 02 fasc. ric.) e, con contratto a tempo determinato decorrente dal 05.10.21, veniva assunto presso l'Istituto Comprensivo Martin LU KI di
(doc. 3 fasc. ric.). CP_3
In data 4.11.2021, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Martin LU KI di CP_3 comunicava al l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza dall'impiego e dalla Pt_1 graduatoria III fascia ATA, ritenendo insussistenti i requisiti per l'esercizio di attività che comportano contatti diretti con i minori a causa del reato per il quale il è stato condannato con sentenza passata Pt_1 in giudicato (doc. 04 fasc. ric.).
In data 12.11.2021, il presentava le proprie osservazioni allegando documentazione a sostegno Pt_1
(doc. 05 fasc. ric.).
Alla luce della memoria depositata dal comparente, il Dirigente Scolastico disponeva l'archiviazione del procedimento per la decadenza dall'impiego e dalle graduatorie provinciali III fascia ATA 2021/2024 (doc.
06 fasc. ric.).
Il pertanto, continuava a svolgere attività lavorativa presso lo stesso istituto scolastico fino al Pt_1
31.12.2021 (doc. 03 fasc. ric.) e veniva riassunto dal predetto istituto dal 31.12.2021 al 31.03.2022 (doc. 07 fasc. ric.) e dall'01.04.2022 al 10.06.2022 (doc. 8 fasc. ric.).
Con successivo contratto di lavoro a tempo determinato, il veniva assunto presso l'Istituto Pt_1
Comprensivo B. Pasquini di Massa e Cozzile (PT) (doc. 09 fasc. ric.), dal 20.10.2022 al 30.06.2023, percependo una retribuzione di € 745,99 lordi (doc. 10 fasc. ric.). In data 26.04.2023, l' pubblicava, tra gli altri, il decreto n. 377, con Controparte_4 il quale è stato indetto il concorso per soli titoli per le Graduatorie Permanenti ATA (c.d. 24 mesi) a.s.
2023-2024 (doc. 11 fasc. ric.).
In data 17.05.2023 il ricorrente presentava domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi (doc. 12 fasc. ric.).
In tale domanda il sig. dichiarava “di aver riportato le seguenti condanne penali: SENTENZA N. Pt_1
1289 DEL 24/06/2010 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28/07/2010 data del provvedimento:
24/06/2010 Autorità che ha emesso il provvedimento CORTE DI CASSAZIONE”.
In data 22.06.2023, il ricorrente presentava il modulo per l'indicazione degli istituti scolastici di preferenza
(doc. 13 fasc. ric.).
In data 17.07.2023, veniva pubblicata la graduatoria provvisoria per l'anno scolastico 2023-2024 (doc. 14 fasc. ric. ), approvata con decreto del Dirigente scolastico (doc. 15 fasc. ric.).
In data 24.07.2023, l' comunicava al sig. il Controparte_5 Parte_1 provvedimento del seguente tenore: “IL DIRIGENTE Visto il D.lvo n. 297 del 16.4.1994; Vista l'O.M. n.
21 del 23.2.2009 recante disposizioni in materia di indizione e svolgimento di concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale A.T.A. delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado di istruzione;
Visto il decreto del Direttore Generale Parte_4
n. 381 del 26/4/2023 che delega i Dirigenti degli uffici di ambito territoriale all'emanazione dei
[...] decreti di inammissibilità o di nullità delle domande e di esclusione della procedura concorsuale;
Visto il bando n. 377 del 26/4/2023 col quale veniva bandito il Controparte_6 concorso a titolo per l'accesso al ruolo del profilo di “collaboratore scolastico” dell'area “A” per l'anno scolastico 2022-23 – graduatorie anno scolastico 2023-24; Visto il bando n. 375 del 26/4/2023 dell
[...]
col quale veniva bandito il concorso a titolo per l'accesso al ruolo del Controparte_2 profilo di “assistente tecnico” dell'area “B” per l'anno scolastico 2022-23 – graduatorie anno scolastico
2023-24; Viste le domande di inserimento alle predette procedure concorsuali prodotte;
Accertata la mancanza in relazione alle posizioni dei candidati di seguito indicati dei requisiti rispettivamente previsti dai bandi sopra richiamati ... omissis… – mancanza del requisito di cui all'art. 7 punto 3 del Parte_1 bando n. 377 /2023 c.s. … omissis… Visto l'art. 9 dell'O.M. del 23/2/2009; Ritenuto pertanto di disporre l'esclusione dalla corrispondente graduatoria dei candidati indicati;
DISPONE per i motivi esposti in premessa l'esclusione dei concorsi a titoli di cui alle premesse, per l'accesso al profilo indicato dei candidati:
… omissis… – mancanza del requisito di cui all'art.
7.3 del bando n. 377/2023 c.s. ... Parte_1 omissis… Avverso il presente atto è ammesso ricorso a questa amministrazione entro il termine di dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento di esclusione (art. 12 comma 12.1 del O.M. n. 21 del
23/2/2009). IL DIRIGENTE (..)” (doc. 16 fasc. ric.).
Avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, il proponeva ricorso ai sensi dell'art. 12 Pt_1 dell'O.M. n. 21/2009, allegando documentazione a sostegno dei motivi formulati (doc. 17 fasc. ric.).
Con provvedimento del 31.07.2023, notificato in pari data, il Funzionario responsabile del procedimento comunicava di non poter accogliere il ricorso, sul presupposto che, a parere dell'Ufficio, l'elenco dei reati ostativi di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della L. 16/1992 non può ritenersi esaustivo, e, pertanto, deve considerarsi estensibile a tutti i reati a sfondo sessuale commessi nei confronti di minori, incluso quello per il quale il è stato condannato in via definitiva (doc. 18 fasc. ric.). Pt_1
In data 06.08.2023 è stata pubblicata la graduatoria definitiva, recante la conferma della esclusione del sig. dalla Graduatoria 24 mesi. (doc. 19-20 fasc. ric.). Pt_1
Con ricorso ex art. 700 cpc depositato in data 21.09.2023, il chiedeva il reinserimento nella Pt_1 graduatoria permanente ATA 24 mesi (doc. 20 bis fasc. ric.). Tale ricorso veniva respinto er carenza del requisito del periculum in mora (doc. 20 quinquies fasc. ric.).
Con provvedimento del 06.10.2023, il Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Montalcini di Pescia disponeva l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria III fascia ATA per i profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico (doc. 20 ter fasc. ric.);
Con ordinanza di riabilitazione n. 2884/2023 emessa in data 28.09.2023 e depositata in data 03.10.2023, il
Tribunale di Sorveglianza di Firenze, in camera di consiglio, ha accolto l'istanza di riabilitazione presentata dal sig. Pt_5
L'ordinanza di riabilitazione, comunicata in data 05.10.2023, è divenuta irrevocabile in data 20.10.2023.
2. Tanto premesso in fatto si osserva quanto segue.
L'esclusione di dalla graduatoria c.d. 24 mesi si fonda sulla affermata mancanza del Parte_1 requisito di cui all'art.
7.3 lett. d) del bando pubblicato con decreto n. 377 del 26.04.2023, che consiste nel non aver riportato condanna per reato ostativo all'instaurazione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione in base a quanto stabilito dalla L. 16/1992.
Il provvedimento del 31.07.2023, con il quale il Dirigente Scolastico ha respinto il ricorso proposto dal ai sensi dell'art. 12 dell'O.M. n. 21/2009, fa leva sul richiamo all'art. 25 bis del DPR 313/2002 (cfr. Pt_1 doc. 18 fasc. ric.). In particolare, l'Ufficio ha respinto il ricorso del sul duplice presupposto che tra i Pt_1 reati ostativi sono inclusi i reati di cui all'art. 25 bis DPR 313/2002 e che il ricorrente, con la sentenza di condanna, è stato dichiarato interdetto in perpetuo dall'esercizio di tutele e curatele.
Osserva il Tribunale che, nell'ambito dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico, il d.P.R. n.
3/1957, contenente il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato”, all'art. 2, comma 5, indica i “requisiti generali” di “ammissione agli impieghi” e dispone che “non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione”.
Analoga previsione è contenuta nel d.P.R. n. 487/1994, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, che all'art. 2, rubricato “Requisiti generali”, dispone che “non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sia-no stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf- ficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
Entrambi gli articoli innanzi citati stabiliscono, ai rispettivi commi 7, che i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La possibilità di prescrivere ulteriori requisiti di ammissione è prevista dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. n.
3/1957 (per l'ammissione “a particolari carriere”) e dall'art. 2, comma 2 (per l'ammissione “a particolari profili professionali di qualifica o categoria”). Il d.lgs. n. 165/2001, in materia di reclutamento del personale, all'art. 70, comma 13, richiama la disciplina prevista dal d.P.R. n. 487/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, “per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti”.
Con riferimento al personale della scuola, il relativo testo unico (art. 402, comma 4, del d.lgs. n. 297/1994) richiede “il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato” e precisa che essi devono essere posseduti “alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda”.
Il d.P.R. n. 223/1967 (“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”) prevede, all'art. 2, che: “Non sono elettori: b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misu-re di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modifi-cato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato”.
L'art. 1 co. 1 della L. 16/1992, cui fa riferimento l'art.
7.3 lett. d) del bando, richiama i reati ostativi alla possibilità di partecipare ai concorsi pubblici.
Il contenuto di tale disposizione, a seguito dell'abrogazione della L. 16/1992 ad opera del D.Lgs. 267/2000
(TU delle disposizioni relative all'ordinamento degli enti locali), è stato riprodotto negli artt. 58 e 59 di tale decreto legislativo e l'art. 275 del medesimo decreto ha stabilito espressamente che qualora leggi, regolamenti o altre norme facciano riferimento a “disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.”.
Il testo degli artt. 58 e 59 è stato riproposto dall'art. 10 D.Lgs. 235/2012 (TU delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'art. 1 comma 63 della L. 190/2012).
È a tale disposizione, pertanto, che deve essere inteso il riferimento, con la tecnica del rinvio recettizio ovvero fisso, operato dall'art.
7.3 lett. d) del bando alla legge 16/1992, al fine di individuare i reati ostativi all'accesso all'impiego pubblico.
L'art. 10 del D.Lgs. 253/2012 prevede che non possono essere candidati: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva ai sensi dell'art. 416 bis cp o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74, o per un delitto di cui all'art. 73 del TU stupefacenti concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3 bis e 3 quater cpp, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346 bis cp;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e b), del Dlgs 159/2011 (codice antimafia).
Il bando, pur richiamando impropriamente l'art.
7.3 lett. d) dell'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 2009, che opera un rinvio recettizio alla abrogata L. 16/1992, richiama anche il DM 50/2021, relativo all'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA.
L'art.
3.2 lett. e) del DM 50/2021 indica come reati ostativi: - le condanne “per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.”; - i reati di cui all'art. 25 bis del DPR
313/2002, che così dispone: “Il certificato del casellario giudiziale di cui all'art 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impegnare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne di cui agli artt. 600 bis, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori”.
Per quanto riguarda le condanne preclusive all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego la norma è innovativa rispetto al precedente decreto ministeriale che rinviava alla abrogata legge 16/1992, in quanto affida all'interprete il compito di individuare quali siano le condanne ostative: il riferimento è alle condanne definitive che, ai sensi degli artt. 28 e ss. cp, determinano l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione legale, l'incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni.
Per mera completezza si aggiunga che, come già affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 4057/2021), è del tutto legittimo inserire nel bando di concorso finalizzato al reclutamento del personale AT., tra i requisiti generali di ammissione al concorso, quelli previsti dalla legge n. 16/1992, ciò rientrando nella discrezionalità della pubblica amministrazione in funzione delle esigenze peculiari di determinati impieghi pubblici (Cons. Stato 3542/2016; Cons. Stato 2181/2013). Trattasi, dunque, di una scelta che risponde alle esigenze proprie di un settore, quale è quello scolastico, che presiede alla funzione educativa e che è connotato da un ordinamento che poggia sull'elevato grado di affidamento richiesto dalla specificità delle mansioni proprie del personale dipendente (personale docente e personale AT.) e che, anche nell'ambito della disciplina negoziale collettiva, richiama l'art. 58 del d.lgs n. 267/2000 (art. 95 del c.c.n.l. Co. Scuola del
29 novembre 2007).
Nel caso di specie, dalla lettura del certificato del Casellario giudiziale del sig. versato in atti, Pt_1 emerge che il predetto è stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati: “1° reato)
VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DI PERSONA MINORE DEGLI ANNI 16
CONTINUATO Art. 81, 609 BIS C.P. (COMMESSO IL 8/7/2004 IN PESCIA) 2° reato) LESIONE
PERSONALE CONTINUATO Art. 81, 582 C.P. (COMMESSO IL 8/7/2004 IN PESCIA) Dispositivo:
ATTENUANTI GENERICHE Art. 62 BIS C.P. RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI
DI CUI AI PUNTI: 1), 2) RECLUSIONE ANNI 1 MESI 6 E RITENUTE LE DIMINUENTI DI RITO
DEL GIUDIZIO ABBREVIATO Pena accessoria: - INTERDIZIONE DALL'UFFICIO ATTINENTE
ALLA TUTELA, ALLA CURATELA E ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Benefici:
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P. Benefici: NON
MENZIONE (ART. 175 C.P. )”.
Orbene, è incontroverso, in quanto ammesso dalla stessa amministrazione scolastica in memoria di costituzione (cfr. pag. 7), che il reato di cui all'art. 609 bis c.p. non rientra tra i reati ostativi espressamente previsti dall'art. 25 bis DPR 313/2002, così come non rientra tra i reati ostativi all'accesso all'impiego pubblico espressamente previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 253/2012.
Nondimeno occorre verificare se, come sostenuto dall'amministrazione scolastica nel provvedimento del
31.07.23, l'interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela inflitta come pena accessoria ex art. 609 nonies c.p. della condanna per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. per violenza sessuale nei confronti di minore di anni 14, integri comunque la fattispecie ostativa di cui all'art. 25 bis del DPR
313/2002, non potendosi ritenere esaustivo l'elenco di reati ivi espressamente previsti.
Inannzitutto deve premettersi che, come si legge nella sentenza penale di condanna del sig. per il Pt_1 suddetto reato, la pena accessoria dell'interdizione “in perpeuo dalle tutele e curatele” discende dall'applicazione dell'art. 609 nonies c.p. nella versione applicabile ratione temporis.
Merita invero precisare che la condanna per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 18 (quindi a prescindere dall'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p.), oggi necessariamente comporta, ai sensi dell'art. 609 nonies co. 2 c.p., la pena accessoria della interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altra strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Nel caso di specie, il ricorrente non ha riportato tale pena accessoria unicamente perché i fatti contestati risalgono al 2004, mentre la pena accessoria specifica di cui all'art. 609 nonies co. 2 c.p. è stata introdotta soltanto dall'art. 8 della legge n. 38 del 2006 ed era dunque inapplicabile retroattivamente in virtù dei noti principi che regolano la successione delle norme penali nel tempo.
Nondimeno, questo giudice ritiene che anche la sola interdizione in perpetuo dall'esercizio di tutele e curatele, inflitta al ricorrente quale pena accessoria della condanna per reati sessuali ai danni di minori, configuri l'ipotesi fattuale disciplinata dall'art. 25 bis DPR 313/2002 nella parte in cui individua
“l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori” quale fattispecie ostativa all'instaurazione di un rapporto di lavoro comportante “contatti diretti e regolari con minori”.
La Cassazione penale, con la pronuncia n. 26201 del 20.5.2015, ha chiarito che "le prime tre disposizioni indicate nell'art. 609-nonies c.p. (1 - perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costituivo o circostanza aggravante del reato;
2 - interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
3 - perdita del diritto agli alimenti ed esclusione dalla successione della persona offesa) si evidenziano per l'immediato collegamento con la figura della persona offesa dal reato, e solo con questa (1-3), oppure con il riferimento all'esercizio di uffici pubblici che richiedono una particolare cura nei confronti di soggetti in evidente incapacità di provvedere a se stessi, che l'ordinamento intende tutelare evitando che gli uffici medesimi siano comunque coperti da chi si è reso responsabile di gravissimi reati in materia sessuale (2) (..)”.
La ratio della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno , prevista dall'art. 609 nonies co. 1 n. 2 c.p.c., è dunque quella di tutelare i soggetti in evidente incapacità di provvedere a se stessi, evitando che gli uffici pubblici preposti alla loro cura “siano comunque coperti da chi si è reso responsabile di gravissimi reati in materia sessuale”.
Non vi è dubbio che la medesima esigenza di tutela debba cogliersi, a fortiori, con riferimento ai minori presenti in una scuola, quali soggetti altrettanto incapaci di provvedere a se stessi, al fine di impedire che siano affidati alla cura di persone (docenti o personale AT) che si sono resi responsabili di gravissimi reati in materia sessuale, peraltro commessi proprio in danno di infradiciottenni.
È dunque da ritenere corretta la valutazione dell'Amministrazione posta alla base dei provvedimenti di esclusione dalle gradutorie del ricorrente.
Né può ritenersi maturato un legittimo affidamento da parte del sig. in ordine in ordine all'assenza Pt_5 di rilevanza della condanna penale per avere l'ufficio scolastico, già a conoscenza di tale circostanza, consentito di lavorare mediante contratti a tempo determinato, salvo poi precludere la possibilità di essere inserito nella graduatoria permanente e stipulare, così, il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Invero, ove anche si dovesse ritenere l'amministrazione colpevolmente negligente in occasione delle prime verifiche, da tale premessa non discenderebbe alcun diritto dell'interessato, ove privo dei requisiti di accesso, a permanere nelle graduatorie, non ammettendosi deroga alle norme che prevedono i requisiti di accesso alla procedura concorsuale, a prescindere dal tempo trascorso dalle prime verifiche.
Al più il ricorrente potrebbe vantare, sussistendone i presupposti, un diritto al risarcimento dei danni riconducibili all'operato della pubblica amministrazione, là dove l'affidamento riposto nella validità del titolo potesse ritenersi legittimo e la lesione dello stesso, invece, illegittima.
Al riguardo, tuttavia, il ricorrente non ha svolto alcuna specifica allegazione, volta a delineare quale danno gli sia specificamente derivato (non dall'esclusione in sé, intervenuta con provvedimento del 24.07.2023), bensì dalla circostanza che l'amministrazione, anziché evidenziare tale circostanza in occasione dei contratti a tempo determinato in precedenza stipulati, lo abbia fatto solo in occasione del vaglio della domanda di inserimento nella graduatoria 24 mesi.
Quanto infine alla riabilitazione penale intervenuta, è sufficiente osservare come i suoi effetti si producono ex nunc, ovvero dal momento in cui il provvedimento diviene irrevocabile (nella specie, in data 20.10.2023),
Ne consegue che detto provvedimento dovrà senz'altro essere tenuto in considerazione dall'Amministrazione al momento della futura eventuale domanda di inserimento in graduatoria che il sig. presenterà ex novo. Pt_1
In alcun modo invece potrà essere invocata per ottenere il reinserimento nella Graduatoria 24 mesi, né nella Graduatoria III fascia dalle quali è stato correttamente escluso, atteso che i requisiti per l'accesso all'impiego devono susssitere alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
In conclusione, accertata la legittimità dei provvedimenti di esclusione del ricorrente dalle graduatorie impugnati stante la mancanza dei requisiti di ammissione previsti dal bando, non può trovare accoglimento la domanda volta ad accertare e dichiarare il diritto del medesimo ad essere inserito nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia ATA valevole per l'a.s. 2023/2024 e nella graduatoria permanente ATA 24 mesi dall' . Controparte_5
Conseguentemente, neppure può essere accolta la domanda risarcitoria fondata sulla affermata illegittimità di detti provvedimenti.
3. Le spese di lite si compensano integralmente stante l'assoluta novità delle questioni di diritto sottese alle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 12 giugno 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 134/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'Avv. Giovanni Giovannelli (c.f. Parte_1 C.F._1 [...]
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. / p.iva - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. - Controparte_2 P.IVA_2 [...]
Sede di (c.f. ) con la dott.ssa. Controparte_3 CP_3 P.IVA_3 [...]
(c.f. ) ed il dott. (c.f. ) Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato ex art. 151 c.p.c. il sig. ha dedotto di essere stato assunto a tempo Parte_1 determinato in data 16.10.2020 da graduatoria d'istituto per gli aspiranti a supplenza III fascia ATA triennio 2021-2024, con la qualifica di collaboratore scolastico e di essere stato destinatario in data
4.11.2021 di comunicazione – ad opera del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Martin LU
KI di presso il quale era in servizio a tempo determinato decorrente dal 5.10.2021 – di avvio di CP_3 procedimento per la pronuncia della decadenza dall'impiego e dalle predette graduatorie provinciali, per la ritenuta assenza dei requisiti per l'esercizio di attività comportanti contatti diretti con i minori, stante la condanna penale passata in giudicato emessa nei suoi riguardi;
procedimento poi archiviato, con successivo normale svolgimento della propria prestazione lavorativa presso lo stesso istituto scolastico e dal
20.10.2022 sino al 30.06.2023 presso l'Istituto Comprensivo B. Pasquini di Massa e Cozzile (PT). A seguito dell'indizione – con bando n. 377/2023 - di concorso per soli titoli per l'a.s. 2022-2023 – graduatorie a.s.
2023-2024 da parte dell' , il ricorrente ha dedotto di aver proposto Controparte_4 domanda per l'inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi, ricevendo in data 24.07.2023 comunicazione da parte del predetto di esclusione dalla graduatoria per mancanza del Controparte_2 requisito di cui all'art. 7 punto 3 del bando;
proposto ricorso, ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale
21/2009, avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, lo stesso sarebbe stato respinto. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 21.9.2023, il ha chiesto il reinserimento nella Pt_1 graduatoria permanente ATA 24 mesi, mentre con provvedimento del 6.10.2023, asseritamente mai comunicatogli, il Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Montalcini di Pescia ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria III fascia ATA per i profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico. Con ordinanza del 22.11.2023 questo Tribunale ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. non sussistendo la prova del periculum in mora. Nel presente giudizio il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi sia in quanto il reato per il quale ha riportato condanna penale non rientrerebbe tra quelli ostativi all'instaurazione di rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione sia per difetto di motivazione;
ha, altresì, argomentato sul legittimo affidamento riposto nella pregressa archiviazione del procedimento di decadenza dall'impiego e sulla ottenuta riabilitazione penale. Il ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità dell'esclusione del ricorrente dalla graduatoria di circolo e di istituto di III fascia ATA valevole per
l'a.s. 2023/2024 e dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi, e, per l'effetto, condannare l
[...]
, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a favore del Controparte_5 ricorrente, quest'ultimo da liquidarsi, se del caso, in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio” (cfr. note di trattazione cartolare del 27.5.2025).
Si è ritualmente costituito in giudizio il , contestando le domande Controparte_1 attoree in quanto infondate e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni così come precisate nelle note di trattazione cartolare del 27.5.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare il ricorso dichiarando, quindi, l'infondatezza di tutte le domande in fatto ed in diritto. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio”.
All'udienza del 19.9.2024 il ricorrente ha dato atto di essere inserito dal luglio 2024 all'interno dell'impresa famigliare come coadiuvante. Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. I fatti di seguito esposti sono incontroversi e/o documentali.
In data 16.10.2020, il sig. veniva assunto a tempo determinato presso l'Istituto Parte_1
Comprensivo “F. Berni” di Lamporecchio (PT), con decorrenza al 09.10.2020 e cessazione al 10.06.2020, con la qualifica di collaboratore scolastico, essendo inserito nella graduatoria III fascia ATA triennio 2021-
2024 (cfr. doc. 1 fasc. ric.).
Successivamente, il prestava attività lavorativa, per una breve sostituzione, presso l'Istituto Pt_1
Comprensivo “G. Galilei” di Pieve a Nievole (PT) (cfr. doc. 02 fasc. ric.) e, con contratto a tempo determinato decorrente dal 05.10.21, veniva assunto presso l'Istituto Comprensivo Martin LU KI di
(doc. 3 fasc. ric.). CP_3
In data 4.11.2021, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Martin LU KI di CP_3 comunicava al l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza dall'impiego e dalla Pt_1 graduatoria III fascia ATA, ritenendo insussistenti i requisiti per l'esercizio di attività che comportano contatti diretti con i minori a causa del reato per il quale il è stato condannato con sentenza passata Pt_1 in giudicato (doc. 04 fasc. ric.).
In data 12.11.2021, il presentava le proprie osservazioni allegando documentazione a sostegno Pt_1
(doc. 05 fasc. ric.).
Alla luce della memoria depositata dal comparente, il Dirigente Scolastico disponeva l'archiviazione del procedimento per la decadenza dall'impiego e dalle graduatorie provinciali III fascia ATA 2021/2024 (doc.
06 fasc. ric.).
Il pertanto, continuava a svolgere attività lavorativa presso lo stesso istituto scolastico fino al Pt_1
31.12.2021 (doc. 03 fasc. ric.) e veniva riassunto dal predetto istituto dal 31.12.2021 al 31.03.2022 (doc. 07 fasc. ric.) e dall'01.04.2022 al 10.06.2022 (doc. 8 fasc. ric.).
Con successivo contratto di lavoro a tempo determinato, il veniva assunto presso l'Istituto Pt_1
Comprensivo B. Pasquini di Massa e Cozzile (PT) (doc. 09 fasc. ric.), dal 20.10.2022 al 30.06.2023, percependo una retribuzione di € 745,99 lordi (doc. 10 fasc. ric.). In data 26.04.2023, l' pubblicava, tra gli altri, il decreto n. 377, con Controparte_4 il quale è stato indetto il concorso per soli titoli per le Graduatorie Permanenti ATA (c.d. 24 mesi) a.s.
2023-2024 (doc. 11 fasc. ric.).
In data 17.05.2023 il ricorrente presentava domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi (doc. 12 fasc. ric.).
In tale domanda il sig. dichiarava “di aver riportato le seguenti condanne penali: SENTENZA N. Pt_1
1289 DEL 24/06/2010 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28/07/2010 data del provvedimento:
24/06/2010 Autorità che ha emesso il provvedimento CORTE DI CASSAZIONE”.
In data 22.06.2023, il ricorrente presentava il modulo per l'indicazione degli istituti scolastici di preferenza
(doc. 13 fasc. ric.).
In data 17.07.2023, veniva pubblicata la graduatoria provvisoria per l'anno scolastico 2023-2024 (doc. 14 fasc. ric. ), approvata con decreto del Dirigente scolastico (doc. 15 fasc. ric.).
In data 24.07.2023, l' comunicava al sig. il Controparte_5 Parte_1 provvedimento del seguente tenore: “IL DIRIGENTE Visto il D.lvo n. 297 del 16.4.1994; Vista l'O.M. n.
21 del 23.2.2009 recante disposizioni in materia di indizione e svolgimento di concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale A.T.A. delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado di istruzione;
Visto il decreto del Direttore Generale Parte_4
n. 381 del 26/4/2023 che delega i Dirigenti degli uffici di ambito territoriale all'emanazione dei
[...] decreti di inammissibilità o di nullità delle domande e di esclusione della procedura concorsuale;
Visto il bando n. 377 del 26/4/2023 col quale veniva bandito il Controparte_6 concorso a titolo per l'accesso al ruolo del profilo di “collaboratore scolastico” dell'area “A” per l'anno scolastico 2022-23 – graduatorie anno scolastico 2023-24; Visto il bando n. 375 del 26/4/2023 dell
[...]
col quale veniva bandito il concorso a titolo per l'accesso al ruolo del Controparte_2 profilo di “assistente tecnico” dell'area “B” per l'anno scolastico 2022-23 – graduatorie anno scolastico
2023-24; Viste le domande di inserimento alle predette procedure concorsuali prodotte;
Accertata la mancanza in relazione alle posizioni dei candidati di seguito indicati dei requisiti rispettivamente previsti dai bandi sopra richiamati ... omissis… – mancanza del requisito di cui all'art. 7 punto 3 del Parte_1 bando n. 377 /2023 c.s. … omissis… Visto l'art. 9 dell'O.M. del 23/2/2009; Ritenuto pertanto di disporre l'esclusione dalla corrispondente graduatoria dei candidati indicati;
DISPONE per i motivi esposti in premessa l'esclusione dei concorsi a titoli di cui alle premesse, per l'accesso al profilo indicato dei candidati:
… omissis… – mancanza del requisito di cui all'art.
7.3 del bando n. 377/2023 c.s. ... Parte_1 omissis… Avverso il presente atto è ammesso ricorso a questa amministrazione entro il termine di dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento di esclusione (art. 12 comma 12.1 del O.M. n. 21 del
23/2/2009). IL DIRIGENTE (..)” (doc. 16 fasc. ric.).
Avverso il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, il proponeva ricorso ai sensi dell'art. 12 Pt_1 dell'O.M. n. 21/2009, allegando documentazione a sostegno dei motivi formulati (doc. 17 fasc. ric.).
Con provvedimento del 31.07.2023, notificato in pari data, il Funzionario responsabile del procedimento comunicava di non poter accogliere il ricorso, sul presupposto che, a parere dell'Ufficio, l'elenco dei reati ostativi di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della L. 16/1992 non può ritenersi esaustivo, e, pertanto, deve considerarsi estensibile a tutti i reati a sfondo sessuale commessi nei confronti di minori, incluso quello per il quale il è stato condannato in via definitiva (doc. 18 fasc. ric.). Pt_1
In data 06.08.2023 è stata pubblicata la graduatoria definitiva, recante la conferma della esclusione del sig. dalla Graduatoria 24 mesi. (doc. 19-20 fasc. ric.). Pt_1
Con ricorso ex art. 700 cpc depositato in data 21.09.2023, il chiedeva il reinserimento nella Pt_1 graduatoria permanente ATA 24 mesi (doc. 20 bis fasc. ric.). Tale ricorso veniva respinto er carenza del requisito del periculum in mora (doc. 20 quinquies fasc. ric.).
Con provvedimento del 06.10.2023, il Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo Montalcini di Pescia disponeva l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria III fascia ATA per i profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico (doc. 20 ter fasc. ric.);
Con ordinanza di riabilitazione n. 2884/2023 emessa in data 28.09.2023 e depositata in data 03.10.2023, il
Tribunale di Sorveglianza di Firenze, in camera di consiglio, ha accolto l'istanza di riabilitazione presentata dal sig. Pt_5
L'ordinanza di riabilitazione, comunicata in data 05.10.2023, è divenuta irrevocabile in data 20.10.2023.
2. Tanto premesso in fatto si osserva quanto segue.
L'esclusione di dalla graduatoria c.d. 24 mesi si fonda sulla affermata mancanza del Parte_1 requisito di cui all'art.
7.3 lett. d) del bando pubblicato con decreto n. 377 del 26.04.2023, che consiste nel non aver riportato condanna per reato ostativo all'instaurazione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione in base a quanto stabilito dalla L. 16/1992.
Il provvedimento del 31.07.2023, con il quale il Dirigente Scolastico ha respinto il ricorso proposto dal ai sensi dell'art. 12 dell'O.M. n. 21/2009, fa leva sul richiamo all'art. 25 bis del DPR 313/2002 (cfr. Pt_1 doc. 18 fasc. ric.). In particolare, l'Ufficio ha respinto il ricorso del sul duplice presupposto che tra i Pt_1 reati ostativi sono inclusi i reati di cui all'art. 25 bis DPR 313/2002 e che il ricorrente, con la sentenza di condanna, è stato dichiarato interdetto in perpetuo dall'esercizio di tutele e curatele.
Osserva il Tribunale che, nell'ambito dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico, il d.P.R. n.
3/1957, contenente il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato”, all'art. 2, comma 5, indica i “requisiti generali” di “ammissione agli impieghi” e dispone che “non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione”.
Analoga previsione è contenuta nel d.P.R. n. 487/1994, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, che all'art. 2, rubricato “Requisiti generali”, dispone che “non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sia-no stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf- ficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
Entrambi gli articoli innanzi citati stabiliscono, ai rispettivi commi 7, che i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La possibilità di prescrivere ulteriori requisiti di ammissione è prevista dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. n.
3/1957 (per l'ammissione “a particolari carriere”) e dall'art. 2, comma 2 (per l'ammissione “a particolari profili professionali di qualifica o categoria”). Il d.lgs. n. 165/2001, in materia di reclutamento del personale, all'art. 70, comma 13, richiama la disciplina prevista dal d.P.R. n. 487/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, “per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti”.
Con riferimento al personale della scuola, il relativo testo unico (art. 402, comma 4, del d.lgs. n. 297/1994) richiede “il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato” e precisa che essi devono essere posseduti “alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda”.
Il d.P.R. n. 223/1967 (“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”) prevede, all'art. 2, che: “Non sono elettori: b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misu-re di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modifi-cato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato”.
L'art. 1 co. 1 della L. 16/1992, cui fa riferimento l'art.
7.3 lett. d) del bando, richiama i reati ostativi alla possibilità di partecipare ai concorsi pubblici.
Il contenuto di tale disposizione, a seguito dell'abrogazione della L. 16/1992 ad opera del D.Lgs. 267/2000
(TU delle disposizioni relative all'ordinamento degli enti locali), è stato riprodotto negli artt. 58 e 59 di tale decreto legislativo e l'art. 275 del medesimo decreto ha stabilito espressamente che qualora leggi, regolamenti o altre norme facciano riferimento a “disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.”.
Il testo degli artt. 58 e 59 è stato riproposto dall'art. 10 D.Lgs. 235/2012 (TU delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'art. 1 comma 63 della L. 190/2012).
È a tale disposizione, pertanto, che deve essere inteso il riferimento, con la tecnica del rinvio recettizio ovvero fisso, operato dall'art.
7.3 lett. d) del bando alla legge 16/1992, al fine di individuare i reati ostativi all'accesso all'impiego pubblico.
L'art. 10 del D.Lgs. 253/2012 prevede che non possono essere candidati: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva ai sensi dell'art. 416 bis cp o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74, o per un delitto di cui all'art. 73 del TU stupefacenti concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3 bis e 3 quater cpp, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346 bis cp;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e b), del Dlgs 159/2011 (codice antimafia).
Il bando, pur richiamando impropriamente l'art.
7.3 lett. d) dell'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 2009, che opera un rinvio recettizio alla abrogata L. 16/1992, richiama anche il DM 50/2021, relativo all'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA.
L'art.
3.2 lett. e) del DM 50/2021 indica come reati ostativi: - le condanne “per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.”; - i reati di cui all'art. 25 bis del DPR
313/2002, che così dispone: “Il certificato del casellario giudiziale di cui all'art 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impegnare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne di cui agli artt. 600 bis, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori”.
Per quanto riguarda le condanne preclusive all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego la norma è innovativa rispetto al precedente decreto ministeriale che rinviava alla abrogata legge 16/1992, in quanto affida all'interprete il compito di individuare quali siano le condanne ostative: il riferimento è alle condanne definitive che, ai sensi degli artt. 28 e ss. cp, determinano l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione legale, l'incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni.
Per mera completezza si aggiunga che, come già affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 4057/2021), è del tutto legittimo inserire nel bando di concorso finalizzato al reclutamento del personale AT., tra i requisiti generali di ammissione al concorso, quelli previsti dalla legge n. 16/1992, ciò rientrando nella discrezionalità della pubblica amministrazione in funzione delle esigenze peculiari di determinati impieghi pubblici (Cons. Stato 3542/2016; Cons. Stato 2181/2013). Trattasi, dunque, di una scelta che risponde alle esigenze proprie di un settore, quale è quello scolastico, che presiede alla funzione educativa e che è connotato da un ordinamento che poggia sull'elevato grado di affidamento richiesto dalla specificità delle mansioni proprie del personale dipendente (personale docente e personale AT.) e che, anche nell'ambito della disciplina negoziale collettiva, richiama l'art. 58 del d.lgs n. 267/2000 (art. 95 del c.c.n.l. Co. Scuola del
29 novembre 2007).
Nel caso di specie, dalla lettura del certificato del Casellario giudiziale del sig. versato in atti, Pt_1 emerge che il predetto è stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati: “1° reato)
VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DI PERSONA MINORE DEGLI ANNI 16
CONTINUATO Art. 81, 609 BIS C.P. (COMMESSO IL 8/7/2004 IN PESCIA) 2° reato) LESIONE
PERSONALE CONTINUATO Art. 81, 582 C.P. (COMMESSO IL 8/7/2004 IN PESCIA) Dispositivo:
ATTENUANTI GENERICHE Art. 62 BIS C.P. RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI
DI CUI AI PUNTI: 1), 2) RECLUSIONE ANNI 1 MESI 6 E RITENUTE LE DIMINUENTI DI RITO
DEL GIUDIZIO ABBREVIATO Pena accessoria: - INTERDIZIONE DALL'UFFICIO ATTINENTE
ALLA TUTELA, ALLA CURATELA E ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Benefici:
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P. Benefici: NON
MENZIONE (ART. 175 C.P. )”.
Orbene, è incontroverso, in quanto ammesso dalla stessa amministrazione scolastica in memoria di costituzione (cfr. pag. 7), che il reato di cui all'art. 609 bis c.p. non rientra tra i reati ostativi espressamente previsti dall'art. 25 bis DPR 313/2002, così come non rientra tra i reati ostativi all'accesso all'impiego pubblico espressamente previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 253/2012.
Nondimeno occorre verificare se, come sostenuto dall'amministrazione scolastica nel provvedimento del
31.07.23, l'interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela inflitta come pena accessoria ex art. 609 nonies c.p. della condanna per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. per violenza sessuale nei confronti di minore di anni 14, integri comunque la fattispecie ostativa di cui all'art. 25 bis del DPR
313/2002, non potendosi ritenere esaustivo l'elenco di reati ivi espressamente previsti.
Inannzitutto deve premettersi che, come si legge nella sentenza penale di condanna del sig. per il Pt_1 suddetto reato, la pena accessoria dell'interdizione “in perpeuo dalle tutele e curatele” discende dall'applicazione dell'art. 609 nonies c.p. nella versione applicabile ratione temporis.
Merita invero precisare che la condanna per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 18 (quindi a prescindere dall'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p.), oggi necessariamente comporta, ai sensi dell'art. 609 nonies co. 2 c.p., la pena accessoria della interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altra strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Nel caso di specie, il ricorrente non ha riportato tale pena accessoria unicamente perché i fatti contestati risalgono al 2004, mentre la pena accessoria specifica di cui all'art. 609 nonies co. 2 c.p. è stata introdotta soltanto dall'art. 8 della legge n. 38 del 2006 ed era dunque inapplicabile retroattivamente in virtù dei noti principi che regolano la successione delle norme penali nel tempo.
Nondimeno, questo giudice ritiene che anche la sola interdizione in perpetuo dall'esercizio di tutele e curatele, inflitta al ricorrente quale pena accessoria della condanna per reati sessuali ai danni di minori, configuri l'ipotesi fattuale disciplinata dall'art. 25 bis DPR 313/2002 nella parte in cui individua
“l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori” quale fattispecie ostativa all'instaurazione di un rapporto di lavoro comportante “contatti diretti e regolari con minori”.
La Cassazione penale, con la pronuncia n. 26201 del 20.5.2015, ha chiarito che "le prime tre disposizioni indicate nell'art. 609-nonies c.p. (1 - perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costituivo o circostanza aggravante del reato;
2 - interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
3 - perdita del diritto agli alimenti ed esclusione dalla successione della persona offesa) si evidenziano per l'immediato collegamento con la figura della persona offesa dal reato, e solo con questa (1-3), oppure con il riferimento all'esercizio di uffici pubblici che richiedono una particolare cura nei confronti di soggetti in evidente incapacità di provvedere a se stessi, che l'ordinamento intende tutelare evitando che gli uffici medesimi siano comunque coperti da chi si è reso responsabile di gravissimi reati in materia sessuale (2) (..)”.
La ratio della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno , prevista dall'art. 609 nonies co. 1 n. 2 c.p.c., è dunque quella di tutelare i soggetti in evidente incapacità di provvedere a se stessi, evitando che gli uffici pubblici preposti alla loro cura “siano comunque coperti da chi si è reso responsabile di gravissimi reati in materia sessuale”.
Non vi è dubbio che la medesima esigenza di tutela debba cogliersi, a fortiori, con riferimento ai minori presenti in una scuola, quali soggetti altrettanto incapaci di provvedere a se stessi, al fine di impedire che siano affidati alla cura di persone (docenti o personale AT) che si sono resi responsabili di gravissimi reati in materia sessuale, peraltro commessi proprio in danno di infradiciottenni.
È dunque da ritenere corretta la valutazione dell'Amministrazione posta alla base dei provvedimenti di esclusione dalle gradutorie del ricorrente.
Né può ritenersi maturato un legittimo affidamento da parte del sig. in ordine in ordine all'assenza Pt_5 di rilevanza della condanna penale per avere l'ufficio scolastico, già a conoscenza di tale circostanza, consentito di lavorare mediante contratti a tempo determinato, salvo poi precludere la possibilità di essere inserito nella graduatoria permanente e stipulare, così, il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Invero, ove anche si dovesse ritenere l'amministrazione colpevolmente negligente in occasione delle prime verifiche, da tale premessa non discenderebbe alcun diritto dell'interessato, ove privo dei requisiti di accesso, a permanere nelle graduatorie, non ammettendosi deroga alle norme che prevedono i requisiti di accesso alla procedura concorsuale, a prescindere dal tempo trascorso dalle prime verifiche.
Al più il ricorrente potrebbe vantare, sussistendone i presupposti, un diritto al risarcimento dei danni riconducibili all'operato della pubblica amministrazione, là dove l'affidamento riposto nella validità del titolo potesse ritenersi legittimo e la lesione dello stesso, invece, illegittima.
Al riguardo, tuttavia, il ricorrente non ha svolto alcuna specifica allegazione, volta a delineare quale danno gli sia specificamente derivato (non dall'esclusione in sé, intervenuta con provvedimento del 24.07.2023), bensì dalla circostanza che l'amministrazione, anziché evidenziare tale circostanza in occasione dei contratti a tempo determinato in precedenza stipulati, lo abbia fatto solo in occasione del vaglio della domanda di inserimento nella graduatoria 24 mesi.
Quanto infine alla riabilitazione penale intervenuta, è sufficiente osservare come i suoi effetti si producono ex nunc, ovvero dal momento in cui il provvedimento diviene irrevocabile (nella specie, in data 20.10.2023),
Ne consegue che detto provvedimento dovrà senz'altro essere tenuto in considerazione dall'Amministrazione al momento della futura eventuale domanda di inserimento in graduatoria che il sig. presenterà ex novo. Pt_1
In alcun modo invece potrà essere invocata per ottenere il reinserimento nella Graduatoria 24 mesi, né nella Graduatoria III fascia dalle quali è stato correttamente escluso, atteso che i requisiti per l'accesso all'impiego devono susssitere alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
In conclusione, accertata la legittimità dei provvedimenti di esclusione del ricorrente dalle graduatorie impugnati stante la mancanza dei requisiti di ammissione previsti dal bando, non può trovare accoglimento la domanda volta ad accertare e dichiarare il diritto del medesimo ad essere inserito nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia ATA valevole per l'a.s. 2023/2024 e nella graduatoria permanente ATA 24 mesi dall' . Controparte_5
Conseguentemente, neppure può essere accolta la domanda risarcitoria fondata sulla affermata illegittimità di detti provvedimenti.
3. Le spese di lite si compensano integralmente stante l'assoluta novità delle questioni di diritto sottese alle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 12 giugno 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo