Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2021, n. 4057
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Sentenza 16 febbraio 2021

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In tema di reclutamento del personale scolastico ATA, l'inserimento nel bando, tra i requisiti generali di partecipazione al concorso stabiliti dall'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957 e dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, anche di quello della insussistenza delle circostanze ostative previste dalla l. n. 16 del 1992 - comprendenti l'inflizione di una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo - rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, quale espressione della facoltà normativamente prevista per l'ammissione a particolari carriere o a particolari profili professionali di qualifica o categoria, rispondendo una tale scelta, in ragione del danno che le circostanze in questione sono suscettibili di arrecare all'interesse pubblico, alle esigenze proprie di un settore, quale è quello scolastico, che presiede alla funzione educativa e che è connotato da un ordinamento che poggia sull'elevato grado di affidamento richiesto dalla specificità delle mansioni proprie delle categorie del personale dipendente.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell'immissione in ruolo del medesimo; tuttavia, l'accertamento successivo della mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono í presupposti dell'azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell'amministrazione, ma non può impedire a quest'ultima, tenuta al rispetto della legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità - facendo così valere l'assenza di un vincolo contrattuale - per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2021, n. 4057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4057
    Data del deposito : 16 febbraio 2021

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