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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/06/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5089/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5089/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANTANO Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 138 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. PANTANO MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PERANTUONO ANGELA, elettivamente domiciliato in VIA DELLE LAME 2 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. PERANTUONO ANGELA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.04.2024 (nata a [...], Pakistan, in data Parte_1
04.08.1972) ricorreva contro (nato a [...], Pakistan, in data Controparte_1
03.03.1963) per chiedere la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Jhelum (Pakistan) in data 06.11.1998 – atto annotato nei registri del Comune di Bologna.
Dalla loro unione sono nati quattro figli: (26.12.1999), Persona_1 Persona_2
(13.03.2001), (13.03.2001) tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Persona_3 [...]
(20.06.2009), ancora minorenne. Per_4
Con il ricorso, la sig.ra chiedeva, in via immediata ed urgente l'allontanamento del marito dalla Pt_1 casa familiare, allegando “comportamenti vessatori nei confronti dei familiari”, e in via principale la pagina 1 di 6 pronuncia sul vincolo e una regolamentazione dei rapporti parentali nell'interesse della GL minore, Per_
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
All'esito della prima udienza (04.07.2024), fissata per l'ordine di protezione richiesto dalla ricorrente nei confronti del marito, sentite le parti con la mediazione di un interprete di lingua, il Giudice rigettava la domanda di ordine di protezione, rilevando come la stessa ricorrente avesse rinunciato alla stessa per l'avvenuto allontanamento volontario del marito dalla abitazione familiare.
Alla successiva udienza (19.11.2024) le procuratrici delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la composizione della controversia, tuttavia, il Giudice, ritenutane la necessità, disponeva Per_ l'audizione della GL minore della coppia, anche al fine di vagliare il contenuto dell'accordo.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore (14.01.2025), le procuratrici delle parti chiedevano un breve termine per integrare l'accordo raggiunto. All'udienza del 17.04.2025, le procuratrici delle parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione alle condizioni di cui alla memoria congiunta depositata in data 26.03.2025, prevedendo espressamente che il Tribunale conferisca mandato di vigilanza al Servizio sociale per favorire il riavvicinamento padre-GL.
Queste, pertanto, le condizioni di separazione di cui all'accordo delle parti:
- l'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bologna in Via XXI Aprile 1945 n. 29 resterà assegnata alla Sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse Parte_1 della GL minore ivi stabilmente conviventi e di tutti i figli maggiorenni.
- I figli e la GL minore Persona_5 Persona_6 [...] manterranno la propria residenza presso l'immobile di Bologna in Via XXI Aprile 1945 Persona_7
n. 29 unitamente alla madre. Per_
- La GL minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, restando a vivere con la madre, nella sua abitazione sita in Bologna via XXI Aprile 1945 n. 29.
- In considerazione delle dichiarazioni dalla Stessa rese, che ha evidenziato come sia poco sereno il rapporto con il padre, i signori e ne prendono atto e condividono che un possibile Pt_1 Pt_1 riavvicinamento può avvenire solo su iniziativa spontanea da parte della ragazza e non per obbligo imposto. La madre, pertanto, si impegna a favorire la ripresa dei rapporti adoperandosi per rimuovere eventuali asperità; il padre si attiverà concretamente per riprendere la relazione con la Per_ GL , anche con la mediazione dei servizi sociali competenti, che lo stesso si impegna a contattare, e che hanno già palesato la disponibilità ad intermediare. Il padre altresì si adopererà per ricucire i rapporti con i figli maggiorenni, sì da poter ottenere il riavvicinamento di tutti i Per_ membri del nucleo familiare, compresa .
- Il signor si impegna a contribuire al mantenimento della GL minore Controparte_1 Per_
, mediante il pagamento di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie a titolo di concorso spese per il mantenimento. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT, e dovrà essere corrisposto nelle modalità richieste dalla Sig.ra fintanto che Pt_1 la GL continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
- Spese compensate.
**** pagina 2 di 6 Ad avviso del Collegio possono esser fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la GL ancora Persona_4 minorenne, sia in termini di suo mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del suo diritto alla bi-genitorialità, tenendo adeguatamente conto della situazione, nonché delle dichiarazioni rese dalla minore stessa.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale fra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al
Giudice, sia dal tenore degli atti difensivi e delle dichiarazioni rese dalle stesse part in udienza, nonché dalla separazione di fatto avvenuta nel giugno 2024, quando il marito ha lasciato la casa familiare.
Come dichiarato dalle parti, in sede di udienza, il sig. ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi CP_1 altrove nel giugno del 2024 circa: “attualmente mio marito non vive più con noi da un mese”
(dichiarazioni a verbale del 04.07.2024), confermate dal convenuto “ho lasciato la casa coniugale da circa un mese” (dichiarazioni a verbale del 04.07.2024).
Da allora la convivenza coniugale non è più ripresa e, ad oggi, come emerge dalla stessa volontà delle parti, non può essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi: la ricorrente, in particolare, ha espressamente affermato la irreversibilità della crisi coniugale.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali nell'interesse della GL Persona_4 unica GL minorenne della coppia, quasi sedicenne, le parti concordano nel prevedere affidamento condiviso della stessa con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare.
Il Tribunale ritiene assolutamente condivisibili le conclusioni raggiunte, sul punto, dall'accordo delle parti, rilevando che le stesse garantiscono l'interesse della minore e il suo diritto alla bi-genitorialità.
In merito alla regolamentazione delle visite padre-GL, invece, rilevate le difficoltà nei rapporti tra la Per_ minore ed il padre, manifestati dalla stessa personalmente nel corso della sua audizione
(14.01.2025), considerata anche l'età della stessa, è condividibile che le stesse siano organizzate liberamente, nel rispetto della volontà e dei tempi della minore, attraverso un percorso di graduale riavvicinamento al padre.
Nel corso dell'audizione della minore, infatti, è emerso che il rapporto padre-GL sia poco sereno: “il rapporto con AP non è un granché, non andiamo molto d'accordo” (…) “ho iniziato a prendere le distanze da lui” (…) e poi ancora “non vorrei proprio vederlo”, come da dichiarazioni rese a verbale.
La minore si è mostrata amareggiata e ferita dalle parole del padre, nonché infastidita dall'atteggiamento che lo stesso avrebbe manifestato dopo l'uscita di casa – “ha iniziato a diventare appiccicoso e a chiedermi il numero di telefono e perché non gli parlassi più” (dichiarazioni a verbale).
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni della minore, della concorde volontà delle parti di rispettarne la volontà, nonché dell'impegno della madre ad agevolare la ripresa dei rapporti padre-GL e del padre di attivarsi concretamente per attuare tale riavvicinamento anche secondo le indicazioni del Servizio sociale, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo congiunto delle parti sul punto.
A tal fine, tuttavia, come espressamente richiesto dalle procuratrici delle parti, il Collegio ritiene necessario conferire apposito mandato il Servizio sociale territorialmente competente per un sostegno finalizzato alla ripresa di una bi-genitorialità, con particolare riguardo alla relazione padre-Sara, senza forzature per la GL, con facoltà per il Servizio stesso di predisporre un possibile calendario di incontri padre-GL, secondo tempi compatibili con le esigenze delle parti, con facoltà di loro pagina 3 di 6 incremento se aventi esito favorevole, ovvero di ridurli fino a sospenderli se pregiudizievoli per la Per_ GL (tenendo conto anche dei desideri di .
Venendo, dunque, alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
È pacifica e non controversa tra le parti la circostanza che i tre figli maggiori della coppia, tutti ampiamente maggiorenni, siano già economicamente indipendenti, ragione per cui il Tribunale è chiamato a valutare l'adeguatezza delle condizioni di mantenimento pattuite nell'interesse della GL Per_ minore,
Orbene, appare condivisibile e adeguata alle esigenze della minore, la scelta di porre a carico del padre l'onere di contribuire al suo mantenimento versando un assegno mensile di 200 euro (duecento/00), oltre al 50 % delle spese straordinarie, individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna.
Tale somma, alla luce della documentazione in atti – dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021-2023 – nonché alle dichiarazioni rese in udienza dal sig. – “sto lavorando come lavapiatti, percepisco CP_1 dagli 800,00 ai 1.200 euro al mese” (verbale 04.07.2024) – oltre ad essere adeguata alle necessità della minore appare proporzionata alle capacità di reddito del genitore contribuente.
Infine, in virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
***
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nata a [...], Pakistan, in data 04.08.1972) Parte_1
e
(nato a [...], Pakistan, in data 03.03.1963) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Jhelum (Pakistan) in data 06.11.1998 - atto annotato nei registri del Comune di
Bologna.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_4 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
dà atto e dispone che la GL minore sia collocata prevalentemente con la madre, presso la Persona_4 casa familiare, sita in Bologna, via XXI Aprile 1945 n. 29; dà atto e dispone che la casa coniugale - ubicata nel Comune di Bologna in Via XXI Aprile 1945 n. 29
– sia assegnata alla Sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse Parte_1 della GL minore, ivi stabilmente conviventi e di tutti i figli maggiorenni. conferisce incarico al Servizio sociale competente per territorio per prendere in carico il nucleo familiare, per un sostegno finalizzato alla ripresa di una bi-genitorialità, con particolare riguardo alla relazione padre-Sara, senza forzature per la GL, con facoltà per il servizio di predisporre un possibile calendario di incontri padre-GL, secondo tempi compatibili con le esigenze delle parti, con facoltà di pagina 4 di 6 loro incremento se aventi esito favorevole, ovvero si ridurli fino a sospenderli se pregiudizievoli per la Per_ GL (tenendo conto anche dei desideri di . dà atto che la madre si impegna a favorire la ripresa dei rapporti, adoperandosi per rimuovere eventuali asperità e che il padre si impegna ad attivarsi concretamente per riprendere la relazione con la GL Per_
anche con la mediazione dei Servizi sociali competenti;
dà atto e dispone che il signor si impegna a contribuire al mantenimento della Controparte_1 Per_ GL minore mediante il pagamento di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie a titolo di concorso spese per il mantenimento. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici
ISTAT, e dovrà essere corrisposto nelle modalità richieste dalla Sig.ra fintanto che la GL Pt_1 continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
pagina 5 di 6 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Spese compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04.06.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5089/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANTANO Parte_1 C.F._1
MARIA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 138 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. PANTANO MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PERANTUONO ANGELA, elettivamente domiciliato in VIA DELLE LAME 2 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. PERANTUONO ANGELA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.04.2024 (nata a [...], Pakistan, in data Parte_1
04.08.1972) ricorreva contro (nato a [...], Pakistan, in data Controparte_1
03.03.1963) per chiedere la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Jhelum (Pakistan) in data 06.11.1998 – atto annotato nei registri del Comune di Bologna.
Dalla loro unione sono nati quattro figli: (26.12.1999), Persona_1 Persona_2
(13.03.2001), (13.03.2001) tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Persona_3 [...]
(20.06.2009), ancora minorenne. Per_4
Con il ricorso, la sig.ra chiedeva, in via immediata ed urgente l'allontanamento del marito dalla Pt_1 casa familiare, allegando “comportamenti vessatori nei confronti dei familiari”, e in via principale la pagina 1 di 6 pronuncia sul vincolo e una regolamentazione dei rapporti parentali nell'interesse della GL minore, Per_
Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
All'esito della prima udienza (04.07.2024), fissata per l'ordine di protezione richiesto dalla ricorrente nei confronti del marito, sentite le parti con la mediazione di un interprete di lingua, il Giudice rigettava la domanda di ordine di protezione, rilevando come la stessa ricorrente avesse rinunciato alla stessa per l'avvenuto allontanamento volontario del marito dalla abitazione familiare.
Alla successiva udienza (19.11.2024) le procuratrici delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la composizione della controversia, tuttavia, il Giudice, ritenutane la necessità, disponeva Per_ l'audizione della GL minore della coppia, anche al fine di vagliare il contenuto dell'accordo.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore (14.01.2025), le procuratrici delle parti chiedevano un breve termine per integrare l'accordo raggiunto. All'udienza del 17.04.2025, le procuratrici delle parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione alle condizioni di cui alla memoria congiunta depositata in data 26.03.2025, prevedendo espressamente che il Tribunale conferisca mandato di vigilanza al Servizio sociale per favorire il riavvicinamento padre-GL.
Queste, pertanto, le condizioni di separazione di cui all'accordo delle parti:
- l'ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bologna in Via XXI Aprile 1945 n. 29 resterà assegnata alla Sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse Parte_1 della GL minore ivi stabilmente conviventi e di tutti i figli maggiorenni.
- I figli e la GL minore Persona_5 Persona_6 [...] manterranno la propria residenza presso l'immobile di Bologna in Via XXI Aprile 1945 Persona_7
n. 29 unitamente alla madre. Per_
- La GL minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, restando a vivere con la madre, nella sua abitazione sita in Bologna via XXI Aprile 1945 n. 29.
- In considerazione delle dichiarazioni dalla Stessa rese, che ha evidenziato come sia poco sereno il rapporto con il padre, i signori e ne prendono atto e condividono che un possibile Pt_1 Pt_1 riavvicinamento può avvenire solo su iniziativa spontanea da parte della ragazza e non per obbligo imposto. La madre, pertanto, si impegna a favorire la ripresa dei rapporti adoperandosi per rimuovere eventuali asperità; il padre si attiverà concretamente per riprendere la relazione con la Per_ GL , anche con la mediazione dei servizi sociali competenti, che lo stesso si impegna a contattare, e che hanno già palesato la disponibilità ad intermediare. Il padre altresì si adopererà per ricucire i rapporti con i figli maggiorenni, sì da poter ottenere il riavvicinamento di tutti i Per_ membri del nucleo familiare, compresa .
- Il signor si impegna a contribuire al mantenimento della GL minore Controparte_1 Per_
, mediante il pagamento di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie a titolo di concorso spese per il mantenimento. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT, e dovrà essere corrisposto nelle modalità richieste dalla Sig.ra fintanto che Pt_1 la GL continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
- Spese compensate.
**** pagina 2 di 6 Ad avviso del Collegio possono esser fatte proprie, con la presente sentenza, le conclusioni congiunte delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la GL ancora Persona_4 minorenne, sia in termini di suo mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del suo diritto alla bi-genitorialità, tenendo adeguatamente conto della situazione, nonché delle dichiarazioni rese dalla minore stessa.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale fra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al
Giudice, sia dal tenore degli atti difensivi e delle dichiarazioni rese dalle stesse part in udienza, nonché dalla separazione di fatto avvenuta nel giugno 2024, quando il marito ha lasciato la casa familiare.
Come dichiarato dalle parti, in sede di udienza, il sig. ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi CP_1 altrove nel giugno del 2024 circa: “attualmente mio marito non vive più con noi da un mese”
(dichiarazioni a verbale del 04.07.2024), confermate dal convenuto “ho lasciato la casa coniugale da circa un mese” (dichiarazioni a verbale del 04.07.2024).
Da allora la convivenza coniugale non è più ripresa e, ad oggi, come emerge dalla stessa volontà delle parti, non può essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi: la ricorrente, in particolare, ha espressamente affermato la irreversibilità della crisi coniugale.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali nell'interesse della GL Persona_4 unica GL minorenne della coppia, quasi sedicenne, le parti concordano nel prevedere affidamento condiviso della stessa con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare.
Il Tribunale ritiene assolutamente condivisibili le conclusioni raggiunte, sul punto, dall'accordo delle parti, rilevando che le stesse garantiscono l'interesse della minore e il suo diritto alla bi-genitorialità.
In merito alla regolamentazione delle visite padre-GL, invece, rilevate le difficoltà nei rapporti tra la Per_ minore ed il padre, manifestati dalla stessa personalmente nel corso della sua audizione
(14.01.2025), considerata anche l'età della stessa, è condividibile che le stesse siano organizzate liberamente, nel rispetto della volontà e dei tempi della minore, attraverso un percorso di graduale riavvicinamento al padre.
Nel corso dell'audizione della minore, infatti, è emerso che il rapporto padre-GL sia poco sereno: “il rapporto con AP non è un granché, non andiamo molto d'accordo” (…) “ho iniziato a prendere le distanze da lui” (…) e poi ancora “non vorrei proprio vederlo”, come da dichiarazioni rese a verbale.
La minore si è mostrata amareggiata e ferita dalle parole del padre, nonché infastidita dall'atteggiamento che lo stesso avrebbe manifestato dopo l'uscita di casa – “ha iniziato a diventare appiccicoso e a chiedermi il numero di telefono e perché non gli parlassi più” (dichiarazioni a verbale).
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni della minore, della concorde volontà delle parti di rispettarne la volontà, nonché dell'impegno della madre ad agevolare la ripresa dei rapporti padre-GL e del padre di attivarsi concretamente per attuare tale riavvicinamento anche secondo le indicazioni del Servizio sociale, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo congiunto delle parti sul punto.
A tal fine, tuttavia, come espressamente richiesto dalle procuratrici delle parti, il Collegio ritiene necessario conferire apposito mandato il Servizio sociale territorialmente competente per un sostegno finalizzato alla ripresa di una bi-genitorialità, con particolare riguardo alla relazione padre-Sara, senza forzature per la GL, con facoltà per il Servizio stesso di predisporre un possibile calendario di incontri padre-GL, secondo tempi compatibili con le esigenze delle parti, con facoltà di loro pagina 3 di 6 incremento se aventi esito favorevole, ovvero di ridurli fino a sospenderli se pregiudizievoli per la Per_ GL (tenendo conto anche dei desideri di .
Venendo, dunque, alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
È pacifica e non controversa tra le parti la circostanza che i tre figli maggiori della coppia, tutti ampiamente maggiorenni, siano già economicamente indipendenti, ragione per cui il Tribunale è chiamato a valutare l'adeguatezza delle condizioni di mantenimento pattuite nell'interesse della GL Per_ minore,
Orbene, appare condivisibile e adeguata alle esigenze della minore, la scelta di porre a carico del padre l'onere di contribuire al suo mantenimento versando un assegno mensile di 200 euro (duecento/00), oltre al 50 % delle spese straordinarie, individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna.
Tale somma, alla luce della documentazione in atti – dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021-2023 – nonché alle dichiarazioni rese in udienza dal sig. – “sto lavorando come lavapiatti, percepisco CP_1 dagli 800,00 ai 1.200 euro al mese” (verbale 04.07.2024) – oltre ad essere adeguata alle necessità della minore appare proporzionata alle capacità di reddito del genitore contribuente.
Infine, in virtù della natura e dei termini della presente decisione, come dell'esplicito accordo tra le parti sul punto, sussistono, ad avviso del Collegio, giustificati motivi perché le spese di giudizio siano interamente compensate tra le parti.
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PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nata a [...], Pakistan, in data 04.08.1972) Parte_1
e
(nato a [...], Pakistan, in data 03.03.1963) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Jhelum (Pakistan) in data 06.11.1998 - atto annotato nei registri del Comune di
Bologna.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, i quali Persona_4 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
dà atto e dispone che la GL minore sia collocata prevalentemente con la madre, presso la Persona_4 casa familiare, sita in Bologna, via XXI Aprile 1945 n. 29; dà atto e dispone che la casa coniugale - ubicata nel Comune di Bologna in Via XXI Aprile 1945 n. 29
– sia assegnata alla Sig.ra unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interesse Parte_1 della GL minore, ivi stabilmente conviventi e di tutti i figli maggiorenni. conferisce incarico al Servizio sociale competente per territorio per prendere in carico il nucleo familiare, per un sostegno finalizzato alla ripresa di una bi-genitorialità, con particolare riguardo alla relazione padre-Sara, senza forzature per la GL, con facoltà per il servizio di predisporre un possibile calendario di incontri padre-GL, secondo tempi compatibili con le esigenze delle parti, con facoltà di pagina 4 di 6 loro incremento se aventi esito favorevole, ovvero si ridurli fino a sospenderli se pregiudizievoli per la Per_ GL (tenendo conto anche dei desideri di . dà atto che la madre si impegna a favorire la ripresa dei rapporti, adoperandosi per rimuovere eventuali asperità e che il padre si impegna ad attivarsi concretamente per riprendere la relazione con la GL Per_
anche con la mediazione dei Servizi sociali competenti;
dà atto e dispone che il signor si impegna a contribuire al mantenimento della Controparte_1 Per_ GL minore mediante il pagamento di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie a titolo di concorso spese per il mantenimento. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici
ISTAT, e dovrà essere corrisposto nelle modalità richieste dalla Sig.ra fintanto che la GL Pt_1 continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
pagina 5 di 6 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Spese compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 04.06.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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